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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/08/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 156/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Muzi e Parte_1
Daniela Colantonio, elettivamente domiciliato in Terni, Viale della Stazione 66
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lisa Taschini, elettivamente domiciliata in Perugia, Via
Cesare Caporali 29
APPELLATA
OGGETTO
Compravendita – Domanda di annullamento o riduzione del prezzo per vizio del consenso e/o vizi del bene
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
Riformare la sentenza n. 128/2024 del Tribunale di Perugia, accertando l'esistenza del vizio del consenso ex art. 1427 c.c. e/o dei vizi del bene ex art. 129 Codice del
Consumo, con conseguente annullamento del contratto di compravendita del
21/04/2022 e condanna alla restituzione di €56.500,00, ovvero, in subordine, riduzione del prezzo a €46.300,00 e restituzione della differenza di €10.200,00.
Per l'appellata: Respingere l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 128/2024 del Tribunale di Perugia che ha rigettato la domanda da lui proposta di annullamento o riduzione del prezzo conseguente all'acquisto di una vettura Mercedes usata dalla concessionaria CP_1
Con il primo motivo l'appellante ha contestato la violazione o falsa applicazione degli articoli 1427, 1439 e 1440 c.c., sostenendo che il giudice di primo grado non avrebbe valutato che il dolo può consistere anche in una condotta meramente omissiva e che l'aver taciuto che il veicolo era stato oggetto di un contratto di noleggio per due anni era una circostanza assolutamente rilevante nella formazione del consenso, essendo notorio che una vettura usata da un “mono proprietario privato” soggiace a sollecitazioni ed usura di gran lunga inferiori a quelle cui è sottoposta da un affittuario, addirittura
“aziendale”, che – consapevole del fatto che alla scadenza del contratto dovrà restituire il bene nello stato in cui si trova – non si cura minimamente di mantenerlo con la dovuta cura. Se l'appellante avesse avuto contezza del contratto in parola, avrebbe potuto decidere di non concludere l'acquisto ovvero di farlo ad un prezzo notevolmente più basso.
Con il secondo motivo di appello il sig. ha contestato la violazione o falsa Pt_1 applicazione degli artt. 129, 135 e 135 bis del Codice del Consumo osservando che il veicolo acquistato non era conforme all'uso ed all'utilità economica ad esso connessi, difettando la vettura, attesa l'esistenza del contratto di noleggio sottaciuto dalla venditrice, delle qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo (in particolare,
l'affidabilità) che un acquirente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi in relazione al prezzo corrisposto.
Pertanto ha concluso chiedendo l' annullamento / nullità del contratto di compravendita del 21/04/2022 con conseguente condanna della alla restituzione in favore CP_1 del Sig. ella somma di €56.500,00 mercè la riconsegna della vettura. In Pt_1 via meramente subordinata, ha chiesto di rideterminare il valore del bene acquistato in
€46.300,00 e dunque condannare la alla restituzione in favore del Sig. CP_1
pag. 2/5 ella somma di €10.200,00 ovvero di quella somma, maggiore o minore, Pt_1 ritenuta di Giustizia.
L'appellata società si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo CP_1 che la concessionaria non era tenuta a conoscere l'utilizzo fatto dai precedenti proprietari, nessuna informazione era stata taciuta e comunque non sussiste neppure il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per avere acquistato a condizioni peggiorative, essendo noto all'acquirente lo stato d'uso del veicolo ed i chilometri percorsi. Anche per quanto riguarda i rimedi consumeristici, non sussistono vizi occulti in quanto la vettura possiede tutte le qualità e le altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi.
La causa viene in decisione all'esito dello scambio di note conclusionali e repliche ex art. 352 c.p.c. e dell'udienza a trattazione scritta del 9.7.2025.
L'appello è infondato e va rigettato.
In primo luogo, quanto all'annullamento per vizio del consenso ex artt. 1427 e 1439
c.c., per giurisprudenza consolidata il dolo omissivo rileva quale vizio della volontà, idoneo a determinare l'annullamento del contratto, solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito. Il semplice silenzio e la reticenza, anche su situazioni di interesse della controparte, non modificando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione di essa alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono causa invalidante del contratto.
Parte appellante sostiene che la venditrice pur essendo a conoscenza CP_1 dell'esistenza di un contratto di noleggio a lungo termine stipulato in favore di una cooperativa di Foligno per 24 mesi, non lo avrebbe informato di tale circostanza che, laddove nota, avrebbe inciso sulla formazione del consenso dell'acquirente, che avrebbe potuto decidere di non concludere l'acquisto ovvero di farlo ad un prezzo molto più basso. Inoltre il particolare utilizzo cui è stato sottoposto un bene è una caratteristica del bene venduto che concorre a determinare il compratore all'acquisto.
Le argomentazioni dell'appellante si fondano, a ben vedere, su una petizione di principio, il fatto cioè che un veicolo di proprietà di un privato si sottragga a pag. 3/5 promiscuità di utilizzo e che un veicolo guidato da più persone sia meno affidabile rispetto ad uno affidato ad un singolo proprietario.
La domanda è totalmente sfornita di prova in quanto non sono state articolate istanze istruttorie e la concessionaria ha negato di aver riferito all'acquirente che il bene era in precedenza in uso a “dirigente della Mercedes” e di aver taciuto l'esistenza del noleggio.
Non vi è prova né della reticenza o falsità delle informazioni rese nel corso della trattativa né dell'incidenza di esse sulla conclusione del contratto. Il sig. Pt_1 avrebbe dovuto provare che senza quell'informazione (noleggio a società cooperativa per un periodo di due anni) la macchina non sarebbe da lui stata acquistata.
In realtà il bene è stato venduto dalla concessionaria come usato, non sottacendone tale qualità essenziale e rilevante. Peraltro il contratto indica che il bene è stato visionato dall'acquirente. L'attore non ha provato che la circostanza taciuta – cioè che il veicolo per un periodo sia stato oggetto di noleggio – abbia inciso sulla sua determinazione volitiva all'acquisto, né è stato dimostrato che la vettura presentasse vizi occulti o difformità rispetto al contratto. A tutto concedere, il supposto minor valore che dovrebbe condurre ad una riduzione di prezzo per dolo incidente si fonda su documentazione non ufficiale e di provenienza meramente unilaterale.
La documentazione in atti conferma che il veicolo era stato descritto come usato, con chilometraggio e caratteristiche tecniche note all'acquirente. La mera omissione dell'identità del precedente utilizzatore non integra un comportamento doloso né un difetto di conformità rilevante. A tale proposito, infatti, va evidenziato che le norme del codice del consumo prevedono i rimedi del ripristino della conformità, o della riduzione proporzionale del prezzo, o della risoluzione del contratto in presenza di difetti di conformità che, secondo la definizione dell'art. 129, ricorrono quando il bene non corrisponde alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e non possiede la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita.
Nel caso in esame, come si accennava, la vettura era stata venduta come usata, era stata visionata dal cliente nel suo stato d'uso, era (ed è) marciante ed idonea all'utilizzo che l'acquirente doveva farne e che aveva reso noto al venditore. Non è stato affatto pag. 4/5 dimostrato che il veicolo fosse incidentato e non fosse “affidabile”, nel senso di funzionale e sicuro per la circolazione. L'identità del precedente proprietario/possessore
(peraltro desumibile dal certificato di proprietà) non è una caratteristica del bene di cui il venditore debba informare il compratore;
ciò che rileva, in caso di acquisto di veicolo usato, è il chilometraggio, la data di immatricolazione e le caratteristiche tecniche, elementi tutti resi noti all'acquirente e non risultati difformi rispetto a quanto poi riscontrato. Tra l'altro la tipologia di veicolo, un'auto sportiva di fascia alta, rende presumibile che lo stesso fosse utilizzato dalla cooperativa noleggiante per finalità di rappresentanza e non certo per lo svolgimento dell'attività quotidiana di impresa, che avrebbe comportato un utilizzo ed un'usura certamente maggiori.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in €4.500,00 per compensi professionali, oltre IVA,
[...]
CPA e rimborso forfettario 15% come per legge.
Perugia, 21 agosto 2025
Il Cons. rel.
Arianna De Martino
Il Presidente
Claudio Baglioni
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 156/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Muzi e Parte_1
Daniela Colantonio, elettivamente domiciliato in Terni, Viale della Stazione 66
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lisa Taschini, elettivamente domiciliata in Perugia, Via
Cesare Caporali 29
APPELLATA
OGGETTO
Compravendita – Domanda di annullamento o riduzione del prezzo per vizio del consenso e/o vizi del bene
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
Riformare la sentenza n. 128/2024 del Tribunale di Perugia, accertando l'esistenza del vizio del consenso ex art. 1427 c.c. e/o dei vizi del bene ex art. 129 Codice del
Consumo, con conseguente annullamento del contratto di compravendita del
21/04/2022 e condanna alla restituzione di €56.500,00, ovvero, in subordine, riduzione del prezzo a €46.300,00 e restituzione della differenza di €10.200,00.
Per l'appellata: Respingere l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 128/2024 del Tribunale di Perugia che ha rigettato la domanda da lui proposta di annullamento o riduzione del prezzo conseguente all'acquisto di una vettura Mercedes usata dalla concessionaria CP_1
Con il primo motivo l'appellante ha contestato la violazione o falsa applicazione degli articoli 1427, 1439 e 1440 c.c., sostenendo che il giudice di primo grado non avrebbe valutato che il dolo può consistere anche in una condotta meramente omissiva e che l'aver taciuto che il veicolo era stato oggetto di un contratto di noleggio per due anni era una circostanza assolutamente rilevante nella formazione del consenso, essendo notorio che una vettura usata da un “mono proprietario privato” soggiace a sollecitazioni ed usura di gran lunga inferiori a quelle cui è sottoposta da un affittuario, addirittura
“aziendale”, che – consapevole del fatto che alla scadenza del contratto dovrà restituire il bene nello stato in cui si trova – non si cura minimamente di mantenerlo con la dovuta cura. Se l'appellante avesse avuto contezza del contratto in parola, avrebbe potuto decidere di non concludere l'acquisto ovvero di farlo ad un prezzo notevolmente più basso.
Con il secondo motivo di appello il sig. ha contestato la violazione o falsa Pt_1 applicazione degli artt. 129, 135 e 135 bis del Codice del Consumo osservando che il veicolo acquistato non era conforme all'uso ed all'utilità economica ad esso connessi, difettando la vettura, attesa l'esistenza del contratto di noleggio sottaciuto dalla venditrice, delle qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo (in particolare,
l'affidabilità) che un acquirente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi in relazione al prezzo corrisposto.
Pertanto ha concluso chiedendo l' annullamento / nullità del contratto di compravendita del 21/04/2022 con conseguente condanna della alla restituzione in favore CP_1 del Sig. ella somma di €56.500,00 mercè la riconsegna della vettura. In Pt_1 via meramente subordinata, ha chiesto di rideterminare il valore del bene acquistato in
€46.300,00 e dunque condannare la alla restituzione in favore del Sig. CP_1
pag. 2/5 ella somma di €10.200,00 ovvero di quella somma, maggiore o minore, Pt_1 ritenuta di Giustizia.
L'appellata società si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo CP_1 che la concessionaria non era tenuta a conoscere l'utilizzo fatto dai precedenti proprietari, nessuna informazione era stata taciuta e comunque non sussiste neppure il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per avere acquistato a condizioni peggiorative, essendo noto all'acquirente lo stato d'uso del veicolo ed i chilometri percorsi. Anche per quanto riguarda i rimedi consumeristici, non sussistono vizi occulti in quanto la vettura possiede tutte le qualità e le altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi.
La causa viene in decisione all'esito dello scambio di note conclusionali e repliche ex art. 352 c.p.c. e dell'udienza a trattazione scritta del 9.7.2025.
L'appello è infondato e va rigettato.
In primo luogo, quanto all'annullamento per vizio del consenso ex artt. 1427 e 1439
c.c., per giurisprudenza consolidata il dolo omissivo rileva quale vizio della volontà, idoneo a determinare l'annullamento del contratto, solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito. Il semplice silenzio e la reticenza, anche su situazioni di interesse della controparte, non modificando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione di essa alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono causa invalidante del contratto.
Parte appellante sostiene che la venditrice pur essendo a conoscenza CP_1 dell'esistenza di un contratto di noleggio a lungo termine stipulato in favore di una cooperativa di Foligno per 24 mesi, non lo avrebbe informato di tale circostanza che, laddove nota, avrebbe inciso sulla formazione del consenso dell'acquirente, che avrebbe potuto decidere di non concludere l'acquisto ovvero di farlo ad un prezzo molto più basso. Inoltre il particolare utilizzo cui è stato sottoposto un bene è una caratteristica del bene venduto che concorre a determinare il compratore all'acquisto.
Le argomentazioni dell'appellante si fondano, a ben vedere, su una petizione di principio, il fatto cioè che un veicolo di proprietà di un privato si sottragga a pag. 3/5 promiscuità di utilizzo e che un veicolo guidato da più persone sia meno affidabile rispetto ad uno affidato ad un singolo proprietario.
La domanda è totalmente sfornita di prova in quanto non sono state articolate istanze istruttorie e la concessionaria ha negato di aver riferito all'acquirente che il bene era in precedenza in uso a “dirigente della Mercedes” e di aver taciuto l'esistenza del noleggio.
Non vi è prova né della reticenza o falsità delle informazioni rese nel corso della trattativa né dell'incidenza di esse sulla conclusione del contratto. Il sig. Pt_1 avrebbe dovuto provare che senza quell'informazione (noleggio a società cooperativa per un periodo di due anni) la macchina non sarebbe da lui stata acquistata.
In realtà il bene è stato venduto dalla concessionaria come usato, non sottacendone tale qualità essenziale e rilevante. Peraltro il contratto indica che il bene è stato visionato dall'acquirente. L'attore non ha provato che la circostanza taciuta – cioè che il veicolo per un periodo sia stato oggetto di noleggio – abbia inciso sulla sua determinazione volitiva all'acquisto, né è stato dimostrato che la vettura presentasse vizi occulti o difformità rispetto al contratto. A tutto concedere, il supposto minor valore che dovrebbe condurre ad una riduzione di prezzo per dolo incidente si fonda su documentazione non ufficiale e di provenienza meramente unilaterale.
La documentazione in atti conferma che il veicolo era stato descritto come usato, con chilometraggio e caratteristiche tecniche note all'acquirente. La mera omissione dell'identità del precedente utilizzatore non integra un comportamento doloso né un difetto di conformità rilevante. A tale proposito, infatti, va evidenziato che le norme del codice del consumo prevedono i rimedi del ripristino della conformità, o della riduzione proporzionale del prezzo, o della risoluzione del contratto in presenza di difetti di conformità che, secondo la definizione dell'art. 129, ricorrono quando il bene non corrisponde alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e non possiede la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita.
Nel caso in esame, come si accennava, la vettura era stata venduta come usata, era stata visionata dal cliente nel suo stato d'uso, era (ed è) marciante ed idonea all'utilizzo che l'acquirente doveva farne e che aveva reso noto al venditore. Non è stato affatto pag. 4/5 dimostrato che il veicolo fosse incidentato e non fosse “affidabile”, nel senso di funzionale e sicuro per la circolazione. L'identità del precedente proprietario/possessore
(peraltro desumibile dal certificato di proprietà) non è una caratteristica del bene di cui il venditore debba informare il compratore;
ciò che rileva, in caso di acquisto di veicolo usato, è il chilometraggio, la data di immatricolazione e le caratteristiche tecniche, elementi tutti resi noti all'acquirente e non risultati difformi rispetto a quanto poi riscontrato. Tra l'altro la tipologia di veicolo, un'auto sportiva di fascia alta, rende presumibile che lo stesso fosse utilizzato dalla cooperativa noleggiante per finalità di rappresentanza e non certo per lo svolgimento dell'attività quotidiana di impresa, che avrebbe comportato un utilizzo ed un'usura certamente maggiori.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in €4.500,00 per compensi professionali, oltre IVA,
[...]
CPA e rimborso forfettario 15% come per legge.
Perugia, 21 agosto 2025
Il Cons. rel.
Arianna De Martino
Il Presidente
Claudio Baglioni
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