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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/08/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 193/2024 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 22.01.2024
DA con gli avv.ti Mondini Maria Luisa e PA_1
Bonsignore Zanghì Riccardo attore
CONTRO
, con l'avv. Buiatti Francesca CP_1 convenuto nonché CONTRO
CP_2 convenuta contumace avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
1.7.2025:
Conclusioni dell'attore:
Nel merito:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti e CP_1 CP_2 per i fatti in narrativa esposti;
[...]
- per l'effetto, condannare i sigg.ri e , in solido tra loro, a CP_1 CP_2 pagare al la somma di € 47.000,00 a titolo di risarcimento PA_1 dei danni tutti, o quella diversa minor somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1 In via alternativa e subordinata, condannare e , in solido tra CP_2 CP_1 loro, a manlevare e tenere completamente indenne l'attrice per le conseguenze pregiudizievoli subite a seguito della sentenza in data 13.12.2022 del Tribunale di Udine,
G.I. dott. Venier, o quella diversa minor somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In via istruttoria.
Potendo assumere rilevanza processuale ai fini della decisione la circostanza sulla anomala incongruità per difetto del prezzo di compravendita della barca di cui è causa, che non necessitava minimamente di lavori straordinari sul motore mediante il loro sbarco e che sono stati eseguiti in modo del tutto voluttuario dal convenuto, sono confermate le istanze istruttorie residuali come da verbale di causa in data 31.01.2025
e, segnatamente, si chiede al sig. G.I. volersi ammettere l'istante alla prova con il teste
, secondo meccanico dell'attrice, già tempestivamente indicato, sui Testimone_1 capitoli, già ammessi, della memoria ex art 171 ter n. 2 c.p.c.
Spese di lite integralmente rifuse.”
Conclusioni del convenuto:
Improcedibilità della domanda: accertare e dichiarare che la presente controversia è soggetta a negoziazione obbligatoria e stante il mancato esperimento del tentativo da parte della società attrice, dichiararsi l'improcedibilità della domanda
Nel merito:
- respingere le domande avversarie e conseguentemente accertare che nulla è dovuto a titolo di risarcimento di danni e/o ad altro titolo dal signor;
CP_1
- condannare il ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni PA_1 da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese ed onorari. in via istruttoria:
- si indicano i seguenti testi: da Gorizia;
da Gorizia;
Testimone_2 Testimone_3 [...] da Gorizia;
sui capitoli 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25, Tes_4
26, 27, 28 e 37 di cui alla narrativa in fatto della comparsa di costituzione preceduti da
“Vero che” e sui capitoli 43), 44), 45) e 46) della seconda memoria ex art. 171 ter.”
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con atto di citazione dd. 12.01.2024, la Soc. Centro Nautico Lignano S.r.l. (di seguito, PA anche conveniva in giudizio e al fine di sentirli CP_1 CP_2 condannare in solido al risarcimento dei danni patiti dall'attrice in conseguenza della condotta illecita da loro posta in essere, che aveva portato alla condanna del PT
, in solido con l'allora dipendente al pagamento della somma di euro
[...] CP_2
42.047,00 (oltre ad accessori e spese) in favore del sig. a titolo di CP_3 responsabilità organica datoriale, importo che era stato già interamente corrisposto dall'odierna attrice al danneggiato.
In estrema sintesi, secondo la prospettazione attorea, doveva ritenersi sussistente la responsabilità concorrente tanto della quanto del rispetto al danno CP_2 CP_1 patrimoniale, oltre che morale e all'immagine, patito dalla società a seguito della condanna subita ai sensi dell'art. 2049 c.c. per la vendita fraudolenta posta in essere dalla dipendente del CNL, la quale, con il concorso doloso o quantomeno CP_2 colposo del terzo acquirente, aveva venduto l'imbarcazione NC AD 29 di proprietà del sig. all'odierno convenuto spacciandolo per proprio. CP_3 CP_1
Il sig. si è costituito in giudizio, contestando la ricostruzione fattuale e CP_1 giuridica avversaria e chiedendo il rigetto delle domande attoree: in particolare, egli asseriva di aver acquistato il natante in buona fede dalla sig.ra la quale si sarebbe CP_2 qualificata come proprietaria dello stesso, risultando egli stesso vittima del raggiro.
sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio ed è stata CP_2 dunque dichiarata contumace.
II) Le parti hanno depositato le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. La causa
è stata istruita sia documentalmente che a mezzo di assunzione delle testimonianze ammesse come da ordinanza dd. 16.08.2024. All'udienza del 01.07.2025, svoltasi in modalità cartolare, a seguito del deposito delle note di precisazioni delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica delle parti (art. 189 c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione.
III) In via preliminare, quanto all'eccezione, ribadita dalla parte convenuta anche in sede di scritti conclusivi, di improcedibilità dell'azione attorea per mancato esperimento della negoziazione assistita, si richiama quanto già statuito nel decreto pronunciato ex art. 171 bis dd. 06.05.2025.
L'art. 3 d.lgs. n. 132/2014 – diversamente dall'art. 10 comma 2 c.p.c. – si limita a prevedere, in modo generico, che chiunque intenda proporre in giudizio una domanda di
3 pagamento “a qualsiasi titolo” non eccedente il valore di cinquantamila euro, deve, a pena di improcedibilità, esperire previamente la negoziazione assistita;
pertanto, ai fini della valutazione in ordine all'applicabilità o meno di tale condizione alla fattispecie in esame, deve aversi riguardo al valore complessivo delle domande proposte, indipendentemente dall'imputabilità delle singole somme richieste (a titolo di risarcimento, rivalutazione, interessi anteriori e/o posteriori alla domanda); invece, ai fini della determinazione del valore della controversia nell'ambito delle regole di riparto della competenza, l'art. 10
c.p.c. impone di considerare, oltre al capitale, solo i c.d. danni anteriori, per essi intendendosi anche la svalutazione monetaria e gli interessi maturati dall'evento dannoso alla domanda, con esclusione, dunque, degli accessori posteriori all'instaurazione del giudizio. Ne consegue che, nel caso di specie, la domanda attorea non rientra tra quelle soggette alla condizione di procedibilità di cui all'art. 3 d.l. n. 132/2014, essendo diretta al pagamento di una somma complessiva eccedente la soglia dei cinquantamila euro, ben potendosi, anzi dovendosi, tener conto, ai fini dell'art. 3 d.l. n. 132/2014, anche degli importi richiesti dall'attrice a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi dall'evento dannoso fino alla data della decisione (e non della domanda), interessi peraltro qualificabili dal giudice anche d'ufficio, in presenza di domanda generica della parte, come compensativi (riferiti al tempo dall'evento dannoso alla sentenza eventualmente favorevole) e moratori (dalla sentenza al saldo). Peraltro, nel caso di specie, parte attrice ha espressamente fatto riferimento, nella parte narrativa dell'atto di citazione, proprio anche agli interessi dovuti fino al saldo (e non solo fino alla domanda o alla sentenza).
IV) Sempre in via preliminare, preme ribadire la ritualità e tempestività del deposito della memoria di replica della parte convenuta, atto che, nel fascicolo telematico, risulta regolarmente depositato in data 6.6.2025, ossia entro il termine previsto dall'art. 189
c.p.c. La difesa del convenuto ha compiutamente spiegato il motivo per il quale nel fascicolo telematico compare il deposito di due identiche memorie di replica a sé riferite
(l'uno in data 06.06.2025 e l'altro in data 07.06.2025), documentando di aver provveduto al secondo deposito, il giorno successivo alla scadenza del termine perentorio ex art. 189
c.p.c., solamente in via precauzionale, avendo ricevuto in data 06.06.2025 una e-mail dalla cancelleria del Tribunale di “notifica eccezione” (suggestiva, dunque, di un impedimento tecnico al buon esito del deposito), benché, anomalamente, preceduta, nella medesima data, dalla ricevuta di avvenuta consegna della busta telematica contenente l'atto processuale da notificare (come da documentazione depositata, su autorizzazione del giudice, in data 24.6.2025).
4 V) Tanto premesso in rito, nel merito si osserva quanto segue.
V-a) Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cassazione civile sez.
II, 27/06/2024, n.17787) “In tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice di merito esercita un potere di interpretazione e qualificazione del tutto svincolato dalle espressioni usate dalla parte: invero, egli deve accertare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla natura dei fatti riportati, dalle allegazioni fornite dalla parte nel corso del giudizio, nonché dalla decisione richiesta”.
Nella fattispecie in esame, questo giudice, analizzando il contenuto specifico delle conclusioni rassegnate dalla difesa attorea alla luce della complessiva ricostruzione fattuale e giuridica delle pretese contenuta nelle parti narrative degli scritti difensivi, PA ritiene di dover inquadrare l'azione promossa dal nell'ambito di un'azione risarcitoria avente, tuttavia, più precisamente, con riferimento al danno patrimoniale rivendicato, contenuto misto di regresso-rivalsa nei riguardi degli asseriti unici responsabili dei fatti per i quali la società attrice ha subito la condanna giudiziale al pagamento, in favore del terzo danneggiato della somma di euro CP_3
42.047,00, oltre accessori (a pag. 12 dell'atto di citazione di legge, infatti: “Il quantum PA debeatur è pari al risarcimento che il per colpa dei convenuti ha dovuto pagare al
pari a € 47.000,00, come da ricevute prodotte, oltre naturalmente a interessi e CP_3 rivalutazione dalla messa in mora al saldo e oltre al danno morale”).
Invero, tralasciando, per il momento, la domanda relativa al danno morale, risulta dall'esame degli atti che il CNL abbia instaurato il presente giudizio al fine di ottenere dai convenuti, in sostanza, la restituzione dell'intero importo versato al terzo danneggiato in esecuzione della sentenza del 13.12.2022 del Tribunale di Udine, quale CP_3 pregiudizio economico derivante da una condotta illecita imputabile, a suo dire, esclusivamente a terzi: nello specifico, il danno patrimoniale riconosciuto al è CP_3 stato ritenuto pari al valore dell'imbarcazione al momento della vendita al CP_1
(38.000,00 euro), oltre a quello delle spese che il aveva sostenuto per i lavori fatti CP_3 eseguire sul natante (euro 2.047,55) ed oltre a rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo. La predetta sentenza aveva riconosciuto, in ordine alla vendita fraudolenta compiuta dalla in danno del la responsabilità CP_2 CP_3 extracontrattuale concorrente e solidale verso il proprietario del natante tanto Pt_3
PA della dipendente quanto dello stesso ancorchè per titoli giuridici distinti (art. 2043
c.c., da un lato;
art. 2049 c.c., dall'altro).
5 Ne consegue che spetta ora a questo giudice accertare, nel rapporto interno tra condebitori solidali ( ), le rispettive quote di responsabilità ai sensi Controparte_4 dell'art. 2055 c.c. (non avendovi provveduto il giudice che ha compiuto l'accertamento dell'an e quantum risarcitorio), oltre che valutare se e in che termini vi sia stato un concorso colposo o doloso del terzo convenuto nel fatto illecito commesso a danno CP_1
PA del tale da giustificare la rivalsa, totale o parziale, del per il risarcimento CP_3 corrisposto al predetto danneggiato in forza della sentenza dd. 13.12.2022. CP_3
Secondo la giurisprudenza (ex multis, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4009 del 20/09/1977
Rv. 387691 - 01), infatti, “L'obbligazione solidale risarcitoria del committente, tenuto ai sensi dell'art 2049 cod civ, ha la stessa estensione di quella del commesso, e pertanto, al pari di costui, egli risponde verso il danneggiato dell'integrale risarcimento, anche quando alla produzione dell'evento dannoso abbia concorso, col fatto del commesso, quello di altri soggetti del cui operato il committente non debba, come tale, rispondere.
La diversa gravità delle rispettive colpe e la diseguale efficienza causale delle condotte dei vari corresponsabili rilevano, infatti, soltanto ai fini della ripartizione interna dell'onere del risarcimento, mentre il danneggiato può pretendere da ciascuno dei coautori del fatto illecito l'intera prestazione risarcitoria”; “La norma di cui all'art. 2049
c.c. è finalizzata a proteggere i terzi danneggiati dalla condotta del dipendente - rispetto alla quale il preponente risponde per il cd. collegamento funzionale - e non è volta a tutelare i terzi che, in cooperazione col dipendente, abbiano cagionato danni al soggetto preponente” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22717 del 20/07/2022 Rv. 665422 - 01).
V-b) Tanto chiarito in punto di diritto e inquadramento generale delle pretese attoree, in fatto valga quanto segue.
Può anzitutto ritenersi pacifica la responsabilità della dipendente del CNL
[...] per la vendita fraudolenta del natante non registrato modello NC AD 29 CP_2 matr. 5117 al convenuto , in danno del vero proprietario della barca Bardus CP_1
Giorgio. Tale responsabilità è già stata accertata nel giudizio sub rg 1045/2021 conclusosi con la sentenza n. 1101/2022, a quanto consta passata in giudicato (doc. 1 att.).
Se ne riportano i passaggi rilevanti in questa sede: “Il fatto illecito è consistito nella sottrazione o quantomeno nella appropriazione indebita del natante da diporto NC, modello AD 29D di sua proprietà, che ha venduto a CP_2 CP_1 affermandosene proprietaria ed incassando il prezzo versato dall'acquirente. La prova dell'illecito commesso dalla convenuta rimasta contumace risulta inequivocamente dai documenti prodotti e dalle testimonianze assunte. Il contratto di compravendita concluso
6 da con (doc. 13 di parte attrice), della cui produzione si è CP_2 CP_1 dato atto nell'atto introduttivo, reca la sottoscrizione della convenuta, che questa avrebbe avuto l'onere di disconoscere e che si ha pertanto per riconosciuta. Il teste CP_1 ha confermato che si era dichiarata proprietaria del natante ed ha CP_2 confermato di avere versato il prezzo sul conto corrente indicatole dalla donna, come risulta dalla contabile di bonifico esibitagli (doc. 13a di parte attrice). Che di quel natante fosse proprietario è provato dal contratto di compravendita da CP_3 lui concluso il 6.2.2019 (doc. 1 di parte attrice), che riporta gli stessi dati identificativi riportati sul contratto concluso da (“natante da diporto a motore costruita CP_2 dal cantiere GRANCHI modello GIADA 29 D anno di costruzione 1995 matricola n. 5117 motorizzata EFB 2 AB VOLVO PENTA AD 31 P-A Matricola n. 2203123669-
2203123696”). Non risultando che la proprietà dell'imbarcazione sia stata ceduta da
a non è dubbio che la vendita del natante da parte di CP_3 CP_2 quest'ultima sia stata illecita;
poiché si tratta di una imbarcazione non registrata, la sua proprietà è stata acquisita dal compratore, sia pure a non domino, con il trasferimento del possesso, a norma dell'art. 1153 c.c., non essendovi prova che non CP_1
l'abbia acquistata in buona fede, e con ciò si è realizzato in capo al precedente proprietario il danno che è certamente tenuta a risarcire”. CP_2
PA Ciò posto, ritiene questo giudice che il abbia diritto di essere manlevato, a titolo di regresso tra condebitori solidali, dalla dell'80% dell'importo risarcitorio già CP_2 interamente erogato, in forza della condanna contenuta nella sentenza n. 1101/2022, al terzo danneggiato dalla società condebitrice solidale, avendo la preposta agito con CP_3 dolo, ma pur sempre, come riconosciuto dalla sentenza n. 1101/2022, nell'ambito delle PA mansioni attribuitele dal (tra cui la vendita/mediazione delle imbarcazioni ricoverate PA presso il cantiere del , rispetto alle quali il datore di lavoro avrebbe dovuto e, come si vedrà, ben potuto esercitare un controllo maggiore per evitare la commissione dell'illecito.
Preme precisare che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa attorea, nella sentenza anzidetta il giudice non ha accertato in alcun modo l'assenza di profili colposi imputabili PA al in relazione al fatto illecito della propria dipendente, risultando quella valutazione del tutto irrilevante in quel giudizio proposto dal terzo danneggiato “E' poi CP_3 irrilevante che abbia rivenduto il natante di senza che il suo datore CP_2 CP_3 di lavoro fosse in grado di saperlo e dunque al di fuori dei suoi poteri di controllo della dipendente: la responsabilità ex art. 2049 c.c. ha natura oggettiva e prescinde dalla colpa
7 del preponente” (cfr. pag. 6 sentenza). La medesima pronuncia ha invece escluso incontrovertibilmente la sussistenza di una connivenza tra il danneggiato e la CP_3 preposta quale unica circostanza che avrebbe potuto interrompere o comunque CP_2 rendere irrilevante la responsabilità del datore ex art. 2049 c.c. PA L'accertamento di eventuali profili colposi imputabili al è invece certamente rilevante in questo giudizio, ai fini del riparto interno delle quote di responsabilità solidale tra condebitori (art. 2055 c.c.).
Ebbene, secondo quanto è emerso dall'istruttoria: PA
- il natante NC AD 29 era stato trasportato dal presso la sede del per CP_3 una “sosta per manutenzione” richiesta dal proprietario (teste dipendente del Tes_5
PA all'epoca dei fatti: “…questa barca è entrata per manutenzione e quando avviene così il meccanico e il carrozziere salivano e facevano la verifica del motore o dei motori
e dei piedi e lo stato della carena. Sulla base di questo, io mi occupavo di emettere i preventivi. Per questo natante è stato fatto il tagliando annuale ordinario… quando la barca è arrivata in manutenzione, ho fatto subito la registrazione del motivo per cui questo natante è arrivato da noi. Si trattava di una sosta per manutenzione richiesta dal sig. ”). Il doc. 9 depositato dal CNL (e-mail e fattura riconducibile all'ufficio Pt_4 contabilità del CNL per lavori svolti sul natante per conto del prova che la società CP_3 ben sapeva (o quantomeno avrebbe dovuto sapere) che il aveva ricoverato presso CP_3
i suoi locali il natante per interventi di manutenzione, come confermato dalla teste sentita ne derivava, quindi, a carico della società attrice un obbligo, di natura Tes_5 contrattuale o quantomeno da contatto sociale, di custodia del bene e di controllo sull'operato dei propri dipendenti rispetto alle prestazioni richieste dal proprio cliente
CP_3
- i preventivi per gli interventi di manutenzione sul NC AD n. 29 sono stati emessi a nome di (doc. 9 att.) ma, ad un certo punto, a nome di (doc. CP_3 CP_1
PA 6 conv.) su specifica indicazione dei commerciali del (teste “a.d.r.: Tes_5 erano i commerciali a fornire i dati dei clienti affinché io potessi poi elaborare i preventivi. Nello specifico, per l'elaborazione del preventivo per il tagliando del natante per cui è causa, i dati del cliente mi sono stati forniti dai commerciali. Ho CP_1 emesso altri preventivi per quel natante: quando la barca è arrivata in manutenzione, ho fatto subito la registrazione del motivo per cui questo natante è arrivato da noi. Si trattava di una sosta per manutenzione richiesta dal sig. In tal caso, io ho emesso CP_3 dei preventivi per lucidatura, antivegetativa, sistemazione tendalini e motori. Questo
8 avveniva sempre quando una barca arrivava in sosta per manutenzione come è stato nel caso di questo natante, portato li in manutenzione dal sig. Quindi, ho emesso CP_3 tutti i preventivi a nome di e poi, ad un certo punto, i commerciali mi hanno CP_3 chiesto di emetterli a nome di . Questi preventivi poi sono stati firmati dal sig. CP_1
quale cliente che intendeva fare quei lavori”). La circostanza risulta CP_1 comprovata dai preventivi prodotti in atti sub doc. 6 dalla difesa del convenuto, recanti date, si noti, in parte di poco antecedenti e in parte successive alla compravendita dd. 29.10.2019; CP_5
- , prima dell'acquisto del natante, si era recato presso la sede del CNL con CP_1 un amico (teste ) per esaminare il natante;
l'accesso era avvenuto con la Testimone_3 dipendente ma senza previa registrazione, altrimenti dovuta (teste CP_2 [...]
, teste . Tes_3 Tes_5
- anche dopo l'acquisto da parte del (ottobre 2019), il natante è sempre rimasto CP_1 presso il CNL fino a quando non è stato trasportato per essere messo in acqua dal CP_1 nella primavera/estate 2020, e quindi per ben 6/7 mesi circa (teste “Posso Tes_5 dire che il natante si trovava all'ingresso del , dove c'è il cancello PA_1 automatico per l'accesso ai clienti, sulla destra. Lì è rimasto fino a quando è andato in acqua… confermo che il natante è stato lì al Centro per l'esecuzione dei lavori PT fino a che non è stato trasportato con un Tir, per le dimensioni, ed è stato varato in acqua…; cfr. anche testi e ); Testimone_3 Testimone_6
- ha versato, dopo l'acquisto del natante, bonifici per oltre 9.000,00 euro in CP_1
PA favore del specificando nelle causali che si trattava di lavori di manutenzione proprio del NC AD n. 29 (doc. 7 conv.). PA A differenza di quanto sostenuto dalla difesa attorea, dunque, il aveva consapevolmente assunto nei riguardi del cliente una posizione di garanzia CP_3 rispetto alla custodia, manutenzione e gestione del natante NC AD: ciò è provato dal fatto che, come visto, la barca era stata ricoverata presso i locali della società, la quale ha anche emesso una fattura nel luglio 2019 a carico del per i lavori eseguiti CP_3
PA (tagliando e riparazioni varie: doc. 9 att.). Ad un certo punto, tuttavia, lo stesso ha iniziato a fornire al preventivi per l'esecuzione di lavori sulla stessa barca (si CP_1 noti che la riconducibilità dei preventivi di cui al doc. 6 di parte convenuta proprio al
NC AD deve considerarsi pacifica, in quanto mai specificamente contestata da parte attrice, oltre che coerente con quanto dichiarato dalla teste ben sapendo Tes_5
o almeno dovendo sapere, secondo l'ordinaria diligenza esigibile in base al tipo di attività
9 PA svolta dal che la stessa era di proprietà del cliente che presso di sé, da poco, CP_3
l'aveva ricoverata. PA Sussistendo, dunque, un concorso colposo omissivo in capo al - il quale, avendone l'obbligo giuridico, non ha adeguatamente vigilato sul bene datogli in gestione dal CP_3
e anche sull'operato dei dipendenti, pur essendo, come visto, certamente nelle condizioni materiali di poterlo fare - il regresso di quest'ultimo verso la va contenuto nei CP_2 limiti dell'80% dell'importo già erogato dalla società, a titolo di danno patrimoniale, in favore del terzo CP_3
V-c) Quanto alla posizione di , non può ritenersi provato alcun concorso, CP_1 doloso o colposo, dello stesso nel fatto illecito compiuto dalla CP_2
Non vi è, anzitutto, alcuna prova di un accordo criminoso architettato dalla con CP_2 la complicità di in danno al CNL e/o al CP_1 CP_3
PA Gli elementi che il ha illustrato a fondamento dell'esistenza di un presunto patto doloso preordinato alla vendita e all'acquisto fraudolento del natante non CP_5 sono conferenti o, comunque, non sono convincenti.
In primo luogo, la difesa attorea pretende di provare tale accordo criminoso in forza di una dichiarazione resa a sommarie informazioni dalla alla P.G. in data CP_2
13.01.2021 (doc. 4 att.), secondo cui il si sarebbe presentato al CNL, qualche CP_1 giorno prima del 25 agosto 2020, accompagnato da un Carabiniere perché, parlando con il “aveva scoperto che quest'ultimo non aveva avuto i suoi soldi”. CP_3
Anzitutto, è evidente che a tale dichiarazione non può in alcun modo attribuirsi la qualifica giuridica di confessione giudiziale o stragiudiziale, in quanto proveniente da terzi rispetto ai fatti e alle condotte cui è riferita. Essa costituisce, piuttosto, un mezzo probatorio atipico, la cui valutazione non può che essere rimessa al prudente apprezzamento del giudicante.
Nello specifico, trattasi di affermazioni del tutto generiche che, peraltro, non hanno trovato alcuna conferma, chiara specifica ed univoca, nell'istruttoria di questa causa: PA
- la teste , dipendente amministrativa del all'epoca dei fatti, nulla Testimone_7 ha saputo riferire in merito al contenuto del colloquio svoltosi nell'agosto 2020 (peraltro in data non meglio precisata: cfr. cap. 7 II memoria att.) tra e, secondo quanto CP_1 emerso dall'istruttoria stessa, e , alla presenza della Testimone_8 Testimone_9
Test compagna del convenuto, e dell'amico (cfr. dichiarazioni Testimone_10 Tes_4 testi , e;
Testimone_8 Testimone_10 Testimone_4
10 - il teste ha ricordato di aver effettivamente accompagnato l'amico Testimone_4 CP_1
presso il , insieme alla compagna, perché egli era preoccupato per
[...] PA_1 il suo gommone ricoverato da alcuni mesi presso il CNL: il gli aveva infatti riferito CP_1 dell'incontro con il e del fatto che vi fosse “qualcosa che non andava su questa CP_3 barca in termini di proprietà”, così preoccupandosi anche per le sorti del proprio natante PA dato in gestione al la teste ha confermato di aver accompagnato il Testimone_10 compagno, turbato dall'incontro con il presso il CNL e di aver quindi scoperto, CP_3 dal colloquio con i sigg.ri , che il gommone di proprietà del , anziché essere Tes_8 CP_1 presso il piazzale del CNL (ove avrebbe dovuto trovarsi, per la vendita a terzi), era ormeggiato in una darsena a ed era stato nel frattempo utilizzato da terze persone PT senza il consenso del proprietario (proprio per tali motivi, al fine di ricomporre i rapporti col cliente , come confermato anche dalla società attrice e dal teste CP_1 Tes_8
, il decideva in data 5.9.2020 di acquistare dal convenuto il
[...] PA_1 gommone Sacs Ghost, che era stato concesso illecitamente in uso a terzi dalla stessa dipendente;
CP_2
-il teste ha riferito che il si era presentato nell'agosto 2020 Testimone_8 CP_1 presso il , chiedendo come mai la barca non fosse stata pagata;
tuttavia, il PA_1 discorso si sarebbe subito interrotto. Il teste ha però poi narrato, così contraddicendosi, che il si era presentato al CNL per parlare del gommone di sua proprietà e che egli CP_1
“non ha fatto alcun riferimento, per quanto ricordo, al proprietario della banca da lui acquistata”; solo in un secondo momento, il teste ha ricordato che era Testimone_8 stato fatto il nome di “sono venuti su al centro nautico per questo motivo, CP_3 in quanto il era stato sulla barca e aveva trovato una persona che diceva di essere CP_1 il proprietario della barca”. Infine, il teste ha tuttavia da ultimo dichiarato, sentito a prova contraria, che “in quell'occasione non si è parlato assolutamente della barca NC
AD”.
Quanto alle due telefonate tra la e il di cui al doc. 5 att., esse sono CP_2 CP_1 avvenute in data 14.08.2020, ossia quasi un anno dopo l'acquisto del natante da parte del
(ottobre 2019) e il loro contenuto non è in alcun modo riconducibile ai fatti per cui CP_1
è causa (“riesci a venirmi più vicino, riesci a venirmi più avanti perché mia sorella, povera, ha avuto un incidente” F. Dai, sì, vieni lì fuori, che c'è un parcheggio, e dopo rientri, come faccio io. Io esco, pago, rientro lì. Ti dò i soldi e vado povera che deve….
Sì, guarda, è un casino, e allora, sono partita prima che potevo, ed ora ti ho chiamato
11 che ho tutto pronto, ho tutto in tasca”; “R. Bon vai tranquilla, il primo che arriva aspetta”..).
Allo stesso modo, anche l'incasso, da parte del convenuto , della somma di euro CP_1
2.000,00 provenienti da (doc. 11 conv.), avvenuto in data 14.08.2020, non CP_2 può in alcun modo essere univocamente ricondotto ad un preteso accordo doloso tra i due soggetti in ordine alla vendita fraudolenta del natante NC AD n. 29 al : il CP_1 versamento è avvenuto quasi un anno dopo dall'acquisto della barca per cui è causa
(ottobre 2019) e non si comprende a quale titolo la mendace venditrice avrebbe dovuto versare, lei, dei soldi in favore dell'acquirente (inverosimile e comunque non supportata da alcun elemento probatorio/indiziario, sotto questo profilo, la suggestione offerta dalla difesa attorea, secondo cui la avrebbe voluto in qualche modo “compensare”, CP_2 con tale denaro, il per aver cooperato con lei nella condotta illecita). In ogni caso, CP_1 in base ai documenti prodotti dalla difesa (9, 10, 11), la somma va più propriamente CP_1 ricondotta alla caparra ricevuta dal dalla per la messa in vendita presso il CP_1 CP_2
, nel corso 2020, del gommone Sacs Ghost, poi non andata a buon fine: PA_1 infatti, tale importo è stato in seguito “scalato” come caparra già ricevuta rispetto al PA prezzo che il stesso ha offerto, successivamente ai fatti di agosto 2020, in pagamento al per l'acquisto del gommone, a seguito delle malefatte della propria dipendente CP_1
(doc. 10 conv.), malefatte, nelle quali, come visto, è stato coinvolto anche un natante dello stesso odierno convenuto.
Tutte le altre circostanze indicate dalla difesa attorea non risultano idonee a comprovare non solo il dolo ma neppure la colpa del rispetto all'acquisto del natante NC CP_1
AD 29:
- è provato che, a differenza di quanto sostenuto dall'attrice, l'acquirente , prima CP_1 della sottoscrizione del contratto di compravendita, si era recato presso il piazzale del con un amico (sig. ), intenditore del settore e già cliente PA_1 Testimone_3
PA del per esaminare le condizioni del natante, accompagnato dalla dipendente
[...]
(“Cap. 3) è vero. Il prezzo lo abbiamo determinato in base al prezzo di mercato CP_2 riferito ad altre barche simili nelle stesse condizioni. Io mi sono recato con il sig. CP_1 al Centro nautico, era il 2019. Io ho posseduto nel tempo diverse barche e con la mia esperienza penso di capirne qualcosa. Sono un meccanico automezzi, faccio parte del posto manutenzione dell'Arma dei Carabinieri. Io ho dato un consiglio al sig. , ho CP_1 visionato con il sig. il natante, abbiamo aperto la sala motori e abbiamo visto in CP_1 che condizioni si trovasse il natante. Noi siamo arrivati al Centro nautico, siamo stati
12 scortati da una persona addetta alle vendite e poi abbiamo avuto accesso al natante e siamo saliti insieme a questa persona. Non ricordo di aver firmato alcun foglio. Questa persona si chiama ed è nota, per quanto accaduto, anche nei nostri gruppi CP_2 whatapp tra armatori, in uno dei quali dei quale c'era anche il sig. del Centro Tes_9 nautico… A.D.R.: abbiamo aperto il vano motori, la barca era fuori dall'acqua e quindi era impossibile metterla in moto. Specifico, anzi, che è possibile farlo, ma in quell'occasione non è stato fatto. Abbiamo prima guardato i motori, fatto un controllo visivo esterno, abbiamo controllato le condizioni estetiche di alcuni componenti: ricordo che abbiamo controllato lo stato dei manicotti, di ossido presente sul motore, la presenza sul fondo di liquidi, in quanto questo determina le condizioni di un motore, il quale era sporco d'olio in alcuni punti e di ruggine varia in giro, abbiamo anche verificato le condizioni delle cinghie, etc…Poi siamo passati fuori e abbiamo visto altri elementi, per esempio le condizioni dei piedi poppieri”);
- per il passaggio di proprietà di natanti non immatricolati, come quello per cui è causa, non era e non è necessaria alcuna formalità scritta, applicandosi il principio giuridico per il quale “possesso vale titolo”: nonostante ciò, il convenuto ha dimostrato di essere stato immesso nel possesso di tutta la documentazione inerente all'imbarcazione acquistata
(doc. 4 conv.: certificato di omologazione, dichiarazione di conformità al prototipo omologato;
dichiarazione di potenza) e di averla regolarmente assicurata (cfr. dichiarazioni teste e teste ); Testimone_3 Testimone_10
- la differenza tra il prezzo versato dal alla (30.000,00 euro) ed il valore CP_1 CP_2 della barca (acquistata pochi mesi prima dal a 38.000,00 euro) appare non CP_3 rilevante e comunque essa trova giustificazione nelle documentate, ingenti, spese sostenute dall'acquirente per gli interventi, di natura straordinaria, fatti eseguire CP_1 sul NC AD n. 29 contestualmente ed anche in seguito all'acquisto del natante nell'ottobre 2019 (doc. 6 conv.) per un totale di oltre 9.000,00 euro (doc.
6-7 conv.).
Quanto alla natura di questi interventi, mentre la teste addetta all'ufficio Tes_5 contabilità, ha ricordato solo di preventivi per il tagliando ordinario della barca, il teste PA
, meccanico specializzato alle dipendenze del all'epoca dei fatti Tes_11
(precisamente assunto da marzo 2020), ha invece ricordato: “quando sono stato assunto, mi sono ritrovato in officina due motori Diesel riconducibili al NC AD 29, in quanto hanno un colore particolare. Sono stato io personalmente a reimbarcare sul natante questi due motori. Non mi sono occupato dello sbarco dei motori. Io sono un meccanico specializzato. a.d.r.: per un tagliando ordinario, non è necessario sbarcare e
13 reimbarcare i motori”. Inoltre, i preventivi sub doc. 6 conv. comprovano la molteplicità
e non ordinarietà degli interventi eseguiti dall'officina del CNL sul natante dopo l'acquisto da parte del : rifacimento fono assorbente vani motori;
sostituzione CP_1 turbine e batterie;
verniciatura motori;
controllo e smontaggio motori e reimbarco motori.
A nulla può rilevare, infine, che il dipendente meccanico non abbia mai CP_6 incontrato il , essendo emerso, d'altro canto, che quest'ultimo si recò al CNL poche CP_1 volte, ossia, oltre che al momento dell'ispezione iniziale prima della vendita con l'amico teste e al momento del trasporto in acqua, un'unica altra volta, sempre con Tes_3
l'amico , per vedere l'avanzamento dei lavori (secondo quanto dichiarato dallo Tes_3 stesso teste ). Tes_3
Alla luce di tutte le risultanze emerse in corso di causa non può che escludersi, dunque, qualsiasi profilo di responsabilità extracontrattuale, dolosa o colposa, del rispetto CP_1 alla vendita fraudolenta del natante NC AD n. 29.
VI) Va inoltre rigettata la richiesta attorea di risarcimento del danno morale subito dalla società, rilevando come tale pregiudizio sia stato menzionato solo genericamente nell'atto di citazione (si noti che di questa posta risarcitoria non si fa alcun riferimento neppure negli scritti conclusivi: pag. 8 comparsa conclusionale paragrafo 3), senza che comunque la difesa abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente per il riconoscimento di tale peculiare tipologia di danno a carico delle persone giuridiche. Infatti, non sono stati neppure genericamente allegati elementi di fatto indicativi di pregiudizi incidenti su aspetti non patrimoniali della vita e gestione societaria: “In materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cassazione Civile, Sez. 3 - , Sentenza n. 20643 del 13/10/2016-Rv. 642923 -
02). Quanto al danno all'immagine, prospettato come distinta voce di danno nell'atto di citazione, la difesa si è espressamente riservata di agire in altra sede.
VII) Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale: pertanto, nel rapporto tra l'attrice e la ex dipendente convenuta contumace CP_2 soccombente, vanno poste a carico della seconda nei limiti dell'accertata quota di corresponsabilità; nel rapporto tra l'attrice ed il convenuto , invece, vanno CP_1
14 PA poste interamente a carico del essendo costui totalmente soccombente. Esse vengono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi previsti per tutte le fasi dallo scaglione di valore della causa, determinato come da domanda.
Infine, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dal convenuto costituito di condanna della società attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.: considerata, infatti, la complessità delle vicende, fattuali, giuridiche e processuali, oggetto del procedimento, è possibile escludere che vi sia stato, da parte dell'attrice, un vero e proprio abuso del sistema giurisdizionale lesivo dei fondamentali principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo, a nulla rilevando l'infondatezza in concreto delle pretese avanzate contro il convenuto . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di e di PA_1 CP_1 [...] ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide: CP_2
1) accerta e dichiara, nei rapporti interni tra i condebitori solidali e CP_2 [...] per i fatti di cui alla sentenza n. 1101/2022 del Tribunale di PA_1
Udine e di cui alla parte motiva di questa sentenza, la responsabilità colposa omissiva per la quota del 20% a carico della società attrice e la responsabilità dolosa commissiva per la restante quota del 80% a carico della convenuta CP_2
2) per l'effetto, condanna la convenuta alla rifusione, in favore del CP_2 [...]
della somma di euro 37.600,00, oltre a rivalutazione monetaria PA_1 ed interessi nella misura di legge dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo risarcitorio e di parziale regresso rispetto al pregiudizio economico subito dalla società attrice, condebitrice solidale, a seguito della condanna di cui alla sentenza n. 1101/2022 del
Tribunale di Udine;
3) rigetta tutte le domande attoree nei riguardi di;
CP_1
4) condanna al pagamento in favore del CP_2 PA_1 dell'80% delle spese del presente giudizio, liquidate, già nella quota, in complessivi
€ 6.528,80, di cui € 6.092,80 per competenze professionali ed € 436,00 per esborsi
(contributo unificato e marca), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P. come per legge;
15 5) condanna il al pagamento in favore di delle PA_1 CP_1 spese del presente giudizio, liquidate in € 7.616,00 per competenze professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P. come per legge.
Così deciso in Udine il 20.08.2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
16
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 193/2024 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 22.01.2024
DA con gli avv.ti Mondini Maria Luisa e PA_1
Bonsignore Zanghì Riccardo attore
CONTRO
, con l'avv. Buiatti Francesca CP_1 convenuto nonché CONTRO
CP_2 convenuta contumace avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
1.7.2025:
Conclusioni dell'attore:
Nel merito:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti e CP_1 CP_2 per i fatti in narrativa esposti;
[...]
- per l'effetto, condannare i sigg.ri e , in solido tra loro, a CP_1 CP_2 pagare al la somma di € 47.000,00 a titolo di risarcimento PA_1 dei danni tutti, o quella diversa minor somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1 In via alternativa e subordinata, condannare e , in solido tra CP_2 CP_1 loro, a manlevare e tenere completamente indenne l'attrice per le conseguenze pregiudizievoli subite a seguito della sentenza in data 13.12.2022 del Tribunale di Udine,
G.I. dott. Venier, o quella diversa minor somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In via istruttoria.
Potendo assumere rilevanza processuale ai fini della decisione la circostanza sulla anomala incongruità per difetto del prezzo di compravendita della barca di cui è causa, che non necessitava minimamente di lavori straordinari sul motore mediante il loro sbarco e che sono stati eseguiti in modo del tutto voluttuario dal convenuto, sono confermate le istanze istruttorie residuali come da verbale di causa in data 31.01.2025
e, segnatamente, si chiede al sig. G.I. volersi ammettere l'istante alla prova con il teste
, secondo meccanico dell'attrice, già tempestivamente indicato, sui Testimone_1 capitoli, già ammessi, della memoria ex art 171 ter n. 2 c.p.c.
Spese di lite integralmente rifuse.”
Conclusioni del convenuto:
Improcedibilità della domanda: accertare e dichiarare che la presente controversia è soggetta a negoziazione obbligatoria e stante il mancato esperimento del tentativo da parte della società attrice, dichiararsi l'improcedibilità della domanda
Nel merito:
- respingere le domande avversarie e conseguentemente accertare che nulla è dovuto a titolo di risarcimento di danni e/o ad altro titolo dal signor;
CP_1
- condannare il ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni PA_1 da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese ed onorari. in via istruttoria:
- si indicano i seguenti testi: da Gorizia;
da Gorizia;
Testimone_2 Testimone_3 [...] da Gorizia;
sui capitoli 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25, Tes_4
26, 27, 28 e 37 di cui alla narrativa in fatto della comparsa di costituzione preceduti da
“Vero che” e sui capitoli 43), 44), 45) e 46) della seconda memoria ex art. 171 ter.”
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con atto di citazione dd. 12.01.2024, la Soc. Centro Nautico Lignano S.r.l. (di seguito, PA anche conveniva in giudizio e al fine di sentirli CP_1 CP_2 condannare in solido al risarcimento dei danni patiti dall'attrice in conseguenza della condotta illecita da loro posta in essere, che aveva portato alla condanna del PT
, in solido con l'allora dipendente al pagamento della somma di euro
[...] CP_2
42.047,00 (oltre ad accessori e spese) in favore del sig. a titolo di CP_3 responsabilità organica datoriale, importo che era stato già interamente corrisposto dall'odierna attrice al danneggiato.
In estrema sintesi, secondo la prospettazione attorea, doveva ritenersi sussistente la responsabilità concorrente tanto della quanto del rispetto al danno CP_2 CP_1 patrimoniale, oltre che morale e all'immagine, patito dalla società a seguito della condanna subita ai sensi dell'art. 2049 c.c. per la vendita fraudolenta posta in essere dalla dipendente del CNL, la quale, con il concorso doloso o quantomeno CP_2 colposo del terzo acquirente, aveva venduto l'imbarcazione NC AD 29 di proprietà del sig. all'odierno convenuto spacciandolo per proprio. CP_3 CP_1
Il sig. si è costituito in giudizio, contestando la ricostruzione fattuale e CP_1 giuridica avversaria e chiedendo il rigetto delle domande attoree: in particolare, egli asseriva di aver acquistato il natante in buona fede dalla sig.ra la quale si sarebbe CP_2 qualificata come proprietaria dello stesso, risultando egli stesso vittima del raggiro.
sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio ed è stata CP_2 dunque dichiarata contumace.
II) Le parti hanno depositato le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. La causa
è stata istruita sia documentalmente che a mezzo di assunzione delle testimonianze ammesse come da ordinanza dd. 16.08.2024. All'udienza del 01.07.2025, svoltasi in modalità cartolare, a seguito del deposito delle note di precisazioni delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica delle parti (art. 189 c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione.
III) In via preliminare, quanto all'eccezione, ribadita dalla parte convenuta anche in sede di scritti conclusivi, di improcedibilità dell'azione attorea per mancato esperimento della negoziazione assistita, si richiama quanto già statuito nel decreto pronunciato ex art. 171 bis dd. 06.05.2025.
L'art. 3 d.lgs. n. 132/2014 – diversamente dall'art. 10 comma 2 c.p.c. – si limita a prevedere, in modo generico, che chiunque intenda proporre in giudizio una domanda di
3 pagamento “a qualsiasi titolo” non eccedente il valore di cinquantamila euro, deve, a pena di improcedibilità, esperire previamente la negoziazione assistita;
pertanto, ai fini della valutazione in ordine all'applicabilità o meno di tale condizione alla fattispecie in esame, deve aversi riguardo al valore complessivo delle domande proposte, indipendentemente dall'imputabilità delle singole somme richieste (a titolo di risarcimento, rivalutazione, interessi anteriori e/o posteriori alla domanda); invece, ai fini della determinazione del valore della controversia nell'ambito delle regole di riparto della competenza, l'art. 10
c.p.c. impone di considerare, oltre al capitale, solo i c.d. danni anteriori, per essi intendendosi anche la svalutazione monetaria e gli interessi maturati dall'evento dannoso alla domanda, con esclusione, dunque, degli accessori posteriori all'instaurazione del giudizio. Ne consegue che, nel caso di specie, la domanda attorea non rientra tra quelle soggette alla condizione di procedibilità di cui all'art. 3 d.l. n. 132/2014, essendo diretta al pagamento di una somma complessiva eccedente la soglia dei cinquantamila euro, ben potendosi, anzi dovendosi, tener conto, ai fini dell'art. 3 d.l. n. 132/2014, anche degli importi richiesti dall'attrice a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi dall'evento dannoso fino alla data della decisione (e non della domanda), interessi peraltro qualificabili dal giudice anche d'ufficio, in presenza di domanda generica della parte, come compensativi (riferiti al tempo dall'evento dannoso alla sentenza eventualmente favorevole) e moratori (dalla sentenza al saldo). Peraltro, nel caso di specie, parte attrice ha espressamente fatto riferimento, nella parte narrativa dell'atto di citazione, proprio anche agli interessi dovuti fino al saldo (e non solo fino alla domanda o alla sentenza).
IV) Sempre in via preliminare, preme ribadire la ritualità e tempestività del deposito della memoria di replica della parte convenuta, atto che, nel fascicolo telematico, risulta regolarmente depositato in data 6.6.2025, ossia entro il termine previsto dall'art. 189
c.p.c. La difesa del convenuto ha compiutamente spiegato il motivo per il quale nel fascicolo telematico compare il deposito di due identiche memorie di replica a sé riferite
(l'uno in data 06.06.2025 e l'altro in data 07.06.2025), documentando di aver provveduto al secondo deposito, il giorno successivo alla scadenza del termine perentorio ex art. 189
c.p.c., solamente in via precauzionale, avendo ricevuto in data 06.06.2025 una e-mail dalla cancelleria del Tribunale di “notifica eccezione” (suggestiva, dunque, di un impedimento tecnico al buon esito del deposito), benché, anomalamente, preceduta, nella medesima data, dalla ricevuta di avvenuta consegna della busta telematica contenente l'atto processuale da notificare (come da documentazione depositata, su autorizzazione del giudice, in data 24.6.2025).
4 V) Tanto premesso in rito, nel merito si osserva quanto segue.
V-a) Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cassazione civile sez.
II, 27/06/2024, n.17787) “In tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice di merito esercita un potere di interpretazione e qualificazione del tutto svincolato dalle espressioni usate dalla parte: invero, egli deve accertare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla natura dei fatti riportati, dalle allegazioni fornite dalla parte nel corso del giudizio, nonché dalla decisione richiesta”.
Nella fattispecie in esame, questo giudice, analizzando il contenuto specifico delle conclusioni rassegnate dalla difesa attorea alla luce della complessiva ricostruzione fattuale e giuridica delle pretese contenuta nelle parti narrative degli scritti difensivi, PA ritiene di dover inquadrare l'azione promossa dal nell'ambito di un'azione risarcitoria avente, tuttavia, più precisamente, con riferimento al danno patrimoniale rivendicato, contenuto misto di regresso-rivalsa nei riguardi degli asseriti unici responsabili dei fatti per i quali la società attrice ha subito la condanna giudiziale al pagamento, in favore del terzo danneggiato della somma di euro CP_3
42.047,00, oltre accessori (a pag. 12 dell'atto di citazione di legge, infatti: “Il quantum PA debeatur è pari al risarcimento che il per colpa dei convenuti ha dovuto pagare al
pari a € 47.000,00, come da ricevute prodotte, oltre naturalmente a interessi e CP_3 rivalutazione dalla messa in mora al saldo e oltre al danno morale”).
Invero, tralasciando, per il momento, la domanda relativa al danno morale, risulta dall'esame degli atti che il CNL abbia instaurato il presente giudizio al fine di ottenere dai convenuti, in sostanza, la restituzione dell'intero importo versato al terzo danneggiato in esecuzione della sentenza del 13.12.2022 del Tribunale di Udine, quale CP_3 pregiudizio economico derivante da una condotta illecita imputabile, a suo dire, esclusivamente a terzi: nello specifico, il danno patrimoniale riconosciuto al è CP_3 stato ritenuto pari al valore dell'imbarcazione al momento della vendita al CP_1
(38.000,00 euro), oltre a quello delle spese che il aveva sostenuto per i lavori fatti CP_3 eseguire sul natante (euro 2.047,55) ed oltre a rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo. La predetta sentenza aveva riconosciuto, in ordine alla vendita fraudolenta compiuta dalla in danno del la responsabilità CP_2 CP_3 extracontrattuale concorrente e solidale verso il proprietario del natante tanto Pt_3
PA della dipendente quanto dello stesso ancorchè per titoli giuridici distinti (art. 2043
c.c., da un lato;
art. 2049 c.c., dall'altro).
5 Ne consegue che spetta ora a questo giudice accertare, nel rapporto interno tra condebitori solidali ( ), le rispettive quote di responsabilità ai sensi Controparte_4 dell'art. 2055 c.c. (non avendovi provveduto il giudice che ha compiuto l'accertamento dell'an e quantum risarcitorio), oltre che valutare se e in che termini vi sia stato un concorso colposo o doloso del terzo convenuto nel fatto illecito commesso a danno CP_1
PA del tale da giustificare la rivalsa, totale o parziale, del per il risarcimento CP_3 corrisposto al predetto danneggiato in forza della sentenza dd. 13.12.2022. CP_3
Secondo la giurisprudenza (ex multis, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4009 del 20/09/1977
Rv. 387691 - 01), infatti, “L'obbligazione solidale risarcitoria del committente, tenuto ai sensi dell'art 2049 cod civ, ha la stessa estensione di quella del commesso, e pertanto, al pari di costui, egli risponde verso il danneggiato dell'integrale risarcimento, anche quando alla produzione dell'evento dannoso abbia concorso, col fatto del commesso, quello di altri soggetti del cui operato il committente non debba, come tale, rispondere.
La diversa gravità delle rispettive colpe e la diseguale efficienza causale delle condotte dei vari corresponsabili rilevano, infatti, soltanto ai fini della ripartizione interna dell'onere del risarcimento, mentre il danneggiato può pretendere da ciascuno dei coautori del fatto illecito l'intera prestazione risarcitoria”; “La norma di cui all'art. 2049
c.c. è finalizzata a proteggere i terzi danneggiati dalla condotta del dipendente - rispetto alla quale il preponente risponde per il cd. collegamento funzionale - e non è volta a tutelare i terzi che, in cooperazione col dipendente, abbiano cagionato danni al soggetto preponente” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22717 del 20/07/2022 Rv. 665422 - 01).
V-b) Tanto chiarito in punto di diritto e inquadramento generale delle pretese attoree, in fatto valga quanto segue.
Può anzitutto ritenersi pacifica la responsabilità della dipendente del CNL
[...] per la vendita fraudolenta del natante non registrato modello NC AD 29 CP_2 matr. 5117 al convenuto , in danno del vero proprietario della barca Bardus CP_1
Giorgio. Tale responsabilità è già stata accertata nel giudizio sub rg 1045/2021 conclusosi con la sentenza n. 1101/2022, a quanto consta passata in giudicato (doc. 1 att.).
Se ne riportano i passaggi rilevanti in questa sede: “Il fatto illecito è consistito nella sottrazione o quantomeno nella appropriazione indebita del natante da diporto NC, modello AD 29D di sua proprietà, che ha venduto a CP_2 CP_1 affermandosene proprietaria ed incassando il prezzo versato dall'acquirente. La prova dell'illecito commesso dalla convenuta rimasta contumace risulta inequivocamente dai documenti prodotti e dalle testimonianze assunte. Il contratto di compravendita concluso
6 da con (doc. 13 di parte attrice), della cui produzione si è CP_2 CP_1 dato atto nell'atto introduttivo, reca la sottoscrizione della convenuta, che questa avrebbe avuto l'onere di disconoscere e che si ha pertanto per riconosciuta. Il teste CP_1 ha confermato che si era dichiarata proprietaria del natante ed ha CP_2 confermato di avere versato il prezzo sul conto corrente indicatole dalla donna, come risulta dalla contabile di bonifico esibitagli (doc. 13a di parte attrice). Che di quel natante fosse proprietario è provato dal contratto di compravendita da CP_3 lui concluso il 6.2.2019 (doc. 1 di parte attrice), che riporta gli stessi dati identificativi riportati sul contratto concluso da (“natante da diporto a motore costruita CP_2 dal cantiere GRANCHI modello GIADA 29 D anno di costruzione 1995 matricola n. 5117 motorizzata EFB 2 AB VOLVO PENTA AD 31 P-A Matricola n. 2203123669-
2203123696”). Non risultando che la proprietà dell'imbarcazione sia stata ceduta da
a non è dubbio che la vendita del natante da parte di CP_3 CP_2 quest'ultima sia stata illecita;
poiché si tratta di una imbarcazione non registrata, la sua proprietà è stata acquisita dal compratore, sia pure a non domino, con il trasferimento del possesso, a norma dell'art. 1153 c.c., non essendovi prova che non CP_1
l'abbia acquistata in buona fede, e con ciò si è realizzato in capo al precedente proprietario il danno che è certamente tenuta a risarcire”. CP_2
PA Ciò posto, ritiene questo giudice che il abbia diritto di essere manlevato, a titolo di regresso tra condebitori solidali, dalla dell'80% dell'importo risarcitorio già CP_2 interamente erogato, in forza della condanna contenuta nella sentenza n. 1101/2022, al terzo danneggiato dalla società condebitrice solidale, avendo la preposta agito con CP_3 dolo, ma pur sempre, come riconosciuto dalla sentenza n. 1101/2022, nell'ambito delle PA mansioni attribuitele dal (tra cui la vendita/mediazione delle imbarcazioni ricoverate PA presso il cantiere del , rispetto alle quali il datore di lavoro avrebbe dovuto e, come si vedrà, ben potuto esercitare un controllo maggiore per evitare la commissione dell'illecito.
Preme precisare che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa attorea, nella sentenza anzidetta il giudice non ha accertato in alcun modo l'assenza di profili colposi imputabili PA al in relazione al fatto illecito della propria dipendente, risultando quella valutazione del tutto irrilevante in quel giudizio proposto dal terzo danneggiato “E' poi CP_3 irrilevante che abbia rivenduto il natante di senza che il suo datore CP_2 CP_3 di lavoro fosse in grado di saperlo e dunque al di fuori dei suoi poteri di controllo della dipendente: la responsabilità ex art. 2049 c.c. ha natura oggettiva e prescinde dalla colpa
7 del preponente” (cfr. pag. 6 sentenza). La medesima pronuncia ha invece escluso incontrovertibilmente la sussistenza di una connivenza tra il danneggiato e la CP_3 preposta quale unica circostanza che avrebbe potuto interrompere o comunque CP_2 rendere irrilevante la responsabilità del datore ex art. 2049 c.c. PA L'accertamento di eventuali profili colposi imputabili al è invece certamente rilevante in questo giudizio, ai fini del riparto interno delle quote di responsabilità solidale tra condebitori (art. 2055 c.c.).
Ebbene, secondo quanto è emerso dall'istruttoria: PA
- il natante NC AD 29 era stato trasportato dal presso la sede del per CP_3 una “sosta per manutenzione” richiesta dal proprietario (teste dipendente del Tes_5
PA all'epoca dei fatti: “…questa barca è entrata per manutenzione e quando avviene così il meccanico e il carrozziere salivano e facevano la verifica del motore o dei motori
e dei piedi e lo stato della carena. Sulla base di questo, io mi occupavo di emettere i preventivi. Per questo natante è stato fatto il tagliando annuale ordinario… quando la barca è arrivata in manutenzione, ho fatto subito la registrazione del motivo per cui questo natante è arrivato da noi. Si trattava di una sosta per manutenzione richiesta dal sig. ”). Il doc. 9 depositato dal CNL (e-mail e fattura riconducibile all'ufficio Pt_4 contabilità del CNL per lavori svolti sul natante per conto del prova che la società CP_3 ben sapeva (o quantomeno avrebbe dovuto sapere) che il aveva ricoverato presso CP_3
i suoi locali il natante per interventi di manutenzione, come confermato dalla teste sentita ne derivava, quindi, a carico della società attrice un obbligo, di natura Tes_5 contrattuale o quantomeno da contatto sociale, di custodia del bene e di controllo sull'operato dei propri dipendenti rispetto alle prestazioni richieste dal proprio cliente
CP_3
- i preventivi per gli interventi di manutenzione sul NC AD n. 29 sono stati emessi a nome di (doc. 9 att.) ma, ad un certo punto, a nome di (doc. CP_3 CP_1
PA 6 conv.) su specifica indicazione dei commerciali del (teste “a.d.r.: Tes_5 erano i commerciali a fornire i dati dei clienti affinché io potessi poi elaborare i preventivi. Nello specifico, per l'elaborazione del preventivo per il tagliando del natante per cui è causa, i dati del cliente mi sono stati forniti dai commerciali. Ho CP_1 emesso altri preventivi per quel natante: quando la barca è arrivata in manutenzione, ho fatto subito la registrazione del motivo per cui questo natante è arrivato da noi. Si trattava di una sosta per manutenzione richiesta dal sig. In tal caso, io ho emesso CP_3 dei preventivi per lucidatura, antivegetativa, sistemazione tendalini e motori. Questo
8 avveniva sempre quando una barca arrivava in sosta per manutenzione come è stato nel caso di questo natante, portato li in manutenzione dal sig. Quindi, ho emesso CP_3 tutti i preventivi a nome di e poi, ad un certo punto, i commerciali mi hanno CP_3 chiesto di emetterli a nome di . Questi preventivi poi sono stati firmati dal sig. CP_1
quale cliente che intendeva fare quei lavori”). La circostanza risulta CP_1 comprovata dai preventivi prodotti in atti sub doc. 6 dalla difesa del convenuto, recanti date, si noti, in parte di poco antecedenti e in parte successive alla compravendita dd. 29.10.2019; CP_5
- , prima dell'acquisto del natante, si era recato presso la sede del CNL con CP_1 un amico (teste ) per esaminare il natante;
l'accesso era avvenuto con la Testimone_3 dipendente ma senza previa registrazione, altrimenti dovuta (teste CP_2 [...]
, teste . Tes_3 Tes_5
- anche dopo l'acquisto da parte del (ottobre 2019), il natante è sempre rimasto CP_1 presso il CNL fino a quando non è stato trasportato per essere messo in acqua dal CP_1 nella primavera/estate 2020, e quindi per ben 6/7 mesi circa (teste “Posso Tes_5 dire che il natante si trovava all'ingresso del , dove c'è il cancello PA_1 automatico per l'accesso ai clienti, sulla destra. Lì è rimasto fino a quando è andato in acqua… confermo che il natante è stato lì al Centro per l'esecuzione dei lavori PT fino a che non è stato trasportato con un Tir, per le dimensioni, ed è stato varato in acqua…; cfr. anche testi e ); Testimone_3 Testimone_6
- ha versato, dopo l'acquisto del natante, bonifici per oltre 9.000,00 euro in CP_1
PA favore del specificando nelle causali che si trattava di lavori di manutenzione proprio del NC AD n. 29 (doc. 7 conv.). PA A differenza di quanto sostenuto dalla difesa attorea, dunque, il aveva consapevolmente assunto nei riguardi del cliente una posizione di garanzia CP_3 rispetto alla custodia, manutenzione e gestione del natante NC AD: ciò è provato dal fatto che, come visto, la barca era stata ricoverata presso i locali della società, la quale ha anche emesso una fattura nel luglio 2019 a carico del per i lavori eseguiti CP_3
PA (tagliando e riparazioni varie: doc. 9 att.). Ad un certo punto, tuttavia, lo stesso ha iniziato a fornire al preventivi per l'esecuzione di lavori sulla stessa barca (si CP_1 noti che la riconducibilità dei preventivi di cui al doc. 6 di parte convenuta proprio al
NC AD deve considerarsi pacifica, in quanto mai specificamente contestata da parte attrice, oltre che coerente con quanto dichiarato dalla teste ben sapendo Tes_5
o almeno dovendo sapere, secondo l'ordinaria diligenza esigibile in base al tipo di attività
9 PA svolta dal che la stessa era di proprietà del cliente che presso di sé, da poco, CP_3
l'aveva ricoverata. PA Sussistendo, dunque, un concorso colposo omissivo in capo al - il quale, avendone l'obbligo giuridico, non ha adeguatamente vigilato sul bene datogli in gestione dal CP_3
e anche sull'operato dei dipendenti, pur essendo, come visto, certamente nelle condizioni materiali di poterlo fare - il regresso di quest'ultimo verso la va contenuto nei CP_2 limiti dell'80% dell'importo già erogato dalla società, a titolo di danno patrimoniale, in favore del terzo CP_3
V-c) Quanto alla posizione di , non può ritenersi provato alcun concorso, CP_1 doloso o colposo, dello stesso nel fatto illecito compiuto dalla CP_2
Non vi è, anzitutto, alcuna prova di un accordo criminoso architettato dalla con CP_2 la complicità di in danno al CNL e/o al CP_1 CP_3
PA Gli elementi che il ha illustrato a fondamento dell'esistenza di un presunto patto doloso preordinato alla vendita e all'acquisto fraudolento del natante non CP_5 sono conferenti o, comunque, non sono convincenti.
In primo luogo, la difesa attorea pretende di provare tale accordo criminoso in forza di una dichiarazione resa a sommarie informazioni dalla alla P.G. in data CP_2
13.01.2021 (doc. 4 att.), secondo cui il si sarebbe presentato al CNL, qualche CP_1 giorno prima del 25 agosto 2020, accompagnato da un Carabiniere perché, parlando con il “aveva scoperto che quest'ultimo non aveva avuto i suoi soldi”. CP_3
Anzitutto, è evidente che a tale dichiarazione non può in alcun modo attribuirsi la qualifica giuridica di confessione giudiziale o stragiudiziale, in quanto proveniente da terzi rispetto ai fatti e alle condotte cui è riferita. Essa costituisce, piuttosto, un mezzo probatorio atipico, la cui valutazione non può che essere rimessa al prudente apprezzamento del giudicante.
Nello specifico, trattasi di affermazioni del tutto generiche che, peraltro, non hanno trovato alcuna conferma, chiara specifica ed univoca, nell'istruttoria di questa causa: PA
- la teste , dipendente amministrativa del all'epoca dei fatti, nulla Testimone_7 ha saputo riferire in merito al contenuto del colloquio svoltosi nell'agosto 2020 (peraltro in data non meglio precisata: cfr. cap. 7 II memoria att.) tra e, secondo quanto CP_1 emerso dall'istruttoria stessa, e , alla presenza della Testimone_8 Testimone_9
Test compagna del convenuto, e dell'amico (cfr. dichiarazioni Testimone_10 Tes_4 testi , e;
Testimone_8 Testimone_10 Testimone_4
10 - il teste ha ricordato di aver effettivamente accompagnato l'amico Testimone_4 CP_1
presso il , insieme alla compagna, perché egli era preoccupato per
[...] PA_1 il suo gommone ricoverato da alcuni mesi presso il CNL: il gli aveva infatti riferito CP_1 dell'incontro con il e del fatto che vi fosse “qualcosa che non andava su questa CP_3 barca in termini di proprietà”, così preoccupandosi anche per le sorti del proprio natante PA dato in gestione al la teste ha confermato di aver accompagnato il Testimone_10 compagno, turbato dall'incontro con il presso il CNL e di aver quindi scoperto, CP_3 dal colloquio con i sigg.ri , che il gommone di proprietà del , anziché essere Tes_8 CP_1 presso il piazzale del CNL (ove avrebbe dovuto trovarsi, per la vendita a terzi), era ormeggiato in una darsena a ed era stato nel frattempo utilizzato da terze persone PT senza il consenso del proprietario (proprio per tali motivi, al fine di ricomporre i rapporti col cliente , come confermato anche dalla società attrice e dal teste CP_1 Tes_8
, il decideva in data 5.9.2020 di acquistare dal convenuto il
[...] PA_1 gommone Sacs Ghost, che era stato concesso illecitamente in uso a terzi dalla stessa dipendente;
CP_2
-il teste ha riferito che il si era presentato nell'agosto 2020 Testimone_8 CP_1 presso il , chiedendo come mai la barca non fosse stata pagata;
tuttavia, il PA_1 discorso si sarebbe subito interrotto. Il teste ha però poi narrato, così contraddicendosi, che il si era presentato al CNL per parlare del gommone di sua proprietà e che egli CP_1
“non ha fatto alcun riferimento, per quanto ricordo, al proprietario della banca da lui acquistata”; solo in un secondo momento, il teste ha ricordato che era Testimone_8 stato fatto il nome di “sono venuti su al centro nautico per questo motivo, CP_3 in quanto il era stato sulla barca e aveva trovato una persona che diceva di essere CP_1 il proprietario della barca”. Infine, il teste ha tuttavia da ultimo dichiarato, sentito a prova contraria, che “in quell'occasione non si è parlato assolutamente della barca NC
AD”.
Quanto alle due telefonate tra la e il di cui al doc. 5 att., esse sono CP_2 CP_1 avvenute in data 14.08.2020, ossia quasi un anno dopo l'acquisto del natante da parte del
(ottobre 2019) e il loro contenuto non è in alcun modo riconducibile ai fatti per cui CP_1
è causa (“riesci a venirmi più vicino, riesci a venirmi più avanti perché mia sorella, povera, ha avuto un incidente” F. Dai, sì, vieni lì fuori, che c'è un parcheggio, e dopo rientri, come faccio io. Io esco, pago, rientro lì. Ti dò i soldi e vado povera che deve….
Sì, guarda, è un casino, e allora, sono partita prima che potevo, ed ora ti ho chiamato
11 che ho tutto pronto, ho tutto in tasca”; “R. Bon vai tranquilla, il primo che arriva aspetta”..).
Allo stesso modo, anche l'incasso, da parte del convenuto , della somma di euro CP_1
2.000,00 provenienti da (doc. 11 conv.), avvenuto in data 14.08.2020, non CP_2 può in alcun modo essere univocamente ricondotto ad un preteso accordo doloso tra i due soggetti in ordine alla vendita fraudolenta del natante NC AD n. 29 al : il CP_1 versamento è avvenuto quasi un anno dopo dall'acquisto della barca per cui è causa
(ottobre 2019) e non si comprende a quale titolo la mendace venditrice avrebbe dovuto versare, lei, dei soldi in favore dell'acquirente (inverosimile e comunque non supportata da alcun elemento probatorio/indiziario, sotto questo profilo, la suggestione offerta dalla difesa attorea, secondo cui la avrebbe voluto in qualche modo “compensare”, CP_2 con tale denaro, il per aver cooperato con lei nella condotta illecita). In ogni caso, CP_1 in base ai documenti prodotti dalla difesa (9, 10, 11), la somma va più propriamente CP_1 ricondotta alla caparra ricevuta dal dalla per la messa in vendita presso il CP_1 CP_2
, nel corso 2020, del gommone Sacs Ghost, poi non andata a buon fine: PA_1 infatti, tale importo è stato in seguito “scalato” come caparra già ricevuta rispetto al PA prezzo che il stesso ha offerto, successivamente ai fatti di agosto 2020, in pagamento al per l'acquisto del gommone, a seguito delle malefatte della propria dipendente CP_1
(doc. 10 conv.), malefatte, nelle quali, come visto, è stato coinvolto anche un natante dello stesso odierno convenuto.
Tutte le altre circostanze indicate dalla difesa attorea non risultano idonee a comprovare non solo il dolo ma neppure la colpa del rispetto all'acquisto del natante NC CP_1
AD 29:
- è provato che, a differenza di quanto sostenuto dall'attrice, l'acquirente , prima CP_1 della sottoscrizione del contratto di compravendita, si era recato presso il piazzale del con un amico (sig. ), intenditore del settore e già cliente PA_1 Testimone_3
PA del per esaminare le condizioni del natante, accompagnato dalla dipendente
[...]
(“Cap. 3) è vero. Il prezzo lo abbiamo determinato in base al prezzo di mercato CP_2 riferito ad altre barche simili nelle stesse condizioni. Io mi sono recato con il sig. CP_1 al Centro nautico, era il 2019. Io ho posseduto nel tempo diverse barche e con la mia esperienza penso di capirne qualcosa. Sono un meccanico automezzi, faccio parte del posto manutenzione dell'Arma dei Carabinieri. Io ho dato un consiglio al sig. , ho CP_1 visionato con il sig. il natante, abbiamo aperto la sala motori e abbiamo visto in CP_1 che condizioni si trovasse il natante. Noi siamo arrivati al Centro nautico, siamo stati
12 scortati da una persona addetta alle vendite e poi abbiamo avuto accesso al natante e siamo saliti insieme a questa persona. Non ricordo di aver firmato alcun foglio. Questa persona si chiama ed è nota, per quanto accaduto, anche nei nostri gruppi CP_2 whatapp tra armatori, in uno dei quali dei quale c'era anche il sig. del Centro Tes_9 nautico… A.D.R.: abbiamo aperto il vano motori, la barca era fuori dall'acqua e quindi era impossibile metterla in moto. Specifico, anzi, che è possibile farlo, ma in quell'occasione non è stato fatto. Abbiamo prima guardato i motori, fatto un controllo visivo esterno, abbiamo controllato le condizioni estetiche di alcuni componenti: ricordo che abbiamo controllato lo stato dei manicotti, di ossido presente sul motore, la presenza sul fondo di liquidi, in quanto questo determina le condizioni di un motore, il quale era sporco d'olio in alcuni punti e di ruggine varia in giro, abbiamo anche verificato le condizioni delle cinghie, etc…Poi siamo passati fuori e abbiamo visto altri elementi, per esempio le condizioni dei piedi poppieri”);
- per il passaggio di proprietà di natanti non immatricolati, come quello per cui è causa, non era e non è necessaria alcuna formalità scritta, applicandosi il principio giuridico per il quale “possesso vale titolo”: nonostante ciò, il convenuto ha dimostrato di essere stato immesso nel possesso di tutta la documentazione inerente all'imbarcazione acquistata
(doc. 4 conv.: certificato di omologazione, dichiarazione di conformità al prototipo omologato;
dichiarazione di potenza) e di averla regolarmente assicurata (cfr. dichiarazioni teste e teste ); Testimone_3 Testimone_10
- la differenza tra il prezzo versato dal alla (30.000,00 euro) ed il valore CP_1 CP_2 della barca (acquistata pochi mesi prima dal a 38.000,00 euro) appare non CP_3 rilevante e comunque essa trova giustificazione nelle documentate, ingenti, spese sostenute dall'acquirente per gli interventi, di natura straordinaria, fatti eseguire CP_1 sul NC AD n. 29 contestualmente ed anche in seguito all'acquisto del natante nell'ottobre 2019 (doc. 6 conv.) per un totale di oltre 9.000,00 euro (doc.
6-7 conv.).
Quanto alla natura di questi interventi, mentre la teste addetta all'ufficio Tes_5 contabilità, ha ricordato solo di preventivi per il tagliando ordinario della barca, il teste PA
, meccanico specializzato alle dipendenze del all'epoca dei fatti Tes_11
(precisamente assunto da marzo 2020), ha invece ricordato: “quando sono stato assunto, mi sono ritrovato in officina due motori Diesel riconducibili al NC AD 29, in quanto hanno un colore particolare. Sono stato io personalmente a reimbarcare sul natante questi due motori. Non mi sono occupato dello sbarco dei motori. Io sono un meccanico specializzato. a.d.r.: per un tagliando ordinario, non è necessario sbarcare e
13 reimbarcare i motori”. Inoltre, i preventivi sub doc. 6 conv. comprovano la molteplicità
e non ordinarietà degli interventi eseguiti dall'officina del CNL sul natante dopo l'acquisto da parte del : rifacimento fono assorbente vani motori;
sostituzione CP_1 turbine e batterie;
verniciatura motori;
controllo e smontaggio motori e reimbarco motori.
A nulla può rilevare, infine, che il dipendente meccanico non abbia mai CP_6 incontrato il , essendo emerso, d'altro canto, che quest'ultimo si recò al CNL poche CP_1 volte, ossia, oltre che al momento dell'ispezione iniziale prima della vendita con l'amico teste e al momento del trasporto in acqua, un'unica altra volta, sempre con Tes_3
l'amico , per vedere l'avanzamento dei lavori (secondo quanto dichiarato dallo Tes_3 stesso teste ). Tes_3
Alla luce di tutte le risultanze emerse in corso di causa non può che escludersi, dunque, qualsiasi profilo di responsabilità extracontrattuale, dolosa o colposa, del rispetto CP_1 alla vendita fraudolenta del natante NC AD n. 29.
VI) Va inoltre rigettata la richiesta attorea di risarcimento del danno morale subito dalla società, rilevando come tale pregiudizio sia stato menzionato solo genericamente nell'atto di citazione (si noti che di questa posta risarcitoria non si fa alcun riferimento neppure negli scritti conclusivi: pag. 8 comparsa conclusionale paragrafo 3), senza che comunque la difesa abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente per il riconoscimento di tale peculiare tipologia di danno a carico delle persone giuridiche. Infatti, non sono stati neppure genericamente allegati elementi di fatto indicativi di pregiudizi incidenti su aspetti non patrimoniali della vita e gestione societaria: “In materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cassazione Civile, Sez. 3 - , Sentenza n. 20643 del 13/10/2016-Rv. 642923 -
02). Quanto al danno all'immagine, prospettato come distinta voce di danno nell'atto di citazione, la difesa si è espressamente riservata di agire in altra sede.
VII) Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale: pertanto, nel rapporto tra l'attrice e la ex dipendente convenuta contumace CP_2 soccombente, vanno poste a carico della seconda nei limiti dell'accertata quota di corresponsabilità; nel rapporto tra l'attrice ed il convenuto , invece, vanno CP_1
14 PA poste interamente a carico del essendo costui totalmente soccombente. Esse vengono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi previsti per tutte le fasi dallo scaglione di valore della causa, determinato come da domanda.
Infine, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dal convenuto costituito di condanna della società attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.: considerata, infatti, la complessità delle vicende, fattuali, giuridiche e processuali, oggetto del procedimento, è possibile escludere che vi sia stato, da parte dell'attrice, un vero e proprio abuso del sistema giurisdizionale lesivo dei fondamentali principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo, a nulla rilevando l'infondatezza in concreto delle pretese avanzate contro il convenuto . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di e di PA_1 CP_1 [...] ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide: CP_2
1) accerta e dichiara, nei rapporti interni tra i condebitori solidali e CP_2 [...] per i fatti di cui alla sentenza n. 1101/2022 del Tribunale di PA_1
Udine e di cui alla parte motiva di questa sentenza, la responsabilità colposa omissiva per la quota del 20% a carico della società attrice e la responsabilità dolosa commissiva per la restante quota del 80% a carico della convenuta CP_2
2) per l'effetto, condanna la convenuta alla rifusione, in favore del CP_2 [...]
della somma di euro 37.600,00, oltre a rivalutazione monetaria PA_1 ed interessi nella misura di legge dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo risarcitorio e di parziale regresso rispetto al pregiudizio economico subito dalla società attrice, condebitrice solidale, a seguito della condanna di cui alla sentenza n. 1101/2022 del
Tribunale di Udine;
3) rigetta tutte le domande attoree nei riguardi di;
CP_1
4) condanna al pagamento in favore del CP_2 PA_1 dell'80% delle spese del presente giudizio, liquidate, già nella quota, in complessivi
€ 6.528,80, di cui € 6.092,80 per competenze professionali ed € 436,00 per esborsi
(contributo unificato e marca), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P. come per legge;
15 5) condanna il al pagamento in favore di delle PA_1 CP_1 spese del presente giudizio, liquidate in € 7.616,00 per competenze professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P. come per legge.
Così deciso in Udine il 20.08.2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
16