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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/12/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2625/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica della dott.ssa Francesca Di Giorno, ai sensi dell'art. 281 sexies comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2625/2020 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza del 24.11.2025 e vertente tra
(C.F./P.I.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Carla Di
NA e OR La CA ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Gaeta via Del Piano n. 6;
OPPONENTE
C.F./P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Latina Via Plauto n. 6, in persona del Presidente pro tempore ed elettivamente domiciliata in Latina Via Plauto n. 6, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Vincenzo Palleschi;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 24.11.2025 da intendersi interamente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il Parte_1
(di seguito, per brevità, anche solo il ”) proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatogli il 29.7.2020 da CO.LA.CO.- , in virtù Controparte_2 della sentenza n. 1583/19 del Tribunale di Latina, con cui gli è stato intimato il pagamento del complessivo importo di euro 6.336,15.
A sostegno dell'opposizione, il deduceva: a) la nullità del precetto ex art. 480 c.p.c. Parte_1 per omessa individuazione del giudice competente, essendosi limitato alla sola elezione di domicilio pagina 1 di 9 presso il proprio legale, peraltro in circondario diverso rispetto a quello in cui ha sede il;
b) Parte_1 la nullità del precetto per mancata notificazione unitamente al titolo, e omessa indicazione della data di notificazione del titolo;
c) inefficacia esecutiva del titolo giudiziale, posto che la citata sentenza del
Tribunale di Latina è di mero accertamento della competenza e comunque non è definitiva, essendo stata impugnata con regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione;
d) la compensazione del credito intimato con l'atto di precetto con quello maggiore vantato dall'opponente nei confronti di controparte, pari a: i) complessivi euro 2.127,00, per spese legali di cui ai giudizi incardinati dinanzi al
Tribunale di Cassino, per la domanda cautelare (R.G. n. 2297/28) e per il successivo reclamo (R.G.
4227/18); ii) euro 90.000,00 come da riconoscimento effettuato dalla CO.LA.CO. con dichiarazione riportata nel verbale del Consiglio di Amministrazione del;
iii) euro 109.000,62 di cui al Parte_1 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Latina, immediatamente esecutivo, e poi revocato a seguito di opposizione fondata sulla clausola compromissoria e che ha statuito sulle spese di lite richieste con il precetto oggetto dell'odierna opposizione;
iv) euro 352.484,54, pari al debito della CO.LA.CO. nei confronti dell'opponente, come da bilancio e piano dei costi approvato nell'assemblea consortile del
25.11.2019.
Tanto esposto, l'opponente ha concluso chiedendo: “
1 - in via principale, dichiararsi
l'improcedibilità dell'atto di precetto e della successiva fase esecutiva, se mai sarà iniziata, per assenza dell'efficacia esecutiva della sentenza ex artt. 282 e 283 cpc;
– in via subordinata, applicarsi la compensazione ex artt. 1241 e 1243 cc, per quanto possibile, facendo salvi gli effetti degli esisti del giudizio in corso e quindi dichiarare l'improcedibilità e l'inefficacia del precetto e di tutti gli atti esecutivi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Nel costituirsi la (di seguito, Controparte_3 per brevità, anche la “CO.LA.CO.”), ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando le doglianze mosse dall'opponente e l'applicabilità dell'istituto della compensazione, attesa l'insussistenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dal , contestato nell'an e Parte_1 quantum debeatur. Parte opposta, ha quindi concluso chiedendo: “ - nel merito, rigettare l'opposizione al precetto proposta dal nei confronti della Parte_1 [...]
, attesa la manifesta infondatezza sia in fatto che Controparte_4 in diritto, per tutto quanto ampiamente esposto in atti;
- in via subordinata, accertare e dichiarare
l'importo dell'atto di precetto notificato dalla Controparte_4
al in data 29 luglio 2020, nella somma di €
[...] Parte_1
4.658,15 ovvero nella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, per tutto quanto ampiamente esposto in atti”. pagina 2 di 9 La causa, istruita con prova documentale, è stata successivamente assegnata alla scrivente, e all'udienza del 24.11.2025 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. I motivi di opposizione articolati dal in ordine alla nullità dell'atto di precetto ex Parte_1 art. 380 c.p.c., per mancata indicazione del giudice competente, per omessa o mancata indicazione nel precetto del titolo esecutivo vanno qualificati come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., attenendo alla regolarità formale dell'atto di precetto.
I motivi relativi all'inesistenza del titolo esecutivo, in quanto rappresentato da una sentenza di mera incompetenza, e alla intervenuta compensazione con l'asserito controcredito vantato dalla
CO.LA.CO. sono da qualificare, invece, come opposizioni preventive all'esecuzione, ex art. 615 comma 1 c.p.c., vertendo sull'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata del Parte_1 in danno di parte opposta.
3. I motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c., pur ammissibili, in quanto tempestivamente proposti, sono infondati.
3.1. Anzitutto, priva di fondamento è la doglianza relativa alla nullità dell'atto di precetto per mancata indicazione del giudice competente, attesto che l'art. 480 c.p.c. non prevede che il precetto debba contenere detta indicazione a pena di nullità.
L'individuazione del giudice compente la si ricava, infatti, dalla dichiarazione di residenza o dall'elezione di domicilio della parte istante effettuata con l'atto di precetto.
Al riguardo, va osservato che l'art. 615, comma 1 c.p.c., per quanto concerne la competenza territoriale, rinvia all'art. 27 c.p.c., in base al quale, in via generale, giudice competente per le opposizioni esecutive è il giudice dell'esecuzione; tuttavia, detta norma, per ciò che concerne l'opposizione al precetto, fa salva l'applicabilità dell'art. 480 comma 3 c.p.c., alla stregua del quale
“…in mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo ove il precetto è stato notificato”.
Da detta disposizione si ricava a contrario che competente a conoscere delle opposizioni al precetto è l'ufficio giudiziario del luogo in cui il creditore ha dichiarato la residenza o eletto domicilio poiché ivi si trovano i beni del debitore da sottoporre a esecuzione;
si realizza così una tendenziale coincidenza tra il foro del giudice dell'opposizione a precetto e quello del giudice dell'esecuzione.
Nella diversa ipotesi in cui il creditore non provveda a dichiarare la residenza o ad eleggere domicilio con l'atto di precetto, trova applicazione il criterio “sussidiario” del luogo in cui il precetto è stato notificato, corrispondente a quello in cui (in quel momento) il debitore aveva la propria residenza.
pagina 3 di 9 Detto criterio, alla luce della sentenza interpretativa della Corte Costituzionale del 12 giugno
1973, n. 84, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore abbia dichiarato la residenza o eletto il domicilio in un luogo diverso da quello in cui si trovano i beni del debitore;
in tal caso il creditore conserva comunque la possibilità di dimostrare che la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio siano state fatte in un luogo in cui l'esecuzione poteva iniziare.
Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile in materia di competenza, nel caso di specie non sono state sollevate eccezioni a tal riguardo, e la mancata indicazione del giudice competente nell'atto di precetto è priva di rilievo.
3.2. Infondata è anche la doglianza relativa all'omessa notifica del titolo esecutivo e alla mancata indicazione della data di notifica nell'atto di precetto.
Parte opposta ha infatti dimostrato di aver provveduto ad una prima notificazione del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 1583/2019 del Tribunale di Cassino, unitamente all'atto di precetto in rinnovazione in data 4.10.2019 (doc. 3 comparsa di costituzione).
Per quanto concerne la omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, deve condividersi quanto espresso dalla Suprema Corte in una fattispecie analoga, ossia che l'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito - insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata - può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15316 del 20/06/2017 (Rv.
644737 – 01; nella specie, il precetto impugnato era stato notificato in rinnovazione di un precedente precetto e conteneva una precisa indicazione degli estremi della sentenza di condanna, notificata assieme al primo precetto, sulla base della quale sia il primo che il secondo precetto erano stati intimati).
Nel caso di specie, nell'atto di precetto oggetto dell'odierna opposizione è stato chiaramente indicato il titolo esecutivo azionato, rispetto al quale, del resto, parte opponente si è compiutamente difesa.
Ad ogni modo, deve osservarsi che, come già affermato da Cass. n. 25900 del 2016, "La disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., u.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della pagina 4 di 9 finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.”. La Suprema Corte, proprio con riguardo all'omessa indicazione della notificazione del titolo, ha evidenziato che “L'applicabilità del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo grazie alla proposizione della opposizione a precetto è stato' ammesso, da questa Corte fin da Cass. n. 700 del 1971, secondo la quale l'opposizione al precetto, ex art. 617 c.p.c., sana la nullità del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato (nella fattispecie, la sussistenza della nullità del precetto era stata anche esclusa, giacché nel contesto del precetto risultava individuato il titolo, sentenza esecutiva regolarmente notificata, in base al quale si era proceduto alla esecuzione)” (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 18/07/2018, n.19105).
Alla luce delle anzidette considerazioni, la nullità del precetto per omessa indicazione del titolo
– comunque chiaramente indicato nel precetto stesso – deve ritenersi certamente sanata per raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione della opposizione al precetto.
4. Parimenti infondato è il motivo di opposizione, ex art. 615 c.p.c., relativo all'inesistenza di un titolo avente efficacia esecutiva, trattandosi, secondo quanto dedotto dall'opponente, di una mera sentenza di incompetenza.
Anche detta contestazione è priva di pregio.
Deve infatti considerarsi che il credito fatto valere dalla CO.LA.CO. nei confronti del attiene al capo della sentenza (con cui è stata dichiarata l'incompetenza dell'adito giudice) Parte_1 relativo alla statuizione delle spese di lite, che, in quanto di condanna, è immediatamente esecutivo, a prescindere dal carattere definitivo o meno della relativa pronuncia. Chiaro in tal senso è il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "il capo di una sentenza relativo alla condanna al pagamento di una somma di denaro, (nella specie, al pagamento delle spese processuali) è provvisoriamente esecutivo, pur se acceda a pronunce di accertamento o costitutive, o comunque non suscettibili di immediata esecutività" (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, n.9363).
Ciò evidenziato, la suddetta doglianza deve essere respinta.
5. Infine, quanto alla compensazione fatta valere da parte opponente, devono porsi le seguenti considerazioni preliminari.
Sul punto, in linea di principio, deve ricordarsi che la compensazione costituisce, ai sensi degli artt. 1241 e ss. del codice civile, una forma satisfattiva di estinzione dell'obbligazione, che determina l'estinzione di due reciproche obbligazioni fino al limite della loro concorrenza, con effetto dalla pagina 5 di 9 coesistenza dei due debiti;
ciò a condizione che si tratti di debiti aventi ad oggetti una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere, ugualmente liquidi ed esigibili.
Per credito liquido, deve intendersi un credito determinato nell'ammontare in base al titolo, o comunque determinabile in base ad un mero calcolo aritmetico.
L'ulteriore requisito della certezza sull'esistenza del credito, invece, non è previsto espressamente dall'art. 1243 c.c., in quanto mentre la liquidità attiene all'oggetto della prestazione, la certezza attiene invece all'esistenza dell'obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito.
È la ratio di estinzione satisfattoria reciproca a richiedere che entrambi siano incontrovertibili, ossia non più soggetti a modificazioni a seguito di impugnazione (cfr. Cass. n. 6820 del 2002, n.8338 del 20011), non solo nella loro esattezza, ma anche nella loro esistenza (credito certus nell'an, quid, quale, quantum debeatur).
Pertanto, “accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di 'liquidità' processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell'an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo (credito litigioso)” (Cfr. Cass. Sez. Un. 5 novembre 2016, n. 23225).
In altre parole, la provvisorietà dell'accertamento del controcredito non può provocare l'effetto dell'estinzione del credito principale, la quale investe – elidendola irrimediabilmente – la stessa sussistenza, ontologicamente considerata, della ragione di credito e non soltanto la sua tutela esecutiva.
In conclusione, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale, ferma restando l'eseguibilità del titolo giudiziale che accerta il credito, ex art. 282 c.p.c.; detta disciplina, infatti, non attiene in alcun modo alla certezza del credito, ma solo alla tutela anticipata del medesimo, mediante la sua immediata azionabilità (Cass. 8338 del 2011).
In sede di esecuzione forzata, corollario di questi principi espressi dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella succitata sentenza, è che, in caso di sussistenza di due titoli esecutivi che abbiano accertato la sussistenza di un credito di una persona verso l'altra, di cui almeno uno sub iudice e, quindi, solo provvisoriamente esecutivo, chi è legittimato attivo ad iniziare l'esecuzione in virtù di quest'ultimo, non può eccepire utilmente in sede di opposizione l'inesistenza, anche parziale, del diritto di procedere dell'altro a suo danno invocando la compensazione, non godendo (ancora) il suo credito del requisito della certezza quale incontrovertibilità.
L'incontrovertibilità del credito è, peraltro, requisito necessario sia per la declaratoria della compensazione legale sia per l'applicazione della compensazione giudiziale, che differisce dalla prima pagina 6 di 9 esclusivamente per l'attenuazione del presupposto della liquidità del credito, che pur potendo apparentemente mancare, deve essere di facile e pronta soluzione.
5.1. Orbene, parte opponente ha eccepito la compensazione con una serie di controcrediti dalla stessa vantati.
In primis, ha fatto valere a tal fine un asserito credito di euro 90.000,00, come da dichiarazione resa dalla società intimante e riportato nel verbale del Consiglio di Amministrazione del Parte_1
(docc. 6 e 7 opposizione).
Invero, detto importo, pur in presenza di una dichiarazione da parte dell'amministratore unico della CO.LA.CO., avente ad oggetto un piano di rateizzazione (doc. 6 opposizione), appare, a fronte delle contestazioni di parte opposta e in assenza di un accertamento contenuto in un titolo passato in giudicato, privo del necessario requisito di certezza. Del resto, il riconoscimento di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022 (Rv. 663945 - 01).
Ciò posto, la mera esistenza di una dichiarazione stragiudiziale, in assenza di un accertamento giudiziale incontrovertibile a fronte delle contestazioni operate nel presente giudizio da parte opposta, non consente l'operatività in tale sede dell'istituto della compensazione.
Analoghe considerazioni valgono per la compensazione con il credito di euro 214.589,84, eccepita dall'opponente sulla scorta della successiva proposta di piano di rateizzazione del 14.6.2023 ad opera della CO.LA.CO., valendo le medesime argomentazioni anzidette in punto di riconoscimento del debito.
In secondo luogo, la società opponente ha eccepito in compensazione il credito, pari a euro
109.000,62, dalla stessa vantato in forza del decreto ingiuntivo n. 2191/18 emesso dal Tribunale di
Latina (doc. n. 8). Il suddetto credito deve ritenersi, allo stato, inesistente, posto che, come evidenziato pagina 7 di 9 dallo stesso , il decreto ingiuntivo (con cui si era intimato il pagamento del suddetto importo) Parte_1
è stato revocato con sentenza con cui il Tribunale di Latina ha dichiarato la propria incompetenza e ha condannato il al pagamento delle spese di lite in favore della CO.LA.CO. (oggetto del Parte_1 precetto opposto).
Altro credito opposto in compensazione dal è quello di euro 352.484,54 risultante dal Parte_1 bilancio e piano dei costi approvato nell'assemblea consortile del 25.11.2019 (doc. 9 opposizione).
Detto credito, in quanto contestato dall'opposta e non accertato in altra sede con una sentenza passato in giudicato, è privo del requisito di certezza. Ciò che preclude, sulla base dei principi sopra esposti, l'operatività della compensazione tra il credito fatto valere dalla CO.LA.CO. (derivante dalla sentenza del Tribunale di Latina, limitatamente alle spese di lite, e confermata dalla Corte di
Cassazione all'esito del regolamento di competenza) e quello preteso dal sulla base del Parte_1 bilancio approvato dall'assemblea consortile.
In conclusione, i suddetti importi, di cui il assume essere creditore nei confronti della Parte_1
CO.LA.CO., in quanto contestati nel presente giudizio, oltre che nell'ambito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. limitatamente al credito portato dal decreto ingiuntivo (poi revocato a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Latina), non sono opponibili in compensazione nei confronti di parte opposta, in quanto carenti del necessario requisito della certezza.
Si ritiene, invece, che la compensazione eccepita dall'opponente debba operare con riferimento al credito derivante dalle spese di lite liquidate in favore del con ordinanza cautelare ex art. Parte_1
700 c.p.c. resa nel giudizio R.G. n. 2287/18, pari a euro 978,00 oltre accessori di legge, e con ordinanza emessa all'esito del giudizio di reclamo, iscritto presso il Tribunale di Cassino al R.G. n. 4227/18, limitatamente ad euro 700,00, a titolo di condanna della CO.LA.CO. per lite temeraria, per complessivi euro 2.127,00 (cfr. docc. 4 e 5); somma, questa, che l'opponente, a fronte delle contestazioni circa il quantum mosse dalla CO.LA.CO., ha precisato essere comprensiva degli accessori di legge applicati sull'importo di euro 978,00, liquidato a titolo di spese di lite (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c.).
Il suddetto credito, infatti, è certo (in quanto accertato con provvedimenti giudiziali definitivi), liquido ed esigibile, e può pertanto essere opposto in compensazione a quello fatto valere da parte opposta, a titolo di spese legali, in forza della citata sentenza del Tribunale di Latina. Di conseguenza, il diritto di parte opposta di agire esecutivamente in danno del deve essere limitato al credito Parte_1 di euro 4.209,15 (euro 6.336,15- 2127,00).
A tal proposito deve inoltre osservarsi che l'eccesso della somma per la quale viene intimato il precetto, rispetto a quella per cui il creditore ha diritto di procedere, non importa la nullità pagina 8 di 9 del precetto stesso, ma da soltanto luogo alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (cfr. per tutte, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1512 del 15/06/1964 (Rv. 302167 - 01). Più di recente, è stato ulteriormente osservato che, in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr. Cass. sez. 1 -, Ordinanza n. 20238 del
22/07/2024 (Rv. 672162 - 01)).
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione (limitatamente alla compensazione eccepita con riguardo al suddetto credito), va riconosciuto il diritto della CO.LA.CO. di agire esecutivamente in danno del per il minor credito di euro 4.209,15. Parte_1
6. Le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/3, stante l'accoglimento parziale dell'opposizione. La restante parte va posta a carico dell'opponente, stante il rigetto dei restanti motivi di opposizione articolati, e va liquidata sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (da determinare con riguardo al valore del credito portato nel precetto, ai sensi dell'art. 17 c.p.c.) e dell'attività processuale effettivamente svolta (con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione in assenza di prove costituende).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il diritto di
[...] di agire esecutivamente in danno del Controparte_5 Parte_1
per il minor credito di euro 4.209,15;
[...]
2) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 che, liquidate per l'intero in euro 4.237,00 per compensi oltre accessori di legge ed euro 195,00 per esborsi, pone per la restante parte a carico del
[...]
B5 Comparto A. Parte_1
Così deciso in Cassino, il 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica della dott.ssa Francesca Di Giorno, ai sensi dell'art. 281 sexies comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2625/2020 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza del 24.11.2025 e vertente tra
(C.F./P.I.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Carla Di
NA e OR La CA ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Gaeta via Del Piano n. 6;
OPPONENTE
C.F./P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Latina Via Plauto n. 6, in persona del Presidente pro tempore ed elettivamente domiciliata in Latina Via Plauto n. 6, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Vincenzo Palleschi;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 24.11.2025 da intendersi interamente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il Parte_1
(di seguito, per brevità, anche solo il ”) proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatogli il 29.7.2020 da CO.LA.CO.- , in virtù Controparte_2 della sentenza n. 1583/19 del Tribunale di Latina, con cui gli è stato intimato il pagamento del complessivo importo di euro 6.336,15.
A sostegno dell'opposizione, il deduceva: a) la nullità del precetto ex art. 480 c.p.c. Parte_1 per omessa individuazione del giudice competente, essendosi limitato alla sola elezione di domicilio pagina 1 di 9 presso il proprio legale, peraltro in circondario diverso rispetto a quello in cui ha sede il;
b) Parte_1 la nullità del precetto per mancata notificazione unitamente al titolo, e omessa indicazione della data di notificazione del titolo;
c) inefficacia esecutiva del titolo giudiziale, posto che la citata sentenza del
Tribunale di Latina è di mero accertamento della competenza e comunque non è definitiva, essendo stata impugnata con regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione;
d) la compensazione del credito intimato con l'atto di precetto con quello maggiore vantato dall'opponente nei confronti di controparte, pari a: i) complessivi euro 2.127,00, per spese legali di cui ai giudizi incardinati dinanzi al
Tribunale di Cassino, per la domanda cautelare (R.G. n. 2297/28) e per il successivo reclamo (R.G.
4227/18); ii) euro 90.000,00 come da riconoscimento effettuato dalla CO.LA.CO. con dichiarazione riportata nel verbale del Consiglio di Amministrazione del;
iii) euro 109.000,62 di cui al Parte_1 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Latina, immediatamente esecutivo, e poi revocato a seguito di opposizione fondata sulla clausola compromissoria e che ha statuito sulle spese di lite richieste con il precetto oggetto dell'odierna opposizione;
iv) euro 352.484,54, pari al debito della CO.LA.CO. nei confronti dell'opponente, come da bilancio e piano dei costi approvato nell'assemblea consortile del
25.11.2019.
Tanto esposto, l'opponente ha concluso chiedendo: “
1 - in via principale, dichiararsi
l'improcedibilità dell'atto di precetto e della successiva fase esecutiva, se mai sarà iniziata, per assenza dell'efficacia esecutiva della sentenza ex artt. 282 e 283 cpc;
– in via subordinata, applicarsi la compensazione ex artt. 1241 e 1243 cc, per quanto possibile, facendo salvi gli effetti degli esisti del giudizio in corso e quindi dichiarare l'improcedibilità e l'inefficacia del precetto e di tutti gli atti esecutivi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Nel costituirsi la (di seguito, Controparte_3 per brevità, anche la “CO.LA.CO.”), ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando le doglianze mosse dall'opponente e l'applicabilità dell'istituto della compensazione, attesa l'insussistenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dal , contestato nell'an e Parte_1 quantum debeatur. Parte opposta, ha quindi concluso chiedendo: “ - nel merito, rigettare l'opposizione al precetto proposta dal nei confronti della Parte_1 [...]
, attesa la manifesta infondatezza sia in fatto che Controparte_4 in diritto, per tutto quanto ampiamente esposto in atti;
- in via subordinata, accertare e dichiarare
l'importo dell'atto di precetto notificato dalla Controparte_4
al in data 29 luglio 2020, nella somma di €
[...] Parte_1
4.658,15 ovvero nella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, per tutto quanto ampiamente esposto in atti”. pagina 2 di 9 La causa, istruita con prova documentale, è stata successivamente assegnata alla scrivente, e all'udienza del 24.11.2025 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. I motivi di opposizione articolati dal in ordine alla nullità dell'atto di precetto ex Parte_1 art. 380 c.p.c., per mancata indicazione del giudice competente, per omessa o mancata indicazione nel precetto del titolo esecutivo vanno qualificati come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., attenendo alla regolarità formale dell'atto di precetto.
I motivi relativi all'inesistenza del titolo esecutivo, in quanto rappresentato da una sentenza di mera incompetenza, e alla intervenuta compensazione con l'asserito controcredito vantato dalla
CO.LA.CO. sono da qualificare, invece, come opposizioni preventive all'esecuzione, ex art. 615 comma 1 c.p.c., vertendo sull'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata del Parte_1 in danno di parte opposta.
3. I motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c., pur ammissibili, in quanto tempestivamente proposti, sono infondati.
3.1. Anzitutto, priva di fondamento è la doglianza relativa alla nullità dell'atto di precetto per mancata indicazione del giudice competente, attesto che l'art. 480 c.p.c. non prevede che il precetto debba contenere detta indicazione a pena di nullità.
L'individuazione del giudice compente la si ricava, infatti, dalla dichiarazione di residenza o dall'elezione di domicilio della parte istante effettuata con l'atto di precetto.
Al riguardo, va osservato che l'art. 615, comma 1 c.p.c., per quanto concerne la competenza territoriale, rinvia all'art. 27 c.p.c., in base al quale, in via generale, giudice competente per le opposizioni esecutive è il giudice dell'esecuzione; tuttavia, detta norma, per ciò che concerne l'opposizione al precetto, fa salva l'applicabilità dell'art. 480 comma 3 c.p.c., alla stregua del quale
“…in mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo ove il precetto è stato notificato”.
Da detta disposizione si ricava a contrario che competente a conoscere delle opposizioni al precetto è l'ufficio giudiziario del luogo in cui il creditore ha dichiarato la residenza o eletto domicilio poiché ivi si trovano i beni del debitore da sottoporre a esecuzione;
si realizza così una tendenziale coincidenza tra il foro del giudice dell'opposizione a precetto e quello del giudice dell'esecuzione.
Nella diversa ipotesi in cui il creditore non provveda a dichiarare la residenza o ad eleggere domicilio con l'atto di precetto, trova applicazione il criterio “sussidiario” del luogo in cui il precetto è stato notificato, corrispondente a quello in cui (in quel momento) il debitore aveva la propria residenza.
pagina 3 di 9 Detto criterio, alla luce della sentenza interpretativa della Corte Costituzionale del 12 giugno
1973, n. 84, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore abbia dichiarato la residenza o eletto il domicilio in un luogo diverso da quello in cui si trovano i beni del debitore;
in tal caso il creditore conserva comunque la possibilità di dimostrare che la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio siano state fatte in un luogo in cui l'esecuzione poteva iniziare.
Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile in materia di competenza, nel caso di specie non sono state sollevate eccezioni a tal riguardo, e la mancata indicazione del giudice competente nell'atto di precetto è priva di rilievo.
3.2. Infondata è anche la doglianza relativa all'omessa notifica del titolo esecutivo e alla mancata indicazione della data di notifica nell'atto di precetto.
Parte opposta ha infatti dimostrato di aver provveduto ad una prima notificazione del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 1583/2019 del Tribunale di Cassino, unitamente all'atto di precetto in rinnovazione in data 4.10.2019 (doc. 3 comparsa di costituzione).
Per quanto concerne la omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, deve condividersi quanto espresso dalla Suprema Corte in una fattispecie analoga, ossia che l'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito - insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata - può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15316 del 20/06/2017 (Rv.
644737 – 01; nella specie, il precetto impugnato era stato notificato in rinnovazione di un precedente precetto e conteneva una precisa indicazione degli estremi della sentenza di condanna, notificata assieme al primo precetto, sulla base della quale sia il primo che il secondo precetto erano stati intimati).
Nel caso di specie, nell'atto di precetto oggetto dell'odierna opposizione è stato chiaramente indicato il titolo esecutivo azionato, rispetto al quale, del resto, parte opponente si è compiutamente difesa.
Ad ogni modo, deve osservarsi che, come già affermato da Cass. n. 25900 del 2016, "La disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., u.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della pagina 4 di 9 finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.”. La Suprema Corte, proprio con riguardo all'omessa indicazione della notificazione del titolo, ha evidenziato che “L'applicabilità del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo grazie alla proposizione della opposizione a precetto è stato' ammesso, da questa Corte fin da Cass. n. 700 del 1971, secondo la quale l'opposizione al precetto, ex art. 617 c.p.c., sana la nullità del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato (nella fattispecie, la sussistenza della nullità del precetto era stata anche esclusa, giacché nel contesto del precetto risultava individuato il titolo, sentenza esecutiva regolarmente notificata, in base al quale si era proceduto alla esecuzione)” (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 18/07/2018, n.19105).
Alla luce delle anzidette considerazioni, la nullità del precetto per omessa indicazione del titolo
– comunque chiaramente indicato nel precetto stesso – deve ritenersi certamente sanata per raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione della opposizione al precetto.
4. Parimenti infondato è il motivo di opposizione, ex art. 615 c.p.c., relativo all'inesistenza di un titolo avente efficacia esecutiva, trattandosi, secondo quanto dedotto dall'opponente, di una mera sentenza di incompetenza.
Anche detta contestazione è priva di pregio.
Deve infatti considerarsi che il credito fatto valere dalla CO.LA.CO. nei confronti del attiene al capo della sentenza (con cui è stata dichiarata l'incompetenza dell'adito giudice) Parte_1 relativo alla statuizione delle spese di lite, che, in quanto di condanna, è immediatamente esecutivo, a prescindere dal carattere definitivo o meno della relativa pronuncia. Chiaro in tal senso è il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "il capo di una sentenza relativo alla condanna al pagamento di una somma di denaro, (nella specie, al pagamento delle spese processuali) è provvisoriamente esecutivo, pur se acceda a pronunce di accertamento o costitutive, o comunque non suscettibili di immediata esecutività" (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, n.9363).
Ciò evidenziato, la suddetta doglianza deve essere respinta.
5. Infine, quanto alla compensazione fatta valere da parte opponente, devono porsi le seguenti considerazioni preliminari.
Sul punto, in linea di principio, deve ricordarsi che la compensazione costituisce, ai sensi degli artt. 1241 e ss. del codice civile, una forma satisfattiva di estinzione dell'obbligazione, che determina l'estinzione di due reciproche obbligazioni fino al limite della loro concorrenza, con effetto dalla pagina 5 di 9 coesistenza dei due debiti;
ciò a condizione che si tratti di debiti aventi ad oggetti una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere, ugualmente liquidi ed esigibili.
Per credito liquido, deve intendersi un credito determinato nell'ammontare in base al titolo, o comunque determinabile in base ad un mero calcolo aritmetico.
L'ulteriore requisito della certezza sull'esistenza del credito, invece, non è previsto espressamente dall'art. 1243 c.c., in quanto mentre la liquidità attiene all'oggetto della prestazione, la certezza attiene invece all'esistenza dell'obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito.
È la ratio di estinzione satisfattoria reciproca a richiedere che entrambi siano incontrovertibili, ossia non più soggetti a modificazioni a seguito di impugnazione (cfr. Cass. n. 6820 del 2002, n.8338 del 20011), non solo nella loro esattezza, ma anche nella loro esistenza (credito certus nell'an, quid, quale, quantum debeatur).
Pertanto, “accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di 'liquidità' processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell'an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo (credito litigioso)” (Cfr. Cass. Sez. Un. 5 novembre 2016, n. 23225).
In altre parole, la provvisorietà dell'accertamento del controcredito non può provocare l'effetto dell'estinzione del credito principale, la quale investe – elidendola irrimediabilmente – la stessa sussistenza, ontologicamente considerata, della ragione di credito e non soltanto la sua tutela esecutiva.
In conclusione, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale, ferma restando l'eseguibilità del titolo giudiziale che accerta il credito, ex art. 282 c.p.c.; detta disciplina, infatti, non attiene in alcun modo alla certezza del credito, ma solo alla tutela anticipata del medesimo, mediante la sua immediata azionabilità (Cass. 8338 del 2011).
In sede di esecuzione forzata, corollario di questi principi espressi dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella succitata sentenza, è che, in caso di sussistenza di due titoli esecutivi che abbiano accertato la sussistenza di un credito di una persona verso l'altra, di cui almeno uno sub iudice e, quindi, solo provvisoriamente esecutivo, chi è legittimato attivo ad iniziare l'esecuzione in virtù di quest'ultimo, non può eccepire utilmente in sede di opposizione l'inesistenza, anche parziale, del diritto di procedere dell'altro a suo danno invocando la compensazione, non godendo (ancora) il suo credito del requisito della certezza quale incontrovertibilità.
L'incontrovertibilità del credito è, peraltro, requisito necessario sia per la declaratoria della compensazione legale sia per l'applicazione della compensazione giudiziale, che differisce dalla prima pagina 6 di 9 esclusivamente per l'attenuazione del presupposto della liquidità del credito, che pur potendo apparentemente mancare, deve essere di facile e pronta soluzione.
5.1. Orbene, parte opponente ha eccepito la compensazione con una serie di controcrediti dalla stessa vantati.
In primis, ha fatto valere a tal fine un asserito credito di euro 90.000,00, come da dichiarazione resa dalla società intimante e riportato nel verbale del Consiglio di Amministrazione del Parte_1
(docc. 6 e 7 opposizione).
Invero, detto importo, pur in presenza di una dichiarazione da parte dell'amministratore unico della CO.LA.CO., avente ad oggetto un piano di rateizzazione (doc. 6 opposizione), appare, a fronte delle contestazioni di parte opposta e in assenza di un accertamento contenuto in un titolo passato in giudicato, privo del necessario requisito di certezza. Del resto, il riconoscimento di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022 (Rv. 663945 - 01).
Ciò posto, la mera esistenza di una dichiarazione stragiudiziale, in assenza di un accertamento giudiziale incontrovertibile a fronte delle contestazioni operate nel presente giudizio da parte opposta, non consente l'operatività in tale sede dell'istituto della compensazione.
Analoghe considerazioni valgono per la compensazione con il credito di euro 214.589,84, eccepita dall'opponente sulla scorta della successiva proposta di piano di rateizzazione del 14.6.2023 ad opera della CO.LA.CO., valendo le medesime argomentazioni anzidette in punto di riconoscimento del debito.
In secondo luogo, la società opponente ha eccepito in compensazione il credito, pari a euro
109.000,62, dalla stessa vantato in forza del decreto ingiuntivo n. 2191/18 emesso dal Tribunale di
Latina (doc. n. 8). Il suddetto credito deve ritenersi, allo stato, inesistente, posto che, come evidenziato pagina 7 di 9 dallo stesso , il decreto ingiuntivo (con cui si era intimato il pagamento del suddetto importo) Parte_1
è stato revocato con sentenza con cui il Tribunale di Latina ha dichiarato la propria incompetenza e ha condannato il al pagamento delle spese di lite in favore della CO.LA.CO. (oggetto del Parte_1 precetto opposto).
Altro credito opposto in compensazione dal è quello di euro 352.484,54 risultante dal Parte_1 bilancio e piano dei costi approvato nell'assemblea consortile del 25.11.2019 (doc. 9 opposizione).
Detto credito, in quanto contestato dall'opposta e non accertato in altra sede con una sentenza passato in giudicato, è privo del requisito di certezza. Ciò che preclude, sulla base dei principi sopra esposti, l'operatività della compensazione tra il credito fatto valere dalla CO.LA.CO. (derivante dalla sentenza del Tribunale di Latina, limitatamente alle spese di lite, e confermata dalla Corte di
Cassazione all'esito del regolamento di competenza) e quello preteso dal sulla base del Parte_1 bilancio approvato dall'assemblea consortile.
In conclusione, i suddetti importi, di cui il assume essere creditore nei confronti della Parte_1
CO.LA.CO., in quanto contestati nel presente giudizio, oltre che nell'ambito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. limitatamente al credito portato dal decreto ingiuntivo (poi revocato a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Latina), non sono opponibili in compensazione nei confronti di parte opposta, in quanto carenti del necessario requisito della certezza.
Si ritiene, invece, che la compensazione eccepita dall'opponente debba operare con riferimento al credito derivante dalle spese di lite liquidate in favore del con ordinanza cautelare ex art. Parte_1
700 c.p.c. resa nel giudizio R.G. n. 2287/18, pari a euro 978,00 oltre accessori di legge, e con ordinanza emessa all'esito del giudizio di reclamo, iscritto presso il Tribunale di Cassino al R.G. n. 4227/18, limitatamente ad euro 700,00, a titolo di condanna della CO.LA.CO. per lite temeraria, per complessivi euro 2.127,00 (cfr. docc. 4 e 5); somma, questa, che l'opponente, a fronte delle contestazioni circa il quantum mosse dalla CO.LA.CO., ha precisato essere comprensiva degli accessori di legge applicati sull'importo di euro 978,00, liquidato a titolo di spese di lite (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c.).
Il suddetto credito, infatti, è certo (in quanto accertato con provvedimenti giudiziali definitivi), liquido ed esigibile, e può pertanto essere opposto in compensazione a quello fatto valere da parte opposta, a titolo di spese legali, in forza della citata sentenza del Tribunale di Latina. Di conseguenza, il diritto di parte opposta di agire esecutivamente in danno del deve essere limitato al credito Parte_1 di euro 4.209,15 (euro 6.336,15- 2127,00).
A tal proposito deve inoltre osservarsi che l'eccesso della somma per la quale viene intimato il precetto, rispetto a quella per cui il creditore ha diritto di procedere, non importa la nullità pagina 8 di 9 del precetto stesso, ma da soltanto luogo alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (cfr. per tutte, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1512 del 15/06/1964 (Rv. 302167 - 01). Più di recente, è stato ulteriormente osservato che, in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr. Cass. sez. 1 -, Ordinanza n. 20238 del
22/07/2024 (Rv. 672162 - 01)).
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione (limitatamente alla compensazione eccepita con riguardo al suddetto credito), va riconosciuto il diritto della CO.LA.CO. di agire esecutivamente in danno del per il minor credito di euro 4.209,15. Parte_1
6. Le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/3, stante l'accoglimento parziale dell'opposizione. La restante parte va posta a carico dell'opponente, stante il rigetto dei restanti motivi di opposizione articolati, e va liquidata sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (da determinare con riguardo al valore del credito portato nel precetto, ai sensi dell'art. 17 c.p.c.) e dell'attività processuale effettivamente svolta (con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione in assenza di prove costituende).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il diritto di
[...] di agire esecutivamente in danno del Controparte_5 Parte_1
per il minor credito di euro 4.209,15;
[...]
2) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 che, liquidate per l'intero in euro 4.237,00 per compensi oltre accessori di legge ed euro 195,00 per esborsi, pone per la restante parte a carico del
[...]
B5 Comparto A. Parte_1
Così deciso in Cassino, il 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
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