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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9874 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 368833/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del UD Angelo
Mambriani, ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G.
36833/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti estesa in Parte_1 calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Mauro Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen del foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Milano, viale Monza n. 40 ATTORE
CONTRO
(già , con sede legale in Milano, largo Augusto Controparte_1 Controparte_2
n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_3 rappresentata e difesa, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Tommaso Civitelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in Milano, via San Barnaba n. 30
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI
PER L'ATTORE:
“IN VIA PRELIMINARE Trasmettere alla Procura della Repubblica gli atti ed i documenti allegati dalla difesa attorea in forza dell'obbligo previsto dall'art. 361 cpp, essendo la S.V. resa edotta della possibile consumazione di plurimi reati procedibili d'ufficio e della rilevanza conclusiva del loro accertamento ai fini della decisione del presente processo. La circostanza che si verta in un contesto di tutela dell'Ordinamento Pubblico è rafforzata dall'Ordinanza del Consiglio di Stato in data 11/7/2025 che ha imposto all' CP_4 l'esibizione delle prove analitiche dello svolgimento di una attività diagno legittima nel nostro Paese. Si precisa che i responsabili dei reati che si elencano sono le persone che ricoprivano negli anni 2020-2022 il ruolo di rappresentanti degli enti pubblici e privati indicati: A) L' Istituto Superiore di Sanità Il Ministero della Salute, la Protezione Civile in concorso tra loro hanno divulgato la falsa informazione che i dati medico scientifico statistici di asseriti contagiati dal virus sars cov 2 e di malati di covid 19 che diffondevano pubblicamente attraverso i loro Bollettini nonché gli interventi mediatici, Con fossero stati da loro acquisiti e fossero, pertanto, definibili come “ufficiali”. e Ministero della Salute hanno ingannato in materia determinante il corretto dispiegamento della volontà del legislatore e della Corte Costituzionale di imporre il primo l'obbligo vaccinale anti sars cov2 e la seconda di licenziare le sue sentenze di non manifesta incostituzionalità dell'art. 4 DL n. 44/2021. Se Legislatore e Corte Costituzionale avessero avuto contezza della realtà effettiva fattuale, vale a dire che i dati medico-scientifico-statistici sui quali fondavano il dispiegamento della loro volontà discrezionale derivavano non da acquisizioni delle autorità sanitarie pubbliche, ma dall' attività di soggetti privati il cui operato era incontrollato da parte di qualsivoglia autorità sanitaria pubblica, non avrebbero potuto porre in essere i citati interventi. I reati commessi dagli anzidetti soggetti sono, pertanto, quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p. , uso di atto falso ex art. 489 cp. B) L'Istituto Superiore di Sanità ha omesso lo svolgimento dei controlli esterni EQA di qualità ed affidabilità dei dispositivi in vitro in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ; dell'Intesa Stato-Regioni del 15 luglio 2004; Decreto Legislativo n. 332/2000 Articolo 5 e Allegato I inerente la “Sorveglianza del mercato” che stabilisce che “Il Ministero della sanità, eventualmente avvalendosi di istituti pubblici o di esperti tecnici, effettua o dispone controlli sui dispositivi […]”; della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che all' art. 1, comma 796, lett. z) attribuisce Con all' un ruolo fondamentale nella valutazione dei dispositivi medici, rafforzando le
2 sue competenze in ambito tecnico-scientifico, del D.P.C.M. 3 marzo 2017 Riassetto dell'organizzazione del SSN che nel definire le funzioni degli enti pubblici sanitari Con nazionali, assegna all' il compito di: “Svolgere attività di sorveglianza, valutazione e controllo della qual dei prodotti sanitari, comprese le tecnologie diagnostiche” Con consolidando formalmente la prassi dell' di eseguire EQA su dispositivi IVD;
degli Accordi attuativi con Regioni e Minist della Salute. Molte Regioni (es. Lazio, Con Lombardia, Veneto) hanno stipulato accordi con l' per partecipare ai programmi EQA. Questi atti amministrativi secondari integrano le fonti normative, attribuendo Con all' un ruolo operativo centrale delle Norme internazionali e raccomandazioni (ISO 15 e ISO 17043) Anche se non vincolanti di per sé, queste norme sono adottate nei laboratori pubblici e accreditati e prevedono che i laboratori partecipino a schemi di Con controllo esterno di qualità (EQA) rispetto ai quali gli enti pubblici come l' possano rivestire il ruolo di provider accreditati, del principio di precauzione di applicazione generale, in forza del quale uno strumento in vitro invasivo richiede per il suo utilizzo rigorose verifiche di sicurezza ed efficacia. Ha consumato i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp. C) Il Ministero della Salute ha annullato con le mere circolari n. 7922 e 977472020, , il giorno successivo alla sua emanazione alla quale aveva partecipato, il contenuto dell'art. 2 dell'OCPC n. 640/2020 e l' OCPC n. 691/2020, norma avente valore di legge speciale in quanto varata da un organo della Presidenza del Consiglio dotato di poteri legislativi primari derivantigli dalla normativa emergenziale, in violazione
,ulteriore, del principio di gerarchia delle fonti del diritto. l'Istituto Superiore di Sanità ha aderito pedissequamente al contenuto illegittimo delle circolari ministeriali malgrado la piena consapevolezza, dichiarata confessoriamente, della vigenza delle citate OCPC. I due detti enti con tale comportamento hanno cancellato il controllo pubblico della diagnostica di rilevamento del virus sars cov 2 per consegnarla a laboratori e farmacie private delle quali non hanno controllato l'operatività così compromettendo la tutela effettiva della salute pubblica. Hanno consumato i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p. , uso di atto falso ex art. 489 cp. D) L' ha omesso di Controparte_6 svolge toriamente dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 ,pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020 titolato: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
3 connessi alla diffusione del virus COVID-19». Detto Decreto ha recepito a pag. 228 le Con linee guida tecniche dettate dall' e dal Ministero della Salute nella vincolante Nota tecnica: Evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale ottobre 2020 Tale nota tecnica era stata emessa in esecuzione del contenuto della Comunicazione della Commissione Europea : Orientamenti riguardanti i dispositivi diagnostici in vitro covid 19 e le relative prestazioni pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Europea in data 15 aprile 2020 che prevedeva l'obbligo della validazione dei dispositivi in vitro i cui esiti venivano utilizzati per la limitazione dei diritti fondamentali nonché definiva il concetto di validazione. L'OMS e la Commissione Europea avevano richiesto, a loro volta, lo svolgimento della medesima incombenza in particolare se gli esiti dei test dovevano essere utilizzati per limitare diritti fondamentali. I reati commesssono, stati, pertanto, quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p., uso di atto falso ex art. 489 cp. , ed altri. Con E) Le autorità sanitarie: , Ministero della Salute, , hanno omesso di svolgere CP_4
l'attività di “riconoscime dei dispositivi in vitro u bili nel nostro Paese ai fini diagnostici di rilevamento del virus sars cov 2 e della COVID-19 o prevista bbligatoriamente dall'art. 9 DL n. 52/2021. I reati commessi in concorso tra loro dai laboratori e dalle farmacie sono, stati, pertanto, quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p., uso di atto falso ex art. 489 cp. , ed altri. F) I Commissari Straordinari e la Protezione Civile, in concorso tra loro, hanno acquistato dispositivi in vitro non validati dall' come previsto obbligatoriamente CP_4 dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 ,pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020 titolato: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». Detto Decreto ha recepito a pag. 228 le Con linee guida tecniche dettate dall' e dal Ministero della Salute nella vincolante Nota tecnica: Evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale ottobre 2020 Tale nota tecnica era stata emessa in esecuzione del contenuto della Comunicazione della Commissione Europea : Orientamenti riguardanti i dispositivi diagnostici in vitro covid 19 e le relative prestazioni pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Europea in data 15 aprile 2020 che prevedeva l'obbligo della validazione dei dispositivi in vitro i cui esiti venivano
4 utilizzati per la limitazione dei diritti fondamentali nonché definiva il concetto di validazione. L'OMS e la Commissione Europea avevano richiesto, a loro volta, lo svolgimento della medesima incombenza in particolare se gli esiti dei test dovevano essere utilizzati per limitare diritti fondamentali. I reati commessi in concorso tra loro dai laboratori e dalle farmacie sono, stati, pertanto, quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p., uso di atto falso ex art. 489 cp. , ed altri. G) I Commissari Straordinari e la Protezione Civile, in concorso tra loro, hanno acquistato dispositivi in vitro e non “riconosciuti dall'autorità sanitaria” come obbligatoriamente previsto dall'art. 9 DL n. 52/2021 , consumando i reati di falso materiale ex art. 482 c.p., truffa aggravata ex art. 640 c.p., interesse privato in atti d'ufficio, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp;
H) Consip spa, ha acquistato dispositivi in vitro e non “riconosciuti dall'autorità sanitaria” come obbligatoriamente previsto dall'art. 9 DL n. 52/2021 , consumando i reati di falso materiale ex art. 482 c.p., truffa aggravata ex art. 640 c.p., interesse privato in atti d'ufficio, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp;
I) I laboratori periferici e le farmacie, unici soggetti che hanno effettivamente svolto la diagnostica di rilevamento del virus sars cov 2 e della malattia covid 19 nel nostro Paese, hanno adottato per l'esercizio della loro attività diagnostica dispositivi in vitro illegali perché non validati dall'INMI come obbligatoriamente previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 ,pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020 titolato: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». Detto Decreto ha recepito a pag. 228 le linee guida tecniche Con dettate dall' e dal Ministero della Salute nella vincolante Nota tecnica: Evoluzione della strate e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno- invernale ottobre 2020 Tale nota tecnica era stata emessa in esecuzione del contenuto della Comunicazione della Commissione Europea : Orientamenti riguardanti i dispositivi diagnostici in vitro covid 19 e le relative prestazioni pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Europea in data 15 aprile 2020 che prevedeva l'obbligo della validazione dei dispositivi in vitro i cui esiti venivano utilizzati per la limitazione dei diritti fondamentali nonché definiva il concetto di validazione. L'OMS e la Commissione Europea avevano richiesto, a loro volta, lo svolgimento della medesima incombenza in particolare se gli esiti dei test dovevano essere utilizzati per limitare diritti fondamentali. I reati commessi in concorso tra loro dai laboratori e dalle farmacie sono, stati, pertanto, quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità
5 popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p., uso di atto falso ex art. 489 cp. , ed altri. J) I laboratori periferici e le farmacie, unici soggetti che hanno effettivamente svolto la diagnostica di rilevamento del virus sars cov 2 e della malattia covid 19 nel nostro Paese, hanno utilizzato dispositivi in vitro non riconosciuti da autorità sanitarie come previsto obbligatoriamente dall'art. 9 DL n. 52/2021. I reati commessi in concorso tra loro dai laboratori e dalle farmacie sono, stati, pertanto, quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p., uso di atto falso ex art. 489 cp. , ed altri. K) I laboratori periferici e le farmacie non solo si sono avvalsi di dispositivi in vitro illegali per effettuare la diagnostica, ma hanno addirittura utilizzato questi ultimi in violazione plurima e reiterata delle linee guida tecniche dettate dalle autorità sanitarie nazionali ed internazionali OMS, ECDC, circostanza che ha determinato l'esito che nessuno dei risultati asseritamente catalogati e numerati dai laboratori come positivi e Con come tali inseriti nella piattaforma predisposta dall' ex art.
1-2 OCPC n. 640- 691/2020 ai fini epidemiologici e microbiologici si cientificamente veritiero. In particolare hanno omesso di indicare nei referti i numeri dei cicli di amplificazione, hanno adottato tra gli oltre 2.000 disponibili dispositivi in vitro che amplificano i campioni organici oltre il numero di cicli massimo previsto dalle autorità sanitarie per l'effettivo rilevamento di un virus sars cov 2 attivo, hanno utilizzato dispositivi in vitro che avevano cross reattività con altri virus, hanno utilizzato dispostivi in vitro senza accertare la percentuale di prevalenza, hanno utilizzato dispositivi in vitro sprovvisti del marchio CE, hanno utilizzato dispositivi in vitro approntati nel 2017 per altro diverso virus ecc.. I reati commessi in concorso tra loro dai laboratori e dalle farmacie sono, stati, pertanto, quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p., uso di atto falso ex art. 489 cp. , ed altri. Con L) L' , il Ministero della Salute, la Protezione Civile hanno divulgato pubblicamente dati falsi sia epidemiologici sia microbiologici ingannando sia il legislatore che la Corte Costituzionale attuando tale comportamento violando l'art. 34 bis DL n. 73/2021. I Con reati commessi in concorso tra loro dai laboratori , dalle farmacie dall' , dal Ministero della Salute, dalla Protezione Civile sono, stati, pertanto, quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p., uso di atto falso ex art. 489 cp. , ed altri. M) L' ha omesso di svolgere la Controparte_6 all'art. 3 OCPC n. 640- 691/2020 e non ha,pertanto, verificato la sussistenza del nesso causale tra i soggetti
6 asseritamente positivi ad un esame in vitro di rilevamento del virus sars cov 2 e la riconducibilità dei sintomi da essi manifestati alla malattia covid 19. Tale omissione ha determinato, pertanto, de plano la conseguenza che nessun asserito positivo al virus sars cov 2 può definirsi scientificamente e clinicamente come malato di covid 19. Malgrado tale evidenza probatoria che era certamente nella loro piena cognizione, sia l'Istituto Superiore di Sanità sia del Ministero della Salute, sia la Protezione Civile hanno divulgato come veritieri casi di malati di COVID-19 quelli che tali non erano per motivi medico scientifico normativi. I reati commessi in concorso tra loro dall'
[...]
dall' Istituto Super Controparte_6 ono, stati, pertanto, quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p. uso di atto falso ex art. 489 cp. , N) ,la società che ha materialmente allestito, gestito e tenuto la piattaforma Parte_2 de DL n. 52/2021 “Certificazione Verde Covid 19”, ha inserito nella medesima in nominativi dei vaccinati anti covid 19 e non quelli dei vaccinati per la prevenzione della diffusione del virus sars cov 2, come richiesto dall'art. 9 della citata norma. , ha pertanto, commesso i reati di truffa aggravata ai danni dello Parte_2
Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p., uso di atto falso ex art. 489 cp. , ed altri;
O) Il il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il Capo della Controparte_7
Protezione Civile, i titolari dei laboratori presenti all'interno dell'elenco divulgato dal Ministero della Salute, i farmacisti, la società , i Commissari Straordinari, Parte_2
Consip spa negli anni 2020-2022, hanno sere, ciascuno nel proprio segmento di competenza operativa una premeditata, pianificata ed articolata strategia deviante, per danneggiare la salute pubblica ed individuale, consumando, ulteriormente, il reato di associazione per delinquere p.p. dall'art. 416 cp. Ciascun soggetto coinvolto in uno specifico segmento nella filiera di falsificazione della diagnostica di rilevamento del virus Sars cov 2 e della malattia COVID-19 nel nostro Paese ha avuto piena consapevolezza del ruolo e della funzione complementare svolta dagli altri partecipanti ed ha agito in sinergia con i medesimi . P) I medesimi soggetti, in concorso tra loro, fornendo dati scientifici falsi al Parlamento hanno attentato alla funzione costituzionale del Parlamento violando l' art. 289 c.p. in quanto su tali ingannevoli fondamenti quest'ultimo ha varato leggi di limitazione delle libertà costituzionali. Ciascun Parlamentare rappresenta l'intero popolo italiano: parte lesa è ogni cittadino italiano. Q) Controparte ha emanato un provvedimento di sospensione imponendo l'inoculazione di un vaccino aliud pro alio rispetto a quello richiesto dalla norma di riferimento ,l'art. 4 DL n. 4472021, per cui ha agito in violazione della medesima citata norma, violando al contempo l'art 32 Cost. perché il vaccino imposto non era “coperto”
7 da legge che lo rendesse obbligatorio. Il ha consumato, pertanto, il reato di Pt_3 abuso d'ufficio ex art. 323 cp e quello rsione aggravata ex art. 628 cp. La depenalizzazione del primo reato è stata solo parziale permanendo la sua vigenza qualora, come nel caso di specie, controparte abbia violato la legge. Il presente procedimento dovrebbe essere sospeso fino all'accertamento dei fatti penalmente rilevanti prospettati. Qualora essi fossero confermati il provvedimento impugnato che ha determinato la sospensione dal lavoro e dagli emolumenti sarebbe viziato dall'illegalità derivata conseguente dalla consumazione dei medesimi e dovrebbe, conseguentemente, essere disapplicato.
IN VIA PRELIMINARE INCIDENTALE QUALORA LA SV.NON DISAPPLICHI I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI
Disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 TFUE affinchè esamini e definisca la seguente questione:
“Se gli articoli 4-5-6 della Direttiva (UE) 2018/958, nonché i principi di necessità, proporzionalità e trasparenza in essi sanciti, ostino all'applicazione di una normativa nazionale, quale l'art. 4 DL n. 44/2021, che limita l'esercizio di una professione regolamentata all' obbligo di inoculazione di un vaccino per la prevenzione della diffusione del virus sars cov 2, tenendo conto che il vaccino materialmente adottato in Italia è stato autorizzato per la funzione di prevenzione della malattia covid 19, e che non è stato autorizzato dalla Commissione Europea alcun vaccino anti sars cov 2, ed è,quindi, certamente, assente una valutazione preventiva dell'impatto della misura effettiva adottata, motivata in modo specifico e fondata su criteri oggettivi, verificabili e documentabili.” Conseguentemente sospendere il presente procedimento sino alla pronuncia della Corte di Giustizia.
In via preliminare istruttoria rimettere gli atti in istruttoria ed ammettere le seguenti prove testimoniali determinanti ai fini dell'accertamento dei fatti di causa :
-interrogatorio formale del legale rappresentante della parte convenuta sul seguente capitolo: quali sono le marche ed i produttori dei vaccini che avete richiesto alla parte ricorrente di inocularsi per dimostrare di avere adempiuto all'obbligo vaccinale di prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2, previsto come obbligatorio dal legislatore ex art. 4/ter. 1 e 2 D.L. n. 44/2021?
-prova per testi inerenti le circostanze: A) dell'assenza di vaccini autorizzati, anche off label, per la funzione di prevenzione del virus sars cov 2 ;
-dell'inefficacia per la comunità scientifica dei vaccini anticovid 19 a svolgere la funzione antisars cov 2; - dell'inclusione errata di vaccinati anti covid 19 nel documento certificazione verde covid 19 che dovrebbe contenere i vaccinati contro il sars cov 2 1) Vero che l'OMS definisce sars cov 2 l'agente virale e covid 19 la malattia che può conseguire da esso come da linea guida che le si esibisce come doc n. 54 di parte
8 attorea e che ha obbligato anche i vaccinati da covid 19 a sottoporsi a test in vitro per il rilevamento del virus sars cov 2 come da documento n. 14 che le si rammostra? 1a) Vero che l'OMS ha dichiarato 7 volte la pandemia per virus vari dal 2007 ad oggi? 1b) Vero che l'OMS ha dichiarato di non avere mai imposto ad alcuno Stato l'obbligo di vaccinazione anti covid 19 come da doc.n. 33 che le si rammostra?
Si indicano a testi sui capitoli n. 1, 1a,1b : Dr. , c/o Accademia Testimone_1
Nazionale di Medicina Via Martin Piaggio 17/6, Genova;
Dr. c/o Testimone_2
Università Cattolica del Cuore, Roma.
2) Le IB i documenti n. 41 di parte attorea che sono le autorizzazioni rilasciate dalla Commissione Europea per la messa in commercio dei vaccini anticovid 19. Lei conferma che essi sono stati approvati contro la malattia covid 19?
3) Vero che le case produttrici dei vaccini contro la covid 19 ed EMA non hanno svolto alcuna sperimentazione sull'eventuale efficacia degli stessi a contenere il contagio del virus sars cov2?
4) Vero che la Commissione Europea non ha rilasciato l'autorizzazione al commercio né provvisoria ( CMA) né definitiva di alcun vaccino per la funzione di “prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2” ? sui capitoli da n. 2 a n. 4 Dr.
[...]
c/o Università del Piemonte Orientale via Bovio 6 Novara Tes_3 mai approvato, a seguito di preventiva autorizzazione della Commissione Europea, la messa in commercio sul mercato italiano di farmaci aventi la funzione di
“prevenzione della diffusione del virus sars cov 2”?
6) AIFA ha autorizzato l'utilizzo off label dei vaccini anti COVID-19 per la funzione di prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2?
7) Nell'elenco dei farmaci autorizzati per l'utilizzo off label dalla L. n. 648/96 sono presenti i vaccini anti COVID-19 per la funzione terapeutica di prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 ed eventualmente, quale è il numero di questa autorizzazione? 7 a) Le IB il doc. n. 3 di parte attorea. Ne riconosce la provenienza da AIFA e conferma la veridicità del suo contenuto? Si indicano a testi: Dr.ssa , c/o AIFA Agenzia Italiana Farmaco. Testimone_4
Dr. Dipartimento di Medicina Molecolare DMM Via Gabelli n. 63, Tes_5
Padova; Prof. , c/o AIFA Agenzia Italiana Farmaco;
Testimone_6
Dr.s IFA Agenzia Italiana Farmaco Testimone_4
8) Le IB il doc. n. 34 di parte attorea che rappresenta il verbale n. 4 del giorno 29 marzo 2021 del Comitato Tecnico Scientifico da Lei all'epoca presieduto. Conferma il suo contenuto e, in particolare l'affermazione che “le conoscenze scientifiche attuali, non consentono di escludere la capacità di contagio nei soggetti vaccinati, pur asintomatici”? Si indica a teste: il Dr. Prof. c/o Università Cattolica del Cuore, Roma Testimone_7
6
9 9) Le IB il doc. n. 43 di parte attorea, che rappresenta il contenuto della trasmissione Porta a Porta 16 novembre 2022 ed in particolare le chiedo se conferma il contenuto di quanto dichiarato al minuto 55.14 al termine della trasmissione. e, quindi, che i vaccini anticovid non siano mai stati testati per una eventuale efficacia di prevenzione della diffusione del virus SARSCoV-2? Si indica il Dr. , c/o Ministero della Salute Persona_1
10) Vero che n nazionale DGC realizzata da per il rilascio Parte_2 delle Certificazione Verde COVID-19 prevista dall'art. 9 DL n. 52/2021 sono stati inseriti i nominativi delle persone che si si sono inoculate i vaccini autorizzati al commercio per la funzione terapeutica anti COVID-19 ? Si indica a teste il Dr. c/o sede Legale Via M. Carucci n. 99 Tes_8 Parte_2
Roma Dr. ero della Salute Persona_1
B) prova per testi inerente le circostanze che: - i dati dei “positivi” al virus sars cov2 ed alla malattia covid 19 sono acquisiti da laboratori e farmacie private e non da autorità sanitarie pubbliche nazionali;
- che quest'ultime si limitano a pubblicare i dati che ricevono omettendo di controllarne la veridicità e declinando ogni responsabilità quanto alla loro veridicità
11) Vero che i laboratori che possono svolgere i test in vitro rt-PCR ai fini Con dell'immissione nella piattaforma dati predisposta dall' ai sensi dell'art. 1 dell' Ordinanza del capo della Protezione Civile, sono quelli di cui all'elenco che le IB come doc.n. 45 di parte attorea?
12) Le IB il doc.n. 8 e il n. 38 di parte attorea. Vero che l'Istituto Superiore di Sanità non conosce le marche dei dispositivi rt-PCR in vitro utilizzati dai laboratori per il rilevamento del virus sars cov 2?
13) Vero che i laboratori utilizzano i dispositivi in vitro in kit rt-PCR prodotti da aziende private dall'inizio di marzo 2020 come da doc n. 8 e doc. n. 38 che li si IBno?
14) Vero che i laboratori che possono svolgere i test rt-PCR sono stati incrementati dal 2020 ed oggi sono circa 631? Con 15) Vero che il Laboratorio dell' ha cessato di verificare la concordanza tra gli esiti dei test in vitro rt-PCR, dei l ratori periferici e quelli del Laboratorio Nazionale l'ultima settimana di febbraio 2020 quando i laboratori erano circa 30 ed utilizzavano protocolli vari ( Corman, CDC Atlanta ecc…) e non ha svolto test di concordanza con gli esiti dei kit in vitro che hanno iniziato ad utilizzare i laboratori dall'inizio di marzo 2020?
16) Vero che le farmacie private sono state autorizzate , dal gennaio 2021, allo svolgimento dei test rapidi antigenici e che gli esiti positivi dei loro test vengono inseriti Con nella piattaforma dati predisposta dall' ai sensi dell'art. 1 dell' Ordinanza del capo della Protezione Civile? Con
17) Vero che l' non conosce le marche ed i produttori dei dispositivi in vitro antigenici utilizz dalla farmacie private per lo svolgimento dei test antigenici? Con
18) Vero che il Laboratorio Nazionale dell' non svolge alcun esame di verifica della veridicità degli esiti dei test in vitro antige dichiarati positivi dalle farmacie private?
10 19) Le IB il documento n. 62 di parte attorea che rappresenta la riproduzione Con della pagina ufficiale dell' nel quale dichiara di declinare ogni responsabilità inerente la veridicità degli esiti dei test riversati nella piattaforma dati. Vero che i dati medico-scientifico-statistici che l' in tutti i suoi documenti, che divulga Parte_4 all'opinione pubblica e che mette a disposizione del Parlamento e del Governo, derivano non dagli esiti positivi di test in vitro rilevati dal Laboratorio Nazionale Con dell' o da altra autorità sanitaria pubblica, ma dagli esiti dei test in vitro effettuati dai laboratori e da farmacie private?
20) Vero che il Ministero della Salute ha pubblicato le Circolari n. 7922/2020 e 9774/2020 che hanno previsto che caso confermato di covid 19 sia quello derivante da esito positivo di test in vitro svolto dai laboratori periferici senza necessità di Con conferma della loro veridicità da parte del Laboratorio Nazionale dell' e che quest'ultimo ha cessato dal marzo 2020 ogni attività di conferma della positività dei test effettuati dai laboratori periferici?
21) Vero che i dati medico-scientifico-statistici che il Ministero della Salute pubblica in tutti i suoi documenti, che divulga all'opinione pubblica e che mette a disposizione del Parlamento e del Governo, derivano non dagli esiti positivi di test in vitro rilevati dal Laboratorio Nazionale dell'ISS, ma dagli esiti dei test in vitro effettuati dai laboratori e da farmacie private?
22) Vero che i dati medico-scientifico-statistici che la Protezione Civile pubblica in tutti i suoi documenti, che divulga all'opinione pubblica e che mette a disposizione del Parlamento e del Governo, derivano non dagli esiti positivi di test in vitro rilevati dal Con Laboratorio Nazionale dell' , ma dagli esiti dei test in vitro effettuati, ma dagli esiti dei test in vitro effettuati dai laboratori e da farmacie private? Si indicano a testi: sui capitoli n. 11-14-16-20-21 Dr. Direttore Ufficio Testimone_9
1 c/o Ministero della Salute Dr. Achille Iachino Ufficio 4 c/o Ministero della Salute via Giorgio Ribotta n.5 Roma Dr. , c/o il Ministero della Salute;
sui cap. n. Persona_1
12-13-15-17-18-19 Dr. Istituto Superiore di Sanità 299, Viale Testimone_10
EG EN,– Roma Prof.ssa , c/o Istituto Superiore di Sanità Persona_2
Viale EG EN Roma, su c/o Presidenza Testimone_11
Consiglio MinistriDipartimento della Protezione , c/o Testimone_12
Presidenza Consiglio MinistriDipartimento della Protezione Civile.
Con C) Prova per testi inerente la circostanza che l' non ha svolto verifiche di effettiva efficacia dei dispositivi in vitro rt-PCR ed antigenici utilizzati nel nostro Paese per il rilevamento del virus sars cov 2 dal gennaio 2020 ad oggi Con
22 Vero che l' non ha svolto i controlli di qualità, efficacia ed affidabilità, definiti EQA ( Esterna ality Assessment) dei c.d. “protocolli” rt-PCR utilizzati dai laboratori del nostro Paese per il rilevamento del virus sars cov 2 e della malattia covid 19 nel periodo gennaio 2020-febbraio 2020 con riferimento all'utilizzo dei c.d. protocolli come da doc.n. 37 che le si rammostra?
23 Vero che i dispositivi in vitro in kit rt-PCR sono stati introdotti da fine febbraio 2020 e che hanno sostituito i c.d. “protocolli”?
11 Con 24 Vero che l' non ha svolto i controlli di qualità, efficacia ed affidabilità dei dispositivi in in kit rt-PCR e dei dispostivi in vitro antigenici utilizzati dai laboratori del nostro Paese per il rilevamento del virus sars cov 2 e della malattia covid 19 nel periodo da marzo 2020 ad oggi? Si indicano a testi: Dr. , Testimone_13 residente a [...]; Dr. c/o Istituto Superiore di Sanità 299, Viale EG EN Roma Testimone_10
Prof , c/o Istituto Superiore di Sanità Viale EG EN Persona_2
Roma
D) prova per testi sui capitoli inerenti la circostanza che i dispositivi in vitro rt-PCR utilizzati dai laboratori inseriti nell'elenco del Ministero della Salute sono illegali perché non validati dall' Infettive in Controparte_6 violazione delle linee guida tecniche dei legislatori secondari come da doc.n. 39, e perché non riconosciuti dalle autorità sanitarie come previsto obbligatoriamente dal legislatore primario ex art. 9 DL n. 52/2021
25) Le IB il documento n. 63 di parte attorea. Vero che esistono oltre 2.400 marche e circa 500 produttori di test in vitro che possono immettere in commercio i loro dispositivi in vitro auto-apponendo il marchio CE che certifica la sicurezza dei materiali con i quali sono prodotti?
26) Vero che il riconoscimento della loro efficacia avviene attraverso la “validazione” che consiste nella verifica da parte di un organismo indipendente della loro effettiva efficacia come da Comunicazione della Commissione Europea che le si esibisce come doc.n. 40 di parte attorea?
27) Le IB il doc.n.39 di parte attorea che rappresenta la Nota Tecnica per lo Con svolgimento dei test in vitro edita dall' dal Ministero della Salute che prevedeva che, dal marzo 2020, potessero essere utilizzati nel nostro Paese ai fini della diagnostica del virus sars cov 2, solo dispositivi in vitro “validati” quanto alla loro effettiva efficacia dall'istituto Quali Controparte_6 sono le marche ed i produttori dei dispositivi in vitro RT-PCR ed antigenici che sono stati “validati” dall'INMI per l'utilizzo diagnostico del rilevamento del virus sars cov 2 nel nostro Paese ed in quale documento è pubblicato questo dato?
28) Le IB il testo dell'art. 9 DL n. 52/2021 che ha introdotto l'obbligo del possesso del certificato verde COVID 19 e che prevede che i laboratori e le farmacie possono effettuare la diagnostica di rilevamento del virus sars cov 2 solo con dispositivi in vitro che siano “riconosciuti dall'autorità sanitaria”. Quali sono le marche ed i produttori dei dispositivi in vitro rt-PCR, “riconosciuti dall'autorità sanitaria” per l'utilizzo ai fini del rilascio del certificato verde COVID 19, utilizzati da ciascun laboratorio inserito nella lista del Ministero della Salute ed in quale documento sono pubblicati questi dati ?
29) Quali sono le marche ed i produttori dei dispositivi in vitro antigenici, “riconosciuti dall'autorità sanitaria” per l'utilizzo ai fini del rilascio del certificato verde COVID 19, utilizzati da ciascun laboratorio inserito nella lista del Ministero della Salute ed in quale documento sono pubblicati questi dati ?
12 30) Le IB il documento n. 12 di parte attorea che sono i fogli avvertenze dei dispositivi in vitro rt-PCR utilizzati dai laboratori del nostro Paese dai quali risulta solo l'apposizione del marchio CE, ma non la validazione e il riconoscimento previsti per il loro utilizzo nel nostro Paese. Quali laboratori inseriti nell'elenco tenuto da Ministero della Salute utilizzano rispettivamente le marche dei dispositivi in vitro rt-PCR eventualmente validati dall'INMI e riconosciuti e dalle autorità sanitarie? Si indicano a testi: sul capitolo n. 25 Dr. c/o Istituto Superiore di Testimone_10
Sanità 299, Viale EG EN,– Roma Prof.ssa , c/o Istituto Persona_2
Superiore di Sanità Viale EG EN Roma;
sui cap.n.26-28-29-30 Dr. Direttore Ufficio 1 c/o Testimone_9 [...]
Ufficio 4 c/o Ministero della Salute via Giorgio Ribotta n.5 Controparte_8
, c/o il Ministero della Salute Dr. c/o Persona_1 Testimone_10
Istituto Superiore di Sanità 299, Viale EG EN,– Roma Prof.ssa Persona_2
, c/o Istituto Superiore di Sanità Viale EG EN- Roma Dr
[...] Tes_11
/o Presidenza Consiglio Ministri-Dipartimento della Protezione C
[...]
, c/o Presidenza Consiglio Ministri-Dipartimento della Protezione Civile, Testimone_12
Dr. , c/o Testimone_14 Controparte_6
Roma. Dr. c/o
[...] Tes_15 Controparte_6
Roma; Pro
[...] Persona_2 Controparte_9
, c/o il Min
[...]
E) prova per testi inerente la circostanza che un dispositivo in vitro rt-PCR utilizzato da taluni laboratori inseriti nell'elenco del Ministero della Salute come quelli che possono svolgere i test in vitro per il rilevamento del virus sars cov 2 è illegale perché previsto per il rilevamento del diverso virus MERS per cui l'esito positivo è relativo a quest'ultimo 31) Le IB il documento n. 13 di parte attorea che rappresenta il foglio avvertenze del dispositivo in vitro FilmArray® Respiratory Panel 2 plus (RP2plus) – produttore: Biomerieux utilizzato nel 2017 per il rilevamento del virus MERS. Le IB il documento n. 16 che attesta che questo dispositivo sia utilizzato da laboratori inseriti nell'elenco del Ministero della Salute come quelli che possono svolgere i test di rilevamento del virus sars cov 2. Il dispositivo in vitro in oggetto è stato validato- riconosciuto da autorità sanitaria per questo utilizzo e in quale documento risulta eventualmente questa autorizzazione per l'utilizzo per il rilevamento del virus sars cov 2? Precisi eventualmente dove sia rinvenibile il documento di riferimento. Si indicano a testi: Dr. c/o Istituto Superiore di Sanità 299, Viale Testimone_10
EG EN,– Roma Prof.ssa , c/o Istituto Superiore di Sanità Persona_2
Viale EG EN- Roma F) prova per testi inerente la circostanza che dispositivi in vitro rt-PCR utilizzati da taluni laboratori inseriti nell'elenco del Ministero della Salute come quelli che possono svolgere i test in vitro per il rilevamento del virus sars cov 2 , siano illegali in quanto sprovvisti del marchio CE 32) Le IB il doc.n.12 di parte attorea che rappresenta i fogli avvertenze dei dispostivi in vitro utilizzati nel nostro Paese e che contiene quelli delle marche che non
13 presentano il marchio CE ed il doc.n. 17 che rappresenta il riassunto delle caratteristiche tecniche di ciascun dispositivo in vitro utilizzato per svolgimento dei test in vitro per il rilevamento del virus sars cov 2 e che indica i laboratori che utilizzano dispositivi non marchiati CE. Quale autorità sanitaria ha autorizzato i laboratori ad utilizzare dispositivi in vitro sprovvisti del marchio CE in violazione della normativa unionale ed interna ed in quale documento risulta espressa questa deroga? Si indicano a testi: Prof.ssa , c/o Persona_2 Controparte_9
, c/o il Ministero della Salute Dr.ssa c/o Presidenza
[...] Testimone_11 ri-Dipartimento della Protezione Civil
G) prova per testi inerente la circostanza che i laboratori non dichiarano il numero dei cicli di amplificazione nei referti degli esiti asseritamente positivi dei test in vitro in violazione delle linee guida tecniche dell'OMS, circostanza che determina l'impossibilità di verificare la loro effettiva precisione e veridicità
33) Vero che l'OMS ha emesso le linee guida tecniche che le si IBno come documenti n. 18-19 di parte attorea nelle quali ha obbligato i laboratori che svolgono i test in vitro rt-PCR a dichiarare i cicli di amplificazione a cui è risultato positivo il campione organico al virus sars cov 2 al fine di verificare se esso possedeva carica virale sufficiente per ritenere un soggetto contagiato e contagioso ?
34) Le IB il documento n. 20 che contiene vari referti di laboratori dai quali risulta che nessun laboratorio italiano dichiari nei referti l'indicazione del numero dei cicli utilizzato per svolgere i test in vitro rt-PCR. Le risulta che esistano laboratori che rispettano le linee guida dell'OMS ed eventualmente quale è il loro nominativo? Si indicano a testi sul cap. n. 33: Dr. , c/o Accademia Nazionale di Testimone_1
Medicina Via Martin Piaggio 17/6, Genova;
Dr. c/o Università Testimone_2
Cattolica del Cuore, Roma sul cap.n. 34 Si indica a Persona_2
, c/o Istituto Superiore di Sanità Dr. Rocco Bellantone c/o Istit
[...] di Sanità 299, Viale EG EN,– Roma
H) prova per testi inerente la circostanza che secondo le linee tecniche dell'OMS e dell'ECDC oltre il numero di 25-30 e secondo le linee guida del Ministero della Salute oltre il numero di 35, di amplificazione dei campioni organici tutti gli esiti dei test in vitro siano falsi positivi perché sprovvisti di certezza di individuazione del virus sars cov 2 e perché assente la carica virale sufficiente per contagiare e che tutti i laboratori inseriti nell'elenco del Ministero della Salute come quelli che possono svolgere i test in vitro utilizzino dispositivi in vitro che amplificano i campioni oltre i detti limiti 35) Le IB i documenti n. 21-22 -25 che esprimono le linee guida dell'OMS, il documento n. 24 che esprime le linee guida e dell'ECDC ed il documento n. 7 che esprime le linee guida del Ministero della Salute relativamente al numero massimo dei cicli di amplificazione che devono essere utilizzati dai dispositivi in vitro rt-PCR per rilevare correttamente come “positivi” i campioni organici e che varia da 25 a 35 cicli. Le IB il doc.n. 12 ed il doc. n. 17 di parte attorea che contengono i fogli
14 avvertenze dei dispositivi in vitro utilizzati dai laboratori inseriti nell'elenco del Ministero della Salute come quelli che possono svolgere i test in vitro rt-PCR che attestano che i dispositivi in vitro utilizzati dai laboratori italiani amplificano i campioni organici oltre i 40 cicli, nonché il documento n. 28 che attesta che la Regione Emilia Romagna utilizzi dispositivi in vitro che amplificano i campioni oltre i 45 cicli. Vero che secondo le linee guida tecniche degli organismi sanitari nazionali ed internazionali se un campione organico deve essere amplificato oltre i 35 cicli per rilevare la positività al virus sars cov 2 non è vi certezza che il virus rilevato sia effettivamente il sars cov 2 e anche se fosse stato effettivamente rilevato detto virus esso sarebbe privo di carica virale idonea a definire un soggetto “contagiato” ed in grado di contagiare? Si indicano a testi: Dr. c/o IstitutoSuperiore di Testimone_10
Sanità 299, Viale EG EN,– Roma Pro , c/o Istituto Persona_2
Superiore di Sanità Viale EG EN Roma;
sui cap.n.26-28-29-30 Dr. Tes_9
Direttore Ufficio 1 c/o Uffic
[...] Controparte_8 della Salute via Gi , c/o il Persona_1
Ministero della Salute Dr. c/o Istituto Superiore di Sanità 299, Viale Testimone_10
EG EN,– Roma Prof , c/o Istituto Superiore di Sanità Persona_2
Viale EG EN- Roma Dr.ssa c/o Presidenza Consiglio Ministri- Testimone_11
Dipartimento della Protezione Ci , c/o Presidenza Consiglio Testimone_12
Ministri-Dipartimento della Protezione Civi il Dr. , c/o Testimone_14
Roma. Dr. c/o Controparte_6 Tes_15
Roma; Pro Controparte_6 Persona_2
, c/o il M
[...] Controparte_9
Salute.
I) prova per testi inerente la circostanza che i laboratori riversano nella Con piattaforma tenuta dall' gli esiti del primo test svolto e, quindi, che certamente siano inseriti nella piattaforma tutti falsi positivi perché esiti derivanti da utilizzo di dispositivi in vitro che amplificano i campioni organici oltre i 35 cicli Con 36) Le IB , quale documento n. 26 la risposta inviata dall' alla dott.ssa
[...] in data 19/4/2023 che afferma che i laboratori riversano nella piattaforma Per_3
positivo del primo test effettuato con i dispositivi in vitro non validati e non riconosciuti che amplificano i campioni organici con un numero di cicli superiore a 40? Ne conferma il contenuto? Prof.ssa , c/o Persona_2 [...]
, c/o il Mi Controparte_9 Testimone_9
Ufficio 1 c/o Ufficio 4 c/o Ministero della Controparte_8
Salute via Gio
L) prova per testi inerente la circostanza che i dispositivi in vitro illegali ed imprecisi utilizzati nel nostro Paese confondono il rilevamento del virus sars cov 2 con il rilevamento di altri virus 37) Le rammostro i doc.n. 18-19 che rappresentano le linee guida del dicembre 2020 e del gennaio 2021 edite dall'OMS. Vero che l'OMS ha richiesto di utilizzare dispositivi
15 in vitro che evitino rumori di fondo ed, in particolare, che non confondano il virus sars cov 2 con altri virus? 38) Vero che i produttori dei dispositivi in vitro utilizzati nel nostro Paese dichiarano che i loro prodotti possono confondere il rilevamento del virus sars cov 2 con quello di altri virus come da documento n.12 e che le si rammostra che contiene i fogli avvertenze dei dispositivi in vitro adottati nel nostro Paese, e che i dispositivi che presentano queste criticità sono indicati analiticamente nel foglio riassuntivo allegato come documento n. 17 che le si rammostra? Si indicano a testi: sul cap.n. 37) Dr. , c/o Accademia Nazionale di Testimone_1
Medicina Via Martin Piaggio 17/6, c/o Università Testimone_2
Cattolica del Cuore, Roma sul cap.n. 38) Prof.ssa , c/o Istituto Persona_2
Superiore di Sanità; Dr. , c/o il Dr. Persona_1 Tes_9
Direttore Ufficio 1 c/o Ministero della Salute Dr. Achille Iachino Ufficio 4 c/o
[...] della Salute via Giorgio Ribotta n.5 Roma
M) prova per testi inerente la circostanza che i dispositivi in vitro illegali ed imprecisi adottati nel nostro Paese sono inutilizzabili ai fini diagnostici in quanto la percentuale di prevalenza è irrilevante Con
39) Le IB i doc.n. 18-19 dell'OMS e 61 dell' Vero che secondo le linee guida dell' OMS e dell'ISS l'efficacia dei dispositivi in vit inversamente proporzionale alla percentuale di prevalenza del virus nell'ambiente dove viene svolto il test. Ciò significa che la probabilità che un soggetto che risulta positivo al test sia davvero infettato dal virus diminuisce, se la percentuale di positività diminuisce, a prescindere dall'esito del tampone, e che può essere pari a zero e, quindi , sostanzialmente il test non è di alcuna utilità pratica per identificare i positivi su tale popolazione se non sono utilizzati dispositivi che sia provato abbiano high performance? “
40) Vero che la percentuale di prevalenza si misura svolgendo i test in vitro con dispositivi in vitro presenti sul mercato italiano e che deriva dal rapporto percentuale tra gli esiti dei test asseritamente positivi e negativi ? Si indicano a testi: Prof.ssa , c/o Persona_2 Controparte_9
, c/o il Mini
[...] Testimone_9
c/o Ministero della Salute Dr. Achille Iachino Ufficio 4 c/o Ministero della Salute via Giorgio Ribotta n.5 Roma
N) Prova per testi inerente la circostanza che i test di rilevamento del virus sars cov 2 con dispositivi in vitro antigenici sono stati effettuati con modalità e criteri cha hanno violato le linee guida della Circolare del Ministero della Salute n. 705/2021
41) Vero che le modalità ed i criteri di esecuzione dei test in vitro antigenici sono stati disciplinati dal contenuto della Circolare del Ministero della Salute n. 705/2021?
42) Vero che nessun referto di test positivo antigenico rilasciato dalle Farmacie ed Con inserito nella piattaforma dati tenuta dall' contiene l' indicazione dei requisiti e dei presupposti per l'utilizzo dei test antigeni evisto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 705/2021?
16 43) Vero che Lei si è recata in Farmacia in ripetute occasioni ed ha svolto test in vitro antigenici a semplice richiesta senza che le fosse richiesta alcuna informazione sulle sue condizioni e sul suo stato di salute? Si indicano a testi: sul cap. n. 41 , c/o il Ministero della Salute;
Dr. Persona_1
Direttore Ufficio 1 c/o Ministero della Salute Dr. Achille Iachino Testimone_9 istero della Salute via Giorgio Ribotta n.5 Roma;
sul cap.n. 42) Prof.ssa , c/o Istituto Superiore di Sanità; Persona_2 Tes_16
Assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia Romagna;
Persona_4 responsabile alle Politiche della salute per la Regione Lombardia;
Persona_5
Assessore alla Sanità della Regione Veneto;
Ass Persona_6 della Regione Veneto;
Assessore alla Sanità della Regione Lazio;
CP_10
Ass à della Regione Campania;
Controparte_11 CP_12
Assessore alla Sanità della Regione Sicilia;
Assessore alla Sanità della Testimone_17
Regione Toscana sul cap.n. 43 in via F.-Broger, 9 Laives Testimone_18
(BZ), viale Persona_3
Leopardi n. 12 Rimini, ; Padova via Indipendenza n. 44; Testimone_19 [...]
via Garibaldi n. 1 via Salita snc Ponza (LT Tes_20 Testimone_21
O) prova per testi inerente la circostanza che tutti i dati medico- scientificostatistici epidemiologici di diffusione del virus sars cov 2 nel nostro Paese e di efficacia dei vaccini anti covid 19 a svolgere la funzione di immunizzazione anti sars cov 2 sono misurati con i dispositivi in vitro rt-PCR ed antigenici 44) Vero che come risulta dai contenuti dei Bollettini Epicentro editi dall'Istituto Superiore di Sanità e dal doc.n. 38 sono misurati con gli esiti dei test in vitro rt-PCR ed antigenici:
-l'entità della diffusione del virus sars cov 2;
- l'asserita efficacia dei vaccini ad immunizzare dal contagio dal virus sars cov 2;
-l' asserita efficacia dei vaccini a prevenire l'insorgere della malattia covid 19;
-l'asserita efficacia dei vaccini a prevenire forme gravi della malattia covid 19
-l'attribuzione dei ricoveri in ospedale ed in terapia intensiva all'infezione sars cov 2 ed alla malattia covid 19;
-l'attribuzione dei decessi alla malattia conseguente all'infezione da virus sars cov 2; - il numero più elevato di ricoveri dei non vaccinati negli ospedali e nelle terapie intensive;
-il maggior numero di decessi dei non vaccinati.
- il positivo rapporto rischi benefici dei vaccini nel nostro Paese. Si indicano a testi: Prof.ssa , c/o Persona_2 Controparte_9
, c/o il Ministero della Salute;
Dr. Direttore Ufficio 1
[...] Testimone_9 ella Salute Dr. Achille Iachino Uffi o della Salute via Giorgio Ribotta n.5 Roma
17 P) prove attestanti che l' Controparte_6 non ha svolto la sorveglianza clinica prevista obbligatoriamente
[...] dall'art. 3 dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 640/2020 45) Le IB il doc. n. 30 di parte attorea. Lei conferma che l'
[...]
Roma non ha mai svolto la sorveglianza delle Controparte_6 vo all'esame strumentale per il rilevamento del Con virus sars cov 2 riversato nella piattaforma tenuta dall' ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 640/2020? 46) Vero che l'esame delle caratteristiche cliniche ha, tra le altre funzioni, quella di attribuire i sintomi manifestati da un soggetto positivo al rilevamento del virus sars cov 2, alla malattia covid 19? Si indicano a testi : Dr. c/o Tes_15 Controparte_6
Roma; Dr. , c/o
[...] Testimone_14 Controparte_6
Ro , c
[...] Persona_1 Tes_9 ficio 1 c/o Salute Dr. Achille Iachino Uffic
[...]
Ministero della Salute via Giorgio Ribotta n.5 Roma
Con Q) Prove attestanti che il Laboratorio Nazionale dell' ha utilizzato ed utilizza un dispositivo in vitro non marchiato CE e che viola le linee guida tecniche dell'OMS, dell'ECDC e del Ministero della Salute nonché che è stato ritirato dal commercio per la sua imprecisione Con 47) Le IB il doc.n. 67 che rappresenta la risposta dell' ad un FOIA inviato Con dalla sig.ra Vero che il laboratorio Nazionale de utilizza, dal marzo Persona_7
2020, senza soluzione di continuità sino ad oggi, il test CDC Atlanta per effettuare i test di raffronto con gli esiti dei test svolti dai laboratori periferici? 48) Le IB come doc.n. 64 il data base della Comunità Europea dal quale risulta che il testprotocollo Atlanta sia sprovvisto del marchio CE. Quale autorità ha Con autorizzato il Laboratorio dell' ad utilizzare un dispositivo in vitro che non potrebbe essere venduto in Italia ed in quale documento è rinvenibile questo dato? 49) Le IB il doc.n. 65 che rappresenta il foglio avvertenze (IFU) del dispositivo in vitro CDC Atlanta. Vero che il test-protocollo CDC Atlanta dichiara nel foglio avvertenze alle pagg.n. 34-35 di amplificare i campioni a 40 cicli e,quindi, oltre i limiti previsti dalle autorità sanitarie nazionali ed internazionali per il corretto rilevamento del virus sars cov 2 come da documento n. 65 che le si rammostra? 50) Le IB il documento n. 66 che rappresenta la pagina ufficiale del sito del CDC di Atlanta che comunica la cessazione dell'utilizzo del detto test nel luglio del 2021. Vero che il testprotocollo CDC Atlanta è stato effettivamente ritirato dal commercio dopo quella data? Si indicano a testi: su tutti i capitoli Prof.ssa , c/o Istituto Persona_2
Superiore di Sanità; sui cap. n. 48 e 50 Dr. della Salute Persona_1
Dr. Ernesto Addabbo Direttore Ufficio 1 c/ Controparte_8
Ufficio 4 c/o Ministero della Salute via Giorgio Ribotta n.5 Roma
18 R) Prove attestanti la violazione dell'art.2 dell'Ordinanza n. 640/2020 e la falsificazione dei dati dei casi confermati
51 Le IB il doc. n.35. Lei conferma che i dati pubblicati dalla Protezione Civile Con sono quelli inviatigli dal Ministero della Salute e dall' che riguardano i positivi ai test svolti dai laboratori periferici regionali e non i dati dei “casi confermati” di SARS- CoV-2 ex art. 2 dell'Ordinanza della protezione Civile n. 640/2020?
52 La Protezione Civile ha mai pubblicato i dati dei “casi confermati” di ex CP_13 art. 2 dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 640/2020? Con
53 L' e/o il Ministero della Salute hanno mai comunicato alla Protezione Civile i dati “casi confermati” di SARS-CoV-2 ex art. 2 dell'Ordinanza della protezione Civile n. 640/2020?
54Vero che l'Ordinanza della protezione Civile n. 640/2020 è rimasta in vigore sino al 31 marzo 2022 data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria? Si indicano a testi: Dr.ssa c/o Presidenza Consiglio Ministri- Testimone_11
Dipartimento della Protezione , c/o Presidenza Consiglio Testimone_12
Ministri-Dipartimento della Protezione Civile.
NEL MERITO Accertare e dichiarare che sono false le seguenti prove poste a fondamento della motivazione della sentenza della Corte di Appello di Torino, Sez. Lavoro, n. 156/2024 pubbl. il 17/06/2024 in relazione alla causa RG n. 651/2023 :
- esistenza di vaccini autorizzati dalle autorità sanitarie preposte per il trattamento terapeutico richiesto dal legislatore per il rilascio della certificazione verde covid 19, di prevenzione dell' infezione da sars cov 2;
- esistenza di vaccini autorizzati dal legislatore off label, per la prevenzione dell' infezione da sars cov 2;
- svolgimento, acquisizione, attribuzione, riconducibilità, controllo da parte di qualsivoglia autorità sanitaria nazionale e/o internazionale degli esiti dei test in vitro rt-PCR ed antigenici e, quindi, dei dati epidemiologici e microbiologici dei casi confermati di sars cov 2 e di quelli inerenti il numero dei contagi, il rapporto tra vaccinati e non vaccinati in ospedale, terapie intensive, decessi dal 1 marzo 2020 alla data di approvazione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione della diffusione del virus sars cov 2 previsto dall'art. 4 DL n.44/2021 e succ. modifiche;
- esistenza di casi di contagiati di sars cov 2 nel nostro Paese nel periodo 2020-2022 in quanto quelli divulgati come tali derivano dall'utilizzo di test in vitro illegali, dallo svolgimento tecnico dei test rt-PCR da parte di laboratori privati, in violazione delle linee guida dell'OMS dell'ECDC,della Commissione Europea, dell' Ordinanza della Protezione Civile n.640/2020,del Ministero della Salute;
-esistenza di casi di malati di covid 19 nel nostro Paese nel periodo 2020-2022 in quanto quelli divulgati ineriscono pazienti falsamente positivi all'esame strumentale i cui sintomi ulteriormente non sono stati, dolosamente, verificati come in effettivo nesso causale con la malattia detta malattia a seguito di confessoria omissione d'atti
19 d'ufficio consumata dall'organismo sanitario che avrebbe dovuto svolgerla ai sensi di legge;
- rapporto di stima tra vaccinati e non vaccinati inerente i ricoveri in ospedale, in terapia intensiva, i decessi dal 1 marzo 2020 alla data di approvazione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione della diffusione del virus sars cov 2 previsto dall'art. 4 DL n.44/2021 e succ. modifiche.”.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
“In via preliminare:
• Dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree per violazione del principio del ne bis in idem e, in ogni caso,
• Dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per insussistenza del diritto vantato, della legittimazione ad agire e/o per averle proposte tardivamente in sede di comparsa conclusionale;
In via principale e nel merito:
• Rigettare le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto
• Condannare l'attore al pagamento delle spese legali nonché al risarcimento del danno che si chiede al UD di quantificare in via equitativa ex art. 96 cpc.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione del 16 ottobre 2024, il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio la società (d'ora in avanti anche o la SOCIETÀ), in Controparte_14 CP_14 persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria di falsità delle prove poste a fondamento della sentenza n. 156/2024 pronunciata dalla Corte di Appello di Torino, sez. Lavoro, in relazione alla causa RG
n. 651/2023 instaurata su ricorso proposto dal sig. , in qualità Parte_1 di dipendente della . CP_14
L'azione veniva instaurata con l'espressa finalità di ottenere una sentenza quale presupposto necessario per l'espletamento di una successiva domanda di revocazione della stessa ai sensi dell'art. 395 n. 2) c.p.c., sulla base della circostanza che la giurisprudenza di legittimità chiarisce che la citata disposizione postula,
20 quale presupposto per l'istanza di revocazione, che si sia giudicato in base a prove dichiarate false con sentenza passata in giudicato anteriormente alla proposizione di detta istanza.
L'attore si riferiva ad una serie di (così dallo stesso definite) “prove” aventi i seguenti oggetti:
1) esistenza di vaccini autorizzati dalle autorità sanitarie preposte per il trattamento terapeutico richiesto dal legislatore per il rilascio della certificazione verde covid 19, di prevenzione dell'infezione da sars cov 2;
2) esistenza di vaccini autorizzati dal legislatore off label, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2;
3) svolgimento, acquisizione, attribuzione, riconducibilità, controllo da parte di qualsivoglia autorità sanitaria nazionale e/o internazionale degli esiti dei test in vitro rt-PCR ed antigenici e, quindi, dei dati epidemiologici e microbiologici dei casi confermati di virus e quelli inerenti al numero di contagi, il rapporto tra vaccinati e non vaccinati presso gli ospedali e le terapie intensive, il numero dei decessi a partire dall'1 marzo 2020;
4) esistenza di casi di contagiati dal virus SARS-CoV-2 nel periodo 2020-2022, in quanto i numeri ad essi relativi sarebbero derivati dall'utilizzo di test in vitro illegali, dallo svolgimento di test rt-PCR da parte di laboratori privati, in violazione delle linee guida emanate dalle autorità competenti in materia
(OMS, ECDC, Commissione Europea, Protezione Civile, Ministero della
Salute);
5) esistenza di casi di malati di Covid-19 nel medesimo periodo, in quanto i dati divulgati sarebbero inerenti a pazienti falsamente positivi all'esame strumentale, i cui sintomi non sarebbero stati ulteriormente verificati;
6) rapporto tra vaccinati e non vaccinati inerente i ricoveri in ospedale, in terapia intensiva, i decessi, dall'1 marzo 2020 alla data di approvazione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 di cui all'art. 4 D.L. 44/2021.
21 A fondamento delle proprie domande, parte attrice deduceva quanto segue:
- il sig. era dipendente della SOCIETÀ con mansioni di impiegato;
Parte_1
- in tale qualità, il sig. aveva proposto, dapprima, ricorso dinanzi al Parte_1
Tribunale di Vercelli – sez. Lavoro e, in secondo grado, dinanzi alla Corte
d'Appello di Torino, sez. Lavoro, al fine di ottenere il pagamento degli emolumenti asseritamente dovuti e non corrisposti nel periodo di sospensione dal lavoro in quanto sprovvisto del c.d. Green Pass, introdotto dall'art. 9 D.L.
52/2021;
- tale ricorso era stato rigettato in entrambi i gradi di giudizio;
- la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di secondo grado si sarebbe fondata su una pluralità di prove dedotte da controparte e/o prospettate come sussistenti dalla Corte d'Appello, ritenute false da parte attrice, e di cui, appunto, era stata domandata declaratoria di falsità nel presente giudizio;
- si difendeva nel giudizio a quo sostenendo di aver rispettato la normativa CP_14 posta a fondamento dell'obbligo di Green Pass in quanto avrebbe richiesto l'esibizione della certificazione verde, che non le sarebbe stata consegnata dal sig. , e sostenendo che quest'ultimo ne fosse sprovvisto. Parte_1
* Con comparsa dell'11 dicembre 2024 si costituiva in giudizio Controparte_14
(ora , contestando le difese di parte attrice e chiedendo: i) in via Controparte_2 preliminare, di dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree per violazione del principio del ne bis in idem;
ii) di dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per insussistenza del diritto vantato e della legittimazione ad agire;
iii) in via principale e nel merito, di rigettare le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto;
iv) di condannare l'attore al pagamento delle spese legali nonché al risarcimento del danno come quantificato dal UD in via equitativa ex art 96 c.p.c.
A fondamento delle proprie difese deduceva quanto segue:
22 - durante il periodo di emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19, la
SOCIETÀ – di cui l'attore era dipendente sin dal 31 gennaio 1996 – aveva continuato ad operare regolarmente ed il personale aveva continuato a recarsi in presenza presso gli uffici, non avendo il datore di lavoro consentito a nessuno, per ragioni organizzative, di lavorare in modalità smart working;
- la SOCIETÀ, in data 12 ottobre 2021, preso atto della normativa in materia di obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, aveva inviato ai suoi dipendenti una comunicazione con la quale si richiedeva ai lavoratori la comunicazione dell'eventuale mancato possesso del Green Pass entro data determinata (14 ottobre 2021 ore 13), al fine di soddisfare le esigenze organizzative del datore di lavoro;
- tale dichiarazione non era stata trasmessa dal sig. , pur non Parte_1 provvisto di Green Pass;
- l'attore aveva informato dunque il datore di lavoro, in data 15 ottobre 2021, che avrebbe usufruito delle ferie accantonate per il periodo 15-20 ottobre
2021, senza tuttavia inserire la propria richiesta di ferie nel portale presenze e tentando, comunque, di accedere al luogo di lavoro;
- poiché sprovvisto di Green Pass, e non risultante in ferie, il 15 ottobre 2021 non era stato consentito l'accesso all'attore al luogo di lavoro e, in applicazione della normativa vigente (art. 1 D.L. 127/2021), le assenze del sig. , a Parte_1 far data dal 15 ottobre 2021, erano state qualificate come ingiustificate;
- nella medesima giornata, l'attore aveva trasmesso una dichiarazione avente ad oggetto l'impedito accesso dello stesso ai luoghi di lavoro, qualificandolo come illegale, anticostituzionale e discriminatorio e, ribadendo la propria disponibilità allo svolgimento della prestazione lavorativa, aveva invitato la SOCIETÀ a voler rilasciare a suo favore una “formale dichiarazione di divieto di accesso al luogo di lavoro fino al 31 dicembre 2021 ovvero fino alla presentazione della certificazione verde covid-19, per gli usi consentiti dalla legge”;
23 - la convenuta aveva riscontrato tale comunicazione affermando la legittimità del proprio operato alla luce della normativa vigente in tema di accesso ai luoghi di lavoro;
- il 19 ottobre 2021, l'attore aveva trasmesso alla convenuta comunicazione con la quale chiedeva la possibilità di “lavorare da casa”, alla quale la convenuta aveva risposto affermando l'impossibilità di adottare tale soluzione, in quanto non utilizzata dalla SOCIETÀ. Il sig. aveva riscontrato ulteriormente di Parte_1 non intendere “fare alcun TSO per lavorare [non essendo tale richiesta] scritta sul contratto”;
- il 2 gennaio 2022, il sig. aveva fatto pervenire alla convenuta una Parte_1 comunicazione via pec, con la quale aveva chiesto di rientrare a svolgere le proprie mansioni lavorative;
a tale comunicazione, la SOCIETÀ aveva riscontrato affermando l'impossibilità di un rientro dell'attore, essendo stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 (ed essendo dunque, fino a quella data, vigente l'obbligo di Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro);
- il 31 marzo 2022, l'attore aveva comunicato alla la sua impossibilità a CP_14 riprendere lo svolgimento delle mansioni lavorative, essendo in isolamento fino al successivo 5 aprile 2022 per aver contratto il Covid-19. Dopo tale data, il 6 aprile 2022, l'attore era rientrato in servizio;
- come da previsione normativa, l'attore non aveva ricevuto la retribuzione relativa al periodo di assenza (15 ottobre 2021 – 5 aprile 2022) e, di conseguenza, non aveva maturato neppure il diritto alla retribuzione c.d. indiretta;
- per questa ragione, con ricorso ex 414 c.p.c., l'attore aveva convenuto la
SOCIETÀ dinanzi al Tribunale di Vercelli, sezione Lavoro, chiedendo (i) la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale con conseguente sospensione del procedimento;
(ii) l'accertamento e declaratoria della giustificatezza delle assenze, nonché del suo diritto a prestare la propria attività lavorativa, con
24 conseguente condanna al pagamento della retribuzione per i giorni illegittimamente considerati come assenza ingiustificata;
- tale riscorso era stato rigettato dal Tribunale di Vercelli con sentenza n.
131/2023, confermata, a seguito di impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 156/2024;
- la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino, pubblicata il 17 giugno 2024 e non notificata, era divenuto pertanto definitiva il 17 dicembre
2024, decorso il termine di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione.
* Con decreto del 26 febbraio 2025 il UD fissava la prima udienza di comparizione delle parti per il giorno 11 marzo 2025, disponendone ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione mediante deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni entro le ore 9.00 dello stesso giorno.
*All'udienza dell'11 marzo 2025 il UD, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 10 marzo 2025, con le quali le stesse insistevano nelle rispettive difese;
ritenute le prove richieste da entrambe le parti inammissibili e/o irrilevanti;
ritenuta altresì la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'11 novembre 2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
A tale ultima udienza, il UD assumeva la causa in decisione.
2. Le richieste preliminari: trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
L'attore ha avanzato a questo UD, in via preliminare, richiesta di trasmissione alla Procura della Repubblica degli atti e documenti allegati «in forza dell'obbligo previsto dall'art. 361 c.p.p.», ritenendo di aver reso il UD edotto della possibile consumazione di plurimi reati procedibili d'ufficio e della rilevanza del loro
25 accertamento ai fini della decisione del presente processo, ed indicando quali responsabili dei reati ritenuti sussistenti le persone che ricoprivano negli anni 2020-
2022 il ruolo di rappresentanti degli enti pubblici e privati indicati nell'atto di citazione.
La domanda è priva di fondamento e dunque non vi è luogo a provvedere.
L'attore, avanzando tale domanda, non persegue lo scopo di tutelare un proprio diritto soggettivo, bensì rimette al UD civile un onere non spettantegli, neanche in forza dell'art. 361 c.p. (né, a fortiori, del citato art. 361 c.p.p., non afferente alla materia). La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 361 c.p., infatti, punisce il pubblico ufficiale che omette di denunciare all'Autorità Giudiziaria un reato “di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni”, non invece, come nel caso di specie, l'ipotesi in cui vengano riferiti al pubblico ufficiale fatti noti alla parte e asseritamente qualificati dalla parte stessa come aventi rilevanza penale. In tal caso, infatti, spetta all'interessato, nell'esercizio di una sua facoltà incondizionata (salvi i relativi limiti penalistici), agire in sede penale presentando apposita denuncia e/o querela e nessun fondamento ha, pertanto, una domanda di trasmissione degli atti alla Procura proposta dinanzi ad autorità giurisdizionale funzionalmente incompetente (cfr. anche art. 1 ord. giud.).
L'attore ha inoltre domandato, in via preliminare incidentale, che sia disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché accerti la conformità dell'art. 4 D.L. 44/2021 - che ha introdotto nell'ordinamento italiano l'obbligo, per gli operatori sanitari e gli esercenti professioni sanitarie, di sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2, costituendo la stessa requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati - agli artt. 4, 5, 6 del Direttiva (UE)
2018/958.
Tale domanda è manifestamente irrilevante ai fini della decisione, in quanto relativa ad un quadro normativo non applicabile al caso di specie.
26 Il richiamo alle disposizioni oggetto di richiesta di rinvio pregiudiziale, infatti, risulta del tutto inconsistente, in quanto l'art. 4 D.L. 44/2021 nulla ha a che vedere (i) da un lato, con l'oggetto della Direttiva (UE) 2018/958, la quale disciplina le limitazioni dell'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, intendendosi per
“professione regolamentata l'attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali”;
(ii) dall'altro, con l'oggetto del presente processo, che riguarda la “falsità di prove” e non i requisiti di esercizio di una professione regolamentata né l'obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari e gli esercenti professioni sanitari, che, del resto, il non esercitava;
Parte_1
(iii) dall'altro ancora con quello del processo a quo, atteso che il ha Parte_1 proposto ricorso e poi appello non già in qualità di appartenente a tali categorie professionali, ma quale semplice dipendente con mansioni di impiegato.
Le domande in esame, pertanto, vanno integralmente rigettate.
3. La declaratoria di falsità delle prove. Assenza della natura di prova degli elementi addotti dall'attore e conseguente rigetto della domanda.
Parte attrice ha chiesto, nel merito, di accertare e dichiarare la falsità delle prove indicate, asseritamente “poste a fondamento della motivazione della sentenza della
Corte di Appello di Torino, Sez. Lavoro, n. 156/2024 pubbl. il 17/06/2024 in relazione alla causa RG n. 651/2023”. La declaratoria richiesta a questo UD sarebbe, per espressa volontà di parte attrice, finalizzata ad esperire successiva domanda di revocazione ex art. 395 n. 2 c.p.c. avverso la sentenza pronunciata dalla Corte
d'Appello di Torino, divenuta definitiva in data 17 dicembre 2024 per decorrenza dei termini di impugnazione.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
27 La decisione di rigetto concerne la carenza della natura di prova degli elementi di cui si chiede la declaratoria di falsità.
In proposito, gli elementi indicati dall'attore quali prove non possono essere definiti tali, né sono stati utilizzati come tali dal UD di Torino al fine di motivare il rigetto del ricorso presentato dal sig. . Parte_1
Con “prova” si indica, infatti, l'informazione fattuale che, legittimamente veicolata nel processo, conferma o smentisce l'allegazione della parte. Si tratta, dunque, del dato informativo idoneo a far sì che giudice ritenga confermato sul piano storico/fattuale quanto allegato dalle parti nel processo.
La prova in quanto informazione, una volta introdotta nel processo, è oggetto di valutazione da parte del giudice, che ne verifica l'attendibilità secondo leggi scientifiche e massime d'esperienza valevoli nella società in quel momento storico.
Orbene, gli elementi indicati quali “prove” da parte attrice – quali: l'esistenza di vaccini autorizzati per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2; lo svolgimento di attività di acquisizione e controllo, da parte delle autorità sanitarie, sugli esiti dei test in vitro rt-PCR ed antigenici, sui dati relativi ai casi confermati di Sars-CoV-2 e sul numero di contagi;
il rapporto tra vaccinati e non vaccinati dalla data del 1 marzo 2020 all'approvazione dell'obbligo vaccinale;
l'asserita inaffidabilità dei test svolti da “laboratori privati”; l'affidabilità dei dati sull'esistenza di malati di Covid 19 nel periodo 2020-2022 – costituiscono non tanto prove in senso tecnico, bensì il presupposto fattuale e scientifico posto a fondamento delle norme emanate dal
Legislatore nella fase emergenziale dovuta alla diffusione del virus Sars-CoV-2. Si tratta, dunque, di elementi oggetto di valutazione da parte – non del UD ma – del Legislatore nell'esercizio del potere discrezionale che costituisce presupposto necessario e fondamentale della funzione normativa allo stesso riservata.
Tali elementi costituiscono, pertanto, questioni che esulano dal concetto di prova, e, conseguentemente, sfuggono totalmente al sindacato giurisdizionale, trattandosi invece di un giudizio attinente al fondamento scientifico delle scelte di politica sanitaria compiute dal Legislatore.
28 Non solo, peraltro, non si tratta di dati informativi non qualificabili come prove in senso tecnico, ma nemmeno essi sono stati utilizzati come tali da parte del UD a quo. Occorre distinguere due piani di ragionamento: il primo è costituito dall'oggetto del giudizio a quo, ovvero il diritto alla retribuzione asseritamente spettante al sig.
per i periodi di assenza ex lege ingiustificata dal luogo di lavoro;
il secondo Parte_1
è costituito dal sistema normativo in forza del quale tale assenza è da considerarsi ingiustificata, a sua volta fondato (trattandosi di legislazione finalizzata alla gestione della crisi pandemica) sugli studi scientifici aventi ad oggetto gli strumenti considerati più adeguati per la tutela della collettività.
Orbene, poiché la prova ha ad oggetto i fatti di causa, non rientrano in tale concetto i predetti studi scientifici, potendo invece la prova del processo a quo avere ad oggetto: (i) l'eventuale possesso del Green Pass da parte del sig. ; (ii) la sua Parte_1 eventuale presenza sul luogo di lavoro durante i periodi di cui si richiede la retribuzione;
(iii) la conseguente, eventuale, effettiva titolarità del diritto alla retribuzione diretta e indiretta. Ogni altra considerazione, svolta nelle motivazioni delle sentenze pronunciate nei giudizi a quo, attiene appunto all'illustrazione del fondamento scientifico delle norme rilevanti o al fine di meglio apprezzarne ratio e portata applicativa (quaestio iuris) oppure – si deve ritenere – al fine di apprezzarne, più o meno implicitamente, la conformità a Costituzione (sempre quaestio iuris).
In ogni caso, la rilevata carenza già a priori ed in astratto del presupposto di cui all'art. 395 c.p.c., in ragione della ritenuta non qualificabilità in termini di “prova” delle informazioni scientifiche oggetto delle allegazioni e difese attoree, a fortiori, fa venir meno la possibilità di prospettare la domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c.
* * *
In ossequio a quanto fin qui esposto, questo Tribunale ritiene di rigettare la domanda proposta in via principale.
4. Le spese processuali.
29 Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.
Ne consegue che parte attrice va condannata a rifondere a Parte_1 parte convenuta le spese di lite che, in base al valore della domanda e alla complessità del giudizio ex D.M. n. 55/2014, si liquidano complessivamente nella misura pari a Euro 10.000,00 per compensi, spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge se dovute.
5. La domanda di parte convenuta di condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Accoglimento.
Parte convenuta ha, infine, chiesto che parte attrice sia condannata al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La domanda merita di essere accolta.
L'attore invero è incorso in una condotta processuale qualificabile quanto meno come gravemente colposa, nella parte in cui ha, in modo del tutto infondato e pretestuoso, considerato quali prove dati ed informazioni di carattere scientifico assunte dal legislatore a fondamento delle norme in materia di green pass, cioè dati ed informazioni in alcun modo qualificabili come prove. Di qui, come si è visto, la radicale infondatezza della domanda.
Inoltre, le domande attoree si sono risolte in una reiterazione di pretese già dedotte in precedente giudizio, in duplice grado, e già respinte in entrambi i gradi di giudizio, così costringendo controparte a subire un ulteriore processo, fondato su elementi che, se valutati con minima diligenza, avrebbero indotto a non innescarlo. Si deve altresì rimarcare che parte convenuta, sebbene indirettamente ed implicitamente, è stata ingiustamente tacciata di conculcare gravemente i diritti fondamentali di un suo dipendente.
Infine, l'attore ha agito in giudizio richiamando quale presupposto della sua pretesa l'art. 395 c.p.c., che prevede un mezzo di impugnazione straordinario, in quanto esperibile avverso le sentenze già divenute definitive, sul presupposto che emergano
30 sopravvenienze di fatto o di diritto rispetto alla scadenza del termine per impugnare con i mezzi ordinari.
Nel caso di specie, nessuna sopravvenienza risulta essere stata fatta valere dall'attore, il quale ha fondato il presente giudizio, come si è più volte detto, su elementi già precedentemente dedotti nei precedenti giudizi, facendo riferimento in modo pretestuoso e totalmente infondato alla categoria della “falsità delle prove”.
Spetta dunque a il risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 CP_14
c.p.c., danno da commisurarsi equitativamente sia in relazione al tempo ed alle energie profuse per contrastare le infondate pretese dell'attore (reperimento di documenti, contatti con i difensori, ecc.), sia al disagio costituito dall'aver dovuto resistere in giudizio ad un'iniziativa destituita di ogni fondamento, iniziativa peraltro coinvolgente la sua immagine di impresa commerciale e datore di lavoro.
In ordine alla quantificazione del danno, questo Tribunale – considerati la limitata durata e complessità del processo, oltre che le disparità economiche tra le parti (una persona fisica, una grande impresa) - ritiene di ridurre la liquidazione equitativa del danno – usualmente equiparata all'ammontare delle spese processuali - alla metà di tale somma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) DICHIARA non luogo a provvedere con riferimento alla domanda di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica svolta in via preliminare da parte attrice . Parte_1
II) DICHIARA manifestamente irrilevante la domanda di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea svolta in via preliminare incidentale da parte attrice . Parte_1
31 III) RIGETTA la domanda di declaratoria di falsità delle prove svolta in via principale da parte attrice . Parte_1
IV) CO parte attrice a rifondere a parte Parte_1 convenuta (ora le spese di lite che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in Euro 10.000,00 per compensi, spese forfettarie (15%), IVA e
CPA come per legge se dovute.
V) CO parte attrice a pagare a parte convenuta Parte_1
(ora la somma di Euro 5.000,00 a Controparte_1 Controparte_2 titolo di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Milano, 19.12.2025
Il UD NG BR
32
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del UD Angelo
Mambriani, ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G.
36833/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti estesa in Parte_1 calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Mauro Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen del foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Milano, viale Monza n. 40 ATTORE
CONTRO
(già , con sede legale in Milano, largo Augusto Controparte_1 Controparte_2
n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_3 rappresentata e difesa, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Tommaso Civitelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in Milano, via San Barnaba n. 30
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI
PER L'ATTORE:
“IN VIA PRELIMINARE Trasmettere alla Procura della Repubblica gli atti ed i documenti allegati dalla difesa attorea in forza dell'obbligo previsto dall'art. 361 cpp, essendo la S.V. resa edotta della possibile consumazione di plurimi reati procedibili d'ufficio e della rilevanza conclusiva del loro accertamento ai fini della decisione del presente processo. La circostanza che si verta in un contesto di tutela dell'Ordinamento Pubblico è rafforzata dall'Ordinanza del Consiglio di Stato in data 11/7/2025 che ha imposto all' CP_4 l'esibizione delle prove analitiche dello svolgimento di una attività diagno legittima nel nostro Paese. Si precisa che i responsabili dei reati che si elencano sono le persone che ricoprivano negli anni 2020-2022 il ruolo di rappresentanti degli enti pubblici e privati indicati: A) L' Istituto Superiore di Sanità Il Ministero della Salute, la Protezione Civile in concorso tra loro hanno divulgato la falsa informazione che i dati medico scientifico statistici di asseriti contagiati dal virus sars cov 2 e di malati di covid 19 che diffondevano pubblicamente attraverso i loro Bollettini nonché gli interventi mediatici, Con fossero stati da loro acquisiti e fossero, pertanto, definibili come “ufficiali”. e Ministero della Salute hanno ingannato in materia determinante il corretto dispiegamento della volontà del legislatore e della Corte Costituzionale di imporre il primo l'obbligo vaccinale anti sars cov2 e la seconda di licenziare le sue sentenze di non manifesta incostituzionalità dell'art. 4 DL n. 44/2021. Se Legislatore e Corte Costituzionale avessero avuto contezza della realtà effettiva fattuale, vale a dire che i dati medico-scientifico-statistici sui quali fondavano il dispiegamento della loro volontà discrezionale derivavano non da acquisizioni delle autorità sanitarie pubbliche, ma dall' attività di soggetti privati il cui operato era incontrollato da parte di qualsivoglia autorità sanitaria pubblica, non avrebbero potuto porre in essere i citati interventi. I reati commessi dagli anzidetti soggetti sono, pertanto, quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p. , uso di atto falso ex art. 489 cp. B) L'Istituto Superiore di Sanità ha omesso lo svolgimento dei controlli esterni EQA di qualità ed affidabilità dei dispositivi in vitro in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ; dell'Intesa Stato-Regioni del 15 luglio 2004; Decreto Legislativo n. 332/2000 Articolo 5 e Allegato I inerente la “Sorveglianza del mercato” che stabilisce che “Il Ministero della sanità, eventualmente avvalendosi di istituti pubblici o di esperti tecnici, effettua o dispone controlli sui dispositivi […]”; della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che all' art. 1, comma 796, lett. z) attribuisce Con all' un ruolo fondamentale nella valutazione dei dispositivi medici, rafforzando le
2 sue competenze in ambito tecnico-scientifico, del D.P.C.M. 3 marzo 2017 Riassetto dell'organizzazione del SSN che nel definire le funzioni degli enti pubblici sanitari Con nazionali, assegna all' il compito di: “Svolgere attività di sorveglianza, valutazione e controllo della qual dei prodotti sanitari, comprese le tecnologie diagnostiche” Con consolidando formalmente la prassi dell' di eseguire EQA su dispositivi IVD;
degli Accordi attuativi con Regioni e Minist della Salute. Molte Regioni (es. Lazio, Con Lombardia, Veneto) hanno stipulato accordi con l' per partecipare ai programmi EQA. Questi atti amministrativi secondari integrano le fonti normative, attribuendo Con all' un ruolo operativo centrale delle Norme internazionali e raccomandazioni (ISO 15 e ISO 17043) Anche se non vincolanti di per sé, queste norme sono adottate nei laboratori pubblici e accreditati e prevedono che i laboratori partecipino a schemi di Con controllo esterno di qualità (EQA) rispetto ai quali gli enti pubblici come l' possano rivestire il ruolo di provider accreditati, del principio di precauzione di applicazione generale, in forza del quale uno strumento in vitro invasivo richiede per il suo utilizzo rigorose verifiche di sicurezza ed efficacia. Ha consumato i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp. C) Il Ministero della Salute ha annullato con le mere circolari n. 7922 e 977472020, , il giorno successivo alla sua emanazione alla quale aveva partecipato, il contenuto dell'art. 2 dell'OCPC n. 640/2020 e l' OCPC n. 691/2020, norma avente valore di legge speciale in quanto varata da un organo della Presidenza del Consiglio dotato di poteri legislativi primari derivantigli dalla normativa emergenziale, in violazione
,ulteriore, del principio di gerarchia delle fonti del diritto. l'Istituto Superiore di Sanità ha aderito pedissequamente al contenuto illegittimo delle circolari ministeriali malgrado la piena consapevolezza, dichiarata confessoriamente, della vigenza delle citate OCPC. I due detti enti con tale comportamento hanno cancellato il controllo pubblico della diagnostica di rilevamento del virus sars cov 2 per consegnarla a laboratori e farmacie private delle quali non hanno controllato l'operatività così compromettendo la tutela effettiva della salute pubblica. Hanno consumato i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p. , uso di atto falso ex art. 489 cp. D) L' ha omesso di Controparte_6 svolge toriamente dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 ,pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020 titolato: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
3 connessi alla diffusione del virus COVID-19». Detto Decreto ha recepito a pag. 228 le Con linee guida tecniche dettate dall' e dal Ministero della Salute nella vincolante Nota tecnica: Evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale ottobre 2020 Tale nota tecnica era stata emessa in esecuzione del contenuto della Comunicazione della Commissione Europea : Orientamenti riguardanti i dispositivi diagnostici in vitro covid 19 e le relative prestazioni pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Europea in data 15 aprile 2020 che prevedeva l'obbligo della validazione dei dispositivi in vitro i cui esiti venivano utilizzati per la limitazione dei diritti fondamentali nonché definiva il concetto di validazione. L'OMS e la Commissione Europea avevano richiesto, a loro volta, lo svolgimento della medesima incombenza in particolare se gli esiti dei test dovevano essere utilizzati per limitare diritti fondamentali. I reati commesssono, stati, pertanto, quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p., uso di atto falso ex art. 489 cp. , ed altri. Con E) Le autorità sanitarie: , Ministero della Salute, , hanno omesso di svolgere CP_4
l'attività di “riconoscime dei dispositivi in vitro u bili nel nostro Paese ai fini diagnostici di rilevamento del virus sars cov 2 e della COVID-19 o prevista bbligatoriamente dall'art. 9 DL n. 52/2021. I reati commessi in concorso tra loro dai laboratori e dalle farmacie sono, stati, pertanto, quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p., uso di atto falso ex art. 489 cp. , ed altri. F) I Commissari Straordinari e la Protezione Civile, in concorso tra loro, hanno acquistato dispositivi in vitro non validati dall' come previsto obbligatoriamente CP_4 dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 ,pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020 titolato: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». Detto Decreto ha recepito a pag. 228 le Con linee guida tecniche dettate dall' e dal Ministero della Salute nella vincolante Nota tecnica: Evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale ottobre 2020 Tale nota tecnica era stata emessa in esecuzione del contenuto della Comunicazione della Commissione Europea : Orientamenti riguardanti i dispositivi diagnostici in vitro covid 19 e le relative prestazioni pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Europea in data 15 aprile 2020 che prevedeva l'obbligo della validazione dei dispositivi in vitro i cui esiti venivano
4 utilizzati per la limitazione dei diritti fondamentali nonché definiva il concetto di validazione. L'OMS e la Commissione Europea avevano richiesto, a loro volta, lo svolgimento della medesima incombenza in particolare se gli esiti dei test dovevano essere utilizzati per limitare diritti fondamentali. I reati commessi in concorso tra loro dai laboratori e dalle farmacie sono, stati, pertanto, quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p., uso di atto falso ex art. 489 cp. , ed altri. G) I Commissari Straordinari e la Protezione Civile, in concorso tra loro, hanno acquistato dispositivi in vitro e non “riconosciuti dall'autorità sanitaria” come obbligatoriamente previsto dall'art. 9 DL n. 52/2021 , consumando i reati di falso materiale ex art. 482 c.p., truffa aggravata ex art. 640 c.p., interesse privato in atti d'ufficio, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp;
H) Consip spa, ha acquistato dispositivi in vitro e non “riconosciuti dall'autorità sanitaria” come obbligatoriamente previsto dall'art. 9 DL n. 52/2021 , consumando i reati di falso materiale ex art. 482 c.p., truffa aggravata ex art. 640 c.p., interesse privato in atti d'ufficio, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp;
I) I laboratori periferici e le farmacie, unici soggetti che hanno effettivamente svolto la diagnostica di rilevamento del virus sars cov 2 e della malattia covid 19 nel nostro Paese, hanno adottato per l'esercizio della loro attività diagnostica dispositivi in vitro illegali perché non validati dall'INMI come obbligatoriamente previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 ,pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020 titolato: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». Detto Decreto ha recepito a pag. 228 le linee guida tecniche Con dettate dall' e dal Ministero della Salute nella vincolante Nota tecnica: Evoluzione della strate e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno- invernale ottobre 2020 Tale nota tecnica era stata emessa in esecuzione del contenuto della Comunicazione della Commissione Europea : Orientamenti riguardanti i dispositivi diagnostici in vitro covid 19 e le relative prestazioni pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Europea in data 15 aprile 2020 che prevedeva l'obbligo della validazione dei dispositivi in vitro i cui esiti venivano utilizzati per la limitazione dei diritti fondamentali nonché definiva il concetto di validazione. L'OMS e la Commissione Europea avevano richiesto, a loro volta, lo svolgimento della medesima incombenza in particolare se gli esiti dei test dovevano essere utilizzati per limitare diritti fondamentali. I reati commessi in concorso tra loro dai laboratori e dalle farmacie sono, stati, pertanto, quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità
5 popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p., uso di atto falso ex art. 489 cp. , ed altri. J) I laboratori periferici e le farmacie, unici soggetti che hanno effettivamente svolto la diagnostica di rilevamento del virus sars cov 2 e della malattia covid 19 nel nostro Paese, hanno utilizzato dispositivi in vitro non riconosciuti da autorità sanitarie come previsto obbligatoriamente dall'art. 9 DL n. 52/2021. I reati commessi in concorso tra loro dai laboratori e dalle farmacie sono, stati, pertanto, quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p., uso di atto falso ex art. 489 cp. , ed altri. K) I laboratori periferici e le farmacie non solo si sono avvalsi di dispositivi in vitro illegali per effettuare la diagnostica, ma hanno addirittura utilizzato questi ultimi in violazione plurima e reiterata delle linee guida tecniche dettate dalle autorità sanitarie nazionali ed internazionali OMS, ECDC, circostanza che ha determinato l'esito che nessuno dei risultati asseritamente catalogati e numerati dai laboratori come positivi e Con come tali inseriti nella piattaforma predisposta dall' ex art.
1-2 OCPC n. 640- 691/2020 ai fini epidemiologici e microbiologici si cientificamente veritiero. In particolare hanno omesso di indicare nei referti i numeri dei cicli di amplificazione, hanno adottato tra gli oltre 2.000 disponibili dispositivi in vitro che amplificano i campioni organici oltre il numero di cicli massimo previsto dalle autorità sanitarie per l'effettivo rilevamento di un virus sars cov 2 attivo, hanno utilizzato dispositivi in vitro che avevano cross reattività con altri virus, hanno utilizzato dispostivi in vitro senza accertare la percentuale di prevalenza, hanno utilizzato dispositivi in vitro sprovvisti del marchio CE, hanno utilizzato dispositivi in vitro approntati nel 2017 per altro diverso virus ecc.. I reati commessi in concorso tra loro dai laboratori e dalle farmacie sono, stati, pertanto, quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p., uso di atto falso ex art. 489 cp. , ed altri. Con L) L' , il Ministero della Salute, la Protezione Civile hanno divulgato pubblicamente dati falsi sia epidemiologici sia microbiologici ingannando sia il legislatore che la Corte Costituzionale attuando tale comportamento violando l'art. 34 bis DL n. 73/2021. I Con reati commessi in concorso tra loro dai laboratori , dalle farmacie dall' , dal Ministero della Salute, dalla Protezione Civile sono, stati, pertanto, quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p., uso di atto falso ex art. 489 cp. , ed altri. M) L' ha omesso di svolgere la Controparte_6 all'art. 3 OCPC n. 640- 691/2020 e non ha,pertanto, verificato la sussistenza del nesso causale tra i soggetti
6 asseritamente positivi ad un esame in vitro di rilevamento del virus sars cov 2 e la riconducibilità dei sintomi da essi manifestati alla malattia covid 19. Tale omissione ha determinato, pertanto, de plano la conseguenza che nessun asserito positivo al virus sars cov 2 può definirsi scientificamente e clinicamente come malato di covid 19. Malgrado tale evidenza probatoria che era certamente nella loro piena cognizione, sia l'Istituto Superiore di Sanità sia del Ministero della Salute, sia la Protezione Civile hanno divulgato come veritieri casi di malati di COVID-19 quelli che tali non erano per motivi medico scientifico normativi. I reati commessi in concorso tra loro dall'
[...]
dall' Istituto Super Controparte_6 ono, stati, pertanto, quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p. uso di atto falso ex art. 489 cp. , N) ,la società che ha materialmente allestito, gestito e tenuto la piattaforma Parte_2 de DL n. 52/2021 “Certificazione Verde Covid 19”, ha inserito nella medesima in nominativi dei vaccinati anti covid 19 e non quelli dei vaccinati per la prevenzione della diffusione del virus sars cov 2, come richiesto dall'art. 9 della citata norma. , ha pertanto, commesso i reati di truffa aggravata ai danni dello Parte_2
Stato ex art. 640 cp , falso ideologico ex art. 479 cp, falso materiale ex art. 482 cp, abuso della credulità popolare ex art. 661, procurato allarme ex art. 658 cp, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico art. 656 c.p., uso di atto falso ex art. 489 cp. , ed altri;
O) Il il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il Capo della Controparte_7
Protezione Civile, i titolari dei laboratori presenti all'interno dell'elenco divulgato dal Ministero della Salute, i farmacisti, la società , i Commissari Straordinari, Parte_2
Consip spa negli anni 2020-2022, hanno sere, ciascuno nel proprio segmento di competenza operativa una premeditata, pianificata ed articolata strategia deviante, per danneggiare la salute pubblica ed individuale, consumando, ulteriormente, il reato di associazione per delinquere p.p. dall'art. 416 cp. Ciascun soggetto coinvolto in uno specifico segmento nella filiera di falsificazione della diagnostica di rilevamento del virus Sars cov 2 e della malattia COVID-19 nel nostro Paese ha avuto piena consapevolezza del ruolo e della funzione complementare svolta dagli altri partecipanti ed ha agito in sinergia con i medesimi . P) I medesimi soggetti, in concorso tra loro, fornendo dati scientifici falsi al Parlamento hanno attentato alla funzione costituzionale del Parlamento violando l' art. 289 c.p. in quanto su tali ingannevoli fondamenti quest'ultimo ha varato leggi di limitazione delle libertà costituzionali. Ciascun Parlamentare rappresenta l'intero popolo italiano: parte lesa è ogni cittadino italiano. Q) Controparte ha emanato un provvedimento di sospensione imponendo l'inoculazione di un vaccino aliud pro alio rispetto a quello richiesto dalla norma di riferimento ,l'art. 4 DL n. 4472021, per cui ha agito in violazione della medesima citata norma, violando al contempo l'art 32 Cost. perché il vaccino imposto non era “coperto”
7 da legge che lo rendesse obbligatorio. Il ha consumato, pertanto, il reato di Pt_3 abuso d'ufficio ex art. 323 cp e quello rsione aggravata ex art. 628 cp. La depenalizzazione del primo reato è stata solo parziale permanendo la sua vigenza qualora, come nel caso di specie, controparte abbia violato la legge. Il presente procedimento dovrebbe essere sospeso fino all'accertamento dei fatti penalmente rilevanti prospettati. Qualora essi fossero confermati il provvedimento impugnato che ha determinato la sospensione dal lavoro e dagli emolumenti sarebbe viziato dall'illegalità derivata conseguente dalla consumazione dei medesimi e dovrebbe, conseguentemente, essere disapplicato.
IN VIA PRELIMINARE INCIDENTALE QUALORA LA SV.NON DISAPPLICHI I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI
Disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 TFUE affinchè esamini e definisca la seguente questione:
“Se gli articoli 4-5-6 della Direttiva (UE) 2018/958, nonché i principi di necessità, proporzionalità e trasparenza in essi sanciti, ostino all'applicazione di una normativa nazionale, quale l'art. 4 DL n. 44/2021, che limita l'esercizio di una professione regolamentata all' obbligo di inoculazione di un vaccino per la prevenzione della diffusione del virus sars cov 2, tenendo conto che il vaccino materialmente adottato in Italia è stato autorizzato per la funzione di prevenzione della malattia covid 19, e che non è stato autorizzato dalla Commissione Europea alcun vaccino anti sars cov 2, ed è,quindi, certamente, assente una valutazione preventiva dell'impatto della misura effettiva adottata, motivata in modo specifico e fondata su criteri oggettivi, verificabili e documentabili.” Conseguentemente sospendere il presente procedimento sino alla pronuncia della Corte di Giustizia.
In via preliminare istruttoria rimettere gli atti in istruttoria ed ammettere le seguenti prove testimoniali determinanti ai fini dell'accertamento dei fatti di causa :
-interrogatorio formale del legale rappresentante della parte convenuta sul seguente capitolo: quali sono le marche ed i produttori dei vaccini che avete richiesto alla parte ricorrente di inocularsi per dimostrare di avere adempiuto all'obbligo vaccinale di prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2, previsto come obbligatorio dal legislatore ex art. 4/ter. 1 e 2 D.L. n. 44/2021?
-prova per testi inerenti le circostanze: A) dell'assenza di vaccini autorizzati, anche off label, per la funzione di prevenzione del virus sars cov 2 ;
-dell'inefficacia per la comunità scientifica dei vaccini anticovid 19 a svolgere la funzione antisars cov 2; - dell'inclusione errata di vaccinati anti covid 19 nel documento certificazione verde covid 19 che dovrebbe contenere i vaccinati contro il sars cov 2 1) Vero che l'OMS definisce sars cov 2 l'agente virale e covid 19 la malattia che può conseguire da esso come da linea guida che le si esibisce come doc n. 54 di parte
8 attorea e che ha obbligato anche i vaccinati da covid 19 a sottoporsi a test in vitro per il rilevamento del virus sars cov 2 come da documento n. 14 che le si rammostra? 1a) Vero che l'OMS ha dichiarato 7 volte la pandemia per virus vari dal 2007 ad oggi? 1b) Vero che l'OMS ha dichiarato di non avere mai imposto ad alcuno Stato l'obbligo di vaccinazione anti covid 19 come da doc.n. 33 che le si rammostra?
Si indicano a testi sui capitoli n. 1, 1a,1b : Dr. , c/o Accademia Testimone_1
Nazionale di Medicina Via Martin Piaggio 17/6, Genova;
Dr. c/o Testimone_2
Università Cattolica del Cuore, Roma.
2) Le IB i documenti n. 41 di parte attorea che sono le autorizzazioni rilasciate dalla Commissione Europea per la messa in commercio dei vaccini anticovid 19. Lei conferma che essi sono stati approvati contro la malattia covid 19?
3) Vero che le case produttrici dei vaccini contro la covid 19 ed EMA non hanno svolto alcuna sperimentazione sull'eventuale efficacia degli stessi a contenere il contagio del virus sars cov2?
4) Vero che la Commissione Europea non ha rilasciato l'autorizzazione al commercio né provvisoria ( CMA) né definitiva di alcun vaccino per la funzione di “prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2” ? sui capitoli da n. 2 a n. 4 Dr.
[...]
c/o Università del Piemonte Orientale via Bovio 6 Novara Tes_3 mai approvato, a seguito di preventiva autorizzazione della Commissione Europea, la messa in commercio sul mercato italiano di farmaci aventi la funzione di
“prevenzione della diffusione del virus sars cov 2”?
6) AIFA ha autorizzato l'utilizzo off label dei vaccini anti COVID-19 per la funzione di prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2?
7) Nell'elenco dei farmaci autorizzati per l'utilizzo off label dalla L. n. 648/96 sono presenti i vaccini anti COVID-19 per la funzione terapeutica di prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 ed eventualmente, quale è il numero di questa autorizzazione? 7 a) Le IB il doc. n. 3 di parte attorea. Ne riconosce la provenienza da AIFA e conferma la veridicità del suo contenuto? Si indicano a testi: Dr.ssa , c/o AIFA Agenzia Italiana Farmaco. Testimone_4
Dr. Dipartimento di Medicina Molecolare DMM Via Gabelli n. 63, Tes_5
Padova; Prof. , c/o AIFA Agenzia Italiana Farmaco;
Testimone_6
Dr.s IFA Agenzia Italiana Farmaco Testimone_4
8) Le IB il doc. n. 34 di parte attorea che rappresenta il verbale n. 4 del giorno 29 marzo 2021 del Comitato Tecnico Scientifico da Lei all'epoca presieduto. Conferma il suo contenuto e, in particolare l'affermazione che “le conoscenze scientifiche attuali, non consentono di escludere la capacità di contagio nei soggetti vaccinati, pur asintomatici”? Si indica a teste: il Dr. Prof. c/o Università Cattolica del Cuore, Roma Testimone_7
6
9 9) Le IB il doc. n. 43 di parte attorea, che rappresenta il contenuto della trasmissione Porta a Porta 16 novembre 2022 ed in particolare le chiedo se conferma il contenuto di quanto dichiarato al minuto 55.14 al termine della trasmissione. e, quindi, che i vaccini anticovid non siano mai stati testati per una eventuale efficacia di prevenzione della diffusione del virus SARSCoV-2? Si indica il Dr. , c/o Ministero della Salute Persona_1
10) Vero che n nazionale DGC realizzata da per il rilascio Parte_2 delle Certificazione Verde COVID-19 prevista dall'art. 9 DL n. 52/2021 sono stati inseriti i nominativi delle persone che si si sono inoculate i vaccini autorizzati al commercio per la funzione terapeutica anti COVID-19 ? Si indica a teste il Dr. c/o sede Legale Via M. Carucci n. 99 Tes_8 Parte_2
Roma Dr. ero della Salute Persona_1
B) prova per testi inerente le circostanze che: - i dati dei “positivi” al virus sars cov2 ed alla malattia covid 19 sono acquisiti da laboratori e farmacie private e non da autorità sanitarie pubbliche nazionali;
- che quest'ultime si limitano a pubblicare i dati che ricevono omettendo di controllarne la veridicità e declinando ogni responsabilità quanto alla loro veridicità
11) Vero che i laboratori che possono svolgere i test in vitro rt-PCR ai fini Con dell'immissione nella piattaforma dati predisposta dall' ai sensi dell'art. 1 dell' Ordinanza del capo della Protezione Civile, sono quelli di cui all'elenco che le IB come doc.n. 45 di parte attorea?
12) Le IB il doc.n. 8 e il n. 38 di parte attorea. Vero che l'Istituto Superiore di Sanità non conosce le marche dei dispositivi rt-PCR in vitro utilizzati dai laboratori per il rilevamento del virus sars cov 2?
13) Vero che i laboratori utilizzano i dispositivi in vitro in kit rt-PCR prodotti da aziende private dall'inizio di marzo 2020 come da doc n. 8 e doc. n. 38 che li si IBno?
14) Vero che i laboratori che possono svolgere i test rt-PCR sono stati incrementati dal 2020 ed oggi sono circa 631? Con 15) Vero che il Laboratorio dell' ha cessato di verificare la concordanza tra gli esiti dei test in vitro rt-PCR, dei l ratori periferici e quelli del Laboratorio Nazionale l'ultima settimana di febbraio 2020 quando i laboratori erano circa 30 ed utilizzavano protocolli vari ( Corman, CDC Atlanta ecc…) e non ha svolto test di concordanza con gli esiti dei kit in vitro che hanno iniziato ad utilizzare i laboratori dall'inizio di marzo 2020?
16) Vero che le farmacie private sono state autorizzate , dal gennaio 2021, allo svolgimento dei test rapidi antigenici e che gli esiti positivi dei loro test vengono inseriti Con nella piattaforma dati predisposta dall' ai sensi dell'art. 1 dell' Ordinanza del capo della Protezione Civile? Con
17) Vero che l' non conosce le marche ed i produttori dei dispositivi in vitro antigenici utilizz dalla farmacie private per lo svolgimento dei test antigenici? Con
18) Vero che il Laboratorio Nazionale dell' non svolge alcun esame di verifica della veridicità degli esiti dei test in vitro antige dichiarati positivi dalle farmacie private?
10 19) Le IB il documento n. 62 di parte attorea che rappresenta la riproduzione Con della pagina ufficiale dell' nel quale dichiara di declinare ogni responsabilità inerente la veridicità degli esiti dei test riversati nella piattaforma dati. Vero che i dati medico-scientifico-statistici che l' in tutti i suoi documenti, che divulga Parte_4 all'opinione pubblica e che mette a disposizione del Parlamento e del Governo, derivano non dagli esiti positivi di test in vitro rilevati dal Laboratorio Nazionale Con dell' o da altra autorità sanitaria pubblica, ma dagli esiti dei test in vitro effettuati dai laboratori e da farmacie private?
20) Vero che il Ministero della Salute ha pubblicato le Circolari n. 7922/2020 e 9774/2020 che hanno previsto che caso confermato di covid 19 sia quello derivante da esito positivo di test in vitro svolto dai laboratori periferici senza necessità di Con conferma della loro veridicità da parte del Laboratorio Nazionale dell' e che quest'ultimo ha cessato dal marzo 2020 ogni attività di conferma della positività dei test effettuati dai laboratori periferici?
21) Vero che i dati medico-scientifico-statistici che il Ministero della Salute pubblica in tutti i suoi documenti, che divulga all'opinione pubblica e che mette a disposizione del Parlamento e del Governo, derivano non dagli esiti positivi di test in vitro rilevati dal Laboratorio Nazionale dell'ISS, ma dagli esiti dei test in vitro effettuati dai laboratori e da farmacie private?
22) Vero che i dati medico-scientifico-statistici che la Protezione Civile pubblica in tutti i suoi documenti, che divulga all'opinione pubblica e che mette a disposizione del Parlamento e del Governo, derivano non dagli esiti positivi di test in vitro rilevati dal Con Laboratorio Nazionale dell' , ma dagli esiti dei test in vitro effettuati, ma dagli esiti dei test in vitro effettuati dai laboratori e da farmacie private? Si indicano a testi: sui capitoli n. 11-14-16-20-21 Dr. Direttore Ufficio Testimone_9
1 c/o Ministero della Salute Dr. Achille Iachino Ufficio 4 c/o Ministero della Salute via Giorgio Ribotta n.5 Roma Dr. , c/o il Ministero della Salute;
sui cap. n. Persona_1
12-13-15-17-18-19 Dr. Istituto Superiore di Sanità 299, Viale Testimone_10
EG EN,– Roma Prof.ssa , c/o Istituto Superiore di Sanità Persona_2
Viale EG EN Roma, su c/o Presidenza Testimone_11
Consiglio MinistriDipartimento della Protezione , c/o Testimone_12
Presidenza Consiglio MinistriDipartimento della Protezione Civile.
Con C) Prova per testi inerente la circostanza che l' non ha svolto verifiche di effettiva efficacia dei dispositivi in vitro rt-PCR ed antigenici utilizzati nel nostro Paese per il rilevamento del virus sars cov 2 dal gennaio 2020 ad oggi Con
22 Vero che l' non ha svolto i controlli di qualità, efficacia ed affidabilità, definiti EQA ( Esterna ality Assessment) dei c.d. “protocolli” rt-PCR utilizzati dai laboratori del nostro Paese per il rilevamento del virus sars cov 2 e della malattia covid 19 nel periodo gennaio 2020-febbraio 2020 con riferimento all'utilizzo dei c.d. protocolli come da doc.n. 37 che le si rammostra?
23 Vero che i dispositivi in vitro in kit rt-PCR sono stati introdotti da fine febbraio 2020 e che hanno sostituito i c.d. “protocolli”?
11 Con 24 Vero che l' non ha svolto i controlli di qualità, efficacia ed affidabilità dei dispositivi in in kit rt-PCR e dei dispostivi in vitro antigenici utilizzati dai laboratori del nostro Paese per il rilevamento del virus sars cov 2 e della malattia covid 19 nel periodo da marzo 2020 ad oggi? Si indicano a testi: Dr. , Testimone_13 residente a [...]; Dr. c/o Istituto Superiore di Sanità 299, Viale EG EN Roma Testimone_10
Prof , c/o Istituto Superiore di Sanità Viale EG EN Persona_2
Roma
D) prova per testi sui capitoli inerenti la circostanza che i dispositivi in vitro rt-PCR utilizzati dai laboratori inseriti nell'elenco del Ministero della Salute sono illegali perché non validati dall' Infettive in Controparte_6 violazione delle linee guida tecniche dei legislatori secondari come da doc.n. 39, e perché non riconosciuti dalle autorità sanitarie come previsto obbligatoriamente dal legislatore primario ex art. 9 DL n. 52/2021
25) Le IB il documento n. 63 di parte attorea. Vero che esistono oltre 2.400 marche e circa 500 produttori di test in vitro che possono immettere in commercio i loro dispositivi in vitro auto-apponendo il marchio CE che certifica la sicurezza dei materiali con i quali sono prodotti?
26) Vero che il riconoscimento della loro efficacia avviene attraverso la “validazione” che consiste nella verifica da parte di un organismo indipendente della loro effettiva efficacia come da Comunicazione della Commissione Europea che le si esibisce come doc.n. 40 di parte attorea?
27) Le IB il doc.n.39 di parte attorea che rappresenta la Nota Tecnica per lo Con svolgimento dei test in vitro edita dall' dal Ministero della Salute che prevedeva che, dal marzo 2020, potessero essere utilizzati nel nostro Paese ai fini della diagnostica del virus sars cov 2, solo dispositivi in vitro “validati” quanto alla loro effettiva efficacia dall'istituto Quali Controparte_6 sono le marche ed i produttori dei dispositivi in vitro RT-PCR ed antigenici che sono stati “validati” dall'INMI per l'utilizzo diagnostico del rilevamento del virus sars cov 2 nel nostro Paese ed in quale documento è pubblicato questo dato?
28) Le IB il testo dell'art. 9 DL n. 52/2021 che ha introdotto l'obbligo del possesso del certificato verde COVID 19 e che prevede che i laboratori e le farmacie possono effettuare la diagnostica di rilevamento del virus sars cov 2 solo con dispositivi in vitro che siano “riconosciuti dall'autorità sanitaria”. Quali sono le marche ed i produttori dei dispositivi in vitro rt-PCR, “riconosciuti dall'autorità sanitaria” per l'utilizzo ai fini del rilascio del certificato verde COVID 19, utilizzati da ciascun laboratorio inserito nella lista del Ministero della Salute ed in quale documento sono pubblicati questi dati ?
29) Quali sono le marche ed i produttori dei dispositivi in vitro antigenici, “riconosciuti dall'autorità sanitaria” per l'utilizzo ai fini del rilascio del certificato verde COVID 19, utilizzati da ciascun laboratorio inserito nella lista del Ministero della Salute ed in quale documento sono pubblicati questi dati ?
12 30) Le IB il documento n. 12 di parte attorea che sono i fogli avvertenze dei dispositivi in vitro rt-PCR utilizzati dai laboratori del nostro Paese dai quali risulta solo l'apposizione del marchio CE, ma non la validazione e il riconoscimento previsti per il loro utilizzo nel nostro Paese. Quali laboratori inseriti nell'elenco tenuto da Ministero della Salute utilizzano rispettivamente le marche dei dispositivi in vitro rt-PCR eventualmente validati dall'INMI e riconosciuti e dalle autorità sanitarie? Si indicano a testi: sul capitolo n. 25 Dr. c/o Istituto Superiore di Testimone_10
Sanità 299, Viale EG EN,– Roma Prof.ssa , c/o Istituto Persona_2
Superiore di Sanità Viale EG EN Roma;
sui cap.n.26-28-29-30 Dr. Direttore Ufficio 1 c/o Testimone_9 [...]
Ufficio 4 c/o Ministero della Salute via Giorgio Ribotta n.5 Controparte_8
, c/o il Ministero della Salute Dr. c/o Persona_1 Testimone_10
Istituto Superiore di Sanità 299, Viale EG EN,– Roma Prof.ssa Persona_2
, c/o Istituto Superiore di Sanità Viale EG EN- Roma Dr
[...] Tes_11
/o Presidenza Consiglio Ministri-Dipartimento della Protezione C
[...]
, c/o Presidenza Consiglio Ministri-Dipartimento della Protezione Civile, Testimone_12
Dr. , c/o Testimone_14 Controparte_6
Roma. Dr. c/o
[...] Tes_15 Controparte_6
Roma; Pro
[...] Persona_2 Controparte_9
, c/o il Min
[...]
E) prova per testi inerente la circostanza che un dispositivo in vitro rt-PCR utilizzato da taluni laboratori inseriti nell'elenco del Ministero della Salute come quelli che possono svolgere i test in vitro per il rilevamento del virus sars cov 2 è illegale perché previsto per il rilevamento del diverso virus MERS per cui l'esito positivo è relativo a quest'ultimo 31) Le IB il documento n. 13 di parte attorea che rappresenta il foglio avvertenze del dispositivo in vitro FilmArray® Respiratory Panel 2 plus (RP2plus) – produttore: Biomerieux utilizzato nel 2017 per il rilevamento del virus MERS. Le IB il documento n. 16 che attesta che questo dispositivo sia utilizzato da laboratori inseriti nell'elenco del Ministero della Salute come quelli che possono svolgere i test di rilevamento del virus sars cov 2. Il dispositivo in vitro in oggetto è stato validato- riconosciuto da autorità sanitaria per questo utilizzo e in quale documento risulta eventualmente questa autorizzazione per l'utilizzo per il rilevamento del virus sars cov 2? Precisi eventualmente dove sia rinvenibile il documento di riferimento. Si indicano a testi: Dr. c/o Istituto Superiore di Sanità 299, Viale Testimone_10
EG EN,– Roma Prof.ssa , c/o Istituto Superiore di Sanità Persona_2
Viale EG EN- Roma F) prova per testi inerente la circostanza che dispositivi in vitro rt-PCR utilizzati da taluni laboratori inseriti nell'elenco del Ministero della Salute come quelli che possono svolgere i test in vitro per il rilevamento del virus sars cov 2 , siano illegali in quanto sprovvisti del marchio CE 32) Le IB il doc.n.12 di parte attorea che rappresenta i fogli avvertenze dei dispostivi in vitro utilizzati nel nostro Paese e che contiene quelli delle marche che non
13 presentano il marchio CE ed il doc.n. 17 che rappresenta il riassunto delle caratteristiche tecniche di ciascun dispositivo in vitro utilizzato per svolgimento dei test in vitro per il rilevamento del virus sars cov 2 e che indica i laboratori che utilizzano dispositivi non marchiati CE. Quale autorità sanitaria ha autorizzato i laboratori ad utilizzare dispositivi in vitro sprovvisti del marchio CE in violazione della normativa unionale ed interna ed in quale documento risulta espressa questa deroga? Si indicano a testi: Prof.ssa , c/o Persona_2 Controparte_9
, c/o il Ministero della Salute Dr.ssa c/o Presidenza
[...] Testimone_11 ri-Dipartimento della Protezione Civil
G) prova per testi inerente la circostanza che i laboratori non dichiarano il numero dei cicli di amplificazione nei referti degli esiti asseritamente positivi dei test in vitro in violazione delle linee guida tecniche dell'OMS, circostanza che determina l'impossibilità di verificare la loro effettiva precisione e veridicità
33) Vero che l'OMS ha emesso le linee guida tecniche che le si IBno come documenti n. 18-19 di parte attorea nelle quali ha obbligato i laboratori che svolgono i test in vitro rt-PCR a dichiarare i cicli di amplificazione a cui è risultato positivo il campione organico al virus sars cov 2 al fine di verificare se esso possedeva carica virale sufficiente per ritenere un soggetto contagiato e contagioso ?
34) Le IB il documento n. 20 che contiene vari referti di laboratori dai quali risulta che nessun laboratorio italiano dichiari nei referti l'indicazione del numero dei cicli utilizzato per svolgere i test in vitro rt-PCR. Le risulta che esistano laboratori che rispettano le linee guida dell'OMS ed eventualmente quale è il loro nominativo? Si indicano a testi sul cap. n. 33: Dr. , c/o Accademia Nazionale di Testimone_1
Medicina Via Martin Piaggio 17/6, Genova;
Dr. c/o Università Testimone_2
Cattolica del Cuore, Roma sul cap.n. 34 Si indica a Persona_2
, c/o Istituto Superiore di Sanità Dr. Rocco Bellantone c/o Istit
[...] di Sanità 299, Viale EG EN,– Roma
H) prova per testi inerente la circostanza che secondo le linee tecniche dell'OMS e dell'ECDC oltre il numero di 25-30 e secondo le linee guida del Ministero della Salute oltre il numero di 35, di amplificazione dei campioni organici tutti gli esiti dei test in vitro siano falsi positivi perché sprovvisti di certezza di individuazione del virus sars cov 2 e perché assente la carica virale sufficiente per contagiare e che tutti i laboratori inseriti nell'elenco del Ministero della Salute come quelli che possono svolgere i test in vitro utilizzino dispositivi in vitro che amplificano i campioni oltre i detti limiti 35) Le IB i documenti n. 21-22 -25 che esprimono le linee guida dell'OMS, il documento n. 24 che esprime le linee guida e dell'ECDC ed il documento n. 7 che esprime le linee guida del Ministero della Salute relativamente al numero massimo dei cicli di amplificazione che devono essere utilizzati dai dispositivi in vitro rt-PCR per rilevare correttamente come “positivi” i campioni organici e che varia da 25 a 35 cicli. Le IB il doc.n. 12 ed il doc. n. 17 di parte attorea che contengono i fogli
14 avvertenze dei dispositivi in vitro utilizzati dai laboratori inseriti nell'elenco del Ministero della Salute come quelli che possono svolgere i test in vitro rt-PCR che attestano che i dispositivi in vitro utilizzati dai laboratori italiani amplificano i campioni organici oltre i 40 cicli, nonché il documento n. 28 che attesta che la Regione Emilia Romagna utilizzi dispositivi in vitro che amplificano i campioni oltre i 45 cicli. Vero che secondo le linee guida tecniche degli organismi sanitari nazionali ed internazionali se un campione organico deve essere amplificato oltre i 35 cicli per rilevare la positività al virus sars cov 2 non è vi certezza che il virus rilevato sia effettivamente il sars cov 2 e anche se fosse stato effettivamente rilevato detto virus esso sarebbe privo di carica virale idonea a definire un soggetto “contagiato” ed in grado di contagiare? Si indicano a testi: Dr. c/o IstitutoSuperiore di Testimone_10
Sanità 299, Viale EG EN,– Roma Pro , c/o Istituto Persona_2
Superiore di Sanità Viale EG EN Roma;
sui cap.n.26-28-29-30 Dr. Tes_9
Direttore Ufficio 1 c/o Uffic
[...] Controparte_8 della Salute via Gi , c/o il Persona_1
Ministero della Salute Dr. c/o Istituto Superiore di Sanità 299, Viale Testimone_10
EG EN,– Roma Prof , c/o Istituto Superiore di Sanità Persona_2
Viale EG EN- Roma Dr.ssa c/o Presidenza Consiglio Ministri- Testimone_11
Dipartimento della Protezione Ci , c/o Presidenza Consiglio Testimone_12
Ministri-Dipartimento della Protezione Civi il Dr. , c/o Testimone_14
Roma. Dr. c/o Controparte_6 Tes_15
Roma; Pro Controparte_6 Persona_2
, c/o il M
[...] Controparte_9
Salute.
I) prova per testi inerente la circostanza che i laboratori riversano nella Con piattaforma tenuta dall' gli esiti del primo test svolto e, quindi, che certamente siano inseriti nella piattaforma tutti falsi positivi perché esiti derivanti da utilizzo di dispositivi in vitro che amplificano i campioni organici oltre i 35 cicli Con 36) Le IB , quale documento n. 26 la risposta inviata dall' alla dott.ssa
[...] in data 19/4/2023 che afferma che i laboratori riversano nella piattaforma Per_3
positivo del primo test effettuato con i dispositivi in vitro non validati e non riconosciuti che amplificano i campioni organici con un numero di cicli superiore a 40? Ne conferma il contenuto? Prof.ssa , c/o Persona_2 [...]
, c/o il Mi Controparte_9 Testimone_9
Ufficio 1 c/o Ufficio 4 c/o Ministero della Controparte_8
Salute via Gio
L) prova per testi inerente la circostanza che i dispositivi in vitro illegali ed imprecisi utilizzati nel nostro Paese confondono il rilevamento del virus sars cov 2 con il rilevamento di altri virus 37) Le rammostro i doc.n. 18-19 che rappresentano le linee guida del dicembre 2020 e del gennaio 2021 edite dall'OMS. Vero che l'OMS ha richiesto di utilizzare dispositivi
15 in vitro che evitino rumori di fondo ed, in particolare, che non confondano il virus sars cov 2 con altri virus? 38) Vero che i produttori dei dispositivi in vitro utilizzati nel nostro Paese dichiarano che i loro prodotti possono confondere il rilevamento del virus sars cov 2 con quello di altri virus come da documento n.12 e che le si rammostra che contiene i fogli avvertenze dei dispositivi in vitro adottati nel nostro Paese, e che i dispositivi che presentano queste criticità sono indicati analiticamente nel foglio riassuntivo allegato come documento n. 17 che le si rammostra? Si indicano a testi: sul cap.n. 37) Dr. , c/o Accademia Nazionale di Testimone_1
Medicina Via Martin Piaggio 17/6, c/o Università Testimone_2
Cattolica del Cuore, Roma sul cap.n. 38) Prof.ssa , c/o Istituto Persona_2
Superiore di Sanità; Dr. , c/o il Dr. Persona_1 Tes_9
Direttore Ufficio 1 c/o Ministero della Salute Dr. Achille Iachino Ufficio 4 c/o
[...] della Salute via Giorgio Ribotta n.5 Roma
M) prova per testi inerente la circostanza che i dispositivi in vitro illegali ed imprecisi adottati nel nostro Paese sono inutilizzabili ai fini diagnostici in quanto la percentuale di prevalenza è irrilevante Con
39) Le IB i doc.n. 18-19 dell'OMS e 61 dell' Vero che secondo le linee guida dell' OMS e dell'ISS l'efficacia dei dispositivi in vit inversamente proporzionale alla percentuale di prevalenza del virus nell'ambiente dove viene svolto il test. Ciò significa che la probabilità che un soggetto che risulta positivo al test sia davvero infettato dal virus diminuisce, se la percentuale di positività diminuisce, a prescindere dall'esito del tampone, e che può essere pari a zero e, quindi , sostanzialmente il test non è di alcuna utilità pratica per identificare i positivi su tale popolazione se non sono utilizzati dispositivi che sia provato abbiano high performance? “
40) Vero che la percentuale di prevalenza si misura svolgendo i test in vitro con dispositivi in vitro presenti sul mercato italiano e che deriva dal rapporto percentuale tra gli esiti dei test asseritamente positivi e negativi ? Si indicano a testi: Prof.ssa , c/o Persona_2 Controparte_9
, c/o il Mini
[...] Testimone_9
c/o Ministero della Salute Dr. Achille Iachino Ufficio 4 c/o Ministero della Salute via Giorgio Ribotta n.5 Roma
N) Prova per testi inerente la circostanza che i test di rilevamento del virus sars cov 2 con dispositivi in vitro antigenici sono stati effettuati con modalità e criteri cha hanno violato le linee guida della Circolare del Ministero della Salute n. 705/2021
41) Vero che le modalità ed i criteri di esecuzione dei test in vitro antigenici sono stati disciplinati dal contenuto della Circolare del Ministero della Salute n. 705/2021?
42) Vero che nessun referto di test positivo antigenico rilasciato dalle Farmacie ed Con inserito nella piattaforma dati tenuta dall' contiene l' indicazione dei requisiti e dei presupposti per l'utilizzo dei test antigeni evisto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 705/2021?
16 43) Vero che Lei si è recata in Farmacia in ripetute occasioni ed ha svolto test in vitro antigenici a semplice richiesta senza che le fosse richiesta alcuna informazione sulle sue condizioni e sul suo stato di salute? Si indicano a testi: sul cap. n. 41 , c/o il Ministero della Salute;
Dr. Persona_1
Direttore Ufficio 1 c/o Ministero della Salute Dr. Achille Iachino Testimone_9 istero della Salute via Giorgio Ribotta n.5 Roma;
sul cap.n. 42) Prof.ssa , c/o Istituto Superiore di Sanità; Persona_2 Tes_16
Assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia Romagna;
Persona_4 responsabile alle Politiche della salute per la Regione Lombardia;
Persona_5
Assessore alla Sanità della Regione Veneto;
Ass Persona_6 della Regione Veneto;
Assessore alla Sanità della Regione Lazio;
CP_10
Ass à della Regione Campania;
Controparte_11 CP_12
Assessore alla Sanità della Regione Sicilia;
Assessore alla Sanità della Testimone_17
Regione Toscana sul cap.n. 43 in via F.-Broger, 9 Laives Testimone_18
(BZ), viale Persona_3
Leopardi n. 12 Rimini, ; Padova via Indipendenza n. 44; Testimone_19 [...]
via Garibaldi n. 1 via Salita snc Ponza (LT Tes_20 Testimone_21
O) prova per testi inerente la circostanza che tutti i dati medico- scientificostatistici epidemiologici di diffusione del virus sars cov 2 nel nostro Paese e di efficacia dei vaccini anti covid 19 a svolgere la funzione di immunizzazione anti sars cov 2 sono misurati con i dispositivi in vitro rt-PCR ed antigenici 44) Vero che come risulta dai contenuti dei Bollettini Epicentro editi dall'Istituto Superiore di Sanità e dal doc.n. 38 sono misurati con gli esiti dei test in vitro rt-PCR ed antigenici:
-l'entità della diffusione del virus sars cov 2;
- l'asserita efficacia dei vaccini ad immunizzare dal contagio dal virus sars cov 2;
-l' asserita efficacia dei vaccini a prevenire l'insorgere della malattia covid 19;
-l'asserita efficacia dei vaccini a prevenire forme gravi della malattia covid 19
-l'attribuzione dei ricoveri in ospedale ed in terapia intensiva all'infezione sars cov 2 ed alla malattia covid 19;
-l'attribuzione dei decessi alla malattia conseguente all'infezione da virus sars cov 2; - il numero più elevato di ricoveri dei non vaccinati negli ospedali e nelle terapie intensive;
-il maggior numero di decessi dei non vaccinati.
- il positivo rapporto rischi benefici dei vaccini nel nostro Paese. Si indicano a testi: Prof.ssa , c/o Persona_2 Controparte_9
, c/o il Ministero della Salute;
Dr. Direttore Ufficio 1
[...] Testimone_9 ella Salute Dr. Achille Iachino Uffi o della Salute via Giorgio Ribotta n.5 Roma
17 P) prove attestanti che l' Controparte_6 non ha svolto la sorveglianza clinica prevista obbligatoriamente
[...] dall'art. 3 dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 640/2020 45) Le IB il doc. n. 30 di parte attorea. Lei conferma che l'
[...]
Roma non ha mai svolto la sorveglianza delle Controparte_6 vo all'esame strumentale per il rilevamento del Con virus sars cov 2 riversato nella piattaforma tenuta dall' ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 640/2020? 46) Vero che l'esame delle caratteristiche cliniche ha, tra le altre funzioni, quella di attribuire i sintomi manifestati da un soggetto positivo al rilevamento del virus sars cov 2, alla malattia covid 19? Si indicano a testi : Dr. c/o Tes_15 Controparte_6
Roma; Dr. , c/o
[...] Testimone_14 Controparte_6
Ro , c
[...] Persona_1 Tes_9 ficio 1 c/o Salute Dr. Achille Iachino Uffic
[...]
Ministero della Salute via Giorgio Ribotta n.5 Roma
Con Q) Prove attestanti che il Laboratorio Nazionale dell' ha utilizzato ed utilizza un dispositivo in vitro non marchiato CE e che viola le linee guida tecniche dell'OMS, dell'ECDC e del Ministero della Salute nonché che è stato ritirato dal commercio per la sua imprecisione Con 47) Le IB il doc.n. 67 che rappresenta la risposta dell' ad un FOIA inviato Con dalla sig.ra Vero che il laboratorio Nazionale de utilizza, dal marzo Persona_7
2020, senza soluzione di continuità sino ad oggi, il test CDC Atlanta per effettuare i test di raffronto con gli esiti dei test svolti dai laboratori periferici? 48) Le IB come doc.n. 64 il data base della Comunità Europea dal quale risulta che il testprotocollo Atlanta sia sprovvisto del marchio CE. Quale autorità ha Con autorizzato il Laboratorio dell' ad utilizzare un dispositivo in vitro che non potrebbe essere venduto in Italia ed in quale documento è rinvenibile questo dato? 49) Le IB il doc.n. 65 che rappresenta il foglio avvertenze (IFU) del dispositivo in vitro CDC Atlanta. Vero che il test-protocollo CDC Atlanta dichiara nel foglio avvertenze alle pagg.n. 34-35 di amplificare i campioni a 40 cicli e,quindi, oltre i limiti previsti dalle autorità sanitarie nazionali ed internazionali per il corretto rilevamento del virus sars cov 2 come da documento n. 65 che le si rammostra? 50) Le IB il documento n. 66 che rappresenta la pagina ufficiale del sito del CDC di Atlanta che comunica la cessazione dell'utilizzo del detto test nel luglio del 2021. Vero che il testprotocollo CDC Atlanta è stato effettivamente ritirato dal commercio dopo quella data? Si indicano a testi: su tutti i capitoli Prof.ssa , c/o Istituto Persona_2
Superiore di Sanità; sui cap. n. 48 e 50 Dr. della Salute Persona_1
Dr. Ernesto Addabbo Direttore Ufficio 1 c/ Controparte_8
Ufficio 4 c/o Ministero della Salute via Giorgio Ribotta n.5 Roma
18 R) Prove attestanti la violazione dell'art.2 dell'Ordinanza n. 640/2020 e la falsificazione dei dati dei casi confermati
51 Le IB il doc. n.35. Lei conferma che i dati pubblicati dalla Protezione Civile Con sono quelli inviatigli dal Ministero della Salute e dall' che riguardano i positivi ai test svolti dai laboratori periferici regionali e non i dati dei “casi confermati” di SARS- CoV-2 ex art. 2 dell'Ordinanza della protezione Civile n. 640/2020?
52 La Protezione Civile ha mai pubblicato i dati dei “casi confermati” di ex CP_13 art. 2 dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 640/2020? Con
53 L' e/o il Ministero della Salute hanno mai comunicato alla Protezione Civile i dati “casi confermati” di SARS-CoV-2 ex art. 2 dell'Ordinanza della protezione Civile n. 640/2020?
54Vero che l'Ordinanza della protezione Civile n. 640/2020 è rimasta in vigore sino al 31 marzo 2022 data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria? Si indicano a testi: Dr.ssa c/o Presidenza Consiglio Ministri- Testimone_11
Dipartimento della Protezione , c/o Presidenza Consiglio Testimone_12
Ministri-Dipartimento della Protezione Civile.
NEL MERITO Accertare e dichiarare che sono false le seguenti prove poste a fondamento della motivazione della sentenza della Corte di Appello di Torino, Sez. Lavoro, n. 156/2024 pubbl. il 17/06/2024 in relazione alla causa RG n. 651/2023 :
- esistenza di vaccini autorizzati dalle autorità sanitarie preposte per il trattamento terapeutico richiesto dal legislatore per il rilascio della certificazione verde covid 19, di prevenzione dell' infezione da sars cov 2;
- esistenza di vaccini autorizzati dal legislatore off label, per la prevenzione dell' infezione da sars cov 2;
- svolgimento, acquisizione, attribuzione, riconducibilità, controllo da parte di qualsivoglia autorità sanitaria nazionale e/o internazionale degli esiti dei test in vitro rt-PCR ed antigenici e, quindi, dei dati epidemiologici e microbiologici dei casi confermati di sars cov 2 e di quelli inerenti il numero dei contagi, il rapporto tra vaccinati e non vaccinati in ospedale, terapie intensive, decessi dal 1 marzo 2020 alla data di approvazione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione della diffusione del virus sars cov 2 previsto dall'art. 4 DL n.44/2021 e succ. modifiche;
- esistenza di casi di contagiati di sars cov 2 nel nostro Paese nel periodo 2020-2022 in quanto quelli divulgati come tali derivano dall'utilizzo di test in vitro illegali, dallo svolgimento tecnico dei test rt-PCR da parte di laboratori privati, in violazione delle linee guida dell'OMS dell'ECDC,della Commissione Europea, dell' Ordinanza della Protezione Civile n.640/2020,del Ministero della Salute;
-esistenza di casi di malati di covid 19 nel nostro Paese nel periodo 2020-2022 in quanto quelli divulgati ineriscono pazienti falsamente positivi all'esame strumentale i cui sintomi ulteriormente non sono stati, dolosamente, verificati come in effettivo nesso causale con la malattia detta malattia a seguito di confessoria omissione d'atti
19 d'ufficio consumata dall'organismo sanitario che avrebbe dovuto svolgerla ai sensi di legge;
- rapporto di stima tra vaccinati e non vaccinati inerente i ricoveri in ospedale, in terapia intensiva, i decessi dal 1 marzo 2020 alla data di approvazione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione della diffusione del virus sars cov 2 previsto dall'art. 4 DL n.44/2021 e succ. modifiche.”.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
“In via preliminare:
• Dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree per violazione del principio del ne bis in idem e, in ogni caso,
• Dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per insussistenza del diritto vantato, della legittimazione ad agire e/o per averle proposte tardivamente in sede di comparsa conclusionale;
In via principale e nel merito:
• Rigettare le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto
• Condannare l'attore al pagamento delle spese legali nonché al risarcimento del danno che si chiede al UD di quantificare in via equitativa ex art. 96 cpc.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione del 16 ottobre 2024, il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio la società (d'ora in avanti anche o la SOCIETÀ), in Controparte_14 CP_14 persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria di falsità delle prove poste a fondamento della sentenza n. 156/2024 pronunciata dalla Corte di Appello di Torino, sez. Lavoro, in relazione alla causa RG
n. 651/2023 instaurata su ricorso proposto dal sig. , in qualità Parte_1 di dipendente della . CP_14
L'azione veniva instaurata con l'espressa finalità di ottenere una sentenza quale presupposto necessario per l'espletamento di una successiva domanda di revocazione della stessa ai sensi dell'art. 395 n. 2) c.p.c., sulla base della circostanza che la giurisprudenza di legittimità chiarisce che la citata disposizione postula,
20 quale presupposto per l'istanza di revocazione, che si sia giudicato in base a prove dichiarate false con sentenza passata in giudicato anteriormente alla proposizione di detta istanza.
L'attore si riferiva ad una serie di (così dallo stesso definite) “prove” aventi i seguenti oggetti:
1) esistenza di vaccini autorizzati dalle autorità sanitarie preposte per il trattamento terapeutico richiesto dal legislatore per il rilascio della certificazione verde covid 19, di prevenzione dell'infezione da sars cov 2;
2) esistenza di vaccini autorizzati dal legislatore off label, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2;
3) svolgimento, acquisizione, attribuzione, riconducibilità, controllo da parte di qualsivoglia autorità sanitaria nazionale e/o internazionale degli esiti dei test in vitro rt-PCR ed antigenici e, quindi, dei dati epidemiologici e microbiologici dei casi confermati di virus e quelli inerenti al numero di contagi, il rapporto tra vaccinati e non vaccinati presso gli ospedali e le terapie intensive, il numero dei decessi a partire dall'1 marzo 2020;
4) esistenza di casi di contagiati dal virus SARS-CoV-2 nel periodo 2020-2022, in quanto i numeri ad essi relativi sarebbero derivati dall'utilizzo di test in vitro illegali, dallo svolgimento di test rt-PCR da parte di laboratori privati, in violazione delle linee guida emanate dalle autorità competenti in materia
(OMS, ECDC, Commissione Europea, Protezione Civile, Ministero della
Salute);
5) esistenza di casi di malati di Covid-19 nel medesimo periodo, in quanto i dati divulgati sarebbero inerenti a pazienti falsamente positivi all'esame strumentale, i cui sintomi non sarebbero stati ulteriormente verificati;
6) rapporto tra vaccinati e non vaccinati inerente i ricoveri in ospedale, in terapia intensiva, i decessi, dall'1 marzo 2020 alla data di approvazione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 di cui all'art. 4 D.L. 44/2021.
21 A fondamento delle proprie domande, parte attrice deduceva quanto segue:
- il sig. era dipendente della SOCIETÀ con mansioni di impiegato;
Parte_1
- in tale qualità, il sig. aveva proposto, dapprima, ricorso dinanzi al Parte_1
Tribunale di Vercelli – sez. Lavoro e, in secondo grado, dinanzi alla Corte
d'Appello di Torino, sez. Lavoro, al fine di ottenere il pagamento degli emolumenti asseritamente dovuti e non corrisposti nel periodo di sospensione dal lavoro in quanto sprovvisto del c.d. Green Pass, introdotto dall'art. 9 D.L.
52/2021;
- tale ricorso era stato rigettato in entrambi i gradi di giudizio;
- la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di secondo grado si sarebbe fondata su una pluralità di prove dedotte da controparte e/o prospettate come sussistenti dalla Corte d'Appello, ritenute false da parte attrice, e di cui, appunto, era stata domandata declaratoria di falsità nel presente giudizio;
- si difendeva nel giudizio a quo sostenendo di aver rispettato la normativa CP_14 posta a fondamento dell'obbligo di Green Pass in quanto avrebbe richiesto l'esibizione della certificazione verde, che non le sarebbe stata consegnata dal sig. , e sostenendo che quest'ultimo ne fosse sprovvisto. Parte_1
* Con comparsa dell'11 dicembre 2024 si costituiva in giudizio Controparte_14
(ora , contestando le difese di parte attrice e chiedendo: i) in via Controparte_2 preliminare, di dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree per violazione del principio del ne bis in idem;
ii) di dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per insussistenza del diritto vantato e della legittimazione ad agire;
iii) in via principale e nel merito, di rigettare le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto;
iv) di condannare l'attore al pagamento delle spese legali nonché al risarcimento del danno come quantificato dal UD in via equitativa ex art 96 c.p.c.
A fondamento delle proprie difese deduceva quanto segue:
22 - durante il periodo di emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19, la
SOCIETÀ – di cui l'attore era dipendente sin dal 31 gennaio 1996 – aveva continuato ad operare regolarmente ed il personale aveva continuato a recarsi in presenza presso gli uffici, non avendo il datore di lavoro consentito a nessuno, per ragioni organizzative, di lavorare in modalità smart working;
- la SOCIETÀ, in data 12 ottobre 2021, preso atto della normativa in materia di obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, aveva inviato ai suoi dipendenti una comunicazione con la quale si richiedeva ai lavoratori la comunicazione dell'eventuale mancato possesso del Green Pass entro data determinata (14 ottobre 2021 ore 13), al fine di soddisfare le esigenze organizzative del datore di lavoro;
- tale dichiarazione non era stata trasmessa dal sig. , pur non Parte_1 provvisto di Green Pass;
- l'attore aveva informato dunque il datore di lavoro, in data 15 ottobre 2021, che avrebbe usufruito delle ferie accantonate per il periodo 15-20 ottobre
2021, senza tuttavia inserire la propria richiesta di ferie nel portale presenze e tentando, comunque, di accedere al luogo di lavoro;
- poiché sprovvisto di Green Pass, e non risultante in ferie, il 15 ottobre 2021 non era stato consentito l'accesso all'attore al luogo di lavoro e, in applicazione della normativa vigente (art. 1 D.L. 127/2021), le assenze del sig. , a Parte_1 far data dal 15 ottobre 2021, erano state qualificate come ingiustificate;
- nella medesima giornata, l'attore aveva trasmesso una dichiarazione avente ad oggetto l'impedito accesso dello stesso ai luoghi di lavoro, qualificandolo come illegale, anticostituzionale e discriminatorio e, ribadendo la propria disponibilità allo svolgimento della prestazione lavorativa, aveva invitato la SOCIETÀ a voler rilasciare a suo favore una “formale dichiarazione di divieto di accesso al luogo di lavoro fino al 31 dicembre 2021 ovvero fino alla presentazione della certificazione verde covid-19, per gli usi consentiti dalla legge”;
23 - la convenuta aveva riscontrato tale comunicazione affermando la legittimità del proprio operato alla luce della normativa vigente in tema di accesso ai luoghi di lavoro;
- il 19 ottobre 2021, l'attore aveva trasmesso alla convenuta comunicazione con la quale chiedeva la possibilità di “lavorare da casa”, alla quale la convenuta aveva risposto affermando l'impossibilità di adottare tale soluzione, in quanto non utilizzata dalla SOCIETÀ. Il sig. aveva riscontrato ulteriormente di Parte_1 non intendere “fare alcun TSO per lavorare [non essendo tale richiesta] scritta sul contratto”;
- il 2 gennaio 2022, il sig. aveva fatto pervenire alla convenuta una Parte_1 comunicazione via pec, con la quale aveva chiesto di rientrare a svolgere le proprie mansioni lavorative;
a tale comunicazione, la SOCIETÀ aveva riscontrato affermando l'impossibilità di un rientro dell'attore, essendo stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 (ed essendo dunque, fino a quella data, vigente l'obbligo di Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro);
- il 31 marzo 2022, l'attore aveva comunicato alla la sua impossibilità a CP_14 riprendere lo svolgimento delle mansioni lavorative, essendo in isolamento fino al successivo 5 aprile 2022 per aver contratto il Covid-19. Dopo tale data, il 6 aprile 2022, l'attore era rientrato in servizio;
- come da previsione normativa, l'attore non aveva ricevuto la retribuzione relativa al periodo di assenza (15 ottobre 2021 – 5 aprile 2022) e, di conseguenza, non aveva maturato neppure il diritto alla retribuzione c.d. indiretta;
- per questa ragione, con ricorso ex 414 c.p.c., l'attore aveva convenuto la
SOCIETÀ dinanzi al Tribunale di Vercelli, sezione Lavoro, chiedendo (i) la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale con conseguente sospensione del procedimento;
(ii) l'accertamento e declaratoria della giustificatezza delle assenze, nonché del suo diritto a prestare la propria attività lavorativa, con
24 conseguente condanna al pagamento della retribuzione per i giorni illegittimamente considerati come assenza ingiustificata;
- tale riscorso era stato rigettato dal Tribunale di Vercelli con sentenza n.
131/2023, confermata, a seguito di impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 156/2024;
- la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino, pubblicata il 17 giugno 2024 e non notificata, era divenuto pertanto definitiva il 17 dicembre
2024, decorso il termine di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione.
* Con decreto del 26 febbraio 2025 il UD fissava la prima udienza di comparizione delle parti per il giorno 11 marzo 2025, disponendone ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione mediante deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni entro le ore 9.00 dello stesso giorno.
*All'udienza dell'11 marzo 2025 il UD, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 10 marzo 2025, con le quali le stesse insistevano nelle rispettive difese;
ritenute le prove richieste da entrambe le parti inammissibili e/o irrilevanti;
ritenuta altresì la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'11 novembre 2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
A tale ultima udienza, il UD assumeva la causa in decisione.
2. Le richieste preliminari: trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
L'attore ha avanzato a questo UD, in via preliminare, richiesta di trasmissione alla Procura della Repubblica degli atti e documenti allegati «in forza dell'obbligo previsto dall'art. 361 c.p.p.», ritenendo di aver reso il UD edotto della possibile consumazione di plurimi reati procedibili d'ufficio e della rilevanza del loro
25 accertamento ai fini della decisione del presente processo, ed indicando quali responsabili dei reati ritenuti sussistenti le persone che ricoprivano negli anni 2020-
2022 il ruolo di rappresentanti degli enti pubblici e privati indicati nell'atto di citazione.
La domanda è priva di fondamento e dunque non vi è luogo a provvedere.
L'attore, avanzando tale domanda, non persegue lo scopo di tutelare un proprio diritto soggettivo, bensì rimette al UD civile un onere non spettantegli, neanche in forza dell'art. 361 c.p. (né, a fortiori, del citato art. 361 c.p.p., non afferente alla materia). La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 361 c.p., infatti, punisce il pubblico ufficiale che omette di denunciare all'Autorità Giudiziaria un reato “di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni”, non invece, come nel caso di specie, l'ipotesi in cui vengano riferiti al pubblico ufficiale fatti noti alla parte e asseritamente qualificati dalla parte stessa come aventi rilevanza penale. In tal caso, infatti, spetta all'interessato, nell'esercizio di una sua facoltà incondizionata (salvi i relativi limiti penalistici), agire in sede penale presentando apposita denuncia e/o querela e nessun fondamento ha, pertanto, una domanda di trasmissione degli atti alla Procura proposta dinanzi ad autorità giurisdizionale funzionalmente incompetente (cfr. anche art. 1 ord. giud.).
L'attore ha inoltre domandato, in via preliminare incidentale, che sia disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché accerti la conformità dell'art. 4 D.L. 44/2021 - che ha introdotto nell'ordinamento italiano l'obbligo, per gli operatori sanitari e gli esercenti professioni sanitarie, di sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2, costituendo la stessa requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati - agli artt. 4, 5, 6 del Direttiva (UE)
2018/958.
Tale domanda è manifestamente irrilevante ai fini della decisione, in quanto relativa ad un quadro normativo non applicabile al caso di specie.
26 Il richiamo alle disposizioni oggetto di richiesta di rinvio pregiudiziale, infatti, risulta del tutto inconsistente, in quanto l'art. 4 D.L. 44/2021 nulla ha a che vedere (i) da un lato, con l'oggetto della Direttiva (UE) 2018/958, la quale disciplina le limitazioni dell'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, intendendosi per
“professione regolamentata l'attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali”;
(ii) dall'altro, con l'oggetto del presente processo, che riguarda la “falsità di prove” e non i requisiti di esercizio di una professione regolamentata né l'obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari e gli esercenti professioni sanitari, che, del resto, il non esercitava;
Parte_1
(iii) dall'altro ancora con quello del processo a quo, atteso che il ha Parte_1 proposto ricorso e poi appello non già in qualità di appartenente a tali categorie professionali, ma quale semplice dipendente con mansioni di impiegato.
Le domande in esame, pertanto, vanno integralmente rigettate.
3. La declaratoria di falsità delle prove. Assenza della natura di prova degli elementi addotti dall'attore e conseguente rigetto della domanda.
Parte attrice ha chiesto, nel merito, di accertare e dichiarare la falsità delle prove indicate, asseritamente “poste a fondamento della motivazione della sentenza della
Corte di Appello di Torino, Sez. Lavoro, n. 156/2024 pubbl. il 17/06/2024 in relazione alla causa RG n. 651/2023”. La declaratoria richiesta a questo UD sarebbe, per espressa volontà di parte attrice, finalizzata ad esperire successiva domanda di revocazione ex art. 395 n. 2 c.p.c. avverso la sentenza pronunciata dalla Corte
d'Appello di Torino, divenuta definitiva in data 17 dicembre 2024 per decorrenza dei termini di impugnazione.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
27 La decisione di rigetto concerne la carenza della natura di prova degli elementi di cui si chiede la declaratoria di falsità.
In proposito, gli elementi indicati dall'attore quali prove non possono essere definiti tali, né sono stati utilizzati come tali dal UD di Torino al fine di motivare il rigetto del ricorso presentato dal sig. . Parte_1
Con “prova” si indica, infatti, l'informazione fattuale che, legittimamente veicolata nel processo, conferma o smentisce l'allegazione della parte. Si tratta, dunque, del dato informativo idoneo a far sì che giudice ritenga confermato sul piano storico/fattuale quanto allegato dalle parti nel processo.
La prova in quanto informazione, una volta introdotta nel processo, è oggetto di valutazione da parte del giudice, che ne verifica l'attendibilità secondo leggi scientifiche e massime d'esperienza valevoli nella società in quel momento storico.
Orbene, gli elementi indicati quali “prove” da parte attrice – quali: l'esistenza di vaccini autorizzati per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2; lo svolgimento di attività di acquisizione e controllo, da parte delle autorità sanitarie, sugli esiti dei test in vitro rt-PCR ed antigenici, sui dati relativi ai casi confermati di Sars-CoV-2 e sul numero di contagi;
il rapporto tra vaccinati e non vaccinati dalla data del 1 marzo 2020 all'approvazione dell'obbligo vaccinale;
l'asserita inaffidabilità dei test svolti da “laboratori privati”; l'affidabilità dei dati sull'esistenza di malati di Covid 19 nel periodo 2020-2022 – costituiscono non tanto prove in senso tecnico, bensì il presupposto fattuale e scientifico posto a fondamento delle norme emanate dal
Legislatore nella fase emergenziale dovuta alla diffusione del virus Sars-CoV-2. Si tratta, dunque, di elementi oggetto di valutazione da parte – non del UD ma – del Legislatore nell'esercizio del potere discrezionale che costituisce presupposto necessario e fondamentale della funzione normativa allo stesso riservata.
Tali elementi costituiscono, pertanto, questioni che esulano dal concetto di prova, e, conseguentemente, sfuggono totalmente al sindacato giurisdizionale, trattandosi invece di un giudizio attinente al fondamento scientifico delle scelte di politica sanitaria compiute dal Legislatore.
28 Non solo, peraltro, non si tratta di dati informativi non qualificabili come prove in senso tecnico, ma nemmeno essi sono stati utilizzati come tali da parte del UD a quo. Occorre distinguere due piani di ragionamento: il primo è costituito dall'oggetto del giudizio a quo, ovvero il diritto alla retribuzione asseritamente spettante al sig.
per i periodi di assenza ex lege ingiustificata dal luogo di lavoro;
il secondo Parte_1
è costituito dal sistema normativo in forza del quale tale assenza è da considerarsi ingiustificata, a sua volta fondato (trattandosi di legislazione finalizzata alla gestione della crisi pandemica) sugli studi scientifici aventi ad oggetto gli strumenti considerati più adeguati per la tutela della collettività.
Orbene, poiché la prova ha ad oggetto i fatti di causa, non rientrano in tale concetto i predetti studi scientifici, potendo invece la prova del processo a quo avere ad oggetto: (i) l'eventuale possesso del Green Pass da parte del sig. ; (ii) la sua Parte_1 eventuale presenza sul luogo di lavoro durante i periodi di cui si richiede la retribuzione;
(iii) la conseguente, eventuale, effettiva titolarità del diritto alla retribuzione diretta e indiretta. Ogni altra considerazione, svolta nelle motivazioni delle sentenze pronunciate nei giudizi a quo, attiene appunto all'illustrazione del fondamento scientifico delle norme rilevanti o al fine di meglio apprezzarne ratio e portata applicativa (quaestio iuris) oppure – si deve ritenere – al fine di apprezzarne, più o meno implicitamente, la conformità a Costituzione (sempre quaestio iuris).
In ogni caso, la rilevata carenza già a priori ed in astratto del presupposto di cui all'art. 395 c.p.c., in ragione della ritenuta non qualificabilità in termini di “prova” delle informazioni scientifiche oggetto delle allegazioni e difese attoree, a fortiori, fa venir meno la possibilità di prospettare la domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c.
* * *
In ossequio a quanto fin qui esposto, questo Tribunale ritiene di rigettare la domanda proposta in via principale.
4. Le spese processuali.
29 Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.
Ne consegue che parte attrice va condannata a rifondere a Parte_1 parte convenuta le spese di lite che, in base al valore della domanda e alla complessità del giudizio ex D.M. n. 55/2014, si liquidano complessivamente nella misura pari a Euro 10.000,00 per compensi, spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge se dovute.
5. La domanda di parte convenuta di condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Accoglimento.
Parte convenuta ha, infine, chiesto che parte attrice sia condannata al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La domanda merita di essere accolta.
L'attore invero è incorso in una condotta processuale qualificabile quanto meno come gravemente colposa, nella parte in cui ha, in modo del tutto infondato e pretestuoso, considerato quali prove dati ed informazioni di carattere scientifico assunte dal legislatore a fondamento delle norme in materia di green pass, cioè dati ed informazioni in alcun modo qualificabili come prove. Di qui, come si è visto, la radicale infondatezza della domanda.
Inoltre, le domande attoree si sono risolte in una reiterazione di pretese già dedotte in precedente giudizio, in duplice grado, e già respinte in entrambi i gradi di giudizio, così costringendo controparte a subire un ulteriore processo, fondato su elementi che, se valutati con minima diligenza, avrebbero indotto a non innescarlo. Si deve altresì rimarcare che parte convenuta, sebbene indirettamente ed implicitamente, è stata ingiustamente tacciata di conculcare gravemente i diritti fondamentali di un suo dipendente.
Infine, l'attore ha agito in giudizio richiamando quale presupposto della sua pretesa l'art. 395 c.p.c., che prevede un mezzo di impugnazione straordinario, in quanto esperibile avverso le sentenze già divenute definitive, sul presupposto che emergano
30 sopravvenienze di fatto o di diritto rispetto alla scadenza del termine per impugnare con i mezzi ordinari.
Nel caso di specie, nessuna sopravvenienza risulta essere stata fatta valere dall'attore, il quale ha fondato il presente giudizio, come si è più volte detto, su elementi già precedentemente dedotti nei precedenti giudizi, facendo riferimento in modo pretestuoso e totalmente infondato alla categoria della “falsità delle prove”.
Spetta dunque a il risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 CP_14
c.p.c., danno da commisurarsi equitativamente sia in relazione al tempo ed alle energie profuse per contrastare le infondate pretese dell'attore (reperimento di documenti, contatti con i difensori, ecc.), sia al disagio costituito dall'aver dovuto resistere in giudizio ad un'iniziativa destituita di ogni fondamento, iniziativa peraltro coinvolgente la sua immagine di impresa commerciale e datore di lavoro.
In ordine alla quantificazione del danno, questo Tribunale – considerati la limitata durata e complessità del processo, oltre che le disparità economiche tra le parti (una persona fisica, una grande impresa) - ritiene di ridurre la liquidazione equitativa del danno – usualmente equiparata all'ammontare delle spese processuali - alla metà di tale somma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) DICHIARA non luogo a provvedere con riferimento alla domanda di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica svolta in via preliminare da parte attrice . Parte_1
II) DICHIARA manifestamente irrilevante la domanda di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea svolta in via preliminare incidentale da parte attrice . Parte_1
31 III) RIGETTA la domanda di declaratoria di falsità delle prove svolta in via principale da parte attrice . Parte_1
IV) CO parte attrice a rifondere a parte Parte_1 convenuta (ora le spese di lite che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in Euro 10.000,00 per compensi, spese forfettarie (15%), IVA e
CPA come per legge se dovute.
V) CO parte attrice a pagare a parte convenuta Parte_1
(ora la somma di Euro 5.000,00 a Controparte_1 Controparte_2 titolo di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Milano, 19.12.2025
Il UD NG BR
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