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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10/01/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°377/2024
R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Maria Angela LONGO, presso lo studio del quale in Lamezia Terme alla Via dei
Mille n°171, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio, - Ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio CP_2
D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO, dell'Ufficio Legale del Ente,
- Resistente -
OGGETTO: Fase di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
Esposizione sintetica dei fatti e dei motivi della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 02.03.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°948/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, perchè venisse accertata la sussistenza del suo diritto ad ottenere l'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. n°222/84 (nel procedimento di ATP all'odierna parte ricorrente non era stata riconosciuta la presenza dei requisiti per ottenere i diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del
C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n°222/84, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie, che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto.
Pertanto, esaminati gli atti, rilevato che la CTU della fase di ATP non risultasse convincente nelle sue conclusioni in relazione alla documentazione in atti ed alle patologia lamentate dalla parte ricorrente, si dispone il rinnovo della CTU della fase di ATP.
Il nuovo C.T.U., Dott. , il quale nel suo elaborato peritale Persona_1 precisava e concludeva che in realtà le patologie presenti nella parte ricorrente erano tali, da ridurre la capacità lavorativa di cui all'art. 1 L. n°222/84, sin dalla domanda amministrativa di conferma (27.05.2022); il tutto sulla base della documentazione in atti già in fase di ATP, per il ctu dimostrano in modo inequivocabile la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che le motivazioni fornite nell'elaborato peritale siano state adeguatamente pagina 2 di 3 valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6
c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire l'assegno ordinario d'invalidità, ex art. 1 L. n°222/84, che l' dovrà erogare dalla CP_2 data di riconoscimento (27.05.2022) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso il riconoscimento dalla domanda amministrativa, e vengono liquidate, sia per la fase di ATP e che per quella di merito come da dispositivo, così come sono poste a carico dell' le spese di CTU della CP_2 sola fase di ATP che si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente;
b) Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente ha diritto a percepite i ratei d'assegno di invalidità di cui all'art. 1 L. n°222/84 a decorrere dalla data del
27.05.2022;
c) condanna l' al pagamento dei ratei di tale beneficio maturati da quella data CP_2 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
d) Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente CP_2
e con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.1.528,00= per la fase di ATP ed in
€.4.636,00= per la fase di Merito, in favore dell'Avv. Maria Angela LONGO, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione dei DM
n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e D.M. n°147/2022;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato CP_2 decreto, per la fase ATP e di merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 10/01/2025
IL GIUDICE
Francesco Tallarico
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10/01/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°377/2024
R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Maria Angela LONGO, presso lo studio del quale in Lamezia Terme alla Via dei
Mille n°171, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio, - Ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio CP_2
D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO, dell'Ufficio Legale del Ente,
- Resistente -
OGGETTO: Fase di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
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Esposizione sintetica dei fatti e dei motivi della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 02.03.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°948/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, perchè venisse accertata la sussistenza del suo diritto ad ottenere l'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. n°222/84 (nel procedimento di ATP all'odierna parte ricorrente non era stata riconosciuta la presenza dei requisiti per ottenere i diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del
C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n°222/84, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie, che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto.
Pertanto, esaminati gli atti, rilevato che la CTU della fase di ATP non risultasse convincente nelle sue conclusioni in relazione alla documentazione in atti ed alle patologia lamentate dalla parte ricorrente, si dispone il rinnovo della CTU della fase di ATP.
Il nuovo C.T.U., Dott. , il quale nel suo elaborato peritale Persona_1 precisava e concludeva che in realtà le patologie presenti nella parte ricorrente erano tali, da ridurre la capacità lavorativa di cui all'art. 1 L. n°222/84, sin dalla domanda amministrativa di conferma (27.05.2022); il tutto sulla base della documentazione in atti già in fase di ATP, per il ctu dimostrano in modo inequivocabile la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che le motivazioni fornite nell'elaborato peritale siano state adeguatamente pagina 2 di 3 valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6
c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire l'assegno ordinario d'invalidità, ex art. 1 L. n°222/84, che l' dovrà erogare dalla CP_2 data di riconoscimento (27.05.2022) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso il riconoscimento dalla domanda amministrativa, e vengono liquidate, sia per la fase di ATP e che per quella di merito come da dispositivo, così come sono poste a carico dell' le spese di CTU della CP_2 sola fase di ATP che si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente;
b) Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente ha diritto a percepite i ratei d'assegno di invalidità di cui all'art. 1 L. n°222/84 a decorrere dalla data del
27.05.2022;
c) condanna l' al pagamento dei ratei di tale beneficio maturati da quella data CP_2 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
d) Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente CP_2
e con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.1.528,00= per la fase di ATP ed in
€.4.636,00= per la fase di Merito, in favore dell'Avv. Maria Angela LONGO, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione dei DM
n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e D.M. n°147/2022;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato CP_2 decreto, per la fase ATP e di merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 10/01/2025
IL GIUDICE
Francesco Tallarico
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