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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/09/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario avv.
Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1037 dell'anno 2020
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
e entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv. Francesco Tacchio, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORI
, in persona del Presidente Parte_3
in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Papagni, con studio in Bitonto, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA E CHIAMANTE IN CAUSA
, in persona del Presidente della Giunta in carica, CP_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Regionale, con sede in
Bari, in persona dell'avv. Barbara Francesca Di Cecco, ed 2
elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il domicilio digitale dell'avvocato costituito, nonché fisicamente in Trinitapoli presso lo studio dell'avv. Chiara Malerba
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti con le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. dagli attori e dalla convenuta il 13.2.2025 e dalla terza chiamata il
17.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Salvo che per il su richiamato art. 127 ter c.p.c., dal 26.11.2024
dichiarato applicabile dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n. 164/2024
anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023, la causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n.
164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 20 – 21.2.2020, la e lo hanno Pt_1 Parte_2
quivi convenuto la , deducendo quanto segue. CP_2
Il giorno 8.6.2015, intorno alle ore 18.30, lo era alla Parte_2
guida dell'autovettura VOLKSWAGEN POLO targata DB872RE, di proprietà della , e percorreva in contrada Murge di Toro, Pt_1
in agro di Andria, la strada che conduce dalla campagna verso la
Strada Provinciale n. 43; procedeva a velocità moderata, intorno ai 50 km/h, allorché, giunto < 3
177>>, si avvedeva di <
terreno alberato posto sulla sua destra [che] si accingeva ad attraversare la sede stradale che stava percorrendo e quindi ad urtare l'autovettura da lui condotta>>; <
investito … [lo sterzava a sinistra, ma … [così Parte_2
facendo] andava ad urtare contro il muretto di recinzione di una villetta>>; di conseguenza subiva danni la e riportava Pt_4
lesioni personali il suo conducente;
l'auto subiva danni talmente gravi che per la sua riparazione veniva preventivata una spesa largamente superiore al valore di € 3.500,00 al quale essa era all'epoca quotata sulla rivista specializzata "Quattroruote", ciò
per cui la procedeva a farla radiare dalla circolazione, Pt_1
sostenendo la spesa di € 45,50; quale suo personale pregiudizio lo riportava in particolare < Parte_2
scomposta pluriframmentaria dell'epifisi distale del radio destro>>, che ha comportato invalidità temporanea e, all'esito,
invalidità permanente, particolarmente incidente sulla sua capacità lavorativa specifica di bracciante agricolo, con la connessa necessità di esborsi per spese mediche;
la responsabilità
di tali danni fa carico alla convenuta in forza della Parte_3
legge regionale n. 27/1998 all'epoca in vigore in , la quale CP_1
attribuiva agli enti provinciali le funzioni di concreta gestione della fauna selvatica insistente sul territorio di rispettiva competenza, e tanto a norma dell'art. 2043 c.c., per avere trascurato la , nell'esercizio di tali funzioni, dopo CP_2
che si era proceduto ad immettere nel suo territorio la specie degli ungulati, prima di vigilare a che non si verificasse la iperproliferazione di esemplari che è invece occorsa e poi di 4
adottare qualsivoglia misura diretta ad evitare i danni che è
notorio che sempre più frequentemente ne derivano in pregiudizio degli utenti del territorio e in particolare, per ciò che si riferisce al caso di specie, degli utenti delle strade;
nessun riscontro la ha dato alla richiesta di risarcimento Parte_3
previamente indirizzatale in via stragiudiziale con raccomandata a.r. pervenutale il 23.7.2017.
La SG chiede pertanto condannarsi la al CP_2
pagamento in suo favore della complessiva somma di € 3.545,50,
per risarcimento del valore che la sua vettura aveva all'epoca del sinistro e rimborso della spesa di radiazione;
lo Parte_2
chiede invece condannarsi l'Ente al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 39.308,44 che dovesse eventualmente risultare dovuta all'esito del giudizio>>, per risarcimento di danno biologico, non patrimoniale,
con la personalizzazione giustificata dalla incidenza dei postumi permanenti sul successivo svolgimento della sua attività
lavorativa in termini di minore resa e di maggiore fatica del suo impegno, e del danno patrimoniale, pari a complessivi € 380,94,
costituito dagli esborsi sostenuti per le spese mediche necessitate dal danno biologico, <
ed interessi … ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno della domanda fino a quello del saldo>>.
La resiste con comparsa di risposta tempestivamente CP_2
depositata il 5.6.2020, con la quale ha preliminarmente eccepito in rito il proprio difetto di legittimazione passiva, facente invece carico alla che essa ha pertanto chiesto, CP_1
e ottenuto, di chiamare in causa quale terza responsabile e per 5
esserne manlevata per il caso di ritenuta, anche soltanto parziale, responsabilità solidale della nei confronti Parte_3
degli attori, oltre ad opporre comunque l'infondatezza della domanda attorea nel merito e la sua carenza di prova, sia per l'an sia per il quantum, e per essere il sinistro da ascrivere a colpa esclusiva o quanto meno prevalente dello stesso conducente della in relazione alla imprudente condotta di guida da lui tenuta Pt_4
nell'occasione, particolarmente per l'eccessiva velocità tenuta.
Regolarmente evocata con atto di chiamata notificato il 12.6.2020,
la si è quindi a sua volta costituita in giudizio CP_1
con comparsa di risposta depositata il 16.11.2020, bensì
tardivamente, in termine inferiore a quello prescritto dall'art. 166 c.p.c., richiamato dall'art. 271 c.p.c., di 20 giorni prima dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 269, co. 2, c.p.c., nella specie fissata al 18.11.2020, ma senza incorrere in alcuna delle decadenze stabilite dallo stesso art. 271 c.p.c., direttamente e attraverso il richiamo del secondo comma dell'art. 167 c.p.c. aggiunto alla norma da C.Cost. n.
260/1997.
Peraltro, ancorché la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto non in garanzia ma quale responsabile in suo luogo determini l'automatica estensione della domanda attorea al terzo chiamato (v. ex multis Cass. 20.3.2023 n. 7930), già con le note di trattazione scritta depositate in funzione della stessa predetta prima udienza del 18.11.2020 - con decreto del 4.11.2020
fissata nella forma figurata all'epoca prevista dall'art. 221,
co. 2 e 4, d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 34/2020 e ss.mm.ii. –
gli attori dichiaravano espressamente di estendere anche alla 6
le domande rispettivamente proposte nei confronti CP_1
della con l'atto di citazione, <… rinunciare CP_2
ad esse>>, e tali conclusioni ribadivano con la memoria depositata ex n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c.; dopo di che essi hanno modificato queste conclusioni in sede della precisazione come sopra formulata con le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., dichiarando di rinunciare alle domande rispettivamente proposte nei confronti della per far valere le proprie Parte_3
ragioni unicamente nei confronti della in conformità con CP_1
le argomentazioni difensive dell'ente convenuto.
Tanto comporta la cessazione della materia del contendere nel rapporto fra le parti originarie del giudizio, ferma la necessità
di provvedere al regolamento delle spese di causa fra le stesse,
sul quale permane contrasto, invocandosi dagli attori declaratoria di compensazione e dalla convenuta pronuncia di condanna.
A tal fine va rilevato che, nel costituirsi in giudizio, la ha eccepito la responsabilità in suo luogo della Parte_3
per ciò che, per un verso, con la l. reg. n. CP_1 CP_1
28/2018 l'ente regionale <
prevenzione dei danni causati da fauna selvatica>> in precedenza affidato alle Province e, per altro verso, con la sentenza
20.4.2020 n. 7969, la Suprema Corte ha modificato il precedente inveterato orientamento, che individuava nel generale principio del neminem laedere sancito dall'art. 2043 c.c. l'unico possibile titolo di imputazione della responsabilità risarcitoria dei danni da fauna selvatica, ravvisando concorrente titolo di imputazione di detta responsabilità nel disposto dell'art. 2052 c.c., a norma del quale < 7
il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito>>.
Con ciò la Corte di Cassazione è venuta in effetti a statuire che,
rientrando <
protette … nel patrimonio indisponibile dello Stato>> ex l. n.
157/1992, <
causati] va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni>>, per il mero fatto della titolarità in capo alle Regioni dei poteri di gestione e di tutela del patrimonio faunistico dello Stato, <
funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema>>:
la titolarità di detti poteri si identifica infatti con la
<> o la <> dell'animale che secondo la previsione dell'art. 2052 c.c. è suscettibile di essere di per sé
solo fonte di oggettiva o presunta responsabilità in capo al proprietario o all'utilizzatore indipendentemente dalla effettiva custodia dell'animale medesimo;
salvi, per un verso, la prova del caso fortuito, per altro verso, il potere della - nella CP_1
specie non esercitato dalla nei confronti della CP_1
e in rito non esercitabile, attesa la tardività CP_2
della costituzione in giudizio dell'ente terzo chiamato in causa
- di agire in rivalsa <
concreto responsabile [ex art. 2043 c.c., sotto il profilo del 8
negligente esercizio della custodia affidatagli], rilevante esclusivamente nei rapporti interni tra le istituzioni titolari della funzione di gestione e di tutela del patrimonio faunistico>>.
Ora, il sinistro per cui è causa è accaduto sotto il vigore della previgente l. reg. Puglia n. 27/1998, che in effetti attribuiva alle Province la concreta "custodia" della fauna selvatica insistente sul territorio di pertinenza di ciascuna di esse;
ed è
solo con la successiva legge reg. n. 28/2018 che, com'è
espressamente allegato dalla stessa la CP_2 CP_1
ha <> i relativi poteri, il cui esercizio
[...]
negligente, secondo la inveterata giurisprudenza di legittimità
ancora in auge alla data della introduzione del presente giudizio
(v. Cass. 17.9.2019 n. 23151 ex plurimis), era esso soltanto suscettibile di costituire fonte di responsabilità risarcitoria in capo al soggetto concretamente affidatario della funzione, in forza dell'art. 2043 c.c.
Consegue che la domanda attorea, fondata sul negligente esercizio da parte dell'ente convenuto dei poteri che gli erano all'epoca affidati, era legittimamente proposta, in coerenza con l'assetto normativo e giurisprudenziale del tempo;
né vale in contrario il rilievo che già la legge nazionale n. 56/2014, di cui la sopravvenuta l. reg. Puglia n. 28/2018 costituisce attuazione,
prevedesse che l'ente subentrato nelle funzioni sottratte alle attribuzione delle Province succedesse alla Provincia <
[relativi] rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso>>, poiché anche tale disposizione ha preso ad operare nel caso di specie soltanto a decorrere dalla entrata in vigore 9
della nuova legge regionale.
Tanto giustifica che, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere nel rapporto fra attori e CP_2
pur se per effetto della sopravvenuta rinuncia da parte degli attori alle domande da essi in origine rispettivamente proposte nei suoi confronti e ad onta della previsione di cui al quarto comma dell'art. 306 c.p.c., segua pronuncia di integrale compensazione delle spese di causa, per non risultare le domande attoree, per quanto si dirà appresso, neppure infondate nel merito.
Nell'adeguare la difesa al nuovo approdo di Cass. 20.4.2020 n.
7969, oramai consolidatosi anch'esso presso il Supremo Collegio,
gli attori hanno chiesto condannarsi la al CP_1
risarcimento dei danni rispettivamente lamentati, sia ex art. 2052
c.c. sia ex art. 2043 c.c., per avere, a questo secondo titolo, a suo tempo omesso di sostituirsi alla al fine di CP_2
sopperire alla sua allegata inerzia nell'adottare misure dirette a contenere la popolazione di cinghiali in loco e a prevenirne lo scorrazzamento in pregiudizio degli utenti del territorio e in particolare della rete viaria pubblica, nonostante il notorio verificarsi di sempre più frequenti casi di incidente.
L'applicazione dell'art. 2052 c.c. comporta, in relazione alla distribuzione dell'onere della prova, che <
solo provare il nesso di causa, mentre l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza, l'imprevedibilità
dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è 10
verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient'altro che la prova anche essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante>> (Cass.
9.5.2024 n. 12714).
La causa è stata innanzitutto istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale deferito allo dalla Parte_2
e l'audizione di tre testi addotti dagli attori, Parte_3 [...]
, e . Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
L'interpello dell'attore non ha dato esiti confessori in favore delle controparti.
Dei testi escussi, i primi due hanno dichiarato di avere personalmente assistito al sinistro in quanto si trovavano casualmente a seguire la ad una distanza di 50 – 60 metri, Pt_4
percorrendo la stessa strada rispettivamente quale conducente e quale passeggero di altra autovettura, e il terzo è il carrozziere che ha visionato la dopo l'incidente ed ha redatto il Pt_4
preventivo di riparazione offerto in comunicazione con l'atto di citazione.
Il e il , della cui assoluta attendibilità non risulta Tes_1 Tes_2
motivo di dubitare, hanno univocamente confermato l'accadimento del sinistro oggetto del giudizio nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità come sopra prospettate dagli attori,
riconoscendo i danni riportati dalla nell'occasione quali Pt_4
risultano dalle fotografie da questi versate in atti e riferendo altresì che: da un lato, il cinghiale sbucò improvvisamente dall'uliveto costeggiato a destra dalla strada percorsa dalla e questi non ebbe affatto possibilità di scorgerlo Parte_2
anticipatamente; dall'altro lato, la strada non era dotata di 11
segnaletica che avvertisse del pericolo dell'attraversamento di cinghiali, né esistevano sottopassi, recinzioni, dissuasori ottici che potessero valere ad evitare una tale evenienza, benché
dal 2010 siffatti episodi avevano preso a verificarsi con grande frequenza e la circostanza era stata ripetutamente portata a conoscenza dell'ente provincia.
Il terzo teste ha per contro confermato l'antieconomicità della riparazione della per la quale aveva redatto un preventivo Pt_4
di quasi 6.000,00 euro, quando la stessa valeva all'epoca intorno ai 3.500,00 euro.
Ebbene, con riguardo all'an, a fronte delle predette deposizioni dei testi e , che pienamente soddisfano l'onere Tes_1 Tes_2
probatorio gravante sugli attori ai fini dell'art. 2052 c.c.,
nessun elemento, non soltanto sul piano probatorio, ma neanche sul piano meramente assertivo, la ha invece offerto a CP_1
dimostrazione, anche soltanto in via presuntiva, di fatti idonei ad integrare la prova liberatoria a suo carico.
E vero è che nel caso di incidenti sinistri stradali causati da fauna selvatica - che tali sono da considerare anche nel caso in cui il fatto dell'animale non abbia dato luogo a collisione col veicolo e però abbia creato una turbativa alla sua circolazione
(v. Cass. 19.7.2018 n. 19197) - la presunzione di responsabilità
posta dall'art. 2052 c.c. a carico dell'ente titolare della custodia della fauna selvatica si fronteggia con l'analoga presunzione di responsabilità posta in capo al conducente del veicolo coinvolto dall'art. 2054, co. 1, c.c. - per cui il conducente del veicolo è gravato dell'onere di provare <
fatto tutto il possibile per evitare il danno>> - di modo che: 12
<
posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà
esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura>> (Cass. 21.2.2024 n. 4671). Tuttavia, nella specie, dalle suddette deposizioni dei testi e si ricava anche la Tes_1 Tes_2
prova – oltre che delle colpevoli omissioni della - CP_2
che lo alla guida della vettura della , nulla Parte_2 Pt_1
poteva fare nell'occasione per evitare oltre che di essere investito dall'animale anche di andare ad investire il muro di cinta della villetta latistante la strada.
Deriva la responsabilità in capo alla per il CP_1
risarcimento dei danni come sopra verificatisi in pregiudizio, da un lato, della e così nel patrimonio della e, Pt_4 Pt_1
dall'altro lato, dello , per la frattura che si procurò Parte_2
al polso destro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2052 c.c.,
ciò che esime dall'esaminare la vicenda anche in relazione al disposto dell'art. 2043 c.c., pure concorrentemente invocato dagli attori.
Con riguardo al quantum, per ciò che si riferisce ai danni materiali subiti dall'automobile, la domanda può essere senz'altro accolta nella misura richiesta, dacché la stessa trova idonea conferma, unitamente al presupposto della antieconomicità delle riparazioni resesi necessarie: da un canto, nella testimonianza come sopra resa dal , del pari non sospetta di parziarietà Tes_3
in favore dell'attore e oggettivamente confortata dalle immagini dei danni occorsi che sono agli atti;
dall'altro canto, alla 13
stregua del valore che per quel modello di POLO, immatricolata nel secondo semestre 2006, così come risulta dalla carta di circolazione depositata, è desumibile dall'estratto della rivista
"Quattroruote" parimenti prodotta in giudizio, nonché della spesa attestata dalla richiesta di radiazione del veicolo dalla circolazione pure versata in atti, documenti tutti depositati in copia fotostatica, la cui conformità all'originale non è tuttavia contestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c.
Quanto invece al danno alla salute riportato dallo e Parte_2
alle spese mediche da esso necessitate, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Questa ha accertato che, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, l'attore ha in effetti subito la frattura lamentata, la quale ha dato luogo ad una invalidità temporanea di complessivi
80 giorni, di cui 10 al 100%, 30 al 75%, 20 al 50% e 20 al 25%, e ad una invalidità permanente di 8 punti percentuali, con la necessità di esborsi per spese mediche nella misura documentata di € 380,94.
Tali conclusioni questo giudicante condivide e fa proprie siccome sorrette da coerente ed esauriente motivazione.
La risarcibilità del danno non patrimoniale alla salute è sancita,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2059 c.c., dagli artt. 138 e
139 d.l.vo n. 209/2005, proprio nella materia del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti di cui nella specie si tratta.
Poiché si tratta di lesione c.d. micropermanente, cioè comportante postumi permanenti di entità non eccedente i 9 punti percentuali,
causata dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, la 14
liquidazione del danno biologico, necessariamente equitativa, ex art. 1226 c.c., espressamente richiamato in materia di responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056, co. 1, c.c. va operata facendo applicazione della tabella adottata ex art. 139
d.l.vo n. 209/2005 (v. Cass.
7.6.2011 n. 12408), nella sua più
recente formulazione, giacché in subiecta materia <
non risarcito immediatamente, va determinato secondo il valore attuale al momento della pronunzia, la durata del processo non potendo riverberare a danno dell'attore vittorioso>> (Cass.
16.11.2005 n. 23225).
Pertanto, in base alla tabella attualmente in vigore, adottata con d.m. 18.7.2025 (in G.U. n. 176 del 31.7.2025) - tuttora valida per il caso di specie, al quale non è ratione temporis applicabile la "tabella unica nazionale" adottata con d.p.r. n. 12/2025 per gli eventi dannosi verificatisi a decorrere dal 5.3.2025 - in favore dello , che all'epoca del sinistro aveva 26 anni, Parte_2
va riconosciuto ad oggi, per risarcimento del danno biologico, la complessiva somma di € 21.281,44, di cui € 2.668,55 per invalidità
temporanea ed € 18.612,89 per invalidità permanente, con la maggiorazione del 25% del relativo valore tabellare a titolo di personalizzazione, avuto riguardo alla speciale incidenza dei postumi permanenti sulla attività di bracciante agricolo che è
incontestato costituire il mestiere dell'attore.
Al predetto importo di € 21.281,44 va poi aggiunto l'importo di €
380,94, che lo ha documentato di avere complessivamente Parte_2
pagato, e che il c.t.u. ha stimato congruo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale costituito dagli esborsi necessitati dal danno biologico per spese mediche, per un totale 15
così di € 21.662,38.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è
verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass. 27.6.2016 n. 13225; Cass.
15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006
n. 5234).
Nella specie la somma di € 21.281,44 riconosciuta per risarcimento del danno non patrimoniale subito dallo è liquidata Parte_2
all'attualità e quindi è già comprensiva della rivalutazione monetaria.
La somma di € 3.545,50 riconosciuta per risarcimento del danno patrimoniale in favore della e la somma di € 380,94 altresì Pt_1
riconosciuta per risarcimento del danno patrimoniale in favore dello stesso vanno invece rivalutate, secondo gli Parte_2
indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente 16
accertati dall'ISTAT, dalla data del sinistro quanto al valore della e dalla data dell'esborso di ciascuno degli altri Pt_4
importi che concorrono, fino alla data della presente sentenza.
L'importo liquidato in favore della per risarcimento del Pt_1
danno patrimoniale come sopra rivalutato da una parte e l'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato in favore dello per risarcimento del danno non patrimoniale e per Parte_2
risarcimento del danno patrimoniale come sopra rivalutato dall'altra parte vanno poi maggiorati degli interessi compensativi e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data della presente sentenza: quanto al danno non patrimoniale, a decorrere dalla data dell'evento lesivo, sulla media fra la somma quivi liquidata per risarcimento di tale danno devalutata fino alla data dell'evento medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; e quanto ai danni patrimoniali, a decorrere dalla data dell'evento lesivo quanto al valore della e dalla data dell'esborso di ciascuno Pt_4
quanto a ciascuno degli altri importi che concorrono sull'ammontare di ciascuna di dette voci anno per anno rivalutato fino alla data della presente sentenza.
Dopo di che, come richiesto dagli attori, in forza dell'art. 1224
c.c., gli stessi importi vanno ulteriormente maggiorati degli interessi moratori, sempre al tasso di cui all'art. 1284 c.c.,
dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Nel rapporto fra gli attori e la le spese di causa CP_1
seguono la soccombenza e quindi gravano sull'Ente nella misura liquidata in dispositivo, ivi compresa la spesa di c.t.u., che va definitivamente posta a carico della per il suo intero CP_1 17
ammontare.
Le spese di causa vanno compensate anche nel rapporto fra gli
Enti.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
in persona del suo Parte_3
Presidente in carica, e della in persona del CP_1
Presidente della Giunta in carica, così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto fra gli attori e la;
Parte_3
- accoglie per quanto di ragione le domande attoree per quanto proposte nei confronti della e, per l'effetto, condanna CP_1
la a pagare in favore di la somma CP_1 Parte_1
di € 3.545,50 e in favore di la somma di € Parte_2
21.662,38, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico della CP_1
per il suo intero ammontare;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate nel rapporto fra gli attori e la Andria e da un Parte_3 Pt_3
lato e nel rapporto fra la Andria e Parte_3 Pt_3
e la dall'altro lato;
CP_1
- condanna la a pagare le spese di patrocinio in CP_1
favore degli attori, che si liquidano nella complessiva somma di
€ 5.632,65, di cui € 555,65 per gli esborsi documentati ed €
5.077,00 per compenso oltre al 15% sul compenso per rimborso 18
forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 16.9.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario avv.
Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1037 dell'anno 2020
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
e entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv. Francesco Tacchio, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORI
, in persona del Presidente Parte_3
in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Papagni, con studio in Bitonto, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA E CHIAMANTE IN CAUSA
, in persona del Presidente della Giunta in carica, CP_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Regionale, con sede in
Bari, in persona dell'avv. Barbara Francesca Di Cecco, ed 2
elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il domicilio digitale dell'avvocato costituito, nonché fisicamente in Trinitapoli presso lo studio dell'avv. Chiara Malerba
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti con le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. dagli attori e dalla convenuta il 13.2.2025 e dalla terza chiamata il
17.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Salvo che per il su richiamato art. 127 ter c.p.c., dal 26.11.2024
dichiarato applicabile dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n. 164/2024
anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023, la causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n.
164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 20 – 21.2.2020, la e lo hanno Pt_1 Parte_2
quivi convenuto la , deducendo quanto segue. CP_2
Il giorno 8.6.2015, intorno alle ore 18.30, lo era alla Parte_2
guida dell'autovettura VOLKSWAGEN POLO targata DB872RE, di proprietà della , e percorreva in contrada Murge di Toro, Pt_1
in agro di Andria, la strada che conduce dalla campagna verso la
Strada Provinciale n. 43; procedeva a velocità moderata, intorno ai 50 km/h, allorché, giunto < 3
177>>, si avvedeva di <
terreno alberato posto sulla sua destra [che] si accingeva ad attraversare la sede stradale che stava percorrendo e quindi ad urtare l'autovettura da lui condotta>>; <
investito … [lo sterzava a sinistra, ma … [così Parte_2
facendo] andava ad urtare contro il muretto di recinzione di una villetta>>; di conseguenza subiva danni la e riportava Pt_4
lesioni personali il suo conducente;
l'auto subiva danni talmente gravi che per la sua riparazione veniva preventivata una spesa largamente superiore al valore di € 3.500,00 al quale essa era all'epoca quotata sulla rivista specializzata "Quattroruote", ciò
per cui la procedeva a farla radiare dalla circolazione, Pt_1
sostenendo la spesa di € 45,50; quale suo personale pregiudizio lo riportava in particolare < Parte_2
scomposta pluriframmentaria dell'epifisi distale del radio destro>>, che ha comportato invalidità temporanea e, all'esito,
invalidità permanente, particolarmente incidente sulla sua capacità lavorativa specifica di bracciante agricolo, con la connessa necessità di esborsi per spese mediche;
la responsabilità
di tali danni fa carico alla convenuta in forza della Parte_3
legge regionale n. 27/1998 all'epoca in vigore in , la quale CP_1
attribuiva agli enti provinciali le funzioni di concreta gestione della fauna selvatica insistente sul territorio di rispettiva competenza, e tanto a norma dell'art. 2043 c.c., per avere trascurato la , nell'esercizio di tali funzioni, dopo CP_2
che si era proceduto ad immettere nel suo territorio la specie degli ungulati, prima di vigilare a che non si verificasse la iperproliferazione di esemplari che è invece occorsa e poi di 4
adottare qualsivoglia misura diretta ad evitare i danni che è
notorio che sempre più frequentemente ne derivano in pregiudizio degli utenti del territorio e in particolare, per ciò che si riferisce al caso di specie, degli utenti delle strade;
nessun riscontro la ha dato alla richiesta di risarcimento Parte_3
previamente indirizzatale in via stragiudiziale con raccomandata a.r. pervenutale il 23.7.2017.
La SG chiede pertanto condannarsi la al CP_2
pagamento in suo favore della complessiva somma di € 3.545,50,
per risarcimento del valore che la sua vettura aveva all'epoca del sinistro e rimborso della spesa di radiazione;
lo Parte_2
chiede invece condannarsi l'Ente al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 39.308,44 che dovesse eventualmente risultare dovuta all'esito del giudizio>>, per risarcimento di danno biologico, non patrimoniale,
con la personalizzazione giustificata dalla incidenza dei postumi permanenti sul successivo svolgimento della sua attività
lavorativa in termini di minore resa e di maggiore fatica del suo impegno, e del danno patrimoniale, pari a complessivi € 380,94,
costituito dagli esborsi sostenuti per le spese mediche necessitate dal danno biologico, <
ed interessi … ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno della domanda fino a quello del saldo>>.
La resiste con comparsa di risposta tempestivamente CP_2
depositata il 5.6.2020, con la quale ha preliminarmente eccepito in rito il proprio difetto di legittimazione passiva, facente invece carico alla che essa ha pertanto chiesto, CP_1
e ottenuto, di chiamare in causa quale terza responsabile e per 5
esserne manlevata per il caso di ritenuta, anche soltanto parziale, responsabilità solidale della nei confronti Parte_3
degli attori, oltre ad opporre comunque l'infondatezza della domanda attorea nel merito e la sua carenza di prova, sia per l'an sia per il quantum, e per essere il sinistro da ascrivere a colpa esclusiva o quanto meno prevalente dello stesso conducente della in relazione alla imprudente condotta di guida da lui tenuta Pt_4
nell'occasione, particolarmente per l'eccessiva velocità tenuta.
Regolarmente evocata con atto di chiamata notificato il 12.6.2020,
la si è quindi a sua volta costituita in giudizio CP_1
con comparsa di risposta depositata il 16.11.2020, bensì
tardivamente, in termine inferiore a quello prescritto dall'art. 166 c.p.c., richiamato dall'art. 271 c.p.c., di 20 giorni prima dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 269, co. 2, c.p.c., nella specie fissata al 18.11.2020, ma senza incorrere in alcuna delle decadenze stabilite dallo stesso art. 271 c.p.c., direttamente e attraverso il richiamo del secondo comma dell'art. 167 c.p.c. aggiunto alla norma da C.Cost. n.
260/1997.
Peraltro, ancorché la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto non in garanzia ma quale responsabile in suo luogo determini l'automatica estensione della domanda attorea al terzo chiamato (v. ex multis Cass. 20.3.2023 n. 7930), già con le note di trattazione scritta depositate in funzione della stessa predetta prima udienza del 18.11.2020 - con decreto del 4.11.2020
fissata nella forma figurata all'epoca prevista dall'art. 221,
co. 2 e 4, d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 34/2020 e ss.mm.ii. –
gli attori dichiaravano espressamente di estendere anche alla 6
le domande rispettivamente proposte nei confronti CP_1
della con l'atto di citazione, <… rinunciare CP_2
ad esse>>, e tali conclusioni ribadivano con la memoria depositata ex n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c.; dopo di che essi hanno modificato queste conclusioni in sede della precisazione come sopra formulata con le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., dichiarando di rinunciare alle domande rispettivamente proposte nei confronti della per far valere le proprie Parte_3
ragioni unicamente nei confronti della in conformità con CP_1
le argomentazioni difensive dell'ente convenuto.
Tanto comporta la cessazione della materia del contendere nel rapporto fra le parti originarie del giudizio, ferma la necessità
di provvedere al regolamento delle spese di causa fra le stesse,
sul quale permane contrasto, invocandosi dagli attori declaratoria di compensazione e dalla convenuta pronuncia di condanna.
A tal fine va rilevato che, nel costituirsi in giudizio, la ha eccepito la responsabilità in suo luogo della Parte_3
per ciò che, per un verso, con la l. reg. n. CP_1 CP_1
28/2018 l'ente regionale <
prevenzione dei danni causati da fauna selvatica>> in precedenza affidato alle Province e, per altro verso, con la sentenza
20.4.2020 n. 7969, la Suprema Corte ha modificato il precedente inveterato orientamento, che individuava nel generale principio del neminem laedere sancito dall'art. 2043 c.c. l'unico possibile titolo di imputazione della responsabilità risarcitoria dei danni da fauna selvatica, ravvisando concorrente titolo di imputazione di detta responsabilità nel disposto dell'art. 2052 c.c., a norma del quale < 7
il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito>>.
Con ciò la Corte di Cassazione è venuta in effetti a statuire che,
rientrando <
protette … nel patrimonio indisponibile dello Stato>> ex l. n.
157/1992, <
causati] va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni>>, per il mero fatto della titolarità in capo alle Regioni dei poteri di gestione e di tutela del patrimonio faunistico dello Stato, <
funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema>>:
la titolarità di detti poteri si identifica infatti con la
<> o la <> dell'animale che secondo la previsione dell'art. 2052 c.c. è suscettibile di essere di per sé
solo fonte di oggettiva o presunta responsabilità in capo al proprietario o all'utilizzatore indipendentemente dalla effettiva custodia dell'animale medesimo;
salvi, per un verso, la prova del caso fortuito, per altro verso, il potere della - nella CP_1
specie non esercitato dalla nei confronti della CP_1
e in rito non esercitabile, attesa la tardività CP_2
della costituzione in giudizio dell'ente terzo chiamato in causa
- di agire in rivalsa <
concreto responsabile [ex art. 2043 c.c., sotto il profilo del 8
negligente esercizio della custodia affidatagli], rilevante esclusivamente nei rapporti interni tra le istituzioni titolari della funzione di gestione e di tutela del patrimonio faunistico>>.
Ora, il sinistro per cui è causa è accaduto sotto il vigore della previgente l. reg. Puglia n. 27/1998, che in effetti attribuiva alle Province la concreta "custodia" della fauna selvatica insistente sul territorio di pertinenza di ciascuna di esse;
ed è
solo con la successiva legge reg. n. 28/2018 che, com'è
espressamente allegato dalla stessa la CP_2 CP_1
ha <> i relativi poteri, il cui esercizio
[...]
negligente, secondo la inveterata giurisprudenza di legittimità
ancora in auge alla data della introduzione del presente giudizio
(v. Cass. 17.9.2019 n. 23151 ex plurimis), era esso soltanto suscettibile di costituire fonte di responsabilità risarcitoria in capo al soggetto concretamente affidatario della funzione, in forza dell'art. 2043 c.c.
Consegue che la domanda attorea, fondata sul negligente esercizio da parte dell'ente convenuto dei poteri che gli erano all'epoca affidati, era legittimamente proposta, in coerenza con l'assetto normativo e giurisprudenziale del tempo;
né vale in contrario il rilievo che già la legge nazionale n. 56/2014, di cui la sopravvenuta l. reg. Puglia n. 28/2018 costituisce attuazione,
prevedesse che l'ente subentrato nelle funzioni sottratte alle attribuzione delle Province succedesse alla Provincia <
[relativi] rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso>>, poiché anche tale disposizione ha preso ad operare nel caso di specie soltanto a decorrere dalla entrata in vigore 9
della nuova legge regionale.
Tanto giustifica che, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere nel rapporto fra attori e CP_2
pur se per effetto della sopravvenuta rinuncia da parte degli attori alle domande da essi in origine rispettivamente proposte nei suoi confronti e ad onta della previsione di cui al quarto comma dell'art. 306 c.p.c., segua pronuncia di integrale compensazione delle spese di causa, per non risultare le domande attoree, per quanto si dirà appresso, neppure infondate nel merito.
Nell'adeguare la difesa al nuovo approdo di Cass. 20.4.2020 n.
7969, oramai consolidatosi anch'esso presso il Supremo Collegio,
gli attori hanno chiesto condannarsi la al CP_1
risarcimento dei danni rispettivamente lamentati, sia ex art. 2052
c.c. sia ex art. 2043 c.c., per avere, a questo secondo titolo, a suo tempo omesso di sostituirsi alla al fine di CP_2
sopperire alla sua allegata inerzia nell'adottare misure dirette a contenere la popolazione di cinghiali in loco e a prevenirne lo scorrazzamento in pregiudizio degli utenti del territorio e in particolare della rete viaria pubblica, nonostante il notorio verificarsi di sempre più frequenti casi di incidente.
L'applicazione dell'art. 2052 c.c. comporta, in relazione alla distribuzione dell'onere della prova, che <
solo provare il nesso di causa, mentre l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza, l'imprevedibilità
dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è 10
verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient'altro che la prova anche essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante>> (Cass.
9.5.2024 n. 12714).
La causa è stata innanzitutto istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale deferito allo dalla Parte_2
e l'audizione di tre testi addotti dagli attori, Parte_3 [...]
, e . Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
L'interpello dell'attore non ha dato esiti confessori in favore delle controparti.
Dei testi escussi, i primi due hanno dichiarato di avere personalmente assistito al sinistro in quanto si trovavano casualmente a seguire la ad una distanza di 50 – 60 metri, Pt_4
percorrendo la stessa strada rispettivamente quale conducente e quale passeggero di altra autovettura, e il terzo è il carrozziere che ha visionato la dopo l'incidente ed ha redatto il Pt_4
preventivo di riparazione offerto in comunicazione con l'atto di citazione.
Il e il , della cui assoluta attendibilità non risulta Tes_1 Tes_2
motivo di dubitare, hanno univocamente confermato l'accadimento del sinistro oggetto del giudizio nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità come sopra prospettate dagli attori,
riconoscendo i danni riportati dalla nell'occasione quali Pt_4
risultano dalle fotografie da questi versate in atti e riferendo altresì che: da un lato, il cinghiale sbucò improvvisamente dall'uliveto costeggiato a destra dalla strada percorsa dalla e questi non ebbe affatto possibilità di scorgerlo Parte_2
anticipatamente; dall'altro lato, la strada non era dotata di 11
segnaletica che avvertisse del pericolo dell'attraversamento di cinghiali, né esistevano sottopassi, recinzioni, dissuasori ottici che potessero valere ad evitare una tale evenienza, benché
dal 2010 siffatti episodi avevano preso a verificarsi con grande frequenza e la circostanza era stata ripetutamente portata a conoscenza dell'ente provincia.
Il terzo teste ha per contro confermato l'antieconomicità della riparazione della per la quale aveva redatto un preventivo Pt_4
di quasi 6.000,00 euro, quando la stessa valeva all'epoca intorno ai 3.500,00 euro.
Ebbene, con riguardo all'an, a fronte delle predette deposizioni dei testi e , che pienamente soddisfano l'onere Tes_1 Tes_2
probatorio gravante sugli attori ai fini dell'art. 2052 c.c.,
nessun elemento, non soltanto sul piano probatorio, ma neanche sul piano meramente assertivo, la ha invece offerto a CP_1
dimostrazione, anche soltanto in via presuntiva, di fatti idonei ad integrare la prova liberatoria a suo carico.
E vero è che nel caso di incidenti sinistri stradali causati da fauna selvatica - che tali sono da considerare anche nel caso in cui il fatto dell'animale non abbia dato luogo a collisione col veicolo e però abbia creato una turbativa alla sua circolazione
(v. Cass. 19.7.2018 n. 19197) - la presunzione di responsabilità
posta dall'art. 2052 c.c. a carico dell'ente titolare della custodia della fauna selvatica si fronteggia con l'analoga presunzione di responsabilità posta in capo al conducente del veicolo coinvolto dall'art. 2054, co. 1, c.c. - per cui il conducente del veicolo è gravato dell'onere di provare <
fatto tutto il possibile per evitare il danno>> - di modo che: 12
<
posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà
esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura>> (Cass. 21.2.2024 n. 4671). Tuttavia, nella specie, dalle suddette deposizioni dei testi e si ricava anche la Tes_1 Tes_2
prova – oltre che delle colpevoli omissioni della - CP_2
che lo alla guida della vettura della , nulla Parte_2 Pt_1
poteva fare nell'occasione per evitare oltre che di essere investito dall'animale anche di andare ad investire il muro di cinta della villetta latistante la strada.
Deriva la responsabilità in capo alla per il CP_1
risarcimento dei danni come sopra verificatisi in pregiudizio, da un lato, della e così nel patrimonio della e, Pt_4 Pt_1
dall'altro lato, dello , per la frattura che si procurò Parte_2
al polso destro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2052 c.c.,
ciò che esime dall'esaminare la vicenda anche in relazione al disposto dell'art. 2043 c.c., pure concorrentemente invocato dagli attori.
Con riguardo al quantum, per ciò che si riferisce ai danni materiali subiti dall'automobile, la domanda può essere senz'altro accolta nella misura richiesta, dacché la stessa trova idonea conferma, unitamente al presupposto della antieconomicità delle riparazioni resesi necessarie: da un canto, nella testimonianza come sopra resa dal , del pari non sospetta di parziarietà Tes_3
in favore dell'attore e oggettivamente confortata dalle immagini dei danni occorsi che sono agli atti;
dall'altro canto, alla 13
stregua del valore che per quel modello di POLO, immatricolata nel secondo semestre 2006, così come risulta dalla carta di circolazione depositata, è desumibile dall'estratto della rivista
"Quattroruote" parimenti prodotta in giudizio, nonché della spesa attestata dalla richiesta di radiazione del veicolo dalla circolazione pure versata in atti, documenti tutti depositati in copia fotostatica, la cui conformità all'originale non è tuttavia contestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c.
Quanto invece al danno alla salute riportato dallo e Parte_2
alle spese mediche da esso necessitate, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Questa ha accertato che, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, l'attore ha in effetti subito la frattura lamentata, la quale ha dato luogo ad una invalidità temporanea di complessivi
80 giorni, di cui 10 al 100%, 30 al 75%, 20 al 50% e 20 al 25%, e ad una invalidità permanente di 8 punti percentuali, con la necessità di esborsi per spese mediche nella misura documentata di € 380,94.
Tali conclusioni questo giudicante condivide e fa proprie siccome sorrette da coerente ed esauriente motivazione.
La risarcibilità del danno non patrimoniale alla salute è sancita,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2059 c.c., dagli artt. 138 e
139 d.l.vo n. 209/2005, proprio nella materia del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti di cui nella specie si tratta.
Poiché si tratta di lesione c.d. micropermanente, cioè comportante postumi permanenti di entità non eccedente i 9 punti percentuali,
causata dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, la 14
liquidazione del danno biologico, necessariamente equitativa, ex art. 1226 c.c., espressamente richiamato in materia di responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056, co. 1, c.c. va operata facendo applicazione della tabella adottata ex art. 139
d.l.vo n. 209/2005 (v. Cass.
7.6.2011 n. 12408), nella sua più
recente formulazione, giacché in subiecta materia <
non risarcito immediatamente, va determinato secondo il valore attuale al momento della pronunzia, la durata del processo non potendo riverberare a danno dell'attore vittorioso>> (Cass.
16.11.2005 n. 23225).
Pertanto, in base alla tabella attualmente in vigore, adottata con d.m. 18.7.2025 (in G.U. n. 176 del 31.7.2025) - tuttora valida per il caso di specie, al quale non è ratione temporis applicabile la "tabella unica nazionale" adottata con d.p.r. n. 12/2025 per gli eventi dannosi verificatisi a decorrere dal 5.3.2025 - in favore dello , che all'epoca del sinistro aveva 26 anni, Parte_2
va riconosciuto ad oggi, per risarcimento del danno biologico, la complessiva somma di € 21.281,44, di cui € 2.668,55 per invalidità
temporanea ed € 18.612,89 per invalidità permanente, con la maggiorazione del 25% del relativo valore tabellare a titolo di personalizzazione, avuto riguardo alla speciale incidenza dei postumi permanenti sulla attività di bracciante agricolo che è
incontestato costituire il mestiere dell'attore.
Al predetto importo di € 21.281,44 va poi aggiunto l'importo di €
380,94, che lo ha documentato di avere complessivamente Parte_2
pagato, e che il c.t.u. ha stimato congruo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale costituito dagli esborsi necessitati dal danno biologico per spese mediche, per un totale 15
così di € 21.662,38.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è
verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass. 27.6.2016 n. 13225; Cass.
15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006
n. 5234).
Nella specie la somma di € 21.281,44 riconosciuta per risarcimento del danno non patrimoniale subito dallo è liquidata Parte_2
all'attualità e quindi è già comprensiva della rivalutazione monetaria.
La somma di € 3.545,50 riconosciuta per risarcimento del danno patrimoniale in favore della e la somma di € 380,94 altresì Pt_1
riconosciuta per risarcimento del danno patrimoniale in favore dello stesso vanno invece rivalutate, secondo gli Parte_2
indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente 16
accertati dall'ISTAT, dalla data del sinistro quanto al valore della e dalla data dell'esborso di ciascuno degli altri Pt_4
importi che concorrono, fino alla data della presente sentenza.
L'importo liquidato in favore della per risarcimento del Pt_1
danno patrimoniale come sopra rivalutato da una parte e l'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato in favore dello per risarcimento del danno non patrimoniale e per Parte_2
risarcimento del danno patrimoniale come sopra rivalutato dall'altra parte vanno poi maggiorati degli interessi compensativi e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data della presente sentenza: quanto al danno non patrimoniale, a decorrere dalla data dell'evento lesivo, sulla media fra la somma quivi liquidata per risarcimento di tale danno devalutata fino alla data dell'evento medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; e quanto ai danni patrimoniali, a decorrere dalla data dell'evento lesivo quanto al valore della e dalla data dell'esborso di ciascuno Pt_4
quanto a ciascuno degli altri importi che concorrono sull'ammontare di ciascuna di dette voci anno per anno rivalutato fino alla data della presente sentenza.
Dopo di che, come richiesto dagli attori, in forza dell'art. 1224
c.c., gli stessi importi vanno ulteriormente maggiorati degli interessi moratori, sempre al tasso di cui all'art. 1284 c.c.,
dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Nel rapporto fra gli attori e la le spese di causa CP_1
seguono la soccombenza e quindi gravano sull'Ente nella misura liquidata in dispositivo, ivi compresa la spesa di c.t.u., che va definitivamente posta a carico della per il suo intero CP_1 17
ammontare.
Le spese di causa vanno compensate anche nel rapporto fra gli
Enti.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
in persona del suo Parte_3
Presidente in carica, e della in persona del CP_1
Presidente della Giunta in carica, così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto fra gli attori e la;
Parte_3
- accoglie per quanto di ragione le domande attoree per quanto proposte nei confronti della e, per l'effetto, condanna CP_1
la a pagare in favore di la somma CP_1 Parte_1
di € 3.545,50 e in favore di la somma di € Parte_2
21.662,38, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico della CP_1
per il suo intero ammontare;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate nel rapporto fra gli attori e la Andria e da un Parte_3 Pt_3
lato e nel rapporto fra la Andria e Parte_3 Pt_3
e la dall'altro lato;
CP_1
- condanna la a pagare le spese di patrocinio in CP_1
favore degli attori, che si liquidano nella complessiva somma di
€ 5.632,65, di cui € 555,65 per gli esborsi documentati ed €
5.077,00 per compenso oltre al 15% sul compenso per rimborso 18
forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 16.9.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo