CASS
Ordinanza 20 aprile 2022
Ordinanza 20 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 20/04/2022, n. 12670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12670 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2022 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta da LO DE AR Presidente RC CC Consigliere AR ES FA LI OL LI Consigliere Consigliere Cons. Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12845/2015 R.G. proposto da Unicredit S.p.A., in persona del l.r.p.t. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Mirabello n. 18, presso lo studio dell’avv. AL IN, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Maria Nardis, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente – contro Fallimento Immobiliare il Caminetto s.r.l., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Donatello n. 71, presso lo studio dell’avv. Paolo Bagnasco, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Masci, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente – Oggetto: opp. stato passivo AC – 17/12/2021 Firmato Da: DE AR LO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca Civile Ord. Sez. 1 Num. 12670 Anno 2022 Presidente: DE AR LO Relatore: LI OL Data pubblicazione: 20/04/2022 2 r.g. n. 12845/2015 Cons. est. Paolo Fraulini avverso il decreto del Tribunale di Sulmona reso nel procedimento ivi pendente iscritto al n.r.g. 1145/2014, n. cron. 1291/2015 del 9 aprile 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2021 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Unicredit S.p.A. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a un motivo, avverso il decreto con cui Tribunale di Sulmona ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Immobiliare il Caminetto s.r.l., con cui lamentava la mancata ammissione totale del proprio credito per euro 515.348,44, a titolo di mutuo concesso alla società DI IA s.r.l. e accollato dalla Immobiliare il Caminetto s.r.l. nell’ambito dell’acquisto di un ramo di azienda della debitrice principale, avendo il giudice delegato riconosciuto ammissibile solo la minor somma di euro 331.200,00. 2. Il Tribunale ha rilevato che l’interpretazione dell’atto di cessione di azienda tra la società in bonis e la DI IA s.r.l. conduceva a ritenere che la volontà delle parti era chiara e letteralmente limitata a quantificare l’accollo del mutuo alla sola somma di euro 331.200,00, come emergeva dalla parametrazione del corrispettivo di cessione all’importo del finanziamento n. 014/01620561 concesso dalla banca alla DI IA, che nella minor somma riconosciuta ammissibile era espressamente quantificato;
somma che, del resto, era stata esattamente valutata nell’ambito della cessione di azienda e che, nell’ipotesi di assunzione dell’intero importo del debito concesso a mutuo, avrebbe finito per rendere incongruo il valore di cessione. 3. La Curatela del Fallimento Immobiliare il Caminetto s.r.l. ha resistito con controricorso. Firmato Da: DE AR LO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca Numero registro generale 12845/2015 Numero sezionale 5297/2021 Numero di raccolta generale 12670/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 3 r.g. n. 12845/2015 Cons. est. Paolo Fraulini CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: «Art. 360 cpc n.
3. Violazione e falsa applicazione di norme in materia di interpretazione di contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), di debiti relativi all’azienda ceduta (art. 2560 c.c.) e del contratto di accollo (art. 1273 c.c.), oltre al vizio di motivazione» deducendo l’erroneità del provvedimento impugnato laddove avrebbe mal interpretato la volontà delle parti, limitandosi all’applicazione del solo criterio letterale, mentre era evidente dalla ricostruzione sistematica della vicenda che il debito accollato era pari all’importo dell’originario mutuo concesso e, quindi, alla somma di euro 515.348,44. 2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto. 3. Il ricorso è inammissibile poiché il suo unico motivo non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che è fondata su una pluralità di considerazioni a sostegno dell’interpretazione accolta, che non vengono compiutamente confutate nella censura in esame, che finisce invece per sovrapporre una propria alternativa interpretazione, senza tuttavia dimostrare la dedotta erroneità di quella impugnata. In primo luogo, non vero che il Tribunale si sia limitato a una sola interpretazione letterale;
al contrario, la lettera del contratto di cessione di azienda (art. 8) è citata per ancorare la volontà delle parti a un preciso dato numerico, cioè alla somma di euro 331.200,00, pari al passivo del bilancio della cedente riferito proprio alla parte di mutuo concesso dalla banca con la prima erogazione di originari euro 338.598,56, oggetto del finanziamento n. 014/01620561. Tali circostanze (indicazioni numerica del Firmato Da: DE AR LO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca Numero registro generale 12845/2015 Numero sezionale 5297/2021 Numero di raccolta generale 12670/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 4 r.g. n. 12845/2015 Cons. est. Paolo Fraulini passivo aziendale e contratto di primo finanziamento) non sono minimamente citate nel motivo del ricorso, che si limita apoditticamente a ritenere evidente che il debito residuo cui le parti hanno fatto riferimento sia quello dell’intera somma contratta a mutuo dalla cedente DI IA s.r.l., senza però minimamente confrontarsi con le motivazioni rese nel decreto. Inoltre, va rilevato che il Tribunale ha affiancato alla ricostruzione letterale anche quella sistematica, avendo fatto riferimento all’incongruenza della ricostruzione alternativa propugnata dalla banca, siccome da tale ipotesi sarebbe derivata un’evidente sproporzione della valutazione del prezzo di cessione dell’azienda, da ritenersi invece congruo se valutato alla luce della interpretazione accolta. Altra affermazione, che corrobora la ratio decidendi, su cui il ricorso non si confronta. 4. Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza. 5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Unicredit S.p.A. a rifondere al Fallimento Immobiliare il Caminetto s.r.l. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Firmato Da: DE AR LO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca Numero registro generale 12845/2015 Numero sezionale 5297/2021 Numero di raccolta generale 12670/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 5 r.g. n. 12845/2015 Cons. est. Paolo Fraulini Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021. Il Presidente AR De IA Numero registro generale 12845/2015 Numero sezionale 5297/2021 Numero di raccolta generale 12670/2022 Data pubblicazione 20/04/2022
– ricorrente – contro Fallimento Immobiliare il Caminetto s.r.l., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Donatello n. 71, presso lo studio dell’avv. Paolo Bagnasco, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Masci, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente – Oggetto: opp. stato passivo AC – 17/12/2021 Firmato Da: DE AR LO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca Civile Ord. Sez. 1 Num. 12670 Anno 2022 Presidente: DE AR LO Relatore: LI OL Data pubblicazione: 20/04/2022 2 r.g. n. 12845/2015 Cons. est. Paolo Fraulini avverso il decreto del Tribunale di Sulmona reso nel procedimento ivi pendente iscritto al n.r.g. 1145/2014, n. cron. 1291/2015 del 9 aprile 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2021 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Unicredit S.p.A. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a un motivo, avverso il decreto con cui Tribunale di Sulmona ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Immobiliare il Caminetto s.r.l., con cui lamentava la mancata ammissione totale del proprio credito per euro 515.348,44, a titolo di mutuo concesso alla società DI IA s.r.l. e accollato dalla Immobiliare il Caminetto s.r.l. nell’ambito dell’acquisto di un ramo di azienda della debitrice principale, avendo il giudice delegato riconosciuto ammissibile solo la minor somma di euro 331.200,00. 2. Il Tribunale ha rilevato che l’interpretazione dell’atto di cessione di azienda tra la società in bonis e la DI IA s.r.l. conduceva a ritenere che la volontà delle parti era chiara e letteralmente limitata a quantificare l’accollo del mutuo alla sola somma di euro 331.200,00, come emergeva dalla parametrazione del corrispettivo di cessione all’importo del finanziamento n. 014/01620561 concesso dalla banca alla DI IA, che nella minor somma riconosciuta ammissibile era espressamente quantificato;
somma che, del resto, era stata esattamente valutata nell’ambito della cessione di azienda e che, nell’ipotesi di assunzione dell’intero importo del debito concesso a mutuo, avrebbe finito per rendere incongruo il valore di cessione. 3. La Curatela del Fallimento Immobiliare il Caminetto s.r.l. ha resistito con controricorso. Firmato Da: DE AR LO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca Numero registro generale 12845/2015 Numero sezionale 5297/2021 Numero di raccolta generale 12670/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 3 r.g. n. 12845/2015 Cons. est. Paolo Fraulini CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: «Art. 360 cpc n.
3. Violazione e falsa applicazione di norme in materia di interpretazione di contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), di debiti relativi all’azienda ceduta (art. 2560 c.c.) e del contratto di accollo (art. 1273 c.c.), oltre al vizio di motivazione» deducendo l’erroneità del provvedimento impugnato laddove avrebbe mal interpretato la volontà delle parti, limitandosi all’applicazione del solo criterio letterale, mentre era evidente dalla ricostruzione sistematica della vicenda che il debito accollato era pari all’importo dell’originario mutuo concesso e, quindi, alla somma di euro 515.348,44. 2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto. 3. Il ricorso è inammissibile poiché il suo unico motivo non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che è fondata su una pluralità di considerazioni a sostegno dell’interpretazione accolta, che non vengono compiutamente confutate nella censura in esame, che finisce invece per sovrapporre una propria alternativa interpretazione, senza tuttavia dimostrare la dedotta erroneità di quella impugnata. In primo luogo, non vero che il Tribunale si sia limitato a una sola interpretazione letterale;
al contrario, la lettera del contratto di cessione di azienda (art. 8) è citata per ancorare la volontà delle parti a un preciso dato numerico, cioè alla somma di euro 331.200,00, pari al passivo del bilancio della cedente riferito proprio alla parte di mutuo concesso dalla banca con la prima erogazione di originari euro 338.598,56, oggetto del finanziamento n. 014/01620561. Tali circostanze (indicazioni numerica del Firmato Da: DE AR LO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca Numero registro generale 12845/2015 Numero sezionale 5297/2021 Numero di raccolta generale 12670/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 4 r.g. n. 12845/2015 Cons. est. Paolo Fraulini passivo aziendale e contratto di primo finanziamento) non sono minimamente citate nel motivo del ricorso, che si limita apoditticamente a ritenere evidente che il debito residuo cui le parti hanno fatto riferimento sia quello dell’intera somma contratta a mutuo dalla cedente DI IA s.r.l., senza però minimamente confrontarsi con le motivazioni rese nel decreto. Inoltre, va rilevato che il Tribunale ha affiancato alla ricostruzione letterale anche quella sistematica, avendo fatto riferimento all’incongruenza della ricostruzione alternativa propugnata dalla banca, siccome da tale ipotesi sarebbe derivata un’evidente sproporzione della valutazione del prezzo di cessione dell’azienda, da ritenersi invece congruo se valutato alla luce della interpretazione accolta. Altra affermazione, che corrobora la ratio decidendi, su cui il ricorso non si confronta. 4. Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza. 5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Unicredit S.p.A. a rifondere al Fallimento Immobiliare il Caminetto s.r.l. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Firmato Da: DE AR LO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca Numero registro generale 12845/2015 Numero sezionale 5297/2021 Numero di raccolta generale 12670/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 5 r.g. n. 12845/2015 Cons. est. Paolo Fraulini Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021. Il Presidente AR De IA Numero registro generale 12845/2015 Numero sezionale 5297/2021 Numero di raccolta generale 12670/2022 Data pubblicazione 20/04/2022