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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 362/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di La Spezia
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZ CUT n. U53 2024 000384383 B CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 186/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente
“...In via preliminare accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecuzione e l'atto impugnato per tutti i motivi di cui in premessa accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice individuato dagli atti impugnati per incompatibilità; nel merito e in via principale
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia degli atti impugnati e di tutti gli atti presupposti o successivi, per tutti i motivi esposti, dichiarando gli importi richiesti non dovuti;
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si chiede la rimessione alla corte di Giustizia anche per il tramite delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come indicato in parte motiva”.
Resistente
“... Chiede di voler rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso not. in data 15.10.2024 Ricorrente_1 impugnava l'invito alla Regolarizzazione del pagamento contributo unificato tributario (invito al pagamento) – atto n. U53 2024 000384383 B, prot. n.
12610 del 16/08/2024, notificatogli in pari data a mezzo PEC al domicilio eletto, col quale l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Spezia gli richiedeva il versamento dell'importo di
€ 660,00, relativamente all'omesso pagamento del contributo unificato tributario (CUT) dovuto in riferimento al ricorso iscritto ad RGR 289/24.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduceva i seguenti motivi:
- incompetenza della Commissione Tributaria che risulta controparte;
violazione contraddittorio e giusto processo;
- illegittimità della notifica dell'atto e dell'avviso al difensore;
- difetto totale di motivazione dell'atto. Ingiustizia manifesta, sproporzione, incostituzionalità;
- violazione principio della certezza del diritto del principio di proporzionalità oltre che di effettività sia del contributo unificato che nell'applicazione delle sanzioni. Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
Europea;
- nullità per impossibilità di rateizzazione delle somme di cui al contributo unificato. Violazione artt. 3, 24 e
53 Cost.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Spezia che contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Rigettata con ordinanza 19.2.2025 la richiesta di sospensione dell'atto impugnato si perveniva all'udienza in data 14.11.2025 in esito alla quale la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono manifestamente infondati e conseguentemente il ricorso deve essere rigettato.
Invero:
- la circostanza che il contributo unificato, nella fattispecie, è determinato in relazione ad un giudizio promosso dal ricorrente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria della Spezia non incide sulla competenza di questa
Corte attesa la distinzione e l'autonomia che deve essere riconosciuta tra il predetto organo giudiziario e la struttura amministrativa che fa da supporto all'attività giurisdizionale;
alcuna violazione al principio del giusto processo ex art. 111 Cost. è ravvisabile nel caso concreto, essendo pacificamente assicurati il contraddittorio tra le parti, la terzietà e imparzialità del giudice nonché la ragionevole durata del procedimento;
- parte resistente, producendo il ricorso n. 289/24 (v. doc. 3), ha documentato che il ricorrente risulta
“rappresentato e difeso, giusta procura congiunta al presente atto con strumenti informatici, dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Milano (pec: Email_1 – CF: CF_Difensore_1), e/
o dall'Avv. Difensore_2 del Foro di Milan(pec:Email_2, CF: CF_Difensore_2), i quali dichiarano di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni a mezzo pec, a tutte le pec indicate, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., 134,135 disp. Att. Cpc”; ancora l'ente resistente l'originario ha depositato la nota di iscrizione dell'originario ricorso 289/24 sul PTT ove risulta espressamente indicata l'elezione di domicilio del ricorrente presso il difensore Difensore_1: tali produzioni comprovano che del tutto regolarmente l'atto impugnato è stato notificato a mezzo PEC al domicilio eletto;
- l'atto impugnato, con riferimento alla doglianza concernente il vizio di motivazione riferita al calcolo della base imponibile, espressamente riporta il valore di ciascuno dei n. 13 atti impugnati con il cit. ricorso 289/24
(ai sensi dell'art 14, co.
3-bis del TUSG, trattandosi di ricorso cumulativo) e il valore complessivo del CUT, che, come è noto, altro non è che la somma dei singoli contributi calcolati sulla base del valore degli atti impugnati;
con riferimento alla determinazione della sanzione risulta ben precisato nell'atto impugnato che nel caso di omesso versamento di quanto dovuto si sarebbe applicata la sanzione pari al 200% del contributo, in ossequio all'art. 16, comma 1 TUSG (che rimanda, per quanto riguarda l'entità delle sanzioni, all'art. 71 del TU dell'imposta di registro) e in adesione alle disposizioni dettate dalla circolare del MEF n.1/DF del
21.9.2011 in merito alla graduazione delle sanzioni: la determinazione della sanzione, nel caso di specie, oltre che rispettosa delle predette disposizioni, non appare irragionevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 472/97; con riferimento, infine, al vizio relativo al calcolo degli interessi vale la pena di osservare come nell'atto impugnato si riporta che, in caso di omesso versamento del dovuto, “l'Ufficio procederà ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, alla riscossione coattiva del contributo unificato tributario, tramite iscrizione a ruolo degli importi dovuti sui quali saranno calcolati gli interessi al saggio legale” onde alcun difetto di motivazione è riscontrabile;
- il contributo unificato tributario è stato previsto al fine di razionalizzare e uniformare le spese relative ai procedimenti tributari con la precipua finalità di contribuire al sostentamento dei costi necessari al funzionamento del sistema giudiziario: il legislatore ha quindi previsto sei scaglioni cui parametrare il valore della lite e i corrispondenti contributi da versare, via via crescenti rispetto ai predetti valori. Non si ravvisano ragioni (peraltro neppure evidenziate dal ricorrente) per ritenere tali scelte legislative, unitamente a quelle dettate in materia di sanzioni - rientranti nella sfera della discrezionalità - in violazione del principio di proporzionalità previsto dall'art. 10 ter dello Statuto del contribuente;
- l'applicabilità alla materia che ci occupa degli istituti della dilazione e della rateizzazione (previsti dagli artt.
232 e 233 TUSG) è esclusa dall'art. 249 del testo unico ora richiamato: trattasi di scelta discrezionale del legislatore priva di irragionevolezza, vertendosi in ambito del tutto diverso da quello cui sovrintendono i principi costituzionali ex artt. 3, 24 e 53 Cost.
All'infondatezza dei motivi di impugnazione segue il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi
€ 372,6, oltre il 15% per spese forfettarie.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 362/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di La Spezia
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZ CUT n. U53 2024 000384383 B CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 186/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente
“...In via preliminare accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecuzione e l'atto impugnato per tutti i motivi di cui in premessa accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice individuato dagli atti impugnati per incompatibilità; nel merito e in via principale
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia degli atti impugnati e di tutti gli atti presupposti o successivi, per tutti i motivi esposti, dichiarando gli importi richiesti non dovuti;
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si chiede la rimessione alla corte di Giustizia anche per il tramite delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come indicato in parte motiva”.
Resistente
“... Chiede di voler rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso not. in data 15.10.2024 Ricorrente_1 impugnava l'invito alla Regolarizzazione del pagamento contributo unificato tributario (invito al pagamento) – atto n. U53 2024 000384383 B, prot. n.
12610 del 16/08/2024, notificatogli in pari data a mezzo PEC al domicilio eletto, col quale l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Spezia gli richiedeva il versamento dell'importo di
€ 660,00, relativamente all'omesso pagamento del contributo unificato tributario (CUT) dovuto in riferimento al ricorso iscritto ad RGR 289/24.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduceva i seguenti motivi:
- incompetenza della Commissione Tributaria che risulta controparte;
violazione contraddittorio e giusto processo;
- illegittimità della notifica dell'atto e dell'avviso al difensore;
- difetto totale di motivazione dell'atto. Ingiustizia manifesta, sproporzione, incostituzionalità;
- violazione principio della certezza del diritto del principio di proporzionalità oltre che di effettività sia del contributo unificato che nell'applicazione delle sanzioni. Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
Europea;
- nullità per impossibilità di rateizzazione delle somme di cui al contributo unificato. Violazione artt. 3, 24 e
53 Cost.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Spezia che contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Rigettata con ordinanza 19.2.2025 la richiesta di sospensione dell'atto impugnato si perveniva all'udienza in data 14.11.2025 in esito alla quale la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono manifestamente infondati e conseguentemente il ricorso deve essere rigettato.
Invero:
- la circostanza che il contributo unificato, nella fattispecie, è determinato in relazione ad un giudizio promosso dal ricorrente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria della Spezia non incide sulla competenza di questa
Corte attesa la distinzione e l'autonomia che deve essere riconosciuta tra il predetto organo giudiziario e la struttura amministrativa che fa da supporto all'attività giurisdizionale;
alcuna violazione al principio del giusto processo ex art. 111 Cost. è ravvisabile nel caso concreto, essendo pacificamente assicurati il contraddittorio tra le parti, la terzietà e imparzialità del giudice nonché la ragionevole durata del procedimento;
- parte resistente, producendo il ricorso n. 289/24 (v. doc. 3), ha documentato che il ricorrente risulta
“rappresentato e difeso, giusta procura congiunta al presente atto con strumenti informatici, dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Milano (pec: Email_1 – CF: CF_Difensore_1), e/
o dall'Avv. Difensore_2 del Foro di Milan(pec:Email_2, CF: CF_Difensore_2), i quali dichiarano di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni a mezzo pec, a tutte le pec indicate, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., 134,135 disp. Att. Cpc”; ancora l'ente resistente l'originario ha depositato la nota di iscrizione dell'originario ricorso 289/24 sul PTT ove risulta espressamente indicata l'elezione di domicilio del ricorrente presso il difensore Difensore_1: tali produzioni comprovano che del tutto regolarmente l'atto impugnato è stato notificato a mezzo PEC al domicilio eletto;
- l'atto impugnato, con riferimento alla doglianza concernente il vizio di motivazione riferita al calcolo della base imponibile, espressamente riporta il valore di ciascuno dei n. 13 atti impugnati con il cit. ricorso 289/24
(ai sensi dell'art 14, co.
3-bis del TUSG, trattandosi di ricorso cumulativo) e il valore complessivo del CUT, che, come è noto, altro non è che la somma dei singoli contributi calcolati sulla base del valore degli atti impugnati;
con riferimento alla determinazione della sanzione risulta ben precisato nell'atto impugnato che nel caso di omesso versamento di quanto dovuto si sarebbe applicata la sanzione pari al 200% del contributo, in ossequio all'art. 16, comma 1 TUSG (che rimanda, per quanto riguarda l'entità delle sanzioni, all'art. 71 del TU dell'imposta di registro) e in adesione alle disposizioni dettate dalla circolare del MEF n.1/DF del
21.9.2011 in merito alla graduazione delle sanzioni: la determinazione della sanzione, nel caso di specie, oltre che rispettosa delle predette disposizioni, non appare irragionevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 472/97; con riferimento, infine, al vizio relativo al calcolo degli interessi vale la pena di osservare come nell'atto impugnato si riporta che, in caso di omesso versamento del dovuto, “l'Ufficio procederà ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, alla riscossione coattiva del contributo unificato tributario, tramite iscrizione a ruolo degli importi dovuti sui quali saranno calcolati gli interessi al saggio legale” onde alcun difetto di motivazione è riscontrabile;
- il contributo unificato tributario è stato previsto al fine di razionalizzare e uniformare le spese relative ai procedimenti tributari con la precipua finalità di contribuire al sostentamento dei costi necessari al funzionamento del sistema giudiziario: il legislatore ha quindi previsto sei scaglioni cui parametrare il valore della lite e i corrispondenti contributi da versare, via via crescenti rispetto ai predetti valori. Non si ravvisano ragioni (peraltro neppure evidenziate dal ricorrente) per ritenere tali scelte legislative, unitamente a quelle dettate in materia di sanzioni - rientranti nella sfera della discrezionalità - in violazione del principio di proporzionalità previsto dall'art. 10 ter dello Statuto del contribuente;
- l'applicabilità alla materia che ci occupa degli istituti della dilazione e della rateizzazione (previsti dagli artt.
232 e 233 TUSG) è esclusa dall'art. 249 del testo unico ora richiamato: trattasi di scelta discrezionale del legislatore priva di irragionevolezza, vertendosi in ambito del tutto diverso da quello cui sovrintendono i principi costituzionali ex artt. 3, 24 e 53 Cost.
All'infondatezza dei motivi di impugnazione segue il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi
€ 372,6, oltre il 15% per spese forfettarie.