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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 6307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6307 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 3542/2022 del R.G., pendente tra
(c.f in persona del legale rapp.te p.t., con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CORBO NICOLA - indirizzo telematico: Email_1
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso da sé stesso CP_1 C.F._1
ex art. 86 c.p.c. - indirizzo telematico: Email_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma - Trasporto ferroviario-
Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, riformare la sentenza 20851 del 2013 emessa inter partes dal Giudice di
Pace di Roma, depositata il 5 giugno 2013 e per l'effetto accogliere le conclusioni così come precisate in primo grado, disponendo l'integrale rigetto di tutte le domande articolate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. Voglia altresì condannare CP_1
alla restituzione in favore di di tutte le somme dalla stessa corrisposte sia
[...] Parte_1
per sorte capitale che per spese di lite, in forza tanto della sentenza di primo grado che di quella di appello, poi annullata, nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di
Pagina 1 di 14 causa, con aggravio di interessi. Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio.”
Per parte appellata: “- Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in sede di impugnazione, disattesa ogni avversa eccezione, argomentazione e domanda, Rigettare l'appello proposto Parte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare la sentenza
[...]
impugnata. Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna si chiede sin d'ora al
Tribunale adito di compensare le spese di lite per il grado in cassazione dal cumulo per mancata contestazione, in detto grado lo scrivente non risultava costituito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Concisa esposizione dei fatti e dell'oggetto della domanda. Svolgimento del processo.
L'Avv. ha citato in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma la società CP_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.003,96 a titolo Parte_1
di risarcimento dei danni patiti in dipendenza dell'inadempimento dell'impresa ferroviaria, occorso in data 13.10.2009, allorquando l'attore, avendo fissato un incontro di lavoro presso il Tribunale di Busto Arsizio, si recava alla stazione di Roma Trastevere alle ore 08:04, per prendere il treno regionale delle 08:06 diretto a Fiumicino Aeroporto, ed ivi imbarcarsi sul volo con destinazione Milano-Malpensa, previsto in partenza alle ore 9:25 e con imbarco fissato alle ore 09:00. Giunto in stazione, si avvedeva che non era ancora transitato il treno precedente con medesima destinazione, Fiumicino Aeroporto, previsto per le ore 07:51 e, nonostante il passare dei minuti e l'assenza di qualsivoglia informazione ai passeggeri in attesa sui ritardi, le cause e la presumibile durata degli stessi, alcuno dei due treni giungeva al binario dedicato. Solo dopo una quindicina di minuti, ovvero alle 08.20 circa, compariva sul display un avviso di ritardo, per il solo treno delle 07:51, quantificato in 35 minuti, poi rivelatosi non veritiero in quanto il primo convoglio utile giungeva in stazione dopo ulteriori
20 minuti rispetto a quelli indicati sul tabellone. In conseguenza del detto ritardo, l'attore giungeva all'aeroporto alle ore 09:22 e, pertanto, non riusciva ad imbarcarsi sul proprio volo, subendo sia un danno emergente, pari al costo del biglietto aereo andata e ritorno, non utilizzato, di € 153,96, che un mancato guadagno quantificato in € 750,00, corrispondente all'importo pattuito con il proprio cliente per la prestazione professionale da svolgere presso il Tribunale di Busto Arsizio, oltre ad asseriti danni da disagi ed ansie per aver viaggiato in un vagone sporco e sovraffollato e in stato di agitazione per il paventato fallimento dell'incontro di lavoro.
Pagina 2 di 14 Si è costituita in primo grado, contestando le avverse pretese e chiedendo il Parte_1
rigetto della domanda attorea.
Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 20851/2013, depositata in data 5.06.2013 e notificata al domicilio eletto l'11.10.2013, ha accolto parzialmente la domanda, ad esclusione del risarcimento delle voci di danno non patrimoniale, ed ha condannato la convenuta al pagamento della somma di € 903,96 per il pregiudizio patrimoniale patito dall'Avv.
nonché al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio nella misura di € CP_1
1.132,23 oltre accessori. Avverso tale sentenza ha proposto appello (R.G. Parte_1
76658/2013) chiedendo la riforma della sentenza impugnata, in quanto viziata dagli errori contestati in tre distinti motivi di gravame;
all'esito del giudizio, in accoglimento dell'eccezione preliminare formulata dall'Avv. con sentenza n. 21640/2018, il CP_1
Tribunale di Roma, sul presupposto che la pronuncia gravata non fosse appellabile ex art. 339 comma 2 c.p.c., ma unicamente ricorribile in Cassazione, in quanto avente ad oggetto una domanda di valore non superiore ad € 1.100,00 e, come tale, da decidersi secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c., ha dichiarato l'appello inammissibile e condannato Parte_1
al pagamento delle spese del grado. Per la cassazione di detta sentenza ha presentato
[...]
ricorso alla Suprema Corte (R.G. 2592/2019), a definizione del quale, Parte_1
ritenuta la fondatezza dei motivi articolati ed in accoglimento dei medesimi, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 24985/2021, depositata il 15.09.2021, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa innanzi al Tribunale di Roma, nella persona di altro Magistrato, demandando a tale sede anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
, dunque, con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha dato Parte_1
impulso alla riassunzione del giudizio di rinvio, in grado di appello, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e trascritte in epigrafe.
Si è costituito l'Avv. chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della CP_1
sentenza del Giudice di Pace o, in subordine, la compensazione delle spese del giudizio di legittimità per non aver ivi svolto contestazioni ed attività difensiva.
La causa, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni delle parti, precisate da ultimo all'udienza del 03.05.2024, tenutasi con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dal 31.05.2024.
Pagina 3 di 14 Diritto
1. In merito al primo motivo di appello ed alla lamentata erroneità della sentenza impugnata per aver violato (rectius, nella prospettazione dell'appellante, dato un ossequio solo formale) la normativa speciale di settore vigente in materia di servizio di trasporto ferroviario (L.
911/1935 di conversione del R.D.L. n.1948/1934), segnatamente gli artt.9, 10 e 11, si osserva quanto segue.
Il motivo è infondato e va respinto, confermando sul punto la correttezza della sentenza impugnata, con la motivazione di seguito più specificamente articolata, non ravvisando questo giudice alcuna violazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame.
Il giudice di prime cure (pag. 2 sent. imp.), in accoglimento della prospettazione attorea (pag.
3 citazione), ha collegato eziologicamente il danno patito dall'odierno appellato all'omessa informazione sul ritardo da parte del vettore ferroviario che gli avrebbe impedito di fare ricorso a mezzi alternativi e raggiungere l'aeroporto di Fiumicino in tempo per imbarcarsi sul volo per Milano Malpensa per cui aveva acquistato il biglietto.
La scissione tra danno da ritardo e danno da mancata informazione, operata dal primo giudice, benché, invero, scarsamente motivata, non presenta, tuttavia, i profili di illogicità e/o arbitrarietà eccepiti dall'appellante, potendosi astrattamente ravvisare, nella lamentata condotta, l'inosservanza degli specifici obblighi di informazione ed assistenza ai passeggeri, distinti ed ulteriori rispetto alla prestazione principale del trasporto e ad essa strettamente correlati, cui ben può seguire, sussistendone i presupposti, un pregiudizio risarcibile oltre i limiti indennitari dettati dalla normativa speciale per il ritardo in sé e per sé, legato all'aspetto dell'obbligo di rispettare orari e tempi di percorrenza.
Giova sottolineare sul punto che l'Ordinamento, sia interno che comunitario, ha inteso rafforzare la tutela dei passeggeri del trasporto ferroviario, quale parte debole del contratto, prevedendo espressamente una serie di obblighi a carico dell'esercente, con correlativi diritti degli utenti, tra i quali va annoverato, per quanto qui rileva, quello di ricevere informazioni sul servizio, prima e durante il viaggio, da fornirsi in anticipo e, comunque, quanto prima possibile. Pur nella consapevolezza, in effetti, che l'entrata in vigore del Regolamento
Europeo che ha disciplinato organicamente la materia (Reg. CE n.1371/2007, oggi abrogato dal Reg. UE 2021/782), prevedendo testualmente l'obbligo in esame (Art. 18 Assistenza n. 1:
“In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza, l'impresa ferroviaria o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo non
Pagina 4 di 14 appena tale informazione è disponibile”), risalga ad epoca successiva ai fatti di causa
(dicembre 2009), e, quindi, sia inapplicabile ratione temporis al caso in decisione, ritiene questo giudice che il dovere di informazione de quo possa farsi, comunque, rientrare in quello più generale di eseguire il contratto con diligenza, secondo i parametri della correttezza e buona fede oggettiva, a tutela della sfera giuridica dell'altro contraente, complessivamente intesa, in ossequio al disposto di cui agli art. 1175 e 1375 c.c., la cui vincolatività non può essere certamente esclusa per il contratto di trasporto ferroviario.
Il generale dovere testé richiamato, infatti, nel dettare quello che può essere considerato il fulcro delle regole di comportamento dei contraenti, impone di adottare, al di là di specifiche previsioni, un contegno collaborativo, diretto a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri, e la relativa applicazione non può considerarsi derogata per l'esistenza in sé della speciale normativa limitativa della responsabilità. Ne consegue che alcuna incompatibilità logica o giuridica è configurabile sul punto tra la detta normativa speciale e quella sui contratti in generale di cui al codice civile, attenendo ad aspetti diversi in cui può concretarsi l'inadempimento (vd. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 656 del 10/01/2025 «I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175,
1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto»;
Cass. Sez. 3 Ord. n. 9200 del 02/04/2021: «Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore” - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere,
Pagina 5 di 14 anche di per sé, un danno risarcibile»).
Non è irrilevante al riguardo che anche la stessa disposizione di cui all'art. 9 par. 1 L.
911/1935, laddove stabilisce l'obbligo dell'amministrazione di dare avviso al pubblico nel più breve tempo possibile di eventuali interruzioni, della presumibile durata delle stesse e dei mezzi speciali di trasbordo che fosse in grado di offrire, non fa altro che declinare, per la specifica ipotesi ivi prevista (interruzioni), il suddetto obbligo di informazione che viene ad assumere un carattere lato sensu accessorio e connesso all'obbligazione principale, nell'ambito della complessiva e diligente esecuzione del rapporto contrattuale.
Sul punto preme, inoltre, richiamare il dirimente principio espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità in base al quale «In tema di responsabilità dell'amministrazione ferroviaria, la vigente normativa nazionale e comunitaria sulla tutela indennitaria, cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario, è diretta ad assicurare forme di
“indennizzo” per le ipotesi di cancellazione, interruzione o ritardo nel detto servizio, ma non a impedire che, ricorrendone i presupposti, sia accolta la richiesta giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati» Cass. Sez. 3 -, Ord. n. 7754 dell'8/04/2020).
Tale orientamento (ribadito anche più di recente da Cass. Sez. 3, Ord. n. 28244 del
9/10/2023: «In caso di viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni, spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione - purché seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e generiche insoddisfazioni - delle libertà costituzionali di autodeterminazione e di movimento, senza che la specifica previsione normativa di un indennizzo correlato alla cancellazione o all'interruzione o al ritardo del servizio ferroviario valga di per sé ad escludere la risarcibilità di ulteriori pregiudizi subiti dal viaggiatore») consente, in conclusione, di affermare che, pur nel vigore della ripetuta disciplina indennitaria, laddove il passeggero dimostri di aver subito ulteriori pregiudizi, patrimoniali e/o non, causalmente ricollegabili all'inadempimento contrattuale del vettore ferroviario, quest'ultimo sia tenuto al relativo ristoro.
2. Con il secondo motivo di appello, lamenta che il giudice di prime cure abbia Parte_1
errato nel ritenere provati gli assunti attorei in merito alla mancanza di informazioni sui ritardi ai passeggeri, non solo trascurando di indicare gli elementi istruttori a supporto della ritenuta fondatezza della circostanza, ma traendo il proprio convincimento anche dall'asserita non contestazione da parte della stessa appellante.
Pagina 6 di 14 Il motivo è fondato da un punto di vista formale, per un errore nel percorso logico della motivazione, anche se, nella sostanza, la decisione risulta corretta.
Il Giudice di Pace ha, infatti, impropriamente indicato come pacifico il fatto in esame, pure a fronte dell'esplicita contestazione da parte dell'appellante (pag. 11 comparsa di costituzione
1° grado Avv. Lazzaro), trascurando di motivare in maniera congrua circa la ritenuta raggiunta prova delle deduzioni attoree al riguardo.
Detta considerazione impone, dunque, al giudice del gravame di rivalutare le risultanze istruttorie e pronunciarsi in merito all'assolvimento dell'onere della prova, come rispettivamente gravante sulle parti, non operando, nella specie, alcuna “relevatio” ex art.115
c.p.c. e di emendare, dunque, la motivazione in parte qua.
Orbene, non è effettivamente contestato che l'avv. in data 13.10.2009 alle ore 08:04 CP_1
si sia recato presso la stazione ferroviaria di Roma Trastevere, intenzionato a prendere il treno regionale ivi previsto in partenza alle ore 8:06 con direzione Fiumicino Aeroporto.
Parimenti non contestato, oltre che provato dalla documentazione di provenienza e prodotta dalla stessa appellante (scheda tecnica RFI pagg. 69-70 allegato al deposito del 28.10.2022) che quella mattina il treno precedente, programmato per le ore 07:51, abbia subito un ritardo, poi rivelatosi dovuto ad un guasto tecnico ai sistemi di terra (v. dichiarazioni teste Tes_1
, di guisa che, all'arrivo in stazione dell'attore, esso non fosse ancora transitato, con
[...]
ripercussioni su quello, appunto, delle ore 08.06, che cumulava a sua volta ritardo (lettera pag. 10 allegato al deposito del 05.11.2022 appellato). Parte_1
L'avv. ha dedotto che la prima informazione sul ritardo è stata fornita alle ore 8:20 CP_1
circa e solo limitatamente al ridetto treno delle 07:51. Con tale indicazione, Parte_1
informava di un ritardo di 35 minuti rispetto all'orario schedulato (il treno, dunque, sarebbe dovuto giungere in stazione alle ore 08:26), poi ulteriormente dilatatosi, senza altri aggiornamenti, mentre nulla veniva indicato, né sul tabellone, né con annunci vocali o tramite contatto col personale di stazione, per quello delle 08:06 (pagg 1-2 citazione).
ha dedotto, di contro, che l'informativa ai passeggeri su ritardi e relative cause fu Parte_1
regolare e tempestiva (pag. 11 comparsa costituzione Avv. Lazzaro).
Il teste di parte attrice, , della cui attendibilità non vi è motivo di Testimone_2
dubitare, escusso all'udienza del 5.07.2010, sul terzo capitolo di prova di cui all'atto di citazione, relativo proprio all'avviso di ritardo del treno delle 07:51, ha dichiarato che “non vi furono annunci di ritardo ma solo un avviso sul display apparso poco prima dell'arrivo del
Pagina 7 di 14 treno in stazione”. Il teste ha, inoltre, precisato che il personale presente sul binario (addetti alle pulizie) non era in grado di fornire alcuna informazione utile. Ha aggiunto, poi, chiamato a chiarimenti sulle informazioni relative allo specifico treno delle 08:06, che fino a quando lui e l'Avv. erano saliti sul primo treno in transito alle 8.40, alcun avviso o CP_1
indicazione di ritardo era stato fornito per il treno successivo (“no, non lo fanno mai, non vi era nessuna indicazione…”). Il teste di parte convenuta, di contro, ascoltato alla Tes_1
medesima udienza, nulla ha riferito in merito alla questione dell'informativa ai passeggeri, né altra prova al riguardo è stata offerta dalla convenuta in primo grado. Quindi, essendo risultato che il primo treno utile è giunto in stazione alle ore 8:38 (vedi tabella di marcia RFI già cit.), può ritenersi sufficientemente suffragata la deduzione attorea che almeno fino alle ore 8:20 ai passeggeri non era stata data alcuna informazione circa i ritardi di entrambi i treni e che quella apparsa sul display “poco prima” dell'arrivo del treno si riferiva comunque solo a quello delle 07:51. A fronte di tali emergenze, alcun supporto ha fornito alla Parte_1
sollevata eccezione di aver dato regolare e puntuale informazione, di fatto non comprovando la propria contestazione alle avverse deduzioni;
pertanto, sia pure in base a diversa motivazione rispetto a quella esposta nella sentenza impugnata, la decisione sul punto deve essere confermata.
3. Passando al terzo motivo di impugnazione, accertata l'omessa o, comunque, tardiva informazione sulle condizioni della circolazione, in quanto intervenuta solo in un momento in cui la possibilità di prendere il volo era irrimediabilmente compromessa, va scrutinata l'efficienza causale che detta inadempienza ha avuto rispetto ai pregiudizi patiti, la prova dei medesimi nell'an e nel quantum e l'esistenza di un eventuale concorso di colpa del medesimo danneggiato ex art.1227 c.c., aspetto, quest'ultimo, su cui il primo giudice, in effetti, non si è in alcun modo pronunciato nonostante i puntuali rilievi della convenuta.
Osserva al riguardo il Tribunale che la condotta del vettore ha avuto certamente incidenza causale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1223 c.c., quanto meno in via concorsuale, sui danni subiti dall'avv. in quanto è certo che se l'informazione sul ritardo e sull'entità CP_1
del medesimo fosse stata fornita sin dal momento dell'arrivo del passeggero in stazione, o nei minuti immediatamente successivi, questi avrebbe potuto da subito valutare consapevolmente la necessità di prendere un mezzo alternativo per raggiungere l'aeroporto in tempo per l'imbarco. Constando, invece, come sopra detto, che le prime notizie, peraltro relative solo ad un altro treno, furono fornite non prima delle ore 8:20 (quindi circa mezz'ora dopo l'orario di
Pagina 8 di 14 partenza previsto per le 07:51), sarebbe stato onere di , per sollevarsi da Parte_1
responsabilità, o smentire l'assunto dimostrando di aver dato notizie in tempo reale o, quanto meno, di averle diffuse non appena entrate nella propria disponibilità e, quindi, comunicate all'utenza prima possibile in base a riscontri tecnici e strumentali. Tale prova non è stata fornita. Né potrebbe ritenersi rilevante, per esimersi da responsabilità, la circostanza che la gestione dell'infrastruttura ferroviaria è in capo ad altra società, ovvero la RFI, e, quindi, la deduzione che il ritardo e la connessa informativa non sarebbero imputabili a (pag. Parte_1
9-10 comp. cost. Avv. Lazzaro, pag. 6 memoria ex art. 320 c.p.c., pag. 4 note autorizzate in appello Avv. Lazzaro), essendo evidente che, in presenza di vincolo negoziale esclusivo tra i passeggeri e la stessa società, il fatto che la gestione di alcuni dei servizi integrati nel complessivo trasporto sia affidata ad altri soggetti è res inter alios che, al più, avrebbe potuto giustificare la chiamata in causa della società ritenuta responsabile e la richiesta di manleva dalle conseguenze pregiudizievoli eventualmente patite.
Ciò chiarito, non può, tuttavia, revocarsi in dubbio che nel caso in decisione sia configurabile un concorso di colpa nella produzione del danno a carico dello stesso danneggiato, la cui condotta non risulta ispirata ai criteri di prudenza normalmente esigibili in base all'ordinaria diligenza.
L'avv. infatti, avendo programmato di prendere un treno che, anche in assenza di CP_1
ritardo, e, quindi, nella migliore situazione teoricamente ipotizzabile, lo avrebbe condotto a
Fiumicino Aeroporto alle ore 8:33, ha optato, già ab origine, per una organizzazione indubbiamente incauta ove si considerino sia i tempi occorrenti tra l'arrivo del treno a destinazione e il raggiungimento del gate di imbarco, sia quelli per i necessari controlli di sicurezza. Pur avendo l'appellato provato, infatti, di non dover eseguire il check in ed essere già in possesso della carta di imbarco (pag. 5 doc. allegato al deposito del 5.11.2022), è, tuttavia, fatto notorio, rientrante nella comune esperienza, che i passeggeri in partenza devono superare rigorosi controlli di sicurezza, i cui tempi possono variare notevolmente in dipendenza di fattori non prevedibili, ancor più in un aeroporto dalle dimensioni e dal traffico quale quello di Fiumicino. Tale margine di incertezza avrebbe imposto al passeggero, anche in considerazione dell'id quod plerumque accidit, di anticipare ragionevolmente la partenza, sì da non giungere in aeroporto troppo a ridosso o, addirittura, oltre i tempi necessari per gli incombenti precedenti al volo e non preventivabili.
Orbene il giudice di prime cure non ha tenuto conto in alcun modo del principio, pacifico, in
Pagina 9 di 14 base al quale in tema di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, la condotta del danneggiato può assumere rilevanza, ai fini dell'interruzione del nesso di causalità necessaria, qualora si profili come esclusiva causa efficiente dell'evento dannoso, mentre ove intervenga come concausa, ciascuna delle parti, in base al principio stabilito dall'art. 1227, primo comma, c.c., risponde del danno stesso in proporzione del rispettivo grado di colpa efficiente.
Applicando tale principio al caso in decisione, ritiene il giudice che, se da un lato, come precisato sopra, le risultanze processuali conducono a non escludere del tutto il nesso di causalità tra la perdita dell'aereo e l'omessa informativa sui ritardi (in quanto se essa ci fosse stata sin dai primi minuti dell'arrivo in stazione, non sarebbe stato matematicamente impossibile il puntuale arrivo all'aeroporto, avendo il passeggero un lasso di tempo teoricamente sufficiente per ricorrere utilmente ad un mezzo alternativo), d'altra parte risulta che l'Avv. oltre ad aver programmato l'arrivo a destinazione molto in prossimità CP_1
dell'orario limite, non ha adottato l'ordinaria diligenza neanche laddove non si è determinato, non appena resosi conto del protrarsi del ritardo di entrambi i treni oltre le 08:06, a non attendere ulteriormente e a prendere, per esempio, un taxi. Aver scelto, invece, di attendere il treno, in una congiuntura temporale già molto ristretta, ha evidentemente integrato un contegno imprudente e di consapevole accettazione del rischio, altamente probabile, di non giungere in tempo per il volo. Tale opzione ha, dunque, contribuito a determinare i danni da lui stesso subiti.
Ebbene, comparando le condotte delle due parti, ritiene questo giudice che l'apporto causale maggiore nella produzione dell'evento dannoso sia ravvisabile nel ritardo del treno (o, meglio, di ben due convogli), oltre che nelle carenze ed incompletezze informative, che hanno costituito chiaramente la causa essenziale della perdita del volo aereo, non essendo dubbio che, laddove il treno avesse rispettato l'orario e fosse partito alle 8.06, o, quanto meno, avesse contenuto il ritardo in tempi più ristretti (10 o 15 minuti), il passeggero sarebbe comunque giunto in tempo utile in aeroporto;
così come la non tempestiva e completa informazione sul ritardo (totalmente carente con riferimento al treno delle 8.06), ha posto l'Avv. in una situazione di incertezza (non consentendogli di capire se, ad esempio, CP_1
il secondo treno sarebbe arrivato in stazione, magari prima rispetto a quello delle 7.54), che ha rallentato od ostacolato una sua possibile tempestiva reazione;
d'altro lato, la condotta imprudente del passeggero, lo ha comunque posto in una situazione tale da impedirgli di
Pagina 10 di 14 avvalersi di una soluzione di trasporto alternativa in tempo utile;
tenuto conto di tali elementi, si ritiene che l'apporto causale dell'inadempimento del vettore possa essere quantificato nella misura di 2/3 (due terzi), mentre quello del danneggiato nella misura del restante 1/3, di guisa che l'entità del risarcimento spettante andrà proporzionalmente ridotta in ragione del rispettivo e riconosciuto grado di colpa (vd. Cass. Sez. 3, Ord. n. 23804 del
4/09/2024 «Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno»)
Quanto ai danni risarcibili, si osserva che l'Avv. ha provato il danno emergente CP_1
nella misura dell'esborso sostenuto per l'acquisto del biglietto aereo, per i viaggi di andata e ritorno, non fruiti, per un importo di € 153,96 avendo depositato la ricevuta di pagamento del biglietto elettronico (pag. 4 allegato dep. del 5.11.2022).
Analogamente provato deve considerarsi il danno da lucro cessante.
La prova del danno da mancato guadagno, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità sul punto, impone che “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (Cass. Sez. 3, Ord. n. 29486 del 15/11/2024).
Alla stregua di tale principio, si rileva che è stata depositata in atti la proposta di compenso pattuito per l'incontro lavorativo in trasferta presso il Tribunale di Busto Arsizio, sottoscritta per accettazione dalla cliente dell'Avv. e collegata espressamente allo specifico CP_1
evento fissato per quella giornata, poi non tenutosi (pagg. 12-14 doc. all. dep. del 05.11.2022
e messaggio telefax depositato all'udienza del 10.03.2010 e rinvenuto nel fascicolo di Ufficio del primo grado acquisito in atti). Consegue, quindi, che la prospettiva di guadagno persa
Pagina 11 di 14 dall'Avv. per la specifica prestazione di lavoro, da svolgersi con le modalità, nei CP_1
luoghi e tempi convenuti, era tutt'altro che incerta, in quanto concretamente e dettagliatamente pattuita a fronte del particolare incontro professionale e l'attore l'avrebbe conseguita se il ripetuto appuntamento non fosse saltato per i noti motivi.
L'argomentazione difensiva dell'appellante, secondo cui l'attore non avrebbe dimostrato di non aver poi recuperato tale prestazione ed il relativo compenso, in un momento successivo, non appare conferente e non coglie nel segno, atteso che si fonda su una mera ipotesi e che, comunque, è dimostrato che, a causa (anche) dell'inadempimento del vettore ferroviario,
l'Avv. abbia perduto la possibilità di svolgere quella specifica prestazione (che, CP_1
essendo legata ad un incontro fissato con un Giudice e con altro professionista, relativamente ad una procedura concorsuale, difficilmente sarebbe stata replicabile) ed il conseguente compenso;
senza contare che imporrebbe alla parte un onere probatorio inesigibile, ovvero quello di provare un fatto negativo, peraltro per un periodo di tempo indeterminato.
Pertanto, in ragione dell'accertato concorso di colpa, ritiene il Tribunale che, in riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento parziale della domanda formulata dall'attore in primo grado, vada riconosciuto al medesimo il risarcimento dei danni patiti nella misura di
2/3 e, quindi, di € 102,64 (su un totale di documentati € 153,96) a titolo di danno emergente, ed € 500,00 (su un totale di € 750,00) a titolo di lucro cessante, e così per complessivi €
602,64, con conseguente obbligo di restituzione delle somme corrisposte da in Parte_1
eccedenza.
Su tale somma spettano gli interessi legali, dalla data della richiesta di risarcimento
(5.11.2009, data di ricezione della raccomandata spedita dall'Avv. a , doc. CP_1 Parte_1
6 allegato all'atto di citazione), come da domanda.
Spese del primo grado di giudizio.
La riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento solo parziale delle domande attrici impongono l'annullamento del capo di condanna integrale di al pagamento delle Parte_1
spese di lite del grado e la compensazione nella misura di 1/3 (un terzo), dovendosi porre a carico dell'odierna appellante, in forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. nella minor misura di 2/3 da calcolarsi su quanto già liquidato dal Giudice di Pace e ritenuto congruo in base ai parametri vigenti ratione temporis (diritti ed onorari, antecedenti al DM
140 del 2012).
Ovviamente, avendo parte appellante documentato di aver già pagato all'appellato le spese
Pagina 12 di 14 liquidate in primo grado, in forza della sentenza qui annullata, avrà diritto alla restituzione dell'importo versato fino a concorrenza di 1/3 delle somme a tale titolo corrisposte, in aggiunta al pagamento delle spese ulteriormente liquidate in suo favore come di seguito indicate.
Spese del giudizio di legittimità.
A carico dell'Avv. vanno poste le spese del giudizio di legittimità, la cui CP_1
liquidazione è stata rimessa dalla Suprema Corte al giudice del rinvio, che si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri all'epoca applicabili (D.M. 55/2014), non potendo valorizzarsi, ai fini della eventuale compensazione, il mero fatto che in detta fase egli non abbia svolto attività difensiva, in quanto la sua condotta processuale e la natura delle eccezioni da lui stesso sollevate ed erroneamente accolte con la pronuncia cassata hanno dato causa al processo di impugnazione, poi conclusosi in suo sfavore, dovendo, pertanto, trovare piena applicazione il principio della soccombenza. (Cass.Sez. 3, Ord. n. 5813 del 27/02/2023
“In tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”).
La cassazione della sentenza resa all'esito del primo giudizio di appello, vista la rituale richiesta dell'appellante, determina, altresì, il diritto di quest'ultima di ottenere la restituzione integrale di quanto corrisposto all'appellato in esecuzione spontanea della condanna ivi contenuta e non più dovuto.
Spese di lite del secondo grado.
Anche le spese del secondo grado seguono la soccombenza e, tenuto conto dello sviluppo complessivo della vicenda processuale, del principio di causalità e della riforma parziale della sentenza impugnata, con soccombenza reciproca sulle domande (si ha soccombenza reciproca «…in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti»; oppure anche «in caso di parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi», Cass. S.U. sent. n. 32061/2022), vanno compensate tra le parti nella misura di 1/3 e per i restante 2/3 sono poste a carico dell'appellante Parte_1
e liquidate, già decurtate per effetto della suddetta compensazione, in base ai
[...]
parametri di cui al DM 13.08.2022, n 147 – tenuto conto del valore della causa (in base al criterio del decisum), della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta
– in complessivi € 442,00 (di cui € 88,00 per la fase di studio, € 88,00 per quella introduttiva,
Pagina 13 di 14 € 132,00 per la fase di trattazione ed € 134,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado N.R.G.
3542/2022, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'appello, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della
Sentenza del Giudice di Pace di Roma, n. 20851/2013 depositata il 5.06.2013, nel procedimento NRG 12467/2010:
• condanna al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
602,64, oltre interessi legali, dalla richiesta (5.11.2009) al saldo, nonché alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, che, compensate nella misura di 1/3, liquida, per i restanti due terzi, in complessivi € 755,80 (di cui € 454,66 per onorari, € 267,66 per diritti ed
€ 33,48 per esborsi) oltre accessori di legge;
• condanna al pagamento integrale delle spese del giudizio di legittimità in CP_1
favore di che liquida in complessivi € 645,00, di cui € 240,00 per la fase di Parte_1 studio, € 270,00 per quella introduttiva ed € 135,00 per la decisionale, oltre accessori di legge e rimborso spese per € 113,00 (di cui € 86,00 per c.u. ed € 27,00 per diritti);
• condanna alla refusione, in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1
del presente grado di giudizio, che, compensate nella misura di 1/3, liquida, per i restanti 2/3, in complessivi € 442,00, oltre accessori di legge, per compensi;
• condanna operate le dovute compensazioni tra i reciproci debiti e crediti, CP_1
alla restituzione a di quanto da quest'ultima percepito in eccedenza e Parte_1
risultato non dovuto in forza della presente pronuncia.
Così deciso in Roma, in data 28/04/2025.
Il Giudice
Dr. Mario CODERONI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Melania De Martino.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 3542/2022 del R.G., pendente tra
(c.f in persona del legale rapp.te p.t., con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CORBO NICOLA - indirizzo telematico: Email_1
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso da sé stesso CP_1 C.F._1
ex art. 86 c.p.c. - indirizzo telematico: Email_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma - Trasporto ferroviario-
Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, riformare la sentenza 20851 del 2013 emessa inter partes dal Giudice di
Pace di Roma, depositata il 5 giugno 2013 e per l'effetto accogliere le conclusioni così come precisate in primo grado, disponendo l'integrale rigetto di tutte le domande articolate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. Voglia altresì condannare CP_1
alla restituzione in favore di di tutte le somme dalla stessa corrisposte sia
[...] Parte_1
per sorte capitale che per spese di lite, in forza tanto della sentenza di primo grado che di quella di appello, poi annullata, nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di
Pagina 1 di 14 causa, con aggravio di interessi. Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio.”
Per parte appellata: “- Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in sede di impugnazione, disattesa ogni avversa eccezione, argomentazione e domanda, Rigettare l'appello proposto Parte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare la sentenza
[...]
impugnata. Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna si chiede sin d'ora al
Tribunale adito di compensare le spese di lite per il grado in cassazione dal cumulo per mancata contestazione, in detto grado lo scrivente non risultava costituito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Concisa esposizione dei fatti e dell'oggetto della domanda. Svolgimento del processo.
L'Avv. ha citato in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma la società CP_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.003,96 a titolo Parte_1
di risarcimento dei danni patiti in dipendenza dell'inadempimento dell'impresa ferroviaria, occorso in data 13.10.2009, allorquando l'attore, avendo fissato un incontro di lavoro presso il Tribunale di Busto Arsizio, si recava alla stazione di Roma Trastevere alle ore 08:04, per prendere il treno regionale delle 08:06 diretto a Fiumicino Aeroporto, ed ivi imbarcarsi sul volo con destinazione Milano-Malpensa, previsto in partenza alle ore 9:25 e con imbarco fissato alle ore 09:00. Giunto in stazione, si avvedeva che non era ancora transitato il treno precedente con medesima destinazione, Fiumicino Aeroporto, previsto per le ore 07:51 e, nonostante il passare dei minuti e l'assenza di qualsivoglia informazione ai passeggeri in attesa sui ritardi, le cause e la presumibile durata degli stessi, alcuno dei due treni giungeva al binario dedicato. Solo dopo una quindicina di minuti, ovvero alle 08.20 circa, compariva sul display un avviso di ritardo, per il solo treno delle 07:51, quantificato in 35 minuti, poi rivelatosi non veritiero in quanto il primo convoglio utile giungeva in stazione dopo ulteriori
20 minuti rispetto a quelli indicati sul tabellone. In conseguenza del detto ritardo, l'attore giungeva all'aeroporto alle ore 09:22 e, pertanto, non riusciva ad imbarcarsi sul proprio volo, subendo sia un danno emergente, pari al costo del biglietto aereo andata e ritorno, non utilizzato, di € 153,96, che un mancato guadagno quantificato in € 750,00, corrispondente all'importo pattuito con il proprio cliente per la prestazione professionale da svolgere presso il Tribunale di Busto Arsizio, oltre ad asseriti danni da disagi ed ansie per aver viaggiato in un vagone sporco e sovraffollato e in stato di agitazione per il paventato fallimento dell'incontro di lavoro.
Pagina 2 di 14 Si è costituita in primo grado, contestando le avverse pretese e chiedendo il Parte_1
rigetto della domanda attorea.
Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 20851/2013, depositata in data 5.06.2013 e notificata al domicilio eletto l'11.10.2013, ha accolto parzialmente la domanda, ad esclusione del risarcimento delle voci di danno non patrimoniale, ed ha condannato la convenuta al pagamento della somma di € 903,96 per il pregiudizio patrimoniale patito dall'Avv.
nonché al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio nella misura di € CP_1
1.132,23 oltre accessori. Avverso tale sentenza ha proposto appello (R.G. Parte_1
76658/2013) chiedendo la riforma della sentenza impugnata, in quanto viziata dagli errori contestati in tre distinti motivi di gravame;
all'esito del giudizio, in accoglimento dell'eccezione preliminare formulata dall'Avv. con sentenza n. 21640/2018, il CP_1
Tribunale di Roma, sul presupposto che la pronuncia gravata non fosse appellabile ex art. 339 comma 2 c.p.c., ma unicamente ricorribile in Cassazione, in quanto avente ad oggetto una domanda di valore non superiore ad € 1.100,00 e, come tale, da decidersi secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c., ha dichiarato l'appello inammissibile e condannato Parte_1
al pagamento delle spese del grado. Per la cassazione di detta sentenza ha presentato
[...]
ricorso alla Suprema Corte (R.G. 2592/2019), a definizione del quale, Parte_1
ritenuta la fondatezza dei motivi articolati ed in accoglimento dei medesimi, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 24985/2021, depositata il 15.09.2021, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa innanzi al Tribunale di Roma, nella persona di altro Magistrato, demandando a tale sede anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
, dunque, con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha dato Parte_1
impulso alla riassunzione del giudizio di rinvio, in grado di appello, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e trascritte in epigrafe.
Si è costituito l'Avv. chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della CP_1
sentenza del Giudice di Pace o, in subordine, la compensazione delle spese del giudizio di legittimità per non aver ivi svolto contestazioni ed attività difensiva.
La causa, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni delle parti, precisate da ultimo all'udienza del 03.05.2024, tenutasi con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dal 31.05.2024.
Pagina 3 di 14 Diritto
1. In merito al primo motivo di appello ed alla lamentata erroneità della sentenza impugnata per aver violato (rectius, nella prospettazione dell'appellante, dato un ossequio solo formale) la normativa speciale di settore vigente in materia di servizio di trasporto ferroviario (L.
911/1935 di conversione del R.D.L. n.1948/1934), segnatamente gli artt.9, 10 e 11, si osserva quanto segue.
Il motivo è infondato e va respinto, confermando sul punto la correttezza della sentenza impugnata, con la motivazione di seguito più specificamente articolata, non ravvisando questo giudice alcuna violazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame.
Il giudice di prime cure (pag. 2 sent. imp.), in accoglimento della prospettazione attorea (pag.
3 citazione), ha collegato eziologicamente il danno patito dall'odierno appellato all'omessa informazione sul ritardo da parte del vettore ferroviario che gli avrebbe impedito di fare ricorso a mezzi alternativi e raggiungere l'aeroporto di Fiumicino in tempo per imbarcarsi sul volo per Milano Malpensa per cui aveva acquistato il biglietto.
La scissione tra danno da ritardo e danno da mancata informazione, operata dal primo giudice, benché, invero, scarsamente motivata, non presenta, tuttavia, i profili di illogicità e/o arbitrarietà eccepiti dall'appellante, potendosi astrattamente ravvisare, nella lamentata condotta, l'inosservanza degli specifici obblighi di informazione ed assistenza ai passeggeri, distinti ed ulteriori rispetto alla prestazione principale del trasporto e ad essa strettamente correlati, cui ben può seguire, sussistendone i presupposti, un pregiudizio risarcibile oltre i limiti indennitari dettati dalla normativa speciale per il ritardo in sé e per sé, legato all'aspetto dell'obbligo di rispettare orari e tempi di percorrenza.
Giova sottolineare sul punto che l'Ordinamento, sia interno che comunitario, ha inteso rafforzare la tutela dei passeggeri del trasporto ferroviario, quale parte debole del contratto, prevedendo espressamente una serie di obblighi a carico dell'esercente, con correlativi diritti degli utenti, tra i quali va annoverato, per quanto qui rileva, quello di ricevere informazioni sul servizio, prima e durante il viaggio, da fornirsi in anticipo e, comunque, quanto prima possibile. Pur nella consapevolezza, in effetti, che l'entrata in vigore del Regolamento
Europeo che ha disciplinato organicamente la materia (Reg. CE n.1371/2007, oggi abrogato dal Reg. UE 2021/782), prevedendo testualmente l'obbligo in esame (Art. 18 Assistenza n. 1:
“In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza, l'impresa ferroviaria o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo non
Pagina 4 di 14 appena tale informazione è disponibile”), risalga ad epoca successiva ai fatti di causa
(dicembre 2009), e, quindi, sia inapplicabile ratione temporis al caso in decisione, ritiene questo giudice che il dovere di informazione de quo possa farsi, comunque, rientrare in quello più generale di eseguire il contratto con diligenza, secondo i parametri della correttezza e buona fede oggettiva, a tutela della sfera giuridica dell'altro contraente, complessivamente intesa, in ossequio al disposto di cui agli art. 1175 e 1375 c.c., la cui vincolatività non può essere certamente esclusa per il contratto di trasporto ferroviario.
Il generale dovere testé richiamato, infatti, nel dettare quello che può essere considerato il fulcro delle regole di comportamento dei contraenti, impone di adottare, al di là di specifiche previsioni, un contegno collaborativo, diretto a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri, e la relativa applicazione non può considerarsi derogata per l'esistenza in sé della speciale normativa limitativa della responsabilità. Ne consegue che alcuna incompatibilità logica o giuridica è configurabile sul punto tra la detta normativa speciale e quella sui contratti in generale di cui al codice civile, attenendo ad aspetti diversi in cui può concretarsi l'inadempimento (vd. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 656 del 10/01/2025 «I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175,
1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto»;
Cass. Sez. 3 Ord. n. 9200 del 02/04/2021: «Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore” - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere,
Pagina 5 di 14 anche di per sé, un danno risarcibile»).
Non è irrilevante al riguardo che anche la stessa disposizione di cui all'art. 9 par. 1 L.
911/1935, laddove stabilisce l'obbligo dell'amministrazione di dare avviso al pubblico nel più breve tempo possibile di eventuali interruzioni, della presumibile durata delle stesse e dei mezzi speciali di trasbordo che fosse in grado di offrire, non fa altro che declinare, per la specifica ipotesi ivi prevista (interruzioni), il suddetto obbligo di informazione che viene ad assumere un carattere lato sensu accessorio e connesso all'obbligazione principale, nell'ambito della complessiva e diligente esecuzione del rapporto contrattuale.
Sul punto preme, inoltre, richiamare il dirimente principio espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità in base al quale «In tema di responsabilità dell'amministrazione ferroviaria, la vigente normativa nazionale e comunitaria sulla tutela indennitaria, cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario, è diretta ad assicurare forme di
“indennizzo” per le ipotesi di cancellazione, interruzione o ritardo nel detto servizio, ma non a impedire che, ricorrendone i presupposti, sia accolta la richiesta giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati» Cass. Sez. 3 -, Ord. n. 7754 dell'8/04/2020).
Tale orientamento (ribadito anche più di recente da Cass. Sez. 3, Ord. n. 28244 del
9/10/2023: «In caso di viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni, spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione - purché seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e generiche insoddisfazioni - delle libertà costituzionali di autodeterminazione e di movimento, senza che la specifica previsione normativa di un indennizzo correlato alla cancellazione o all'interruzione o al ritardo del servizio ferroviario valga di per sé ad escludere la risarcibilità di ulteriori pregiudizi subiti dal viaggiatore») consente, in conclusione, di affermare che, pur nel vigore della ripetuta disciplina indennitaria, laddove il passeggero dimostri di aver subito ulteriori pregiudizi, patrimoniali e/o non, causalmente ricollegabili all'inadempimento contrattuale del vettore ferroviario, quest'ultimo sia tenuto al relativo ristoro.
2. Con il secondo motivo di appello, lamenta che il giudice di prime cure abbia Parte_1
errato nel ritenere provati gli assunti attorei in merito alla mancanza di informazioni sui ritardi ai passeggeri, non solo trascurando di indicare gli elementi istruttori a supporto della ritenuta fondatezza della circostanza, ma traendo il proprio convincimento anche dall'asserita non contestazione da parte della stessa appellante.
Pagina 6 di 14 Il motivo è fondato da un punto di vista formale, per un errore nel percorso logico della motivazione, anche se, nella sostanza, la decisione risulta corretta.
Il Giudice di Pace ha, infatti, impropriamente indicato come pacifico il fatto in esame, pure a fronte dell'esplicita contestazione da parte dell'appellante (pag. 11 comparsa di costituzione
1° grado Avv. Lazzaro), trascurando di motivare in maniera congrua circa la ritenuta raggiunta prova delle deduzioni attoree al riguardo.
Detta considerazione impone, dunque, al giudice del gravame di rivalutare le risultanze istruttorie e pronunciarsi in merito all'assolvimento dell'onere della prova, come rispettivamente gravante sulle parti, non operando, nella specie, alcuna “relevatio” ex art.115
c.p.c. e di emendare, dunque, la motivazione in parte qua.
Orbene, non è effettivamente contestato che l'avv. in data 13.10.2009 alle ore 08:04 CP_1
si sia recato presso la stazione ferroviaria di Roma Trastevere, intenzionato a prendere il treno regionale ivi previsto in partenza alle ore 8:06 con direzione Fiumicino Aeroporto.
Parimenti non contestato, oltre che provato dalla documentazione di provenienza e prodotta dalla stessa appellante (scheda tecnica RFI pagg. 69-70 allegato al deposito del 28.10.2022) che quella mattina il treno precedente, programmato per le ore 07:51, abbia subito un ritardo, poi rivelatosi dovuto ad un guasto tecnico ai sistemi di terra (v. dichiarazioni teste Tes_1
, di guisa che, all'arrivo in stazione dell'attore, esso non fosse ancora transitato, con
[...]
ripercussioni su quello, appunto, delle ore 08.06, che cumulava a sua volta ritardo (lettera pag. 10 allegato al deposito del 05.11.2022 appellato). Parte_1
L'avv. ha dedotto che la prima informazione sul ritardo è stata fornita alle ore 8:20 CP_1
circa e solo limitatamente al ridetto treno delle 07:51. Con tale indicazione, Parte_1
informava di un ritardo di 35 minuti rispetto all'orario schedulato (il treno, dunque, sarebbe dovuto giungere in stazione alle ore 08:26), poi ulteriormente dilatatosi, senza altri aggiornamenti, mentre nulla veniva indicato, né sul tabellone, né con annunci vocali o tramite contatto col personale di stazione, per quello delle 08:06 (pagg 1-2 citazione).
ha dedotto, di contro, che l'informativa ai passeggeri su ritardi e relative cause fu Parte_1
regolare e tempestiva (pag. 11 comparsa costituzione Avv. Lazzaro).
Il teste di parte attrice, , della cui attendibilità non vi è motivo di Testimone_2
dubitare, escusso all'udienza del 5.07.2010, sul terzo capitolo di prova di cui all'atto di citazione, relativo proprio all'avviso di ritardo del treno delle 07:51, ha dichiarato che “non vi furono annunci di ritardo ma solo un avviso sul display apparso poco prima dell'arrivo del
Pagina 7 di 14 treno in stazione”. Il teste ha, inoltre, precisato che il personale presente sul binario (addetti alle pulizie) non era in grado di fornire alcuna informazione utile. Ha aggiunto, poi, chiamato a chiarimenti sulle informazioni relative allo specifico treno delle 08:06, che fino a quando lui e l'Avv. erano saliti sul primo treno in transito alle 8.40, alcun avviso o CP_1
indicazione di ritardo era stato fornito per il treno successivo (“no, non lo fanno mai, non vi era nessuna indicazione…”). Il teste di parte convenuta, di contro, ascoltato alla Tes_1
medesima udienza, nulla ha riferito in merito alla questione dell'informativa ai passeggeri, né altra prova al riguardo è stata offerta dalla convenuta in primo grado. Quindi, essendo risultato che il primo treno utile è giunto in stazione alle ore 8:38 (vedi tabella di marcia RFI già cit.), può ritenersi sufficientemente suffragata la deduzione attorea che almeno fino alle ore 8:20 ai passeggeri non era stata data alcuna informazione circa i ritardi di entrambi i treni e che quella apparsa sul display “poco prima” dell'arrivo del treno si riferiva comunque solo a quello delle 07:51. A fronte di tali emergenze, alcun supporto ha fornito alla Parte_1
sollevata eccezione di aver dato regolare e puntuale informazione, di fatto non comprovando la propria contestazione alle avverse deduzioni;
pertanto, sia pure in base a diversa motivazione rispetto a quella esposta nella sentenza impugnata, la decisione sul punto deve essere confermata.
3. Passando al terzo motivo di impugnazione, accertata l'omessa o, comunque, tardiva informazione sulle condizioni della circolazione, in quanto intervenuta solo in un momento in cui la possibilità di prendere il volo era irrimediabilmente compromessa, va scrutinata l'efficienza causale che detta inadempienza ha avuto rispetto ai pregiudizi patiti, la prova dei medesimi nell'an e nel quantum e l'esistenza di un eventuale concorso di colpa del medesimo danneggiato ex art.1227 c.c., aspetto, quest'ultimo, su cui il primo giudice, in effetti, non si è in alcun modo pronunciato nonostante i puntuali rilievi della convenuta.
Osserva al riguardo il Tribunale che la condotta del vettore ha avuto certamente incidenza causale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1223 c.c., quanto meno in via concorsuale, sui danni subiti dall'avv. in quanto è certo che se l'informazione sul ritardo e sull'entità CP_1
del medesimo fosse stata fornita sin dal momento dell'arrivo del passeggero in stazione, o nei minuti immediatamente successivi, questi avrebbe potuto da subito valutare consapevolmente la necessità di prendere un mezzo alternativo per raggiungere l'aeroporto in tempo per l'imbarco. Constando, invece, come sopra detto, che le prime notizie, peraltro relative solo ad un altro treno, furono fornite non prima delle ore 8:20 (quindi circa mezz'ora dopo l'orario di
Pagina 8 di 14 partenza previsto per le 07:51), sarebbe stato onere di , per sollevarsi da Parte_1
responsabilità, o smentire l'assunto dimostrando di aver dato notizie in tempo reale o, quanto meno, di averle diffuse non appena entrate nella propria disponibilità e, quindi, comunicate all'utenza prima possibile in base a riscontri tecnici e strumentali. Tale prova non è stata fornita. Né potrebbe ritenersi rilevante, per esimersi da responsabilità, la circostanza che la gestione dell'infrastruttura ferroviaria è in capo ad altra società, ovvero la RFI, e, quindi, la deduzione che il ritardo e la connessa informativa non sarebbero imputabili a (pag. Parte_1
9-10 comp. cost. Avv. Lazzaro, pag. 6 memoria ex art. 320 c.p.c., pag. 4 note autorizzate in appello Avv. Lazzaro), essendo evidente che, in presenza di vincolo negoziale esclusivo tra i passeggeri e la stessa società, il fatto che la gestione di alcuni dei servizi integrati nel complessivo trasporto sia affidata ad altri soggetti è res inter alios che, al più, avrebbe potuto giustificare la chiamata in causa della società ritenuta responsabile e la richiesta di manleva dalle conseguenze pregiudizievoli eventualmente patite.
Ciò chiarito, non può, tuttavia, revocarsi in dubbio che nel caso in decisione sia configurabile un concorso di colpa nella produzione del danno a carico dello stesso danneggiato, la cui condotta non risulta ispirata ai criteri di prudenza normalmente esigibili in base all'ordinaria diligenza.
L'avv. infatti, avendo programmato di prendere un treno che, anche in assenza di CP_1
ritardo, e, quindi, nella migliore situazione teoricamente ipotizzabile, lo avrebbe condotto a
Fiumicino Aeroporto alle ore 8:33, ha optato, già ab origine, per una organizzazione indubbiamente incauta ove si considerino sia i tempi occorrenti tra l'arrivo del treno a destinazione e il raggiungimento del gate di imbarco, sia quelli per i necessari controlli di sicurezza. Pur avendo l'appellato provato, infatti, di non dover eseguire il check in ed essere già in possesso della carta di imbarco (pag. 5 doc. allegato al deposito del 5.11.2022), è, tuttavia, fatto notorio, rientrante nella comune esperienza, che i passeggeri in partenza devono superare rigorosi controlli di sicurezza, i cui tempi possono variare notevolmente in dipendenza di fattori non prevedibili, ancor più in un aeroporto dalle dimensioni e dal traffico quale quello di Fiumicino. Tale margine di incertezza avrebbe imposto al passeggero, anche in considerazione dell'id quod plerumque accidit, di anticipare ragionevolmente la partenza, sì da non giungere in aeroporto troppo a ridosso o, addirittura, oltre i tempi necessari per gli incombenti precedenti al volo e non preventivabili.
Orbene il giudice di prime cure non ha tenuto conto in alcun modo del principio, pacifico, in
Pagina 9 di 14 base al quale in tema di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, la condotta del danneggiato può assumere rilevanza, ai fini dell'interruzione del nesso di causalità necessaria, qualora si profili come esclusiva causa efficiente dell'evento dannoso, mentre ove intervenga come concausa, ciascuna delle parti, in base al principio stabilito dall'art. 1227, primo comma, c.c., risponde del danno stesso in proporzione del rispettivo grado di colpa efficiente.
Applicando tale principio al caso in decisione, ritiene il giudice che, se da un lato, come precisato sopra, le risultanze processuali conducono a non escludere del tutto il nesso di causalità tra la perdita dell'aereo e l'omessa informativa sui ritardi (in quanto se essa ci fosse stata sin dai primi minuti dell'arrivo in stazione, non sarebbe stato matematicamente impossibile il puntuale arrivo all'aeroporto, avendo il passeggero un lasso di tempo teoricamente sufficiente per ricorrere utilmente ad un mezzo alternativo), d'altra parte risulta che l'Avv. oltre ad aver programmato l'arrivo a destinazione molto in prossimità CP_1
dell'orario limite, non ha adottato l'ordinaria diligenza neanche laddove non si è determinato, non appena resosi conto del protrarsi del ritardo di entrambi i treni oltre le 08:06, a non attendere ulteriormente e a prendere, per esempio, un taxi. Aver scelto, invece, di attendere il treno, in una congiuntura temporale già molto ristretta, ha evidentemente integrato un contegno imprudente e di consapevole accettazione del rischio, altamente probabile, di non giungere in tempo per il volo. Tale opzione ha, dunque, contribuito a determinare i danni da lui stesso subiti.
Ebbene, comparando le condotte delle due parti, ritiene questo giudice che l'apporto causale maggiore nella produzione dell'evento dannoso sia ravvisabile nel ritardo del treno (o, meglio, di ben due convogli), oltre che nelle carenze ed incompletezze informative, che hanno costituito chiaramente la causa essenziale della perdita del volo aereo, non essendo dubbio che, laddove il treno avesse rispettato l'orario e fosse partito alle 8.06, o, quanto meno, avesse contenuto il ritardo in tempi più ristretti (10 o 15 minuti), il passeggero sarebbe comunque giunto in tempo utile in aeroporto;
così come la non tempestiva e completa informazione sul ritardo (totalmente carente con riferimento al treno delle 8.06), ha posto l'Avv. in una situazione di incertezza (non consentendogli di capire se, ad esempio, CP_1
il secondo treno sarebbe arrivato in stazione, magari prima rispetto a quello delle 7.54), che ha rallentato od ostacolato una sua possibile tempestiva reazione;
d'altro lato, la condotta imprudente del passeggero, lo ha comunque posto in una situazione tale da impedirgli di
Pagina 10 di 14 avvalersi di una soluzione di trasporto alternativa in tempo utile;
tenuto conto di tali elementi, si ritiene che l'apporto causale dell'inadempimento del vettore possa essere quantificato nella misura di 2/3 (due terzi), mentre quello del danneggiato nella misura del restante 1/3, di guisa che l'entità del risarcimento spettante andrà proporzionalmente ridotta in ragione del rispettivo e riconosciuto grado di colpa (vd. Cass. Sez. 3, Ord. n. 23804 del
4/09/2024 «Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno»)
Quanto ai danni risarcibili, si osserva che l'Avv. ha provato il danno emergente CP_1
nella misura dell'esborso sostenuto per l'acquisto del biglietto aereo, per i viaggi di andata e ritorno, non fruiti, per un importo di € 153,96 avendo depositato la ricevuta di pagamento del biglietto elettronico (pag. 4 allegato dep. del 5.11.2022).
Analogamente provato deve considerarsi il danno da lucro cessante.
La prova del danno da mancato guadagno, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità sul punto, impone che “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (Cass. Sez. 3, Ord. n. 29486 del 15/11/2024).
Alla stregua di tale principio, si rileva che è stata depositata in atti la proposta di compenso pattuito per l'incontro lavorativo in trasferta presso il Tribunale di Busto Arsizio, sottoscritta per accettazione dalla cliente dell'Avv. e collegata espressamente allo specifico CP_1
evento fissato per quella giornata, poi non tenutosi (pagg. 12-14 doc. all. dep. del 05.11.2022
e messaggio telefax depositato all'udienza del 10.03.2010 e rinvenuto nel fascicolo di Ufficio del primo grado acquisito in atti). Consegue, quindi, che la prospettiva di guadagno persa
Pagina 11 di 14 dall'Avv. per la specifica prestazione di lavoro, da svolgersi con le modalità, nei CP_1
luoghi e tempi convenuti, era tutt'altro che incerta, in quanto concretamente e dettagliatamente pattuita a fronte del particolare incontro professionale e l'attore l'avrebbe conseguita se il ripetuto appuntamento non fosse saltato per i noti motivi.
L'argomentazione difensiva dell'appellante, secondo cui l'attore non avrebbe dimostrato di non aver poi recuperato tale prestazione ed il relativo compenso, in un momento successivo, non appare conferente e non coglie nel segno, atteso che si fonda su una mera ipotesi e che, comunque, è dimostrato che, a causa (anche) dell'inadempimento del vettore ferroviario,
l'Avv. abbia perduto la possibilità di svolgere quella specifica prestazione (che, CP_1
essendo legata ad un incontro fissato con un Giudice e con altro professionista, relativamente ad una procedura concorsuale, difficilmente sarebbe stata replicabile) ed il conseguente compenso;
senza contare che imporrebbe alla parte un onere probatorio inesigibile, ovvero quello di provare un fatto negativo, peraltro per un periodo di tempo indeterminato.
Pertanto, in ragione dell'accertato concorso di colpa, ritiene il Tribunale che, in riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento parziale della domanda formulata dall'attore in primo grado, vada riconosciuto al medesimo il risarcimento dei danni patiti nella misura di
2/3 e, quindi, di € 102,64 (su un totale di documentati € 153,96) a titolo di danno emergente, ed € 500,00 (su un totale di € 750,00) a titolo di lucro cessante, e così per complessivi €
602,64, con conseguente obbligo di restituzione delle somme corrisposte da in Parte_1
eccedenza.
Su tale somma spettano gli interessi legali, dalla data della richiesta di risarcimento
(5.11.2009, data di ricezione della raccomandata spedita dall'Avv. a , doc. CP_1 Parte_1
6 allegato all'atto di citazione), come da domanda.
Spese del primo grado di giudizio.
La riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento solo parziale delle domande attrici impongono l'annullamento del capo di condanna integrale di al pagamento delle Parte_1
spese di lite del grado e la compensazione nella misura di 1/3 (un terzo), dovendosi porre a carico dell'odierna appellante, in forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. nella minor misura di 2/3 da calcolarsi su quanto già liquidato dal Giudice di Pace e ritenuto congruo in base ai parametri vigenti ratione temporis (diritti ed onorari, antecedenti al DM
140 del 2012).
Ovviamente, avendo parte appellante documentato di aver già pagato all'appellato le spese
Pagina 12 di 14 liquidate in primo grado, in forza della sentenza qui annullata, avrà diritto alla restituzione dell'importo versato fino a concorrenza di 1/3 delle somme a tale titolo corrisposte, in aggiunta al pagamento delle spese ulteriormente liquidate in suo favore come di seguito indicate.
Spese del giudizio di legittimità.
A carico dell'Avv. vanno poste le spese del giudizio di legittimità, la cui CP_1
liquidazione è stata rimessa dalla Suprema Corte al giudice del rinvio, che si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri all'epoca applicabili (D.M. 55/2014), non potendo valorizzarsi, ai fini della eventuale compensazione, il mero fatto che in detta fase egli non abbia svolto attività difensiva, in quanto la sua condotta processuale e la natura delle eccezioni da lui stesso sollevate ed erroneamente accolte con la pronuncia cassata hanno dato causa al processo di impugnazione, poi conclusosi in suo sfavore, dovendo, pertanto, trovare piena applicazione il principio della soccombenza. (Cass.Sez. 3, Ord. n. 5813 del 27/02/2023
“In tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”).
La cassazione della sentenza resa all'esito del primo giudizio di appello, vista la rituale richiesta dell'appellante, determina, altresì, il diritto di quest'ultima di ottenere la restituzione integrale di quanto corrisposto all'appellato in esecuzione spontanea della condanna ivi contenuta e non più dovuto.
Spese di lite del secondo grado.
Anche le spese del secondo grado seguono la soccombenza e, tenuto conto dello sviluppo complessivo della vicenda processuale, del principio di causalità e della riforma parziale della sentenza impugnata, con soccombenza reciproca sulle domande (si ha soccombenza reciproca «…in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti»; oppure anche «in caso di parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi», Cass. S.U. sent. n. 32061/2022), vanno compensate tra le parti nella misura di 1/3 e per i restante 2/3 sono poste a carico dell'appellante Parte_1
e liquidate, già decurtate per effetto della suddetta compensazione, in base ai
[...]
parametri di cui al DM 13.08.2022, n 147 – tenuto conto del valore della causa (in base al criterio del decisum), della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta
– in complessivi € 442,00 (di cui € 88,00 per la fase di studio, € 88,00 per quella introduttiva,
Pagina 13 di 14 € 132,00 per la fase di trattazione ed € 134,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado N.R.G.
3542/2022, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'appello, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della
Sentenza del Giudice di Pace di Roma, n. 20851/2013 depositata il 5.06.2013, nel procedimento NRG 12467/2010:
• condanna al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
602,64, oltre interessi legali, dalla richiesta (5.11.2009) al saldo, nonché alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, che, compensate nella misura di 1/3, liquida, per i restanti due terzi, in complessivi € 755,80 (di cui € 454,66 per onorari, € 267,66 per diritti ed
€ 33,48 per esborsi) oltre accessori di legge;
• condanna al pagamento integrale delle spese del giudizio di legittimità in CP_1
favore di che liquida in complessivi € 645,00, di cui € 240,00 per la fase di Parte_1 studio, € 270,00 per quella introduttiva ed € 135,00 per la decisionale, oltre accessori di legge e rimborso spese per € 113,00 (di cui € 86,00 per c.u. ed € 27,00 per diritti);
• condanna alla refusione, in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1
del presente grado di giudizio, che, compensate nella misura di 1/3, liquida, per i restanti 2/3, in complessivi € 442,00, oltre accessori di legge, per compensi;
• condanna operate le dovute compensazioni tra i reciproci debiti e crediti, CP_1
alla restituzione a di quanto da quest'ultima percepito in eccedenza e Parte_1
risultato non dovuto in forza della presente pronuncia.
Così deciso in Roma, in data 28/04/2025.
Il Giudice
Dr. Mario CODERONI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Melania De Martino.
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