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Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 10/06/2025, n. 11350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11350 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11350/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02795/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2795 del 2025, proposto da Agile Telecom S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gilberto Nava, Luca Tomazzoli, con domicilio eletto presso lo studio Gilberto Nava in Roma, via Ventiquattro Maggio, n. 43;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
- dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni alla sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 1692 (resa sul ricorso con R.G. 10088/2023), con cui è stato disposto l’annullamento in parte qua della delibera 12/23/CIR dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 3 maggio 2023, pubblicata in data 15 maggio 2023, recante “Regolamento sull’utilizzo dei caratteri alfanumerici che identificano il soggetto mittente nei servizi di messaggistica aziendale (SMS ALIAS)” e del relativo Allegato A recante il testo del Regolamento, in relazione al blocco del traffico SMS con Alias proveniente dall’estero;
nonché per l’accertamento dell’inefficacia
- dell’atto di contestazione n. 1/25/DRS adottato dalla Direzione Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche e notificato ad Agile Telecom in data 13 gennaio 2025 con cui, in violazione e/o elusione della Sentenza, è stata contestata ad Agile Telecom un’asserita violazione del Regolamento Alias.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità intimata;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La ricorrente, con ricorso ex artt. 112 e ss. c.p.a. ha agito per l’accertamento dell’inefficacia dell’atto di contestazione n. 1/25/DRS, con il quale l’Autorità resistente le ha contestato di non avere, nella qualità di fornitore del servizio di transito di messaggistica, “ provveduto a bloccare la messaggistica con alias ricevuta da soggetto – proprio partner commerciale estero - mancante dell’autorizzazione generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ” ed avere conseguentemente “ veicolato in Italia SMS con Alias, proveniente da un operatore straniero privo di autorizzazione generale ex articolo 11 ”.
Con un primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e/o elusione del dictum contenuto nella sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 1692 (non passata in giudicato), deducendo che “ la Contestazione si pone in palese violazione e/o elusione della Sentenza nella misura in cui contiene un accertamento a carico della Società di una pretesa violazione del Regolamento Alias per una condotta (la veicolazione di traffico SMS con Alias proveniente dall’estero) invece evidentemente legittima sulla base di quanto statuito dal TAR ”.
Con un secondo ordine di censure la parte deduce che “ l’azione di vigilanza di AGCom, oltre che in palese violazione o elusione del dictum della Sentenza, continua ad essere anche priva di qualsivoglia ragione che possa giustificare l’adozione di misure restrittive come quelle che l’Autorità tenta nuovamente, e nonostante le censure di Codesto TAR, di implementare ”.
Sotto quest’utimo profilo la ricorrente lamenta, in particolare:
- che l’avere imposto ai soggetti esteri di dotarsi dell’autorizzazione generale realizzerebbe “ ancora una volta una evidente violazione del principio di libera prestazione dei servizi ”: l’imposizione del “ blocco degli SMS non provenienti da soggetti titolari di autorizzazione come fornitori di servizi di comunicazione elettronica in Italia finisce per determinare (ancora una volta) una restrizione alla libera prestazione dei servizi nel mercato unico europeo ”;
- “ l’assenza … di qualsivoglia dimostrazione da parte dell’Autorità delle ragioni che giustificherebbero l’introduzione di misure così restrittive ” come l’inibizione del traffico SMS con Alias proveniente da soggetti non muniti di autorizzazione generale.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del giorno 28 maggio la causa è passata in decisione.
4. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente, muovendo dalla premessa secondo cui “ sono da considerarsi logicamente ricomprese nelle determinazioni di annullamento del giudice amministrativo tutte le disposizioni del Regolamento Alias che realizzano il medesimo effetto di blocco degli SMS con Alias provenienti dall’estero o che, in ogni caso, finiscono per determinare le medesime discriminazioni tra soggetti esteri e italiani ”, lamenta che l’avversato atto di contestazione darebbe luogo alla “ riproposizione dell’obbligo imposto a soggetti come Agile Telecom di bloccare gli SMS con Alias provenienti da soggetti esteri così conducendo surrettiziamente ai medesimi effetti restrittivi già inequivocabilmente censurati dal giudice amministrativo ” con la sentenza n. 1692/2024.
5. Quest’ultima pronuncia - di cui la ricorrente invoca l’esecuzione - ha annullato la disposizione del “ Regolamento sull’’utilizzo dei caratteri alfanumerici che identificano il soggetto mittente nei servizi di messaggistica aziendale (SMS ALIAS) ” (delibera dell’’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 12/23/CIR, di seguito, regolamento Alias) che ha introdotto un divieto generalizzato di offrire servizi di messaggistica con Alias ad utenza estera senza sede sul territorio italiano.
La previsione è contenuta nell’art. 2, comma 10, del regolamento, secondo cui “ Tutti i soggetti, indipendentemente dai ruoli svolti e dai servizi forniti, che ricevono messaggistica dall’estero devono effettuare il blocco della messaggistica nel caso in cui l’identificativo del mittente sia in formato non numerico, salvo eventuali eccezioni definite nel manuale operativo del Registro ”.
6. L’Amministrazione, con il provvedimento oggi gravato, ha contestato alla ricorrente di aver “ svolto il ruolo di fornitore del servizio di transito di messaggistica con Alias (FT), consentendo, omettendo i dovuti controlli, la trasmissione di SMS, con Alias, proveniente da un soggetto privo di autorizzazione ex art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche in violazione dell’art. 7, comma 1, dell’allegato A della delibera n. 12/23/CIR ”.
La menzionata norma del regolamento di cui l’Autorità contesta la violazione (l’art. 7, comma 1, del regolamento) prevede che:
“ Il FT [Fornitore del servizio di transito di messaggistica] blocca la messaggistica con codifica non decimale esclusivamente se non ricevuta da soggetti in possesso dell’autorizzazione generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e specificamente da FS [Fornitore di servizi di messaggistica aziendale con Alias] o da altro FT ”.
7. Tanto premesso, il motivo di ricorso in esame non appare fondato, non essendo predicabile la sovrapponibilità - dedotta dal ricorrente - tra la disposizione del regolamento annullata in sede giurisdizionale e quella di cui si contesta la violazione alla ricorrente nella presente vicenda.
Infatti , come precisato nell’avversata delibera, “ ciò che si censura ad Agile non è di avere agito in qualità di fornitore di servizi (cd. FS in delibera n. 12/23/CIR) e di avere offerto, quindi, servizi di messagistica aziendale con Alias ad utenza estera senza sede sul territorio nazionale. Ciò che le si imputa è invece di avere operato in qualità di fornitore di servizi di transito (cd. FT in delibera n. 12/23/CIR) … e di non avere provveduto, in qualità di FT, ai sensi del [l’] articolo 7, comma 1, al blocco della messaggistica con codifica non decimale ricevuta da soggetti non in possesso dell’autorizzazione generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ”.
In altre parole, la regola di cui oggi si contesta alla ricorrente la violazione (quella relativa all’obbligo di bloccare gli SMS con Alias se ricevuti da soggetti privi dell’autorizzazione generale, a prescindere dal fatto che il messaggio provenga dall’estero o meno) è diversa da quella annullata dal TAR (relativa al blocco generalizzato degli SMS con Alias dall'estero): il soggetto estero, qualora sia in possesso dell'autorizzazione generale, ben può inoltrare messaggistica con Alias dall’estero senza essere bloccato.
Ne discende che l’obbligo di bloccare la messaggistica con Alias proveniente da soggetti privi dell’autorizzazione generale ex art. 7, comma 1, del regolamento, non può ritenersi inciso (né tantomeno implicitamente annullato, come ritenuto dalla ricorrente) dalla pronuncia di annullamento di cui si chiede l’ottemperanza.
Né può ritenersi – diversamente da quanto prospettato dalla parte ricorrente – che l’applicazione della previsione contenuta nel citato art. 7, comma 1, del regolamento Alias (rimasta, peraltro, inoppugnata) replichi la discriminazione “ tra soggetti esteri e italiani ” già censurata dalla sentenza n. 1692/2024, trattandosi di una distinzione che non assume alcuna rilevanza ai fini dell’operatività o meno del divieto in questione.
Invero, il divieto per l’operatore FT di veicolare in Italia gli SMS con Alias originati da un soggetto non titolare dell’autorizzazione generale – la cui violaizone ha formato oggetto dell’avversata contestazione - opera allo stesso modo tanto che il messaggio provenga da un soggetto straniero, quanto che provenga da un operatore italiano.
8. L’azione volta alla dichiarazione di inefficacia in sede di ottemperanza deve, quindi, ritenersi infondata.
9. La ricorrente, con le ulteriori censure contenute nel ricorso (punti 56-70), fa poi questione di autonomi vizi di ordinaria legittimità del provvedimento impugnato.
La relativa domanda deve pertanto essere decisa seguendo le forme del rito ordinario, ossia attraverso la trattazione dei profili impugnatori così dedotti in sede di merito.
Per il relativo esame può sin d’ora fissarsi l’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025.
10. Le spese di lite saranno regolate col provvedimento definitivo dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- respinge l’azione in sede di ottemperanza;
- dispone la prosecuzione della causa con il rito ordinario e fissa, all’uopo, l’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025.
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO