TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 6283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6283 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 9.9.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 14193/2024 (cui è stato riunito il fascicolo di ATP R.G.
19004/2023) vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Cerillo n. 13, C.F.: , rappresentato e difeso giusta procura in atti CodiceFiscale_1 dall'avv. Massimo Mazzucchiello, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via
Martiri d'Otranto n. 113 (comunicazioni alla PEC: Email_1
-ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1 Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De
Gasperi 55 (comunicazioni alla PEC: t) Email_2
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 17.6.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere presentato in data 19.7.2022 domanda di riconoscimento dell'invalidità civile ex lege 222/84, ritenendosi affetto da un complesso morboso tale da renderlo invalido in misura superiore ai 2/3 ed essendo in possesso dei prescritti requisiti contributivi chiedeva il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità civile ex art. 1 L. 222/84. Aggiungeva che, visitato dalla Commissione Sanitaria preposta, l' gli comunicava il CP_2 rigetto della domanda per insussistenza del requisito sanitario. Successivamente, avverso l'esito negativo della procedura attivata nella fase amministrativa, aveva esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c.; nominato il c.t.u. (dr. ) questi concludeva ritenendo la capacità lavorativa del ricorrente Persona_1 non ridotta a meno di un terzo nell'occupazione confacente alle sue attitudini, con sostanziale conferma del giudizio “negativo” espresso nella fase amministrativa.
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso. Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al CP_2 pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione concludendo per il CP_2 rigetto del ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva un supplemento delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già Persona_2 nominato nella fase dell'ATP (dr. ). Persona_1 All'udienza del 9.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
19004/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito, per quanto riguarda i benefici dell'assegno di invalidità civile ex lege
222/1984, la domanda non è fondata. Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una doppia CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Già il CTU dr. , in fase di ATPO, aveva escluso che il ricorrente fosse Persona_1 affetto da un complesso morboso tale da renderlo invalido in misura inferiore a un terzo in occupazione confacente le proprie attitudini lavorative, avendo sostanzialmente confermato il giudizio “negativo” espresso nella fase amministrativa, così concludendo:
“--l'Istante è affetto da: 1) NOTE DI BRONCOPATIA CRONICA. 2) Parte_1
ARTROSI POLIDISTRETTUALE CON DISCOPATIE MULTIPLE IN SOGGETTO CON
ESITI DI PARESI OSTETRICA ARTO SUPERIORE DX. 3) SINDROME ANSIOSA
DEPRESSIVA REATTIVA. --Le infermità sono preesistenti alla data della domanda e non risultano, in atto, aggravate nel tempo. --Tenuto conto della natura e del grado delle infermità, si ritiene il periziando NON in quanto le patologie rilevate non Per_3 sono di entità tale da determinare a meno di 1/3 una permanente riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini ai sensi della Lg 222/1984”. Peraltro il CTU dr. aveva dato prova di avere compiutamente esaminato, Per_1 analizzato e valutato la documentazione medico-sanitaria esibita nonché risposto in modo più che adeguato alle osservazioni formulate avverso la bozza peritale dalla parte ricorrente: “In merito alla espletata Consulenza Tecnica da me eseguita su Parte_1 contro l' onde accertare il riconoscimento dell'assegno ordinario di
[...] CP_2 invalidità ai sensi della Lg 222/84 Art 1 su disposto del Giudice dott. Bile sono pervenute da parte dell'Avv. Massimo Mazzucchiello delle osservazioni alla nostra eseguita ATP sulla persona di alle quali si eccepisce quanto segue:…Per quanto Parte_1 attiene la richiesta dell'Avv. Massimo Mazzuchiello che il sottoscritto non ha fatto riferimento alle tabelle dell'invalidità civile, si risponde che nel caso specifico, non c'è assolutamente bisogno di ricorrere neanche per analogia a tali tabelle che di fatto sono ad esclusivo appannaggio della valutazione in ambito della invalidità civile, laddove nel caso della legge 222/84 art. 1 come detto, la valutazione va fatta in base allo stato clinico del paziente, cosa adeguatamente rilevata dal sottoscritto, in rapporto alle sue attitudini lavorative confacenti…Infine, per quanto riguarda le altre eccezioni, di natura NON medico legale, che esulano dalla presente valutazione, si demanda al parere del Giudicante”. Nella fase di opposizione il procuratore di parte ricorrente insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali e lo scrivente nominava, quale nuovo CTU, il dr. che ha, Persona_2 del pari, pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e, non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono il ricorrente. All'esito, il CTU ha confermato il giudizio diagnostico già espresso in fase di ATP, motivando: “I presenti accertamenti medico-legali, in uno all'esame della documentazione sanitaria in atti e di quella esibita, consentono di affermare che il sig.
è affetto dalle seguenti patologie (con riferimento tabellare – Parte_1
ANCHE PER ANALOGIA- alle Tabelle Ministeriali del D.L. del 05/02/92b - codice di riferimento della patologia, % invalidità attribuibile, valore min – max, valore unico). • Esiti di paralisi ostetrica all'arto superiore destro 7208 ANCHILOSI DI 0 0 30
SPALLA IN
POSIZIONE
FAVOREVOLE
• Protrusioni discali in sede lombare - Ernia cervicale 7010 ANCHILOSI 31 40 0
RACHIDE
LOMBARE
• Coxartrosi 7202 ANCHILOSI 0 0 41
D'ANCA IN
BUONA
POSIZIONE
• Lesione bilaterale del menisco mediale 7218 RIGIDITA' O 0 0 35
LASSITA' DI
GINOCCHIO
SUPERIORE
AL 50%
• Depressione del tono dell'umore, insonnia 2205 SINDROME 0 0 25
DEPRESSIVA
CP_3
[...]
La riduzione della capacità di lavoro viene ad essere valutata con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, tenendo conto dei fattori soggettivi
(età, sesso, qualificazioni ed esperienze professionali ecc.) che servono a determinare le attitudini del richiedente la prestazione. Nella fattispecie il sig. presenta i Pt_1 modesti esiti di una paralisi ostetrica dell'arto superiore destro. Tale condizione è esitale e non ha andamento cronico - degenerativo. Non si ritiene che il modesto deficit di forza che il periziando presenta possa impedire di lavorare in un negozio di ferramenta (del resto il soggetto ha 53 anni e avrebbe dovuto manifestare difficoltà già precedentemente, essendo la problematica correlata a un traumatismo del parto, quindi sempre stata presente, e soprattutto senza carattere evolutivo). Peraltro l'unico esame elettroneurografico agli atti (08/02/2018) evidenzia unicamente una sofferenza neurogena del nervo ulnare, nell'abduzione del V dito della mano destra. Sicuramente un deficit di forza può ridurre la capacità di un soggetto di essere abile a sollevare e movimentare carichi, ma tale riduzione non è senz'altro pari a meno di 2/3 della capacità lavorativa normale di un uomo di 53 anni, peraltro non esile fisicamente (il periziando è alto 1.80 m e pesa 92 Kg).
Per quanto attiene alla sintomatologia dolorosa lamentata dal paziente, agli atti vi è documentazione relativa a una moderata patologia della colonna vertebrale (in particolare un'ernia cervicale e due protrusioni lombari) con nessuna indicazione a interventi NCH, e con alcune prescrizioni di terapie sintomatiche: FANS, miorilassanti, fisioterapia e massoterapia. Vi è altresì documentazione di coxartrosi, anch'essa con simili prescrizioni. La produzione più antica (2015) è relativa alla presenza di meniscopatia. Si precisa che la più recente visita ortopedica agli atti risale al luglio 2022
“gonalgia sinistra da lesione del menisco mediale, gonalgia destra da lesione del menisco mediale, cervicalgia da ernia C5-C6, lomboscialtalgia bilaterale da protrusione discale L4-L5, L5-S1, esiti di paralisi ostetrica arto superiore destro. Allo stato il paziente presenta limitazione funzionale ai gradi estremi, nei movimenti del rachide cervicale e lombosacrale, delle ginocchia, della spalla destra, la deambulazione è riferita difficoltosa anche per brevi tratti per comparsa di gonalgia bilaterale” Tale relazione è un mero elenco delle problematiche da cui è affetto il soggetto, vi è in essa un riferimento
a una limitazione dei movimenti ai “gradi estremi” della colonna che non può rappresentare di certo una significativa riduzione delle performances di un magazziniere;
viene altresì riportato un “riferito del paziente” per quanto attiene a difficoltà deambulatorie per comparsa di dolore alle ginocchia. Tali limitazioni alla marcia non sono state oggettivate né dal consulente ortopedico né all'epoca degli accertamenti medico legali. Da quest'ultima e da precedenti analoghe valutazioni si può agevolmente dedurre che il soggetto seppur con qualche limitazione funzionale della colonna, non presenta deficit sensitivo motori particolarmente disabilitanti, e non ha oggettivi impedimenti a compiere il suo lavoro. Per finire: la lieve sintomatologia depressiva e l'insonnia per la quale sono esibite prescrizioni terapeutiche sostanzialmente invariate nella tipologia di farmaci da almeno 5 anni (variazioni sono state fatte nei dosaggi), testimoniano una situazione ben controllata e non si ritiene possano avere significativo impatto su un'attività quale quella svolta dal ricorrente che nel complesso non si ritiene affetto da menomazioni tali che ne riducano di 2/3 la capacità lavorativa… CONCLUSIONI Il sig. è dunque affetto dal Parte_1 complesso patologico riportato in diagnosi. Alla luce di quanto sopra esposto è possibile affermare che all'epoca dei presenti accertamenti medico-legali: Egli non presenta infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222)”. In realtà ciò che parte ricorrente ha prodotto a sostegno del ricorso in opposizione risulta già allegato e documentato al fine dell'accertamento tecnico preventivo, e analiticamente preso in considerazione dal consulente tecnico di ufficio, che ha anche puntualmente replicato alle note di osservazione trasmessegli dalla parte ricorrente con pec del
02/04/2025 (prive di qualsiasi fondatezza medico-scientifica). L'elaborato dell'ausiliario del giudice, anche rispetto ai chiarimenti da ultimo resi, appare ben motivato e non suscettibile di censure, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011), anche perché la documentazione allegata all'odierno ricorso non dà conto dell'accertamento di patologie diverse da quelle già esaustivamente esaminate dal CTU, ovvero aggravamenti della condizione sanitaria già esaminata in ipotesi tali da garantire, in astratto, il raggiungimento della percentuale di invalidità utile ai fini di causa.
Le censure mosse alla perizia da parte attrice nelle Osservazioni ex art. 195 comma 3 cpc, non denunciano affatto carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003; Cass. Lav. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. Lav. n. 2151/2004), a fronte della sua esaustività e dalla mancata produzione, anche nella odierna sede della opposizione, di ulteriore documentazione in astratto idonea a modificare le conclusioni espresse dal CTU con la relazione ora ricordata.
Del resto, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il Giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non è necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte.
In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5 (in tal senso, tra le altre, Cassazione Civile, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015 e, più di recente Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018 n. 21504).
In definitiva a causa delle patologie accertate e sopra indicate, parte ricorrente non si trova nella condizione di potere accedere al beneficio richiesto dell'assegno di invalidità civile ex lege 222/84 e tanto sulla base di due consulenze tecniche (una del CTU Rettura e l'altra del CTU . Persona_2
Lo scrivente ritiene, quindi, anche di non potere effettuare in questo giudizio una terza consulenza anche per l'assenza di ogni ulteriori e specifiche censure, diverse da quelle già esaminate dagli stessi consulenti.
Lo scrivente giudice ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la relativa domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (assegno di invalidità civile ex art. 1 L. 222/84) deve essere rigettata Le spese processuali non possono essere valutate avendo parte ricorrente effettuato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. nelle forme previste dalla medesima norma. Le spese della consulenza tecnica cedono a carico dell' . CP_2
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
3) pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica di ufficio, anche per la fase CP_2 di ATPO, come liquidate con separati decreti
Napoli 15.09.2025
IL GIUDICE
Dr. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 9.9.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 14193/2024 (cui è stato riunito il fascicolo di ATP R.G.
19004/2023) vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Cerillo n. 13, C.F.: , rappresentato e difeso giusta procura in atti CodiceFiscale_1 dall'avv. Massimo Mazzucchiello, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via
Martiri d'Otranto n. 113 (comunicazioni alla PEC: Email_1
-ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1 Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De
Gasperi 55 (comunicazioni alla PEC: t) Email_2
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 17.6.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere presentato in data 19.7.2022 domanda di riconoscimento dell'invalidità civile ex lege 222/84, ritenendosi affetto da un complesso morboso tale da renderlo invalido in misura superiore ai 2/3 ed essendo in possesso dei prescritti requisiti contributivi chiedeva il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità civile ex art. 1 L. 222/84. Aggiungeva che, visitato dalla Commissione Sanitaria preposta, l' gli comunicava il CP_2 rigetto della domanda per insussistenza del requisito sanitario. Successivamente, avverso l'esito negativo della procedura attivata nella fase amministrativa, aveva esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c.; nominato il c.t.u. (dr. ) questi concludeva ritenendo la capacità lavorativa del ricorrente Persona_1 non ridotta a meno di un terzo nell'occupazione confacente alle sue attitudini, con sostanziale conferma del giudizio “negativo” espresso nella fase amministrativa.
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso. Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al CP_2 pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione concludendo per il CP_2 rigetto del ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva un supplemento delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già Persona_2 nominato nella fase dell'ATP (dr. ). Persona_1 All'udienza del 9.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
19004/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito, per quanto riguarda i benefici dell'assegno di invalidità civile ex lege
222/1984, la domanda non è fondata. Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una doppia CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Già il CTU dr. , in fase di ATPO, aveva escluso che il ricorrente fosse Persona_1 affetto da un complesso morboso tale da renderlo invalido in misura inferiore a un terzo in occupazione confacente le proprie attitudini lavorative, avendo sostanzialmente confermato il giudizio “negativo” espresso nella fase amministrativa, così concludendo:
“--l'Istante è affetto da: 1) NOTE DI BRONCOPATIA CRONICA. 2) Parte_1
ARTROSI POLIDISTRETTUALE CON DISCOPATIE MULTIPLE IN SOGGETTO CON
ESITI DI PARESI OSTETRICA ARTO SUPERIORE DX. 3) SINDROME ANSIOSA
DEPRESSIVA REATTIVA. --Le infermità sono preesistenti alla data della domanda e non risultano, in atto, aggravate nel tempo. --Tenuto conto della natura e del grado delle infermità, si ritiene il periziando NON in quanto le patologie rilevate non Per_3 sono di entità tale da determinare a meno di 1/3 una permanente riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini ai sensi della Lg 222/1984”. Peraltro il CTU dr. aveva dato prova di avere compiutamente esaminato, Per_1 analizzato e valutato la documentazione medico-sanitaria esibita nonché risposto in modo più che adeguato alle osservazioni formulate avverso la bozza peritale dalla parte ricorrente: “In merito alla espletata Consulenza Tecnica da me eseguita su Parte_1 contro l' onde accertare il riconoscimento dell'assegno ordinario di
[...] CP_2 invalidità ai sensi della Lg 222/84 Art 1 su disposto del Giudice dott. Bile sono pervenute da parte dell'Avv. Massimo Mazzucchiello delle osservazioni alla nostra eseguita ATP sulla persona di alle quali si eccepisce quanto segue:…Per quanto Parte_1 attiene la richiesta dell'Avv. Massimo Mazzuchiello che il sottoscritto non ha fatto riferimento alle tabelle dell'invalidità civile, si risponde che nel caso specifico, non c'è assolutamente bisogno di ricorrere neanche per analogia a tali tabelle che di fatto sono ad esclusivo appannaggio della valutazione in ambito della invalidità civile, laddove nel caso della legge 222/84 art. 1 come detto, la valutazione va fatta in base allo stato clinico del paziente, cosa adeguatamente rilevata dal sottoscritto, in rapporto alle sue attitudini lavorative confacenti…Infine, per quanto riguarda le altre eccezioni, di natura NON medico legale, che esulano dalla presente valutazione, si demanda al parere del Giudicante”. Nella fase di opposizione il procuratore di parte ricorrente insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali e lo scrivente nominava, quale nuovo CTU, il dr. che ha, Persona_2 del pari, pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e, non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono il ricorrente. All'esito, il CTU ha confermato il giudizio diagnostico già espresso in fase di ATP, motivando: “I presenti accertamenti medico-legali, in uno all'esame della documentazione sanitaria in atti e di quella esibita, consentono di affermare che il sig.
è affetto dalle seguenti patologie (con riferimento tabellare – Parte_1
ANCHE PER ANALOGIA- alle Tabelle Ministeriali del D.L. del 05/02/92b - codice di riferimento della patologia, % invalidità attribuibile, valore min – max, valore unico). • Esiti di paralisi ostetrica all'arto superiore destro 7208 ANCHILOSI DI 0 0 30
SPALLA IN
POSIZIONE
FAVOREVOLE
• Protrusioni discali in sede lombare - Ernia cervicale 7010 ANCHILOSI 31 40 0
RACHIDE
LOMBARE
• Coxartrosi 7202 ANCHILOSI 0 0 41
D'ANCA IN
BUONA
POSIZIONE
• Lesione bilaterale del menisco mediale 7218 RIGIDITA' O 0 0 35
LASSITA' DI
GINOCCHIO
SUPERIORE
AL 50%
• Depressione del tono dell'umore, insonnia 2205 SINDROME 0 0 25
DEPRESSIVA
CP_3
[...]
La riduzione della capacità di lavoro viene ad essere valutata con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, tenendo conto dei fattori soggettivi
(età, sesso, qualificazioni ed esperienze professionali ecc.) che servono a determinare le attitudini del richiedente la prestazione. Nella fattispecie il sig. presenta i Pt_1 modesti esiti di una paralisi ostetrica dell'arto superiore destro. Tale condizione è esitale e non ha andamento cronico - degenerativo. Non si ritiene che il modesto deficit di forza che il periziando presenta possa impedire di lavorare in un negozio di ferramenta (del resto il soggetto ha 53 anni e avrebbe dovuto manifestare difficoltà già precedentemente, essendo la problematica correlata a un traumatismo del parto, quindi sempre stata presente, e soprattutto senza carattere evolutivo). Peraltro l'unico esame elettroneurografico agli atti (08/02/2018) evidenzia unicamente una sofferenza neurogena del nervo ulnare, nell'abduzione del V dito della mano destra. Sicuramente un deficit di forza può ridurre la capacità di un soggetto di essere abile a sollevare e movimentare carichi, ma tale riduzione non è senz'altro pari a meno di 2/3 della capacità lavorativa normale di un uomo di 53 anni, peraltro non esile fisicamente (il periziando è alto 1.80 m e pesa 92 Kg).
Per quanto attiene alla sintomatologia dolorosa lamentata dal paziente, agli atti vi è documentazione relativa a una moderata patologia della colonna vertebrale (in particolare un'ernia cervicale e due protrusioni lombari) con nessuna indicazione a interventi NCH, e con alcune prescrizioni di terapie sintomatiche: FANS, miorilassanti, fisioterapia e massoterapia. Vi è altresì documentazione di coxartrosi, anch'essa con simili prescrizioni. La produzione più antica (2015) è relativa alla presenza di meniscopatia. Si precisa che la più recente visita ortopedica agli atti risale al luglio 2022
“gonalgia sinistra da lesione del menisco mediale, gonalgia destra da lesione del menisco mediale, cervicalgia da ernia C5-C6, lomboscialtalgia bilaterale da protrusione discale L4-L5, L5-S1, esiti di paralisi ostetrica arto superiore destro. Allo stato il paziente presenta limitazione funzionale ai gradi estremi, nei movimenti del rachide cervicale e lombosacrale, delle ginocchia, della spalla destra, la deambulazione è riferita difficoltosa anche per brevi tratti per comparsa di gonalgia bilaterale” Tale relazione è un mero elenco delle problematiche da cui è affetto il soggetto, vi è in essa un riferimento
a una limitazione dei movimenti ai “gradi estremi” della colonna che non può rappresentare di certo una significativa riduzione delle performances di un magazziniere;
viene altresì riportato un “riferito del paziente” per quanto attiene a difficoltà deambulatorie per comparsa di dolore alle ginocchia. Tali limitazioni alla marcia non sono state oggettivate né dal consulente ortopedico né all'epoca degli accertamenti medico legali. Da quest'ultima e da precedenti analoghe valutazioni si può agevolmente dedurre che il soggetto seppur con qualche limitazione funzionale della colonna, non presenta deficit sensitivo motori particolarmente disabilitanti, e non ha oggettivi impedimenti a compiere il suo lavoro. Per finire: la lieve sintomatologia depressiva e l'insonnia per la quale sono esibite prescrizioni terapeutiche sostanzialmente invariate nella tipologia di farmaci da almeno 5 anni (variazioni sono state fatte nei dosaggi), testimoniano una situazione ben controllata e non si ritiene possano avere significativo impatto su un'attività quale quella svolta dal ricorrente che nel complesso non si ritiene affetto da menomazioni tali che ne riducano di 2/3 la capacità lavorativa… CONCLUSIONI Il sig. è dunque affetto dal Parte_1 complesso patologico riportato in diagnosi. Alla luce di quanto sopra esposto è possibile affermare che all'epoca dei presenti accertamenti medico-legali: Egli non presenta infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222)”. In realtà ciò che parte ricorrente ha prodotto a sostegno del ricorso in opposizione risulta già allegato e documentato al fine dell'accertamento tecnico preventivo, e analiticamente preso in considerazione dal consulente tecnico di ufficio, che ha anche puntualmente replicato alle note di osservazione trasmessegli dalla parte ricorrente con pec del
02/04/2025 (prive di qualsiasi fondatezza medico-scientifica). L'elaborato dell'ausiliario del giudice, anche rispetto ai chiarimenti da ultimo resi, appare ben motivato e non suscettibile di censure, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011), anche perché la documentazione allegata all'odierno ricorso non dà conto dell'accertamento di patologie diverse da quelle già esaustivamente esaminate dal CTU, ovvero aggravamenti della condizione sanitaria già esaminata in ipotesi tali da garantire, in astratto, il raggiungimento della percentuale di invalidità utile ai fini di causa.
Le censure mosse alla perizia da parte attrice nelle Osservazioni ex art. 195 comma 3 cpc, non denunciano affatto carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003; Cass. Lav. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. Lav. n. 2151/2004), a fronte della sua esaustività e dalla mancata produzione, anche nella odierna sede della opposizione, di ulteriore documentazione in astratto idonea a modificare le conclusioni espresse dal CTU con la relazione ora ricordata.
Del resto, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il Giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non è necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte.
In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5 (in tal senso, tra le altre, Cassazione Civile, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015 e, più di recente Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018 n. 21504).
In definitiva a causa delle patologie accertate e sopra indicate, parte ricorrente non si trova nella condizione di potere accedere al beneficio richiesto dell'assegno di invalidità civile ex lege 222/84 e tanto sulla base di due consulenze tecniche (una del CTU Rettura e l'altra del CTU . Persona_2
Lo scrivente ritiene, quindi, anche di non potere effettuare in questo giudizio una terza consulenza anche per l'assenza di ogni ulteriori e specifiche censure, diverse da quelle già esaminate dagli stessi consulenti.
Lo scrivente giudice ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la relativa domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (assegno di invalidità civile ex art. 1 L. 222/84) deve essere rigettata Le spese processuali non possono essere valutate avendo parte ricorrente effettuato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. nelle forme previste dalla medesima norma. Le spese della consulenza tecnica cedono a carico dell' . CP_2
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
3) pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica di ufficio, anche per la fase CP_2 di ATPO, come liquidate con separati decreti
Napoli 15.09.2025
IL GIUDICE
Dr. Federico Bile