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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17152 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 24811 del 2025, vertente tra
- nato a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Macrì, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- nata a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Comito e Massimiliano Marano, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUIONI: all'udienza del 11.11.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, il sig. adiva questo Pt_1
Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio con la signora in data CP_1 Per_ Per_ 23.12.2010 in San Cesareo, dalla loro unione erano nate le figlie (25.8.2008) e (7.08.2010); in data 2.11.2011 RG 2451/2011 il Tribunale di Tivoli aveva omologato le loro condizioni di separazione personale;
decorsi i termini di legge, in data 4.4.2016, interveniva accordo per lo scioglimento del matrimonio dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli (autorizzato in data 5.5.2016) con il quale veniva previsto il collocamento delle figlie presso la madre, un assegno divorzile a suo carico e in favore della di € 100 mensili, nonché un contributo paterno per il CP_1 Per_ Per_ mantenimento di e di complessivi € 700 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
in seguito, in data 18.7.2016 veniva raggiunto un nuovo accordo con il quale, in parziale modifica dei provvedimenti vigenti, veniva prevista la revoca dell'assegno divorzile;
la sig.ra contraeva nuovo matrimonio con il sig. CP_1 [...]
a Il Cairo (Egitto) il 20/07/2016; in data 21.03.2025 le Controparte_2 ragazze venivano svegliate nel cuore della notte dai Carabinieri nel corso di una perquisizione domiciliare determinata dal nuovo marito della signora indagato CP_1 del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Da quel momento le ragazze, traumatizzate dall'accaduto e segnate da sempre più frequenti incomprensioni con la madre, chiedevano insistentemente di potersi trasferire da lui e cambiare ambiente.
Per_ Per_ Tanto premesso, il ricorrente chiedeva l'affido esclusivo di e e il loro collocamento nella ex casa familiare (sita in San Cesareo, Via della Favetta n. 38/A), un contributo materno per il loro mantenimento di complessivi € 900 mensili (€ 450 ciascuna), oltre alla metà delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, contestando tutto quanto dedotto ex CP_1 adverso, chiedeva il rigetto delle domande formulate e, in via subordinata, in caso di modifica del collocamento delle figlie presso il padre, che nulla fosse previsto a titolo di assegno per il loro mantenimento, attesa la propria situazione economica precaria.
Disposta a indagine sociale, il 31.10.2025, il Servizio sociale di Roma Municipio V, depositava relazione di aggiornamento sulla situazione delle minori e della famiglia, evidenziando che “… emerge conflittualità tra la madre e le figlie e un forte desiderio delle stesse di vivere assieme al padre. La madre … sebbene sia consapevole della dipendenza del marito non è finora riuscita a definire il loro rapporto che CP_2 prosegue senza una reale tutela e protezione delle figlie … Inoltre le minori alla diretta domanda come pensano di continuare una futura frequentazione con la madre se si trasferiscono dal padre rispondono 'in forma libera perché non ce la sentiamo in questo momento di rispettare dei giorni precisi per vedere la mamma'”. Sulla scorta di ciò, il Servizio scrivente concludeva avallando la richiesta di trasferimento presso il padre delle Per_ Per_ figlie e “… poiché è pregiudizievole una loro convivenza o anche una mera frequentazione con il signor , poiché la stessa signora riferisce che il CP_2 CP_1 marito ha una dipendenza da crack, ancora attuale”, proponendo peraltro di avviare le minori ad un accertamento psico fisico presso un centro specialistico sanitario per un eventuale percorso clinico di supporto e un avvio per un sostegno alla genitorialità. All'udienza fissata del 11.11.2025 il Giudice Delegato, sentite le parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Per_ Per_ Le parti sono genitori di (17 anni) e (15 anni) finora conviventi con la madre (e il di lei marito) nell'abitazione di proprietà di Controparte_1
Sulla base della documentazione prodotta, della situazione complessiva delle parti e delle figlie così come delineata dal Servizio sociale nella relazione depositata in data Per_ Per_ 31.10.2025, il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo di e al padre, il quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza e al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, con esclusione da tali scelte della madre, atteso l'atteggiamento di scarsa protezione nei confronti delle figlie e di assenza di consapevolezza dei rischi ai quali le aveva esposte imponendo la vicinanza del suo attuale marito, il sig. Difatti, dalla relazione del Servizio sociale (MUNICIPIO V) CP_2 incaricato del monitoraggio, è emerso in modo inequivocabile l'alto rischio che le due ragazze avrebbero corso, mantenendo rapporti con il sig. anche in CP_2 considerazione dell'inerzia mostrata dalla madre nel tutelarle e garantire loro un ambiente sicuro. Peraltro, le stesse figlie – al termine del colloquio con la dr.ssa – hanno Per_3 espressamente riferito di non sentirsi tutelate dalla madre preferendo trasferirsi presso il padre.
Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c. come introdotto dal D.lgs. n. 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.).
Da simile contesto familiare appare evidente che disporre l'affido condiviso della prole non riuscirebbe a garantire alle figlie il più ampio grado di tutela morale, sociale, giuridica ed economica, risultando dunque l'affido condiviso contrario al loro interesse.
Con riguardo alle modalità di frequentazione madre-figlie, il Collegio, attesa la situazione esistente e l'età delle ragazze, 17 e 15 anni, oramai adolescenti, dispone che si svolga in modalità libera e tendenzialmente secondo quanto indicato nel ricorso del sig. (La Pt_1 madre potrà vedere e tenere con sé le figlie un pomeriggio, preferibilmente il martedì, durante la settimana dalle 17 alle 19, nonché a fine settimana alterni dalle 15 del venerdì alla domenica sera fino alle 20. Nella settimana in cui le figlie staranno con il padre il fine settimana, la madre potrà vederle due volte sempre nella stessa fascia oraria preferibilmente martedì e giovedì. i genitori potranno tenere le figlie per un numero di giorni consecutivi uguali durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali garantendo ad anni alterni l'alternanza tra le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, nonché, per un periodo diviso equamente tra i genitori, durante le vacanze estive, possibilmente da concordare con la madre entro il 15 giugno di ogni anno). La frequentazione madre figlie dovrà avvenire senza la presenza del marito della prima.
Il Tribunale ritiene necessario che il Servizio sociale territorialmente competente per domicilio dei minori (MUNICIPIO V) prosegua il monitoraggio sul nucleo familiare e sulle figlie minori, al fine di indagare sulla relazione delle figlie con ciascun genitore, in modo particolare con la madre. Invita altresì il Servizio ad avviare per entrambe le ragazze un accertamento psico fisico presso un centro specialistico sanitario e un sostegno psicologico.
Per_ Per_ Come conseguenza dell'affido esclusivo, il Collegio dispone che e siano collocate presso il domicilio paterno (nell'immobile sito in San Cesareo, Via della Favetta n. 38/A).
Con riguardo alle statuizioni di natura economica il Collegio osserva che, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento delle figlie, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze delle figlie, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Quanto alla condizione delle parti, il sig. è Luogotenente, sottoufficiale Pt_1 dell'Esercito, percettore di un reddito mensile netto di € 2.100 circa.
Di contro, invece, la signora ha dichiarato di lavorare come operaia addetta alle CP_1 pulizie presso la società SP ROMANA SERVICE, percependo un reddito mensile netto di € 944 circa (comprensivi di tredicesima e quattordicesima).
Tanto premesso, avuto riguardo delle condizioni economiche di entrambi i genitori, dei tempi di cura dedicati da ciascun genitore alle figlie, collocate presso il padre, considerate le esigenze connesse all'età, il Collegio dispone che la signora corrisponda al sig. CP_1 la somma complessiva di € 100 mensili, con decorrenza dal mese di dicembre Pt_1
2025. La somma viene così determinata in un importo modesto, tenuto conto che la madre contribuisce al mantenimento delle figlie anche con la casa di cui è comproprietaria ( la metà della quale è potenzialmente produttiva di redditi essendo la casa, di ampia metratura, divisa in due appartamenti)
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del 50% per ciascun genitore.
Per effetto del trasferimento delle figlie presso il padre, il contributo paterno al loro mantenimento è revocato.
Spese di giudizio
In considerazione della peculiarità della vicenda umana deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico ministero, a parziale modifica dei provvedimenti vigenti, così decide:
- accoglie il ricorso proposto dal sig. e, per l'effetto, dispone l'affido esclusivo Pt_1 Per_ Per_ delle figlie minori e al padre il quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni relative alla educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza e al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, con esclusione da tali scelte della madre;
- dispone il collocamento delle minori presso il domicilio paterno (immobile sito in San Cesareo, Via della Favetta n. 38/A);
- dispone che la frequentazione madre figlie sia regolata secondo le modalità indicate in parte motiva;
- dispone che i Servizi sociali territorialmente competenti (MUNICIPIO V) proseguano il monitoraggio sul nucleo, segnalando eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio che richiedano un sollecito intervento dell'autorità giudiziaria
- determina in € 100 mensili il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1 mantenimento di entrambe le figlie, da corrispondere a entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, dal mese di dicembre 2025 e per l'effetto revoca il contributo paterno al mantenimento delle figlie;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 24811 del 2025, vertente tra
- nato a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Macrì, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- nata a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Comito e Massimiliano Marano, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUIONI: all'udienza del 11.11.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, il sig. adiva questo Pt_1
Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio con la signora in data CP_1 Per_ Per_ 23.12.2010 in San Cesareo, dalla loro unione erano nate le figlie (25.8.2008) e (7.08.2010); in data 2.11.2011 RG 2451/2011 il Tribunale di Tivoli aveva omologato le loro condizioni di separazione personale;
decorsi i termini di legge, in data 4.4.2016, interveniva accordo per lo scioglimento del matrimonio dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli (autorizzato in data 5.5.2016) con il quale veniva previsto il collocamento delle figlie presso la madre, un assegno divorzile a suo carico e in favore della di € 100 mensili, nonché un contributo paterno per il CP_1 Per_ Per_ mantenimento di e di complessivi € 700 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
in seguito, in data 18.7.2016 veniva raggiunto un nuovo accordo con il quale, in parziale modifica dei provvedimenti vigenti, veniva prevista la revoca dell'assegno divorzile;
la sig.ra contraeva nuovo matrimonio con il sig. CP_1 [...]
a Il Cairo (Egitto) il 20/07/2016; in data 21.03.2025 le Controparte_2 ragazze venivano svegliate nel cuore della notte dai Carabinieri nel corso di una perquisizione domiciliare determinata dal nuovo marito della signora indagato CP_1 del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Da quel momento le ragazze, traumatizzate dall'accaduto e segnate da sempre più frequenti incomprensioni con la madre, chiedevano insistentemente di potersi trasferire da lui e cambiare ambiente.
Per_ Per_ Tanto premesso, il ricorrente chiedeva l'affido esclusivo di e e il loro collocamento nella ex casa familiare (sita in San Cesareo, Via della Favetta n. 38/A), un contributo materno per il loro mantenimento di complessivi € 900 mensili (€ 450 ciascuna), oltre alla metà delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, contestando tutto quanto dedotto ex CP_1 adverso, chiedeva il rigetto delle domande formulate e, in via subordinata, in caso di modifica del collocamento delle figlie presso il padre, che nulla fosse previsto a titolo di assegno per il loro mantenimento, attesa la propria situazione economica precaria.
Disposta a indagine sociale, il 31.10.2025, il Servizio sociale di Roma Municipio V, depositava relazione di aggiornamento sulla situazione delle minori e della famiglia, evidenziando che “… emerge conflittualità tra la madre e le figlie e un forte desiderio delle stesse di vivere assieme al padre. La madre … sebbene sia consapevole della dipendenza del marito non è finora riuscita a definire il loro rapporto che CP_2 prosegue senza una reale tutela e protezione delle figlie … Inoltre le minori alla diretta domanda come pensano di continuare una futura frequentazione con la madre se si trasferiscono dal padre rispondono 'in forma libera perché non ce la sentiamo in questo momento di rispettare dei giorni precisi per vedere la mamma'”. Sulla scorta di ciò, il Servizio scrivente concludeva avallando la richiesta di trasferimento presso il padre delle Per_ Per_ figlie e “… poiché è pregiudizievole una loro convivenza o anche una mera frequentazione con il signor , poiché la stessa signora riferisce che il CP_2 CP_1 marito ha una dipendenza da crack, ancora attuale”, proponendo peraltro di avviare le minori ad un accertamento psico fisico presso un centro specialistico sanitario per un eventuale percorso clinico di supporto e un avvio per un sostegno alla genitorialità. All'udienza fissata del 11.11.2025 il Giudice Delegato, sentite le parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Per_ Per_ Le parti sono genitori di (17 anni) e (15 anni) finora conviventi con la madre (e il di lei marito) nell'abitazione di proprietà di Controparte_1
Sulla base della documentazione prodotta, della situazione complessiva delle parti e delle figlie così come delineata dal Servizio sociale nella relazione depositata in data Per_ Per_ 31.10.2025, il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo di e al padre, il quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza e al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, con esclusione da tali scelte della madre, atteso l'atteggiamento di scarsa protezione nei confronti delle figlie e di assenza di consapevolezza dei rischi ai quali le aveva esposte imponendo la vicinanza del suo attuale marito, il sig. Difatti, dalla relazione del Servizio sociale (MUNICIPIO V) CP_2 incaricato del monitoraggio, è emerso in modo inequivocabile l'alto rischio che le due ragazze avrebbero corso, mantenendo rapporti con il sig. anche in CP_2 considerazione dell'inerzia mostrata dalla madre nel tutelarle e garantire loro un ambiente sicuro. Peraltro, le stesse figlie – al termine del colloquio con la dr.ssa – hanno Per_3 espressamente riferito di non sentirsi tutelate dalla madre preferendo trasferirsi presso il padre.
Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c. come introdotto dal D.lgs. n. 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.).
Da simile contesto familiare appare evidente che disporre l'affido condiviso della prole non riuscirebbe a garantire alle figlie il più ampio grado di tutela morale, sociale, giuridica ed economica, risultando dunque l'affido condiviso contrario al loro interesse.
Con riguardo alle modalità di frequentazione madre-figlie, il Collegio, attesa la situazione esistente e l'età delle ragazze, 17 e 15 anni, oramai adolescenti, dispone che si svolga in modalità libera e tendenzialmente secondo quanto indicato nel ricorso del sig. (La Pt_1 madre potrà vedere e tenere con sé le figlie un pomeriggio, preferibilmente il martedì, durante la settimana dalle 17 alle 19, nonché a fine settimana alterni dalle 15 del venerdì alla domenica sera fino alle 20. Nella settimana in cui le figlie staranno con il padre il fine settimana, la madre potrà vederle due volte sempre nella stessa fascia oraria preferibilmente martedì e giovedì. i genitori potranno tenere le figlie per un numero di giorni consecutivi uguali durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali garantendo ad anni alterni l'alternanza tra le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, nonché, per un periodo diviso equamente tra i genitori, durante le vacanze estive, possibilmente da concordare con la madre entro il 15 giugno di ogni anno). La frequentazione madre figlie dovrà avvenire senza la presenza del marito della prima.
Il Tribunale ritiene necessario che il Servizio sociale territorialmente competente per domicilio dei minori (MUNICIPIO V) prosegua il monitoraggio sul nucleo familiare e sulle figlie minori, al fine di indagare sulla relazione delle figlie con ciascun genitore, in modo particolare con la madre. Invita altresì il Servizio ad avviare per entrambe le ragazze un accertamento psico fisico presso un centro specialistico sanitario e un sostegno psicologico.
Per_ Per_ Come conseguenza dell'affido esclusivo, il Collegio dispone che e siano collocate presso il domicilio paterno (nell'immobile sito in San Cesareo, Via della Favetta n. 38/A).
Con riguardo alle statuizioni di natura economica il Collegio osserva che, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento delle figlie, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze delle figlie, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Quanto alla condizione delle parti, il sig. è Luogotenente, sottoufficiale Pt_1 dell'Esercito, percettore di un reddito mensile netto di € 2.100 circa.
Di contro, invece, la signora ha dichiarato di lavorare come operaia addetta alle CP_1 pulizie presso la società SP ROMANA SERVICE, percependo un reddito mensile netto di € 944 circa (comprensivi di tredicesima e quattordicesima).
Tanto premesso, avuto riguardo delle condizioni economiche di entrambi i genitori, dei tempi di cura dedicati da ciascun genitore alle figlie, collocate presso il padre, considerate le esigenze connesse all'età, il Collegio dispone che la signora corrisponda al sig. CP_1 la somma complessiva di € 100 mensili, con decorrenza dal mese di dicembre Pt_1
2025. La somma viene così determinata in un importo modesto, tenuto conto che la madre contribuisce al mantenimento delle figlie anche con la casa di cui è comproprietaria ( la metà della quale è potenzialmente produttiva di redditi essendo la casa, di ampia metratura, divisa in due appartamenti)
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del 50% per ciascun genitore.
Per effetto del trasferimento delle figlie presso il padre, il contributo paterno al loro mantenimento è revocato.
Spese di giudizio
In considerazione della peculiarità della vicenda umana deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico ministero, a parziale modifica dei provvedimenti vigenti, così decide:
- accoglie il ricorso proposto dal sig. e, per l'effetto, dispone l'affido esclusivo Pt_1 Per_ Per_ delle figlie minori e al padre il quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni relative alla educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza e al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, con esclusione da tali scelte della madre;
- dispone il collocamento delle minori presso il domicilio paterno (immobile sito in San Cesareo, Via della Favetta n. 38/A);
- dispone che la frequentazione madre figlie sia regolata secondo le modalità indicate in parte motiva;
- dispone che i Servizi sociali territorialmente competenti (MUNICIPIO V) proseguano il monitoraggio sul nucleo, segnalando eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio che richiedano un sollecito intervento dell'autorità giudiziaria
- determina in € 100 mensili il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1 mantenimento di entrambe le figlie, da corrispondere a entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, dal mese di dicembre 2025 e per l'effetto revoca il contributo paterno al mantenimento delle figlie;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi