Articolo 142 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
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15 gennaio 1977
Art. 142.

Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell' articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638 e dell' articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei corpi, istituti e stabilimenti militari e degli enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le navi e per i corpi e gli enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1977, come
segue:


Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 9.150.000.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.500.000.000 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 6.650.000.000 Arma dei carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . .L. 4.700.000.000
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977