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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/11/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1432/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
TE MO, pronuncia, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1432/2018
PROMOSSA DA
(CF. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carluccio Parte_1 C.F._1
Massimo, presso il cui studio in Mesagne alla via Ten. R. Antonucci, 80 è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
(CF. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Controparte_1 C.F._2
SI, ER SI e MO MA ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti SI in Brindisi alla via Taratini, 29
, contumace CP_2 parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale d'udienza del 3.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'azione revocatoria ordinaria proposta, ai sensi dell'art. 2901 c.c., da nei confronti della sorella e della di lei figlia Parte_1 Controparte_1 per ottenere l'inefficacia relativa nei suoi confronti dell'atto di donazione stipulato CP_2 in data 4 giugno 2013, con cui ha trasferito a la quota pari ad ½ Controparte_1 CP_2 della proprietà dell'immobile sito in Brindisi alla via G. Mazzini n. 27, identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Brindisi al foglio 190, particella 2232, sub. 24, per un valore dichiarato di euro 54.600,00.
Pag. 1 a 7 1.1 A fondamento della propria domanda ha posto di vantare, nei Parte_1 confronti della sorella convenuta, un credito della somma complessiva, ab origine, di € 232.548,08, come risulta dalla scrittura privata datata 18.06.2012, preceduta a sua volta da due atti ricognitivi di debito e promessa di pagamento rispettivamente del 5.06.2012 e del 2.09.2003.
Ha dedotto che, a parziale soddisfazione di tale credito, ha già trasferito la Controparte_1 propria quota pari a ½ di tre unità immobiliari site in Brindisi (due appartamenti in via G.
Mazzini, 27, e un appartamento in piazza S. TE, 3) per un valore complessivo concordato di €
185.000,00, in virtù di obbligo assunto con atto del 22.09.2014.
Ha aggiunto che, a soddisfazione della restante parte di € 47.548,08, si è Parte_2 impegnata a trasferirgli entro il 28.02.2017 (termine già prorogato rispetto alla scadenza precedente del 18.06.2014), altre due unità immobiliari site sempre in Brindisi (in Largo Otranto
n. 2, già via Anime), risultanti, però, gravate da un'opposizione a divisione stragiudiziale trascritta in favore dell'Avv. Mario Rubino.
Ha eccepito, quindi, l'inadempimento di tale obbligo di trasferimento, precisando di essere creditore della residua somma di € 47.548,08.
L'attore ha evidenziato, poi, che la donazione impugnata nel presente giudizio pregiudica consapevolmente le proprie ragioni creditorie, riducendo il patrimonio della sorella e rendendo più difficile la soddisfazione del suo credito.
Per questi motivi
, con atto notificato il 23.03.2018, ha chiesto la declaratoria di Parte_1 revocatoria della donazione ai sensi dell'art. 2901 c.c., con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'atto nei suoi confronti e con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
2. si è costituita in giudizio in data 05.10.2018, chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda attrice, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile e infondata, vinte le spese di lite.
2.1 In punto di fatto, la convenuta ha svolto una premessa.
In primo luogo, ha indicato i beni pervenuti a e a seguito di Parte_1 Controparte_1 successione materna nel modo seguente: a) n. 2 appartamenti siti in Brindisi alla via Mazzini, 27, sub 23 e 44; b) appartamento sito in Brindisi alla p.zza Santa TE, 3; c) quota parte indivisa pari a metà dell'appartamento sito in Brindisi al largo Otranto, 2 sub 9, risultando gli altri 2/4 di proprietà della e d) quota parte indivisa pari alla metà Controparte_3 dell'appartamento in Brindisi al largo Otranto, 2 sub 8, risultando gli altri 2/4 di proprietà della
. Controparte_3
Pag. 2 a 7 In secondo luogo, ha chiarito di aver già trasferito al fratello attore, come da impegno assunto con atto di cessione in luogo di adempimento del 22.09.2015, gli immobili indicati alle lettere a) e
b) (via Mazzini e p.zza S. TE) per un complessivo importo di € 185.000,00, restando obbligata a corrispondere la somma di € 47.204,13 relativa ai cespiti indicati ai punti c) e d).
In terzo luogo, ha precisato le sorti degli immobili sub c) e d) (Largo Otranto), chiarendo che, a seguito di un contenzioso, in sede di divisione del 12.09.2017, l'appartamento sub c) è stato attribuito alla società mentre l'appartamento sub d) è stato attribuito Controparte_3 ai fratelli in comproprietà per la quota di ½ ciascuno. Pt_1
2.2 Svolta tale premessa in fatto, la convenuta ha dedotto:
− l'insussistenza di un valido ed attuale credito in capo all'attore, essendo il debito già adempiuto pressoché integralmente mediante trasferimento, in luogo dell'adempimento ex art. 1197 c.c., della quota di ½ degli immobili siti in Brindisi per un valore complessivo di € 185.000,00, come da atto del 22.9.2015;
− la persistente validità ed efficacia del contratto preliminare di cessione di beni in pagamento sottoscritto il 18.6.2012, rispetto alla cui esecuzione residua il solo obbligo ancora da adempiere, con rinnovata disponibilità a eseguire integralmente il preliminare, avente a oggetto il trasferimento all'attore della quota di 2/4 dell'immobile sito in
Brindisi, largo Otranto n. 2, sub d);
− l'assenza di eventus damni, posto che la convenuta dispone tuttora di un patrimonio idoneo a garantire ogni eventuale pretesa creditoria dal valore di gran lunga superiore rispetto a quello del cespite da trasferire, anche in considerazione del controcredito di €25.000,00 vantato dalla convenuta nei confronti dell'attore a titolo di prestito;
− la mancanza del consilium fraudis, poiché l'atto di donazione stipulato in data 4.6.2013 in favore della figlia non è stato animato da intento fraudolento, né può CP_2 ritenersi effettuato in consapevole pregiudizio del preteso (ma insussistente) credito dell'attore.
3. Invece, non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica CP_2 dell'atto introduttivo. Ne va dichiarata, quindi, la contumacia.
4. La causa è stata istruita documentalmente, con l'interrogatorio formale di Pt_1
e a mezzo CTU estimativa svolta dal geom. .
[...] Persona_1
Con ordinanza del 3.10.2024, il Tribunale, ritenuta superflua la richiesta di parte attrice di chiedere chiarimenti al CTU e ritenuta matura per la decisione la causa, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Pag. 3 a 7 Le parti hanno precisato, quindi, le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Negli scritti finali le parti hanno ribadito le conclusioni già rassegnate.
5.1 In particolare, ha ribadito l'inadempimento di la Parte_1 Controparte_1 quale, pur avendo trasferito con atto di transazione del 04.12.2023 la quota di 2/4 dell'appartamento sito a Largo Otranto n. 2, sub d), non ha provveduto a estinguere le posizioni debitorie gravanti sui beni, idonee a ridurne il valore e, quindi, la garanzia patrimoniale.
Tra queste, l'attore ha espressamente indicato la trascrizione della sentenza di revocazione ordinaria ottenuta dall'Avv. Mario Rubino, con sentenza n. 1519/2023 pronunciata dal Tribunale di Brindisi il 6 novembre 2023, sui beni di e per un credito di Parte_1 Controparte_1 euro 500.000,00.
Ha dedotto, quindi, che il patrimonio residuo della sorella sarebbe comunque inadeguato a soddisfare le proprie ragioni creditorie, richiamando le conclusioni del proprio CTP e insistendo sulla necessità di richiedere chiarimenti al CTU, per non aver tenuto conto dell'atto di transazione del 4 dicembre 2023.
Ha contestato, poi, di aver ricevuto in prestito la somma di euro 25.000,00,
Ha osservato, infine, che, quanto alla participatio fraudis, stante il vincolo di parentela tra il terzo e la debitrice, appare inverosimile che il primo fosse ignaro della situazione debitoria.
5.2 Di contro, ha ribadito le proprie difese, eccependo l'irritualità e Controparte_1
l'inammissibilità dei documenti prodotti tardivamente dall'attore, ossia della sentenza n.
1519/2023 del 06.11.2023, peraltro impugnata in sede di appello e con un debito riferibile a di € 160.000,00, per un importo di gran lunga inferiore al valore del patrimonio Parte_1 di e dell'atto di transazione del 04.12.2023. Controparte_1
Ha precisato comunque che, qualora si intendesse ammettere la documentazione prodotta dalla controparte nelle memorie conclusionali, occorre evidenziare che il credito di € 47.548,08 è venuto meno, in quanto oggetto di transazione e integrale tacitazione con l'accordo del
04.12.2023, sì da rendere infondata l'azione revocatoria intentata.
Ha, inoltre, contestato la tesi di controparte secondo cui si sarebbe obbligata a estinguere anche i debiti del fratello (tra cui quello verso l'Avv. Mario Rubino), precisando di essersi impegnata unicamente a estinguere i debiti “per quanto di sua spettanza”, ossia solo i propri.
Ha rassegnato, quindi, le conclusioni già precisate, vinte le spese di lite da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
***
Pag. 4 a 7 5. L'azione revocatoria ordinaria proposta da non può essere accolta per Parte_1 le ragioni di seguito esposte.
6. Come noto, i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, di cui all'art. 2901 c.c., sono:
1) la sussistenza di un credito da parte di chi agisce in giudizio;
2) la sussistenza di un atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) l'eventus damni, ovvero il pregiudizio delle ragioni creditorie;
4) la scientia damni, cioè la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie con l'atto di disposizione;
5) il consilium fraudis o addirittura la partecipatio fraudis del terzo, in caso di atti a titolo oneroso, ossia la consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio arrecato e, qualora l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione.
7. Nel caso di specie, difettano tanto il requisito prioritario dell'esistenza di un credito quanto il requisito ulteriore dell'eventus damni.
7.1 A dimostrare la sopravvenuta inesistenza del credito di € 47.548,08, per la cui conservazione si è agito in giudizio con domanda revocatoria, è l'atto di transazione del
04.12.2023, già allegato al deposito della CTU definitiva, regolarmente prodotto in corso di causa quale documento successivo alla scadenza delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. e, quindi, utilizzabile per la decisione.
Di fondamentale importanza è tale transazione, raggiunta in sede di esecuzione del credito di dell'importo di € 47.548,08 come accertato nel giudizio di cognizione nella Parte_1 forma dell'opposizione al d.i. per un totale, comprensivo di spese legali e oneri, di circa €
60.000,00.
In sede transattiva, le parti hanno dato atto dell'estinzione totale del credito, soddisfatto da parte di con il pagamento in contanti di € 20.000,00 e con il trasferimento Controparte_1 immobiliare, in luogo di adempimento, sia dell'appartamento sito in pizza Anime, 2, alias largo
Otranto, 2, sub 9 (ossia cespite sub d) nell'elencazione di parte convenuta) sia di un ulteriore appartamento (sito in Brindisi, via Bruno, 31) per un valore complessivo di € 40.000,00, nello stato di fatto e diritto degli immobili trasferiti, comprese iscrizioni, trascrizioni e annotazioni presenti.
È evidente, quindi, che il credito indicato dall'attore è stato pienamente soddisfatto.
7.1.1 Resta contestata tra le parti, invero, solo l'esistenza di un ulteriore obbligo di estinzione e liberazione da parte di delle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni Controparte_1 pregiudizievoli presenti sui beni trasferiti.
Pag. 5 a 7 Tale diritto di credito non è stato provato, tuttavia, dall'attore in revocatoria ai sensi dell'art. 2697
c.c. e, anzi, risulta ex actiis escluso dal tenore dell'atto transattivo, depositato peraltro dallo stesso attore.
7.2 A dimostrare l'inesistenza dell'eventus damni è, poi, la CTU svolta in giudizio dal geom.
, limitata peraltro a n. 4 immobili nella titolarità della convenuta indicati Per_1 Controparte_1 dal Tribunale, ossia:
− appartamento sito in Brindisi, Piazza Anime n. 3, piano quinto, foglio 190, particella 1443 sub. 9 (cespite sub d) nell'elencazione di parte convenuta, trasferito in corso di causa con transazione del 2023);
− appartamento sito in Brindisi, Via Mazzini n. 27, foglio 190, particella 2232 sub. 26;
− appartamento sito in Brindisi, Via Mazzini n. 27, foglio 190, particella 2232 sub. 24
(immobile oggetto della donazione impugnata con l'azione revocatoria in questo giudizio);
− locali commerciali siti in Brindisi, Via De Carpentieri, foglio 193, particella 146, sub. 60,
61 e 62.
Il valore di tale porzione patrimoniale della convenuta alla data della donazione oggetto di revocatoria del 2013 è stato stimato dal CTU, in modo logico, coerente e metodologicamente corretto, in € 638.337,50.
Il CTU ha precisato, inoltre, che, escluso l'immobile oggetto di donazione, il valore residuo è pari a € 539.400,00. Si tratta evidentemente di un valore di gran lunga superiore al preteso credito vantato dall'attore, pari a € 47.548,08.
Va osservato, d'altronde, che anche escludendo l'immobile oggetto di trasferimento in sede transattiva dal valore stimato di € 75.500,00, come richiesto dall'attore, il valore residuo di €
463.900,00 dei beni della convenuta rappresentanti la garanzia patrimoniale generica resterebbe di gran lunga superiore a quello del credito vantato per € 47.548,08.
[... Ancora, anche accogliendo la diversa stima prospettata dal CTP di parte attrice (Ing.
per un valore di € 351.856,14, resta evidente l'inesistenza dell'eventus damni a fronte di Per_2 iniziale credito di € 47.548,08.
7.3 Alla luce di tali considerazioni si deve rigettare la domanda attrice.
8. Al rigetto della domanda attrice segue la condanna dell'attore soccombente Pt_1
al pagamento delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c., sostenute dalla convenuta costituitasi
[...]
, con distrazione in favore degli avv.ti Francesco SI, ER SI Controparte_1
e MO MA dichiaratisi antistatari.
Pag. 6 a 7 Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, in considerazione del valore della causa revocatoria (€ 54.600,00), con riduzione del 15% in considerazione del valore dell'affare, prossimo al minimo dello scaglione di riferimento dall'ampia forbice.
8.1 Nulla deve disporsi, invece, in merito alle spese di lite in favore della convenuta contumace vittoriosa atteso che la stessa non ha sostenuto alcuna spesa CP_2 processuale meritevole di rifusione ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Si richiama, al riguardo, il principio di diritto espresso da Cass. Civ. n. 16174/2018, secondo cui:
“La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”.
8.2 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice soccombente le spese della CTU svolta dall'ing. già liquidate in corso di causa. Per_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'azione revocatoria proposta da;
Parte_1
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, che liquida in complessivi € 11.987,55 a titolo di compensi, oltre rimborso
[...] forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti
Francesco SI, ER SI e MO MA dichiaratisi antistatari;
3. nulla sulle spese in favore di CP_2
4. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta dall'ing. Parte_1
già liquidate in corso di causa. Per_1
Brindisi, 06.11.2025
La Giudice
TE MO
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
TE MO, pronuncia, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1432/2018
PROMOSSA DA
(CF. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carluccio Parte_1 C.F._1
Massimo, presso il cui studio in Mesagne alla via Ten. R. Antonucci, 80 è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
(CF. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Controparte_1 C.F._2
SI, ER SI e MO MA ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti SI in Brindisi alla via Taratini, 29
, contumace CP_2 parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale d'udienza del 3.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'azione revocatoria ordinaria proposta, ai sensi dell'art. 2901 c.c., da nei confronti della sorella e della di lei figlia Parte_1 Controparte_1 per ottenere l'inefficacia relativa nei suoi confronti dell'atto di donazione stipulato CP_2 in data 4 giugno 2013, con cui ha trasferito a la quota pari ad ½ Controparte_1 CP_2 della proprietà dell'immobile sito in Brindisi alla via G. Mazzini n. 27, identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Brindisi al foglio 190, particella 2232, sub. 24, per un valore dichiarato di euro 54.600,00.
Pag. 1 a 7 1.1 A fondamento della propria domanda ha posto di vantare, nei Parte_1 confronti della sorella convenuta, un credito della somma complessiva, ab origine, di € 232.548,08, come risulta dalla scrittura privata datata 18.06.2012, preceduta a sua volta da due atti ricognitivi di debito e promessa di pagamento rispettivamente del 5.06.2012 e del 2.09.2003.
Ha dedotto che, a parziale soddisfazione di tale credito, ha già trasferito la Controparte_1 propria quota pari a ½ di tre unità immobiliari site in Brindisi (due appartamenti in via G.
Mazzini, 27, e un appartamento in piazza S. TE, 3) per un valore complessivo concordato di €
185.000,00, in virtù di obbligo assunto con atto del 22.09.2014.
Ha aggiunto che, a soddisfazione della restante parte di € 47.548,08, si è Parte_2 impegnata a trasferirgli entro il 28.02.2017 (termine già prorogato rispetto alla scadenza precedente del 18.06.2014), altre due unità immobiliari site sempre in Brindisi (in Largo Otranto
n. 2, già via Anime), risultanti, però, gravate da un'opposizione a divisione stragiudiziale trascritta in favore dell'Avv. Mario Rubino.
Ha eccepito, quindi, l'inadempimento di tale obbligo di trasferimento, precisando di essere creditore della residua somma di € 47.548,08.
L'attore ha evidenziato, poi, che la donazione impugnata nel presente giudizio pregiudica consapevolmente le proprie ragioni creditorie, riducendo il patrimonio della sorella e rendendo più difficile la soddisfazione del suo credito.
Per questi motivi
, con atto notificato il 23.03.2018, ha chiesto la declaratoria di Parte_1 revocatoria della donazione ai sensi dell'art. 2901 c.c., con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'atto nei suoi confronti e con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
2. si è costituita in giudizio in data 05.10.2018, chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda attrice, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile e infondata, vinte le spese di lite.
2.1 In punto di fatto, la convenuta ha svolto una premessa.
In primo luogo, ha indicato i beni pervenuti a e a seguito di Parte_1 Controparte_1 successione materna nel modo seguente: a) n. 2 appartamenti siti in Brindisi alla via Mazzini, 27, sub 23 e 44; b) appartamento sito in Brindisi alla p.zza Santa TE, 3; c) quota parte indivisa pari a metà dell'appartamento sito in Brindisi al largo Otranto, 2 sub 9, risultando gli altri 2/4 di proprietà della e d) quota parte indivisa pari alla metà Controparte_3 dell'appartamento in Brindisi al largo Otranto, 2 sub 8, risultando gli altri 2/4 di proprietà della
. Controparte_3
Pag. 2 a 7 In secondo luogo, ha chiarito di aver già trasferito al fratello attore, come da impegno assunto con atto di cessione in luogo di adempimento del 22.09.2015, gli immobili indicati alle lettere a) e
b) (via Mazzini e p.zza S. TE) per un complessivo importo di € 185.000,00, restando obbligata a corrispondere la somma di € 47.204,13 relativa ai cespiti indicati ai punti c) e d).
In terzo luogo, ha precisato le sorti degli immobili sub c) e d) (Largo Otranto), chiarendo che, a seguito di un contenzioso, in sede di divisione del 12.09.2017, l'appartamento sub c) è stato attribuito alla società mentre l'appartamento sub d) è stato attribuito Controparte_3 ai fratelli in comproprietà per la quota di ½ ciascuno. Pt_1
2.2 Svolta tale premessa in fatto, la convenuta ha dedotto:
− l'insussistenza di un valido ed attuale credito in capo all'attore, essendo il debito già adempiuto pressoché integralmente mediante trasferimento, in luogo dell'adempimento ex art. 1197 c.c., della quota di ½ degli immobili siti in Brindisi per un valore complessivo di € 185.000,00, come da atto del 22.9.2015;
− la persistente validità ed efficacia del contratto preliminare di cessione di beni in pagamento sottoscritto il 18.6.2012, rispetto alla cui esecuzione residua il solo obbligo ancora da adempiere, con rinnovata disponibilità a eseguire integralmente il preliminare, avente a oggetto il trasferimento all'attore della quota di 2/4 dell'immobile sito in
Brindisi, largo Otranto n. 2, sub d);
− l'assenza di eventus damni, posto che la convenuta dispone tuttora di un patrimonio idoneo a garantire ogni eventuale pretesa creditoria dal valore di gran lunga superiore rispetto a quello del cespite da trasferire, anche in considerazione del controcredito di €25.000,00 vantato dalla convenuta nei confronti dell'attore a titolo di prestito;
− la mancanza del consilium fraudis, poiché l'atto di donazione stipulato in data 4.6.2013 in favore della figlia non è stato animato da intento fraudolento, né può CP_2 ritenersi effettuato in consapevole pregiudizio del preteso (ma insussistente) credito dell'attore.
3. Invece, non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica CP_2 dell'atto introduttivo. Ne va dichiarata, quindi, la contumacia.
4. La causa è stata istruita documentalmente, con l'interrogatorio formale di Pt_1
e a mezzo CTU estimativa svolta dal geom. .
[...] Persona_1
Con ordinanza del 3.10.2024, il Tribunale, ritenuta superflua la richiesta di parte attrice di chiedere chiarimenti al CTU e ritenuta matura per la decisione la causa, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Pag. 3 a 7 Le parti hanno precisato, quindi, le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Negli scritti finali le parti hanno ribadito le conclusioni già rassegnate.
5.1 In particolare, ha ribadito l'inadempimento di la Parte_1 Controparte_1 quale, pur avendo trasferito con atto di transazione del 04.12.2023 la quota di 2/4 dell'appartamento sito a Largo Otranto n. 2, sub d), non ha provveduto a estinguere le posizioni debitorie gravanti sui beni, idonee a ridurne il valore e, quindi, la garanzia patrimoniale.
Tra queste, l'attore ha espressamente indicato la trascrizione della sentenza di revocazione ordinaria ottenuta dall'Avv. Mario Rubino, con sentenza n. 1519/2023 pronunciata dal Tribunale di Brindisi il 6 novembre 2023, sui beni di e per un credito di Parte_1 Controparte_1 euro 500.000,00.
Ha dedotto, quindi, che il patrimonio residuo della sorella sarebbe comunque inadeguato a soddisfare le proprie ragioni creditorie, richiamando le conclusioni del proprio CTP e insistendo sulla necessità di richiedere chiarimenti al CTU, per non aver tenuto conto dell'atto di transazione del 4 dicembre 2023.
Ha contestato, poi, di aver ricevuto in prestito la somma di euro 25.000,00,
Ha osservato, infine, che, quanto alla participatio fraudis, stante il vincolo di parentela tra il terzo e la debitrice, appare inverosimile che il primo fosse ignaro della situazione debitoria.
5.2 Di contro, ha ribadito le proprie difese, eccependo l'irritualità e Controparte_1
l'inammissibilità dei documenti prodotti tardivamente dall'attore, ossia della sentenza n.
1519/2023 del 06.11.2023, peraltro impugnata in sede di appello e con un debito riferibile a di € 160.000,00, per un importo di gran lunga inferiore al valore del patrimonio Parte_1 di e dell'atto di transazione del 04.12.2023. Controparte_1
Ha precisato comunque che, qualora si intendesse ammettere la documentazione prodotta dalla controparte nelle memorie conclusionali, occorre evidenziare che il credito di € 47.548,08 è venuto meno, in quanto oggetto di transazione e integrale tacitazione con l'accordo del
04.12.2023, sì da rendere infondata l'azione revocatoria intentata.
Ha, inoltre, contestato la tesi di controparte secondo cui si sarebbe obbligata a estinguere anche i debiti del fratello (tra cui quello verso l'Avv. Mario Rubino), precisando di essersi impegnata unicamente a estinguere i debiti “per quanto di sua spettanza”, ossia solo i propri.
Ha rassegnato, quindi, le conclusioni già precisate, vinte le spese di lite da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
***
Pag. 4 a 7 5. L'azione revocatoria ordinaria proposta da non può essere accolta per Parte_1 le ragioni di seguito esposte.
6. Come noto, i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, di cui all'art. 2901 c.c., sono:
1) la sussistenza di un credito da parte di chi agisce in giudizio;
2) la sussistenza di un atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) l'eventus damni, ovvero il pregiudizio delle ragioni creditorie;
4) la scientia damni, cioè la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie con l'atto di disposizione;
5) il consilium fraudis o addirittura la partecipatio fraudis del terzo, in caso di atti a titolo oneroso, ossia la consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio arrecato e, qualora l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione.
7. Nel caso di specie, difettano tanto il requisito prioritario dell'esistenza di un credito quanto il requisito ulteriore dell'eventus damni.
7.1 A dimostrare la sopravvenuta inesistenza del credito di € 47.548,08, per la cui conservazione si è agito in giudizio con domanda revocatoria, è l'atto di transazione del
04.12.2023, già allegato al deposito della CTU definitiva, regolarmente prodotto in corso di causa quale documento successivo alla scadenza delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. e, quindi, utilizzabile per la decisione.
Di fondamentale importanza è tale transazione, raggiunta in sede di esecuzione del credito di dell'importo di € 47.548,08 come accertato nel giudizio di cognizione nella Parte_1 forma dell'opposizione al d.i. per un totale, comprensivo di spese legali e oneri, di circa €
60.000,00.
In sede transattiva, le parti hanno dato atto dell'estinzione totale del credito, soddisfatto da parte di con il pagamento in contanti di € 20.000,00 e con il trasferimento Controparte_1 immobiliare, in luogo di adempimento, sia dell'appartamento sito in pizza Anime, 2, alias largo
Otranto, 2, sub 9 (ossia cespite sub d) nell'elencazione di parte convenuta) sia di un ulteriore appartamento (sito in Brindisi, via Bruno, 31) per un valore complessivo di € 40.000,00, nello stato di fatto e diritto degli immobili trasferiti, comprese iscrizioni, trascrizioni e annotazioni presenti.
È evidente, quindi, che il credito indicato dall'attore è stato pienamente soddisfatto.
7.1.1 Resta contestata tra le parti, invero, solo l'esistenza di un ulteriore obbligo di estinzione e liberazione da parte di delle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni Controparte_1 pregiudizievoli presenti sui beni trasferiti.
Pag. 5 a 7 Tale diritto di credito non è stato provato, tuttavia, dall'attore in revocatoria ai sensi dell'art. 2697
c.c. e, anzi, risulta ex actiis escluso dal tenore dell'atto transattivo, depositato peraltro dallo stesso attore.
7.2 A dimostrare l'inesistenza dell'eventus damni è, poi, la CTU svolta in giudizio dal geom.
, limitata peraltro a n. 4 immobili nella titolarità della convenuta indicati Per_1 Controparte_1 dal Tribunale, ossia:
− appartamento sito in Brindisi, Piazza Anime n. 3, piano quinto, foglio 190, particella 1443 sub. 9 (cespite sub d) nell'elencazione di parte convenuta, trasferito in corso di causa con transazione del 2023);
− appartamento sito in Brindisi, Via Mazzini n. 27, foglio 190, particella 2232 sub. 26;
− appartamento sito in Brindisi, Via Mazzini n. 27, foglio 190, particella 2232 sub. 24
(immobile oggetto della donazione impugnata con l'azione revocatoria in questo giudizio);
− locali commerciali siti in Brindisi, Via De Carpentieri, foglio 193, particella 146, sub. 60,
61 e 62.
Il valore di tale porzione patrimoniale della convenuta alla data della donazione oggetto di revocatoria del 2013 è stato stimato dal CTU, in modo logico, coerente e metodologicamente corretto, in € 638.337,50.
Il CTU ha precisato, inoltre, che, escluso l'immobile oggetto di donazione, il valore residuo è pari a € 539.400,00. Si tratta evidentemente di un valore di gran lunga superiore al preteso credito vantato dall'attore, pari a € 47.548,08.
Va osservato, d'altronde, che anche escludendo l'immobile oggetto di trasferimento in sede transattiva dal valore stimato di € 75.500,00, come richiesto dall'attore, il valore residuo di €
463.900,00 dei beni della convenuta rappresentanti la garanzia patrimoniale generica resterebbe di gran lunga superiore a quello del credito vantato per € 47.548,08.
[... Ancora, anche accogliendo la diversa stima prospettata dal CTP di parte attrice (Ing.
per un valore di € 351.856,14, resta evidente l'inesistenza dell'eventus damni a fronte di Per_2 iniziale credito di € 47.548,08.
7.3 Alla luce di tali considerazioni si deve rigettare la domanda attrice.
8. Al rigetto della domanda attrice segue la condanna dell'attore soccombente Pt_1
al pagamento delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c., sostenute dalla convenuta costituitasi
[...]
, con distrazione in favore degli avv.ti Francesco SI, ER SI Controparte_1
e MO MA dichiaratisi antistatari.
Pag. 6 a 7 Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, in considerazione del valore della causa revocatoria (€ 54.600,00), con riduzione del 15% in considerazione del valore dell'affare, prossimo al minimo dello scaglione di riferimento dall'ampia forbice.
8.1 Nulla deve disporsi, invece, in merito alle spese di lite in favore della convenuta contumace vittoriosa atteso che la stessa non ha sostenuto alcuna spesa CP_2 processuale meritevole di rifusione ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Si richiama, al riguardo, il principio di diritto espresso da Cass. Civ. n. 16174/2018, secondo cui:
“La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”.
8.2 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice soccombente le spese della CTU svolta dall'ing. già liquidate in corso di causa. Per_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'azione revocatoria proposta da;
Parte_1
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, che liquida in complessivi € 11.987,55 a titolo di compensi, oltre rimborso
[...] forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti
Francesco SI, ER SI e MO MA dichiaratisi antistatari;
3. nulla sulle spese in favore di CP_2
4. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta dall'ing. Parte_1
già liquidate in corso di causa. Per_1
Brindisi, 06.11.2025
La Giudice
TE MO
Pag. 7 a 7