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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 3732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3732 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 14452/2024 R.G. avente ad OGGETTO: ripetizione di indebito
TRA
cf. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Pallini, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
- in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.06.2024, l'istante in epigrafe ha agito per l'accertamento negativo del credito vantato dall' con provvedimenti del CP_1
20.10.2021 e del 28.02.2022, aventi ad oggetto la ripetizione degli importi rispettivamente di euro 7.792,46 ed euro 874,00 (somme aggiuntive corrisposte a titolo di quattordicesima) indebitamente erogati, per gli anni 2018 e 2019, sulla prestazione di pensione ai superstiti n. 29240047, nella titolarità del ricorrente. Ha dedotto di non aver ricevuto, in spregio alla procedura illustrata dal messaggio n. 2756 del 2021, il preavviso di sospensione della CP_1 prestazione a mezzo di raccomandata A/R, né altra comunicazione volta alla regolarizzazione delle dichiarazioni reddituali;
ha rilevato inoltre che, non essendo intervenuta alcuna variazione dei redditi percepiti, si è ingenerato in lei un legittimo affidamento circa la spettanza della prestazione. Tanto premesso ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli per l'annullamento del provvedimento di recupero e la restituzione delle somme trattenute. L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda di cui CP_1 chiedeva il rigetto: evidenziava come la revoca della prestazione, all'origine dell'indebito, fosse derivata dall'applicazione della sanzione di cui all'art. 35, comma 10 bis, del D.L. 207/2008, convertito con legge n. 14/2009, stante la mancata comunicazione dei redditi sia all che all'Agenzia . CP_1 CP_2
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata alla odierna udienza, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** ** Il ricorso è fondato e deve essere accolto. È documentato che l' , con due distinte comunicazione, rispettivamente in CP_1 data 20.10.2021 e 28.02.2022, ha chiesto la ripetizione dei ratei della pensione per i superstiti di cui l'istante è titolare, oltre che delle somme aggiuntive erogate a titolo di quattordicesima sulla medesima prestazione, indebitamente erogati nel periodo gennaio 2018/dicembre2019. La difesa dell' ha precisato in memoria che l'indebito origina dalla revoca CP_1 della prestazione previdenziale disposta ai sensi dell'art. 35, comma 10 bis, del D.L. 207/2008, convertito con legge n. 14/2009, a seguito della mancata comunicazione, sia all' che all'Agenzia delle Entrate, dei redditi relativi agli CP_1 anni 2017 e 2018 da parte della ricorrente Tanto chiarito, occorre soffermarsi sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale e previdenziale. È corretto affermare che in tale ambito non si applica il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale e previdenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, la Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. , v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza Per_1
e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". Le pronunce della Corte di Cassazione hanno per di più affrontato la questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, in relazione alla quale ha affermato (Sez. lav., n.13917 del 20/05/2021; Sez. lav. n. 16088 del 2020; Sez. lav. n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La ripetizione risulta possibile, dunque, in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che
“L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens". Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione della Suprema Corte muove dalla tesi, prima ricordata, secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)”. Venendo al caso di specie, in cui l'indebito è originato dalla mancata comunicazione da parte dell'istante dei redditi percepiti negli anni 2017 e 2018, si rileva che l non contesta la sopravvenuta carenza del requisito CP_1 reddituale per accedere alla prestazione, essendo la revoca fondata sul mancato adempimento di un onere formale gravante in capo all'assicurato. Trattasi, tuttavia, di condotta che, in assenza di variazioni del reddito percepito, costituito unicamente dalla pensione in parola, integra un'ipotesi di evidente affidamento circa il permanere della spettanza della prestazione. Del resto, l'identità dei redditi percepiti negli anni di riferimento è stata dimostrata mediante deposito di certificato dell'Agenzia delle Entrate (cfr. allegati) e non contestata dall . CP_1
In questa ipotesi, l'affidamento riposto dalla ricorrente nella legittima erogazione degli importi da sempre percepiti a titolo di pensione ai superstiti appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Invero, non si rintracciano nel caso in esame elementi idonei ad escludere il legittimo affidamento dell'accipiens e, di conseguenza, ad affermare la matrice dolosa della condotta omissiva. Per quanto concerne l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". Secondo le ragioni fin qui precisate, nella specie si ritiene che la prestazione erogata all'assicurata non fosse ripetibile dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali. Va, in definitiva, dichiarata l'irripetibilità delle somme di cui alle comunicazioni del 20.10.2021 e 28.02.2022. CP_1 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara l'irripetibilità dell'importo di € 7.792,46, di cui alla comunicazione del 20.10.2021, nonché dell'importo di € 874,00, di cui alla comunicazione CP_1
del 28.02.2022, e condanna l alla restituzione delle somme a tale CP_1 CP_1 titolo trattenute;
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1865,00 CP_1 oltre spese forfettarie e Iva e Cpa, con attribuzione. Napoli, 14.05.2024 IL GIUDICE Dott. Gabriella Gagliardi
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 14452/2024 R.G. avente ad OGGETTO: ripetizione di indebito
TRA
cf. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Pallini, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
- in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.06.2024, l'istante in epigrafe ha agito per l'accertamento negativo del credito vantato dall' con provvedimenti del CP_1
20.10.2021 e del 28.02.2022, aventi ad oggetto la ripetizione degli importi rispettivamente di euro 7.792,46 ed euro 874,00 (somme aggiuntive corrisposte a titolo di quattordicesima) indebitamente erogati, per gli anni 2018 e 2019, sulla prestazione di pensione ai superstiti n. 29240047, nella titolarità del ricorrente. Ha dedotto di non aver ricevuto, in spregio alla procedura illustrata dal messaggio n. 2756 del 2021, il preavviso di sospensione della CP_1 prestazione a mezzo di raccomandata A/R, né altra comunicazione volta alla regolarizzazione delle dichiarazioni reddituali;
ha rilevato inoltre che, non essendo intervenuta alcuna variazione dei redditi percepiti, si è ingenerato in lei un legittimo affidamento circa la spettanza della prestazione. Tanto premesso ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli per l'annullamento del provvedimento di recupero e la restituzione delle somme trattenute. L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda di cui CP_1 chiedeva il rigetto: evidenziava come la revoca della prestazione, all'origine dell'indebito, fosse derivata dall'applicazione della sanzione di cui all'art. 35, comma 10 bis, del D.L. 207/2008, convertito con legge n. 14/2009, stante la mancata comunicazione dei redditi sia all che all'Agenzia . CP_1 CP_2
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata alla odierna udienza, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** ** Il ricorso è fondato e deve essere accolto. È documentato che l' , con due distinte comunicazione, rispettivamente in CP_1 data 20.10.2021 e 28.02.2022, ha chiesto la ripetizione dei ratei della pensione per i superstiti di cui l'istante è titolare, oltre che delle somme aggiuntive erogate a titolo di quattordicesima sulla medesima prestazione, indebitamente erogati nel periodo gennaio 2018/dicembre2019. La difesa dell' ha precisato in memoria che l'indebito origina dalla revoca CP_1 della prestazione previdenziale disposta ai sensi dell'art. 35, comma 10 bis, del D.L. 207/2008, convertito con legge n. 14/2009, a seguito della mancata comunicazione, sia all' che all'Agenzia delle Entrate, dei redditi relativi agli CP_1 anni 2017 e 2018 da parte della ricorrente Tanto chiarito, occorre soffermarsi sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale e previdenziale. È corretto affermare che in tale ambito non si applica il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale e previdenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, la Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. , v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza Per_1
e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". Le pronunce della Corte di Cassazione hanno per di più affrontato la questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, in relazione alla quale ha affermato (Sez. lav., n.13917 del 20/05/2021; Sez. lav. n. 16088 del 2020; Sez. lav. n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La ripetizione risulta possibile, dunque, in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che
“L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens". Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione della Suprema Corte muove dalla tesi, prima ricordata, secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)”. Venendo al caso di specie, in cui l'indebito è originato dalla mancata comunicazione da parte dell'istante dei redditi percepiti negli anni 2017 e 2018, si rileva che l non contesta la sopravvenuta carenza del requisito CP_1 reddituale per accedere alla prestazione, essendo la revoca fondata sul mancato adempimento di un onere formale gravante in capo all'assicurato. Trattasi, tuttavia, di condotta che, in assenza di variazioni del reddito percepito, costituito unicamente dalla pensione in parola, integra un'ipotesi di evidente affidamento circa il permanere della spettanza della prestazione. Del resto, l'identità dei redditi percepiti negli anni di riferimento è stata dimostrata mediante deposito di certificato dell'Agenzia delle Entrate (cfr. allegati) e non contestata dall . CP_1
In questa ipotesi, l'affidamento riposto dalla ricorrente nella legittima erogazione degli importi da sempre percepiti a titolo di pensione ai superstiti appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Invero, non si rintracciano nel caso in esame elementi idonei ad escludere il legittimo affidamento dell'accipiens e, di conseguenza, ad affermare la matrice dolosa della condotta omissiva. Per quanto concerne l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". Secondo le ragioni fin qui precisate, nella specie si ritiene che la prestazione erogata all'assicurata non fosse ripetibile dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali. Va, in definitiva, dichiarata l'irripetibilità delle somme di cui alle comunicazioni del 20.10.2021 e 28.02.2022. CP_1 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara l'irripetibilità dell'importo di € 7.792,46, di cui alla comunicazione del 20.10.2021, nonché dell'importo di € 874,00, di cui alla comunicazione CP_1
del 28.02.2022, e condanna l alla restituzione delle somme a tale CP_1 CP_1 titolo trattenute;
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1865,00 CP_1 oltre spese forfettarie e Iva e Cpa, con attribuzione. Napoli, 14.05.2024 IL GIUDICE Dott. Gabriella Gagliardi