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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 564/2017
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Marinella GRILLO
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Marcello CARNOVALE t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura alle dipendenze dell'azienda agricola nel 2012, per un numero complessivo di 102 Controparte_2 giornate annue, lamentando l'illegittimità della cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il predetto anno, previa proposizione di ricorso amministrativo, adiva l'intestato Tribunale per ottenere previo riconoscimento del rapporto di lavoro come descritto in ricorso, la rei-scrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per l' anno di causa.
L' costituitosi in giudizio eccepiva preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva CP_3 dell'istituto, l'inammissibilità delle domande per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. l.
3.2.1970 n.7 conv. in l. 83/1970, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 639/1970, nonché
l'improcedibilità della domanda per mancanza di domanda amministrativa.
Nel merito ha domandato il rigetto dei proposti ricorsi per infondatezza, risultando omessa la prova dello status di bracciante agricola vantato dalla ricorrente e tenuto conto dell'irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto.
La controversia, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che, decide all'esito della trattazione cartolare, con la presente sentenza.
****
Nel merito, in via assorbente, la domanda attorea finalizzata ad ottenere la reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente difatti, non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, laddove
è appena il caso di osservare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che agisce per il riconoscimento di un diritto deve provarne il fondamento.
Nello specifico contenzioso sottoposto all'odierno vaglio, difatti, l'onere di provare il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per una durata temporale corrispondente a quella richiesta dalla legge per poter beneficiare delle prestazioni previdenziali, grava in via esclusiva sul prestatore di lavoro (cfr. ex multis, Cass., Sent. n. 4232/00; Cass. Civ. sez. lav.
2/8/2012 n. 13877; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21702 del 2014).
Al riguardo, occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto (cfr. Cass., Sent. n. 4232/00).
Tale principio ha trovato conferma anche nella pronuncia della S.C. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
21702 del 2014, in base alla quale, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto lavorativo.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_3
previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del
1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845); principi ribaditi anche da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha così statuito: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro
o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa". Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata, svolta da un determinato soggetto che costituisce, quindi, il presupposto essenziale per far nascere il rapporto previdenziale.
Ebbene, l' ha contestato l'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative CP_3
asseritamente svolte dalla ricorrente, sulla base del verbale di accertamento ispettivo del
22.7.2016 dal quale è emerso:
- esiste una notevole distonia tra fabbisogno aziendale dichiarato ed assunzioni, nonché tra il ricavato dell'attività posta in essere dall'azienda e retribuzioni come corrisposte ai lavoratori;
- il sig. ha prodotto relativamente alla vendita di agrumi, esclusivamente CP_2
fatture da quale si evince che le stesse sono effettuate sulla pianta, con raccolta e trasporto a carico dell'acquirente. In particolare, le fatture si riferiscono alle campagne agrumicole dal 2010 al 2016. Altro elemento da rilevare è che il sig. è CP_2 iscritto alla Gestione Autonoma dell' come coltivatore diretto, ne discende che CP_3
dalla quantificazione delle giornate occorrenti all'azienda occorre detrarre le giornate relative alla raccolta (a carico dell'acquirente) e quelle che il sig. stesso CP_2
dedica alla coltivazione del fondo in qualità di coltivatore diretto;
- dalle dichiarazioni assunte dal sig. in data 16.5.2016 e confermata in data CP_2
6.7.2016 è emerso che assume personale dipendente a gennaio per la potatura e il completamento della raccolta di agrumi, a febbraio-marzo per la concimazione e, infine, per la raccolta di agrumi a fine anno da ottobre a dicembre. Dichiara di aver assunto 6/7 persone all'anno per 51 giornate ciascuno;
- alla luce delle anomalie riscontrate sono stati sentiti tutti i lavoratori assunti sin dal
2009, all'esito delle suddette audizioni sono state confermati solo alcuni rapporti di lavoro indicati nel verbale, mentre per altri a causa del tenore contraddittorio delle dichiarazioni rese in ordine a: attività prestata, periodo di lavoro, metodologia di irrigazione, retribuzione, indicazione dei colleghi, si è proceduto alla loro cancellazione in quanto ritenuti fittizi ( tra i quali viene annoverata la ricorrente, cfr. all. A verbale ispettivo). Tali dati inducono fondatamente a dubitare, non tanto della economicità della gestione aziendale, quanto in radice della effettiva esistenza del rapporto lavorativo della parte ricorrente così come dedotto in ricorso.
Orbene, la prova testimoniale articolata dalla ricorrente non è riuscita a sminuire le risultanze ispettive in atti.
Occorre premettere, prima di passare al vaglio delle singole testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria, che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco
(Cass. 11414/2013).
Nel corso del giudizio sono state sentite e , colleghe di lavoro del Persona_1 Persona_2 ricorrente.
Ed allora non può farsi a meno di considerare l'interesse che ha animato le testimoni, quali titolari di una posizione del tutto assimilabile a quella della ricorrente.
Anch'esse, invero, hanno analogo contenzioso con come dalle stesse dichiarato CP_3
rispettivamente all'udienza del 14.12.2018 (verbale di audizione del teste ) e del Per_1
7.3.2024 (verbale testimoniale teste GR).
Tanto concorre ad indebolire la credibilità del loro apporto testimoniale che, sul piano dell'attendibilità intrinseca delle propalazioni rese, si rivela privo di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché le loro dichiarazioni indistinte sono astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili.
Le testimoni, infatti, si sono limitate a dichiarare di aver lavorato insieme alla ricorrente nell'anno 2012, senza tuttavia, indicare il numero esatto delle giornate di lavoro effettuate.
Inoltre, il narrato delle testi è tra loro contraddittorio quanto alla tipologia del prodotto raccolto, ai giorni di lavoro ed ai relativi periodi lavorativi. La signora ha riferito di essersi occupata unitamente alla ricorrente della raccolta di Per_1
agrumi, la GR invece, ha asserito di aver svolto attività di pulitura del terreno e della raccolta di ortaggi.
Peraltro, quest'ultima circostanza non è mai stata indicata dalla ricorrente.
Quanto all'orario di lavoro, la signora ha indicato come periodi di lavoro dal mese di Per_1
settembre a dicembre 2012, dal lunedì a venerdì, mentre la GR ha indicato di aver lavorato dal mese di agosto a dicembre 2012, dal lunedì al sabato, a richiesta anche la domenica (verbali testimoniali del 14.12.2018 e 7.3.2024 cit).
In conclusione, l'esito della prova orale utilizzabile nell'ambito del presente giudizio, per il suo carattere stereotipato e contraddittorio, non riesce a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura, ma soprattutto per superare gli esiti del verbale ispettivo in atti.
Ed infatti, è stato messo bene in evidenza dai funzionari dell' il carattere assolutamente CP_3 antieconomico dell'attività d'impresa esercitata negli anni, attraverso una semplice comparazione tra i ricavi desunti dalla fatturazione esibita ed i costi che sarebbero stati sostenuti per il mantenimento del numero elevatissimo di braccianti agricoli denunciati ed asseritamente impiegati negli stessi anni.
Si rileva, inoltre, che non assumono un valore probatorio dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti dalla parte ricorrente, in quanto si tratta di elementi documentali che non sono incompatibili con la natura fittizia del rapporto di lavoro, come comprovato da un'ampia casistica di questo Tribunale, la quale vede in numerosi casi il lavoratore agricolo soccombente, nonostante la produzione dei documenti in questione. Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro, a fronte un accertamento ispettivo dell' , CP_3 dettagliato e circostanziato, che ne ha affermato la fittizietà.
In conclusione, stante l'incontestabile mancanza di prova del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura, la parte ricorrente non ha diritto alla reiscrizione nel registro dei braccianti agricoli per l'anno preteso.
Ne consegue il rigetto della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida CP_3 in euro 2.666,30, oltre al rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Castrovillari, 20.10.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott. Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Marinella GRILLO
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Marcello CARNOVALE t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura alle dipendenze dell'azienda agricola nel 2012, per un numero complessivo di 102 Controparte_2 giornate annue, lamentando l'illegittimità della cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il predetto anno, previa proposizione di ricorso amministrativo, adiva l'intestato Tribunale per ottenere previo riconoscimento del rapporto di lavoro come descritto in ricorso, la rei-scrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per l' anno di causa.
L' costituitosi in giudizio eccepiva preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva CP_3 dell'istituto, l'inammissibilità delle domande per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. l.
3.2.1970 n.7 conv. in l. 83/1970, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 639/1970, nonché
l'improcedibilità della domanda per mancanza di domanda amministrativa.
Nel merito ha domandato il rigetto dei proposti ricorsi per infondatezza, risultando omessa la prova dello status di bracciante agricola vantato dalla ricorrente e tenuto conto dell'irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto.
La controversia, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che, decide all'esito della trattazione cartolare, con la presente sentenza.
****
Nel merito, in via assorbente, la domanda attorea finalizzata ad ottenere la reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente difatti, non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, laddove
è appena il caso di osservare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che agisce per il riconoscimento di un diritto deve provarne il fondamento.
Nello specifico contenzioso sottoposto all'odierno vaglio, difatti, l'onere di provare il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per una durata temporale corrispondente a quella richiesta dalla legge per poter beneficiare delle prestazioni previdenziali, grava in via esclusiva sul prestatore di lavoro (cfr. ex multis, Cass., Sent. n. 4232/00; Cass. Civ. sez. lav.
2/8/2012 n. 13877; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21702 del 2014).
Al riguardo, occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto (cfr. Cass., Sent. n. 4232/00).
Tale principio ha trovato conferma anche nella pronuncia della S.C. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
21702 del 2014, in base alla quale, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto lavorativo.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_3
previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del
1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845); principi ribaditi anche da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha così statuito: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro
o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa". Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata, svolta da un determinato soggetto che costituisce, quindi, il presupposto essenziale per far nascere il rapporto previdenziale.
Ebbene, l' ha contestato l'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative CP_3
asseritamente svolte dalla ricorrente, sulla base del verbale di accertamento ispettivo del
22.7.2016 dal quale è emerso:
- esiste una notevole distonia tra fabbisogno aziendale dichiarato ed assunzioni, nonché tra il ricavato dell'attività posta in essere dall'azienda e retribuzioni come corrisposte ai lavoratori;
- il sig. ha prodotto relativamente alla vendita di agrumi, esclusivamente CP_2
fatture da quale si evince che le stesse sono effettuate sulla pianta, con raccolta e trasporto a carico dell'acquirente. In particolare, le fatture si riferiscono alle campagne agrumicole dal 2010 al 2016. Altro elemento da rilevare è che il sig. è CP_2 iscritto alla Gestione Autonoma dell' come coltivatore diretto, ne discende che CP_3
dalla quantificazione delle giornate occorrenti all'azienda occorre detrarre le giornate relative alla raccolta (a carico dell'acquirente) e quelle che il sig. stesso CP_2
dedica alla coltivazione del fondo in qualità di coltivatore diretto;
- dalle dichiarazioni assunte dal sig. in data 16.5.2016 e confermata in data CP_2
6.7.2016 è emerso che assume personale dipendente a gennaio per la potatura e il completamento della raccolta di agrumi, a febbraio-marzo per la concimazione e, infine, per la raccolta di agrumi a fine anno da ottobre a dicembre. Dichiara di aver assunto 6/7 persone all'anno per 51 giornate ciascuno;
- alla luce delle anomalie riscontrate sono stati sentiti tutti i lavoratori assunti sin dal
2009, all'esito delle suddette audizioni sono state confermati solo alcuni rapporti di lavoro indicati nel verbale, mentre per altri a causa del tenore contraddittorio delle dichiarazioni rese in ordine a: attività prestata, periodo di lavoro, metodologia di irrigazione, retribuzione, indicazione dei colleghi, si è proceduto alla loro cancellazione in quanto ritenuti fittizi ( tra i quali viene annoverata la ricorrente, cfr. all. A verbale ispettivo). Tali dati inducono fondatamente a dubitare, non tanto della economicità della gestione aziendale, quanto in radice della effettiva esistenza del rapporto lavorativo della parte ricorrente così come dedotto in ricorso.
Orbene, la prova testimoniale articolata dalla ricorrente non è riuscita a sminuire le risultanze ispettive in atti.
Occorre premettere, prima di passare al vaglio delle singole testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria, che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco
(Cass. 11414/2013).
Nel corso del giudizio sono state sentite e , colleghe di lavoro del Persona_1 Persona_2 ricorrente.
Ed allora non può farsi a meno di considerare l'interesse che ha animato le testimoni, quali titolari di una posizione del tutto assimilabile a quella della ricorrente.
Anch'esse, invero, hanno analogo contenzioso con come dalle stesse dichiarato CP_3
rispettivamente all'udienza del 14.12.2018 (verbale di audizione del teste ) e del Per_1
7.3.2024 (verbale testimoniale teste GR).
Tanto concorre ad indebolire la credibilità del loro apporto testimoniale che, sul piano dell'attendibilità intrinseca delle propalazioni rese, si rivela privo di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché le loro dichiarazioni indistinte sono astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili.
Le testimoni, infatti, si sono limitate a dichiarare di aver lavorato insieme alla ricorrente nell'anno 2012, senza tuttavia, indicare il numero esatto delle giornate di lavoro effettuate.
Inoltre, il narrato delle testi è tra loro contraddittorio quanto alla tipologia del prodotto raccolto, ai giorni di lavoro ed ai relativi periodi lavorativi. La signora ha riferito di essersi occupata unitamente alla ricorrente della raccolta di Per_1
agrumi, la GR invece, ha asserito di aver svolto attività di pulitura del terreno e della raccolta di ortaggi.
Peraltro, quest'ultima circostanza non è mai stata indicata dalla ricorrente.
Quanto all'orario di lavoro, la signora ha indicato come periodi di lavoro dal mese di Per_1
settembre a dicembre 2012, dal lunedì a venerdì, mentre la GR ha indicato di aver lavorato dal mese di agosto a dicembre 2012, dal lunedì al sabato, a richiesta anche la domenica (verbali testimoniali del 14.12.2018 e 7.3.2024 cit).
In conclusione, l'esito della prova orale utilizzabile nell'ambito del presente giudizio, per il suo carattere stereotipato e contraddittorio, non riesce a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura, ma soprattutto per superare gli esiti del verbale ispettivo in atti.
Ed infatti, è stato messo bene in evidenza dai funzionari dell' il carattere assolutamente CP_3 antieconomico dell'attività d'impresa esercitata negli anni, attraverso una semplice comparazione tra i ricavi desunti dalla fatturazione esibita ed i costi che sarebbero stati sostenuti per il mantenimento del numero elevatissimo di braccianti agricoli denunciati ed asseritamente impiegati negli stessi anni.
Si rileva, inoltre, che non assumono un valore probatorio dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti dalla parte ricorrente, in quanto si tratta di elementi documentali che non sono incompatibili con la natura fittizia del rapporto di lavoro, come comprovato da un'ampia casistica di questo Tribunale, la quale vede in numerosi casi il lavoratore agricolo soccombente, nonostante la produzione dei documenti in questione. Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro, a fronte un accertamento ispettivo dell' , CP_3 dettagliato e circostanziato, che ne ha affermato la fittizietà.
In conclusione, stante l'incontestabile mancanza di prova del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura, la parte ricorrente non ha diritto alla reiscrizione nel registro dei braccianti agricoli per l'anno preteso.
Ne consegue il rigetto della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida CP_3 in euro 2.666,30, oltre al rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Castrovillari, 20.10.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott. Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.