Ordinanza collegiale 1 marzo 2021
Decreto decisorio 3 settembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 01/03/2021, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 02274/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2274 del 2006, proposto da
ST IA, ST RC e ST IZ, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Berto e Gianfranco Magnabosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’avvocato Federica Coghetto in Venezia-Mestre, via Torino 151/B;
contro
Comune di Sovizzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;
per l'annullamento
della deliberazione n. 96 del 18.7. 2006, pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 20 luglio 2006, con la quale la Giunta Comunale di Sovizzo ha deliberato di approvare "il progetto preliminare per la realizzazione di variante in località Peschiera dei Muzzi-importo complessivo Euro 2.470.000,00", nonché di ogni altro atto connesso e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sovizzo;
Visto l'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1° dicembre 2020 tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020, il dott. Nicola Bardino;
Considerato che con atto notificato e depositato in data 18 novembre 2020, il difensore dei ricorrenti ha comunicato la morte del sig. IZ ST;
Ritenuto che deve darsi atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. cod. proc. civ., a far tempo dalla data in cui il procuratore della parte ricorrente ha reso la relativa dichiarazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) dichiara l'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. cod. proc. civ.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione alle parti costituite della presente ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2020, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO