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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/10/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
2518/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di NC -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 2518/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CA EV ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Monia Mazzucco ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) Il figlio è oramai maggiorenne e pertanto gestirà in autonomia i tempi Per_1 di visita e permanenza presso ciascuno dei genitori.
2) Il sig. verserà al figlio , la somma mensile di € 500,00 a titolo Pt_2 Per_1 di contributo al suo mantenimento;
somma da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a partire da agosto 2025 a mezzo bonifico bancario, su conto intestato a alle seguenti coordinate bancarie: IT40 Controparte_1 [...]
059 CodiceFiscale_3
3) Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, facendosi riferimento alle linee guida che seguono: SPESE MEDICHE A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di
1 convenzione; b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche che superino il limite di € 500,00 annui;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale e/o erogati da strutture sanitarie che operino in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie non prescritti e/o di medicina non tradizionale;
SPESE SCOLASTICHE A) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
B) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE A) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
B) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Il genitore che le ha anticipate provvederà a comunicare all'altro, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo relativo alle spese straordinarie eventualmente sostenute nel mese precedente;
il rimborso dovrà avvenire entro il giorno 15 di ogni mese. Le parti concordano che le detrazioni fiscali relative alle spese mediche dei figli spettino al 50% ciascuno.
4) Fermo restando che, a far data dal luglio 2025, si conviene che cessi l'obbligo di versare il contributo di mantenimento stabilito dal Tribunale di Rovigo nella sentenza di separazione in favore della sig.ra , i ricorrenti dichiarano di Pt_1 essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla dovrà essere versato a titolo di assegno di mantenimento.
5) I coniugi, ribadito di essere economicamente autosufficienti, dichiarano di avere regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale tra di essi ancora pendente con separata scrittura privata e quindi di non avere nulla da pretendere reciprocamente.
6) Quanto alle spese del presente procedimento, le parti dichiarano che ciascuna sosterrà quelle relative al proprio patrocinio, dovendosi intendere la firma in calce al presente ricorso dai legali apposta anche ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 28-7-2025 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la
[...] Parte_2
2 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 9-5- 1999 a GU EN (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GU EN (RO) al n. 4, Parte II, Serie A, anno 1999, e deducevano che:
- dall'unione era nato il figlio il 26-9-2001; Per_1
- con la sentenza n. 131/2013, depositata il 5-3-2013, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni rassegnate congiuntamente;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- , operatrice sociosanitaria, aveva percepito nell'anno d'imposta Parte_1
2024 un reddito pari a 22.254,00 euro netti, mentre Parte_2 coltivatore diretto, aveva tratto dalla propria attività un reddito dominicale annuo pari a 13.559,00 euro.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 22-10-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 131/2013, depositata il 5-3-2013 (cfr. doc. B), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
3 definitivamente decidendo nella causa n. 2518/ 2025 R.G. promossa da Pt_1
e da con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e a GU EN (RO) in data 9-5-1999
[...] Parte_2
(trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GU EN al n. 4, Parte II, Serie A, anno 1999);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- recepisce le condizioni del divorzio riportate nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 22 ottobre 2025
il Presidente estensore
PA Di NC
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di NC -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 2518/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CA EV ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Monia Mazzucco ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) Il figlio è oramai maggiorenne e pertanto gestirà in autonomia i tempi Per_1 di visita e permanenza presso ciascuno dei genitori.
2) Il sig. verserà al figlio , la somma mensile di € 500,00 a titolo Pt_2 Per_1 di contributo al suo mantenimento;
somma da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a partire da agosto 2025 a mezzo bonifico bancario, su conto intestato a alle seguenti coordinate bancarie: IT40 Controparte_1 [...]
059 CodiceFiscale_3
3) Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, facendosi riferimento alle linee guida che seguono: SPESE MEDICHE A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di
1 convenzione; b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche che superino il limite di € 500,00 annui;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale e/o erogati da strutture sanitarie che operino in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie non prescritti e/o di medicina non tradizionale;
SPESE SCOLASTICHE A) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
B) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE A) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
B) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Il genitore che le ha anticipate provvederà a comunicare all'altro, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo relativo alle spese straordinarie eventualmente sostenute nel mese precedente;
il rimborso dovrà avvenire entro il giorno 15 di ogni mese. Le parti concordano che le detrazioni fiscali relative alle spese mediche dei figli spettino al 50% ciascuno.
4) Fermo restando che, a far data dal luglio 2025, si conviene che cessi l'obbligo di versare il contributo di mantenimento stabilito dal Tribunale di Rovigo nella sentenza di separazione in favore della sig.ra , i ricorrenti dichiarano di Pt_1 essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla dovrà essere versato a titolo di assegno di mantenimento.
5) I coniugi, ribadito di essere economicamente autosufficienti, dichiarano di avere regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale tra di essi ancora pendente con separata scrittura privata e quindi di non avere nulla da pretendere reciprocamente.
6) Quanto alle spese del presente procedimento, le parti dichiarano che ciascuna sosterrà quelle relative al proprio patrocinio, dovendosi intendere la firma in calce al presente ricorso dai legali apposta anche ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 28-7-2025 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la
[...] Parte_2
2 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 9-5- 1999 a GU EN (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GU EN (RO) al n. 4, Parte II, Serie A, anno 1999, e deducevano che:
- dall'unione era nato il figlio il 26-9-2001; Per_1
- con la sentenza n. 131/2013, depositata il 5-3-2013, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni rassegnate congiuntamente;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- , operatrice sociosanitaria, aveva percepito nell'anno d'imposta Parte_1
2024 un reddito pari a 22.254,00 euro netti, mentre Parte_2 coltivatore diretto, aveva tratto dalla propria attività un reddito dominicale annuo pari a 13.559,00 euro.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 22-10-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 131/2013, depositata il 5-3-2013 (cfr. doc. B), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
3 definitivamente decidendo nella causa n. 2518/ 2025 R.G. promossa da Pt_1
e da con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e a GU EN (RO) in data 9-5-1999
[...] Parte_2
(trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GU EN al n. 4, Parte II, Serie A, anno 1999);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- recepisce le condizioni del divorzio riportate nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 22 ottobre 2025
il Presidente estensore
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