Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 6360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6360 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8305/2021, avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 31593/20 del Giudice di Pace di Napoli emessa in una controversia relativa al rimborso dei costi di un finanziamento in caso di sua anticipata estinzione e vertente tra
(P. IVA e C.F.: ), con Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale in Roma, Via G. Antonio Guattani n. 4, in persona del legale rappresentante e Amministratore Delegato Dott.
[...]
, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, Pt_2 dagli Avvocati Massimo Chiaia e Gianluca Reggioli
Appellante
e
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._1
Sternatia (LE), residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Pietro Isernia
Appellato
e
(C.F. e n. d'iscrizione del Registro delle Controparte_2
Imprese di Bergamo n. , REA BG n. 345283) , con sede in P.IVA_3
Bergamo alla Via Stoppani n. 15, in persona del procuratore speciale dott. che la rappresenta in giudizio in CP_3 virtù di procura del 25/05/2015 per atto notar di Per_1
Appellata Appellante Incidentale
e
(P. IVA e C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4 già in persona del suo Controparte_5 legale rappresentante pro tempore;
Appellata Contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1) Dichiarare la carenza di legittimazione di Parte_1
in relazione alla pretesa restitutoria di parte del
[...] premio assicurativo e quindi dichiarare che gli Appellati non hanno diritto ad alcuna restituzione nei confronti di
[...]
per le somme cui è stata condannata;
Parte_1
2) In ogni caso riformare e revocare la condanna alla restituzione di parte del premio assicurativo disposta nei confronti di in quanto il relativo Parte_1 diritto è prescritto per essere spirato il termine di cui all'art. 2952, comma 2, c.c.;
3) Accertare l'inapplicabilità al caso concreto delle norme di cui alla Legge n. 221/2012 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010
e quindi riformare e revocare la condanna disposta nei confronti di Parte_1
4) Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non accogliesse i formulati motivi d'appello, in riforma parziale della sentenza impugnata ritenere l'assenza di solidarietà dell'Appellante con e Controparte_4 con dichiarando Controparte_2 Parte_1 tenuta al solo pagamento della parte del premio assicurativo non goduta a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, pari a € 1.022,05, con esclusione di tutte le altre somme;
5) Nella denegata ipotesi in cui la sentenza impugnata fosse confermata, accertare comunque il diritto di Parte_1
a rivalersi nei confronti di
[...] Controparte_4 per le ragioni esposte in narrativa e, per
[...]
l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento delle somme corrispondenti in favore della prima;
6) Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre ad accessori di legge (IVA se dovuta)”;
per : Controparte_1
1) Confermarsi integralmente la sentenza di primo grado;
2) Rigettare l'appello principale;
3) Rigettare l'appello incidentale;
per : Controparte_2
1) Rigettare tutte le domande dell'attore riferibili alla
; Controparte_2
2) Rigettare le domande dell'attore nei confronti della riferibili alle commissioni assicurative per Controparte_2 carenza di legittimazione passiva;
3) Rigettare tutte le domande dell'attore riferibili alle commissioni bancarie e di intermediazione;
4) In relazione all'appello principale proposto da Parte_1 rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da , di cui al primo motivo;
Parte_1
5) Accogliere nel merito il motivo di appello di in Parte_1 ordine all'infondatezza delle domande attrici per irretroattività del 125 sexies TUB, che quindi vanno integralmente rigettate;
6) Con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio, e condanna dell'attore e del suo procuratore antistatario a restituire tutto quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Controparte_1
Pace di Napoli la per ottenerne la Controparte_5 condanna al pagamento della somma di euro 3029,71 a titolo di ratei residui del premio assicurativo versati e non goduti (euro
1.022,05), commissioni finanziarie(euro 1040,14) e commissioni di intermediazione(euro1704,73) in ragione dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 83231 rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote della retribuzione (n. 120 quote mensili, di importo pari ad € 334,00 cadauna), stipulato con la per il tramite della Controparte_5 CP_2
[...]
si è opposta alla domanda deducendo Controparte_5
l'insussistenza del diritto al rimborso dell'attore alla luce della normativa applicabile ratione temporis e, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della
[...]
quale società che aveva emesso la polizza Parte_1 assicurativa collegata al contratto di finanziamento per la somma richiesta a titolo di oneri assicurativi versati e non goduti, nonché della per le commissioni di mandataria , Controparte_2 di cui pertanto chiedeva ed otteneva di essere autorizzata alla chiamata in causa.
La ha impugnato e contestato l'atto di Parte_1 citazione e l'atto di chiamata in causa, deducendo: che la normativa vigente all'epoca dell'emissione della polizza non prevedeva, nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento a cui la medesima polizza era accessoria, la restituzione di parte del premio;
che in ogni caso, tenuta al rimborso del premio era unicamente la quale contraente Controparte_5 dell'assicurazione, per il tramite della che Controparte_2 il diritto alla ripetizione del premio si era ormai prescritto per via del decorso del termine biennale di cui all'art. 2952, comma
2, codice civile.
ha impugnato e contestato l'atto di citazione e Controparte_2
l'atto di chiamata in causa rilevando l'insussistenza del diritto al rimborso in capo all'attore e comunque il proprio difetto di legittimazione passiva tenuto conto che l'effettiva accipiens delle somme versate dall'attore sia per i premi assicurativi che per le commissioni bancarie era la Controparte_5
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 31593/2020 ha riconosciuto il diritto dello al rimborso delle somme versate Pt_3
e non godute in forza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento alla luce della normativa già vigente all'epoca della stipulazione del contratto ed ha condannato la convenuta principale, in solido con le Controparte_5 chiamate in causa, e al Parte_1 Controparte_2 pagamento della somma di euro 3029,71 oltre interessi e spese del giudizio.
ha impugnato la sentenza lamentando: che il Parte_1 contratto assicurativo era stato stipulato con la e che in CP_5 base al contratto(art. 9) era stato previsto che in caso di estinzione anticipata del finanziamento sarebbe stato trattenuto l'intero premio assicurativo;
che comunque avrebbe potuto essere condannata alla restituzione del solo importo del premio assicurativo non goduto a seguito dell'estinzione anticipata;
che tenuto conto del momento della stipula del contratto di finanziamento(29.11.2005) e della data della sua estinzione(1.2.2009) erano inapplicabili sia la legge 221/2012 che il Regolamento ISVAP 35 del 2010; che il diritto alla restituzione era prescritto ex art. 2952 c.c.; che non era tenuta all'osservanza delle norme del T.U.B. in quanto compagnia di assicurazione.
ha proposto appello incidentale evidenziando: Controparte_2 che le domande dello erano prescritte;
che il contratto di CP_1 finanziamento era stato stipulato nel 2005 e si era estinto nel 2009 cosicchè la normativa richiamata dal giudice di pace non poteva essere applicata;
che non sussisteva la vessatorietà della clausola che escludeva il diritto al rimborso in quanto la clausola era stata specificamente approvata ex art. 1341 e 1342
c.c.; che non era legittimata passiva rispetto alla retrocessione delle commissioni di agenzia ed assicurative;
che non poteva farsi riferimento alla direttiva UE 2008/48 in quanto non selfexecuting.
ha resistito all'appello denunciandone Controparte_1
l'inammissibilità e chiedendone comunque il rigetto.
La non si è costituita in giudizio. Controparte_5
Tutto ciò premesso, l'appello principale è parzialmente fondato.
Quanto alla prescrizione, l'appello non è fondato.
La prescrizione breve di cui all'art. 2952 c.c., comma 2, è applicabile ai soli diritti che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato ed esclusivo e non ai diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato sulla base di altro titolo (cfr. Cass. n.
11052/2002; Cass. n. 3913/2010).
Nel caso in esame è stato chiesto il rimborso di costi ritenuti non dovuti in ragione dell'estinzione del contratto collegato a quello di assicurazione cosicchè si deve ritenere che il credito rivendicato abbia il suo riferimento normativo nell'art. 2033 c.c. con conseguente applicazione dell'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art 2946 c.c.
Del pari non è fondata la censura riferita all'omessa applicazione da parte del Giudice di Pace della disciplina antecedente all'introduzione del regolamento n. 35/2010 e della CP_6 successiva L. n. 221/2012, quadro normativo che, ad avviso dell'appellante, non consentiva il rimborso del consumatore delle somme versate e non godute in forza del contratto di finanziamento in caso di anticipata estinzione di quest'ultimo. In particolare secondo la e la non era Parte_1 CP_2 possibile applicare al caso di specie l'art. 125 sexies T.U.B,
l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e la L. 221/2012 poiché successivi alla stipula (2006) ed all'estinzione (ottobre 2012) del contratto, con conseguente violazione del principio di irretroattività della legge, di cui all'art. 11 delle Preleggi e all'art. 25 Cost.
I rilievi indicati non sono decisivi.
Per decidere la lite occorre tenere conto della corretta ed ormai unanime interpretazione dell'art. 125 TUB che, nella formulazione vigente all'epoca della stipulazione dei contratti in esame(in attuazione della direttiva europea 87/102 successivamente abrogata dalla direttiva CE 48/2008), stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Non rileva la mancata adozione della delibera dal CICR considerato quanto previsto dalla normativa comunitaria e da quella interna che impongono la riduzione del costo del credito.
L'art. 3 del DM 8.7.1992 dispone che “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
La normativa comunitaria vigente all'epoca dei fatti prevedeva la facoltà del consumatore di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito ed il diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito (art. 8 direttiva n. 87/102/CEE). La direttiva più recente, che ha abrogato la precedente, mira a realizzare una piena armonizzazione al fine di garantire a tutti i consumatori un livello equivalente di tutela dei loro interessi.
È previsto il diritto del consumatore di adempiere ante tempus al contratto di credito e di ottenere una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto (art. 16 direttiva 2008/48/CE).
La disciplina prevede, altresì, il diritto ad un equo indennizzo per chi ha erogato il credito, in ragione dei costi collegati al rimborso anticipato del credito sempre che esso abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso.
Sul tema è intervenuta la Corte di Giustizia Europea che, con sentenza del 22 settembre 2019 nella causa 383/2018 (cd. sentenza
Lexitor), ha interpretato l'art. 16, par. 1 della Direttiva
2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” e, quindi, non solo quelli cd. recurring, ma anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (up front).
La sentenza della Corte di Giustizia Europea è vincolante per il giudice quanto all'interpretazione della previgente normativa che, sostanzialmente, enunciava gli stessi principi dell'art. 125
T.U.B.
Deve pertanto ritenersi che l'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs n. 141 del 2010 impone di riconoscere al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito.
Consegue che la clausola delle condizioni generali del contratto di finanziamento che prevede, in caso di anticipata estinzione del prestito, la non rimborsabilità delle commissioni e dei costi assicurativi, nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, determina, in maniera evidente, l'alterazione del sinallagma negoziale cosicchè tenuto conto di quanto prevede l'art. 36 d. lgs. 206/05, la pattuizione in esame, poiché vessatoria, è nulla e, come tale, non produce effetti.
Alla luce di quanto precede deve essere confermato il diritto dello alla restituzione delle somme specificamente indicate CP_1 in citazione.
La sentenza impugnata va tuttavia, riformata nella parte in cui ha condannato al pagamento delle somme indicate in citazione in via solidale e Controparte_5 Parte_1
CP_2 Pt_1
Quanto alla va rilevato che dalla Parte_1 documentazione versata in atti emerge che il contratto di assicurazione accessorio al finanziamento in esame è stato stipulato con la dalla Parte_1 Controparte_2 quale mandataria della Controparte_5
Nella convenzione stipulata con l'impresa di assicurazione all'art. 5 è stato espressamente previsto che il beneficiario dell'indennizzo è la per il tramite Controparte_5 della mandataria ed all'art. 8 risulta Controparte_2 pattuito che in caso di estinzione anticipata del finanziamento la garanzia assicurativa si considererà decaduta ed il premio rimarrà acquisito dall'assicuratore.
In sostanza è stato concordato che in caso di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento a cui si affiancava l'assicurazione stipulata i costi assicurativi sarebbero rimasti a carico della Controparte_5
Non è applicabile l'art. 22, comma 15 quater, del d.l. 179/2012, secondo cui nei contratti di assicurazione connessi ai mutui per i quali sia stato corrisposto un premio unico, nel caso di estinzione anticipata del mutuo le imprese restituiscono la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, tenuto conto che la norma vale per i contratti già stipulati e pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del detto decreto legge e che il finanziamento è stato estinto nel 2009 prima dell'entrata in vigore delle legge di conversione del d.l. 179/2012.
Consegue che la non è tenuta a restituire allo CP_7 CP_1
i ratei del premio assicurativo non dovuti e questi restano a carico della Controparte_5
Quanto all'appello incidentale proposto dalla va CP_2 osservato che tutti i costi collegati al finanziamento vanno ridotti senza che possa distinguersi tra costi cd recurring, ovvero quelli maturati nel corso del tempo, da quelli up-front, ovvero relativi a servizi prestati già prestati.
Sul punto appaiono decisivi gli interventi della Corte
Costituzionale(sent. n. 263 del 2022) e della Suprema Corte(sent.
n. 25977/2023)e prima di queste della Corte di Giustizia.
Ciò chiarito, ha sostenuto di non essere tenuta a CP_2 restituire le commissioni di intermediazione.
Sul punto va rilevato che costituendosi nel giudizio di primo grado non ha contestato di essere stata la CP_2 destinataria delle commissioni di intermediazione limitandosi ad eccepire che nelle stesse erano comprese le somme dovute all'agente tramite il quale era stato concluso il contratto.
L'intervento dell'agente, in assenza di argomenti di segno diverso, non esclude il diritto della ad Controparte_5 ottenere il recupero della somme versate a . CP_2
È invece fondata la censura sollevata da e riferita CP_2 alla carenza di legittimazione passiva, da intendersi come insussistenza dell'obbligo restitutorio, riguardo ai ratei del premio assicurativo.
In accoglimento del corrispondente motivo di appello la condanna inflitta dal giudice di pace a carico di va ridotta CP_2 all'importo di euro 2007,66, pari ad euro 3029,71 meno euro 1022,05, quale importo dei ratei del premio assicurativo da restituire allo . CP_1
Ridotto l'importo della condanna inflitta a in CP_2 accoglimento del motivo specifico di appello, non può essere superato il vincolo di solidarietà riconosciuto dal giudice di pace tra e con riguardo al Controparte_5 CP_2 residuo importo di euro 2007,66 mancando specifici motivi di appello su tali profili della decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
31593/2020 del giudice di pace di Napoli proposto dalla
[...] nei confronti di di Parte_1 Controparte_1 [...]
e di nonché Controparte_4 Controparte_2 sull'appello incidentale di quest'ultima, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Annulla la sentenza n. 31593/20 nella parte in cui ha condannato in solido con Parte_1 [...]
e al pagamento Controparte_5 Controparte_2 della somma di euro 3029,71 oltre interessi e spese del giudizio di primo grado in favore di Controparte_1
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da limita la condanna solidale inflitta ad Controparte_2 ed a all'importo di Controparte_5 Controparte_2 euro 2007,66 oltre interessi legali come riconosciuti dalla sentenza impugnata;
3) Conferma la condanna di al pagamento Controparte_5 della somma 3029,71(in solido con fino CP_2 all'importo di euro 2007,6) oltre interessi come riconosciuti nella sentenza di primo grado;
4) Conferma la statuizione delle sentenza impugnata sulle spese del giudizio di primo grado con riferimento ad
[...]
e Controparte_5 Controparte_2 5) condanna al pagamento delle Controparte_5 spese del doppio grado di giudizio sostenute dalla
[...] che liquida in euro 3000,00(euro 1000,00 per Parte_1 il giudizio di primo grado ed euro 2000,00 per la presente fase), oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a..
6) Condanna e Controparte_5 Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da che liquida Controparte_1 in euro 2000,00, oltre rimborso forfetario c.p.a ed iva con attribuzione all'Avv. Pietro Isernia;
7) Condanna al pagamento della metà della Controparte_5 metà delle spese del presente grado di giudizio sostenute da che liquida in euro 1000,00, oltre Controparte_2 rimborso forfettario, cpa ed iva..
Napoli, 20.6.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa