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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1207 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
P. IVA ), in persona dell'Amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Parte_2
Manica;
OPPONENTE
E
(C.F. E P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe d'Ippolito; CP_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 336/2022, emesso in data 11.05.2022.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 336/2022, Parte_1
emesso in data 11.05.2022, con il quale le è stato ingiunto di pagare alla CP_1 la somma complessiva di € 36.235,83 oltre interessi e spese della procedura di
[...]
ingiunzione, quale credito risultante dalla fattura n. 1169 del 18.02.2022 emessa a fronte della consegna di 883 bombole di gas vuote, avvenuta in forza dei rapporti commerciali intercorrenti tra le parti.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito l'indeterminatezza del credito, ed in particolare dell'oggetto della fornitura, deducendo che nella fattura azione le bombole vuote non sono esattamente identificate né identificabili, ma solo genericamente
1 elencate per determinate capacità; ha evidenziato di non detenere alcuna bombola vuota marchiata e di aver contestato in sede stragiudiziale la fattura emessa, sulla CP_1
base di tale circostanza;
che essa opponente detiene solo bombole a marchio Eni/Agip
Gas e non con la conseguenza che in capo a quest'ultima difetta la CP_1
titolarità dei beni di cui chiede il pagamento;
che tra le parti sussisteva un rapporto di fornitura di bombole di gas (piene) per la successiva rivendita all'utente finale, in forza del quale consegnava le bombole piene di gas, le rivendeva, CP_1 Parte_1 sempre piene, all'utente finale e al momento della consegna il cliente finale restituiva il c.d. vuoto a la quale a sua volta lo restituiva a che nel corso del Parte_1 CP_1 rapporto di fornitura, ha detenuto oltre 4.000 “vuoti”, senza che mai Parte_1 CP_1
avanzasse alcuna pretesa;
che cessato il rapporto commerciale di fornitura, durato
[...]
circa due anni, i “vuoti” in possesso di non sono quelli fatturati erroneamente Parte_1
bensì molti di meno (circa 500); che non ha mai manifestato la propria Parte_1
volontà di acquistare le bombole vuote;
che dopo aver ricevuto la fattura, dapprima ne ha contestato la validità e la legittimità e successivamente ha manifestato la propria volontà all'eventuale acquisto a condizione che “regolarizzasse” la vendita, CP_1 con l'emissione di un idoneo documento, ossia una fattura che indicasse l'esatta quantità, il colore, la marchiatura, il giusto prezzo, delle bombole;
che infine il prezzo dei cc.dd. vuoti non è conforme alla normativa applicabile (art. 10 del D.lgs. 22 febbraio
2006, n. 128). ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
È pacifico tra le parti, oltre che riscontrato in via documentale, che è Controparte_1
concessionaria di come da dichiarazione ex D.lgs. 128/2006 (cfr. doc. 5 Parte_3
della comparsa di costituzione e risposta), ossia fa parte della rete di vendita Parte_3
Cont per la distribuzione di n piccoli serbatoi e bombole.
Incontroversa è inoltre la sussistenza di un rapporto commerciale tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di bombole di gas (piene) per la successiva rivendita all'utente finale.
Ciò posto, ha adeguatamente documentato l'avventa fornitura di 883 Controparte_1
bombole di gas, mediante la produzione della fattura n. 1169 del 18.02.2022, nonché
2 della bolla di consegna n. 178/2 del 15.07.2021 da cui emerge la consegna delle bombole.
È altresì documentato che con pec del 16.11.2021 ha comunicato a Controparte_1 quanto segue: “Resta a suo carico la restituzione delle nostre bombole vuote Parte_1 che, trascorsi ormai quattro mesi dall'ultima fornitura, saranno state sostituite da altre presso i suoi Clienti e opportunamente ritirate. Si tratta di 365 (trecentosessantacinque) bombole da Kg.10, 497 (quattrocentonovantasette) bombole da Kg. 15, 31 (trentuno) bombole da Kg. 25 e ce ne ha restituito 10 (dieci) in più da Kg. 25 (sempre di proprietà
per un totale di 883 (ottocentottantatre) bombole. Considerato il livello di CP_4
pericolo per il rifornimento clandestino di bombole di proprietà di Società petrolifere nazionali che si manifesta nel territorio di sua pertinenza, le chiediamo di voler restituire le bombole vuote di proprietà nel minore tempo possibile, onde CP_4
non dare possibilità a stabilimenti di riempimento di poterne usufruire per attività illecite: considerando il tempo di rotazione del singolo bidone già ampiamente trascorso, le chiediamo di provvedere alla restituzione entro i prossimi 15 giorni a partire dalla ricezione di questa nostra Pec”.
È inoltre versata in atti una lettera di diffida del 02.12.2021, con la quale ha CP_1 invitato l'opponente a restituire le bombole vuote (doc. 7 di parte opposta).
Ciò posto, dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti, si evince come in sede stragiudiziale l'opponente si sia limitata a contestare la proprietà delle bombole in capo a evidenziando che le stesse sono marchiate Eni/Agipgas, e a contestare CP_1
genericamente la congruità del prezzo.
Orbene, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 (Norme in materia di cauzioni delle bombole), “Chiunque detiene bombole per GPL deve restituire alle aziende distributrici, anche tramite il rivenditore, le bombole vuote”. Ne deriva che incombeva su la responsabilità, nei confronti di quale azienda Parte_1 CP_1
distributrice, di restituire le bombole vuote, con conseguente legittimazione di quest'ultima ad agire per la restituzione.
Inoltre, nella fattura azionata le citate bombole risultano adeguatamente indicate: trattasi in particolare di nn. 365 bombole da 10 kg del valore di € 28,80 cadauna più Iva, oltre costo vivo di trasporto pari a 0,80 + Iva;
nn. 497 bombole da 15 kg del valore di € 35,00 cadauna più Iva, oltre costo vivo di trasporto pari a € 1,20 + Iva;
nn. 21 bombole da 20
3 kg del valore di € 42,00 cadauna più Iva, oltre costo vivo di trasporto pari a € 1,60 +
Iva.
A fronte di tale indicazione, non risulta che l'opponente abbia mosso specifiche contestazioni.
Quanto al prezzo, in sede stragiudiziale l'opponente si è limitata ad affermare del tutto genericamente che lo stesso non è congruo, specificando che le bombole non erano nuove (pec del 14.03.2022). Nell'atto introduttivo del presente giudizio ha richiamato l'art. 10 del D.lgs. n. 128/2006, ai sensi del quale “L'utente finale del servizio di distribuzione e vendita di GPL corrisponde alla azienda distributrice, direttamente o tramite il rivenditore, un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della restituzione della bombola, di importo, per ciascuna bombola, non inferiore a sei euro ...”; e “In caso l'utente causi la dispersione o la distruzione della bombola, l'azienda distributrice incamera l'importo della cauzione”.
Trattasi tuttavia di deduzioni inconferenti, non emergendo dalla lettera della norma un prezzo fisso delle bombole, ma solo un importo minimo della cauzione.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 205/2016 del 06/04/2016, già dichiarato esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. e I.VA., come per legge.
Così deciso in Crotone, 01.04.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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