TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1786/22 e iniziato con ricorso depositato in data 24/06/22 da con avv. S. PIEMONTESI Parte_1
- ricorrente -
contro , con avv.ti P. FURLAN e A. FONDA Controparte_1
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione fra coniugi.
Conclusioni della ricorrente:
Reietta ogni diversa contraria istanza e\o eccezione,
Pronunciare la separazione tra e con addebito della stessa a quest'ultimo, Parte_1 Controparte_2
Assegnare la residenza familiare di via Carpineto 5\7 in Trieste, intestata al , con tutti i suoi arredi, accessori e CP_2 pertinenze, alla ricorrente in quanto convivente con il figlio minore;
Per_1
Porre a carico del l'onere di sostenere tutti i costi di manutenzione, conduzione e gestione dell'alloggio coniugale in CP_2 uno al versamento alla coniuge di un assegno di mantenimento di € 150,00.- rivalutabile ex indici ISTAT, oppure, in alternativa, il solo versamento alla coniuge di un assegno di mantenimento pari a € 450,00.- mensili, rivalutabile ex indici
ISTAT;
Affidare in via esclusiva il minore alla madre odierna ricorrente, rimettendo agli accordi diretti padre\figlio gli Per_1 incontri tra loro;
Porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di € 430,00, CP_2 Per_1 rivalutabile ex indici ISTAT, oltre al 80% delle spese straordinarie per il minore appar protocollo d'intesa;
Attribuire alla ricorrente il diritto a percepire l'assegno unico familiare per il figlio;
Per_1
Con vittoria delle competenze professionali.
Disporre interpello formale di sulle seguenti circostanze: Controparte_2
pagina 1 di 17 a) Vero che la solida intesa coniugale con la ricorrente si è compromessa in conseguenza della scoperta da parte di sua moglie dei tradimenti coniugali che stava subendo?
b) Vero che da allora, pur mantenendo la coabitazione, si è sottratto ad ogni dovere coniugale, ha negato assistenza morale e materiale alla moglie, si è disinteressato sia materialmente che affettivamente dei figli?
c) Vero che nel periodo di cui alla domanda che precede ha omesso il rimborso, anche solo pro quota, delle spese straordinarie sostenute dalla convenuta per il figlio per un costo di € 366,94.-, giuste ricevute dimesse sub 20) e qui Per_1 esibite a conferma?
d) Vero che il 5 luglio 2022 si è recato presso l'ex residenza coniugale di via Carpineto 5\7 alle ore 6.30, occasione nella quale ha svegliato per comunicargli che a breve si sarebbe trasferito presso la sua nuova abitazione ove sarebbe Per_1 rimasto a vivere, per essere la madre impegnata nel lavoro e dunque impossibilitata ad occuparsi di lui?
e) Vero che pochi minuti dopo l'episodio di cui alla domanda che precede, tra le lacrime, si è allontanato dalla casa familiare?
f) Vero che dall'episodio di cui alla domanda che precede, ha interrotto i rapporti con lei? Per_1
g) Vero che il 6.09.22 ha ricevuto da il messaggio che, prodotto sub 21), viene esibito a conferma? Per_1
h) Vero che ogni qual volta una videocamera risultava scollegata, ne intimava la riattivazione a sua moglie e\o ai suoi figli, come anche riportato nel messaggio inviato ad in data 23.02.22, dimesso sub 22) e qui esibito a conferma? Persona_2
i) Vero che una delle videocamere da lei installate all'interno dell'abitazione puntava l'ingresso e la zona soggiorno?
j) Vero che, sebbene abbia cessato di abitare in via Carpineto 5\7 con la fine del mese di dicembre 2021, ha ivi lasciato le armi che detiene in forza di apposito provvedimento amministrativo?
k) Vero che sino a qualche mese fa comunicava ai suoi familiari gli impegni di lavoro occasionali che reperiva, come da messaggi whatsapp dimessi sub 12) e qui esibiti a conferma?
l) Vero che ha acquistato la vettura Suzuki tg. EK755KR per concederla in uso alla convenuta, la quale ultima già dal 2022 si è fatta carico dei costi di mantenimento della stessa, compresi quelli assicurativi, come tra voi pattuito e documentato giusti allegati che, dimessi sub 23) e 24), vengono esibiti a conferma?
m) Vero che la ricorrente ha iniziato a prestare attività lavorativa al di fuori delle mura domestiche a far tempo dal 2020?
n) Vero che ad inizio anno scolastico 2022\23 ha omesso di contribuire alle spese inerenti l'acquisto dei libri di testo e del materiale di cancelleria per , spese sostenute dalla ricorrente per un ammontare complessivo di € 306,89.-, giuste Per_1 ricevute che dimesse sub 25) vengono esibite a conferma?
o) Vero che la ricorrente sostiene una spesa di circa € 70,00 mensili per il carburante della vettura che utilizza per necessità lavorative nonché per le esigenze familiari, giuste ricevute che, dimesse sub 26), vengono esibite a conferma?
p) Vero che alla data del 2022 era proprietario dei seguenti mezzi, Suzuki TG AJ468KB), Suzuki Swift TG CP_3
BZ086CZ, TGEK755KR, TG CC52197, TG. EK86596, TG CP_4 Parte_2 Controparte_5 CP_6
DB20916, acquistati per necessità proprie oltrechè della coniuge e dei figli figli?
cc) Vero che provvedeva al pagamento dei costi afferenti lo scooter che gli veniva concesso in godimento, CP_7 assicurazione compresa, come da documentazione dimessa sub 14) e qui esibita a conferma? ee) Vero che in data 29.06.22 ha pubblicato sul suo profilo facebook il post che, dimesso in copia sub 15), le viene esibito a conferma?
Ammettersi prova per testi nelle persone di (Trieste, via Alberti 10), (Trieste via Carpineto 5\7), CP_7 Persona_2
(Trieste, via Carpineto 14), (Muggia, via Pisciolon 28\a), dott. (c\o Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 [...]
, Trieste), dott. (c\o U.O.T. 2, Trieste via Locchi 27), don (c\o chiesa di Per_3 Persona_4 Testimone_4 pagina 2 di 17 , in persona del legale rappresentante in carica pro tempore (via Ciotti 46, Gradisca, Pt_3 Controparte_8
GO), in persona del legale rappresentante in carica pro tempore (Trieste via del Ricreatorio 2), in CP_9 CP_10 persona del legale rappresentante in carica pro tempore ( , 21), in persona del CP_11 CP_12 Controparte_13
Presidente in carica pro tempore (Trieste strada Costiera 158), in persona del legale Controparte_14 rappresentante in carica pro tempore (Milano via Ripamonti 66),
Sulle seguenti circostanze:
1) Vero che sin dalla celebrazione del loro matrimonio gli odierni contraddittori avevano deciso che la ricorrente si sarebbe CP_ dedicata alle cure della famiglia, nel mentre il avrebbe coltivato la sua carriera di agente di Polizia? ( ed CP_2
[...]
, , Per_2 Tes_1 Tes_2
2) Vero che sino al 2013 circa gli odierni contraddittori avevano una solida relazione ed intesa coniugale, condividevano il loro tempo libero, si occupavano assieme dell'educazione dei figli, trascorrevano uniti le vacanze, nonché i momenti di convivialità con parenti e amici, come anche raffigurato nelle fotografie che, dimesse sub 27), vengono esibite a conferma? CP_ ( ed , , Persona_2 Tes_1 Tes_2
3) Vero che all'incirca nel 2013 la ricorrente ha scoperto che il marito aveva intrecciato una relazione extraconiugale, momento a partire dal quale quest'ultimo si è sottratto ad ogni dovere coniugale?
4) Vero che da allora il ha rifiutato ogni ipotesi di riavvicinamento emotivo-affettivo con la coniuge, coltivando i CP_2 propri interessi e le proprie passioni anche amorose?
5) Vero che dal mese di febbraio 2022 la ricorrente riceve aiuti alimentari su base bimestrale dalla parrocchia di Pt_3 CP_ (don ed ) Tes_4 Persona_2
6) Vero che dal mese di gennaio 2022 al mese di ottobre 2022 il ha accreditato alla sig.ra la somma CP_2 Pt_1 complessiva di € 400,00 quale contribuzione nelle spese di mantenimento del menage familiare e del figlio giuste Per_1 Per CP_ ricevute di bonifico dimesse sub 13) e qui esibite a conferma? ( ed , ) CP_2 Tes_1
7) Vero che la ricorrente, a far tempo dall'abbandono della casa coniugale da parte del avvenuto a fine dicembre CP_2
2021, si è trovata nell'impossibilità di onorare i costi della vita familiare (spesa alimentare, cure di , vettura, igiene e Per_1 cura propria e dei figli, ecc.), contraendo un finanziamento con Compass spa nel mese di maggio 2022 giusti documenti dimessi sub 19) e 28) qui esibiti a conferma, piuttosto che richiedendo prestiti ai figli e alla di lei madre, in parte erogati a mezzo bonifico giuste ricevute dimesse sub 29) e qui esibite a conferma, ed in parti concessile con denaro contante per CP_ somme variabili da € 100,00 ad € 500,00, a seconda delle necessità? ( ed , , Persona_2 Tes_1 Tes_2 CP_ 8) Vero che a tutt'oggi la madre della ricorrente, sig.ra , ed il figlio effettuano prestiti in denaro per Testimone_1 consentire alla ricorrente di pagare tutte le spese che connotato la quotidianità sia personale che familiare e\o domestica, CP_ dunque anche le spese di amministrazione condominiale e\o le spese sanitarie e scolastiche di cui necessita ? ( ed Per_1
, , Persona_2 Tes_1 Tes_2
9) Vero che nel mese di maggio 2022 ha partecipato ad una gita scolastica per un costo di € 260,00, giusto Per_1 CP_ programma dimesso sub 30) e qui esibito a conferma, costo sostenuto per intero dalla ricorrente? ( ed Persona_2
) Tes_1
10) Vero che nel corso dell'anno scolastico 2022\23 ha svolto le attività parascolastiche di cui al riepilogo prodotto Per_1 CP_ sub 31) e qui esibito a conferma, senza ricevere la compartecipazione paterna in dette spese? ( ed Persona_2
) Tes_1
pagina 3 di 17 11) Vero che la ricorrente è ora onerata delle spese condominiali dell'abitazione di via Carpineto 5\7, come da bilanci CP_ Per preventivi del Condominio nonché del Supercondominio prodotti sub 32-33) e qui esibiti a conferma? ( ed
, ) CP_2 Tes_1
12) Vero che ad oggi la ricorrente, intestataria dei correlativi contratti da gennaio 2023, non ha ricevuto le fatture afferenti i CP_ consumi di luce acqua e gas dell'alloggio di via Carpineto 5\7? ( ed , ) Persona_2 Tes_1
13) Vero che con e-mail del proprio legale dd.
6.04.23 la ricorrente ha offerto la restituzione della vettura tg. EK 755 KR al CP_
come da quest'ultimo pretesa, giusta copia dimessa sub 34) e qui esibita a conferma? ( ed CP_2 Persona_2
) Tes_1
14) Vero che la ricorrente ha attualmente in uso un veicolo di proprietà della di lei madre, sig.ra , da Testimone_1 quest'ultima acquistato per donarlo al nipote in quanto in procinto di conseguire la patente di guida, ed al cui Persona_2 conseguimento verrà meno la facoltà per la ricorrente di disporre del veicolo? ( , , CP_7 Tes_1 Tes_2
15) Vero che nel mese di novembre 2022 la ricorrente si è rivolta ai Servizi Sociali di per richiedere il loro Pt_3 intervento al fine di fornire ogni utile supporto ad affinchè riprenda i rapporti con il convenuto, come pure ha Per_1 richiesto alla dott. psicologa che già segue il minore, il necessario supporto per aiutare anche sotto questo CP_15 Per_1 aspetto? (dott. Pinocchio, dott. CP_15
16) Vero che a tutt'oggi rifiuta i contatti, anche solo telefonici, con il padre, affermando di avere paura di essere da Per_1 CP_ quest'ultimo allontanato dalla mamma e dai fratelli, perché così preannunciatogli dal padre stesso? ( e Persona_2
, dott. Tes_1 CP_15
17) Vero che dopo l'episodio avvenuto il 5.07.22, occasione in cui il convenuto alle 6.30 circa, piangendo, ha svegliato per comunicargli il suo prossimo trasferimento presso l'abitazione paterna, il minore ha avuto un attacco d'ansia? Per_1 CP_ ( ed , ) Persona_2 Tes_1
18) Vero che da luglio 2022 ha affermato di non voler svolgere attività sportive per la paura di esser prelevato dal Per_1 CP_ padre ed allontanato dalla famiglia materna? ( e , , dott. Persona_2 Tes_1 CP_15
19) Vero che da gennaio 2022 la ricorrente ha sostenuto per intero le spese straordinarie afferenti il figlio Per_1 corrispondendo € 441,74 per spese mediche e € 306,89 per il corredo scolastico di inizio anno 2022\23 giuste ricevute CP_ dimesse sub 20 e 25), qui esibite a conferma? ( e , ) Persona_2 Tes_1
20) Vero che il convenuto, dopo la pronuncia dei provvedimenti provvisori di separazione, ha richiesto alla ricorrente, ed ottenuto, la consegna del decoder Sky, il rimborso pro quota della TARI pagata per l'anno 2022, e da ultimo la riconsegna
CP_ della vettura in uso alla coniuge, la Suzuki Alto? ( e , ) Persona_2 Tes_1
21) Vero che la ricorrente sostiene una spesa di circa € 70,00 mensili per il carburante della vettura che utilizza sia per proprie necessità lavorative -impegnata presso Area di Ricerca dalle 03.00 alle ore 11.00 di ogni giornata lavorativa- sia per CP_ le esigenze familiari, giuste ricevute che, dimesse sub 26), vengono esibite a conferma? ( ed , ) Persona_2 Tes_1
22) Vero che sino alla primavera 2022 il convenuto comunicava anche a mezzo whatsapp ai propri familiari gli impegni
CP_ occasionali di lavoro remunerati che reperiva, giusti messaggi dimessi sub 12 e 41) qui esibiti a conferma? ( ed
[...]
) Tes_5
23) Vero che il convenuto ha trasferito la propria dimora, a decorrere dalla fine di dicembre 2021, da via Carpineto 5 \7 ad altra abitazione di cui non ha fornito l'indirizzo ai familiari, lasciando all'interno della casa familiare le armi che CP_ quantomeno all'epoca deteneva? ( ed , ) Persona_2 Tes_1
pagina 4 di 17 24) Vero che attraverso le sopradescritte videocamere il controllava i movimenti dei familiari, mandando loro le CP_2 immagini di ciò che avveniva all'interno degli ambienti, giusta fotografia dd.22.08.22 dimessa sub 36) e qui esibita a Per conferma? ( ed ) CP_7
25) Vero che ogni qual volta una videocamera risultava scollegata, il convenuto ne intimava la riattivazione alla moglie e\o ai suoi figli, come anche riportato nel messaggio inviato ad in data 23.02.22, dimesso sub 22) e qui esibito a Persona_2 CP_ conferma? ( ed , ) Persona_2 Tes_1
26) Vero che una delle videocamere installate dal convenuto all'interno dell'abitazione puntava l'ingresso e la zona soggiorno? (Alex ed , ) Persona_2 Tes_1
27) Vero che alla luce del diagnosticato disturbo dell'apprendimento appar relazioni dimesse sub 9) e qui Testimone_5 esibite a conferma, necessita di un continuativo supporto psico-terapeutico? (dott. dott. Tes_3 CP_15
28) Vero che nonostante i reiterati inviti rivoltigli dalla ricorrente, il ha rifiutato la sottoscrizione del consenso CP_2 informato richiesto dalla dott. come pure ha rifiutato di cooperare nella pratica di rinnovo del documento di CP_15 identità per richiestagli sia nel mese di maggio 2022 che nel successivo mese di settembre, giusti messaggi dimessi Per_1 CP_ sub 40) e qui esibiti a conferma? ( ed ) Persona_2
29) Vero che l'interruzione del supporto psico-terapeutico di cui fruisce da diversi anni almeno su base bisettimanale Per_1 anche per il tramite della dott. si ripercuote sia sul rendimento scolastico del minore sia sul contenimento della CP_15 sua umoralità, oltrechè suo equilibrio psicologico? (dott. dott. Tes_3 CP_15
30) Vero che nell'estate 2022 ha palesato un regresso nelle sue manifestazioni emotive e nella sua Testimone_5 indipendenza, dimostrandosi -senza motivo- irascibile e arrabbiato, e rifiutando l'utilizzo dell'autobus se non accompagnato CP_ da un familiare? (dott. ed , ) CP_15 Persona_2 Tes_1
Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria, a mezzo dei testi indicati, sulla capitolazione avversaria.
Ordinare al convenuto la produzione in giudizio di copia del porto d'armi rilasciatogli dalla competente Autorità, e\o disporne l'acquisizione per il tramite della Questura di Trieste, ex art. 210 c.p.c.;
Ordinare al convenuto la produzione in giudizio di copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi nonché delle certificazioni\ricevute\rimborsi spese dal medesimo rilasciate per le attività occasionali svolte negli ultimi tre anni;
Disporre ogni più opportuno accertamento per il tramite della Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Tributaria, per accertare patrimonialità e redditività del , anche quanto ai rimborsi spese percepiti dalle associazioni e società con cui coopera CP_2
e\o ha cooperato, acquisire la copia degli estratti di conto corrente a lui intestati\cointestati dal gennaio 2018 ad oggi nonché di quelli intestati al di lui padre , deceduto il 11.12.22. Persona_5
A prova contraria indiretta, si reitera la richiesta di ammissione delle seguenti ulteriori istanze:
Disporre interpello formale del convenuto sulle seguenti circostanze: ee) Vero che da qualche anno frequenta\ha frequentato il corso di catechismo organizzato dalla parrocchia di Per_1 presso l'oratorio “casa del giovane” di giarizzole, ed ha ricevuto sia il sacramento della comunione che quello Pt_3 della cresima? ff) Vero che a tutt'oggi frequenta su base settimanale il corso di cui alla domanda che precede? Per_1
Ammettersi prova per testi nelle persone di (in Trieste via Enrico Fonda 13), (in Trieste Testimone_6 Testimone_7
Salita di Raute 45), (in Trieste via Frescobaldi 15), prof. (c\o istituto Caprin, salita Zugnano Testimone_8 Testimone_9
5), don (c\o Parrocchia di sulle seguenti circostanze: Testimone_10 Pt_3
pagina 5 di 17 37) Vero che durante la frequenza della scuola elementare e della scuola media (rispettivamente e e poi Per_6 Per_7
Caprin) veniva quotidianamente accompagnato, ed ivi ripreso al termine delle lezioni scolastiche, dalla Testimone_5 madre odierna ricorrente?
38) Vero che agente di polizia stradale ora in quiescenza, aveva turni lavorativi di sei ore, turni che negli Controparte_2 ultimi anni di servizio svolgeva di mattina dalle 7.00 alle 13.00 oppure dalle 8.00 alle 14.00, nel rispetto di quanto stabilito nell'accordo quadro dimesso sub 44) e qui esibito a conferma?
39) Vero che per tutto il ciclo delle elementari aveva lezione dalle ore 8.00 alle ore 12.50 e alle medie dalle 7.50 alle Per_1
13.45?
40) Vero che da quando frequenta la scuola media Caprin, ha partecipato ad un unico colloquio Per_1 Controparte_2 genitori\insegnanti nel marzo 2022?
41) Vero che all'albo della parrocchia di vengono affisse le date delle cerimonie ivi programmate, albo nel quale Pt_3 era stata evidenziata sin dal mese di gennaio 2023 la cresima di poi tenutasi il 27.02.23? Testimone_5
Disporre l'acquisizione, ex art.210 c.p.c., presso la Questura di Trieste degli orari di lavoro del nel periodo CP_2 ricompreso tra il 2012 ed il suo pensionamento, così da acclararne l'incompatibilità con l'inizio\termine delle lezioni scolastiche di . Per_1
Conclusioni del resistente:
1) pronunciare la separazione tra i coniugi sig.ri e con contestuale rigetto della domanda Parte_1 Parte_4
d'addebito formulata dalla ricorrente;
2) disporre, con riferimento al figlio minore l'affidamento congiunto con allogazione presso la madre e Testimone_5 contestuale rigetto della domanda d'affido esclusivo formulata dalla ricorrente;
3) regolamentare il diritto di visita del padre come articolato al punto D della propria comparsa di costituzione (da considerare qui ritrascritto) e comunque all'esito del percorso di recupero della genitorialità nell'interesse del minore, tenendo in doverosa considerazione quanto illustrato e suggerito dal C.T.U.;
4) porre a carico del padre il contributo mensile di € 300,00.= al mantenimento del figlio minore, con aumento annuale secondo gli indici ISTAT, come per legge;
5) disciplinare il concorso al 50% del padre alle spese straordinarie con espresso richiamo al protocollo in materia del
Tribunale di Trieste, previ accordi con la madre quanto all'effettiva possibilità economica d'affrontarli da parte di ambedue i genitori;
6) rigettare la comanda d'erogazione a favore della sig.ra di un importo a titolo di mantenimento;
Pt_1
7) condannare la ricorrente con relazione alle domande temerarie di addebito e di affido esclusivo, tenendo in debito conto anche la condotta della stessa tenuta nel corso dell'intero procedimento tale da impedire i rapporti tra padre e figlio;
8) rigetto di ogni istanza e domanda attorea se incompatibile con le conclusioni qui formulate;
9) spese di lite rifuse.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione ha adito questo Tribunale esponendo di aver contratto matrimonio con in data Parte_1 Controparte_2 CP_ Per_ 14/04/91, in Duino Aurisina, da cui sono nati, in data 31.08.94, 20.08.99 e 23.09.10, i figli , e;
Per_1 Per_ attualmente risultano coabitare presso la residenza familiare solamente i due figli ed , essendosi il Per_1
pagina 6 di 17 CP_ figlio maggiore definitivamente affrancato. Ha quindi chiesto la ricorrente pronunciarsi la separazione giudiziale con addebito al marito, assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva del ) in CP_2 proprio favore, salvo obbligo del marito di sostenerne tutti i costi di manutenzione, conduzione e gestione, affido esclusivo del minore e suo collocamento presso la madre, contributo al mantenimento proprio e del figlio Per_1
a carico del resistente nella misura rispettivamente di € 150 e 430,00 mensili, oltre rivalutazione annuale e 80%
delle spese straordinarie come da locale Protocollo, assegno unico alla madre.
Nel costituirsi in giudizio, il , non opponendosi alla pronuncia della separazione, ha contestato la CP_2 fondatezza degli assunti avversari e formulato richieste di segno diverso quanto agli altri aspetti.
Sentiti i coniugi ed il minore , rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale Per_1 ha così provveduto in via provvisoria: “Autorizza i coniugi a vivere separati;
Dispone che il figlio minore Per_1 sia affidato in modo condiviso a entrambi i genitori e collocato presso la madre, cui assegna la casa coniugale;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un pomeriggio alla settimana e a week end alterni, il sabato o la domenica, salvi diversi accordi e compatibilmente con esigenze e desideri dello stesso minore;
invita le parti a rivolgersi al Consultorio od altro esperto al fin di promuovere una fattiva rielaborazione e recupero della relazione padre-figlio; il sig. verserà un contributo al mantenimento della moglie e del figlio nella CP_2 misura rispettivamente di € 125 di 350 mensili, importi annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie relative al figlio come da locale Protocollo dd. 18/05/15; assegno unico alla madre”.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore designato, quest'ultimo ha respinto istanza della ricorrente di modifica dei provvedimenti presidenziali (in punto mancata assegnazione autovettura), concesso i termini richiesti ex art. 183 VI comma c.p.c. e quindi ammesso prove per interpello e testi, nonché ordinato esibizioni documentali e disposto c.t.u. psicologica.
Infine, ultimata l'istruttoria ed acquisite le definitive conclusioni delle parti, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, il G.I. ha riservato la definitiva decisione al Collegio.
Ciò posto, può senz'altro pronunciarsi la separazione personale, richiesta da entrambi i coniugi e senz'altro giustificata dall'evidente sopravvenuto venir meno della comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Si devono quindi esaminare le residue questioni, concernenti l'addebito, la gestione del figlio minore e la Per_1 sussistenza e misura degli obblighi economici da porsi a carico del resistente ed a favore della moglie, nonché del predetto figlio.
Quanto all'addebito, va previamente ricordato il noto e consolidato principio, secondo cui presupposto necessario e imprescindibile per la pronuncia di cui all'art. 151 c.c. è la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contrario ai doveri matrimoniali ascritto all'altro coniuge e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza che si è venuta a creare;
ovvero, in altri termini, il giudice non potrà limitarsi a riscontrare l'esistenza di una qualche violazione dei detti doveri, bensì dovrà accertare che proprio detta violazione - evidentemente anche per la sua obiettiva gravità - abbia causato il naufragio dell'unione coniugale
(così, ex multis, Cass. civ. sez. I 28/09/01 n. 12130: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia
pagina 7 di 17 di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza…”). E' ovvio poi che sarà altresì necessario compiere una analisi globale e comparativa dei comportamenti di entrambi i coniugi nel loro reciproco interferire e condizionarsi (v. ad es. Cass. 279/00).
Con specifico riferimento al dovere di fedeltà, la S.C. ha più volte affermato che “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza della crisi già irrimediabile in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (sez. I 26/03/10 n. 7264, 130059/08,
25618/07, 977/17, 16859/15, 16270/13, 2059/12). Il che si verifica specialmente se la relazione extraconiugale viene anche palesata in pubblico, o con modalità sprezzanti per la dignità e il decoro del coniuge tradito (cfr.
Cass. 17137/16).
Nella specie, non possono dirsi sufficientemente provate, alla luce delle complessive evidenze processuali, né la relazione extraconiugale addebitata al marito né comunque la sua anteriorità rispetto alla richiesta di separazione
(giugno 2022), tale da escluderne dunque la effettiva rilevanza causale riguardo alla crisi della coppia.
Fermo restando che era onere della ricorrente fornirne la prova, senza dunque potersi trincerare dietro l'eccepita inattendibilità della testimonianza della stessa presunta amante del marito, nemmeno le deposizioni rese dai due CP_ Per_ figli della coppia ed giovano allo scopo, anche a prescindere dai dubbi sulla relativa credibilità (per CP_ apparire gli stessi schierati con la madre). In particolare, si è limitato ad affermazioni generiche e ambivalenti quali: “vero, sicuramente dal 2021, li ho visti più volte insieme, in molte occasioni a tutt'oggi; ho visto più volte dei comportamenti non fraintendibili, modi scherzosi che usavano in occasione di cene o all'interno di veicoli, io ero presente, anche in occasione della corsa della bora;
ho anche lavorato fisicamente con loro, quando c'ero io non vedevo effusioni, comunque. Un loro amico me lo confermò, il primo sabato di dicembre del 2023, che avevano una relazione, il sig. ” (quanto a quest'ultimo non può che ribadirsi Per_8
l'inutilità di una sua escussione, che si riferirebbe al 2023, trattandosi peraltro di teste tardivo). Analogamente, è Per_ poco utile quanto dichiarato da : “è vero, lo so perché li ho visti in un rapporto non solo amichevole, più intimo;
una mattinata di inizio 2022 era con la ed è venuto a casa a prendersi dei suoi effetti personali, Pt_5 lei lo aspettava in macchina;
quando facevamo dei corsi di sicurezza insieme, lei veniva sempre accompagnata e riaccompagnata a casa dal , ero presente anch'io in varie occasioni;
non ho visto effusioni in mia CP_2 presenza, ma mio fratello maggiore mi riferì che aveva percepito qualcosa”.
Per altro verso e in ogni caso, che il matrimonio fosse in crisi già da un decennio, vivendo i coniugi separati in casa sin dal 2011 (da un anno dopo la nascita del figlio minorenne , avvenuta il 23/09/2010), è stato Per_1 riferito, con indubbia valenza confessoria, dalla stessa in sede di operazioni peritali, in data 20/11/2023: a Pt_1
pagina 8 di 17 seguito di altra lamentata relazione extraconiugale del marito, “Nonostante volesse ancora bene al papà, si era arrabbiata e lo aveva invitato ad andarsene da casa. L'indomani, giorno in cui avrebbe dovuto lasciare la casa familiare, il papà, piangente, le aveva chiesto di poter rimanere poiché oltre a non avere un posto dove andare, desiderava vedere crescere , che all'epoca aveva un anno. Sarebbe rimasto a dormire sul divano, e Per_1 continuato a vivere in famiglia da separati in casa. Nonostante la rabbia che provava, aveva accettato questa soluzione …”. Tant'è che il c.t.u. parla di “relazione distonica”, di “negativa situazione familiare”. Va aggiunto quanto riferito il 18/01/2024 dalla teste e cioè che nel 2018 la sig.ra aveva detto Tes_11 Pt_1 pubblicamente che il matrimonio era finito da tempo e che i coniugi convivevano solo per motivi economici, tanto che da molti anni il marito doveva dormire sul divano.
Né è condivisibile l'assunto della ricorrente secondo cui “il tradimento perpetrato dal nel 2013 e poi CP_2 perpetrato con altre donne, sia stato la prima causa scatenante della crisi della coppia, e non la conseguenza di una crisi già in atto”. Costituisce invero dato di fatto che i coniugi avevano comunque continuato la convivenza coniugale per ben 10 anni circa dopo il primo tradimento, laddove la domanda di separazione è intervenuta soltanto nel giugno 2022.
Parimenti, non fu il fatto di essersi allontanato dal tetto coniugale e di non aver messo più a disposizione il proprio stipendio/pensione ad aver dato causa alla separazione, piuttosto maturata in virtù della “preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”, per dirla con Cass. cit. 7264/10. Il che vale anche riguardo alla pure lamentata imposizione delle videocamere che il aveva posizionato sia in casa che nel garage una volta abbandonato il tetto coniugale;
comunque CP_2 giustificato (per finalità vessatorie o di mero controllo o per la presenza di armi od altro motivo), si trattò pure di fatto successivo, invero temporalmente collocato dalla stessa ricorrente come concomitante con l'uscita del marito da casa;
non senza rilevare peraltro la tutto sommato modesta gravità del fatto.
Un tanto basta, a parere del Collegio, a giustificare il rigetto della domanda di addebito.
In punto gestione del minore, appare certo utile richiamare quanto scritto dal c.t.u. con la relazione depositata l'11/03/24, sostanzialmente condiviso dai cc.tt.pp. né oggetto di apprezzabili contestazioni.
Già in sede di audizione in fase presidenziale del 13/10/22, il minore riferiva “Sono arrabbiato con lui da quando mi vuole portare via. Mi hanno avvisato che lui ha chiesto la mia custodia. Me lo ha riferito mia mamma e anche l'avvocato di mia mamma”.
Il c.t.u. ha quindi bene evidenziato un indubbio appiattimento delle posizioni del figlio su quelle della madre, quale frutto di condizionamenti o messaggi fuorvianti, pur se inconsci, di quest'ultima: “E' interessante notare che , per criticare il papà, e giustificare la scelta di non volerlo incontrare, abbia utilizzato gli stessi Per_1 argomenti addotti dalla mamma: “Il papà non giocava mai con me, stava sempre sul pc, tablet, o cellulare”;
“Mi portava con sé per sbrigare i suoi interessi personali”; “Non aveva un rapporto con me, non veniva alle feste scolastiche, o ai compleanni degli amici”; “Anche quando era a casa stava in bagno con il tablet, o sul divano con il cellulare o il pc”; “Mai aiutato con i compiti, ha fatto solo due disegni con me – la mamma aveva detto quattro-”… Risulta essere toppo legato alla mamma dalla quale dovrebbe, gradualmente, separarsi
pagina 9 di 17 psichicamente”. Ed invero, la mamma “non sembra disposta realmente ad avere una relazione con l'altro genitore. Ha sempre dichiarato di favorire la relazione tra il papà e , ma ritiene che sia il figlio stesso a Per_1 rifiutarlo, e a non volerlo incontrare… Accogliendo sempre le istanze di , anziché dare il giusto peso alle Per_1 cose, ha rinforzato le paure del figlio, e la sua scelta di non incontrare il papà… La mamma si fida del papà, nel senso che non lo ritiene pericoloso per la psiche di , ma ha un atteggiamento ambivalente nel promuovere Per_1
l'incontro padre/figlio... , infatti, prova verso il papà la stessa rabbia, e gli stessi sentimenti della mamma. Per_1
Se non si modificano i sentimenti della mamma nei confronti del papà, sarà molto difficile che senta, Per_1 nell'immediato, il desiderio di incontrare il papà…. , non sente il consenso della mamma nel recuperare Per_1 la relazione con il padre, e ha quindi paura di tradirla recuperando il rapporto con lui. Ha utilizzato, infatti, tutti gli argomenti già espressi dalla mamma quando aveva parlato dei disagi del figlio, e delle loro possibili cause. Non c'è alcun apparente motivo che giustifichi il totale rifiuto di di incontrare il papà. Le Per_1 giustificazioni per non incontrare il padre: “Non ha giocato con me”, “Non si è occupato di me”, “Non è stato presente”, non sono sufficienti per escludere un genitore dalla propria vita”.
Né vi è riscontro circa il fatto che la si sia poi relazionata con i Servizi Sociali come suggerito dal c.t.u. (a Pt_1 dire la verità nemmeno il sembra averlo fatto). Emerge altresì un innegabile atteggiamento CP_2 autoreferenziale riguardo alla gestione di , poco propenso a mettersi in discussione, là dove ad es. la Per_1 ricorrente parla di “vuoto affettivo indottogli dal padre, del quale quest'ultimo è l'unico artefice e responsabile”.
D'altra parte, neanche l'atteggiamento del padre può andare esente da critiche. Al di là di quanto gli imputa la ricorrente circa il “pensiero autocentrico che ha sempre connotato l'approccio familiare del sig. CP_2
(sempre e solo impegnato nel proprio lavoro e\o nella coltivazione dei propri hobbies o interessi)”, scrive il dott. CP_1
“Tutti i consulenti concordano sul fatto che il papà dovrebbe essere più interessato alla vita e alla conoscenza di informandosi sulle sue condizioni attraverso la scuola, parlando con la sua psicologa, Per_1 dott.ssa e comunicando con la mamma.…Il papà si è sentito escluso dal rapporto con , ma si è CP_15 Per_1 dimostrato rinunciatario non mostrando al figlio il suo reale desiderio di frequentarlo…. Si è sentito escluso dalla situazione familiare ma non si è mai proposto fermamente per smentire l'immagine negativa che madre e figli avevano di lui. Non ha mai dimostrato decisamente il desiderio di riprendere la relazione con , Per_1 informandosi, come già detto attraverso la scuola, la mamma, o la dott.ssa sulla vita e sulle CP_15 esperienze del figlio. Non ha preso decisioni con la mamma sulle cose che attenevano alla vita di Non Per_9 ha informato chiaramente i figli, cosa che avrebbe dovuto fare peraltro assieme alla mamma, che sarebbe uscito da casa…. Al di là del fatto che si sia schierato totalmente con la mamma, se il papà avesse avuto una Per_1 relazione stabile, forte, affettiva, e significativa con lui, non avrebbe perso completamente la relazione con il figlio solo per le presunte critiche materne nei suoi confronti. Ciò significa che il papà ha contribuito anche personalmente all'allontanamento di , e alla rinuncia del figlio di incontrarlo”. Per_1
Il c.t.u. ha altresì bene descritto ed evidenziato la situazione del minore : “E' molto arrabbiato poiché, Per_1 comunque, nel suo vissuto gli è mancato il papà. E' troppo invischiato nelle situazioni familiari, cosa che rischia di impedirgli di sviluppare in modo compiuto per la sua età, un'autonomia di pensiero e di azione. E'
pagina 10 di 17 impossibile che il massimo desiderio di un ragazzino di tredici anni sia quello di stare assiduamente assieme alla mamma, alla nonna, e ai fratelli. L'idealizzazione della famiglia, per l'età di , appare alquanto Per_1 esagerata. Il suo pensiero, infatti, dovrebbe essere indirizzato soprattutto in altre direzioni…. farebbe molto bene ad , invece, riuscire a confrontarsi con il papà ed esternare i propri sentimenti nei suoi confronti. Per_1
Ciò gli permetterebbe di sbloccare una situazione che lo affligge da troppo tempo, e non gli permette una
crescita emotiva equilibrata. Potrebbe così recuperare psichicamente la figura paterna che gli manca, e contemporaneamente lo disturba. Recuperare psichicamente la parte paterna significherebbe, fondamentalmente, completare se stesso. , seppure sia sofferente, e viva un forte disagio emotivo a causa Per_1 della presenza fantasmatica del papà, ha detto che non modificherebbe nulla della sua vita. Il riavvicinamento tra e il papà avrebbe più forza se accompagnato e mediato dalla presenza della mamma. Ecco perché Per_1 sarebbe fondamentale che la mamma si fidasse del papà, e superasse la rabbia e il rancore che prova ancora nei suoi confronti. Cosa che al momento non avviene”.
Il c.t.u. ha quindi così concluso: “Penso che nell'attuale situazione, escludendo la forzatura di un incontro tra
e il papà, sia utile che una terza persona, estranea alle dinamiche familiari, intervenga per aiutare la
Per_1 coppia padre/figlio a ristabilire una corretta e salutare relazione. Appare opportuno che, a beneficio di , e
Per_1 dei genitori stessi, vengano coinvolti i Servizi Sociali del Comune di Trieste, che avvalendosi di un educatore, particolarmente preparato, inizi un percorso di ripresa della relazione padre/figlio. L'educatore dovrebbe facilitare l'avvicinamento padre/figlio conoscendo prima in casa propria per entrare in confidenza con
Per_1 lui. Successivamente potrebbe accompagnare all'esterno per svolgere delle attività ricreative o culturali
Per_1 per consolidare il loro rapporto. In una terza fase farà incontrare, in sua presenza, con il papà. Da
Per_1 ultimo, l'educatore valuterà quando permettere al papà di rimanere da solo con il figlio. I tempi e i ritmi degli incontri tra l'educatore e , quelli tra l'educatore, , e il papà, e successivamente quelli tra e il
Per_1 Per_1 Per_1 papà, saranno decisi dal Servizio Sociale in accordo con l'educatore. Il Servizio invierà una relazione a quattro
e a otto mesi al Tribunale sull'andamento del percorso di recupero della relazione tra il papà e . Per_1
Il Servizio, infine, deciderà, quando lo riterrà opportuno, di interrompere l'intervento, e invierà una relazione al
Tribunale sul percorso svolto, e sui risultati ottenuti. Appare opportuno, inoltre, che anche i genitori si riferiscano al Servizio Sociale del Comune di Trieste per un percorso psicologico individuale di elaborazione e comprensione dei loro agiti nella relazione familiare e genitoriale. Il Servizio incaricato dovrebbe coinvolgere i genitori per aiutarli: ad acquisire e sviluppare consapevolezza e sicurezza nel proprio ruolo genitoriale;
a elaborare e superare gli eventuali sentimenti negativi ancora presenti;
a favorire lo scambio reciproco di informazioni;
e a condividere una linea educativa comune nei confronti di . Confidando che i genitori, Per_1 condividendo il fatto che i figli debbano rimanere fuori dalle dinamiche genitoriali, non facciano leggere loro il presente elaborato”.
Tutto quanto sopra evidenziato, ritiene il Collegio che il chiaro “rifiuto” e “paura” espressi dal minore nei confronti del padre, di cui ha dato puntuale conto il c.t.u., rendano necessaria ed inevitabile, almeno allo stato, una sospensione delle visite paterne.
pagina 11 di 17 In proposito, è noto che la giurisprudenza è andata via via affermando che, ferma restando la necessità di disporre tutti gli interventi volti a favorire la salvaguardia del rapporto del minore con il genitore e con gli ascendenti, tuttavia la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare un minore alla frequentazione, se il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo in tal senso
(cfr. Cass. n. 27207/2019; Cass. n. 11170/2019; v. anche Cass. 2881/23, secondo cui il mantenimento di rapporti significativi con i nonni non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino, attraverso un'imposizione
"manu militari" di una relazione sgradita e non voluta).
Con la più recente ordinanza n. 21969 del 5 agosto 2024, sezione I, la Corte di Cassazione ha ribadito e approfondito i principi già enunciati in precedenza, rafforzando l'attenzione rivolta al diritto del minore di essere ascoltato e rispettato nelle sue decisioni, specialmente quando queste derivano da una consapevole elaborazione di sentimenti profondi e difficili. Nel caso esaminato, la Corte d'Appello aveva disposto la sospensione degli incontri con i genitori, ritenuti potenzialmente dannosi per il benessere psicologico della figlia, valutata anche l'idoneità dei genitori, in particolare del padre, descritto come immaturo e incapace di fornire un adeguato supporto affettivo. La S.C. ha confermato la decisione, ritenendo corretta la sospensione degli incontri tra il genitore non affidatario e la figlia, in particolare così motivando: “Ritiene, infatti, il Collegio di dover dare continuità all'orientamento secondo cui, anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa – a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche – costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario (crf. Cass. 317/98). Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa (Cass. 317/98; Cass. 6312/99)”.
Non è dunque rilevante stabilire eventuali responsabilità o colpe dei genitori rispetto all'atteggiamento del minore o verificare la fondatezza delle motivazioni che giustificano il rifiuto;
l'elemento decisivo è la profondità dei sentimenti di avversione manifestati dal minore, il cui superamento sia ritenuto improbabile senza causare traumi psicologici. Va quindi valutata con grande attenzione la situazione psicologica del minore, piuttosto che limitarsi a garantire meccanicamente il diritto di visita del genitore, che invero non può prevalere sull'interesse superiore e preminente ex art. 337 ter c.c. del primo, anche in ordine al proprio benessere psicologico e stabilità emotiva. La volontà del minore, infatti, non va considerata quale capriccio, trattandosi non già di oggetto passivo delle decisioni dei genitori o del giudice, bensì di soggetto titolare di diritti, tra cui quello di esprimere la propria volontà sulle questioni che lo riguardano;
principio chiaramente fondato non solo nella Convenzione di New
pagina 12 di 17 York sui diritti del fanciullo, ma anche nella Costituzione italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Ne deriva che non è ora possibile disporre alcunché in ordine alle visite paterne.
Ciò, si badi, discende da tutte le considerazioni sopra esposte, lungi dall'avallare il distorto messaggio già riferito al c.t.u. dalla “che sia da sempre orfano di padre, e che deciderà lui quando incontrarlo. Pt_1 Per_1
sta male, ha proseguito, e lei deve rispettare i suoi tempi”. Per_1
I tempi di ripresa dei rapporti tra padre e figlio non saranno certo decisi ed attuati “rimettendo agli accordi diretti padre/figlio gli incontri tra loro”, bensì saranno gli stessi Servizi Sociali a indicare, nel superiore interesse del minore , come in concreto procedere. Fermi altresì l'invito ai genitori ad attivare i percorsi psicologici Per_1 opportuni e l'incarico ai Servizi per supporto alla genitorialità, come da indicazioni del c.t.u..
Si ritiene comunque necessario ammonire entrambi i genitori affinché, da un verso, la madre conceda una vera e propria ”autorizzazione emotiva”, per così dire (e non solo formale od apparente) alla ripresa dei rapporti padre/figlio, dall'altro, il padre sia più attivo e presente, entrambi seguano un doveroso percorso di maggiore collaborazione e comunicazione;
impregiudicate eventuali ulteriori sanzioni future.
In punto affido, si osserva peraltro che non può parlarsi di vere e proprie incapacità genitoriali, ma di mere criticità, ascrivibili ad entrambi i genitori, né si ha evidenza di comportamenti paterni realmente pregiudizievoli.
Non sussistono dunque ragioni per derogare alla regola dell'affido condiviso, anche in un'ottica di responsabilizzazione. Ciò comporta ovviamente, in primo luogo, che i genitori si consultino e cerchino di concordare le scelte di vita e di studio del figlio minore;
dette scelte non potranno essere in modo unilaterale assunte da uno solo dei genitori (a parte quelle di ordinaria amministrazione o di semplice vita quotidiana, come pure ovvio), sicché - se anche non può legittimarsi certo un diritto di veto fine a sé stesso (o condizionato ad altro ordine di motivi) – non sarebbe neanche accettabile che sia un solo dei genitori a poter assumere le decisioni importanti.
Sul punto, si rileva che il ha comunque espresso il proprio consenso al trattamento psicologico da CP_2 prestare ad presso la dott. almeno all'udienza del 21/9/22, apparendo del resto plausibile che Per_1 CP_15 non avesse avuto notizia, o notizia tempestiva, del ricorso ex art. 700 c.p.c. (notificatogli presso la casa coniugale dove non abitava più). In ogni caso, si auspicano anche al riguardo una giusta comunicazione e collaborazione.
Venendo quindi al piano economico, si rammenta che la separazione non fa venir meno il vincolo di solidarietà che già legava i coniugi durante la convivenza matrimoniale;
a tale vincolo è stata invero sempre ricondotta la funzione perseguita dall'art. 156 c.c. di assicurare al coniuge più debole – che “non abbia adeguati redditi propri” - la conservazione di un tenore di vita almeno tendenzialmente (cioè, per quanto possibile) analogo a quello goduto in costanza di convivenza (più precisamente, tale tenore si identifica, come chiarito da Cass.
22/02/08 n. 4540, “avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del
pagina 13 di 17 patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro…”; v. anche pronunce Cass. 9915/07 e 12196/2017).
In effetti, il concetto del “tenore di vita” sembra ancora criterio valido ai fini dell'assegno di separazione, stante la tuttora esistente (almeno de iure condito) diversità ontologica tra separazione e divorzio, che giustifica altresì una diversa struttura dell'assegno divorzile (per quest'ultimo invero opera piuttosto il criterio misto, prevalentemente compensativo, oltre che assistenziale, siccome segnatamente enucleato dalla ormai nota pronuncia della Cassazione sez, un. 18287/18).
Ciò, pur dando atto - né potendo ignorarsi - che il concetto di “tenore di vita” è stato da ultimo fortemente ridimensionato anche nell'ambito della separazione, registrandosi una indubbia tendenza ad assimilare il relativo assegno a quello divorzile. Così Cass. sez. VI n. 26084/19 valorizza la funzione riequilibratrice del reddito e quella compensativa e assistenziale;
dove la prima va riferita al contributo che l'avente diritto ha dato in corso di matrimonio, sia dal punto di vista economico che di sacrificio personale verso l'ex coniuge e la famiglia (si pensi a chi lascia il lavoro per accudire i figli o rinuncia ad una prospettiva di carriera); il parametro assistenziale e compensativo comporta invece che l'assegno dovrà permettere all'ex coniuge una vita dignitosa, e non gli agi a cui magari era abituato prima della separazione;
infatti, secondo la S.C., la funzione dell'assegno “…non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito … alla formazione del patrimonio della famiglia …”. Idem, anche Cass. sez. VI n. 16405/2019 ha affermato che “…la funzione dell'assegno… non è più … quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio ma invece quello di assicurare un contributo volto
a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare” (idem Cass. 5603/20).
Peraltro, come anche confermato dalla medesima succitata pronuncia, accanto ad altre precedenti (v. ad es. nn.
1162/17 e 23378/04), anche la durata del matrimonio costituisce elemento da valutare ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di separazione.
E' poi nota ed ovvia la sopravvivenza dell'obbligo di entrambi i genitori, separati o divorziati, di contribuire al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, tenendo conto dei relativi bisogni - non solo alimentari, ma anche abitativi, scolastici, sanitari, sociali, ricreativi - ed in proporzione delle rispettive sostanze e capacità economiche e lavorative (cfr. artt. 147, 148, 316 bis, 337 ter c.c. e succ. modif.); e ciò sempre al fine essenziale di garantire anche alla prole il mantenimento del tenore di vita già goduto prima della rottura dell'unione familiare (v. ad es. Cass. civ. 3974/02, 6197/05, 4765/02 11025/97, nonché 2/05/06 n. 10119, circa il rilievo da attribuire alle “risorse economiche dell'obbligato” e relativo “livello economico-sociale”, non solo nel rapporto proporzionale con il contributo dovuto dall'altro genitore;
ovvero, v. ancora Cass. civ. sez. I 24/01/07 n. 1607, nel senso che – ove si discuta del mantenimento della prole, per cui valgono principi autonomi rispetto a quelli regolanti l'assegno di separazione o divorzio - non si tratta tanto di comparare le rispettive situazioni economiche dei due genitori, quanto piuttosto di stimare la capacità di ciascuno di contribuire).
pagina 14 di 17 Tutto ciò premesso, passando ad esaminare le rispettive situazioni reddituali ed economiche dei coniugi, siccome desumibili dagli atti, si rileva quanto segue.
La moglie ha dedotto di non aver mai lavorato, ma dall'estratto contributivo acquisito in atti (doc. 47 ric.) risultano alcune pregresse occupazioni, pur non particolarmente remunerative, in assenza di professionalità specifica. Ha riferito all'inizio della causa di lavorare come pulitrice, con paga di € 750 per 14 mensilità; le buste paga dimesse in corso di causa (doc. 48) attestano entrate mensili nel 2023 di circa 900-1000 mensili, mentre le
C.U. per gli anni 2022 e 2023 riportano redditi lordi di € 12602 e 8164 (con ritenute Irpef di € 1018,55 e
909,49).
Va considerato peraltro che nessun onere di mutuo o locativo grava sulla stante la già disposta e qui Pt_1 confermata assegnazione della casa coniugale in suo favore, così come va tenuto conto dell'attribuzione per l'intero alla sola madre dell'assegno unico per il figlio minore (in ragione del suo collocamento). Fermo Per_1 restando che le spese condominiali e per utenze (pur di non scarso rilievo) non possono che ricadere sulla stessa ricorrente, quale soggetto che utilizza e beneficia dell'immobile, e che non può non assumerne le conseguenze, anche in termini economici;
ciò è conforme a quanto avviene di norma (anche per evitare possibili abusi), nonché al generale principio di autoresponsabilità, pure richiamato della Corte d'Appello nel decreto di rigetto dd. 23/02/23 (relativo al reclamo proposto dalla ricorrente avverso i provvedimenti presidenziali).
Il , già agente di PS, è ora pensionato. Il modello 730/24 prodotto (doc. 18) riporta un reddito imponibile CP_2 da pensione per l'anno 2023 di € 35.427, con imposta netta di € 7.456, cui corrisponde dunque un'entrata netta di circa 2330 mensili (non 2600 come sostenuto dalla ricorrente); per gli anni 2020-22 risultano importi leggermente inferiori, ammontando l'imponibile ad € 34.000 circa (doc. 43). Risultano anche entrate extra di €
2600 e 587,50, riferite a prestazioni occasionali o rimborsi spese per il 2022 (come da due C.U., sub doc.ti 43 bis e 43 ter); trattasi però di rapporti non propriamente remunerativi e/o cessati, come dichiarato dai testi escussi
(indicati dalla stessa ricorrente), né smentito da congrue offerte probatorie (che non siano mere congetture).
E' vero che il resistente non ha allegato specifici oneri abitativi, avendo anzi ereditato in corso di causa dal padre un alloggio, pur se di modeste dimensioni, in via dell'Istria 136, poi asseritamente venduto per far fronte ai prestiti (ma lo si legge solo nelle note conclusive di replica) I prestiti invocati, per un aggravio mensile di complessivi € 743, risultano contratti “per acquisto autovettura” (doc. 9), ossia per ragioni voluttuarie non tali da poter incidere sui doveri di mantenimento endofamiliari, ovvero per motivi che non è dato nemmeno desumere dai documenti dimessi (cfr. doc.ti 9, 10 e 11 conv.).
Ciò posto - ovvio che, alla stregua delle medesime considerazioni sopra svolte, la non può pretendere di Pt_1 mantenere lo stesso tenore di vita di una volta, quando c'era la coabitazione col marito e quindi i costi erano comuni -, si ritiene di confermare per la moglie l'assegno di € 125 mensili già stabilito in fase presidenziale il
14/10/22 (e rimasto invariato in reclamo), anche considerando il presumibile contributo da lei apportato al menage domestico e familiare (in assenza di allegazione e dubbia prova, rilevante ai fini del criterio compensativo, circa eventuali sue rinunce), nonché tenendo conto della durata del matrimonio (contratto nel
1991).
pagina 15 di 17 Quanto al figlio, i suoi aumentati bisogni (in ragione dell'età), il collocamento prevalente (allo stato esclusivo) presso la madre, come pure l'obiettivo e pur sempre non trascurabile divario economico tra le parti (anche considerando i rispettivi oneri), inducono a prevedere comunque un assegno perequativo, che si ritiene congruo rideterminare in € 400 mensili;
ciò considerando altresì l'attribuzione per l'intero dell'assegno unico alla madre, cui vanno aggiunti – come già da originarie statuizioni presidenziali - Istat annuale e 60% delle spese straordinarie come da locale Protocollo. Fermo il minor importo di € 350 per il periodo precedente a quello della presente decisione.
Infine, le spese di lite vanno compensate, considerando natura, andamento ed esito complessivi della controversia (v. soccombenza reciproca), oltre al contegno processuale rispettivamente tenuto.
Gli oneri della c.t.u., svolta nel comune interesse, vanno in via definitiva posti a carico di entrambe le parti, in quote uguali.
P.Q.M.
Pronuncia la separazione giudiziale tra i coniugi e senza addebito;
Parte_1 Controparte_2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Duino Aurisina di procedere all'annotazione della sentenza
(matrimonio trascritto al n. 3, P.2 S.A. anno1991); indica le seguenti condizioni: il figlio resta in affido condiviso ad entrambi i genitori e viene collocato in modo prevalente presso la Per_1 madre, cui viene perciò assegnata la casa coniugale;
verrà attivato un supporto educativo da parte dei Servizi Sociali al fine di garantire, per quanto possibile, con le forme e gradualità opportune, un recupero della relazione padre/figlio, nei termini indicati dalla c.t.u. e sopra trascritti;
invita i genitori a seguire un percorso psicologico individuale di elaborazione e comprensione dei loro agiti nella relazione familiare e genitoriale;
i Servizi Sociali attiveranno un idoneo supporto alla genitorialità e indicheranno quindi modi e termini di ripristino degli incontri tra padre e figlio Per_1 ammonisce entrambi i genitori affinché la madre conceda una vera e propria “autorizzazione emotiva” (e non solo formale od apparente) alla ripresa dei rapporti padre/figlio, il padre sia più attivo e presente, entrambi seguano un doveroso percorso di maggiore collaborazione e comunicazione, ai fini di una corretta bigenitorialità; il sig. contribuirà al mantenimento della moglie e del figlio nella misura mensile rispettivamente CP_2 Per_1 di € 125 e € 400 (già 350 fino ad oggi), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie relative al figlio come da locale Protocollo;
assegno unico al 100% alla madre.
Dichiara le spese di lite interamente compensate.
Pone in via definitiva gli oneri della c.t.u. a carico di entrambe le parti, in quote uguali.
pagina 16 di 17 Si comunichi ai Servizi Sociali, che vigileranno e trasmetteranno relazione al Giudice Tutelare, per la prima volta entro 8 mesi, ai sensi dell'art. 337 cc.
Trieste, così deciso il 24/03/25
il Presidente relatore
dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1786/22 e iniziato con ricorso depositato in data 24/06/22 da con avv. S. PIEMONTESI Parte_1
- ricorrente -
contro , con avv.ti P. FURLAN e A. FONDA Controparte_1
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione fra coniugi.
Conclusioni della ricorrente:
Reietta ogni diversa contraria istanza e\o eccezione,
Pronunciare la separazione tra e con addebito della stessa a quest'ultimo, Parte_1 Controparte_2
Assegnare la residenza familiare di via Carpineto 5\7 in Trieste, intestata al , con tutti i suoi arredi, accessori e CP_2 pertinenze, alla ricorrente in quanto convivente con il figlio minore;
Per_1
Porre a carico del l'onere di sostenere tutti i costi di manutenzione, conduzione e gestione dell'alloggio coniugale in CP_2 uno al versamento alla coniuge di un assegno di mantenimento di € 150,00.- rivalutabile ex indici ISTAT, oppure, in alternativa, il solo versamento alla coniuge di un assegno di mantenimento pari a € 450,00.- mensili, rivalutabile ex indici
ISTAT;
Affidare in via esclusiva il minore alla madre odierna ricorrente, rimettendo agli accordi diretti padre\figlio gli Per_1 incontri tra loro;
Porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di € 430,00, CP_2 Per_1 rivalutabile ex indici ISTAT, oltre al 80% delle spese straordinarie per il minore appar protocollo d'intesa;
Attribuire alla ricorrente il diritto a percepire l'assegno unico familiare per il figlio;
Per_1
Con vittoria delle competenze professionali.
Disporre interpello formale di sulle seguenti circostanze: Controparte_2
pagina 1 di 17 a) Vero che la solida intesa coniugale con la ricorrente si è compromessa in conseguenza della scoperta da parte di sua moglie dei tradimenti coniugali che stava subendo?
b) Vero che da allora, pur mantenendo la coabitazione, si è sottratto ad ogni dovere coniugale, ha negato assistenza morale e materiale alla moglie, si è disinteressato sia materialmente che affettivamente dei figli?
c) Vero che nel periodo di cui alla domanda che precede ha omesso il rimborso, anche solo pro quota, delle spese straordinarie sostenute dalla convenuta per il figlio per un costo di € 366,94.-, giuste ricevute dimesse sub 20) e qui Per_1 esibite a conferma?
d) Vero che il 5 luglio 2022 si è recato presso l'ex residenza coniugale di via Carpineto 5\7 alle ore 6.30, occasione nella quale ha svegliato per comunicargli che a breve si sarebbe trasferito presso la sua nuova abitazione ove sarebbe Per_1 rimasto a vivere, per essere la madre impegnata nel lavoro e dunque impossibilitata ad occuparsi di lui?
e) Vero che pochi minuti dopo l'episodio di cui alla domanda che precede, tra le lacrime, si è allontanato dalla casa familiare?
f) Vero che dall'episodio di cui alla domanda che precede, ha interrotto i rapporti con lei? Per_1
g) Vero che il 6.09.22 ha ricevuto da il messaggio che, prodotto sub 21), viene esibito a conferma? Per_1
h) Vero che ogni qual volta una videocamera risultava scollegata, ne intimava la riattivazione a sua moglie e\o ai suoi figli, come anche riportato nel messaggio inviato ad in data 23.02.22, dimesso sub 22) e qui esibito a conferma? Persona_2
i) Vero che una delle videocamere da lei installate all'interno dell'abitazione puntava l'ingresso e la zona soggiorno?
j) Vero che, sebbene abbia cessato di abitare in via Carpineto 5\7 con la fine del mese di dicembre 2021, ha ivi lasciato le armi che detiene in forza di apposito provvedimento amministrativo?
k) Vero che sino a qualche mese fa comunicava ai suoi familiari gli impegni di lavoro occasionali che reperiva, come da messaggi whatsapp dimessi sub 12) e qui esibiti a conferma?
l) Vero che ha acquistato la vettura Suzuki tg. EK755KR per concederla in uso alla convenuta, la quale ultima già dal 2022 si è fatta carico dei costi di mantenimento della stessa, compresi quelli assicurativi, come tra voi pattuito e documentato giusti allegati che, dimessi sub 23) e 24), vengono esibiti a conferma?
m) Vero che la ricorrente ha iniziato a prestare attività lavorativa al di fuori delle mura domestiche a far tempo dal 2020?
n) Vero che ad inizio anno scolastico 2022\23 ha omesso di contribuire alle spese inerenti l'acquisto dei libri di testo e del materiale di cancelleria per , spese sostenute dalla ricorrente per un ammontare complessivo di € 306,89.-, giuste Per_1 ricevute che dimesse sub 25) vengono esibite a conferma?
o) Vero che la ricorrente sostiene una spesa di circa € 70,00 mensili per il carburante della vettura che utilizza per necessità lavorative nonché per le esigenze familiari, giuste ricevute che, dimesse sub 26), vengono esibite a conferma?
p) Vero che alla data del 2022 era proprietario dei seguenti mezzi, Suzuki TG AJ468KB), Suzuki Swift TG CP_3
BZ086CZ, TGEK755KR, TG CC52197, TG. EK86596, TG CP_4 Parte_2 Controparte_5 CP_6
DB20916, acquistati per necessità proprie oltrechè della coniuge e dei figli figli?
cc) Vero che provvedeva al pagamento dei costi afferenti lo scooter che gli veniva concesso in godimento, CP_7 assicurazione compresa, come da documentazione dimessa sub 14) e qui esibita a conferma? ee) Vero che in data 29.06.22 ha pubblicato sul suo profilo facebook il post che, dimesso in copia sub 15), le viene esibito a conferma?
Ammettersi prova per testi nelle persone di (Trieste, via Alberti 10), (Trieste via Carpineto 5\7), CP_7 Persona_2
(Trieste, via Carpineto 14), (Muggia, via Pisciolon 28\a), dott. (c\o Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 [...]
, Trieste), dott. (c\o U.O.T. 2, Trieste via Locchi 27), don (c\o chiesa di Per_3 Persona_4 Testimone_4 pagina 2 di 17 , in persona del legale rappresentante in carica pro tempore (via Ciotti 46, Gradisca, Pt_3 Controparte_8
GO), in persona del legale rappresentante in carica pro tempore (Trieste via del Ricreatorio 2), in CP_9 CP_10 persona del legale rappresentante in carica pro tempore ( , 21), in persona del CP_11 CP_12 Controparte_13
Presidente in carica pro tempore (Trieste strada Costiera 158), in persona del legale Controparte_14 rappresentante in carica pro tempore (Milano via Ripamonti 66),
Sulle seguenti circostanze:
1) Vero che sin dalla celebrazione del loro matrimonio gli odierni contraddittori avevano deciso che la ricorrente si sarebbe CP_ dedicata alle cure della famiglia, nel mentre il avrebbe coltivato la sua carriera di agente di Polizia? ( ed CP_2
[...]
, , Per_2 Tes_1 Tes_2
2) Vero che sino al 2013 circa gli odierni contraddittori avevano una solida relazione ed intesa coniugale, condividevano il loro tempo libero, si occupavano assieme dell'educazione dei figli, trascorrevano uniti le vacanze, nonché i momenti di convivialità con parenti e amici, come anche raffigurato nelle fotografie che, dimesse sub 27), vengono esibite a conferma? CP_ ( ed , , Persona_2 Tes_1 Tes_2
3) Vero che all'incirca nel 2013 la ricorrente ha scoperto che il marito aveva intrecciato una relazione extraconiugale, momento a partire dal quale quest'ultimo si è sottratto ad ogni dovere coniugale?
4) Vero che da allora il ha rifiutato ogni ipotesi di riavvicinamento emotivo-affettivo con la coniuge, coltivando i CP_2 propri interessi e le proprie passioni anche amorose?
5) Vero che dal mese di febbraio 2022 la ricorrente riceve aiuti alimentari su base bimestrale dalla parrocchia di Pt_3 CP_ (don ed ) Tes_4 Persona_2
6) Vero che dal mese di gennaio 2022 al mese di ottobre 2022 il ha accreditato alla sig.ra la somma CP_2 Pt_1 complessiva di € 400,00 quale contribuzione nelle spese di mantenimento del menage familiare e del figlio giuste Per_1 Per CP_ ricevute di bonifico dimesse sub 13) e qui esibite a conferma? ( ed , ) CP_2 Tes_1
7) Vero che la ricorrente, a far tempo dall'abbandono della casa coniugale da parte del avvenuto a fine dicembre CP_2
2021, si è trovata nell'impossibilità di onorare i costi della vita familiare (spesa alimentare, cure di , vettura, igiene e Per_1 cura propria e dei figli, ecc.), contraendo un finanziamento con Compass spa nel mese di maggio 2022 giusti documenti dimessi sub 19) e 28) qui esibiti a conferma, piuttosto che richiedendo prestiti ai figli e alla di lei madre, in parte erogati a mezzo bonifico giuste ricevute dimesse sub 29) e qui esibite a conferma, ed in parti concessile con denaro contante per CP_ somme variabili da € 100,00 ad € 500,00, a seconda delle necessità? ( ed , , Persona_2 Tes_1 Tes_2 CP_ 8) Vero che a tutt'oggi la madre della ricorrente, sig.ra , ed il figlio effettuano prestiti in denaro per Testimone_1 consentire alla ricorrente di pagare tutte le spese che connotato la quotidianità sia personale che familiare e\o domestica, CP_ dunque anche le spese di amministrazione condominiale e\o le spese sanitarie e scolastiche di cui necessita ? ( ed Per_1
, , Persona_2 Tes_1 Tes_2
9) Vero che nel mese di maggio 2022 ha partecipato ad una gita scolastica per un costo di € 260,00, giusto Per_1 CP_ programma dimesso sub 30) e qui esibito a conferma, costo sostenuto per intero dalla ricorrente? ( ed Persona_2
) Tes_1
10) Vero che nel corso dell'anno scolastico 2022\23 ha svolto le attività parascolastiche di cui al riepilogo prodotto Per_1 CP_ sub 31) e qui esibito a conferma, senza ricevere la compartecipazione paterna in dette spese? ( ed Persona_2
) Tes_1
pagina 3 di 17 11) Vero che la ricorrente è ora onerata delle spese condominiali dell'abitazione di via Carpineto 5\7, come da bilanci CP_ Per preventivi del Condominio nonché del Supercondominio prodotti sub 32-33) e qui esibiti a conferma? ( ed
, ) CP_2 Tes_1
12) Vero che ad oggi la ricorrente, intestataria dei correlativi contratti da gennaio 2023, non ha ricevuto le fatture afferenti i CP_ consumi di luce acqua e gas dell'alloggio di via Carpineto 5\7? ( ed , ) Persona_2 Tes_1
13) Vero che con e-mail del proprio legale dd.
6.04.23 la ricorrente ha offerto la restituzione della vettura tg. EK 755 KR al CP_
come da quest'ultimo pretesa, giusta copia dimessa sub 34) e qui esibita a conferma? ( ed CP_2 Persona_2
) Tes_1
14) Vero che la ricorrente ha attualmente in uso un veicolo di proprietà della di lei madre, sig.ra , da Testimone_1 quest'ultima acquistato per donarlo al nipote in quanto in procinto di conseguire la patente di guida, ed al cui Persona_2 conseguimento verrà meno la facoltà per la ricorrente di disporre del veicolo? ( , , CP_7 Tes_1 Tes_2
15) Vero che nel mese di novembre 2022 la ricorrente si è rivolta ai Servizi Sociali di per richiedere il loro Pt_3 intervento al fine di fornire ogni utile supporto ad affinchè riprenda i rapporti con il convenuto, come pure ha Per_1 richiesto alla dott. psicologa che già segue il minore, il necessario supporto per aiutare anche sotto questo CP_15 Per_1 aspetto? (dott. Pinocchio, dott. CP_15
16) Vero che a tutt'oggi rifiuta i contatti, anche solo telefonici, con il padre, affermando di avere paura di essere da Per_1 CP_ quest'ultimo allontanato dalla mamma e dai fratelli, perché così preannunciatogli dal padre stesso? ( e Persona_2
, dott. Tes_1 CP_15
17) Vero che dopo l'episodio avvenuto il 5.07.22, occasione in cui il convenuto alle 6.30 circa, piangendo, ha svegliato per comunicargli il suo prossimo trasferimento presso l'abitazione paterna, il minore ha avuto un attacco d'ansia? Per_1 CP_ ( ed , ) Persona_2 Tes_1
18) Vero che da luglio 2022 ha affermato di non voler svolgere attività sportive per la paura di esser prelevato dal Per_1 CP_ padre ed allontanato dalla famiglia materna? ( e , , dott. Persona_2 Tes_1 CP_15
19) Vero che da gennaio 2022 la ricorrente ha sostenuto per intero le spese straordinarie afferenti il figlio Per_1 corrispondendo € 441,74 per spese mediche e € 306,89 per il corredo scolastico di inizio anno 2022\23 giuste ricevute CP_ dimesse sub 20 e 25), qui esibite a conferma? ( e , ) Persona_2 Tes_1
20) Vero che il convenuto, dopo la pronuncia dei provvedimenti provvisori di separazione, ha richiesto alla ricorrente, ed ottenuto, la consegna del decoder Sky, il rimborso pro quota della TARI pagata per l'anno 2022, e da ultimo la riconsegna
CP_ della vettura in uso alla coniuge, la Suzuki Alto? ( e , ) Persona_2 Tes_1
21) Vero che la ricorrente sostiene una spesa di circa € 70,00 mensili per il carburante della vettura che utilizza sia per proprie necessità lavorative -impegnata presso Area di Ricerca dalle 03.00 alle ore 11.00 di ogni giornata lavorativa- sia per CP_ le esigenze familiari, giuste ricevute che, dimesse sub 26), vengono esibite a conferma? ( ed , ) Persona_2 Tes_1
22) Vero che sino alla primavera 2022 il convenuto comunicava anche a mezzo whatsapp ai propri familiari gli impegni
CP_ occasionali di lavoro remunerati che reperiva, giusti messaggi dimessi sub 12 e 41) qui esibiti a conferma? ( ed
[...]
) Tes_5
23) Vero che il convenuto ha trasferito la propria dimora, a decorrere dalla fine di dicembre 2021, da via Carpineto 5 \7 ad altra abitazione di cui non ha fornito l'indirizzo ai familiari, lasciando all'interno della casa familiare le armi che CP_ quantomeno all'epoca deteneva? ( ed , ) Persona_2 Tes_1
pagina 4 di 17 24) Vero che attraverso le sopradescritte videocamere il controllava i movimenti dei familiari, mandando loro le CP_2 immagini di ciò che avveniva all'interno degli ambienti, giusta fotografia dd.22.08.22 dimessa sub 36) e qui esibita a Per conferma? ( ed ) CP_7
25) Vero che ogni qual volta una videocamera risultava scollegata, il convenuto ne intimava la riattivazione alla moglie e\o ai suoi figli, come anche riportato nel messaggio inviato ad in data 23.02.22, dimesso sub 22) e qui esibito a Persona_2 CP_ conferma? ( ed , ) Persona_2 Tes_1
26) Vero che una delle videocamere installate dal convenuto all'interno dell'abitazione puntava l'ingresso e la zona soggiorno? (Alex ed , ) Persona_2 Tes_1
27) Vero che alla luce del diagnosticato disturbo dell'apprendimento appar relazioni dimesse sub 9) e qui Testimone_5 esibite a conferma, necessita di un continuativo supporto psico-terapeutico? (dott. dott. Tes_3 CP_15
28) Vero che nonostante i reiterati inviti rivoltigli dalla ricorrente, il ha rifiutato la sottoscrizione del consenso CP_2 informato richiesto dalla dott. come pure ha rifiutato di cooperare nella pratica di rinnovo del documento di CP_15 identità per richiestagli sia nel mese di maggio 2022 che nel successivo mese di settembre, giusti messaggi dimessi Per_1 CP_ sub 40) e qui esibiti a conferma? ( ed ) Persona_2
29) Vero che l'interruzione del supporto psico-terapeutico di cui fruisce da diversi anni almeno su base bisettimanale Per_1 anche per il tramite della dott. si ripercuote sia sul rendimento scolastico del minore sia sul contenimento della CP_15 sua umoralità, oltrechè suo equilibrio psicologico? (dott. dott. Tes_3 CP_15
30) Vero che nell'estate 2022 ha palesato un regresso nelle sue manifestazioni emotive e nella sua Testimone_5 indipendenza, dimostrandosi -senza motivo- irascibile e arrabbiato, e rifiutando l'utilizzo dell'autobus se non accompagnato CP_ da un familiare? (dott. ed , ) CP_15 Persona_2 Tes_1
Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria, a mezzo dei testi indicati, sulla capitolazione avversaria.
Ordinare al convenuto la produzione in giudizio di copia del porto d'armi rilasciatogli dalla competente Autorità, e\o disporne l'acquisizione per il tramite della Questura di Trieste, ex art. 210 c.p.c.;
Ordinare al convenuto la produzione in giudizio di copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi nonché delle certificazioni\ricevute\rimborsi spese dal medesimo rilasciate per le attività occasionali svolte negli ultimi tre anni;
Disporre ogni più opportuno accertamento per il tramite della Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Tributaria, per accertare patrimonialità e redditività del , anche quanto ai rimborsi spese percepiti dalle associazioni e società con cui coopera CP_2
e\o ha cooperato, acquisire la copia degli estratti di conto corrente a lui intestati\cointestati dal gennaio 2018 ad oggi nonché di quelli intestati al di lui padre , deceduto il 11.12.22. Persona_5
A prova contraria indiretta, si reitera la richiesta di ammissione delle seguenti ulteriori istanze:
Disporre interpello formale del convenuto sulle seguenti circostanze: ee) Vero che da qualche anno frequenta\ha frequentato il corso di catechismo organizzato dalla parrocchia di Per_1 presso l'oratorio “casa del giovane” di giarizzole, ed ha ricevuto sia il sacramento della comunione che quello Pt_3 della cresima? ff) Vero che a tutt'oggi frequenta su base settimanale il corso di cui alla domanda che precede? Per_1
Ammettersi prova per testi nelle persone di (in Trieste via Enrico Fonda 13), (in Trieste Testimone_6 Testimone_7
Salita di Raute 45), (in Trieste via Frescobaldi 15), prof. (c\o istituto Caprin, salita Zugnano Testimone_8 Testimone_9
5), don (c\o Parrocchia di sulle seguenti circostanze: Testimone_10 Pt_3
pagina 5 di 17 37) Vero che durante la frequenza della scuola elementare e della scuola media (rispettivamente e e poi Per_6 Per_7
Caprin) veniva quotidianamente accompagnato, ed ivi ripreso al termine delle lezioni scolastiche, dalla Testimone_5 madre odierna ricorrente?
38) Vero che agente di polizia stradale ora in quiescenza, aveva turni lavorativi di sei ore, turni che negli Controparte_2 ultimi anni di servizio svolgeva di mattina dalle 7.00 alle 13.00 oppure dalle 8.00 alle 14.00, nel rispetto di quanto stabilito nell'accordo quadro dimesso sub 44) e qui esibito a conferma?
39) Vero che per tutto il ciclo delle elementari aveva lezione dalle ore 8.00 alle ore 12.50 e alle medie dalle 7.50 alle Per_1
13.45?
40) Vero che da quando frequenta la scuola media Caprin, ha partecipato ad un unico colloquio Per_1 Controparte_2 genitori\insegnanti nel marzo 2022?
41) Vero che all'albo della parrocchia di vengono affisse le date delle cerimonie ivi programmate, albo nel quale Pt_3 era stata evidenziata sin dal mese di gennaio 2023 la cresima di poi tenutasi il 27.02.23? Testimone_5
Disporre l'acquisizione, ex art.210 c.p.c., presso la Questura di Trieste degli orari di lavoro del nel periodo CP_2 ricompreso tra il 2012 ed il suo pensionamento, così da acclararne l'incompatibilità con l'inizio\termine delle lezioni scolastiche di . Per_1
Conclusioni del resistente:
1) pronunciare la separazione tra i coniugi sig.ri e con contestuale rigetto della domanda Parte_1 Parte_4
d'addebito formulata dalla ricorrente;
2) disporre, con riferimento al figlio minore l'affidamento congiunto con allogazione presso la madre e Testimone_5 contestuale rigetto della domanda d'affido esclusivo formulata dalla ricorrente;
3) regolamentare il diritto di visita del padre come articolato al punto D della propria comparsa di costituzione (da considerare qui ritrascritto) e comunque all'esito del percorso di recupero della genitorialità nell'interesse del minore, tenendo in doverosa considerazione quanto illustrato e suggerito dal C.T.U.;
4) porre a carico del padre il contributo mensile di € 300,00.= al mantenimento del figlio minore, con aumento annuale secondo gli indici ISTAT, come per legge;
5) disciplinare il concorso al 50% del padre alle spese straordinarie con espresso richiamo al protocollo in materia del
Tribunale di Trieste, previ accordi con la madre quanto all'effettiva possibilità economica d'affrontarli da parte di ambedue i genitori;
6) rigettare la comanda d'erogazione a favore della sig.ra di un importo a titolo di mantenimento;
Pt_1
7) condannare la ricorrente con relazione alle domande temerarie di addebito e di affido esclusivo, tenendo in debito conto anche la condotta della stessa tenuta nel corso dell'intero procedimento tale da impedire i rapporti tra padre e figlio;
8) rigetto di ogni istanza e domanda attorea se incompatibile con le conclusioni qui formulate;
9) spese di lite rifuse.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione ha adito questo Tribunale esponendo di aver contratto matrimonio con in data Parte_1 Controparte_2 CP_ Per_ 14/04/91, in Duino Aurisina, da cui sono nati, in data 31.08.94, 20.08.99 e 23.09.10, i figli , e;
Per_1 Per_ attualmente risultano coabitare presso la residenza familiare solamente i due figli ed , essendosi il Per_1
pagina 6 di 17 CP_ figlio maggiore definitivamente affrancato. Ha quindi chiesto la ricorrente pronunciarsi la separazione giudiziale con addebito al marito, assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva del ) in CP_2 proprio favore, salvo obbligo del marito di sostenerne tutti i costi di manutenzione, conduzione e gestione, affido esclusivo del minore e suo collocamento presso la madre, contributo al mantenimento proprio e del figlio Per_1
a carico del resistente nella misura rispettivamente di € 150 e 430,00 mensili, oltre rivalutazione annuale e 80%
delle spese straordinarie come da locale Protocollo, assegno unico alla madre.
Nel costituirsi in giudizio, il , non opponendosi alla pronuncia della separazione, ha contestato la CP_2 fondatezza degli assunti avversari e formulato richieste di segno diverso quanto agli altri aspetti.
Sentiti i coniugi ed il minore , rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale Per_1 ha così provveduto in via provvisoria: “Autorizza i coniugi a vivere separati;
Dispone che il figlio minore Per_1 sia affidato in modo condiviso a entrambi i genitori e collocato presso la madre, cui assegna la casa coniugale;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un pomeriggio alla settimana e a week end alterni, il sabato o la domenica, salvi diversi accordi e compatibilmente con esigenze e desideri dello stesso minore;
invita le parti a rivolgersi al Consultorio od altro esperto al fin di promuovere una fattiva rielaborazione e recupero della relazione padre-figlio; il sig. verserà un contributo al mantenimento della moglie e del figlio nella CP_2 misura rispettivamente di € 125 di 350 mensili, importi annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie relative al figlio come da locale Protocollo dd. 18/05/15; assegno unico alla madre”.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore designato, quest'ultimo ha respinto istanza della ricorrente di modifica dei provvedimenti presidenziali (in punto mancata assegnazione autovettura), concesso i termini richiesti ex art. 183 VI comma c.p.c. e quindi ammesso prove per interpello e testi, nonché ordinato esibizioni documentali e disposto c.t.u. psicologica.
Infine, ultimata l'istruttoria ed acquisite le definitive conclusioni delle parti, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, il G.I. ha riservato la definitiva decisione al Collegio.
Ciò posto, può senz'altro pronunciarsi la separazione personale, richiesta da entrambi i coniugi e senz'altro giustificata dall'evidente sopravvenuto venir meno della comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Si devono quindi esaminare le residue questioni, concernenti l'addebito, la gestione del figlio minore e la Per_1 sussistenza e misura degli obblighi economici da porsi a carico del resistente ed a favore della moglie, nonché del predetto figlio.
Quanto all'addebito, va previamente ricordato il noto e consolidato principio, secondo cui presupposto necessario e imprescindibile per la pronuncia di cui all'art. 151 c.c. è la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contrario ai doveri matrimoniali ascritto all'altro coniuge e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza che si è venuta a creare;
ovvero, in altri termini, il giudice non potrà limitarsi a riscontrare l'esistenza di una qualche violazione dei detti doveri, bensì dovrà accertare che proprio detta violazione - evidentemente anche per la sua obiettiva gravità - abbia causato il naufragio dell'unione coniugale
(così, ex multis, Cass. civ. sez. I 28/09/01 n. 12130: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia
pagina 7 di 17 di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza…”). E' ovvio poi che sarà altresì necessario compiere una analisi globale e comparativa dei comportamenti di entrambi i coniugi nel loro reciproco interferire e condizionarsi (v. ad es. Cass. 279/00).
Con specifico riferimento al dovere di fedeltà, la S.C. ha più volte affermato che “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza della crisi già irrimediabile in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (sez. I 26/03/10 n. 7264, 130059/08,
25618/07, 977/17, 16859/15, 16270/13, 2059/12). Il che si verifica specialmente se la relazione extraconiugale viene anche palesata in pubblico, o con modalità sprezzanti per la dignità e il decoro del coniuge tradito (cfr.
Cass. 17137/16).
Nella specie, non possono dirsi sufficientemente provate, alla luce delle complessive evidenze processuali, né la relazione extraconiugale addebitata al marito né comunque la sua anteriorità rispetto alla richiesta di separazione
(giugno 2022), tale da escluderne dunque la effettiva rilevanza causale riguardo alla crisi della coppia.
Fermo restando che era onere della ricorrente fornirne la prova, senza dunque potersi trincerare dietro l'eccepita inattendibilità della testimonianza della stessa presunta amante del marito, nemmeno le deposizioni rese dai due CP_ Per_ figli della coppia ed giovano allo scopo, anche a prescindere dai dubbi sulla relativa credibilità (per CP_ apparire gli stessi schierati con la madre). In particolare, si è limitato ad affermazioni generiche e ambivalenti quali: “vero, sicuramente dal 2021, li ho visti più volte insieme, in molte occasioni a tutt'oggi; ho visto più volte dei comportamenti non fraintendibili, modi scherzosi che usavano in occasione di cene o all'interno di veicoli, io ero presente, anche in occasione della corsa della bora;
ho anche lavorato fisicamente con loro, quando c'ero io non vedevo effusioni, comunque. Un loro amico me lo confermò, il primo sabato di dicembre del 2023, che avevano una relazione, il sig. ” (quanto a quest'ultimo non può che ribadirsi Per_8
l'inutilità di una sua escussione, che si riferirebbe al 2023, trattandosi peraltro di teste tardivo). Analogamente, è Per_ poco utile quanto dichiarato da : “è vero, lo so perché li ho visti in un rapporto non solo amichevole, più intimo;
una mattinata di inizio 2022 era con la ed è venuto a casa a prendersi dei suoi effetti personali, Pt_5 lei lo aspettava in macchina;
quando facevamo dei corsi di sicurezza insieme, lei veniva sempre accompagnata e riaccompagnata a casa dal , ero presente anch'io in varie occasioni;
non ho visto effusioni in mia CP_2 presenza, ma mio fratello maggiore mi riferì che aveva percepito qualcosa”.
Per altro verso e in ogni caso, che il matrimonio fosse in crisi già da un decennio, vivendo i coniugi separati in casa sin dal 2011 (da un anno dopo la nascita del figlio minorenne , avvenuta il 23/09/2010), è stato Per_1 riferito, con indubbia valenza confessoria, dalla stessa in sede di operazioni peritali, in data 20/11/2023: a Pt_1
pagina 8 di 17 seguito di altra lamentata relazione extraconiugale del marito, “Nonostante volesse ancora bene al papà, si era arrabbiata e lo aveva invitato ad andarsene da casa. L'indomani, giorno in cui avrebbe dovuto lasciare la casa familiare, il papà, piangente, le aveva chiesto di poter rimanere poiché oltre a non avere un posto dove andare, desiderava vedere crescere , che all'epoca aveva un anno. Sarebbe rimasto a dormire sul divano, e Per_1 continuato a vivere in famiglia da separati in casa. Nonostante la rabbia che provava, aveva accettato questa soluzione …”. Tant'è che il c.t.u. parla di “relazione distonica”, di “negativa situazione familiare”. Va aggiunto quanto riferito il 18/01/2024 dalla teste e cioè che nel 2018 la sig.ra aveva detto Tes_11 Pt_1 pubblicamente che il matrimonio era finito da tempo e che i coniugi convivevano solo per motivi economici, tanto che da molti anni il marito doveva dormire sul divano.
Né è condivisibile l'assunto della ricorrente secondo cui “il tradimento perpetrato dal nel 2013 e poi CP_2 perpetrato con altre donne, sia stato la prima causa scatenante della crisi della coppia, e non la conseguenza di una crisi già in atto”. Costituisce invero dato di fatto che i coniugi avevano comunque continuato la convivenza coniugale per ben 10 anni circa dopo il primo tradimento, laddove la domanda di separazione è intervenuta soltanto nel giugno 2022.
Parimenti, non fu il fatto di essersi allontanato dal tetto coniugale e di non aver messo più a disposizione il proprio stipendio/pensione ad aver dato causa alla separazione, piuttosto maturata in virtù della “preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”, per dirla con Cass. cit. 7264/10. Il che vale anche riguardo alla pure lamentata imposizione delle videocamere che il aveva posizionato sia in casa che nel garage una volta abbandonato il tetto coniugale;
comunque CP_2 giustificato (per finalità vessatorie o di mero controllo o per la presenza di armi od altro motivo), si trattò pure di fatto successivo, invero temporalmente collocato dalla stessa ricorrente come concomitante con l'uscita del marito da casa;
non senza rilevare peraltro la tutto sommato modesta gravità del fatto.
Un tanto basta, a parere del Collegio, a giustificare il rigetto della domanda di addebito.
In punto gestione del minore, appare certo utile richiamare quanto scritto dal c.t.u. con la relazione depositata l'11/03/24, sostanzialmente condiviso dai cc.tt.pp. né oggetto di apprezzabili contestazioni.
Già in sede di audizione in fase presidenziale del 13/10/22, il minore riferiva “Sono arrabbiato con lui da quando mi vuole portare via. Mi hanno avvisato che lui ha chiesto la mia custodia. Me lo ha riferito mia mamma e anche l'avvocato di mia mamma”.
Il c.t.u. ha quindi bene evidenziato un indubbio appiattimento delle posizioni del figlio su quelle della madre, quale frutto di condizionamenti o messaggi fuorvianti, pur se inconsci, di quest'ultima: “E' interessante notare che , per criticare il papà, e giustificare la scelta di non volerlo incontrare, abbia utilizzato gli stessi Per_1 argomenti addotti dalla mamma: “Il papà non giocava mai con me, stava sempre sul pc, tablet, o cellulare”;
“Mi portava con sé per sbrigare i suoi interessi personali”; “Non aveva un rapporto con me, non veniva alle feste scolastiche, o ai compleanni degli amici”; “Anche quando era a casa stava in bagno con il tablet, o sul divano con il cellulare o il pc”; “Mai aiutato con i compiti, ha fatto solo due disegni con me – la mamma aveva detto quattro-”… Risulta essere toppo legato alla mamma dalla quale dovrebbe, gradualmente, separarsi
pagina 9 di 17 psichicamente”. Ed invero, la mamma “non sembra disposta realmente ad avere una relazione con l'altro genitore. Ha sempre dichiarato di favorire la relazione tra il papà e , ma ritiene che sia il figlio stesso a Per_1 rifiutarlo, e a non volerlo incontrare… Accogliendo sempre le istanze di , anziché dare il giusto peso alle Per_1 cose, ha rinforzato le paure del figlio, e la sua scelta di non incontrare il papà… La mamma si fida del papà, nel senso che non lo ritiene pericoloso per la psiche di , ma ha un atteggiamento ambivalente nel promuovere Per_1
l'incontro padre/figlio... , infatti, prova verso il papà la stessa rabbia, e gli stessi sentimenti della mamma. Per_1
Se non si modificano i sentimenti della mamma nei confronti del papà, sarà molto difficile che senta, Per_1 nell'immediato, il desiderio di incontrare il papà…. , non sente il consenso della mamma nel recuperare Per_1 la relazione con il padre, e ha quindi paura di tradirla recuperando il rapporto con lui. Ha utilizzato, infatti, tutti gli argomenti già espressi dalla mamma quando aveva parlato dei disagi del figlio, e delle loro possibili cause. Non c'è alcun apparente motivo che giustifichi il totale rifiuto di di incontrare il papà. Le Per_1 giustificazioni per non incontrare il padre: “Non ha giocato con me”, “Non si è occupato di me”, “Non è stato presente”, non sono sufficienti per escludere un genitore dalla propria vita”.
Né vi è riscontro circa il fatto che la si sia poi relazionata con i Servizi Sociali come suggerito dal c.t.u. (a Pt_1 dire la verità nemmeno il sembra averlo fatto). Emerge altresì un innegabile atteggiamento CP_2 autoreferenziale riguardo alla gestione di , poco propenso a mettersi in discussione, là dove ad es. la Per_1 ricorrente parla di “vuoto affettivo indottogli dal padre, del quale quest'ultimo è l'unico artefice e responsabile”.
D'altra parte, neanche l'atteggiamento del padre può andare esente da critiche. Al di là di quanto gli imputa la ricorrente circa il “pensiero autocentrico che ha sempre connotato l'approccio familiare del sig. CP_2
(sempre e solo impegnato nel proprio lavoro e\o nella coltivazione dei propri hobbies o interessi)”, scrive il dott. CP_1
“Tutti i consulenti concordano sul fatto che il papà dovrebbe essere più interessato alla vita e alla conoscenza di informandosi sulle sue condizioni attraverso la scuola, parlando con la sua psicologa, Per_1 dott.ssa e comunicando con la mamma.…Il papà si è sentito escluso dal rapporto con , ma si è CP_15 Per_1 dimostrato rinunciatario non mostrando al figlio il suo reale desiderio di frequentarlo…. Si è sentito escluso dalla situazione familiare ma non si è mai proposto fermamente per smentire l'immagine negativa che madre e figli avevano di lui. Non ha mai dimostrato decisamente il desiderio di riprendere la relazione con , Per_1 informandosi, come già detto attraverso la scuola, la mamma, o la dott.ssa sulla vita e sulle CP_15 esperienze del figlio. Non ha preso decisioni con la mamma sulle cose che attenevano alla vita di Non Per_9 ha informato chiaramente i figli, cosa che avrebbe dovuto fare peraltro assieme alla mamma, che sarebbe uscito da casa…. Al di là del fatto che si sia schierato totalmente con la mamma, se il papà avesse avuto una Per_1 relazione stabile, forte, affettiva, e significativa con lui, non avrebbe perso completamente la relazione con il figlio solo per le presunte critiche materne nei suoi confronti. Ciò significa che il papà ha contribuito anche personalmente all'allontanamento di , e alla rinuncia del figlio di incontrarlo”. Per_1
Il c.t.u. ha altresì bene descritto ed evidenziato la situazione del minore : “E' molto arrabbiato poiché, Per_1 comunque, nel suo vissuto gli è mancato il papà. E' troppo invischiato nelle situazioni familiari, cosa che rischia di impedirgli di sviluppare in modo compiuto per la sua età, un'autonomia di pensiero e di azione. E'
pagina 10 di 17 impossibile che il massimo desiderio di un ragazzino di tredici anni sia quello di stare assiduamente assieme alla mamma, alla nonna, e ai fratelli. L'idealizzazione della famiglia, per l'età di , appare alquanto Per_1 esagerata. Il suo pensiero, infatti, dovrebbe essere indirizzato soprattutto in altre direzioni…. farebbe molto bene ad , invece, riuscire a confrontarsi con il papà ed esternare i propri sentimenti nei suoi confronti. Per_1
Ciò gli permetterebbe di sbloccare una situazione che lo affligge da troppo tempo, e non gli permette una
crescita emotiva equilibrata. Potrebbe così recuperare psichicamente la figura paterna che gli manca, e contemporaneamente lo disturba. Recuperare psichicamente la parte paterna significherebbe, fondamentalmente, completare se stesso. , seppure sia sofferente, e viva un forte disagio emotivo a causa Per_1 della presenza fantasmatica del papà, ha detto che non modificherebbe nulla della sua vita. Il riavvicinamento tra e il papà avrebbe più forza se accompagnato e mediato dalla presenza della mamma. Ecco perché Per_1 sarebbe fondamentale che la mamma si fidasse del papà, e superasse la rabbia e il rancore che prova ancora nei suoi confronti. Cosa che al momento non avviene”.
Il c.t.u. ha quindi così concluso: “Penso che nell'attuale situazione, escludendo la forzatura di un incontro tra
e il papà, sia utile che una terza persona, estranea alle dinamiche familiari, intervenga per aiutare la
Per_1 coppia padre/figlio a ristabilire una corretta e salutare relazione. Appare opportuno che, a beneficio di , e
Per_1 dei genitori stessi, vengano coinvolti i Servizi Sociali del Comune di Trieste, che avvalendosi di un educatore, particolarmente preparato, inizi un percorso di ripresa della relazione padre/figlio. L'educatore dovrebbe facilitare l'avvicinamento padre/figlio conoscendo prima in casa propria per entrare in confidenza con
Per_1 lui. Successivamente potrebbe accompagnare all'esterno per svolgere delle attività ricreative o culturali
Per_1 per consolidare il loro rapporto. In una terza fase farà incontrare, in sua presenza, con il papà. Da
Per_1 ultimo, l'educatore valuterà quando permettere al papà di rimanere da solo con il figlio. I tempi e i ritmi degli incontri tra l'educatore e , quelli tra l'educatore, , e il papà, e successivamente quelli tra e il
Per_1 Per_1 Per_1 papà, saranno decisi dal Servizio Sociale in accordo con l'educatore. Il Servizio invierà una relazione a quattro
e a otto mesi al Tribunale sull'andamento del percorso di recupero della relazione tra il papà e . Per_1
Il Servizio, infine, deciderà, quando lo riterrà opportuno, di interrompere l'intervento, e invierà una relazione al
Tribunale sul percorso svolto, e sui risultati ottenuti. Appare opportuno, inoltre, che anche i genitori si riferiscano al Servizio Sociale del Comune di Trieste per un percorso psicologico individuale di elaborazione e comprensione dei loro agiti nella relazione familiare e genitoriale. Il Servizio incaricato dovrebbe coinvolgere i genitori per aiutarli: ad acquisire e sviluppare consapevolezza e sicurezza nel proprio ruolo genitoriale;
a elaborare e superare gli eventuali sentimenti negativi ancora presenti;
a favorire lo scambio reciproco di informazioni;
e a condividere una linea educativa comune nei confronti di . Confidando che i genitori, Per_1 condividendo il fatto che i figli debbano rimanere fuori dalle dinamiche genitoriali, non facciano leggere loro il presente elaborato”.
Tutto quanto sopra evidenziato, ritiene il Collegio che il chiaro “rifiuto” e “paura” espressi dal minore nei confronti del padre, di cui ha dato puntuale conto il c.t.u., rendano necessaria ed inevitabile, almeno allo stato, una sospensione delle visite paterne.
pagina 11 di 17 In proposito, è noto che la giurisprudenza è andata via via affermando che, ferma restando la necessità di disporre tutti gli interventi volti a favorire la salvaguardia del rapporto del minore con il genitore e con gli ascendenti, tuttavia la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare un minore alla frequentazione, se il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo in tal senso
(cfr. Cass. n. 27207/2019; Cass. n. 11170/2019; v. anche Cass. 2881/23, secondo cui il mantenimento di rapporti significativi con i nonni non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino, attraverso un'imposizione
"manu militari" di una relazione sgradita e non voluta).
Con la più recente ordinanza n. 21969 del 5 agosto 2024, sezione I, la Corte di Cassazione ha ribadito e approfondito i principi già enunciati in precedenza, rafforzando l'attenzione rivolta al diritto del minore di essere ascoltato e rispettato nelle sue decisioni, specialmente quando queste derivano da una consapevole elaborazione di sentimenti profondi e difficili. Nel caso esaminato, la Corte d'Appello aveva disposto la sospensione degli incontri con i genitori, ritenuti potenzialmente dannosi per il benessere psicologico della figlia, valutata anche l'idoneità dei genitori, in particolare del padre, descritto come immaturo e incapace di fornire un adeguato supporto affettivo. La S.C. ha confermato la decisione, ritenendo corretta la sospensione degli incontri tra il genitore non affidatario e la figlia, in particolare così motivando: “Ritiene, infatti, il Collegio di dover dare continuità all'orientamento secondo cui, anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa – a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche – costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario (crf. Cass. 317/98). Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa (Cass. 317/98; Cass. 6312/99)”.
Non è dunque rilevante stabilire eventuali responsabilità o colpe dei genitori rispetto all'atteggiamento del minore o verificare la fondatezza delle motivazioni che giustificano il rifiuto;
l'elemento decisivo è la profondità dei sentimenti di avversione manifestati dal minore, il cui superamento sia ritenuto improbabile senza causare traumi psicologici. Va quindi valutata con grande attenzione la situazione psicologica del minore, piuttosto che limitarsi a garantire meccanicamente il diritto di visita del genitore, che invero non può prevalere sull'interesse superiore e preminente ex art. 337 ter c.c. del primo, anche in ordine al proprio benessere psicologico e stabilità emotiva. La volontà del minore, infatti, non va considerata quale capriccio, trattandosi non già di oggetto passivo delle decisioni dei genitori o del giudice, bensì di soggetto titolare di diritti, tra cui quello di esprimere la propria volontà sulle questioni che lo riguardano;
principio chiaramente fondato non solo nella Convenzione di New
pagina 12 di 17 York sui diritti del fanciullo, ma anche nella Costituzione italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Ne deriva che non è ora possibile disporre alcunché in ordine alle visite paterne.
Ciò, si badi, discende da tutte le considerazioni sopra esposte, lungi dall'avallare il distorto messaggio già riferito al c.t.u. dalla “che sia da sempre orfano di padre, e che deciderà lui quando incontrarlo. Pt_1 Per_1
sta male, ha proseguito, e lei deve rispettare i suoi tempi”. Per_1
I tempi di ripresa dei rapporti tra padre e figlio non saranno certo decisi ed attuati “rimettendo agli accordi diretti padre/figlio gli incontri tra loro”, bensì saranno gli stessi Servizi Sociali a indicare, nel superiore interesse del minore , come in concreto procedere. Fermi altresì l'invito ai genitori ad attivare i percorsi psicologici Per_1 opportuni e l'incarico ai Servizi per supporto alla genitorialità, come da indicazioni del c.t.u..
Si ritiene comunque necessario ammonire entrambi i genitori affinché, da un verso, la madre conceda una vera e propria ”autorizzazione emotiva”, per così dire (e non solo formale od apparente) alla ripresa dei rapporti padre/figlio, dall'altro, il padre sia più attivo e presente, entrambi seguano un doveroso percorso di maggiore collaborazione e comunicazione;
impregiudicate eventuali ulteriori sanzioni future.
In punto affido, si osserva peraltro che non può parlarsi di vere e proprie incapacità genitoriali, ma di mere criticità, ascrivibili ad entrambi i genitori, né si ha evidenza di comportamenti paterni realmente pregiudizievoli.
Non sussistono dunque ragioni per derogare alla regola dell'affido condiviso, anche in un'ottica di responsabilizzazione. Ciò comporta ovviamente, in primo luogo, che i genitori si consultino e cerchino di concordare le scelte di vita e di studio del figlio minore;
dette scelte non potranno essere in modo unilaterale assunte da uno solo dei genitori (a parte quelle di ordinaria amministrazione o di semplice vita quotidiana, come pure ovvio), sicché - se anche non può legittimarsi certo un diritto di veto fine a sé stesso (o condizionato ad altro ordine di motivi) – non sarebbe neanche accettabile che sia un solo dei genitori a poter assumere le decisioni importanti.
Sul punto, si rileva che il ha comunque espresso il proprio consenso al trattamento psicologico da CP_2 prestare ad presso la dott. almeno all'udienza del 21/9/22, apparendo del resto plausibile che Per_1 CP_15 non avesse avuto notizia, o notizia tempestiva, del ricorso ex art. 700 c.p.c. (notificatogli presso la casa coniugale dove non abitava più). In ogni caso, si auspicano anche al riguardo una giusta comunicazione e collaborazione.
Venendo quindi al piano economico, si rammenta che la separazione non fa venir meno il vincolo di solidarietà che già legava i coniugi durante la convivenza matrimoniale;
a tale vincolo è stata invero sempre ricondotta la funzione perseguita dall'art. 156 c.c. di assicurare al coniuge più debole – che “non abbia adeguati redditi propri” - la conservazione di un tenore di vita almeno tendenzialmente (cioè, per quanto possibile) analogo a quello goduto in costanza di convivenza (più precisamente, tale tenore si identifica, come chiarito da Cass.
22/02/08 n. 4540, “avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del
pagina 13 di 17 patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro…”; v. anche pronunce Cass. 9915/07 e 12196/2017).
In effetti, il concetto del “tenore di vita” sembra ancora criterio valido ai fini dell'assegno di separazione, stante la tuttora esistente (almeno de iure condito) diversità ontologica tra separazione e divorzio, che giustifica altresì una diversa struttura dell'assegno divorzile (per quest'ultimo invero opera piuttosto il criterio misto, prevalentemente compensativo, oltre che assistenziale, siccome segnatamente enucleato dalla ormai nota pronuncia della Cassazione sez, un. 18287/18).
Ciò, pur dando atto - né potendo ignorarsi - che il concetto di “tenore di vita” è stato da ultimo fortemente ridimensionato anche nell'ambito della separazione, registrandosi una indubbia tendenza ad assimilare il relativo assegno a quello divorzile. Così Cass. sez. VI n. 26084/19 valorizza la funzione riequilibratrice del reddito e quella compensativa e assistenziale;
dove la prima va riferita al contributo che l'avente diritto ha dato in corso di matrimonio, sia dal punto di vista economico che di sacrificio personale verso l'ex coniuge e la famiglia (si pensi a chi lascia il lavoro per accudire i figli o rinuncia ad una prospettiva di carriera); il parametro assistenziale e compensativo comporta invece che l'assegno dovrà permettere all'ex coniuge una vita dignitosa, e non gli agi a cui magari era abituato prima della separazione;
infatti, secondo la S.C., la funzione dell'assegno “…non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito … alla formazione del patrimonio della famiglia …”. Idem, anche Cass. sez. VI n. 16405/2019 ha affermato che “…la funzione dell'assegno… non è più … quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio ma invece quello di assicurare un contributo volto
a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare” (idem Cass. 5603/20).
Peraltro, come anche confermato dalla medesima succitata pronuncia, accanto ad altre precedenti (v. ad es. nn.
1162/17 e 23378/04), anche la durata del matrimonio costituisce elemento da valutare ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di separazione.
E' poi nota ed ovvia la sopravvivenza dell'obbligo di entrambi i genitori, separati o divorziati, di contribuire al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, tenendo conto dei relativi bisogni - non solo alimentari, ma anche abitativi, scolastici, sanitari, sociali, ricreativi - ed in proporzione delle rispettive sostanze e capacità economiche e lavorative (cfr. artt. 147, 148, 316 bis, 337 ter c.c. e succ. modif.); e ciò sempre al fine essenziale di garantire anche alla prole il mantenimento del tenore di vita già goduto prima della rottura dell'unione familiare (v. ad es. Cass. civ. 3974/02, 6197/05, 4765/02 11025/97, nonché 2/05/06 n. 10119, circa il rilievo da attribuire alle “risorse economiche dell'obbligato” e relativo “livello economico-sociale”, non solo nel rapporto proporzionale con il contributo dovuto dall'altro genitore;
ovvero, v. ancora Cass. civ. sez. I 24/01/07 n. 1607, nel senso che – ove si discuta del mantenimento della prole, per cui valgono principi autonomi rispetto a quelli regolanti l'assegno di separazione o divorzio - non si tratta tanto di comparare le rispettive situazioni economiche dei due genitori, quanto piuttosto di stimare la capacità di ciascuno di contribuire).
pagina 14 di 17 Tutto ciò premesso, passando ad esaminare le rispettive situazioni reddituali ed economiche dei coniugi, siccome desumibili dagli atti, si rileva quanto segue.
La moglie ha dedotto di non aver mai lavorato, ma dall'estratto contributivo acquisito in atti (doc. 47 ric.) risultano alcune pregresse occupazioni, pur non particolarmente remunerative, in assenza di professionalità specifica. Ha riferito all'inizio della causa di lavorare come pulitrice, con paga di € 750 per 14 mensilità; le buste paga dimesse in corso di causa (doc. 48) attestano entrate mensili nel 2023 di circa 900-1000 mensili, mentre le
C.U. per gli anni 2022 e 2023 riportano redditi lordi di € 12602 e 8164 (con ritenute Irpef di € 1018,55 e
909,49).
Va considerato peraltro che nessun onere di mutuo o locativo grava sulla stante la già disposta e qui Pt_1 confermata assegnazione della casa coniugale in suo favore, così come va tenuto conto dell'attribuzione per l'intero alla sola madre dell'assegno unico per il figlio minore (in ragione del suo collocamento). Fermo Per_1 restando che le spese condominiali e per utenze (pur di non scarso rilievo) non possono che ricadere sulla stessa ricorrente, quale soggetto che utilizza e beneficia dell'immobile, e che non può non assumerne le conseguenze, anche in termini economici;
ciò è conforme a quanto avviene di norma (anche per evitare possibili abusi), nonché al generale principio di autoresponsabilità, pure richiamato della Corte d'Appello nel decreto di rigetto dd. 23/02/23 (relativo al reclamo proposto dalla ricorrente avverso i provvedimenti presidenziali).
Il , già agente di PS, è ora pensionato. Il modello 730/24 prodotto (doc. 18) riporta un reddito imponibile CP_2 da pensione per l'anno 2023 di € 35.427, con imposta netta di € 7.456, cui corrisponde dunque un'entrata netta di circa 2330 mensili (non 2600 come sostenuto dalla ricorrente); per gli anni 2020-22 risultano importi leggermente inferiori, ammontando l'imponibile ad € 34.000 circa (doc. 43). Risultano anche entrate extra di €
2600 e 587,50, riferite a prestazioni occasionali o rimborsi spese per il 2022 (come da due C.U., sub doc.ti 43 bis e 43 ter); trattasi però di rapporti non propriamente remunerativi e/o cessati, come dichiarato dai testi escussi
(indicati dalla stessa ricorrente), né smentito da congrue offerte probatorie (che non siano mere congetture).
E' vero che il resistente non ha allegato specifici oneri abitativi, avendo anzi ereditato in corso di causa dal padre un alloggio, pur se di modeste dimensioni, in via dell'Istria 136, poi asseritamente venduto per far fronte ai prestiti (ma lo si legge solo nelle note conclusive di replica) I prestiti invocati, per un aggravio mensile di complessivi € 743, risultano contratti “per acquisto autovettura” (doc. 9), ossia per ragioni voluttuarie non tali da poter incidere sui doveri di mantenimento endofamiliari, ovvero per motivi che non è dato nemmeno desumere dai documenti dimessi (cfr. doc.ti 9, 10 e 11 conv.).
Ciò posto - ovvio che, alla stregua delle medesime considerazioni sopra svolte, la non può pretendere di Pt_1 mantenere lo stesso tenore di vita di una volta, quando c'era la coabitazione col marito e quindi i costi erano comuni -, si ritiene di confermare per la moglie l'assegno di € 125 mensili già stabilito in fase presidenziale il
14/10/22 (e rimasto invariato in reclamo), anche considerando il presumibile contributo da lei apportato al menage domestico e familiare (in assenza di allegazione e dubbia prova, rilevante ai fini del criterio compensativo, circa eventuali sue rinunce), nonché tenendo conto della durata del matrimonio (contratto nel
1991).
pagina 15 di 17 Quanto al figlio, i suoi aumentati bisogni (in ragione dell'età), il collocamento prevalente (allo stato esclusivo) presso la madre, come pure l'obiettivo e pur sempre non trascurabile divario economico tra le parti (anche considerando i rispettivi oneri), inducono a prevedere comunque un assegno perequativo, che si ritiene congruo rideterminare in € 400 mensili;
ciò considerando altresì l'attribuzione per l'intero dell'assegno unico alla madre, cui vanno aggiunti – come già da originarie statuizioni presidenziali - Istat annuale e 60% delle spese straordinarie come da locale Protocollo. Fermo il minor importo di € 350 per il periodo precedente a quello della presente decisione.
Infine, le spese di lite vanno compensate, considerando natura, andamento ed esito complessivi della controversia (v. soccombenza reciproca), oltre al contegno processuale rispettivamente tenuto.
Gli oneri della c.t.u., svolta nel comune interesse, vanno in via definitiva posti a carico di entrambe le parti, in quote uguali.
P.Q.M.
Pronuncia la separazione giudiziale tra i coniugi e senza addebito;
Parte_1 Controparte_2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Duino Aurisina di procedere all'annotazione della sentenza
(matrimonio trascritto al n. 3, P.2 S.A. anno1991); indica le seguenti condizioni: il figlio resta in affido condiviso ad entrambi i genitori e viene collocato in modo prevalente presso la Per_1 madre, cui viene perciò assegnata la casa coniugale;
verrà attivato un supporto educativo da parte dei Servizi Sociali al fine di garantire, per quanto possibile, con le forme e gradualità opportune, un recupero della relazione padre/figlio, nei termini indicati dalla c.t.u. e sopra trascritti;
invita i genitori a seguire un percorso psicologico individuale di elaborazione e comprensione dei loro agiti nella relazione familiare e genitoriale;
i Servizi Sociali attiveranno un idoneo supporto alla genitorialità e indicheranno quindi modi e termini di ripristino degli incontri tra padre e figlio Per_1 ammonisce entrambi i genitori affinché la madre conceda una vera e propria “autorizzazione emotiva” (e non solo formale od apparente) alla ripresa dei rapporti padre/figlio, il padre sia più attivo e presente, entrambi seguano un doveroso percorso di maggiore collaborazione e comunicazione, ai fini di una corretta bigenitorialità; il sig. contribuirà al mantenimento della moglie e del figlio nella misura mensile rispettivamente CP_2 Per_1 di € 125 e € 400 (già 350 fino ad oggi), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie relative al figlio come da locale Protocollo;
assegno unico al 100% alla madre.
Dichiara le spese di lite interamente compensate.
Pone in via definitiva gli oneri della c.t.u. a carico di entrambe le parti, in quote uguali.
pagina 16 di 17 Si comunichi ai Servizi Sociali, che vigileranno e trasmetteranno relazione al Giudice Tutelare, per la prima volta entro 8 mesi, ai sensi dell'art. 337 cc.
Trieste, così deciso il 24/03/25
il Presidente relatore
dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 17 di 17