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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 11/11/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del giorno 11 novembre
2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 340 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Parte_1 C.F._1
D'DA e AU SC in virtù di mandato in atti, con domicilio eletto presso il loro studio professionale in Termoli alla via Martiri della Resistenza n. 34
RICORRENTE
CONTRO
, C.F./P.I. in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Di Siena, domiciliata in Termoli presso il suo studio alla via Madonna delle Grazie n. 69
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La dr.ssa , dipendente della resistente con qualifica come da atti, ha convenuto in Pt_1 giudizio la chiedendo il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per mancata CP_1 fruizione del riposo compensativo a seguito dei turni di reperibilità, svolti a partire dal mese di giugno 2019. si è costituita in giudizio e ha domandato nel merito il rigetto del ricorso, CP_1 sostenendo l'inammissibilità di ogni richiesta risarcitoria. All'udienza del 18.12.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna;
la ricorrente ha depositato note scritte.
2. Il ricorso è fondato.
La dr.ssa è dipendente a tempo indeterminato della resistente in qualità di Dirigente Pt_1
Sanitaria – psichiatra, presso il reparto di salute mentale dell'Ospedale di Termoli. Sostiene di non aver goduto del riposo compensativo spettantele dopo il turno di reperibilità festivo e/o notturno nel corso della settimana successiva né di aver potuto spostare il turno di lavoro, poiché è stata chiamata a prestare servizio ordinario sin dalla giornata successiva alla disponibilità festiva e/o notturna con inserimento nel relativo turno mattutino e/o pomeridiano, e tanto a partire dal mese di giugno 2019. Ha allo scopo depositato documentazione mediante la quale ha provato di aver lavorato per 40 turni di reperibilità senza aver osservato il riposo compensativo, che avrebbe dovuto esserle concesso. La circostanza si è verificata contrariamente a quanto prescritto dalla contrattazione collettiva di riferimento, rinnovata per il triennio 2019-2021 il 23.1.2024, che detta, all'art. 30: “Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell'ambito del piano annuale adottato, all'inizio di ogni anno, dall' per affrontare le situazioni di Parte_2 emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. (…) Nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta, su richiesta del dirigente, anche un'intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario. (…) Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo;
nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo”. Dai cartellini marcatempo in atti, prove documentali, nel fascicolo di parte ricorrente si evince che durante i turni di reperibilità la dr.ssa ha effettivamente svolto presso la sede datoriale la propria prestazione lavorativa, Pt_1 quindi in regime di “reperibilità attiva”.
La difesa di si è limitata ad una contestazione generica, adducendo unicamente di aver CP_1 sempre corrisposto ai dipendenti l'indennità prevista per le giornate destinate al servizio di pronta disponibilità. Non ha confutato nel dettaglio le tesi avverse né contrastato diversamente il numero dei turni non seguiti dal riposo richiamati dalla dr.ssa , né ha dimostrato di averle attribuito Pt_1 il riposo compensativo per la pronta disponibilità notturna e festiva. Per concorde Giurisprudenza, se la prestazione viene effettivamente resa in regime di cd. reperibilità attiva, la stessa deve essere computata nel numero di ore complessivamente lavorate dal dirigente e deve anche essere considerata quale impeditiva del necessario riposo settimanale, sicché, in caso di chiamata effettiva del dipendente, e a prescindere da una sua richiesta, andrà comunque riconosciuto il diritto alla fruizione del riposo compensativo, nel rispetto dell'art. 36 Cost. e dell'art. 5 della Direttiva n.
2003/88/CE, trattandosi di diritto indisponibile (cfr. Cass. civ. Sez. Lav., 04-04-2016, n. 6491 rv.
639242; Cass. civ., sez. lav.,18-03-2016, n. 5465). Sempre secondo il principio di diritto affermato più volte dalla Suprema Corte (Cass.
1.12.2016 n. 24563; Cass. 16.8.2015 n. 16665; Cass.
25.10.2013 n. 24180; Cass. S.U.
7.1.2013 n. 142) la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che va considerato come presunto perché "l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno....” (sent. 18655/2017
Sez. Lav.).
Dall'inadempimento del datore di lavoro discende l'accoglimento della domanda.
Si è verificato, come conseguenza dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro, un pregiudizio di tipo non patrimoniale, da ritenersi presunto in quanto è indubbio che dalla mancata fruizione dei riposi è derivata una maggiore gravosità della prestazione lavorativa, fonte di danno per la ricorrente, non potendo ella beneficiare del tempo necessario per ricostituire le risorse psico- fisiche assorbite dall'impegno lavorativo pregresso. La quantificazione del danno può essere effettuata (anche su richiesta della stessa parte ricorrente) in via equitativa, utilizzando come parametro di riferimento l'equivalente economico di una giornata lavorativa (quantificata sulla base del compenso orario di un dirigente di UOS con anzianità superiore a 15 anni, pari ad euro 33,73) per ogni turno di pronta disponibilità festiva e/o notturna non seguito da riposo compensativo.
Moltiplicando tale importo per dodici ore e quindi per 40, ossia per il numero di turni di reperibilità attiva riportato dalla ricorrente (€ 33,73 x 12 = 404,76; € 404,76 x 40 = € 16.190,40), si perviene all'importo finale di € 16.190,40, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo (cfr. sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 67/2023).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del D.M. n. 147/2022, in base al valore della domanda ed in riferimento alle sole fasi espletate (esclusa istruttoria), tenuto conto del carattere seriale e non complesso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, così decide:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento dell'importo di €.16.190,40 in favore di oltre alla maggior Parte_1 somma tra interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo.
2. Condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore di CP_1 Parte_1 le spese di lite, che liquida in complessivi €.2.109,00 per compensi, oltre € 118,50 per le spese documentate, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 11 novembre 2025
Il Giudice
dr.ssa Silvia Cucchiella