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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 385/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv. PAGANUZZI GIOVANNI e CALCATELLI ILARIA ELISA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Viale Papiniano 20123
MILANO;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dagli avv. LO BIANCO FEDERICA, BERTOCCHI EMIL e ROSSI MARCO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA VELA 7, TORINO;
CONVENUTA OGGETTO: trasferimento del lavoratore
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'8.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.4.2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di accertare l'illegittimità del suo trasferimento presso il punto vendita di Reggio Emilia, via Regina Elena 15 disposto dalla datrice di lavoro con decorrenza dal 29.1.2024 e di condannare la convenuta a CP_1 riassegnarlo al punto vendita di Parma, via Colajanni 10/A.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto.
3. A seguito del vano esperimento del tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata per discussione.
4. Successivamente, le parti hanno dato atto delle intervenute dimissioni del ricorrente in data 31.10.2024.
5. Deve quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere.
6. Le spese di lite sono regolate in conformità al comune accordo delle parti, e così per il pagamento da parte della convenuta in favore del ricorrente di € 1.000,00
(comprensivi di 15% e c.p.a.) oltre i.v.a., dedotta r.a., da corrispondersi direttamente all'avv. Giovanni Paganuzzi a fronte di presentazione di proposta di parcella intestata alla società (cfr. verbale di udienza dell'8.4.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 2 di 3 2. condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 1.000,00, (comprensivi di 15% e c.p.a.) oltre i.v.a., dedotta r.a., da corrispondersi direttamente all'avv. Giovanni
Paganuzzi a fronte di presentazione di proposta di parcella intestata alla società.
Così deciso in Parma, 08/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv. PAGANUZZI GIOVANNI e CALCATELLI ILARIA ELISA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Viale Papiniano 20123
MILANO;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dagli avv. LO BIANCO FEDERICA, BERTOCCHI EMIL e ROSSI MARCO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA VELA 7, TORINO;
CONVENUTA OGGETTO: trasferimento del lavoratore
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'8.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.4.2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di accertare l'illegittimità del suo trasferimento presso il punto vendita di Reggio Emilia, via Regina Elena 15 disposto dalla datrice di lavoro con decorrenza dal 29.1.2024 e di condannare la convenuta a CP_1 riassegnarlo al punto vendita di Parma, via Colajanni 10/A.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto.
3. A seguito del vano esperimento del tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata per discussione.
4. Successivamente, le parti hanno dato atto delle intervenute dimissioni del ricorrente in data 31.10.2024.
5. Deve quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere.
6. Le spese di lite sono regolate in conformità al comune accordo delle parti, e così per il pagamento da parte della convenuta in favore del ricorrente di € 1.000,00
(comprensivi di 15% e c.p.a.) oltre i.v.a., dedotta r.a., da corrispondersi direttamente all'avv. Giovanni Paganuzzi a fronte di presentazione di proposta di parcella intestata alla società (cfr. verbale di udienza dell'8.4.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 2 di 3 2. condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 1.000,00, (comprensivi di 15% e c.p.a.) oltre i.v.a., dedotta r.a., da corrispondersi direttamente all'avv. Giovanni
Paganuzzi a fronte di presentazione di proposta di parcella intestata alla società.
Così deciso in Parma, 08/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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