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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 295/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 395/2025 promossa da:
, nata il [...] in [...], Parte_1
e
, nato il [...] in [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Federica Viotto che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 e 473 bis.49 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1
hanno esposto: Parte_2
di aver contratto matrimonio concordatario in Villafalletto (CN) il 16/09/2023, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno 2023; che dal matrimonio non sono nati figli;
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge.
Si provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio, che potrà essere valutata solamente una volta decorsi i termini di legge.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, non definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata il [...] in [...], Parte_1
e
, nato il [...] in [...], Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.
DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio,
SPESE al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 395/2025 promossa da:
, nata il [...] in [...], Parte_1
e
, nato il [...] in [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Federica Viotto che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 e 473 bis.49 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1
hanno esposto: Parte_2
di aver contratto matrimonio concordatario in Villafalletto (CN) il 16/09/2023, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno 2023; che dal matrimonio non sono nati figli;
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge.
Si provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio, che potrà essere valutata solamente una volta decorsi i termini di legge.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, non definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata il [...] in [...], Parte_1
e
, nato il [...] in [...], Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.
DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio,
SPESE al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi