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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/04/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5039/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
in persona dei signori magistrati
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente rel.
dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice
dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5039 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del
15.07.2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
), elett.te domiciliato in Foggia presso TE C.F._1 lo studio dell'avv. DI SIBBIO LAURA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
E ), elett.te domiciliato in Foggia presso CP C.F._2 lo studio dell'avv. SANSONE NICOLA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.07.2024 il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01/10/2020 ha chiesto dichiararsi la TE
cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato in CP
Cerignola il 02.07.2007 (atto n.89, p.II, serie A, anno 2007).
Con sentenza parziale n. 661/2022, il Tribunale, pronunciando sullo status, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il giudizio è poi proseguito per le questioni accessorie.
Espletata l'attività istruttoria, all'udienza del 15.07.2024, la ricorrente, con note scritte, avendo aderito alla trattazione scritta della causa, ha concluso chiedendo:
- disporsi l'affidamento super esclusivo della minore alla sig.ra Per_1 TE
, stante la totale incapacità e disinteresse del sig. , di
[...] CP
prendersi cura dei figli sia dal punto di vista affettivo che economico, sin dall'epoca della separazione;
precisando che la manifesta carenza e inidoneità educativa sono state costantemente tenute dal resistente anche durante la pendenza dell'odierno giudizio, tanto da ritenere di non parteciparvi più poiché ad oggi ancora privo di una difesa tecnica;
- disporre a carico del sig. il versamento dell'assegno di CP
mantenimento in favore della figlia minore e del figlio Per_1 Per_2
maggiorenne ma non ancora autosufficiente, nella misura di € 200,00 ciascuno per un importo pari ad € 400,00, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
- in subordine, porre a carico dei nonni paterni il versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei nipoti qualora dovesse perdurare la costante e totale omissione volontaria da parte del padre, manifestatasi sin dall'epoca della separazione consensuale.
- autorizzare la ricorrente all'acquisizione dell'intera documentazione fiscale del sig. presso l'Agenzia delle Entrate, mai prodotta in giudizio, al CP
fine di poter procedere al pignoramento presso terzi delle somme relative al mantenimento in favore dei figli e , mai versate dallo stesso. Per_2 Per_1
Con ordinanza del 09.08.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e la trasmissione degli atti al Pm per il parere di competenza.
*****
1. Preliminarmente si dà atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata con sentenza parziale n. 661/2022.
2. Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore. Dall'unione delle parti in causa è nata in data [...] in [...] la figlia , attualmente Per_1
di 12 anni. Va osservato che ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli è l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità; nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere dunque residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli. E' noto infatti che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza sia morale che materiale. A tal fine, il giudice è chiamato a adottare nei confronti della prole i provvedimenti richiesti, tenuto conto, prioritariamente, dell'interesse morale e materiale della stessa, valutando di preferenza il regime dell'affidamento condiviso oppure – alternativamente – stabilisce a quale dei genitori i figli debbono essere affidati. In questo senso, il giudice è dunque chiamato a valutare, prioritariamente, il regime dell'affidamento condiviso (art. 337 ter c.c.) e solo qualora lo stesso sia in contrasto con l'interesse del minore opterà per l'affidamento monogenitoriale (art. 337 quater c.c.), che assume dunque carattere residuale.
L'affidamento condiviso presuppone, invero, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. Il regime dell'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore. Solo in quest'ultimo caso, qualora cioè il regime dell'affidamento bigenitoriale si ponga in netto contrasto con l'interesse del minore, è legittima l'applicazione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, fermo restando che l'altro genitore – di regola – è comunque chiamato a partecipare alle decisioni di maggior interesse per il figlio ed ha il diritto-dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, essendo in sua facoltà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il minore. In buona sostanza, nella scelta del regime di affidamento del minore ci si deve attenere al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore stesso (così Cass., n. 20151/2018). Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr., tra le altre, Cass., n. 16593/2008; Cass., n. 24526/2010), il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si palesi inidoneo al ruolo richiesto nell'affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass., n. 977/2017). E' stato sostenuto, a questo riguardo, che “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (così Cass., n. 26587/2009), apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli
(cfr. tra le altre Cass., n. 26587/2009 e Cass., n. 12308/2010). A patto che la pronunzia con cui si dispone l'eventuale affidamento esclusivo, in deroga al principio generale di bigenitorialità innanzi richiamato, risulti sorretta da una adeguata motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (in tal senso, Cass., n.
24841/2010). Fatte queste necessarie premesse, va nella specie disposto l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento presso quest'ultima, atteso che il profondo disinteresse del padre è stato confermato dall'istruttoria ed anche dallo stesso comportamento processuale del resistente che ormai da quasi oltre un anno e mezzo è rimasto processualmente inerte.
Quanto al diritto di visita, va disposto il prosieguo del sostegno da parte dei Servizi
Sociali e del Consultorio di Potenza, i quali, ove il padre si attivi, provvederanno ad organizzare incontri di riavvicinamento tra padre e figlia.
3. Sul mantenimento dei figli minori. E' noto che grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
In particolare, ai sensi dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone poi l'articolo 337 ter c.c. che il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Va considerato che attualmente il resistente non contribuisce al mantenimento dei figli, benché abbia convenuto con la ricorrente sulla misura dell'assegno di mantenimento nell'interesse della prole, non opponendosi alla richiesta avanzata in sede di ricorso introduttivo.
Alla luce degli elementi sopra evidenziati e tenuto conto, per un verso, dell'età dei figli
(il primo maggiorenne ma non economicamente indipendente e la seconda minorenne), ritiene congruo il Tribunale porre a carico di l'obbligo di corrispondere CP
ad , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 (pari TE ad € 200,00 per ciascun figlio), oltre automatica ed annuale rivalutazione secondo gli indici Istat, come per legge. Il resistente sarà inoltre tenuto a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi in favore della prole e da individuarsi sulla base del protocollo del 18.3.2016 sottoscritto dal Tribunale di Foggia con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Autorizza, infine, la ricorrente alla percezione nella misura del 100% dell'AUU.
4. Spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della ammissione della ricorrente al Patrocinio a Spese dello
Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TE VE , con l'intervento del P.M., così provvede: CP
1. dà atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata con sentenza parziale n. 661/2022;
2. affida la figlia minore (nt. il 04.03.2013 in Cerignola) in via esclusiva alla Per_1
madre con collocamento presso di lei, e con diritto-dovere di visita del padre come indicato in parte motiva, dandone comunicazione ai Servizi Sociali e al Consultorio di
Potenza;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente, quale contributo per il mantenimento dei figli , maggiorenne ma Per_2
non economicamente indipendente e , la somma di euro 400,00 (di cui euro 200,00 per Per_1
ciascun figlio), annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
- pone a carico del resistente l'obbligo di partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie occorrenti per le minori, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, con AUU al 100% in favore della ricorrente.
- Condanna parte resistente al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che liquida in € 2.113,50 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 25.03.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
in persona dei signori magistrati
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente rel.
dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice
dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5039 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del
15.07.2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
), elett.te domiciliato in Foggia presso TE C.F._1 lo studio dell'avv. DI SIBBIO LAURA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
E ), elett.te domiciliato in Foggia presso CP C.F._2 lo studio dell'avv. SANSONE NICOLA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.07.2024 il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01/10/2020 ha chiesto dichiararsi la TE
cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato in CP
Cerignola il 02.07.2007 (atto n.89, p.II, serie A, anno 2007).
Con sentenza parziale n. 661/2022, il Tribunale, pronunciando sullo status, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il giudizio è poi proseguito per le questioni accessorie.
Espletata l'attività istruttoria, all'udienza del 15.07.2024, la ricorrente, con note scritte, avendo aderito alla trattazione scritta della causa, ha concluso chiedendo:
- disporsi l'affidamento super esclusivo della minore alla sig.ra Per_1 TE
, stante la totale incapacità e disinteresse del sig. , di
[...] CP
prendersi cura dei figli sia dal punto di vista affettivo che economico, sin dall'epoca della separazione;
precisando che la manifesta carenza e inidoneità educativa sono state costantemente tenute dal resistente anche durante la pendenza dell'odierno giudizio, tanto da ritenere di non parteciparvi più poiché ad oggi ancora privo di una difesa tecnica;
- disporre a carico del sig. il versamento dell'assegno di CP
mantenimento in favore della figlia minore e del figlio Per_1 Per_2
maggiorenne ma non ancora autosufficiente, nella misura di € 200,00 ciascuno per un importo pari ad € 400,00, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
- in subordine, porre a carico dei nonni paterni il versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei nipoti qualora dovesse perdurare la costante e totale omissione volontaria da parte del padre, manifestatasi sin dall'epoca della separazione consensuale.
- autorizzare la ricorrente all'acquisizione dell'intera documentazione fiscale del sig. presso l'Agenzia delle Entrate, mai prodotta in giudizio, al CP
fine di poter procedere al pignoramento presso terzi delle somme relative al mantenimento in favore dei figli e , mai versate dallo stesso. Per_2 Per_1
Con ordinanza del 09.08.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e la trasmissione degli atti al Pm per il parere di competenza.
*****
1. Preliminarmente si dà atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata con sentenza parziale n. 661/2022.
2. Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore. Dall'unione delle parti in causa è nata in data [...] in [...] la figlia , attualmente Per_1
di 12 anni. Va osservato che ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli è l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità; nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere dunque residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli. E' noto infatti che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza sia morale che materiale. A tal fine, il giudice è chiamato a adottare nei confronti della prole i provvedimenti richiesti, tenuto conto, prioritariamente, dell'interesse morale e materiale della stessa, valutando di preferenza il regime dell'affidamento condiviso oppure – alternativamente – stabilisce a quale dei genitori i figli debbono essere affidati. In questo senso, il giudice è dunque chiamato a valutare, prioritariamente, il regime dell'affidamento condiviso (art. 337 ter c.c.) e solo qualora lo stesso sia in contrasto con l'interesse del minore opterà per l'affidamento monogenitoriale (art. 337 quater c.c.), che assume dunque carattere residuale.
L'affidamento condiviso presuppone, invero, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. Il regime dell'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore. Solo in quest'ultimo caso, qualora cioè il regime dell'affidamento bigenitoriale si ponga in netto contrasto con l'interesse del minore, è legittima l'applicazione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, fermo restando che l'altro genitore – di regola – è comunque chiamato a partecipare alle decisioni di maggior interesse per il figlio ed ha il diritto-dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, essendo in sua facoltà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il minore. In buona sostanza, nella scelta del regime di affidamento del minore ci si deve attenere al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore stesso (così Cass., n. 20151/2018). Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr., tra le altre, Cass., n. 16593/2008; Cass., n. 24526/2010), il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si palesi inidoneo al ruolo richiesto nell'affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass., n. 977/2017). E' stato sostenuto, a questo riguardo, che “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (così Cass., n. 26587/2009), apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli
(cfr. tra le altre Cass., n. 26587/2009 e Cass., n. 12308/2010). A patto che la pronunzia con cui si dispone l'eventuale affidamento esclusivo, in deroga al principio generale di bigenitorialità innanzi richiamato, risulti sorretta da una adeguata motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (in tal senso, Cass., n.
24841/2010). Fatte queste necessarie premesse, va nella specie disposto l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento presso quest'ultima, atteso che il profondo disinteresse del padre è stato confermato dall'istruttoria ed anche dallo stesso comportamento processuale del resistente che ormai da quasi oltre un anno e mezzo è rimasto processualmente inerte.
Quanto al diritto di visita, va disposto il prosieguo del sostegno da parte dei Servizi
Sociali e del Consultorio di Potenza, i quali, ove il padre si attivi, provvederanno ad organizzare incontri di riavvicinamento tra padre e figlia.
3. Sul mantenimento dei figli minori. E' noto che grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
In particolare, ai sensi dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone poi l'articolo 337 ter c.c. che il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Va considerato che attualmente il resistente non contribuisce al mantenimento dei figli, benché abbia convenuto con la ricorrente sulla misura dell'assegno di mantenimento nell'interesse della prole, non opponendosi alla richiesta avanzata in sede di ricorso introduttivo.
Alla luce degli elementi sopra evidenziati e tenuto conto, per un verso, dell'età dei figli
(il primo maggiorenne ma non economicamente indipendente e la seconda minorenne), ritiene congruo il Tribunale porre a carico di l'obbligo di corrispondere CP
ad , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 (pari TE ad € 200,00 per ciascun figlio), oltre automatica ed annuale rivalutazione secondo gli indici Istat, come per legge. Il resistente sarà inoltre tenuto a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi in favore della prole e da individuarsi sulla base del protocollo del 18.3.2016 sottoscritto dal Tribunale di Foggia con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Autorizza, infine, la ricorrente alla percezione nella misura del 100% dell'AUU.
4. Spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della ammissione della ricorrente al Patrocinio a Spese dello
Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TE VE , con l'intervento del P.M., così provvede: CP
1. dà atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata con sentenza parziale n. 661/2022;
2. affida la figlia minore (nt. il 04.03.2013 in Cerignola) in via esclusiva alla Per_1
madre con collocamento presso di lei, e con diritto-dovere di visita del padre come indicato in parte motiva, dandone comunicazione ai Servizi Sociali e al Consultorio di
Potenza;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente, quale contributo per il mantenimento dei figli , maggiorenne ma Per_2
non economicamente indipendente e , la somma di euro 400,00 (di cui euro 200,00 per Per_1
ciascun figlio), annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
- pone a carico del resistente l'obbligo di partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie occorrenti per le minori, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, con AUU al 100% in favore della ricorrente.
- Condanna parte resistente al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che liquida in € 2.113,50 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
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Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 25.03.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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