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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3811/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera intellettuale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Parte_1
Marrazzo, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro Esposito e
[...]
Giovanni Castaldi, come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 846/2017 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore depositata in data 09/01/2017, la quale aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 859/2014, notificato in data 4.06.2014, proposto dalla , Controparte_1 intimata del pagamento di euro 2.916,00 oltre accessori per mancato pagamento delle fatture n. 2/70 del 04.03.2013 di € 1.452,00 (per assistenza software dall'1.01.2013 al 30.06.2013) e n. 2/188 del 31/12/2013 di € 1.464,00 (per assistenza software dall'1.07.2013 al 31.12.2013), in virtù di tale contratto di servizio assistenza software - Licenza d'uso (S.A.P)
Passepartout, stipulato in data 30.12.2011. L'appellante deduceva a motivi la falsa ed erronea applicazione della norme sull'interpretazione dei contratti e sull'onere della prova, nonché l'omessa, insufficiente, contraddittoria ed illegittima motivazione sui punti decisivi della controversia. Esponeva in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 particolare l'inefficacia immediata della disdetta del contratto di assistenza comunicata in data 14.02.2013, atteso che il contratto prevedeva che essa doveva essere inoltrata con un preavviso di tre mesi, nonché la mancata prova delle prestazioni di assistenza di cui alla fattura n. 2/70 del 4.03.2013. Per tali motivi chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza con rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta in primo grado o, in subordine, con condanna di essa appellante al pagamento della sola minor somma di euro 1.452,00 relativa alla fattura del 04/03/2013 n.2/70 per gli interventi di assistenza effettuati nel mese di gennaio 2013.
Costituitasi in giudizio, l' Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma
[...] dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'appello è in parte fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Il giudice di prime cure ha ritenuto immediatamente efficace la disdetta del 14.02.2013 ai sensi dell'art. 1 del contratto del 30.12.2011 il quale prevedeva che il contratto aveva durata annuale, con rinnovo tacito e che il cliente poteva risolvere il contratto mediante invio di avviso scritto almeno tre mesi prima. Ciò in considerazione del fatto incontestato che in tale articolo contrattuale, relativo alla sola assistenza, le parole “della scadenza (naturale) annuale” erano state cancellate. Secondo l'opponente in primo grado – attuale appellante – il GdP avrebbe dovuto ritenere l'efficacia della disdetta con decorrenza dalla scadenza annuale del 31.12.2013 o, al massimo, con decorrenza trascorsi i tre mesi di preavviso.
Invero, questo giudicante rileva che il contratto stipulato tra le parti in data 30.12.2011, titolato “Contratto servizio assistenza software – Licenza d'uso (S.A.P.) Passepartout” prevedeva a vantaggio della CP_1 due diverse tipologia di prestazioni: 1) assistenza all'uso, anche
[...] telefonica e di installazione degli aggiornamenti, del programma della
Passepartot (art.2) al costo del canone mensile di euro 200,00 più Iva, con fatturazione semestrale anticipata (art. 4); 2) licenza d'uso annuale (S.A.P.) del programma della Passepartout, di cui la era una dei Parte_1 concessionari autorizzata, al costo annuale di euro 1.692,00 più Iva, con rinnovo tacito della licenza salvo possibilità da parte del cliente di disdetta
“mediante invio di avviso scritto almeno tre mesi prima della scadenza (naturale) annuale. Diversamente sarà tenuto al pagamento dell'intera quota annuale” (art. 4).
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Orbene, per la prestazione di assistenza software la disdetta, alla luce della cancellazione delle parole “della scadenza (naturale) annuale” contenuta nell'art. 1 del contratto, va ritenuta valida ed efficace al decorso dei tre mesi (dal 14.05.2013), per cui in ogni caso l'appellante era tenuta al pagamento della fatturazione anticipata semestrale per i mesi di vigenza dell'assistenza.
Considerato che
il costo dell'assistenza era fissato in un canone mensile di euro 200,00 più iva, alla spettava il solo Parte_1 pagamento di euro 900,00 più Iva per i primi cinque quattro mesi e mezzo del contratto di assistenza durato fino al 14.05.2013.
Il decreto ingiuntivo opposto in primo grado va dunque revocato e sostituito con una condanna al pagamento della minor somma di euro 900,00 più Iva oltre interessi moratori al tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002
.
Attesa la reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie in parte l'opposizione proposta in primo grado e, revocato il decreto ingiuntivo n. 859/2014, condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della minor somma di euro 900,00 più Iva oltre gli interessi con tasso e decorrenza di cui al
D.Lgs. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo.
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in data 4.06.2025
Il giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3811/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera intellettuale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Parte_1
Marrazzo, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro Esposito e
[...]
Giovanni Castaldi, come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 846/2017 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore depositata in data 09/01/2017, la quale aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 859/2014, notificato in data 4.06.2014, proposto dalla , Controparte_1 intimata del pagamento di euro 2.916,00 oltre accessori per mancato pagamento delle fatture n. 2/70 del 04.03.2013 di € 1.452,00 (per assistenza software dall'1.01.2013 al 30.06.2013) e n. 2/188 del 31/12/2013 di € 1.464,00 (per assistenza software dall'1.07.2013 al 31.12.2013), in virtù di tale contratto di servizio assistenza software - Licenza d'uso (S.A.P)
Passepartout, stipulato in data 30.12.2011. L'appellante deduceva a motivi la falsa ed erronea applicazione della norme sull'interpretazione dei contratti e sull'onere della prova, nonché l'omessa, insufficiente, contraddittoria ed illegittima motivazione sui punti decisivi della controversia. Esponeva in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 particolare l'inefficacia immediata della disdetta del contratto di assistenza comunicata in data 14.02.2013, atteso che il contratto prevedeva che essa doveva essere inoltrata con un preavviso di tre mesi, nonché la mancata prova delle prestazioni di assistenza di cui alla fattura n. 2/70 del 4.03.2013. Per tali motivi chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza con rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta in primo grado o, in subordine, con condanna di essa appellante al pagamento della sola minor somma di euro 1.452,00 relativa alla fattura del 04/03/2013 n.2/70 per gli interventi di assistenza effettuati nel mese di gennaio 2013.
Costituitasi in giudizio, l' Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma
[...] dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'appello è in parte fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Il giudice di prime cure ha ritenuto immediatamente efficace la disdetta del 14.02.2013 ai sensi dell'art. 1 del contratto del 30.12.2011 il quale prevedeva che il contratto aveva durata annuale, con rinnovo tacito e che il cliente poteva risolvere il contratto mediante invio di avviso scritto almeno tre mesi prima. Ciò in considerazione del fatto incontestato che in tale articolo contrattuale, relativo alla sola assistenza, le parole “della scadenza (naturale) annuale” erano state cancellate. Secondo l'opponente in primo grado – attuale appellante – il GdP avrebbe dovuto ritenere l'efficacia della disdetta con decorrenza dalla scadenza annuale del 31.12.2013 o, al massimo, con decorrenza trascorsi i tre mesi di preavviso.
Invero, questo giudicante rileva che il contratto stipulato tra le parti in data 30.12.2011, titolato “Contratto servizio assistenza software – Licenza d'uso (S.A.P.) Passepartout” prevedeva a vantaggio della CP_1 due diverse tipologia di prestazioni: 1) assistenza all'uso, anche
[...] telefonica e di installazione degli aggiornamenti, del programma della
Passepartot (art.2) al costo del canone mensile di euro 200,00 più Iva, con fatturazione semestrale anticipata (art. 4); 2) licenza d'uso annuale (S.A.P.) del programma della Passepartout, di cui la era una dei Parte_1 concessionari autorizzata, al costo annuale di euro 1.692,00 più Iva, con rinnovo tacito della licenza salvo possibilità da parte del cliente di disdetta
“mediante invio di avviso scritto almeno tre mesi prima della scadenza (naturale) annuale. Diversamente sarà tenuto al pagamento dell'intera quota annuale” (art. 4).
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Orbene, per la prestazione di assistenza software la disdetta, alla luce della cancellazione delle parole “della scadenza (naturale) annuale” contenuta nell'art. 1 del contratto, va ritenuta valida ed efficace al decorso dei tre mesi (dal 14.05.2013), per cui in ogni caso l'appellante era tenuta al pagamento della fatturazione anticipata semestrale per i mesi di vigenza dell'assistenza.
Considerato che
il costo dell'assistenza era fissato in un canone mensile di euro 200,00 più iva, alla spettava il solo Parte_1 pagamento di euro 900,00 più Iva per i primi cinque quattro mesi e mezzo del contratto di assistenza durato fino al 14.05.2013.
Il decreto ingiuntivo opposto in primo grado va dunque revocato e sostituito con una condanna al pagamento della minor somma di euro 900,00 più Iva oltre interessi moratori al tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002
.
Attesa la reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie in parte l'opposizione proposta in primo grado e, revocato il decreto ingiuntivo n. 859/2014, condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della minor somma di euro 900,00 più Iva oltre gli interessi con tasso e decorrenza di cui al
D.Lgs. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo.
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in data 4.06.2025
Il giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3