Art. 15. Concorsi interni
La percentuale dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento al personale in servizio puo' essere attribuita, fino al 31 dicembre 1983, mediante autonomi concorsi interni.
Il cinquanta per cento dei posti non riservati ai passaggi interni, disponibili dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1983 nei contingenti delle categorie III e IV di cui all' articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , e' attribuito, mediante autonomi concorsi, al personale precario che prestito abbia prestato servizio per almeno tre mesi nell'ultimo triennio nelle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per il conferimento dei posti del contingente degli operatori di esercizio ULA.
La percentuale dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento al personale in servizio puo' essere attribuita, fino al 31 dicembre 1983, mediante autonomi concorsi interni.
Il cinquanta per cento dei posti non riservati ai passaggi interni, disponibili dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1983 nei contingenti delle categorie III e IV di cui all' articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , e' attribuito, mediante autonomi concorsi, al personale precario che prestito abbia prestato servizio per almeno tre mesi nell'ultimo triennio nelle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per il conferimento dei posti del contingente degli operatori di esercizio ULA.