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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/09/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 8 3 1 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A O G I U D I C E Pt_1
I G I U D I C E Parte_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi rispettivamente dagli
[...]
avvocati DONATELLA BUSCAINO e MARIO TASQUIER
per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 11/07/2025, i coniugi esposero che in data 29/06/2017 avevano contratto matrimonio concordatario in Trapani dal quale era nato un figlio, (8/11/2021), minorenne. Per_1
Precisarono che con sentenza n. 68/2024 del 16/7/2024 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative all'affido e al mantenimento del figlio minorenne
. Per_1
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 11 settembre 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza in sede di separazione.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa un anno.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti in conformità ai principi di diritto e risolte le questioni relative all'affido e mantenimento del figlio minorenne in conformità ai principi generali dell'ordinamento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario,
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
perde il cognome del Parte_3 Parte_3
marito che con il matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi e Parte_3 Parte_4
con ricorso depositato in data 11/07/2025, così
provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_3
e in Trapani il
[...] Parte_4
29/06/2017, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani al n. 74, parte II,
serie A, anno 2017, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde Parte_3
il cognome del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 15/09/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A O G I U D I C E Pt_1
I G I U D I C E Parte_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi rispettivamente dagli
[...]
avvocati DONATELLA BUSCAINO e MARIO TASQUIER
per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 11/07/2025, i coniugi esposero che in data 29/06/2017 avevano contratto matrimonio concordatario in Trapani dal quale era nato un figlio, (8/11/2021), minorenne. Per_1
Precisarono che con sentenza n. 68/2024 del 16/7/2024 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative all'affido e al mantenimento del figlio minorenne
. Per_1
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 11 settembre 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza in sede di separazione.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa un anno.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti in conformità ai principi di diritto e risolte le questioni relative all'affido e mantenimento del figlio minorenne in conformità ai principi generali dell'ordinamento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario,
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
perde il cognome del Parte_3 Parte_3
marito che con il matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi e Parte_3 Parte_4
con ricorso depositato in data 11/07/2025, così
provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_3
e in Trapani il
[...] Parte_4
29/06/2017, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani al n. 74, parte II,
serie A, anno 2017, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde Parte_3
il cognome del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 15/09/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa