Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/06/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 74/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai IG.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 74/2025, posta in deliberazione all'udienza del giorno 3 giugno 2025 e promossa da:
– CF - nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.09.1967, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VENEZIANO ANTONIETTA – CF
- che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
- parte ricorrente -
CONTRO
– CF - nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv. COLETTA MARIANNA – CF - che lo C.F._4 rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 22/01/2025, la IG.ra chiedeva Parte_1 al Tribunale adito la parziale modifica del provvedimento dell'8.10.2013, nel procedimento n. 2644/2013
R.V.G. Tribunale di Bologna, nei termini che seguono: “1) Disporre l'affidamento esclusivo, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., della minore alla madre, eventualmente nelle forme previste e consentite dal Persona_1 comma 3 dell'art. 337 quater c.c. stabilendo che le decisioni di maggiore interesse per la FI vengano adottate dal solo genitore affidatario;
2) Regolamentare i diritti di visita del IG. , adattandole CP_1 alle mutate condizioni del rapporto padre/FI ed alle attuali eIGenze di vita della minore;
3) Ammonire il IG. rispetto alle gravi inadempienze dei doveri della responsabilità genitoriale;
4) Condannare CP_1
1
, con il pagamento della somma di € 20.000,00 per ciascuna, considerata la gravità delle Parte_1 inadempienze, o della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed equità. 5) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva: che, con decreto dell'8.10.2013, nel procedimento n.
2644/2013 R.V.G., il Tribunale di Bologna regolamentava i diritti della FI minore nata a [...]
Bologna il 05.03.2011, da una relazione tra la IG.ra e il IG. , Parte_1 CP_1 così statuendo: - affida la minore a Entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore importanza nell'interesse della FI, con esercizio separato della potestà ordinaria;
- dispone che la minore mantenga la residenza abituale presso la madre;
- dispone che, salvi diversi accordi di volta in volta raggiunti, il padre veda e tenga con sé la FI con le precisazioni indicate in motivazione e nei seguenti tempi: a casa propria per cinque giorni ogni due mesi (la prenderà dalla madre e la riporterà alla madre); a casa propria per dieci giorni durante le vacanze di Natale (periodo comprendente un anno il giorno di Natale, un anno il primo dell'anno) e per cinque giorni durante le vacanze di Pasqua;
tre settimane non consecutive durante il periodo estivo;
in Calabria quando vorrà previo accordo con la madre;
- dispone che il padre versi alla madre la somma mensile di € 300,00 oltre automatico adeguamento annuale ISTAT quale contributo al mantenimento della FI;
- pone a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno anche le seguenti spese, sostenute nell'interesse della minore e da concordarsi preventivamente: spese mediche o specialistiche non mutuabili;
spese per l'istruzione e la formazione;
spese per o sport e attività ricreative come i campi solari etc.; con diritto del genitore che avrà pagato per intero le spese di chiedere il rimborso della quota anticipata, previa consegna di adeguata documentazione;
che, il IG. sin dall'emissione del CP_1 suddetto provvedimento, si è sempre disinteressato alla FI , non avendo mai esercitato il diritto di Per_1 visita, limitandosi a inviare il contributo economico mensile di mantenimento senza tuttavia partecipare, se non sporadicamente, alle spese straordinarie (vedi testualmente, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.04.2025, si costituiva , il quale CP_1 dava atto di aver raggiunto un accordo con controparte, circa le modifiche alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nelle modalità di seguito indicate:
“1) affidare la minore in via esclusiva alla madre , la quale Persona_1 Parte_1 assumerà le decisioni relativa alla minore in forma autonoma;
2) continuerà ad avere la residenza Persona_1 con la madre in Lamezia Terme, via Perugino e/o quella residenza che la mamma riterrà più opportuna, previa comunicazione al padre;
3) Il padre , vedrà la FI ogni qualvolta la stessa si recherà a Bologna CP_1 unitamente alla madre, essendo lo stesso impossibilitato a recarsi presso la residenza della FI in Lamezia
Terme; 4) verserà quale contributo al mantenimento della FI la somma mensile di euro CP_1
300,00, oltre all'assegno unico nella misura del 100% a favore della;
5) Parte_1 [...]
contribuirà nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario come da protocollo del CP_1
Tribunale di Lamezia Terme;
le spese straordinarie devono in ogni caso essere concordate previamente con il padre e il genitore che avrà pagato per intero la spesa potrà richiedere il rimborso della quota anticipata,
2 previa consegna di adeguata documentazione fiscale;
6) a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria CP_1 avanzata con il ricorso ex artt. 337bis, 337 quater e 337 quinqies c.c. si impegna e obbliga a corrispondere alla IG.ra la somma omnicomprensiva di euro 16.000,00 con le seguenti Parte_1 modalità: - quanto ad euro 11.000,00 in un'unica soluzione a seguito dell'accoglimento del presente ricorso;
7) quanto ad euro 5.000,00, a mezzo pagamento rateale di euro 200,00 al mese a partire dal mese di dicembre
2025; 8) La IG.ra , dichiara di accettare la somma offerta dal IG. Parte_1 [...]
a tacitazione tombale di ogni pretesa avanzata con il ricorso ex art. 337 bis, 337 quater e 337 quinqies CP_1
e/o comunque collegata pregressa e successiva;
9) Le parti dichiarano reciprocamente di approvare tutte le suddette clausole senza riserva alcuna e di esprimere volontà di conciliare;
10) Si chiede la compensazione delle spese legali con rinuncia la vincolo di solidarietà professionale ex art. 13, 8 comma legge n. 247/2012”
(vedi, in tal senso, la comparsa costitutiva in atti).
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3 giugno 2025, entrambe le parti depositavano, rispettivamente in data 9 e 26 maggio 2025, istanza congiunta di mutamento del rito da giudiziale a consensuale, rassegnando le conclusioni congiunte come sopra menzionate.
Per effetto di ciò, la a causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e - all'esito dell'udienza del
03.06.2025 - precisate le conclusioni, il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Le parti hanno difatti concordato la modifica congiunta delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale adottate dal Tribunale di Bologna nel proc. 2644/13 R.V.G., emesso in data 8 ottobre 2013.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della FI , anche avuto riguardo alle Per_1 reciproche condizioni economiche reddituali, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda – resa successivamente congiunta a fronte di un ricorso inizialmente attivato in forma contenziosa
- può pertanto essere in toto recepita, in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici tra le parti e i rapporti degli stessi con la FI (vedi accordo in atti). Per_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite (così come, d'altra parte, richiesto espressamente dalle stesse parti al punto 10) dell'accordo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, in accoglimento della domanda, resa successivamente congiunta a fronte di un ricorso inizialmente attivato in forma contenziosa, provvede al recepimento del seguente accordo:
- “1) affida la minore in via esclusiva alla madre , la quale Persona_1 Parte_1 assumerà le decisioni relativa alla minore in forma autonoma;
3 - 2) continuerà ad avere la residenza con la madre in Lamezia Terme, via Perugino e/o Persona_1
quella residenza che la mamma riterrà più opportuna, previa comunicazione al padre;
- 3) Il padre , vedrà la FI ogni qualvolta la stessa si recherà a Bologna unitamente alla CP_1 madre, essendo lo stesso impossibilitato a recarsi presso la residenza della FI in Lamezia Terme;
4) verserà quale contributo al mantenimento della FI la somma mensile di euro CP_1
300,00, oltre all'assegno unico nella misura del 100% a favore della;
Parte_1
5) contribuirà nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario come da CP_1 protocollo del Tribunale di Lamezia Terme;
le spese straordinarie devono in ogni caso essere concordate previamente con il padre e il genitore che avrà pagato per intero la spesa potrà richiedere il rimborso della quota anticipata, previa consegna di adeguata documentazione fiscale;
- 6) a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria avanzata con il ricorso ex artt. 337bis, 337 CP_1 quater e 337 quinqies c.c. si impegna e obbliga a corrispondere alla IG.ra Parte_1
la somma omnicomprensiva di euro 16.000,00 con le seguenti modalità: - quanto ad euro
[...]
11.000,00 in un'unica soluzione a seguito dell'accoglimento del presente ricorso;
- 7) quanto ad euro 5.000,00, a mezzo pagamento rateale di euro 200,00 al mese a partire dal mese di dicembre 2025;
- 8) La IG.ra , dichiara di accettare la somma offerta dal IG. Parte_1 [...]
a tacitazione tombale di ogni pretesa avanzata con il ricorso ex art. 337 bis, 337 quater e 337 CP_1 quinqies e/o comunque collegata pregressa e successiva;
- 9) Le parti dichiarano reciprocamente di approvare tutte le suddette clausole senza riserva alcuna e di esprimere volontà di conciliare;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di ConIGlio della Sezione Unica Civile del 03/06/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
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