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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/11/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1337/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di OT
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 24.10.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di OT, dinanzi al Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
- Parte_1
OPPONENTE
E
- Controparte_1
OPPOSTA
NONCHÉ
- Controparte_2
INTERVENTRICE
Hanno depositato note scritte:
Per , l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Parte_1
STATO DI POTENZA che conclude per l'accoglimento dell'opposizione; per
[...]
l'Avv. LL ANNALISA, che conclude chiedendo il rigetto CP_2 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito, il Giudice del Tribunale di OT, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 1337/2024 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1337/2024 r.g.a.c.
TRA
1337/2024 r.g.a.c. Pag. 1
(C.F. - Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. in persona del Ministro pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
OT (C.F. ; fax: 0971.41161; PEC: P.IVA_3
, presso i cui uffici in OT, Corso XVIII Agosto Email_1
n.46, sono per legge domiciliati;
OPPONENTE
E
, c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata alla via C.da Campo di Donei- zona p.i.p. 85055 PI presso lo studio dell'Avv. LL ANNALISA da cui
è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso monitorio;
OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F./P.IVA n. REA di RM 1713765) con sede Controparte_2 P.IVA_5 legale in Roma alla Via Massaciuccoli, 14 in persona del legale rapp.te p.t. Sig. CP_3
(c.f. ) nato il [...] a [...] ed ivi residente alla
[...] C.F._1
Via Ponte Nove Luci, 4, cessionaria del credito giusta cessione di credito per atto notarile
(reg. a Melfi il 14.02.2024 al n. 460/1T) elettivamente domiciliata in (85055) Per_1
PI (Pz) alla C.da Campo di Donei- zona P.I.P., presso lo studio dell'Avv.
LL NN che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento;
INTERVENTRICE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.02.2024, la chiedeva ingiungersi al Parte_3
Comando dei Carabinieri Legione Basilicata, al Controparte_4
al e al , il pagamento della
[...] Parte_1 Controparte_5 somma di € 9.760,00, comprensiva d'iva, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo della prestazione effettuata in favore del Comando Legione
Carabinieri Basilicata, risultante dall'ordinativo di spesa n. 62/12 (CIG Z59393C857) regolarmente timbrato e firmato per “dismissione del traliccio per telecomunicazioni installato presso la Base logistica del Comando legione Carabinieri Basilicata” e dal preventivo del 13.12.2022 per “nolo autogrù LIEBHEERR LTM 1200 presso Vostra sede,
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per smontaggio traliccio in acciaio posizionato in alto su vostro edificio (h. 16 mt. Largo
5 mt. peso 10ton.) con taglio a sezioni e stazionamento a terra su vostro piazzale” nonché dalla fattura n. 6 del 09.01.2023, regolarmente trasmessa.
Con decreto ingiuntivo n. 104/2024 dell'11.03.2024, la domanda veniva accolta nei confronti del Comando Legione Carabinieri Basilicata e respinta nei confronti degli altri soggetti ingiunti, ritenuti dal Giudice del monitorio estranei al rapporto contrattuale azionato in giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.04.2024, il
[...]
proponeva opposizione avverso il predetto Parte_4 decreto ingiuntivo deducendo:
- La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, non effettuata presso la competente Avvocatura dello Stato ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933 applicabile alla fattispecie;
- La nullità del contratto stipulato per incapacità giuridica speciale dell'opposta, ex art. 94 comma 1 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, per essere l' Controparte_1 destinataria di informazione interdittiva antimafia n. prot. 66963, emessa dal
Prefetto di OT in data 01.10.2019, confermata in sede di riesame con provvedimento prot. n. 0049770 del 27.6.2023, impugnato dinanzi al Tar Basilicata che ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento, confermata dal Consiglio di Stato.
Costituitasi in giudizio, l'opposta confutava quanto ex adverso dedotto rilevando che la misura del controllo giudiziario di cui all'art. 34 bis del d.lgs. 159/2011 era stata disposta per la durata di un anno nei confronti della e che, pertanto, era divenuta Parte_5 inefficace in data 23.10.2021 (cfr. doc. n. 4) con piena capacità della società di contrarre con l'amministrazione opponente.
Con ordinanza del 25.10.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con comparsa depositata in data 07.02.2025, si costituiva in giudizio la società
[...] deducendo di essere titolare del credito sub iudice in virtù di atto di cessione di CP_2 ramo di azienda del 07.02.2024, Rep. n. 38.176, Racc. n. 23.121, registrato in Melfi il
14.02.2024 al n. 460/1T e di intervenire, pertanto, in giudizio ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ.
Con ordinanza del 28.05.2025 veniva sottoposta alle parti, ex art. 101 co. 2 cod. la questione circa la carenza di legittimazione attiva dell'opposta atteso che, come riconosciuto dalla stessa società interventrice, la cessione del ramo di azienda – e, dunque,
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del credito oggetto di causa – era avvenuta anteriormente all'iscrizione a ruolo del procedimento monitorio con contestuale rinvio della causa per la decisione ai sensi dell'art.281 sexies cod. proc. civ. con termine per note.
****
L'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato per quanto di seguito chiarito.
§1. Sulla legittimazione attiva della Controparte_1
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato dovendosi dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ad azionare il credito oggetto di causa. Controparte_1
Invero, dalla documentazione in atti e da quanto affermato dalla stessa cessionaria intervenuta, risulta che la cessione del ramo di azienda – e, dunque, del credito oggetto di causa – è avvenuta il 07.02.2024, data di redazione dell'atto pubblico di cessione, registrato in data 14.02.2024, mentre il ricorso monitorio è stato depositato in data
15.02.2024, quando la società ricorrente non era più titolare del credito.
La prospettazione della società intervenuta (che ha portato avanti il giudizio non avendo la dopo la costituzione della cessionaria, depositato ulteriori scritti difensivi) Parte_3 secondo cui la fattispecie sarebbe regolata dall'art. 111 cod. proc. civ., trattandosi di un'ipotesi di successione nel diritto controverso, non può essere accolta.
In primo luogo, occorre precisare che la carenza di legittimazione attiva rilevata da questo giudice riguarda la e non la società intervenuta (e trattasi, specificamente, Parte_5 di legittimazione attiva e non solo di titolarità del diritto perché non c'è contestazione circa l'intervenuta cessione).
Circa l'operatività dell'art. 111 cod. proc. civ. richiamato è pacifico che, per quel che concerne il momento determinante del trasferimento del diritto controverso, il mutamento di titolarità della res litigiosa debba avvenire nel corso del processo, vale
a dire dopo il compimento del primo atto costitutivo dello stesso (ad es. la notifica dell'atto di citazione, ovvero il deposito del ricorso); invero, qualora l'alienazione avvenisse in epoca anteriore, l'alienante sarebbe privo della legittimazione ad agire, con la conseguenza che dovrebbe essere l'acquirente ad assumere la veste di parte nel processo.
Tanto si ricava dalla lettera della disposizione la cui rubrica è intitolata “successione a titolo particolare nel diritto controverso” a significare che la successione debba avvenire in corso di causa, come espressamente indicato nel primo comma che circoscrive l'ambito di operatività della relativa disciplina all'eventualità in cui “nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso”.
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L'interventrice cita, a sostegno della propria tesi, Cass. 26512/2017 che, in realtà, riguarda una fattispecie diversa da quella in esame, in cui la cessione è intervenuta dopo il deposito del ricorso monitorio, ma prima della sua notificazione.
In quel caso la Suprema Corte ha ritenuto applicabile l'art. 111 cod. proc. civ. ritenendo che, sebbene la pendenza della lite sia determinata dalla notificazione del ricorso, i relativi effetti retroagiscono al momento del deposito dello stesso per cui, se a tale data il ricorrente era titolare del credito, opera la disciplina della successione nel diritto controverso in corso di causa di cui all'art. 111 cod. proc. civ.
Nel caso in esame, invece, la cessione è anteriore non solo alla notifica del decreto monitorio, ma finanche al deposito del ricorso, per cui non vi è spazio per ravvisare una successione nel diritto controverso in pendenza del giudizio.
§1.2. Ciononostante, la causa va esaminata nel merito in ragione dell'orientamento della
Suprema Corte che ritiene validamente instaurato il rapporto processuale all'esito dell'intervento volontario della cessionaria del credito nel giudizio azionato dal cedente, ancorché la cessione sia avvenuta anteriormente all'instaurazione del giudizio, in ragione della facoltà concessa ad ogni interessato di intervenire nel processo indipendentemente dalla effettiva esistenza o meno, nel soggetto che ha inizialmente proposto la domanda giudiziale, delle condizioni necessarie all'esperimento di detta domanda, sicché il soggetto legittimato ad intervenire può sostituirsi al non legittimato, anche nel corso del processo, nell'esercizio dell'azione giudiziale, attenendo la legittimazione ad agire dell'attore alle condizioni, non ai presupposti dell'azione, ai quali ultimi soltanto è applicabile il principio secondo cui essi debbono esistere al momento della domanda (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14712 del 2025 e, in senso conforme, Cass., 3, n.
882 del 20/3/1969, Cass., 3, n. 11828 del 13/12/1990).
§2. Il merito della controversia.
Ciò posto, l'opposizione è fondata, in assenza di titolarità, in capo all'opposta,
[...]
del credito contrattuale per incapacità giuridica ex art. 67, lett. g) d.l.vo Controparte_1
159/2011 come conseguenza dell'informazione antimafia interdittiva n. prot. 66963, emessa dal Prefetto di OT in data 01.10.2019, confermata in sede di riesame con provvedimento prot. n. 0049770 del 27.6.2023.
Invero, con riferimento agli effetti della c.d. interdittiva antimafia, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato, con la sentenza n. 3 del 6.4.2018, e successivamente ribadito, con le sentenze 23/2020 e 5/2021, che, ai sensi dell'art. 67, lett. g) d.l.vo
159/2011, «determina una particolare forma di incapacità giuridica, e dunque la insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere
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titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la Pubblica
Amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2016 n. 3247). Si tratta di una incapacità giuridica prevista dalla legge a garanzia di valori costituzionalmente garantiti e conseguente all'adozione di un provvedimento adottato all'esito di un procedimento normativamente tipizzato e nei confronti del quale vi è previsione delle indispensabili garanzie di tutela giurisdizionale del soggetto di esso destinatario. Essa è: - parziale, in quanto limitata ai rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione, ed anche nei confronti di questa limitatamente a quelli di natura contrattuale, ovvero intercorrenti con esercizio di poteri provvedimentali, e comunque ai precisi casi espressamente indicati dalla legge (art. 67 d. lgs. n. 159/2011); - tendenzialmente temporanea, potendo venire meno per il tramite di un successivo provvedimento dell'autorità amministrativa competente (il Prefetto). […] la finalità del legislatore è, in generale, quella di evitare ogni “esborso di matrice pubblicistica” in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali. In sostanza – ed è questa la ratio della norma – il legislatore intende impedire ogni attribuzione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione in favore di tali soggetti, di modo che l'art. 67, comma 1, lett. g) del Codice delle leggi antimafia non può che essere interpretato se non nel senso di riferirsi a qualunque tipo di esborso proveniente dalla P.A.»
Nel quadro di tale costruzione, l'Adunanza Plenaria, con la successiva sentenza n. 23 del
26.10.2020, ha specificato che «Tale forma di incapacità […] non può essere nemmeno esclusa nel caso di rapporti intrattenuti con la pubblica amministrazione che avrebbero dovuto essere esauriti da tempo e che non lo sono stati per ragioni imputabili alla stessa pubblica amministrazione […] ciò che consegue alla interdittiva antimafia non costituisce un “fatto” sopravvenuto che determina la revoca del provvedimento emanato ovvero la risoluzione del contratto per factum principis, bensì il (pur tardivo) accertamento della insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con l'amministrazione pubblica: quella incapacità che – laddove fosse stata, come di regola, previamente accertata – avrebbe escluso in radice sia l'adozione di provvedimenti sia la stipula di contratti >>; tuttavia <<è la stessa disciplina antimafia
a prevedere talune “eccezioni”: - gli articoli 92, co. 4 e 94, co. 2 (oggetto del quesito deferito a questa Adunanza Plenaria), prevedono testualmente che i soggetti di cui all'art. 83 “revocano le autorizzazioni o le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”; - l'art. 94, co. 3
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dispone che i soggetti di cui all'art. 83 “non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi”. […] Si tratta, dunque, di norme di strettissima interpretazione: - sia in ossequio all'art. 14 delle cd. preleggi;
- sia in considerazione del fatto che esse, in concreto, consentono l'inverarsi di attribuzioni patrimoniali in favore di un soggetto incapace, ed altresì (a voler tacere del dirimente aspetto dell'incapacità) prive di una causa di attribuzione positivamente apprezzata dall'ordinamento (non potendo l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione essere curato e/o realizzato per il tramite di soggetti, oltre che mafiosi, anche solo esposti al rischio di infiltrazione mafiosa); - sia, infine, perché tali attribuzioni intervengono in accertato pericolo per valori primari dell'ordinamento, costituzionalmente tutelati. […] Le eccezioni di cui agli articoli 92, co. 3 e 94, co. 2 rappresentano una precisa scelta del legislatore, che si giustifica in ragione di un
“bilanciamento” delle conseguenze derivanti da una esecuzione del contratto disposta in assenza di informativa antimafia. Se è pur vero che la stipula del contratto e la sua esecuzione sono avvenute “sub condicione”, è altrettanto vero che appare confliggente con evidenti ragioni di equità, oltre che con i princìpi dell'attribuzione causale, addossare tutto il peso delle conseguenze di ciò in capo al privato contraente, consentendo all'amministrazione, che pure ha tenuto un comportamento non coerente con le disposizioni normative (il ritardo nell'informativa antimafia) di conseguire un indebito arricchimento>>; <<la salvezza del pagamento valore delle opere già eseguite e il rimborso spese sostenute per l'esecuzione rimanente, nei limiti utilità conseguite, previsti dagli articoli 92, comma 3, 94, 2, d,. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, si applicano solo con riferimento ai contratti di appalto lavori, servizi forniture< i>».
Infine, con la sentenza n. 14 del 6.8.2021, ha precisato che: «con la quantificazione delle utilità conseguite non si riconoscono diritti soggettivi o interessi legittimi sorti in capo al destinatario dopo l'adozione dell'interdittiva antimafia ma si intende evitare che la pubblica amministrazione “dall'esecuzione dell'opera o dalla prestazione di servizi, possa trarre un ingiustificato arricchimento”, in applicazione dei principi generali in materia del nostro ordinamento (art. 2041 cod. civ.)», «negli appalti pubblici di servizi aggiudicati a seguito di una procedura di evidenza pubblica, aventi ad oggetto prestazioni periodiche o continuative connotate da standardizzazione, omogeneità e ripetitività, il “valore delle prestazioni già eseguite”, da pagarsi all'esecutore nei limiti
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delle utilità conseguite dalla stazione appaltante, in caso di interdittiva antimafia, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 92, co. 3 e 94, co. 2 del d lgs. n. 159/2011, corrisponde al prezzo contrattuale pattuito dalle parti, salva la possibilità di prova contraria da parte della stazione appaltante che esercita il recesso;
[…] nella determinazione del valore-prezzo degli appalti di servizi da pagarsi per le prestazioni già eseguite, ai sensi e per gli effetti degli artt. 92, co. 3 e 94, co. 2 del d lgs. n. 159/2011, deve intendersi compresa anche la somma risultante dall'applicazione del procedimento obbligatorio di revisione dei prezzi di cui all'art. 115 d.lgs. n. 163/2006».
Nel caso di specie, dunque, alla luce dell'interpretazione fornita dall'Adunanza Plenaria, deve concludersi nel senso che l'interdittiva antimafia determina la particolare incapacità giuridica (parziale e tendenzialmente temporanea) di cui all'art. 67, lett. g) d.l.vo
159/2011 e, quindi, la insuscettività del destinatario ad essere titolare delle posizioni giuridiche previste dal contratto concluso con l'ente pubblico;
il medesimo provvedimento amministrativo, pertanto, non costituisce un “fatto” sopravvenuto che determina la risoluzione del contratto per factum principis, bensì l'accertamento della insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con l'amministrazione pubblica;
gli artt. 92, 3° comma, 94, 2° e 3° comma – che, in via d'eccezione, fanno salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite – configurano ipotesi speciali dell'azione di arricchimento senza causa prevista, in termini generali, dall'art. 2041 cod. civ.
Pertanto, dovendosi ritenere che la sia, ancora oggi, attinta dalla Parte_3 summenzionata interdittiva antimafia, in mancanza di un successivo provvedimento di revoca, deve considerarsi, ai sensi dell'art. 67, lett. g) d.l.vo 159/2011, tuttora priva della capacità giuridica con riferimento al rapporto contrattuale instaurato con l'opponente e, quindi, della stessa titolarità del credito.
Né potrebbe diversamente concludersi alla luce di quanto osservato dalla CP_1 nella propria comparsa di costituzione, in merito alla sopravvenuta inefficacia della diversa misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6 d.lgs. 159/2011.
Infatti, come osservato dall'amministrazione opponente, l'applicazione del controllo giudiziario “a domanda” ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6 d.lgs. 159/2011 ad opera di un'impresa, destinataria di un'informazione interdittiva antimafia, oggetto di impugnazione, determina la sospensione dell'efficacia dell'informazione interdittiva ex art. 94 d.lgs. 159/2011 (tra cui il divieto di stipulare contratti con le PP.AA).
Conseguentemente, la cessazione della misura del controllo giudiziario intervenuta prima
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della conclusione del contratto di fornitura, allegata dall'opposta, non produce altra conseguenza che la riespansione dell'efficacia dell'informazione interdittiva ai sensi dell'art. 94 d.lgs. n. 159/2011, con il conseguente divieto di stipulare contratti con le
PP.AA. e relativa incapacità dell'impresa attinta in base agli argomenti esposti.
§2.1. Occorre, conseguentemente, revocare il decreto opposto e rigettare la domanda, formulata dalla fatta propria dalla cessionaria , di condanna CP_1 CP_2 dell'ente al pagamento del credito oggetto del ricorso per ingiunzione.
§2.2. Né, infine, la pretesa potrebbe trovare accoglimento a titolo di ingiustificato arricchimento, ex artt. 92, 3° comma, e 94, 2° comma, d.l.vo 159/2011, avendo la
[...] richiesto esclusivamente il pagamento del credito sorto sulla base del rapporto CP_1 contrattuale intercorso con il Comando Legione Carabinieri Basilicata, non avendo mai formulato richieste di condanna al pagamento di somme a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dei predetti articoli.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda, della modesta attività difensiva svolta dalle parti e sono poste a carico della società opposta e della società intervenuta in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di OT, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 104/2024 emesso in data 11.03.2024; CP_
2) Condanna la e la in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento in favore del Controparte_6
, delle spese del presente giudizio che si liquidano
[...] complessivamente in € 2.658,50, di cui € 2.540,00 per compensi ed € 118,50 per spese, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in OT, il 18/11/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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Tribunale Ordinario di OT
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 24.10.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di OT, dinanzi al Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
- Parte_1
OPPONENTE
E
- Controparte_1
OPPOSTA
NONCHÉ
- Controparte_2
INTERVENTRICE
Hanno depositato note scritte:
Per , l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Parte_1
STATO DI POTENZA che conclude per l'accoglimento dell'opposizione; per
[...]
l'Avv. LL ANNALISA, che conclude chiedendo il rigetto CP_2 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito, il Giudice del Tribunale di OT, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 1337/2024 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1337/2024 r.g.a.c.
TRA
1337/2024 r.g.a.c. Pag. 1
(C.F. - Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. in persona del Ministro pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
OT (C.F. ; fax: 0971.41161; PEC: P.IVA_3
, presso i cui uffici in OT, Corso XVIII Agosto Email_1
n.46, sono per legge domiciliati;
OPPONENTE
E
, c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata alla via C.da Campo di Donei- zona p.i.p. 85055 PI presso lo studio dell'Avv. LL ANNALISA da cui
è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso monitorio;
OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F./P.IVA n. REA di RM 1713765) con sede Controparte_2 P.IVA_5 legale in Roma alla Via Massaciuccoli, 14 in persona del legale rapp.te p.t. Sig. CP_3
(c.f. ) nato il [...] a [...] ed ivi residente alla
[...] C.F._1
Via Ponte Nove Luci, 4, cessionaria del credito giusta cessione di credito per atto notarile
(reg. a Melfi il 14.02.2024 al n. 460/1T) elettivamente domiciliata in (85055) Per_1
PI (Pz) alla C.da Campo di Donei- zona P.I.P., presso lo studio dell'Avv.
LL NN che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento;
INTERVENTRICE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.02.2024, la chiedeva ingiungersi al Parte_3
Comando dei Carabinieri Legione Basilicata, al Controparte_4
al e al , il pagamento della
[...] Parte_1 Controparte_5 somma di € 9.760,00, comprensiva d'iva, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo della prestazione effettuata in favore del Comando Legione
Carabinieri Basilicata, risultante dall'ordinativo di spesa n. 62/12 (CIG Z59393C857) regolarmente timbrato e firmato per “dismissione del traliccio per telecomunicazioni installato presso la Base logistica del Comando legione Carabinieri Basilicata” e dal preventivo del 13.12.2022 per “nolo autogrù LIEBHEERR LTM 1200 presso Vostra sede,
1337/2024 r.g.a.c. Pag. 2
per smontaggio traliccio in acciaio posizionato in alto su vostro edificio (h. 16 mt. Largo
5 mt. peso 10ton.) con taglio a sezioni e stazionamento a terra su vostro piazzale” nonché dalla fattura n. 6 del 09.01.2023, regolarmente trasmessa.
Con decreto ingiuntivo n. 104/2024 dell'11.03.2024, la domanda veniva accolta nei confronti del Comando Legione Carabinieri Basilicata e respinta nei confronti degli altri soggetti ingiunti, ritenuti dal Giudice del monitorio estranei al rapporto contrattuale azionato in giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.04.2024, il
[...]
proponeva opposizione avverso il predetto Parte_4 decreto ingiuntivo deducendo:
- La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, non effettuata presso la competente Avvocatura dello Stato ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933 applicabile alla fattispecie;
- La nullità del contratto stipulato per incapacità giuridica speciale dell'opposta, ex art. 94 comma 1 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, per essere l' Controparte_1 destinataria di informazione interdittiva antimafia n. prot. 66963, emessa dal
Prefetto di OT in data 01.10.2019, confermata in sede di riesame con provvedimento prot. n. 0049770 del 27.6.2023, impugnato dinanzi al Tar Basilicata che ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento, confermata dal Consiglio di Stato.
Costituitasi in giudizio, l'opposta confutava quanto ex adverso dedotto rilevando che la misura del controllo giudiziario di cui all'art. 34 bis del d.lgs. 159/2011 era stata disposta per la durata di un anno nei confronti della e che, pertanto, era divenuta Parte_5 inefficace in data 23.10.2021 (cfr. doc. n. 4) con piena capacità della società di contrarre con l'amministrazione opponente.
Con ordinanza del 25.10.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con comparsa depositata in data 07.02.2025, si costituiva in giudizio la società
[...] deducendo di essere titolare del credito sub iudice in virtù di atto di cessione di CP_2 ramo di azienda del 07.02.2024, Rep. n. 38.176, Racc. n. 23.121, registrato in Melfi il
14.02.2024 al n. 460/1T e di intervenire, pertanto, in giudizio ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ.
Con ordinanza del 28.05.2025 veniva sottoposta alle parti, ex art. 101 co. 2 cod. la questione circa la carenza di legittimazione attiva dell'opposta atteso che, come riconosciuto dalla stessa società interventrice, la cessione del ramo di azienda – e, dunque,
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del credito oggetto di causa – era avvenuta anteriormente all'iscrizione a ruolo del procedimento monitorio con contestuale rinvio della causa per la decisione ai sensi dell'art.281 sexies cod. proc. civ. con termine per note.
****
L'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato per quanto di seguito chiarito.
§1. Sulla legittimazione attiva della Controparte_1
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato dovendosi dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ad azionare il credito oggetto di causa. Controparte_1
Invero, dalla documentazione in atti e da quanto affermato dalla stessa cessionaria intervenuta, risulta che la cessione del ramo di azienda – e, dunque, del credito oggetto di causa – è avvenuta il 07.02.2024, data di redazione dell'atto pubblico di cessione, registrato in data 14.02.2024, mentre il ricorso monitorio è stato depositato in data
15.02.2024, quando la società ricorrente non era più titolare del credito.
La prospettazione della società intervenuta (che ha portato avanti il giudizio non avendo la dopo la costituzione della cessionaria, depositato ulteriori scritti difensivi) Parte_3 secondo cui la fattispecie sarebbe regolata dall'art. 111 cod. proc. civ., trattandosi di un'ipotesi di successione nel diritto controverso, non può essere accolta.
In primo luogo, occorre precisare che la carenza di legittimazione attiva rilevata da questo giudice riguarda la e non la società intervenuta (e trattasi, specificamente, Parte_5 di legittimazione attiva e non solo di titolarità del diritto perché non c'è contestazione circa l'intervenuta cessione).
Circa l'operatività dell'art. 111 cod. proc. civ. richiamato è pacifico che, per quel che concerne il momento determinante del trasferimento del diritto controverso, il mutamento di titolarità della res litigiosa debba avvenire nel corso del processo, vale
a dire dopo il compimento del primo atto costitutivo dello stesso (ad es. la notifica dell'atto di citazione, ovvero il deposito del ricorso); invero, qualora l'alienazione avvenisse in epoca anteriore, l'alienante sarebbe privo della legittimazione ad agire, con la conseguenza che dovrebbe essere l'acquirente ad assumere la veste di parte nel processo.
Tanto si ricava dalla lettera della disposizione la cui rubrica è intitolata “successione a titolo particolare nel diritto controverso” a significare che la successione debba avvenire in corso di causa, come espressamente indicato nel primo comma che circoscrive l'ambito di operatività della relativa disciplina all'eventualità in cui “nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso”.
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L'interventrice cita, a sostegno della propria tesi, Cass. 26512/2017 che, in realtà, riguarda una fattispecie diversa da quella in esame, in cui la cessione è intervenuta dopo il deposito del ricorso monitorio, ma prima della sua notificazione.
In quel caso la Suprema Corte ha ritenuto applicabile l'art. 111 cod. proc. civ. ritenendo che, sebbene la pendenza della lite sia determinata dalla notificazione del ricorso, i relativi effetti retroagiscono al momento del deposito dello stesso per cui, se a tale data il ricorrente era titolare del credito, opera la disciplina della successione nel diritto controverso in corso di causa di cui all'art. 111 cod. proc. civ.
Nel caso in esame, invece, la cessione è anteriore non solo alla notifica del decreto monitorio, ma finanche al deposito del ricorso, per cui non vi è spazio per ravvisare una successione nel diritto controverso in pendenza del giudizio.
§1.2. Ciononostante, la causa va esaminata nel merito in ragione dell'orientamento della
Suprema Corte che ritiene validamente instaurato il rapporto processuale all'esito dell'intervento volontario della cessionaria del credito nel giudizio azionato dal cedente, ancorché la cessione sia avvenuta anteriormente all'instaurazione del giudizio, in ragione della facoltà concessa ad ogni interessato di intervenire nel processo indipendentemente dalla effettiva esistenza o meno, nel soggetto che ha inizialmente proposto la domanda giudiziale, delle condizioni necessarie all'esperimento di detta domanda, sicché il soggetto legittimato ad intervenire può sostituirsi al non legittimato, anche nel corso del processo, nell'esercizio dell'azione giudiziale, attenendo la legittimazione ad agire dell'attore alle condizioni, non ai presupposti dell'azione, ai quali ultimi soltanto è applicabile il principio secondo cui essi debbono esistere al momento della domanda (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14712 del 2025 e, in senso conforme, Cass., 3, n.
882 del 20/3/1969, Cass., 3, n. 11828 del 13/12/1990).
§2. Il merito della controversia.
Ciò posto, l'opposizione è fondata, in assenza di titolarità, in capo all'opposta,
[...]
del credito contrattuale per incapacità giuridica ex art. 67, lett. g) d.l.vo Controparte_1
159/2011 come conseguenza dell'informazione antimafia interdittiva n. prot. 66963, emessa dal Prefetto di OT in data 01.10.2019, confermata in sede di riesame con provvedimento prot. n. 0049770 del 27.6.2023.
Invero, con riferimento agli effetti della c.d. interdittiva antimafia, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato, con la sentenza n. 3 del 6.4.2018, e successivamente ribadito, con le sentenze 23/2020 e 5/2021, che, ai sensi dell'art. 67, lett. g) d.l.vo
159/2011, «determina una particolare forma di incapacità giuridica, e dunque la insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere
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titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la Pubblica
Amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2016 n. 3247). Si tratta di una incapacità giuridica prevista dalla legge a garanzia di valori costituzionalmente garantiti e conseguente all'adozione di un provvedimento adottato all'esito di un procedimento normativamente tipizzato e nei confronti del quale vi è previsione delle indispensabili garanzie di tutela giurisdizionale del soggetto di esso destinatario. Essa è: - parziale, in quanto limitata ai rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione, ed anche nei confronti di questa limitatamente a quelli di natura contrattuale, ovvero intercorrenti con esercizio di poteri provvedimentali, e comunque ai precisi casi espressamente indicati dalla legge (art. 67 d. lgs. n. 159/2011); - tendenzialmente temporanea, potendo venire meno per il tramite di un successivo provvedimento dell'autorità amministrativa competente (il Prefetto). […] la finalità del legislatore è, in generale, quella di evitare ogni “esborso di matrice pubblicistica” in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali. In sostanza – ed è questa la ratio della norma – il legislatore intende impedire ogni attribuzione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione in favore di tali soggetti, di modo che l'art. 67, comma 1, lett. g) del Codice delle leggi antimafia non può che essere interpretato se non nel senso di riferirsi a qualunque tipo di esborso proveniente dalla P.A.»
Nel quadro di tale costruzione, l'Adunanza Plenaria, con la successiva sentenza n. 23 del
26.10.2020, ha specificato che «Tale forma di incapacità […] non può essere nemmeno esclusa nel caso di rapporti intrattenuti con la pubblica amministrazione che avrebbero dovuto essere esauriti da tempo e che non lo sono stati per ragioni imputabili alla stessa pubblica amministrazione […] ciò che consegue alla interdittiva antimafia non costituisce un “fatto” sopravvenuto che determina la revoca del provvedimento emanato ovvero la risoluzione del contratto per factum principis, bensì il (pur tardivo) accertamento della insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con l'amministrazione pubblica: quella incapacità che – laddove fosse stata, come di regola, previamente accertata – avrebbe escluso in radice sia l'adozione di provvedimenti sia la stipula di contratti >>; tuttavia <<è la stessa disciplina antimafia
a prevedere talune “eccezioni”: - gli articoli 92, co. 4 e 94, co. 2 (oggetto del quesito deferito a questa Adunanza Plenaria), prevedono testualmente che i soggetti di cui all'art. 83 “revocano le autorizzazioni o le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”; - l'art. 94, co. 3
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dispone che i soggetti di cui all'art. 83 “non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi”. […] Si tratta, dunque, di norme di strettissima interpretazione: - sia in ossequio all'art. 14 delle cd. preleggi;
- sia in considerazione del fatto che esse, in concreto, consentono l'inverarsi di attribuzioni patrimoniali in favore di un soggetto incapace, ed altresì (a voler tacere del dirimente aspetto dell'incapacità) prive di una causa di attribuzione positivamente apprezzata dall'ordinamento (non potendo l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione essere curato e/o realizzato per il tramite di soggetti, oltre che mafiosi, anche solo esposti al rischio di infiltrazione mafiosa); - sia, infine, perché tali attribuzioni intervengono in accertato pericolo per valori primari dell'ordinamento, costituzionalmente tutelati. […] Le eccezioni di cui agli articoli 92, co. 3 e 94, co. 2 rappresentano una precisa scelta del legislatore, che si giustifica in ragione di un
“bilanciamento” delle conseguenze derivanti da una esecuzione del contratto disposta in assenza di informativa antimafia. Se è pur vero che la stipula del contratto e la sua esecuzione sono avvenute “sub condicione”, è altrettanto vero che appare confliggente con evidenti ragioni di equità, oltre che con i princìpi dell'attribuzione causale, addossare tutto il peso delle conseguenze di ciò in capo al privato contraente, consentendo all'amministrazione, che pure ha tenuto un comportamento non coerente con le disposizioni normative (il ritardo nell'informativa antimafia) di conseguire un indebito arricchimento>>; <<la salvezza del pagamento valore delle opere già eseguite e il rimborso spese sostenute per l'esecuzione rimanente, nei limiti utilità conseguite, previsti dagli articoli 92, comma 3, 94, 2, d,. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, si applicano solo con riferimento ai contratti di appalto lavori, servizi forniture< i>».
Infine, con la sentenza n. 14 del 6.8.2021, ha precisato che: «con la quantificazione delle utilità conseguite non si riconoscono diritti soggettivi o interessi legittimi sorti in capo al destinatario dopo l'adozione dell'interdittiva antimafia ma si intende evitare che la pubblica amministrazione “dall'esecuzione dell'opera o dalla prestazione di servizi, possa trarre un ingiustificato arricchimento”, in applicazione dei principi generali in materia del nostro ordinamento (art. 2041 cod. civ.)», «negli appalti pubblici di servizi aggiudicati a seguito di una procedura di evidenza pubblica, aventi ad oggetto prestazioni periodiche o continuative connotate da standardizzazione, omogeneità e ripetitività, il “valore delle prestazioni già eseguite”, da pagarsi all'esecutore nei limiti
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delle utilità conseguite dalla stazione appaltante, in caso di interdittiva antimafia, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 92, co. 3 e 94, co. 2 del d lgs. n. 159/2011, corrisponde al prezzo contrattuale pattuito dalle parti, salva la possibilità di prova contraria da parte della stazione appaltante che esercita il recesso;
[…] nella determinazione del valore-prezzo degli appalti di servizi da pagarsi per le prestazioni già eseguite, ai sensi e per gli effetti degli artt. 92, co. 3 e 94, co. 2 del d lgs. n. 159/2011, deve intendersi compresa anche la somma risultante dall'applicazione del procedimento obbligatorio di revisione dei prezzi di cui all'art. 115 d.lgs. n. 163/2006».
Nel caso di specie, dunque, alla luce dell'interpretazione fornita dall'Adunanza Plenaria, deve concludersi nel senso che l'interdittiva antimafia determina la particolare incapacità giuridica (parziale e tendenzialmente temporanea) di cui all'art. 67, lett. g) d.l.vo
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il medesimo provvedimento amministrativo, pertanto, non costituisce un “fatto” sopravvenuto che determina la risoluzione del contratto per factum principis, bensì l'accertamento della insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con l'amministrazione pubblica;
gli artt. 92, 3° comma, 94, 2° e 3° comma – che, in via d'eccezione, fanno salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite – configurano ipotesi speciali dell'azione di arricchimento senza causa prevista, in termini generali, dall'art. 2041 cod. civ.
Pertanto, dovendosi ritenere che la sia, ancora oggi, attinta dalla Parte_3 summenzionata interdittiva antimafia, in mancanza di un successivo provvedimento di revoca, deve considerarsi, ai sensi dell'art. 67, lett. g) d.l.vo 159/2011, tuttora priva della capacità giuridica con riferimento al rapporto contrattuale instaurato con l'opponente e, quindi, della stessa titolarità del credito.
Né potrebbe diversamente concludersi alla luce di quanto osservato dalla CP_1 nella propria comparsa di costituzione, in merito alla sopravvenuta inefficacia della diversa misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6 d.lgs. 159/2011.
Infatti, come osservato dall'amministrazione opponente, l'applicazione del controllo giudiziario “a domanda” ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6 d.lgs. 159/2011 ad opera di un'impresa, destinataria di un'informazione interdittiva antimafia, oggetto di impugnazione, determina la sospensione dell'efficacia dell'informazione interdittiva ex art. 94 d.lgs. 159/2011 (tra cui il divieto di stipulare contratti con le PP.AA).
Conseguentemente, la cessazione della misura del controllo giudiziario intervenuta prima
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della conclusione del contratto di fornitura, allegata dall'opposta, non produce altra conseguenza che la riespansione dell'efficacia dell'informazione interdittiva ai sensi dell'art. 94 d.lgs. n. 159/2011, con il conseguente divieto di stipulare contratti con le
PP.AA. e relativa incapacità dell'impresa attinta in base agli argomenti esposti.
§2.1. Occorre, conseguentemente, revocare il decreto opposto e rigettare la domanda, formulata dalla fatta propria dalla cessionaria , di condanna CP_1 CP_2 dell'ente al pagamento del credito oggetto del ricorso per ingiunzione.
§2.2. Né, infine, la pretesa potrebbe trovare accoglimento a titolo di ingiustificato arricchimento, ex artt. 92, 3° comma, e 94, 2° comma, d.l.vo 159/2011, avendo la
[...] richiesto esclusivamente il pagamento del credito sorto sulla base del rapporto CP_1 contrattuale intercorso con il Comando Legione Carabinieri Basilicata, non avendo mai formulato richieste di condanna al pagamento di somme a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dei predetti articoli.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda, della modesta attività difensiva svolta dalle parti e sono poste a carico della società opposta e della società intervenuta in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di OT, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 104/2024 emesso in data 11.03.2024; CP_
2) Condanna la e la in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento in favore del Controparte_6
, delle spese del presente giudizio che si liquidano
[...] complessivamente in € 2.658,50, di cui € 2.540,00 per compensi ed € 118,50 per spese, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in OT, il 18/11/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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