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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/07/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1084/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1084/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. LANCIOTTI PAOLA ROBERTA e dall'avv. Parte_1
BARTOLOMEI FRANCESCO ELIA giusta procura in atti;
ATTRICE contro
, in qualità di titolare dell'omonima ditta, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
CAPECCI LAURA giusta procura in atti;
CONVENUTO
e contro
, nella persona del p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
CIPOLLINI FABRIZIO, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio , in Parte_1 Controparte_1 qualità di titolare dell'omonima ditta esercente la discoteca EK, spiegando che il giorno 12 settembre
2021, ore 3:30 circa, mentre si trovava all'interno del locale EK di San TT del NT, veniva travolta da una spinta della folla che la faceva cadere dalla pedana adibita a pista di ballo, ove si trovava con l'amica . Pertanto, veniva trasportata presso il Pronto soccorso Persona_1 dell'Ospedale di San TT del NT ove le veniva diagnosticata, oltre alla contusione alla testa,
“frattura diafisaria scomposta dell'omero destro”.
Ritenendo sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore del locale per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti inoltrava allo in qualità di titolare dell'omonima ditta, in data CP_1
pagina 1 di 8 29.11.21, una prima richiesta di risarcimento dei danni e, in data 9.11.22, una seconda diffida alla quale seguiva, in data 10.11.22, l'apertura del sinistro da parte della compagnia assicurativa che, CP_2
tuttavia, in data 18.03.2023 inviava comunicazione di rigetto della richiesta di indennizzo.
Concludeva, pertanto, chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità del titolare della discoteca EK di San TT del NT sig.
, nella causazione dei danni sofferti dalla sig.na , e per l'effetto, Controparte_1 Parte_1
condannarlo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dalla stessa subiti e subendi, in conseguenza del sinistro, per complessivi euro 50.558,56, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in base alle risultanze dell'espletanda CTU, oltre al lucro cessante per ritardo nell'ingresso nel mercato del lavoro, nonché del lucro cessante, sotto forma di interessi compensativi, scaturito dal ritardato pagamento del risarcimento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata ove applicabili. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Si costituiva in giudizio , nella spiegata qualità, contestando in fatto ed in diritto tutto Controparte_1 quanto sostenuto dall'attrice sia sotto il profilo dell'an che del quantum. In particolare, riguardo all'an, sottolineava come il periodo durante il quale si era verificato l'incidente era ancora interessato dalle restrizioni Covid-19 (Decreto Legge 23.7.21 n. 105) per cui era vietato ballare;
ed infatti l'attrice veniva più volte ripresa dal personale di sicurezza, da camerieri ed addetti all'impianto fonico nonché da clienti del locale. Aggiungeva che il sinistro era stato cagionato dal comportamento imprevedibile dell'attrice che, non curante delle ripetute ammonizioni degli addetti al locale, in chiaro stato di euforica alterazione probabilmente dovuta all'eccesso di alcool, improvvisamente iniziava a ballare sul tavolo a lei assegnato e perdeva l'equilibrio cadendo a terra. Contestava, in ogni caso, il quantum della pretesa e concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: censurata, con ogni conseguenziale provvedimento, la mancata indicazione in modo specifico da parte dell'attrice nell'atto introduttivo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, - preliminarmente: autorizzare il convenuto ai sensi dell'art.
269 cpc a chiamare in causa la con sede in Bologna, via Stalingrado n.45, Controparte_2
c.f. , con conseguente spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la P.IVA_1 chiamata del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis cpc;
- nel merito, respingere la domanda di parte attrice perché totalmente infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare che la è tenuta a Controparte_2
manlevare e tenere indenne il convenuto da ogni conseguenza pregiudizievole che possa CP_1
derivare a questo ultimo dalle pretese attoree, condannando la predetta compagnia di assicurazioni a pagare all'attrice quanto eventualmente sarà dovuto in conseguenza della domanda giudiziale
pagina 2 di 8 proposta. - Con vittoria delle spese di lite”.
A seguito di rituale chiamata di terzo si costituiva l' contestando in fatto Controparte_2 ed in diritto la ricostruzione della vicenda fornita dall'attrice, sottolineando l'assenza di qualunque titolo di responsabilità attribuibile al gestore del locale con conseguente esclusiva riconducibilità dell'evento al comportamento imprudente dell'attrice. Contestava la richiesta anche nel quantum e, comunque, invocava le limitazioni indennitarie a norma di polizza. Concludeva chiedendo “Voglia
l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:1) nel merito in via principale rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese e compensi di causa;
2) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare il concorso di colpa della danneggiata sig.ra Parte_1
nella causazione dell'evento e, per l'effetto, previo accertamento degli effetti danni patrimoniali e
[...] non patrimoniali, liquidare in favore dell'attrice la somma che parrà di Giustizia riducendo proporzionalmente l'ammontare del risarcimento dovuto in forza del riconosciuto concorso;
il tutto entro i limiti di massimali e con l'applicazione delle franchigie vigenti ai sensi di polizza;
con compensazione parziale delle spese e compensi di causa;
3) in ogni caso, rigettare qualsiasi domanda dell'assicurato sig. volta a vedere ristorate le proprie spese di costituzione in Controparte_1
giudizio da parte della vista la violazione del patto di gestione delle Controparte_2 vertenze previsto dalle condizioni generali di polizza”
La causa veniva istruita mediante prove orali e, mutato il giudice istruttore, era chiamata all'udienza dell'11.07.2025 per la discussione ex art. 281 sexies – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, con termine per note conclusive sino a 30 giorni prima dell'udienza - all'esito della quale era decisa con la presente sentenza depositata mediante “consolle del magistrato”.
Deve innanzitutto ribadirsi, a fronte della richiesta di parte attrice di rimessione in istruttoria per l'espletamento della CTU medico-legale, come la stessa sia da rigettare essendo tutti gli elementi necessari a valutare i fatti posti a fondamento della domanda già acquisiti al presente procedimento.
Ciò posto, è chiaro che nel caso di specie la responsabilità invocata dall'attrice debba essere inquadrata in quella per le cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. in base alla quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Come noto, la disposizione richiamata presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia con la cosa, identificandosi lo stesso in una relazione di fatto tra la cosa e il soggetto titolare di un effettivo potere fisico sulla stessa.
Ne consegue che è da considerare custode chiunque eserciti un potere di fatto sulla cosa, controllando e vigilando su di essa, in modo da impedire l'insorgenza di situazioni di pericolo.
pagina 3 di 8 La funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi controlla le modalità d'uso e di conservazione del bene con conseguente irrilevanza del profilo soggettivo del custode. Ed infatti, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è ormai costante nel ritenere che “nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., va individuata un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale
è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza” (v. Cass. 1468/2014;
Cass. 56/2016; Cass. 295/2015; Trib. Bari 10/03/2016, n. 1350; Trib. Salerno 11/01/2016, n. 95).
Per la sua configurazione è quindi sufficiente la dimostrazione, da parte dell'attrice, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode. Occorre al riguardo segnalare, infatti, che la Suprema Corte ha affermato che il danneggiato non è tenuto nemmeno alla dimostrazione dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando, invece, su quest'ultimo la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 6651 del 09 marzo 2020).
Il proprietario, infatti, per escludere la propria responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, il quale può consistere sia nell'esistenza di una “alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile, nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene, abbia determinato
l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (cfr. Cass. Civ. 18 febbraio 2014, n. 3793 v. Cass. 21531/2017; Cass. 13222/2016; Cass. 1896/2015; Cass. 22684/2013).
Ed infatti, sulla scorta del costante orientamento giurisprudenziale sul punto, il comportamento del danneggiato intanto esclude la responsabilità del custode in quanto intervenga nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Ne discende che, nel caso in cui sia eccepita dal custode la colpa della vittima, l'esclusione della responsabilità del custode esige una duplice prova (in capo al custode) e, dunque, un duplice accertamento: da un lato, che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e, dall'altro, che quella condotta non fosse prevedibile (cfr. Cass. civ., sent. n. 25837 del 31.10.2017).
Andando ad analizzare da vicino il caso che ci occupa, innanzitutto, occorre precisare come non sia in discussione la qualifica di “custode” in capo a , quale titolare dell'omonima ditta. Controparte_1
Ciò posto, come visto, l'unica prova di cui era onerata l'attrice era quella relativa alla sussistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Prova che, a ben vedere, non è stata fornita.
Allegava l'attrice, in sede di atto di citazione, di “essere stata travolta da una spinta della folla che la
pagina 4 di 8 faceva cadere dalla pedana adibita a pista ballo andando ad urtare contro un bancale di compensato, appoggiato verticalmente a mo' di ringhiera e non ancorato in alcun modo, il quale sotto il peso cedeva immediatamente, non evitandole né rallentandole la successiva caduta a terra, avvenuta di schiena, che le procurava lussazione alla spalla destra, l'urto della testa a terra e l'impatto del braccio destro contro un volume rigido, quale poteva essere un vaso o una cassa musicale”.
Aggiungeva, successivamente, come fosse irrilevante la circostanza che la stessa stesse ballando o meno in quanto il sinistro era stato causato dalla condotta del gestore della discoteca che, oltre ad aver consentito il ballo in pista all'interno della discoteca durante tutto il periodo estivo del 2021- durante il quale erano ancora vigenti le restrizioni Covid.19 (Decreto Legge 23.7.21 n. 105) - aveva altresì ammesso un numero di persone tale da rendere impossibile il mantenimento della distanza “di sicurezza” prescritta dalla normativa Covid sul distanziamento sociale, obbligandola a recarsi al margine della pista da ballo proprio per tentare di rispettare il distanziamento dagli altri clienti.
Tuttavia, l'istruttoria espletata non ha in alcun modo permesso di ricostruire la dinamica del sinistro così come allegata dalla parte attrice che, pertanto, non può dirsi aver assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante di dimostrare il nesso causale tra la “cosa” ed il danno.
In altri termini, poiché l'attrice non ha dimostrato, come invece era suo onere, di essere stata travolta da una spinta proveniente dalla folla e che i danni lamentati dalla stessa siano da attribuire
“all'inadeguatezza e all'inutilità della ringhiera predisposta al limite della pista da ballo eretta mediante bancali di compensato semplicemente appoggiati a terra e/o non adeguatamente fissati” la domanda non può essere accolta in assenza di prova del nesso causale tra la cosa e il danno.
Vi è innanzitutto da dire che i testi escussi hanno reso dichiarazioni non solo contrastanti tra loro ma, addirittura, antitetiche.
Da un lato, infatti, la dinamica degli eventi allegata dall'attrice è stata genericamente confermata solo dalla teste , amica dell'attrice, la quale affermava “Confermo, ha ricevuto una spinta Persona_1
dalle persone che si muovevano e ballavano, anche ballava ma praticamente da ferma perché Pt_1
c'erano tantissime persone” aggiungendo “Confermo non era tanto stabile la delimitazione installata,
una volta spinta è caduta di fatto inciampando sul bancale verticale, alto circa 50cm. è Pt_1 Pt_1 caduta nella parte anteriore destra del palco ed è caduta a terra su dell'attrezzatura musicale”. (v. risposta ai cap. g7 e g8 di cui alla memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice, verbale udienza
12.07.2024). L'ulteriore teste di parte attrice, invece, non assisteva all'incidente e confermava solo che la pista da ballo “era parecchio piena”.
Diversamente, invece, i testi di parte convenuta confermavano quanto eccepito dalla parte convenuta in ordine alla dinamica del sinistro ossia che l'attrice, dopo essere stata più volte ripresa dal personale ed pagina 5 di 8 invitata a rimanere al tavolo, iniziava a ballare sul tavolo a lei assegnato e perdeva l'equilibrio cadendo a terra (v. risposta ai cap. 5 e 6 di cui alla memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. di parte convenuta, verbale udienza 12.07.2024 testi e nonché risposta ai cap. 5 e 6 di cui alla Testimone_1 Testimone_2
memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. di parte convenuta, verbale udienza 25.10.2024 teste Tes_3
). In particolare, il teste di parte convenuta affermava “Ho visto una ragazza
[...] Testimone_2
cadere dal tavolo mentre ballava mentre ero alla postazione regia (è passato molto tempo e non so dire se la ragazza caduta era la signora qui presente); confermo che tutti invitavano la clientela a Pt_1 stare al tavolo” aggiungendo “Ricordo che c'era un tavolo vicino la mia postazione, ad un metro, che invitavo costantemente alla calma, e c'era una ragazza che ballava sul tavolo e che poi cadeva nella postazione di regia, non ricordo il suo viso ma ricordo il suo braccio perché caduta praticamente a mezzo metro da me”. A domanda del giudice rispondeva “a mio ricordo solo una persona si fece male quella sera, una volta caduta la ragazza l'ho soccorsa perché aveva il braccio visibilmente rotto in quanto l'osso esposto, ho chiamato la sicurezza che l'ha aiutata e poi è arrivata una ambulanza.
Ricordo che questa ragazza era visibilmente ubriaca, lo avevo notato anche prima della caduta. Il tavolo era rettangolare, alto circa 50 cm o poco meno. Ricordo che richiamavo quel tavolo perché mi era vicino. Ricordo che sulla pista non c'erano bancali ma esclusivamente ai margini da usare come sedute o appoggi” (v. risposta ai cap. 5 e 6 di cui alla memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. di parte convenuta, verbale udienza 12.07.2024). Anche il teste addetto alla sicurezza, pur Testimone_1 non avendo visto l'incidente affermava che “nella zona di mia competenza c'era questa ragazza che, seppur richiamata, continuamente risaliva sul tavolo a ballare anche una volta fatta scendere anche da me, questo almeno un paio di volte”.
La circostanza che l'attrice saliva sul tavolo per ballare era poi confermata anche dalla teste Tes_3
la quale riferiva che la ragazza “improvvisamente si alzava, saliva sul tavolo a lei assegnato,
[...] iniziava a ballare e cadeva dal tavolo perdendo da sola l'equilibrio procurandosi lesioni” (capitolo 5
II memoria 171 ter c.p.c.).
Alla luce di quanto sopra, anche a non voler dare maggior peso alle deposizioni dei testi di parte convenuta - seppur tra loro tutte concordanti, oltre che numericamente maggiori rispetto all'unica testimonianza confermativa delle allegazioni dell'attrice resa da – può dirsi che Persona_1
l'attrice non ha fornito la prova dell'unica circostanza di cui era onerata, ossia dell'esatta dinamica del sinistro.
E nemmeno potrebbe ritenersi che tale prova possa desumersi presuntivamente dalla documentazione fotografica depositata dalla parte attrice (all.ti 2, 3 e 4 alla seconda memoria integrativa) - finalizzata ad attestare l'asserito affollamento della discoteca e il mancato rispetto delle restrizioni Covid - in pagina 6 di 8 quanto, da un lato, non riferibile alla data del sinistro (12.09.21) e, dall'altro, non idonea a provare – in base alla regola civilistica del più probabile che non - che l'attrice sia caduta proprio per via della folla e per l'esistenza del bancale verticale asseritamente presente ai margini della pista.
Infine, anche volendo incasellare la fattispecie in esame nell'alveo dell'art. 2043 c.c. – disposizione che, come noto, presuppone la puntuale prova, tra l'altro, della condotta colposa o dolosa del convenuto asseritamente danneggiante – non può non rilevarsi come anche sotto tale profilo, parte attrice non sia riuscita nell'intento di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, in particolare, della colpa.
Quanto alla richiesta di condanna del convenuto ex art. 96 co. I e III c.p.c. avanzata dalla CP_1
parte attrice in sede di memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., poi estesa nei confronti della terza chiamata in sede di note scritte per l'udienza dell'11.07.2025, ritiene questo giudice che in assenza di comportamenti improntati a condotte dolose o gravemente colpose delle parti, tale domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della causa al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte convenuta e dal procuratore della terza chiamata.
Sul punto, non è fuor d'opera ricordare, come secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, le spese del terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrono giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti del terzo chiamato in giudizio
(cfr Cass. n. 24788 del 05.12.2016) mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria
(cfr Cass. n. 25541 del 18.12.2015), cosa che però non riguarda il caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1084 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda formulata dall'attrice;
- Rigetta la domanda di condanna della parte convenuta e del terzo chiamato ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'attrice;
- condanna la parte attrice a rimborsare al procuratore della convenuta, la somma complessiva di euro 6.100,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
pagina 7 di 8 - condanna la parte attrice a rimborsare al terzo chiamato in causa, le spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di euro 6100,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 11 luglio 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1084/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. LANCIOTTI PAOLA ROBERTA e dall'avv. Parte_1
BARTOLOMEI FRANCESCO ELIA giusta procura in atti;
ATTRICE contro
, in qualità di titolare dell'omonima ditta, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
CAPECCI LAURA giusta procura in atti;
CONVENUTO
e contro
, nella persona del p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
CIPOLLINI FABRIZIO, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio , in Parte_1 Controparte_1 qualità di titolare dell'omonima ditta esercente la discoteca EK, spiegando che il giorno 12 settembre
2021, ore 3:30 circa, mentre si trovava all'interno del locale EK di San TT del NT, veniva travolta da una spinta della folla che la faceva cadere dalla pedana adibita a pista di ballo, ove si trovava con l'amica . Pertanto, veniva trasportata presso il Pronto soccorso Persona_1 dell'Ospedale di San TT del NT ove le veniva diagnosticata, oltre alla contusione alla testa,
“frattura diafisaria scomposta dell'omero destro”.
Ritenendo sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore del locale per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti inoltrava allo in qualità di titolare dell'omonima ditta, in data CP_1
pagina 1 di 8 29.11.21, una prima richiesta di risarcimento dei danni e, in data 9.11.22, una seconda diffida alla quale seguiva, in data 10.11.22, l'apertura del sinistro da parte della compagnia assicurativa che, CP_2
tuttavia, in data 18.03.2023 inviava comunicazione di rigetto della richiesta di indennizzo.
Concludeva, pertanto, chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità del titolare della discoteca EK di San TT del NT sig.
, nella causazione dei danni sofferti dalla sig.na , e per l'effetto, Controparte_1 Parte_1
condannarlo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dalla stessa subiti e subendi, in conseguenza del sinistro, per complessivi euro 50.558,56, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in base alle risultanze dell'espletanda CTU, oltre al lucro cessante per ritardo nell'ingresso nel mercato del lavoro, nonché del lucro cessante, sotto forma di interessi compensativi, scaturito dal ritardato pagamento del risarcimento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata ove applicabili. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Si costituiva in giudizio , nella spiegata qualità, contestando in fatto ed in diritto tutto Controparte_1 quanto sostenuto dall'attrice sia sotto il profilo dell'an che del quantum. In particolare, riguardo all'an, sottolineava come il periodo durante il quale si era verificato l'incidente era ancora interessato dalle restrizioni Covid-19 (Decreto Legge 23.7.21 n. 105) per cui era vietato ballare;
ed infatti l'attrice veniva più volte ripresa dal personale di sicurezza, da camerieri ed addetti all'impianto fonico nonché da clienti del locale. Aggiungeva che il sinistro era stato cagionato dal comportamento imprevedibile dell'attrice che, non curante delle ripetute ammonizioni degli addetti al locale, in chiaro stato di euforica alterazione probabilmente dovuta all'eccesso di alcool, improvvisamente iniziava a ballare sul tavolo a lei assegnato e perdeva l'equilibrio cadendo a terra. Contestava, in ogni caso, il quantum della pretesa e concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: censurata, con ogni conseguenziale provvedimento, la mancata indicazione in modo specifico da parte dell'attrice nell'atto introduttivo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, - preliminarmente: autorizzare il convenuto ai sensi dell'art.
269 cpc a chiamare in causa la con sede in Bologna, via Stalingrado n.45, Controparte_2
c.f. , con conseguente spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la P.IVA_1 chiamata del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis cpc;
- nel merito, respingere la domanda di parte attrice perché totalmente infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare che la è tenuta a Controparte_2
manlevare e tenere indenne il convenuto da ogni conseguenza pregiudizievole che possa CP_1
derivare a questo ultimo dalle pretese attoree, condannando la predetta compagnia di assicurazioni a pagare all'attrice quanto eventualmente sarà dovuto in conseguenza della domanda giudiziale
pagina 2 di 8 proposta. - Con vittoria delle spese di lite”.
A seguito di rituale chiamata di terzo si costituiva l' contestando in fatto Controparte_2 ed in diritto la ricostruzione della vicenda fornita dall'attrice, sottolineando l'assenza di qualunque titolo di responsabilità attribuibile al gestore del locale con conseguente esclusiva riconducibilità dell'evento al comportamento imprudente dell'attrice. Contestava la richiesta anche nel quantum e, comunque, invocava le limitazioni indennitarie a norma di polizza. Concludeva chiedendo “Voglia
l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:1) nel merito in via principale rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese e compensi di causa;
2) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare il concorso di colpa della danneggiata sig.ra Parte_1
nella causazione dell'evento e, per l'effetto, previo accertamento degli effetti danni patrimoniali e
[...] non patrimoniali, liquidare in favore dell'attrice la somma che parrà di Giustizia riducendo proporzionalmente l'ammontare del risarcimento dovuto in forza del riconosciuto concorso;
il tutto entro i limiti di massimali e con l'applicazione delle franchigie vigenti ai sensi di polizza;
con compensazione parziale delle spese e compensi di causa;
3) in ogni caso, rigettare qualsiasi domanda dell'assicurato sig. volta a vedere ristorate le proprie spese di costituzione in Controparte_1
giudizio da parte della vista la violazione del patto di gestione delle Controparte_2 vertenze previsto dalle condizioni generali di polizza”
La causa veniva istruita mediante prove orali e, mutato il giudice istruttore, era chiamata all'udienza dell'11.07.2025 per la discussione ex art. 281 sexies – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, con termine per note conclusive sino a 30 giorni prima dell'udienza - all'esito della quale era decisa con la presente sentenza depositata mediante “consolle del magistrato”.
Deve innanzitutto ribadirsi, a fronte della richiesta di parte attrice di rimessione in istruttoria per l'espletamento della CTU medico-legale, come la stessa sia da rigettare essendo tutti gli elementi necessari a valutare i fatti posti a fondamento della domanda già acquisiti al presente procedimento.
Ciò posto, è chiaro che nel caso di specie la responsabilità invocata dall'attrice debba essere inquadrata in quella per le cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. in base alla quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Come noto, la disposizione richiamata presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia con la cosa, identificandosi lo stesso in una relazione di fatto tra la cosa e il soggetto titolare di un effettivo potere fisico sulla stessa.
Ne consegue che è da considerare custode chiunque eserciti un potere di fatto sulla cosa, controllando e vigilando su di essa, in modo da impedire l'insorgenza di situazioni di pericolo.
pagina 3 di 8 La funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi controlla le modalità d'uso e di conservazione del bene con conseguente irrilevanza del profilo soggettivo del custode. Ed infatti, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è ormai costante nel ritenere che “nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., va individuata un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale
è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza” (v. Cass. 1468/2014;
Cass. 56/2016; Cass. 295/2015; Trib. Bari 10/03/2016, n. 1350; Trib. Salerno 11/01/2016, n. 95).
Per la sua configurazione è quindi sufficiente la dimostrazione, da parte dell'attrice, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode. Occorre al riguardo segnalare, infatti, che la Suprema Corte ha affermato che il danneggiato non è tenuto nemmeno alla dimostrazione dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando, invece, su quest'ultimo la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 6651 del 09 marzo 2020).
Il proprietario, infatti, per escludere la propria responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, il quale può consistere sia nell'esistenza di una “alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile, nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene, abbia determinato
l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (cfr. Cass. Civ. 18 febbraio 2014, n. 3793 v. Cass. 21531/2017; Cass. 13222/2016; Cass. 1896/2015; Cass. 22684/2013).
Ed infatti, sulla scorta del costante orientamento giurisprudenziale sul punto, il comportamento del danneggiato intanto esclude la responsabilità del custode in quanto intervenga nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Ne discende che, nel caso in cui sia eccepita dal custode la colpa della vittima, l'esclusione della responsabilità del custode esige una duplice prova (in capo al custode) e, dunque, un duplice accertamento: da un lato, che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e, dall'altro, che quella condotta non fosse prevedibile (cfr. Cass. civ., sent. n. 25837 del 31.10.2017).
Andando ad analizzare da vicino il caso che ci occupa, innanzitutto, occorre precisare come non sia in discussione la qualifica di “custode” in capo a , quale titolare dell'omonima ditta. Controparte_1
Ciò posto, come visto, l'unica prova di cui era onerata l'attrice era quella relativa alla sussistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Prova che, a ben vedere, non è stata fornita.
Allegava l'attrice, in sede di atto di citazione, di “essere stata travolta da una spinta della folla che la
pagina 4 di 8 faceva cadere dalla pedana adibita a pista ballo andando ad urtare contro un bancale di compensato, appoggiato verticalmente a mo' di ringhiera e non ancorato in alcun modo, il quale sotto il peso cedeva immediatamente, non evitandole né rallentandole la successiva caduta a terra, avvenuta di schiena, che le procurava lussazione alla spalla destra, l'urto della testa a terra e l'impatto del braccio destro contro un volume rigido, quale poteva essere un vaso o una cassa musicale”.
Aggiungeva, successivamente, come fosse irrilevante la circostanza che la stessa stesse ballando o meno in quanto il sinistro era stato causato dalla condotta del gestore della discoteca che, oltre ad aver consentito il ballo in pista all'interno della discoteca durante tutto il periodo estivo del 2021- durante il quale erano ancora vigenti le restrizioni Covid.19 (Decreto Legge 23.7.21 n. 105) - aveva altresì ammesso un numero di persone tale da rendere impossibile il mantenimento della distanza “di sicurezza” prescritta dalla normativa Covid sul distanziamento sociale, obbligandola a recarsi al margine della pista da ballo proprio per tentare di rispettare il distanziamento dagli altri clienti.
Tuttavia, l'istruttoria espletata non ha in alcun modo permesso di ricostruire la dinamica del sinistro così come allegata dalla parte attrice che, pertanto, non può dirsi aver assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante di dimostrare il nesso causale tra la “cosa” ed il danno.
In altri termini, poiché l'attrice non ha dimostrato, come invece era suo onere, di essere stata travolta da una spinta proveniente dalla folla e che i danni lamentati dalla stessa siano da attribuire
“all'inadeguatezza e all'inutilità della ringhiera predisposta al limite della pista da ballo eretta mediante bancali di compensato semplicemente appoggiati a terra e/o non adeguatamente fissati” la domanda non può essere accolta in assenza di prova del nesso causale tra la cosa e il danno.
Vi è innanzitutto da dire che i testi escussi hanno reso dichiarazioni non solo contrastanti tra loro ma, addirittura, antitetiche.
Da un lato, infatti, la dinamica degli eventi allegata dall'attrice è stata genericamente confermata solo dalla teste , amica dell'attrice, la quale affermava “Confermo, ha ricevuto una spinta Persona_1
dalle persone che si muovevano e ballavano, anche ballava ma praticamente da ferma perché Pt_1
c'erano tantissime persone” aggiungendo “Confermo non era tanto stabile la delimitazione installata,
una volta spinta è caduta di fatto inciampando sul bancale verticale, alto circa 50cm. è Pt_1 Pt_1 caduta nella parte anteriore destra del palco ed è caduta a terra su dell'attrezzatura musicale”. (v. risposta ai cap. g7 e g8 di cui alla memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice, verbale udienza
12.07.2024). L'ulteriore teste di parte attrice, invece, non assisteva all'incidente e confermava solo che la pista da ballo “era parecchio piena”.
Diversamente, invece, i testi di parte convenuta confermavano quanto eccepito dalla parte convenuta in ordine alla dinamica del sinistro ossia che l'attrice, dopo essere stata più volte ripresa dal personale ed pagina 5 di 8 invitata a rimanere al tavolo, iniziava a ballare sul tavolo a lei assegnato e perdeva l'equilibrio cadendo a terra (v. risposta ai cap. 5 e 6 di cui alla memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. di parte convenuta, verbale udienza 12.07.2024 testi e nonché risposta ai cap. 5 e 6 di cui alla Testimone_1 Testimone_2
memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. di parte convenuta, verbale udienza 25.10.2024 teste Tes_3
). In particolare, il teste di parte convenuta affermava “Ho visto una ragazza
[...] Testimone_2
cadere dal tavolo mentre ballava mentre ero alla postazione regia (è passato molto tempo e non so dire se la ragazza caduta era la signora qui presente); confermo che tutti invitavano la clientela a Pt_1 stare al tavolo” aggiungendo “Ricordo che c'era un tavolo vicino la mia postazione, ad un metro, che invitavo costantemente alla calma, e c'era una ragazza che ballava sul tavolo e che poi cadeva nella postazione di regia, non ricordo il suo viso ma ricordo il suo braccio perché caduta praticamente a mezzo metro da me”. A domanda del giudice rispondeva “a mio ricordo solo una persona si fece male quella sera, una volta caduta la ragazza l'ho soccorsa perché aveva il braccio visibilmente rotto in quanto l'osso esposto, ho chiamato la sicurezza che l'ha aiutata e poi è arrivata una ambulanza.
Ricordo che questa ragazza era visibilmente ubriaca, lo avevo notato anche prima della caduta. Il tavolo era rettangolare, alto circa 50 cm o poco meno. Ricordo che richiamavo quel tavolo perché mi era vicino. Ricordo che sulla pista non c'erano bancali ma esclusivamente ai margini da usare come sedute o appoggi” (v. risposta ai cap. 5 e 6 di cui alla memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. di parte convenuta, verbale udienza 12.07.2024). Anche il teste addetto alla sicurezza, pur Testimone_1 non avendo visto l'incidente affermava che “nella zona di mia competenza c'era questa ragazza che, seppur richiamata, continuamente risaliva sul tavolo a ballare anche una volta fatta scendere anche da me, questo almeno un paio di volte”.
La circostanza che l'attrice saliva sul tavolo per ballare era poi confermata anche dalla teste Tes_3
la quale riferiva che la ragazza “improvvisamente si alzava, saliva sul tavolo a lei assegnato,
[...] iniziava a ballare e cadeva dal tavolo perdendo da sola l'equilibrio procurandosi lesioni” (capitolo 5
II memoria 171 ter c.p.c.).
Alla luce di quanto sopra, anche a non voler dare maggior peso alle deposizioni dei testi di parte convenuta - seppur tra loro tutte concordanti, oltre che numericamente maggiori rispetto all'unica testimonianza confermativa delle allegazioni dell'attrice resa da – può dirsi che Persona_1
l'attrice non ha fornito la prova dell'unica circostanza di cui era onerata, ossia dell'esatta dinamica del sinistro.
E nemmeno potrebbe ritenersi che tale prova possa desumersi presuntivamente dalla documentazione fotografica depositata dalla parte attrice (all.ti 2, 3 e 4 alla seconda memoria integrativa) - finalizzata ad attestare l'asserito affollamento della discoteca e il mancato rispetto delle restrizioni Covid - in pagina 6 di 8 quanto, da un lato, non riferibile alla data del sinistro (12.09.21) e, dall'altro, non idonea a provare – in base alla regola civilistica del più probabile che non - che l'attrice sia caduta proprio per via della folla e per l'esistenza del bancale verticale asseritamente presente ai margini della pista.
Infine, anche volendo incasellare la fattispecie in esame nell'alveo dell'art. 2043 c.c. – disposizione che, come noto, presuppone la puntuale prova, tra l'altro, della condotta colposa o dolosa del convenuto asseritamente danneggiante – non può non rilevarsi come anche sotto tale profilo, parte attrice non sia riuscita nell'intento di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, in particolare, della colpa.
Quanto alla richiesta di condanna del convenuto ex art. 96 co. I e III c.p.c. avanzata dalla CP_1
parte attrice in sede di memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., poi estesa nei confronti della terza chiamata in sede di note scritte per l'udienza dell'11.07.2025, ritiene questo giudice che in assenza di comportamenti improntati a condotte dolose o gravemente colpose delle parti, tale domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della causa al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte convenuta e dal procuratore della terza chiamata.
Sul punto, non è fuor d'opera ricordare, come secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, le spese del terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrono giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti del terzo chiamato in giudizio
(cfr Cass. n. 24788 del 05.12.2016) mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria
(cfr Cass. n. 25541 del 18.12.2015), cosa che però non riguarda il caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1084 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda formulata dall'attrice;
- Rigetta la domanda di condanna della parte convenuta e del terzo chiamato ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'attrice;
- condanna la parte attrice a rimborsare al procuratore della convenuta, la somma complessiva di euro 6.100,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
pagina 7 di 8 - condanna la parte attrice a rimborsare al terzo chiamato in causa, le spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di euro 6100,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 11 luglio 2025
Il Giudice
Enza Foti
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