Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6513/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/06/2024
da nata in [...] il [...], residente a [...]
in Piazza Caneva n. 7, consulente, titolo di studio laurea, c.f. , cittadina C.F._1
italiana e argentina, difesa e rappresentata, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Laura
Dalla Casa del Foro di IL (c.f. - PEC: C.F._2
con studio a IL in Via Borgogna n.2, presso la quale Email_1
ha eletto domicilio telematico e
, nato a [...] l'[...], residente a [...]
IL in Piazza Caneva n. 7 professione consulente, titolo di studio laurea, c.f.
, cittadino spagnolo, difeso e rappresentato, giusta procura allegata al C.F._3
e dall'Avv. Marta Breveglieri (c.f. Email_2
– PEC: , entrambe del Foro di C.F._5 Email_3
IL, con studio a IL in Via Manzoni n. 42, presso le quali ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio in Londra (Regno Unito) in data 22/05/1999, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di IL (anno 2024 – atto n. 00322 – reg. 07 – parte 2
– serie C1).
separati consensualmente con sentenza n. 1238/2024 pubblicata il 16/09/2024 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato, v. documenti in atti).
Con le seguenti figlie:
1) , nata a [...] l'[...], residente a [...]
Caneva n. 7, cittadina italiana e spagnola, maggiorenne non economicamente autosufficiente;
2) , nata a [...] il [...], residente a [...]
in Piazza Caneva n. 7, cittadina italiana e spagnola, maggiorenne non economicamente autosufficiente;
3) , nata a [...] il [...], residente a [...]in Persona_3
Piazza Caneva n. 7, cittadina italiana e spagnola, minorenne non economicamente autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI 1) La figlia minore è affidata ai genitori con responsabilità condivisa e abiterà in via Per_3
prevalente con la mamma;
quanto alle figlie maggiorenni, i genitori si danno reciprocamente atto che è attualmente domiciliata prevalentemente in Francia per Per_2
ragioni di studio e che continuerà ad abitare prevalentemente con la madre. Pt_2
2) La figlia minore starà con il papà a settimane alterne con le seguenti modalità: Per_3
una settimana dalla domenica sera al martedì mattina (fino al suo ingresso a scuola) e la settimana successiva dal venerdì sera al martedì mattina (fino al suo ingresso a scuola), e così a seguire in alternanza.
Quanto alle vacanze scolastiche natalizie si applicherà l'alternanza di anno in anno tra la prima e la seconda metà delle vacanze stesse;
le vacanze di Carnevale e di Pasqua saranno trascorse con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni. Il periodo di vacanze estive (due settimane almeno, anche non consecutive) che trascorrerà con il padre sarà Per_3
concordato anche con la madre entro il 30 marzo di ogni anno.
e entrambe maggiorenni, concorderanno direttamente con il padre i periodi Per_2 Pt_2
infrasettimanali e le vacanze scolastiche che le stesse trascorreranno con lui.
Sono fatti salvi migliori e/o diversi accordi che dovessero essere raggiunti tra i genitori.
3) La casa familiare di Piazza Caneva è assegnata alla signora collocataria in Parte_1
via prevalente della figlia minore che, come le sorelle, manterrà presso tale Per_3
abitazione la propria residenza anagrafica. Il signor provvederà a Persona_1
trasferire la propria residenza anagrafica dove attualmente già abita entro 30 giorni dal deposito del ricorso.
4) Il signor ha già lasciato la casa familiare e asporterà, previo accordo Persona_1
con la moglie, i beni mobili appartenenti alla propria famiglia d'origine, come individuati nell'elenco sottoscritto dalle parti che è stato allegato al ricorso, beni che rimarranno a lui definitivamente assegnati.
5) Fino al raggiungimento dell'autonomia economica delle figlie, il padre si impegna: i) a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento euro € 1.250,00 per ciascuna figlia, entro il 5 di ogni mese e per 12 mensilità annue, oltre a rivalutazione Istat se dovuta decorso un anno dal deposito del ricorso (la base di riferimento sarà il mese del deposito del ricorso per separazione e divorzio). Per
le figlie maggiorenni che studiano ed hanno domicilio fuori dalla casa familiare,
in Italia o all'estero, (per ora , in futuro eventualmente anche e/o Per_2 Pt_2
, il padre decurterà l'importo dovuto alla madre per il mantenimento della Per_3
singola figlia di una somma pari al 70% per ciascun mese (o frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni) di assenza della figlia dalla casa familiare, somma che verserà direttamente alla figlia stessa per le spese di vitto e personali;
ii) a tenere a suo integrale carico sino alla pubblicazione della sentenza di divorzio le ulteriori spese necessarie per le tre figlie, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di IL e dalla Corte d'appello di IL in data 14 novembre 2017; dopo la pubblicazione della sentenza di divorzio, le spese di cui alle predette Linee Guida saranno invece a carico di ciascun genitore per il
50%, eccezion fatta per le Spese Scolastiche che verranno sostenute integralmente dal padre, e più precisamente:
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b)
libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati anche all'estero (già concordati quelli in corso); b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e)
alloggio presso la sede universitaria anche all'estero, f) viaggi di andata e ritorno dal luogo dove studiano e IL (massimo 3 annui); g) viaggi studio in Italia e all'estero.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La madre, qualora sia anticipataria delle spese,
dovrà inviare (a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione) al padre la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'esborso stesso. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
Per quanto riguarda le spese mediche, oggetto della ripartizione tra i genitori sarà la parte di spesa non rimborsata dall'assicurazione di cui al successivo punto iii). A tal fine la signora si impegna a far avere tutti i Parte_1
giustificativi della spesa al signor che esibirà la documentazione Persona_1
relativa ai rimborsi ricevuti;
iii) a mantenere o, se nelle more cessata, a contrarre un'assicurazione sanitaria in favore di moglie e figlie che fornisca le stesse tutele di quella esistente fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di Per_3
iv) a pagare le seguenti spese relative all'abitazione di piazza Caneva: il mutuo
(intestato al marito), le spese condominiali ordinarie, le spese condominiali straordinarie, le spese necessarie per la manutenzione della terrazza e della caldaia, l'assicurazione sulla casa e per la responsabilità civile dei terzi e la Tari;
6) Il signor si impegna a consentire la continuazione dell'uso Persona_1
dell'automobile Tiguan targata GL796BF alla signora sino al termine del Parte_1
relativo leasing durante i periodi in cui le figlie staranno presso la madre.
7) Quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale,
i coniugi dichiarano di voler definire con il presente accordo qualsiasi reciproca pretesa economico-patrimoniale tra loro intercorsa, conseguente al matrimonio e/o a qualsiasi diverso titolo, ragione o causa, dedotte o non dedotte, fatti salvi gli obblighi di cui ai punti da 4) a 7), a saldo e stralcio e totale tacitazione di ogni reciproca pretesa, con gli accordi che seguono:
a. entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la moglie ha trasferito al marito la quota a lei intestata del capitale sociale della Ad Astra Capital
Partners Srl al valore nominale di euro 1.000,00 (mille);
b. entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, il marito si impegna a trasferire alla moglie, che si impegna ad accettare, il 50% della proprietà della casa familiare di Piazza Caneva. La scelta del notaio e le relative spese, competenze,
imposte e tasse competeranno e saranno a carico del marito. Onde garantire il buon fine della cessione della quota immobiliare, la signora si obbliga a Parte_1
compiere qualsiasi atto o formalità necessari alla regolare prosecuzione del contratto di mutuo contratto dal signor (che rimarrà l'unico onerato) ed alla Persona_1
conferma dell'ipoteca costituita sull'immobile a favore della banca quale garanzia del predetto mutuo;
c. ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. n. 898/1970 il signor si obbliga a Persona_1
corrispondere alla moglie a titolo di una tantum divorzile l'importo di euro 520.000,00
(cinquecentoventimila) di cui euro 25.000,00 (venticinquemilaventimila) entro 10 giorni dal deposito del ricorso per separazione e divorzio, ulteriori euro 25.000,00
(venticinquemila) entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione ed i residui euro 470.000,00 (quattrocentosettantamila/00) entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, contestualmente al perfezionamento dell'atto di cui al presente art. 9 lett. b). I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora già noto al marito;
Parte_1
d. resterà di proprietà esclusiva della signora l'appartamento sito in Buenos Parte_1
Aires, pagato dal marito e già intestato alla moglie;
e. gli arredi posti nella casa familiare saranno divisi tra le parti in modo paritetico al momento della vendita della stessa, fatti salvi i beni di proprietà della famiglia di origine del marito che resteranno di sua esclusiva proprietà come previsto al punto 4
che precede;
f. a fronte dell'esatto adempimento di quanto previsto alle lettere a), b) e c) e fatto salvo quanto previsto alle lett. d) ed e) del presente art. 9, i rimanenti beni mobili ed immobili residui, noti o anche non noti alla moglie, comprese quote o azioni societarie, in Italia
o all'estero già di proprietà del marito, resteranno di proprietà esclusiva di quest'ultimo. La signora si obbliga a compiere qualsiasi atto o formalità Parte_1
che si dovessero rendere necessari a tal fine. Ove necessario, la scelta del notaio e le relative spese, competenze, imposte e tasse competeranno e saranno a carico del marito;
g. decorsi dieci anni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio le parti si obbligano a porre in vendita la casa familiare di Piazza Caneva. A tal fine, ciascuna delle Parti
provvederà ad incaricare a proprie spese una società immobiliare per individuare il valore di mercato dell'immobile (di seguito, il Valore dell'Immobile); nel caso in cui le valutazioni delle due società immobiliari differiscano, il Valore dell'Immobile
corrisponderà alla media dei due valori individuati dalle società immobiliari incaricate dalle Parti. Le Parti conferiranno congiuntamente ad entrambe le predette società immobiliari il mandato alla vendita al Valore dell'Immobile senza diritto di esclusiva.
In caso di mancata vendita entro i sei mesi successivi al conferimento dell'incarico, le parti autorizzeranno le agenzie immobiliari incaricate ad una riduzione del prezzo fino al 3%.
Decorsi ulteriori 3 mesi senza che siano pervenute offerte di acquisto dell'Immobile,
anche uno solo dei coniugi potrà pretendere che il mandato a vendere venga conferito in esclusiva ad una terza agenzia scelta tra le prime cinque agenzie immobiliari più
importanti per volume di compravendite immobiliari residenziali a IL.
In ogni caso, il ricavato della vendita, al netto del mutuo residuo, delle spese notarili e di agenzia per la vendita (se dovute), verrà diviso al 50% fra le Parti.
Laddove una delle Parti non intendesse procedere alla vendita della casa familiare,
dovrà comunicarlo per iscritto all'altra entro 30 giorni dall'individuazione del Valore
dell'Immobile; in questo caso, entro 30 giorni dalla comunicazione della propria volontà di non procedere alla vendita a terzi, la parte che non intende procedere alla vendita dovrà acquistare la quota dell'altra parte, quota il cui valore sarà pari al 50%
del Valore dell'Immobile, ovvero del valore dell'offerta di acquisto ove pervenuta
(laddove più bassa del Valore dell'Immobile) ovvero del valore che verrà concordato tra le parti, al netto del 50% del mutuo residuo. Le spese e i compensi notarili eventuali imposte e tasse saranno a carico della parte acquirente.
Qualora una delle Parti non intendesse procedere alla vendita della casa familiare, né
acquistare la quota dell'altra Parte, sarà tenuta a rimborsare all'altra tutte le spese che si renderanno necessarie per il procedimento giudiziario di divisione dell'immobile, oltre ad un indennizzo pari al canone di locazione di mercato per tutto il periodo intercorrente fra la data in cui avrebbe dovuto acquistare l'immobile secondo i presenti accordi e la data della conclusione del giudizio di divisione;
h. in ogni caso, decorsi dieci anni dal deposito del ricorso di separazione e divorzio e sino all'effettiva alienazione della casa familiare, il mutuo intestato al signor PE
resterà integralmente a suo carico, mentre la ripartizione delle spese di
[...]
proprietà e di utilizzo dell'odierna casa familiare sarà quella prevista dalla legge;
i. gli impegni previsti al presente art. 9 sono pattuiti tra i coniugi quali elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della definitiva regolamentazione dei rapporti economico patrimoniali conseguenti alla loro separazione e divorzio;
pertanto essi chiederanno che gli atti notarili esecutivi dei predetti trasferimenti siano dichiarati esenti da ogni imposta e tassa ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 74 del 1987 e della sentenza della Corte Costituzionale
n. 154/1999.
j. Le parti hanno chiesto di dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 11.09.2025 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22/05/1999 a Londra (Regno
Unito) tra e Parte_1 Persona_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IL perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in IL, il 26/03/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
IL, _____________
IL PM IL PG