Articolo 133 bis del Codice di procedura penale
Articolo 155Articolo 133 ter
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1 gennaio 2023
Art. 133-bis. (( (Disposizione generale)) (( 1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorita' giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o piu' parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133-ter. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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