Articolo 3 della Legge 29 febbraio 1980, n. 31
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 marzo 1980
Art. 3.
Nel primo e nel settimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, nel primo comma dell'articolo 32 e nell' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, le parole "trecentosessanta milioni" sono sostituite con le parole "quattrocentottanta milioni".
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1980.
Per l'anno 1980 si considerano minori le imprese che nell'anno 1979 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a quattrocentottanta milioni, sempre che l'anno 1980 non sia compreso nel triennio di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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