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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 72/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato
DA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], rappresentato e difeso, C.F._1
giusta delega in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Lorenza Gnes (C.F.
– indirizzo PEC: C.F._2 Email_1
presso la quale è elettivamente domiciliato in Trento, via Grazioli n. 7
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F: ) nata a [...] il CP_1 C.F._3
18.7.1988 (C.F.: ) e residente a [...]
n. 7, rappresentata e difesa, ai fini del presente giudizio, dall'avv. Gabriella de
Strobel (C.F.: - PEC: - C.F._5 Email_2 fax: 0458011023) nonché, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv.
Lorenzo Picotti (C.F. - PEC: C.F._6
,) entrambi del Foro di Verona nel cui studio in Email_3
Verona, Via Santa Chiara n. 15, ha eletto domicilio, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e di riposta
Parte resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: con comparsa conclusionale dd.
03.02.2025, la procuratrice di parte ricorrente concludeva richiamandosi al foglio di precisazione delle conclusioni dd. 16.01.2025, con le seguenti richieste:
“Affidare il figlio in modo condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori con collocamento dello stesso in modo paritario e residenza formale presso l'abitazione della madre;
trascorrerà con il papà e con la Per_1
mamma settimane alterne dal lunedì al successivo lunedì mattina quando il genitore che lo ha in affido lo porterà alla scuola materna. Se la consegna o il prelievo di dovesse avvenire a casa di uno o dell'altro genitore, le parti Per_1
si alterneranno nell'andare a prendere e portare il bambino all'altro. Durante le vacanze estive trascorrerà la metà del tempo con il papà e l'altra metà Per_1
con la mamma, periodo scadenzato sempre in settimane. Nel corso dell'estate il bambino, previo accordo, potrà trascorrere anche due settimane consecutive con il singolo genitore. L'accompagno ed il prelievo di potranno avvenire Per_1
anche tramite persone di fiducia dei genitori come nonni, baby sitter concordata, rispettivi partner. Il minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno la settimana dal 2 5 al
31 e dal 31 al 7 gennaio mattina, con rientro a scuola. Le vacanze di Pasqua e le festività minori verranno divise equamente tra i genitori alternando di anno in
Pag. 2 di 19 anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Il giorno del compleanno, lo trascorrerà ad anni alterni con uno dei due genitori, garantendo Per_1
all'altro almeno due ore per poter festeggiare con entrambi. Le festività minori verranno godute dal genitore che in quel momento avrà in affido il figlio a meno che non si tratti di ponti che stabilisce la scuola ed allora in tal caso verranno goduti al 50%. Il genitore che ha in affido il bambino dovrà occuparsi di ogni esigenza del minore, compreso l'aiuto nei compiti, l'accompagno ed il ritiro ad eventuali corsi sportivi o extrascolastici e la frequentazione delle udienze.
Ciascun genitore ha diritto di poter sentire telefonicamente, anche mediante videochiamata, il bambino durante l'ora serale concordata. In caso di malattia del minore, quest'ultimo sarà accudito dal genitore che lo ha in affido in quel momento;
I genitori si occuperanno del mantenimento ordinario del figlio quando sarà con loro, vestiario compreso, ad eccezione di capi di abbigliamento importanti e duraturi come giacconi invernali, calzature, attrezzatura sportiva che divideranno a metà così come pagheranno al 50% tutte le spese straordinarie previste nel protocollo del CNF. Gli assegni al nucleo familiare, i contributi provinciali e ogni altro eventuale vantaggio a favore del minore ex
Legge 104, verranno divisi a metà tra i genitori;
con vittoria di spese ed onorari di causa”;
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: con comparsa conclusionale dd.
03.02.2025, i procuratori di parte resistente concludevano con le seguenti richieste: “Affidare il figlio in modo condiviso ad Persona_1
entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la residenza della madre;
La responsabilità genitoriale sarà esercitata secondo l'accordo sottoscritto fra le parti il 16.10.2024 in sede di CTU che qui si allega e che si intende trascritto, con la precisazione che lo scambio del minore dovrà avvenire nella giornata del lunedì; Disporsi l'obbligo del sig. di versare a mezzo di bonifico Parte_1 bancario entro il 5 di ogni mese a favore della sig.ra somma di € 400,00 CP_1
Pag. 3 di 19 mensili a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore
[...] oltre l'ISTAT annuale e il 50% delle spese accessorie per il Persona_1
figlio minore, in via subordinata, confermarsi l'attuale mantenimento di € 250,00 mensili che il sig. dovrà versare alla sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1
mantenimento per il figlio minore entro il 5 di ogni mese e l'ISTAT annuale oltre al 50% delle spese accessorie per il figlio minore. L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 50% tra i genitori. I contributi provinciali e ogni altro eventuale vantaggio a favore del minore ex legge 104, continueranno ad essere divisi al 50% tra i genitori con reciproca rendicontazione periodica almeno annuale;
In via istruttoria si chiede, che venga ordinato ex art. 210 c.p.c. il deposito di tutti gli estratti conto bancari e/o postali e/o cointestati del sig.
, oltre che delle dichiarazioni dei redditi, nonché il deposito di Parte_1
tutta la documentazione reddituale e bancaria dei genitori conviventi di quest'ultimo e dell'azienda agricola della famiglia Si chiede, inoltre, Parte_1
una consulenza tecnica d'ufficio sull'azienda della famiglia (previa Parte_1
indicazione della corretta denominazione da parte del ricorrente), al fine di comprendere il ruolo assunto dal ricorrente all'interno della stessa, il titolo delle prestazioni lavorative asseritamente elargite, il reddito percepito a titolo di stipendio ovvero di partecipazione agli utili, in modo da comprendere la reale capacità reddituale del sig. Con vittoria di spese ed onorari di Parte_1 causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 11.01.2024, il ricorrente rappresentava di avere intrattenuto una relazione Parte_1
affettiva con la signora a partire dal 2016 e che, all'inizio del 2020, CP_1
poco dopo il concepimento del figlio , la relazione si interrompeva;
che, Per_1
a fronte di un'iniziale difficoltà nell'accettazione della gravidanza, in seguito, egli aveva espresso l'intenzione di riconoscere il figlio e, quindi, di occuparsi
Pag. 4 di 19 dello stesso;
che, tuttavia, nonostante tale manifestazione di volontà, la signora delusa per l'iniziale mancanza di entusiasmo dell'ex compagno, lasciava CP_1
Trento e si trasferiva, senza dargli alcuna comunicazione, presso i di lei genitori,
a Gazzo Veronese (VR), a 150 km da Trento;
che, dunque, gli ultimi mesi della gravidanza, nonché il parto, avvenuto in data 27.09.2020 a Legnago (VR), si svolgevano senza il suo coinvolgimento;
che, infatti, egli veniva avvisato della nascita di solo 6 ore dopo il parto e che poteva incontrarlo la Persona_1
prima volta soltanto il 04.10.2020, in seguito ad accordi presi con i rispettivi avvocati;
che egli, volendo riconoscere il figlio, effettuava dichiarazione in tal senso in data 29.01.2021 resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Gazzo Veronese, con presentazione di istanza ex art. 262, c.p.c. per attribuire anche il cognome paterno al minore.
Il ricorrente rappresentava, poi, che, per il primo anno di vita del figlio, egli poteva fargli visita soltanto per un'ora e mezza alla settimana, presso l'abitazione degli ex suoceri e alla presenza della signora che, spesso, non gli CP_1
consentiva neppure di tenerlo in braccio, criticandone ogni atto di confidenza e accusandolo di non essere in grado di accudirlo.
Il ricorrente, inoltre, rappresentava che, a partire da maggio 2021, gli era stato accordato un ampliamento della durata delle visite, sino a due ore, ancorché non sempre effettive;
che, da luglio 2021, gli veniva anche concesso di trascorrere del tempo da solo col figlio;
che, a partire da agosto 2022, la signora portava CP_1
il figlio a Trento, concedendogli di trascorrere col minore l'intera giornata;
che la resistente si trasferiva, infine, nel maggio 2023, a Trento, con concessione di visite del padre al figlio per la durata di un giorno e mezzo alla settimana, con pernottamento del minore presso l'abitazione paterna.
Il predetto aggiungeva, altresì, che, al minore , all'età di due anni e Per_1
mezzo, fosse stata formulata una diagnosi di disturbo dello spettro autistico,
Pag. 5 di 19 tuttavia in seguito sospesa (All. 7 al ricorso), in virtù dei progressi compiuti, a livello linguistico e comportamentale, dallo stesso minore.
Quanto, poi, alla propria situazione economica, il signor evidenziava, Parte_1
in ricorso, di lavorare presso l'azienda agricola dei genitori, potendo contare su un reddito mensile di euro 1.200,00 circa (All. 3 e 9 al ricorso) e di non essere gravato da alcun canone di locazione in quanto residente presso un'abitazione messagli a disposizione a titolo di comodato gratuito dai genitori. Infine, precisava di essere in procinto di trasferirsi a breve a Cimone (TN), nella casa acquistata con l'aiuto economico dei genitori e in occasione di un'asta giudiziaria.
Per quanto attiene, invece, alla situazione economica della signora il CP_1
ricorrente specificava che la stessa era impiegata presso la Dolomiti Energia, percependo circa 31.000,00 euro lordi annui, oltre agli emolumenti previsti a livello nazionale e provinciale per il figlio minore. Ancora, sotto il profilo economico, chiariva di avere sempre versato alla signora una somma pari CP_1
a 250,00 euro mensili a titolo di mantenimento per il figlio e di avere Per_1
contribuito nella misura del 50% alle spese straordinarie per lo stesso, domandando, pertanto, la conferma del mantenimento a favore del minore nella somma pari ad euro 250,00 mensili, reputandosi tale somma congrua;
ciò anche in considerazione del fatto che l'attività vitivinicola, dallo stesso esercitata, era stata appena avviata, e che, dunque, si registravano delle entrate inferiori rispetto alle spese di gestione e investimento.
Quanto, poi, all'affidamento, il signor sottolineava in ricorso Parte_1
l'importanza del rispetto della bigenitorialità e l'esigenza di potere essere presente in maniera significativa nella vita del figlio, domandando, dunque, a fronte delle difficoltà di accordarsi con la signora in ordine al regime di CP_1
visita, una regolamentazione dello stesso nel rispetto del predetto principio di
Pag. 6 di 19 bigenitorialità e, nello specifico, l'affidamento condiviso con collocazione del minore presso l'abitazione materna, e il seguente regime di visita: weekend alternati da trascorrere presso il padre, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
due giorni a settimana presso il padre, dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina;
la settimana del weekend col padre, stare presso il padre dal mercoledì pomeriggio sino al venerdì mattina;
regolamentazione delle vacanze estive.
Con memoria di costituzione e comparsa di risposta, dd. 25.03.2024, si costituiva nel presente giudizio la signora che rappresentava: che, a fronte CP_1
della di lei volontà di portare avanti la propria gravidanza inattesa, il sig.
invece, non aveva condiviso il progetto genitoriale, esortandola, Parte_1
piuttosto, ad interrompere tale gravidanza, ed ingenerando nella stessa uno stato di forte pressione psicologica che la costringeva ad uno stato di isolamento;
che, al fine di superare le evidenziate criticità, ella intraprendeva un percorso con degli incontri di mediazione e psicoterapia, a cura di ALFID, inizialmente partecipati anche dal ricorrente, ma poi sospesi a motivo della pandemia covid-
19; che, nel 2020, la relazione giungeva al termine, per decisione del signor precisando come la situazione particolarmente stressante in cui ella Parte_1
versava le aveva provocato una crisi emotiva e respiratoria che la costringeva a recarsi all'ospedale (All. 1 alla memoria di costituzione e comparsa di risposta); che, data la situazione difficoltosa (dal punto di vista della salute, nonché dal punto di vista economico, non essendo la stessa occupata), ella palesava la decisione di trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori in provincia di
Verona.
La resistente precisava, altresì, che il motivo dell'attesa del padre, per poter vedere il figlio dopo la nascita dello stesso, fosse dovuto all'emergenza pandemica in corso in quel periodo, che consentiva ad un solo familiare della paziente di farle visita e avendo la stessa preferito essere assistita dalla madre.
Pag. 7 di 19 Per quanto, poi, attiene alle visite del padre al figlio minore, la signora CP_1
osservava come le stesse fossero sempre state concordate con il padre, in considerazione delle rispettive esigenze organizzative e, infine, rappresentava di avere deciso di trasferirsi a Trento col figlio proprio per consentire a quest'ultimo di instaurare un legame stabile col padre.
La predetta, inoltre, giustificava il numero relativamente ridotto di ore trascorse dal figlio assieme al padre, con la situazione clinica del minore, al quale veniva infatti diagnosticato un disturbo dello spettro autistico, che richiedeva la cognizione approfondita delle abitudini ed esigenze del minore, che solo la madre ben conosceva, necessitando, invero, il minore di costante supporto e di aiuto da parte di soggetti idonei (All. 4 e 5 alla memoria di costituzione e comparsa di risposta), e palesando, quindi, sul punto, delle perplessità in ordine alle capacità assistenziali ed educative del ricorrente che, spesso, si era dimostrato disattento rispetto alle esigenze del piccolo . Ragione per cui Per_1
la stessa chiedeva l'affidamento condiviso del minore e, in punto di diritto di visita del padre, un ampliamento graduale dei tempi di permanenza del minore col predetto.
In ordine, poi, alla previsione di un assegno a titolo di mantenimento a favore del figlio in capo al signor la resistente rappresentava che la situazione Parte_1
reddituale del ricorrente non fosse stata dallo stesso dimostrata, facendo tuttavia notare come egli avesse una capacità economica maggiore rispetto alla medesima, anche in ragione dell'attività imprenditoriale da lui esercitata, dei movimenti riscontrabili sul suo conto corrente e dell'assenza di spese di locazione per l'abitazione presso cui lo stesso risiedeva;
esigendosi, pertanto, inizialmente, un contributo pari ad euro 1.000,00.
Con decreto dd. 05.06.2024, il Giudice delegato riteneva di disporre consulenza tecnica di ufficio, affinché il C.T.U. nominato, dott. accertasse le Persona_2
Pag. 8 di 19 condizioni psicologiche del minore e il suo rapporto coi genitori, nonché le competenze genitoriali delle parti. In data 11.11.2024 il C.T.U., dott. Per_2
depositava la propria relazione, con allegato il documento 2, relativo
[...] all'accordo sottoscritto tra le parti per il “protocollo di esercizio della responsabilità genitoriale”. All'udienza del 11-12-2024, entrambi i procuratori delle parti chiedevano un termine per riprecisare le conclusioni, all'esito della
C.T.U. e tenuto conto dell'accordo dalle stesse raggiunto. Con ordinanza del 13-
12-2024, ritenendosi la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 12-02-2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'articolo 473 bis.28 c.p.c.. All'udienza del 12-02-2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
……………………………
Orbene, ciò posto in punto di fatto, occorre, nel merito, anzitutto, osservare che l'equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi, definitivamente sancita dalla legge n. 219/2012, impone di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio le stesse garanzie e gli stessi diritti che l'ordinamento riconosce ai figli di genitori coniugati.
In ipotesi di crisi della coppia e/o di separazione dei genitori, dunque, il minore conserva il diritto alla bigenitorialità ed il diritto al mantenimento, operando, anche nei confronti dei figli naturali, la regola delineata dall'art. 155 c.c.. D'altra parte, e ad ulteriore conferma della centralità dei diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori, indipendentemente dalla sussistenza o meno tra questi ultimi di un rapporto di coniugio, sembra esprimersi la lettera dell'art. 315 bis c.c., come introdotto dalla L. 219/12, secondo cui “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Pag. 9 di 19 Per ciò che in particolare attiene all'affidamento della prole, è noto che l'art. 155
c.c. ha sostanzialmente individuato nell'affido condiviso il modello legale privilegiato derogabile solo in presenza di situazioni eccezionali in cui risulti comprovata la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e/o comunque una situazione tale da rendere l'affidamento congiunto in concreto pregiudizievole per il minore, tenuto conto, ad esempio, delle anomali condizioni di vita del genitore, dell'insanabile contrasto con il figlio, della obiettiva lontananza, ecc. (cfr. Trib. Varese 21.01.2013 che rinvia all'uopo a
Cass. Civ. 19 giugno 2008 n. 16593; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre
2010 n. 24841. V. anche Cass. 24526/2010).
Ordunque tanto premesso, si ritiene che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l'applicazione del regime di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, come da richiesta di entrambe le parti, con collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione materna, e con previsione di un regime di visita progressivamente orientato alla paritarietà.
Segnatamente, riguardo al profilo del regime di affidamento più rispondente all'interesse del minore, si rappresenta a riguardo che il ctu nominato ha evidenziato che “nulla osta, da un punto di vista tecnico, all'affido condiviso”.
Ed invero, in relazione alle capacità genitoriali della madre, l'esperto nominato ha osservato che la signora “ha cresciuto il piccolo con estrema CP_1 Per_1
attenzione, garantendogli tutta l'assistenza sanitaria necessaria, ottenendo tra
l'altro degli ottimi risultati apprezzati anche dallo stesso , Parte_1 riconoscendo, dunque, “l'enorme sforzo materno” ed osservando “come il funzionamento personologico della pur essendo certamente rigido e CP_1
controllante, non ha ostacolato le operazioni peritali e anzi, la stessa è riuscita a comprendere la necessità di divenire ad un accordo per il bene del minore e ha mostrato una raggiunta consapevolezza in merito all'importanza che il ruolo
Pag. 10 di 19 paterno può e dovrà avere in relazione alla crescita del minore”. In relazione, poi, alle capacità genitoriali del padre, il C.T.U. ha del pari osservato che “è oggettivo che il padre abbia da sempre manifestato comportamenti a dimostrazione dell'interesse nei confronti del minore. Un esempio lo sono i viaggi a Verona alle condizioni descritte in perizia ma anche questo stesso procedimento incardinato proprio con lo scopo di poter esercitare il proprio ruolo genitoriale”. Il padre, dunque, “dimostra ottime competenze relazionali, capace di stimolare il bambino e adattarsi alle richieste per entrare in relazione in modo funzionale con il bambino. Propone stimoli, interazioni, variazioni al gioco, domande costruttive e funzionali. Presente gioco simbolico, sguardo funzionale, interazione e turni della comunicazione vengono rispettati”.
Ragione per cui l'esperto nominato ha ritenuto che le competenze genitoriali siano preservate in entrambi i genitori e che, pur presentando la madre “un profilo personologico caratterizzato da rigidità di pensiero e atipie relazionali
(…), ciò non avrebbe, tuttavia, impedito “di garantire al minore uno spazio idoneo”, sottolineando, altresì, “la ritrovata disponibilità materna nel divenire a un accordo affinché si possa raggiungere un diritto di visita paritario tra mamma e papà in un contesto di maggiore sinergia genitoriale”.
Riguardo, poi, ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, si rappresenta che le parti hanno sottoscritto un accordo di regolamentazione del regime di visita del figlio, denominato “Accordo tra le parti per il protocollo di esercizio della responsabilità genitoriale” (All. 2 alla relazione peritale), ispirato al rispetto del principio della gradualità e, dunque, con la previsione di alcune fasi distinte disciplinanti il diritto di visita paterno.
Segnatamente, si evidenzia, a riguardo, che, sulla base del succitato protocollo, è stato previsto che, nella fase 1, il diritto di visita paterno si svolgerà, “dal weekend alterni del 18 ottobre 2024 per 4 weekend” nel modo seguente: “dal
Pag. 11 di 19 sabato mattina ore 8.30 (trasporto a carico della madre) il bambino va dal papà; il papà lo riporta a scuola lunedì o alle 8.30 se non c'è scuola;
ogni martedì e giovedì 14.30-19.00. viaggi il martedì alla mamma e il giovedì al papà”; nella fase 2, il diritto di visita paterno sarà organizzato per il weekend in maniera identica rispetto alla fase 1 e per le giornate infrasettimanali, nel seguente modo:
“martedì dalle 14.15 il papà va a prendere il bambino dalla mamma (o a scuola)
e resta con il papà fino al mercoledì alle ore 19.00 (lo va a ritirare la mamma dal papà)”. In relazione, poi, alla fase ulteriormente successiva, è stato previsto che “i genitori concordano con l'adattare il calendario in favore del benessere psicofisico e organizzativo del minore, e a tendere, comunque entro e non oltre 6 mesi, il diritto di visita paterno dovrà allinearsi al 50%. In relazione all'interesse del minore e all'evoluzione della situazione tale diritto potrà strutturarsi a settimane alternate oppure a blocchi di 3+4+4+3 o altre soluzioni che dovranno favorire comunque la riduzione dei viaggi e gli spostamenti nei limiti del possibile. In assenza di accordo i genitori rispetteranno le eventuali indicazioni specialistiche e dell'Autorità Giudiziaria. In generale i viaggi per gli scambi saranno divisi con il criterio del 50%”. Per quanto attiene, ancora, al regime di visita durante i periodi di vacanza, le parti hanno previsto che “le vacanze scolastiche vanno divise con il criterio del 50%: ovvero, qualsiasi periodo di vacanza dovrà essere suddiviso garantendo la metà dei giorni a un genitore e l'altra metà all'altro. Le vacanze estive avverranno a settimane alternate. Nel caso delle Sante Festività le stesse dovranno essere trascorse ad anni alterni con ogni genitore (…). Si precisa che il giorno di Pasqua 2025 dovrà essere trascorso con il padre e dunque la pasquetta con la madre. A seguire si alternerà di anno in anno. Con lo stesso principio seguiranno tutte le altre vacanze pasquali: se la scuola concedesse 10 giorni di vacanza per Pasqua
(escludendo i giorni di Pasqua e Pasquetta che vengono regolati come sopra), i primi 5 andranno con la madre e i secondi 5 con il padre, l'anno successivo, al
Pag. 12 di 19 contrario, tenendo presente l'alternanza delle giornate di Pasqua e Pasquetta.
Qualora i giorni fossero dispari, l'ultimo giorno di vacanza sarà suddiviso a metà, ovvero il pomeriggio dalle 14.00 alle ore 21.00 dell'ultimo giorno di vacanza (o di eventuali ponti o altre vacanze della durata dispari) sarà trascorso con il padre, negli anni pari con la madre. Durante le giornate dei compleanni, che dovranno essere alternati (…) dovrà comunque essere sempre garantito
l'accesso all'altro genitore per almeno 2 ore dalle 16.00 alle 18.00 salvo diversi accordi. Anche eventuali ponti andranno divisi al 50%”.
Orbene, tanto premesso, si ritiene che il predetto accordo risulti essere conforme al migliore interesse del minore, stante la gradualità dell'implementazione del regime di visita paritario ivi previsto, e costituendo, il regime di visita scelto, anche una modalità di esercizio della genitorialità sinergica ed equilibrata, di cui tanto il minore, quanto i genitori, possono beneficiare.
Del resto, dalla stessa relazione del C.T.U., è emerso che “Nulla osta, da un punto di vista tecnico, al diritto di visita paritario con collocamento della residenza presso l'abitazione materna”.
Ragione per cui si ritiene che possa trovare applicazione quanto concordato dalle parti in sede di consulenza tecnica di ufficio. E ciò anche in considerazione del fatto che, in ordine alla prospettazione del disturbo di spettro autistico al minore
, il C.T.U. ha osservato che “Il minore ad oggi presenta un ritardo nel Per_1
raggiungimento di alcune tappe dello sviluppo, associato a una fragilità attentiva, precedente diagnosi di Autismo, in corso di rivalutazione presso
APSS.” Tuttavia, il “quadro clinico del bambino ad oggi non appare grave, anzi: la netta evoluzione positiva del funzionamento di consente una Per_1
prognosi favorevole. Il rapporto con entrambi i genitori è ben conservato: il bambino mostra franco attaccamento affettivo ad entrambi. Va rilevato ed evidenziato un prezioso rapporto con i nonni paterni che va certamente
Pag. 13 di 19 valorizzato”. Da ciò, dunque, conseguendo che, anche in relazione alla prospettazione di un disturbo di spettro autistico per il minore, a motivo del rientrare della situazione diagnostica un tempo delineata, del conseguente venire meno di esigenze particolari in ordine alla gestione del minore stesso, e, a prescindere, tenuto conto delle ottime capacità genitoriali riscontrate anche nel padre, il suesposto accordo risulta attuabile.
A motivo, poi, dell'atteggiamento di graduale apertura dell'un genitore verso l'altro, nonché della regolamentazione sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti, e stante anche l'adeguatezza delle stesse rispetto al proprio ruolo genitoriale, come anche sottolineato dal C.T.U., non si reputa necessario il coinvolgimento dei Servizi Sociali.
Si reputa, invece, opportuno che le parti diano applicazione ai punti 7) e 9) della consulenza tecnica di ufficio, laddove, in particolare, è stata prevista la necessità che le parti intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità secondo le prescrizioni indicate nella stessa consulenza tecnica di ufficio, e che la resistente intraprenda, altresì, un percorso di approfondimento/sostegno psicologico al fine di evitare che, per il futuro, alcune rigidità e atipie relazionali materne possano impattare sulle competenze genitoriali (cfr: pagina 21 della relazione in atti).
Venendo, adesso, alle questioni di carattere economico, le uniche di aspetto controverso, si rammenta che la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, giusta applicazione dell'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile
Pag. 14 di 19 organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ai sensi del novellato testo dell'art. 155 c.c., ciascuno dei genitori è, poi, tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito,
e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
A tal proposito, per quanto attiene alle richieste da ultimo formulate dalle parti, il ricorrente ha domandato, a seguito dell'intervenuto accordo, l'applicazione del regime del mantenimento diretto del figlio, quando quest'ultimo si trova presso ciascun genitore. Per contro, parte resistente ha domandato, in via principale, onerarsi il ricorrente di versare, a proprio favore, la somma di euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento per il figlio minore e, in subordine, la somma di euro 250,00 mensili. Entrambe le parti hanno, poi, richiesto la percezione, nella misura del 50% ciascuna, dei contributi pubblici previsti a favore del nucleo familiare.
Venendo, quindi, alla capacità economica delle parti, quanto al signor Parte_1
si rileva che, dalla documentazione in atti (dichiarazione IVA, visura camera di commercio, estratti conto), non è possibile ricostruire con certezza l'esatta disponibilità reddituale mensile ed annua dello stesso. Si dà, tuttavia, atto, che, comunque, dalla dichiarazione dei redditi di persona fisica del 2018, relativa all'anno fiscale 2017, risulta un reddito complessivo netto annuo pari ad euro
14.0001,00; dalla dichiarazione dei redditi di persona fisica del 2022, relativa
Pag. 15 di 19 all'anno fiscale 2021, risulta un reddito complessivo netto annuo pari ad euro
16.850,00; dalla dichiarazione dei redditi di persona fisica del 2023, relativa all'anno fiscale 2022, risulta un reddito complessivo netto annuo pari ad euro
16.998,00; con conseguente registrazione, dunque, nel corso degli anni, di un incremento della capacità reddituale del signor Parte_1
Occorre, inoltre, considerare, ai fini della ricostruzione della capacità economica del predetto, che, dalla documentazione presente in atti, si rileva: la presenza di operazioni di investimento bancarie (All. 14 di parte ricorrente), da cui risulta una somma pari ad euro 51.619,00 alla data del 09.06.2023; una certa disponibilità di denaro del ricorrente (ricavabile dai vari estratti conto), data anche da alcune operazioni di giroconto che, periodicamente, i genitori effettuano a suo favore, per somme, talvolta, significative (ad esempio, in data
04.10.2023 bonifico di euro 7.229,38 e, nella stessa data, di euro 3.250,00; in data 05.10.2021 bonifico di euro 2.000,00; in data 02.11.2021 bonifico di euro
1.000,00); infine, la titolarità, in capo al ricorrente, di un'impresa che, sebbene ora si trovi allo stato iniziale, ha tuttavia delle prospettive di crescita nel breve periodo (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Per quanto, invece, attiene alla signora si rileva che la stessa risulta CP_1
essere titolare di un reddito annuo netto pari a euro 19.542,59 e, quindi, di un reddito mensile, in media, pari ad euro 1.600,00, da cui deve sottrarsi la somma di euro 850,00 mensili a titolo di locazione (All. 13, 14, 15 e 7 di parte resistente).
Orbene, tenuto conto dei criteri sopra previsti, dei redditi dei genitori e, in particolare, della capacità economica del ricorrente, potenzialmente superiore rispetto a quella della resistente (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n.
3974), del versamento già in atto ad opera del padre di una somma di denaro a titolo di mantenimento di euro 250,00, nonché della ancora tenera età del minore
Pag. 16 di 19 e delle presumibili esigenze dello stesso, si ritiene di dovere onerare parte ricorrente della corresponsione, a favore della resistente, dell'importo pari ad euro 250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore . Tale Per_1
somma, inoltre, sarà sottoposta alla rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT-FOI e dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese.
Si prevede, poi, l'obbligo del ricorrente di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50%, le quali dovranno essere regolamentate come da protocollo del Consiglio Nazionale Forense del
29.11.2017 e con previa concertazione delle stesse qualora superiori all'importo di euro 150,00. Si dispone, da ultimo, la percezione nella misura del 50% ad opera di ciascun genitore, di ogni contributo pubblico ed emolumento erogato a favore del nucleo famigliare (quali, ad esempio, assegno INPS e Assegno Unico
Provinciale).
Venendo, infine, alle spese di lite, si ritiene doversi disporre l'integrale compensazione delle stesse, ai sensi dell'art. 92, c.p.c..
Infatti, per quanto attiene ai comportamenti tenuti dalle parti, che hanno poi dato origine al presente giudizio, si rileva l'iniziale ostilità reciproca delle stesse: da un lato, infatti, il padre manifestava refrattarietà in ordine alla prosecuzione della gravidanza, e, dall'altro lato, la madre si dimostrava contraria alla possibilità di una frequentazione stabile e approfondita tra padre e minore. È, altresì, rilevante il versamento spontaneo, ad opera del ricorrente, a favore della resistente, di una somma pari ad euro 250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore, sebbene lo stesso abbia, poi, domandato l'applicazione del regime del mantenimento diretto. Si osserva, inoltre, la richiesta iniziale della resistente di onerare parte ricorrente di corrisponderle una somma di euro 1.000,00 mensili a titolo di mantenimento per il minore, tuttavia in seguito riformulata nella somma di euro 400,00 in via principale e di euro 250,00 in via subordinata. Ancora, si
Pag. 17 di 19 rileva la difficoltà nell'accertamento esatto della concreta disponibilità economica mensile e annuale del ricorrente, il che non ha agevolato il Collegio nella stessa valutazione. Infine, di rilievo è, in ordine alle modalità di affidamento e al regime di visita, il fatto che, dopo avere avviato un percorso di confronto che si è rivelato fruttuoso e superando le reciproche iniziali ostilità, le parti hanno raggiunto, sul punto, un accordo. Tutto ciò esposto, dunque, comporta la sussistenza dei presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate come da decreto di data
20-11-2024, in quanto volta complessivamente all'accertamento della capacità genitoriale delle parti, vanno del pari poste a carico di entrambe nella misura della metà per ciascuna di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
- DISPONE l'affidamento condiviso del minore Persona_1
nato a [...] il [...], con collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione materna e regolamentazione del regime di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva, come da accordo raggiunto dalle parti di cui all'allegato 2 della consulenza tecnica di ufficio, denominato
“accordo tra le parti per il protocollo di esercizio della responsabilità genitoriale”;
- INVITA le parti ad intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità di cui al punto 7) della relazione in atti e la resistente il percorso di approfondimento/sostegno psicologico di cui al punto 9) della stessa relazione;
- ONERA il ricorrente di versare alla resistente, a titolo di mantenimento del figlio minore sopra generalizzato, la somma di euro 250,00 mensili, entro il
Pag. 18 di 19 giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT-
FOI;
- ONERA il ricorrente di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al figlio minore, da individuarsi sulla base del protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 e con previa concertazione delle stesse qualora superiori all'importo di euro 150,00;
- AUTORIZZA parte ricorrente e parte resistente alla percezione, nella misura del 50% ciascuna, dell'assegno unico universale e di tutti gli emolumenti economici previsti a favore della prole;
- COMPENSA integralmente le spese di lite;
- PONE le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate come da decreto di data 20-11-2024, a carico di entrambe le parti nella misura della metà per ciascuna di esse.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 05-03-2025
Si comunichi alle parti costituite.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 72/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato
DA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], rappresentato e difeso, C.F._1
giusta delega in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Lorenza Gnes (C.F.
– indirizzo PEC: C.F._2 Email_1
presso la quale è elettivamente domiciliato in Trento, via Grazioli n. 7
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F: ) nata a [...] il CP_1 C.F._3
18.7.1988 (C.F.: ) e residente a [...]
n. 7, rappresentata e difesa, ai fini del presente giudizio, dall'avv. Gabriella de
Strobel (C.F.: - PEC: - C.F._5 Email_2 fax: 0458011023) nonché, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv.
Lorenzo Picotti (C.F. - PEC: C.F._6
,) entrambi del Foro di Verona nel cui studio in Email_3
Verona, Via Santa Chiara n. 15, ha eletto domicilio, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e di riposta
Parte resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: con comparsa conclusionale dd.
03.02.2025, la procuratrice di parte ricorrente concludeva richiamandosi al foglio di precisazione delle conclusioni dd. 16.01.2025, con le seguenti richieste:
“Affidare il figlio in modo condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori con collocamento dello stesso in modo paritario e residenza formale presso l'abitazione della madre;
trascorrerà con il papà e con la Per_1
mamma settimane alterne dal lunedì al successivo lunedì mattina quando il genitore che lo ha in affido lo porterà alla scuola materna. Se la consegna o il prelievo di dovesse avvenire a casa di uno o dell'altro genitore, le parti Per_1
si alterneranno nell'andare a prendere e portare il bambino all'altro. Durante le vacanze estive trascorrerà la metà del tempo con il papà e l'altra metà Per_1
con la mamma, periodo scadenzato sempre in settimane. Nel corso dell'estate il bambino, previo accordo, potrà trascorrere anche due settimane consecutive con il singolo genitore. L'accompagno ed il prelievo di potranno avvenire Per_1
anche tramite persone di fiducia dei genitori come nonni, baby sitter concordata, rispettivi partner. Il minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno la settimana dal 2 5 al
31 e dal 31 al 7 gennaio mattina, con rientro a scuola. Le vacanze di Pasqua e le festività minori verranno divise equamente tra i genitori alternando di anno in
Pag. 2 di 19 anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Il giorno del compleanno, lo trascorrerà ad anni alterni con uno dei due genitori, garantendo Per_1
all'altro almeno due ore per poter festeggiare con entrambi. Le festività minori verranno godute dal genitore che in quel momento avrà in affido il figlio a meno che non si tratti di ponti che stabilisce la scuola ed allora in tal caso verranno goduti al 50%. Il genitore che ha in affido il bambino dovrà occuparsi di ogni esigenza del minore, compreso l'aiuto nei compiti, l'accompagno ed il ritiro ad eventuali corsi sportivi o extrascolastici e la frequentazione delle udienze.
Ciascun genitore ha diritto di poter sentire telefonicamente, anche mediante videochiamata, il bambino durante l'ora serale concordata. In caso di malattia del minore, quest'ultimo sarà accudito dal genitore che lo ha in affido in quel momento;
I genitori si occuperanno del mantenimento ordinario del figlio quando sarà con loro, vestiario compreso, ad eccezione di capi di abbigliamento importanti e duraturi come giacconi invernali, calzature, attrezzatura sportiva che divideranno a metà così come pagheranno al 50% tutte le spese straordinarie previste nel protocollo del CNF. Gli assegni al nucleo familiare, i contributi provinciali e ogni altro eventuale vantaggio a favore del minore ex
Legge 104, verranno divisi a metà tra i genitori;
con vittoria di spese ed onorari di causa”;
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: con comparsa conclusionale dd.
03.02.2025, i procuratori di parte resistente concludevano con le seguenti richieste: “Affidare il figlio in modo condiviso ad Persona_1
entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la residenza della madre;
La responsabilità genitoriale sarà esercitata secondo l'accordo sottoscritto fra le parti il 16.10.2024 in sede di CTU che qui si allega e che si intende trascritto, con la precisazione che lo scambio del minore dovrà avvenire nella giornata del lunedì; Disporsi l'obbligo del sig. di versare a mezzo di bonifico Parte_1 bancario entro il 5 di ogni mese a favore della sig.ra somma di € 400,00 CP_1
Pag. 3 di 19 mensili a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore
[...] oltre l'ISTAT annuale e il 50% delle spese accessorie per il Persona_1
figlio minore, in via subordinata, confermarsi l'attuale mantenimento di € 250,00 mensili che il sig. dovrà versare alla sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1
mantenimento per il figlio minore entro il 5 di ogni mese e l'ISTAT annuale oltre al 50% delle spese accessorie per il figlio minore. L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 50% tra i genitori. I contributi provinciali e ogni altro eventuale vantaggio a favore del minore ex legge 104, continueranno ad essere divisi al 50% tra i genitori con reciproca rendicontazione periodica almeno annuale;
In via istruttoria si chiede, che venga ordinato ex art. 210 c.p.c. il deposito di tutti gli estratti conto bancari e/o postali e/o cointestati del sig.
, oltre che delle dichiarazioni dei redditi, nonché il deposito di Parte_1
tutta la documentazione reddituale e bancaria dei genitori conviventi di quest'ultimo e dell'azienda agricola della famiglia Si chiede, inoltre, Parte_1
una consulenza tecnica d'ufficio sull'azienda della famiglia (previa Parte_1
indicazione della corretta denominazione da parte del ricorrente), al fine di comprendere il ruolo assunto dal ricorrente all'interno della stessa, il titolo delle prestazioni lavorative asseritamente elargite, il reddito percepito a titolo di stipendio ovvero di partecipazione agli utili, in modo da comprendere la reale capacità reddituale del sig. Con vittoria di spese ed onorari di Parte_1 causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 11.01.2024, il ricorrente rappresentava di avere intrattenuto una relazione Parte_1
affettiva con la signora a partire dal 2016 e che, all'inizio del 2020, CP_1
poco dopo il concepimento del figlio , la relazione si interrompeva;
che, Per_1
a fronte di un'iniziale difficoltà nell'accettazione della gravidanza, in seguito, egli aveva espresso l'intenzione di riconoscere il figlio e, quindi, di occuparsi
Pag. 4 di 19 dello stesso;
che, tuttavia, nonostante tale manifestazione di volontà, la signora delusa per l'iniziale mancanza di entusiasmo dell'ex compagno, lasciava CP_1
Trento e si trasferiva, senza dargli alcuna comunicazione, presso i di lei genitori,
a Gazzo Veronese (VR), a 150 km da Trento;
che, dunque, gli ultimi mesi della gravidanza, nonché il parto, avvenuto in data 27.09.2020 a Legnago (VR), si svolgevano senza il suo coinvolgimento;
che, infatti, egli veniva avvisato della nascita di solo 6 ore dopo il parto e che poteva incontrarlo la Persona_1
prima volta soltanto il 04.10.2020, in seguito ad accordi presi con i rispettivi avvocati;
che egli, volendo riconoscere il figlio, effettuava dichiarazione in tal senso in data 29.01.2021 resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Gazzo Veronese, con presentazione di istanza ex art. 262, c.p.c. per attribuire anche il cognome paterno al minore.
Il ricorrente rappresentava, poi, che, per il primo anno di vita del figlio, egli poteva fargli visita soltanto per un'ora e mezza alla settimana, presso l'abitazione degli ex suoceri e alla presenza della signora che, spesso, non gli CP_1
consentiva neppure di tenerlo in braccio, criticandone ogni atto di confidenza e accusandolo di non essere in grado di accudirlo.
Il ricorrente, inoltre, rappresentava che, a partire da maggio 2021, gli era stato accordato un ampliamento della durata delle visite, sino a due ore, ancorché non sempre effettive;
che, da luglio 2021, gli veniva anche concesso di trascorrere del tempo da solo col figlio;
che, a partire da agosto 2022, la signora portava CP_1
il figlio a Trento, concedendogli di trascorrere col minore l'intera giornata;
che la resistente si trasferiva, infine, nel maggio 2023, a Trento, con concessione di visite del padre al figlio per la durata di un giorno e mezzo alla settimana, con pernottamento del minore presso l'abitazione paterna.
Il predetto aggiungeva, altresì, che, al minore , all'età di due anni e Per_1
mezzo, fosse stata formulata una diagnosi di disturbo dello spettro autistico,
Pag. 5 di 19 tuttavia in seguito sospesa (All. 7 al ricorso), in virtù dei progressi compiuti, a livello linguistico e comportamentale, dallo stesso minore.
Quanto, poi, alla propria situazione economica, il signor evidenziava, Parte_1
in ricorso, di lavorare presso l'azienda agricola dei genitori, potendo contare su un reddito mensile di euro 1.200,00 circa (All. 3 e 9 al ricorso) e di non essere gravato da alcun canone di locazione in quanto residente presso un'abitazione messagli a disposizione a titolo di comodato gratuito dai genitori. Infine, precisava di essere in procinto di trasferirsi a breve a Cimone (TN), nella casa acquistata con l'aiuto economico dei genitori e in occasione di un'asta giudiziaria.
Per quanto attiene, invece, alla situazione economica della signora il CP_1
ricorrente specificava che la stessa era impiegata presso la Dolomiti Energia, percependo circa 31.000,00 euro lordi annui, oltre agli emolumenti previsti a livello nazionale e provinciale per il figlio minore. Ancora, sotto il profilo economico, chiariva di avere sempre versato alla signora una somma pari CP_1
a 250,00 euro mensili a titolo di mantenimento per il figlio e di avere Per_1
contribuito nella misura del 50% alle spese straordinarie per lo stesso, domandando, pertanto, la conferma del mantenimento a favore del minore nella somma pari ad euro 250,00 mensili, reputandosi tale somma congrua;
ciò anche in considerazione del fatto che l'attività vitivinicola, dallo stesso esercitata, era stata appena avviata, e che, dunque, si registravano delle entrate inferiori rispetto alle spese di gestione e investimento.
Quanto, poi, all'affidamento, il signor sottolineava in ricorso Parte_1
l'importanza del rispetto della bigenitorialità e l'esigenza di potere essere presente in maniera significativa nella vita del figlio, domandando, dunque, a fronte delle difficoltà di accordarsi con la signora in ordine al regime di CP_1
visita, una regolamentazione dello stesso nel rispetto del predetto principio di
Pag. 6 di 19 bigenitorialità e, nello specifico, l'affidamento condiviso con collocazione del minore presso l'abitazione materna, e il seguente regime di visita: weekend alternati da trascorrere presso il padre, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
due giorni a settimana presso il padre, dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina;
la settimana del weekend col padre, stare presso il padre dal mercoledì pomeriggio sino al venerdì mattina;
regolamentazione delle vacanze estive.
Con memoria di costituzione e comparsa di risposta, dd. 25.03.2024, si costituiva nel presente giudizio la signora che rappresentava: che, a fronte CP_1
della di lei volontà di portare avanti la propria gravidanza inattesa, il sig.
invece, non aveva condiviso il progetto genitoriale, esortandola, Parte_1
piuttosto, ad interrompere tale gravidanza, ed ingenerando nella stessa uno stato di forte pressione psicologica che la costringeva ad uno stato di isolamento;
che, al fine di superare le evidenziate criticità, ella intraprendeva un percorso con degli incontri di mediazione e psicoterapia, a cura di ALFID, inizialmente partecipati anche dal ricorrente, ma poi sospesi a motivo della pandemia covid-
19; che, nel 2020, la relazione giungeva al termine, per decisione del signor precisando come la situazione particolarmente stressante in cui ella Parte_1
versava le aveva provocato una crisi emotiva e respiratoria che la costringeva a recarsi all'ospedale (All. 1 alla memoria di costituzione e comparsa di risposta); che, data la situazione difficoltosa (dal punto di vista della salute, nonché dal punto di vista economico, non essendo la stessa occupata), ella palesava la decisione di trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori in provincia di
Verona.
La resistente precisava, altresì, che il motivo dell'attesa del padre, per poter vedere il figlio dopo la nascita dello stesso, fosse dovuto all'emergenza pandemica in corso in quel periodo, che consentiva ad un solo familiare della paziente di farle visita e avendo la stessa preferito essere assistita dalla madre.
Pag. 7 di 19 Per quanto, poi, attiene alle visite del padre al figlio minore, la signora CP_1
osservava come le stesse fossero sempre state concordate con il padre, in considerazione delle rispettive esigenze organizzative e, infine, rappresentava di avere deciso di trasferirsi a Trento col figlio proprio per consentire a quest'ultimo di instaurare un legame stabile col padre.
La predetta, inoltre, giustificava il numero relativamente ridotto di ore trascorse dal figlio assieme al padre, con la situazione clinica del minore, al quale veniva infatti diagnosticato un disturbo dello spettro autistico, che richiedeva la cognizione approfondita delle abitudini ed esigenze del minore, che solo la madre ben conosceva, necessitando, invero, il minore di costante supporto e di aiuto da parte di soggetti idonei (All. 4 e 5 alla memoria di costituzione e comparsa di risposta), e palesando, quindi, sul punto, delle perplessità in ordine alle capacità assistenziali ed educative del ricorrente che, spesso, si era dimostrato disattento rispetto alle esigenze del piccolo . Ragione per cui Per_1
la stessa chiedeva l'affidamento condiviso del minore e, in punto di diritto di visita del padre, un ampliamento graduale dei tempi di permanenza del minore col predetto.
In ordine, poi, alla previsione di un assegno a titolo di mantenimento a favore del figlio in capo al signor la resistente rappresentava che la situazione Parte_1
reddituale del ricorrente non fosse stata dallo stesso dimostrata, facendo tuttavia notare come egli avesse una capacità economica maggiore rispetto alla medesima, anche in ragione dell'attività imprenditoriale da lui esercitata, dei movimenti riscontrabili sul suo conto corrente e dell'assenza di spese di locazione per l'abitazione presso cui lo stesso risiedeva;
esigendosi, pertanto, inizialmente, un contributo pari ad euro 1.000,00.
Con decreto dd. 05.06.2024, il Giudice delegato riteneva di disporre consulenza tecnica di ufficio, affinché il C.T.U. nominato, dott. accertasse le Persona_2
Pag. 8 di 19 condizioni psicologiche del minore e il suo rapporto coi genitori, nonché le competenze genitoriali delle parti. In data 11.11.2024 il C.T.U., dott. Per_2
depositava la propria relazione, con allegato il documento 2, relativo
[...] all'accordo sottoscritto tra le parti per il “protocollo di esercizio della responsabilità genitoriale”. All'udienza del 11-12-2024, entrambi i procuratori delle parti chiedevano un termine per riprecisare le conclusioni, all'esito della
C.T.U. e tenuto conto dell'accordo dalle stesse raggiunto. Con ordinanza del 13-
12-2024, ritenendosi la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 12-02-2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'articolo 473 bis.28 c.p.c.. All'udienza del 12-02-2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
……………………………
Orbene, ciò posto in punto di fatto, occorre, nel merito, anzitutto, osservare che l'equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi, definitivamente sancita dalla legge n. 219/2012, impone di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio le stesse garanzie e gli stessi diritti che l'ordinamento riconosce ai figli di genitori coniugati.
In ipotesi di crisi della coppia e/o di separazione dei genitori, dunque, il minore conserva il diritto alla bigenitorialità ed il diritto al mantenimento, operando, anche nei confronti dei figli naturali, la regola delineata dall'art. 155 c.c.. D'altra parte, e ad ulteriore conferma della centralità dei diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori, indipendentemente dalla sussistenza o meno tra questi ultimi di un rapporto di coniugio, sembra esprimersi la lettera dell'art. 315 bis c.c., come introdotto dalla L. 219/12, secondo cui “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Pag. 9 di 19 Per ciò che in particolare attiene all'affidamento della prole, è noto che l'art. 155
c.c. ha sostanzialmente individuato nell'affido condiviso il modello legale privilegiato derogabile solo in presenza di situazioni eccezionali in cui risulti comprovata la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e/o comunque una situazione tale da rendere l'affidamento congiunto in concreto pregiudizievole per il minore, tenuto conto, ad esempio, delle anomali condizioni di vita del genitore, dell'insanabile contrasto con il figlio, della obiettiva lontananza, ecc. (cfr. Trib. Varese 21.01.2013 che rinvia all'uopo a
Cass. Civ. 19 giugno 2008 n. 16593; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre
2010 n. 24841. V. anche Cass. 24526/2010).
Ordunque tanto premesso, si ritiene che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l'applicazione del regime di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, come da richiesta di entrambe le parti, con collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione materna, e con previsione di un regime di visita progressivamente orientato alla paritarietà.
Segnatamente, riguardo al profilo del regime di affidamento più rispondente all'interesse del minore, si rappresenta a riguardo che il ctu nominato ha evidenziato che “nulla osta, da un punto di vista tecnico, all'affido condiviso”.
Ed invero, in relazione alle capacità genitoriali della madre, l'esperto nominato ha osservato che la signora “ha cresciuto il piccolo con estrema CP_1 Per_1
attenzione, garantendogli tutta l'assistenza sanitaria necessaria, ottenendo tra
l'altro degli ottimi risultati apprezzati anche dallo stesso , Parte_1 riconoscendo, dunque, “l'enorme sforzo materno” ed osservando “come il funzionamento personologico della pur essendo certamente rigido e CP_1
controllante, non ha ostacolato le operazioni peritali e anzi, la stessa è riuscita a comprendere la necessità di divenire ad un accordo per il bene del minore e ha mostrato una raggiunta consapevolezza in merito all'importanza che il ruolo
Pag. 10 di 19 paterno può e dovrà avere in relazione alla crescita del minore”. In relazione, poi, alle capacità genitoriali del padre, il C.T.U. ha del pari osservato che “è oggettivo che il padre abbia da sempre manifestato comportamenti a dimostrazione dell'interesse nei confronti del minore. Un esempio lo sono i viaggi a Verona alle condizioni descritte in perizia ma anche questo stesso procedimento incardinato proprio con lo scopo di poter esercitare il proprio ruolo genitoriale”. Il padre, dunque, “dimostra ottime competenze relazionali, capace di stimolare il bambino e adattarsi alle richieste per entrare in relazione in modo funzionale con il bambino. Propone stimoli, interazioni, variazioni al gioco, domande costruttive e funzionali. Presente gioco simbolico, sguardo funzionale, interazione e turni della comunicazione vengono rispettati”.
Ragione per cui l'esperto nominato ha ritenuto che le competenze genitoriali siano preservate in entrambi i genitori e che, pur presentando la madre “un profilo personologico caratterizzato da rigidità di pensiero e atipie relazionali
(…), ciò non avrebbe, tuttavia, impedito “di garantire al minore uno spazio idoneo”, sottolineando, altresì, “la ritrovata disponibilità materna nel divenire a un accordo affinché si possa raggiungere un diritto di visita paritario tra mamma e papà in un contesto di maggiore sinergia genitoriale”.
Riguardo, poi, ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, si rappresenta che le parti hanno sottoscritto un accordo di regolamentazione del regime di visita del figlio, denominato “Accordo tra le parti per il protocollo di esercizio della responsabilità genitoriale” (All. 2 alla relazione peritale), ispirato al rispetto del principio della gradualità e, dunque, con la previsione di alcune fasi distinte disciplinanti il diritto di visita paterno.
Segnatamente, si evidenzia, a riguardo, che, sulla base del succitato protocollo, è stato previsto che, nella fase 1, il diritto di visita paterno si svolgerà, “dal weekend alterni del 18 ottobre 2024 per 4 weekend” nel modo seguente: “dal
Pag. 11 di 19 sabato mattina ore 8.30 (trasporto a carico della madre) il bambino va dal papà; il papà lo riporta a scuola lunedì o alle 8.30 se non c'è scuola;
ogni martedì e giovedì 14.30-19.00. viaggi il martedì alla mamma e il giovedì al papà”; nella fase 2, il diritto di visita paterno sarà organizzato per il weekend in maniera identica rispetto alla fase 1 e per le giornate infrasettimanali, nel seguente modo:
“martedì dalle 14.15 il papà va a prendere il bambino dalla mamma (o a scuola)
e resta con il papà fino al mercoledì alle ore 19.00 (lo va a ritirare la mamma dal papà)”. In relazione, poi, alla fase ulteriormente successiva, è stato previsto che “i genitori concordano con l'adattare il calendario in favore del benessere psicofisico e organizzativo del minore, e a tendere, comunque entro e non oltre 6 mesi, il diritto di visita paterno dovrà allinearsi al 50%. In relazione all'interesse del minore e all'evoluzione della situazione tale diritto potrà strutturarsi a settimane alternate oppure a blocchi di 3+4+4+3 o altre soluzioni che dovranno favorire comunque la riduzione dei viaggi e gli spostamenti nei limiti del possibile. In assenza di accordo i genitori rispetteranno le eventuali indicazioni specialistiche e dell'Autorità Giudiziaria. In generale i viaggi per gli scambi saranno divisi con il criterio del 50%”. Per quanto attiene, ancora, al regime di visita durante i periodi di vacanza, le parti hanno previsto che “le vacanze scolastiche vanno divise con il criterio del 50%: ovvero, qualsiasi periodo di vacanza dovrà essere suddiviso garantendo la metà dei giorni a un genitore e l'altra metà all'altro. Le vacanze estive avverranno a settimane alternate. Nel caso delle Sante Festività le stesse dovranno essere trascorse ad anni alterni con ogni genitore (…). Si precisa che il giorno di Pasqua 2025 dovrà essere trascorso con il padre e dunque la pasquetta con la madre. A seguire si alternerà di anno in anno. Con lo stesso principio seguiranno tutte le altre vacanze pasquali: se la scuola concedesse 10 giorni di vacanza per Pasqua
(escludendo i giorni di Pasqua e Pasquetta che vengono regolati come sopra), i primi 5 andranno con la madre e i secondi 5 con il padre, l'anno successivo, al
Pag. 12 di 19 contrario, tenendo presente l'alternanza delle giornate di Pasqua e Pasquetta.
Qualora i giorni fossero dispari, l'ultimo giorno di vacanza sarà suddiviso a metà, ovvero il pomeriggio dalle 14.00 alle ore 21.00 dell'ultimo giorno di vacanza (o di eventuali ponti o altre vacanze della durata dispari) sarà trascorso con il padre, negli anni pari con la madre. Durante le giornate dei compleanni, che dovranno essere alternati (…) dovrà comunque essere sempre garantito
l'accesso all'altro genitore per almeno 2 ore dalle 16.00 alle 18.00 salvo diversi accordi. Anche eventuali ponti andranno divisi al 50%”.
Orbene, tanto premesso, si ritiene che il predetto accordo risulti essere conforme al migliore interesse del minore, stante la gradualità dell'implementazione del regime di visita paritario ivi previsto, e costituendo, il regime di visita scelto, anche una modalità di esercizio della genitorialità sinergica ed equilibrata, di cui tanto il minore, quanto i genitori, possono beneficiare.
Del resto, dalla stessa relazione del C.T.U., è emerso che “Nulla osta, da un punto di vista tecnico, al diritto di visita paritario con collocamento della residenza presso l'abitazione materna”.
Ragione per cui si ritiene che possa trovare applicazione quanto concordato dalle parti in sede di consulenza tecnica di ufficio. E ciò anche in considerazione del fatto che, in ordine alla prospettazione del disturbo di spettro autistico al minore
, il C.T.U. ha osservato che “Il minore ad oggi presenta un ritardo nel Per_1
raggiungimento di alcune tappe dello sviluppo, associato a una fragilità attentiva, precedente diagnosi di Autismo, in corso di rivalutazione presso
APSS.” Tuttavia, il “quadro clinico del bambino ad oggi non appare grave, anzi: la netta evoluzione positiva del funzionamento di consente una Per_1
prognosi favorevole. Il rapporto con entrambi i genitori è ben conservato: il bambino mostra franco attaccamento affettivo ad entrambi. Va rilevato ed evidenziato un prezioso rapporto con i nonni paterni che va certamente
Pag. 13 di 19 valorizzato”. Da ciò, dunque, conseguendo che, anche in relazione alla prospettazione di un disturbo di spettro autistico per il minore, a motivo del rientrare della situazione diagnostica un tempo delineata, del conseguente venire meno di esigenze particolari in ordine alla gestione del minore stesso, e, a prescindere, tenuto conto delle ottime capacità genitoriali riscontrate anche nel padre, il suesposto accordo risulta attuabile.
A motivo, poi, dell'atteggiamento di graduale apertura dell'un genitore verso l'altro, nonché della regolamentazione sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti, e stante anche l'adeguatezza delle stesse rispetto al proprio ruolo genitoriale, come anche sottolineato dal C.T.U., non si reputa necessario il coinvolgimento dei Servizi Sociali.
Si reputa, invece, opportuno che le parti diano applicazione ai punti 7) e 9) della consulenza tecnica di ufficio, laddove, in particolare, è stata prevista la necessità che le parti intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità secondo le prescrizioni indicate nella stessa consulenza tecnica di ufficio, e che la resistente intraprenda, altresì, un percorso di approfondimento/sostegno psicologico al fine di evitare che, per il futuro, alcune rigidità e atipie relazionali materne possano impattare sulle competenze genitoriali (cfr: pagina 21 della relazione in atti).
Venendo, adesso, alle questioni di carattere economico, le uniche di aspetto controverso, si rammenta che la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, giusta applicazione dell'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile
Pag. 14 di 19 organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ai sensi del novellato testo dell'art. 155 c.c., ciascuno dei genitori è, poi, tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito,
e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
A tal proposito, per quanto attiene alle richieste da ultimo formulate dalle parti, il ricorrente ha domandato, a seguito dell'intervenuto accordo, l'applicazione del regime del mantenimento diretto del figlio, quando quest'ultimo si trova presso ciascun genitore. Per contro, parte resistente ha domandato, in via principale, onerarsi il ricorrente di versare, a proprio favore, la somma di euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento per il figlio minore e, in subordine, la somma di euro 250,00 mensili. Entrambe le parti hanno, poi, richiesto la percezione, nella misura del 50% ciascuna, dei contributi pubblici previsti a favore del nucleo familiare.
Venendo, quindi, alla capacità economica delle parti, quanto al signor Parte_1
si rileva che, dalla documentazione in atti (dichiarazione IVA, visura camera di commercio, estratti conto), non è possibile ricostruire con certezza l'esatta disponibilità reddituale mensile ed annua dello stesso. Si dà, tuttavia, atto, che, comunque, dalla dichiarazione dei redditi di persona fisica del 2018, relativa all'anno fiscale 2017, risulta un reddito complessivo netto annuo pari ad euro
14.0001,00; dalla dichiarazione dei redditi di persona fisica del 2022, relativa
Pag. 15 di 19 all'anno fiscale 2021, risulta un reddito complessivo netto annuo pari ad euro
16.850,00; dalla dichiarazione dei redditi di persona fisica del 2023, relativa all'anno fiscale 2022, risulta un reddito complessivo netto annuo pari ad euro
16.998,00; con conseguente registrazione, dunque, nel corso degli anni, di un incremento della capacità reddituale del signor Parte_1
Occorre, inoltre, considerare, ai fini della ricostruzione della capacità economica del predetto, che, dalla documentazione presente in atti, si rileva: la presenza di operazioni di investimento bancarie (All. 14 di parte ricorrente), da cui risulta una somma pari ad euro 51.619,00 alla data del 09.06.2023; una certa disponibilità di denaro del ricorrente (ricavabile dai vari estratti conto), data anche da alcune operazioni di giroconto che, periodicamente, i genitori effettuano a suo favore, per somme, talvolta, significative (ad esempio, in data
04.10.2023 bonifico di euro 7.229,38 e, nella stessa data, di euro 3.250,00; in data 05.10.2021 bonifico di euro 2.000,00; in data 02.11.2021 bonifico di euro
1.000,00); infine, la titolarità, in capo al ricorrente, di un'impresa che, sebbene ora si trovi allo stato iniziale, ha tuttavia delle prospettive di crescita nel breve periodo (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Per quanto, invece, attiene alla signora si rileva che la stessa risulta CP_1
essere titolare di un reddito annuo netto pari a euro 19.542,59 e, quindi, di un reddito mensile, in media, pari ad euro 1.600,00, da cui deve sottrarsi la somma di euro 850,00 mensili a titolo di locazione (All. 13, 14, 15 e 7 di parte resistente).
Orbene, tenuto conto dei criteri sopra previsti, dei redditi dei genitori e, in particolare, della capacità economica del ricorrente, potenzialmente superiore rispetto a quella della resistente (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n.
3974), del versamento già in atto ad opera del padre di una somma di denaro a titolo di mantenimento di euro 250,00, nonché della ancora tenera età del minore
Pag. 16 di 19 e delle presumibili esigenze dello stesso, si ritiene di dovere onerare parte ricorrente della corresponsione, a favore della resistente, dell'importo pari ad euro 250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore . Tale Per_1
somma, inoltre, sarà sottoposta alla rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT-FOI e dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese.
Si prevede, poi, l'obbligo del ricorrente di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50%, le quali dovranno essere regolamentate come da protocollo del Consiglio Nazionale Forense del
29.11.2017 e con previa concertazione delle stesse qualora superiori all'importo di euro 150,00. Si dispone, da ultimo, la percezione nella misura del 50% ad opera di ciascun genitore, di ogni contributo pubblico ed emolumento erogato a favore del nucleo famigliare (quali, ad esempio, assegno INPS e Assegno Unico
Provinciale).
Venendo, infine, alle spese di lite, si ritiene doversi disporre l'integrale compensazione delle stesse, ai sensi dell'art. 92, c.p.c..
Infatti, per quanto attiene ai comportamenti tenuti dalle parti, che hanno poi dato origine al presente giudizio, si rileva l'iniziale ostilità reciproca delle stesse: da un lato, infatti, il padre manifestava refrattarietà in ordine alla prosecuzione della gravidanza, e, dall'altro lato, la madre si dimostrava contraria alla possibilità di una frequentazione stabile e approfondita tra padre e minore. È, altresì, rilevante il versamento spontaneo, ad opera del ricorrente, a favore della resistente, di una somma pari ad euro 250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore, sebbene lo stesso abbia, poi, domandato l'applicazione del regime del mantenimento diretto. Si osserva, inoltre, la richiesta iniziale della resistente di onerare parte ricorrente di corrisponderle una somma di euro 1.000,00 mensili a titolo di mantenimento per il minore, tuttavia in seguito riformulata nella somma di euro 400,00 in via principale e di euro 250,00 in via subordinata. Ancora, si
Pag. 17 di 19 rileva la difficoltà nell'accertamento esatto della concreta disponibilità economica mensile e annuale del ricorrente, il che non ha agevolato il Collegio nella stessa valutazione. Infine, di rilievo è, in ordine alle modalità di affidamento e al regime di visita, il fatto che, dopo avere avviato un percorso di confronto che si è rivelato fruttuoso e superando le reciproche iniziali ostilità, le parti hanno raggiunto, sul punto, un accordo. Tutto ciò esposto, dunque, comporta la sussistenza dei presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate come da decreto di data
20-11-2024, in quanto volta complessivamente all'accertamento della capacità genitoriale delle parti, vanno del pari poste a carico di entrambe nella misura della metà per ciascuna di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
- DISPONE l'affidamento condiviso del minore Persona_1
nato a [...] il [...], con collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione materna e regolamentazione del regime di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva, come da accordo raggiunto dalle parti di cui all'allegato 2 della consulenza tecnica di ufficio, denominato
“accordo tra le parti per il protocollo di esercizio della responsabilità genitoriale”;
- INVITA le parti ad intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità di cui al punto 7) della relazione in atti e la resistente il percorso di approfondimento/sostegno psicologico di cui al punto 9) della stessa relazione;
- ONERA il ricorrente di versare alla resistente, a titolo di mantenimento del figlio minore sopra generalizzato, la somma di euro 250,00 mensili, entro il
Pag. 18 di 19 giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT-
FOI;
- ONERA il ricorrente di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al figlio minore, da individuarsi sulla base del protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 e con previa concertazione delle stesse qualora superiori all'importo di euro 150,00;
- AUTORIZZA parte ricorrente e parte resistente alla percezione, nella misura del 50% ciascuna, dell'assegno unico universale e di tutti gli emolumenti economici previsti a favore della prole;
- COMPENSA integralmente le spese di lite;
- PONE le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate come da decreto di data 20-11-2024, a carico di entrambe le parti nella misura della metà per ciascuna di esse.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 05-03-2025
Si comunichi alle parti costituite.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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