Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00257/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1-OMISSIS- della Corte di Appello di Bari in funzione di Giudice del Lavoro - emessa nel giudizio n. -OMISSIS- R.G. tra l’odierno ricorrente ed il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore - nonché sulla sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro nel procedimento avente R.G.N. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della salute;
Visto l'art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. CA Dibello e uditi l'avv. Daniela D'Innocenzio, su delega dell'avv. -OMISSIS-, per il ricorrente;
1.- L’avv. -OMISSIS- agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- della Corte di appello di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, emessa nel giudizio n. -OMISSIS- R.G. tra la signora -OMISSIS-, dal ricorrente medesimo assistita, ed il Ministero della salute, nonché sulla sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro nel procedimento avente R.G.N. -OMISSIS-
2.- Espone in fatto il ricorrente che, con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 9.11.2022, il Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, nata a -OMISSIS-il -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. -OMISSIS-:
a) dichiarava il diritto di parte ricorrente alle prestazioni di cui alla legge n.210/92 in quanto affetta da “HCV” correlata ad infezione da emotrasfusioni, ascrivibile alla VIII Categoria, tabella A, del DPR 30.12.1981, n.834, con danno biologico nella misura del 20%;
b) condannava il Ministero della Salute a corrispondere in favore della parte ricorrente le somme a tal titolo spettanti, a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo;
c) condannava, altresì, il Ministero della Salute a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
2.1.- Detta sentenza era munita di formula esecutiva in data 14.11.2022 e notificata al resistente Ministero della Salute il 23-24.11.2022.
3.- In data 20.12.2022, il Ministero della salute proponeva tempestivo appello avverso la suindicata sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Bari-Sezione Lavoro. Nel giudizio d’appello avente R.G.N. -OMISSIS- si costituiva altresì, in data 21.09.2023, la sig.ra -OMISSIS- - rappresentata e difesa dall’avv. -OMISSIS- - chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
3.1.- All’esito del giudizio di appello, la Corte di Appello di Bari pronunciava sentenza n. 1-OMISSIS- - pubblicata il 12.10.2023 - con la quale così provvedeva: - “...accoglie l’appello per quanto di ragione, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di -OMISSIS- ad ottenere l’indennizzo ex art. 1, comma 3, della l. n. 210 del 1992, per danni irreversibili da epatite post-trasfusionale ascrivibili alla VIII categoria, Tab. A, del d.P.R. n. 834 del 1984; - conferma nel resto l’impugnata sentenza, anche in punto di spese; - condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
3.2.- La sentenza n. 1-OMISSIS- veniva notificata - in copia attestata conforme all'originale - al Ministero della Salute a mezzo di posta elettronica certificata del 31.10.2023.
La sentenza non è stata impugnata e, pertanto, è passata in giudicato, come si evince dall’attestazione della Corte di Appello di Bari-Sezione Lavoro dell’1.08.2024.
A tutt’oggi, il predetto Ente, non ha - tuttavia - ancora dato esecuzione alle sentenze oggetto del presente ricorso, con riferimento al pagamento delle spese legali nelle stesse riconosciute.
4.- Conclude il deducente affinché il Tar:
- ordini al Ministero della Salute di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1-OMISSIS- della Corte di Appello di Bari-Sezione Lavoro nonché sull’altra (n. -OMISSIS-) del Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, provvedendo a corrispondere la somma complessiva di € 6.760,16 (€ 3.072,80 per il 1° grado, € 3.687,36 per il 2° grado) con gli accessori di legge;
- assegni al Ministero della Salute un termine per l’adempimento, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione;
- nomini un commissario ad acta perché adotti e compia, in caso di perdurante inadempimento dell’Ente, gli atti necessari all’ottemperanza del giudicato;
- condanni il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.
5.- Il Ministero della salute si è costituito in giudizio formalmente con il patrocino dell’Avvocatura distrettuale dello Stato. La stessa amministrazione non ha depositato memorie difensive.
6.- Alla Camera di consiglio del 24 febbraio 2026, la controversia è passata in decisione.
7.- Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
7.1.- Sussistono, in particolare, i presupposti per ordinare al Ministero intimato di dare piena esecuzione alle statuizioni di condanna che le sentenze di cui si controverte recano in favore dell’Avv. -OMISSIS-, limitatamente alle spese processuali del doppio grado di giudizio che formano oggetto dell’odierna azione in executivis:
a) l’azione di ottemperanza può infatti essere proposta, ai sensi dell’articolo 112, comma 2, lettera c) del codice del processo amministrativo, per conseguire l’attuazione, tra le altre pronunce giurisdizionali, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario;
b) la sentenza di cui si discute non è autoesecutiva dal momento che la piena attuazione del giudicato richiede un’attività collaborativa da parte della P.a.;
c) è in ultima analisi decorso l’ulteriore termine di 120 giorni previsto dall’articolo 14 del decreto legge 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997 per consentire alle PP.aa. di adempiere alle obbligazioni pecuniarie.
8.- Alla stregua di quanto esposto, deve ordinarsi al Ministero della salute di dare ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1-OMISSIS- della Corte di Appello di Bari in funzione di Giudice del Lavoro - emessa nel giudizio n. -OMISSIS- R.G. tra la signora -OMISSIS- ed il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore - nonché sulla sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro nel procedimento avente R.G.N. -OMISSIS- limitatamente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, così come liquidate in favore dell’Avv. -OMISSIS- quale anticipatario, nel termine di giorni 60 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
9.- Il Collegio ravvisa l’opportunità di rinviare la nomina del Commissario ad acta, al verificarsi di eventuale ulteriore inadempimento del Ministero nel pagamento di quanto dovuto entro il termine assegnato di cui sopra.
10.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
-ordina al Ministero della salute di dare attuazione al giudicato di cui in motivazione, limitatamente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, così come liquidate in favore dell’Avv. -OMISSIS- dichiaratosi anticipatario ed ai relativi accessori di legge nel termine di giorni 60 dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
-dispone che il Ministero della salute provveda a tutti gli adempimenti occorrenti ai fini del pagamento delle somme di cui sopra;
-condanna il Ministero della salute al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in favore del ricorrente nella complessiva misura di € 800,00, oltre al recupero del contributo unificato e agli accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della signora -OMISSIS-.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AL, Presidente
CA Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA Dibello | IA AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.