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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5114 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B.R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 309\22 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione con ordinanza del 14 maggio 2025, all'esito della udienza del 13 maggio 2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c, avente ad oggetto: giudizio di rinvio disposto da Cass. 29027\21, che ha cassato App. Roma n. 1963\19, di parziale riforma di Trib. Latina sez. dist. Terracina n. 953/14, del 28 aprile 2014 TRA DI ASSICURAZIONI s.p.a. -avv. CP_1
- Riassumente E
– avv. P. Rocchi, e Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
[...
– avv. F. Iacovino - appellati Controparte_5 E ; - appellati cont. Controparte_6 Controparte_7
IN FATTO E IN DIRITTO
Le vicende di causa possono così riassumersi:
convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina, la Yacht Parte_1 CP_8 per chiederle il risarcimento del danno subito in conseguenza della distruzione, a causa di incendio, di
[...] un'imbarcazione da diporto di sua proprietà, custodita nel cantiere della società per l'esecuzione di opere di manutenzione e per il rimessaggio invernale;
-la società convenuta, autorizzata dal giudice procedente, chiamò in causa DI NI (d'ora in poi, "DI"), per essere dalla stessa manlevata dall'eventuale condanna risarcitoria (in forza di polizza assicurativa con essa contratta); nel giudizio intervenne anche la , la quale agiva in rivalsa, sul presupposto di CP_2 aver già liquidato, in favore dell'attore, la somma di Euro 82.000,00;
-il Tribunale, con la sentenza richiamata in epigrafe, riconosciuta la responsabilità della convenuta, la condannò al risarcimento del danno liquidato in € 120.000,00 oltre rivalutazione, interessi e spese, attribuendo però € 82.000,00 a e la parte residua allo;
Controparte_9 CP_5
-propose appello principale la società (d'ora in poi, " "), per chiedere Controparte_2 CP_2 l'estensione della condanna a carico di DI (non avendo il Tribunale provveduto sulla domanda di manleva proposta dall'allora convenuta); tale domanda fu proposta, in appello, in via surrogatoria, ex art. 2900 c.c., stante l'inerzia della società convenuta, rectius - per essa ormai estinta, giacché cancellata dal registro delle imprese dei suoi già soci, ovvero e Parte_2 Parte_3 2
-anche lo propose appello incidentale, lamentando la mancata pronuncia sulla domanda di manleva;
CP_5
-anche DI proponeva appello incidentale, lamentando in particolare che uno degli ex soci non avrebbe potuto essere citato personalmente in appello, essendo intervenuto il suo fallimento nelle more della instaurazione del giudizio di secondo grado;
-questa Corte, con la sentenza 1963\19 del 21\3\19, , accolse l'appello sia della che dello , CP_2 CP_5 mentre rigettò quello della DI;
in particolare la sentenza di appello condannò DI NI al pagamento in favore della di € 82.000,00 oltre rivalutazione interessi e spese e in favore di CP_2 Parte_1 al pagamento di € 38.000,00 oltre rivalutazione interessi e spese;
[...]
-DI propose ricorso per Cassazione, accolto dalla S.C., n. 29027\21, con riferimento, solo parziale, al 5° motivo;
così la motivazione (§ 7.5 ss):
“Attraverso la sua proposizione, la ricorrente censura la decisione della Corte territoriale di disattendere il massimale di polizza, avendo ravvisato nel contegno di essa DI gli estremi della cd. "mala gestio". La doglianza è prospettata (…)sotto un duplice (alternativo) profilo (…) si evidenzia che nell'ipotesi in cui il massimale risulti incapiente all'epoca del sinistro (come avvenuto nel caso che occupa, visto che il danno conseguente all'incendio dell'imbarcazione dello I. è stato stimato in Euro 120.000,00, a fronte di un massimale di Euro 69.721,50), la sola conseguenza della "mala gestio" consiste nell'obbligo dell'assicuratore, ex art. 1224 c.c., di corrispondere all'assicurato/danneggiato gli interessi - o eventualmente il "maggior danno", ma quest'ultimo solo se provato, e senza cumulo con gli interessi, trattandosi di debito di valuta - sul massimale. (…) fondata è (…) censura, formulata sul presupposto che, eccedendo, già al momento del sinistro, il credito del danneggiato il massimale. contrattuale (essendo pari, l'uno, a Euro 120.000,00 e, l'altro, invece, a Euro
69.721,50), il danno da "male gestio" - secondo le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza di questa Corte - avrebbe dovuto essere liquidato solo attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale stesso, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell'art. 1224 comma 2, c.c. (cfr., da ultimo, Cass. Sez. III, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963- 06).
La censura, dunque, va accolta, rinviando al giudice di merito per la decisione, occorrendo accertamenti di fatto preclusi in tale sede, che impediscono a questa Corte di pronunciarsi nel merito. (…). In conclusione, in accoglimento del quinto motivo di ricorso, per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione sul merito della controversia, in base al seguente principio di diritto: "in materia di assicurazione per la responsabilità civile, allorché il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, il danno da "mela gestio" c.d. propria deve essere liquidato, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell'art. 1224 comma 2, c.c.";
-il giudizio è stato riassunto da DI, che ha formulato, e ribadito, le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di Roma, in applicazione del principio di diritto dettato dalla Corte di Cassazione come sopra indicato, limitare la condanna di DI NI PA a EV , quali soci Controparte_10 Controparte_11 della ovvero in proprio, entro il massimale assicurativo di € 69.721,50 ordinando Parte_4 a ed ad la restituzione delle somme percepite da DI CP_2 Controparte_12 Controparte_5 NI PA in eccesso rispetto ai rispettivi diritti”; .
- hanno resistito la lo mentre i soci della società estinta non si sono costituiti;
CP_2 CP_5
-più di preciso, la così concludeva: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito contrariis rejectis, in conformità al principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29027/2021:
- Dichiarare e Condannare DI NI S.p.a. al pagamento di tutti danni arrecati per mala gestio all'esponente in conseguenza del comportamento abusivo posto in essere ed accertato con forza di giudicato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1963/2019 comprensivi di interessi, rivalutazione e maggior danno quantificato come in atti;
- Per l'effetto, condannare DI NI S.p.a. al pagamento degli interessi legali dal sinistro alla notifica dell'atto di appello e moratori dalla notifica dell'atto di appello al saldo, oltre rivalutazione, sulla somma capitale pari ad Euro 69.721,50, e al maggior danno quantificato in conformità con l'art. 6 CEDU in Euro 15.200,00 ovvero nella maggiore somma che sarà maturata al momento del deposito della sentenza in conseguenza del comportamento abusivo posto in essere ed accertato con forza di giudicato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1963/2019 ; 3
- In subordine, condannare DI NI S.p.a. al pagamento degli interessi legali dal sinistro al saldo, oltre rivalutazione, sulla somma capitale pari ad Euro 69.721,50, e al maggior danno quantificato con l'art. 6
CEDU in Euro 15.200,00 ovvero nella maggiore somma che sarà maturata al momento del deposito della sentenza in conseguenza del comportamento abusivo posto in essere ed accertato con forza di giudicato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1963/2019 ;
- Vinte le spese e compensi del giudizio di cassazione R.G. 17001/2019 nonché quelle del .presente grado di giudizio”.
-così (sostanzialmente in termini) concludeva lo : CP_5
““Voglia l'Ill.mo Giudice Adito contrariis rejectis, in conformità al principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29027/2021
-Dichiarare e Condannare DI NI S.p.a. al pagamento di tutti danni arrecati per mala gestio all'esponente in conseguenza del comportamento abusivo posto in essere ed accertato con forza di giudicato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1963/2019 comprensivi di interessi, rivalutazione e maggior danno quantificato secondo i criteri menzionati nella nostra comparsa di costituzione nel presente giudizio di riassunzione (punto 3 lett. a e b);
-Per l'effetto, condannare DI NI S.p.a. al pagamento i) degli interessi legali oltre rivalutazione, dal sinistro alla notifica dell'atto di appello (per € 25.832,59) e ii) degli interessi moratori, oltre rivalutazione, dalla notifica dell'atto di appello al saldo (per € 25.246,55), calcolati sulla somma capitale pari ad Euro 69.721,50, iii) del maggior danno cagionato in conseguenza del comportamento abusivo accertato con forza di giudicato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1963/2019 al Dr - costretto, fra l'altro, ad CP_5 intraprendere una defatigante azione esecutiva e relativo giudizio di opposizione instaurato dalla debitrice DI
- quantificato in conformità con l'art. 6 CEDU (criterio certamente attagliabile al caso di specie) in Euro 15.200,00, ovvero nella maggiore somma che sarà maturata al momento del deposito della sentenza;
-In subordine, condannare DI NI S.p.a. al pagamento degli interessi legali dal sinistro al saldo, oltre rivalutazione, sulla somma capitale pari ad Euro 69.721,50, e al maggior danno quantificato con l'art. 6 CEDU in Euro 15.200,00 ovvero nella maggiore somma che sarà maturata al momento del deposito della sentenza in conseguenza del comportamento abusivo posto in essere ed accertato con forza di giudicato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1963/2019;
-Vinte le spese e compensi del giudizio di cassazione R.G. 17001/2019, almeno per i 4/5, nonché quelle del presente grado di giudizio”;
-questa Corte , precisate (all'esito di udienza cartolare) le conclusioni (come sopra riportate), ha assegnato il giudizio a decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; Ritenuto che:
-va subito premesso che l'oggetto del presente giudizio di rinvio è circoscritto da quanto statuito, con chiarezza, dalla Suprema Corte: ogni altra pronuncia è preclusa, v. art. 392 ss c.p.c.; ne segue che le doglianze che – ancora nelle memorie conclusionali- Cattolica e muovono alle precedenti pronunce di merito CP_5 sono, quantomeno, superflue;
-va però osservato che, certo, l'accertamento della responsabilità dell'originaria parte convenuta (la società estinta) è ormai definitivo, così come la condanna dell'originario convenuto (in questa sede non interessano le successive vicende di quella società, ma v. infra) al pagamento di euro 120.000,00, di cui 82.000,00 alla : sul punto si è sicuramente formato il giudicato;
sicuramente vi è giudicato anche con riferimento CP_2 all'”an debeatur” di DI (soccombente nel giudizio di appello surrichiamato;
e si ricordi che il ricorso per cassazione è stato rigettato con riferimento a tutti i motivi, compreso il 5°, prima parte, e è stato accolto solo limitatamente alla seconda parte del 5° motivo); evidentemente però non si è formato il giudicato sul “quantum debeatur” di tale parte, alla stregua proprio della pronuncia della S.C. cit. (fermo, ovviamente, che DI è tenuta al massimale oltre interessi, come si dirà infra);
- ne segue però che, contrariamente da quanto ritenuto da e , le cui difese sono ampiamente CP_2 CP_5 convergenti, non si è formato – per evidenti ragioni di conseguenzialità logico- giuridico- anche sulla condanna alle spese di DI;
la stessa cassazione dell'originaria pronuncia (che – si ricordi- aveva quantificato in euro 120.000,00 l'importo dovuto da tale parte) fa ritenere che la cassazione concerni, pur implicitamente, ma sicuramente, anche tale capo della decisione di merito;
-venendo al merito della controversia- quale circoscritto in termini vincolanti per questa Corte, lo si ribadisce- da Cass. 29027\21- vi è un punto fermo: DI è incorsa in mala gestio c.d. propria, in una vicenda in cui il danno (accertato in via definitiva) di euro 120.000,00 eccedeva, ab origine, il massimale, di euro 69.721,50; 4
- tale ultimo importo è sicuramente dovuto da DI, come del resto dalla stessa riconosciuto;
-la S.C., però, ha precisato che tale parte è tenuta anche agli interessi legali e al maggior danno, se dovuto
(v. il principio di diritto enunciato dalla sentenza cit., e sopra riportato);
-tanto, del resto, in conformità alla giurisprudenza ormai costante in materia del giudice di legittimità, v. anche Cass. 9666\18; ebbene la giurisprudenza (cui va ricondotta la pronuncia che ha disposto il rinvio) ha costantemente chiarito che, quando il danno è superiore al massimale già al momento della verificazione del sinistro (come appunto nella specie), l'obbligazione dell'assicuratore è circoscritta, al massimale stesso, con la conseguenza che essa sarà considerata una obbligazione di valuta ed esposta all'applicazione dell'art. 1224 c.c., invero quando il massimale è già incapiente al momento della verificazione del sinistro, anche se l'assicuratore avesse adempiuto alla propria obbligazione tempestivamente, il danneggiato avrebbe potuto avere solo un ristoro parziale;
quindi, ove l'assicuratore incorra in mala gestio (propria, come detto), sarà tenuto a pagare solo gli interessi sul massimale ai sensi dell'art. 1224, 1° comma, oppure, ove ne ricorrano gli estremi, il maggior danno;
-sulla quantificazione del danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., con orientamento costante, la giurisprudenza ha poi affermato che la liquidazione del maggior danno in parola si sostituisce agli interessi legali e non si aggiunge (a partire da Cass., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19499;
-nella specie, quindi, DI, oltre l'importo di cui si è detto, è tenuta – dalla domanda di rivalsa nei suoi confronti (e non certo dal giorno del sinistro) – agli interessi, nella misura legale: quanto pur ampiamente dedotto da e , sulla debenza degli interessi moratori non è conforme né al vincolante principio di diritto CP_2 CP_5 enunciato dalla S.C. nel caso di specie né, in generale, ai principi operanti in materia e sopra richiamati;
-quanto al risarcimento del “maggior danno” ex art. 1224 c.c. , l'onere della prova incombe, evidentemente, sulle parti richiedenti, la e;
CP_2 CP_5
-tale prova non è stata assolutamente offerta o indicata;
costituisce una mera illazione di tali parti, infatti, e come correttamente rimarcato da DI, che il “ ritardato pagamento di DI ass.ni PA ha …determinato la messa in liquidazione e il successivo scioglimento della che, non avendo potuto Parte_5 tempestivamente beneficiare dell'indennizzo assicurativo dei propri assicuratori, non ha potuto adempiere alla propria obbligazione risarcitoria”;
-le parti istanti, infatti, si sono limitate a dedurre (senza offrire alcun elemento di riscontro) lo “stato di insolvenza della , né – beninteso- hanno offerto elementi a suffragio della Parte_5 derivazione della cessazione dell'attività di detta società dall'”inerzia” di DI;
non è dato sapere- in altri termini- quali sono le ragioni che hanno portato alla cessazione in oggetto;
né va trascurato che neppure è documentato (al di là delle mere illazioni) il nesso causale tra le vicende dello Yacht club e il pregiudizio per le istanti medesime;
-quanto poi all'eccessiva durata del giudizio (peraltro questione del tutto nuova, con evidenti ricadute in punto di ammissibilità) deve rimarcarsi che DI ha dedotto, fin dai precedenti gradi di giudizio di merito, che – al più- la propria obbligazione era nei limiti del massimale, e non estesa al danno nella sua interezza (come invece richiesto da e dello ): e tale prospettazione ha trovato riscontro nella pronuncia della S.C., CP_2 CP_5 sicchè le parti istanti devono imputare anche a se stesse la durata di cui ora si dolgono;
-in definitiva, DI va condannata al pagamento complessivo di euro 69.721,50, oltre interessi in misura legale dalla domanda nei suoi confronti, in favore della , fino alla concorrenza di euro 82.000,00, e nella CP_2 misura ulteriore eventualmente residua in favore dello;
ogni altra domanda va rigettata, alla stregua CP_5 di quanto esposto;
-le spese complessive, del presente giudizio, di quello di legittimità, ma anche di quelli anteriori di merito, attese le ragioni della decisione, e l'accoglimento solo parziale delle domande di e , vanno CP_2 CP_5 integralmente compensate;
P.Q.M
La Corte, in sede di giudizio di rinvio disposto da Cass. 29027\21, che ha cassato App. Roma n. 1963\19, a sua volta di parziale riforma di Trib. Latina sez. dist. Terracina n. 953/14, del 28 aprile 2014, così dispone:
-condanna DI ASSICURAZIONI s.p.a. al pagamento di euro 69.721,50, oltre interessi in misura legale dalla domanda nei suoi confronti, in favore della fino alla concorrenza di Controparte_13 euro 82.000,00, e nella misura ulteriore eventualmente residua in favore di Parte_1
-rigetta ogni altra domanda 5
-compensa integralmente le spese nei confronti di DI di questo giudizio, di quello di legittimità, dei precedenti giudizi di merito
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B.R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 309\22 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione con ordinanza del 14 maggio 2025, all'esito della udienza del 13 maggio 2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c, avente ad oggetto: giudizio di rinvio disposto da Cass. 29027\21, che ha cassato App. Roma n. 1963\19, di parziale riforma di Trib. Latina sez. dist. Terracina n. 953/14, del 28 aprile 2014 TRA DI ASSICURAZIONI s.p.a. -avv. CP_1
- Riassumente E
– avv. P. Rocchi, e Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
[...
– avv. F. Iacovino - appellati Controparte_5 E ; - appellati cont. Controparte_6 Controparte_7
IN FATTO E IN DIRITTO
Le vicende di causa possono così riassumersi:
convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina, la Yacht Parte_1 CP_8 per chiederle il risarcimento del danno subito in conseguenza della distruzione, a causa di incendio, di
[...] un'imbarcazione da diporto di sua proprietà, custodita nel cantiere della società per l'esecuzione di opere di manutenzione e per il rimessaggio invernale;
-la società convenuta, autorizzata dal giudice procedente, chiamò in causa DI NI (d'ora in poi, "DI"), per essere dalla stessa manlevata dall'eventuale condanna risarcitoria (in forza di polizza assicurativa con essa contratta); nel giudizio intervenne anche la , la quale agiva in rivalsa, sul presupposto di CP_2 aver già liquidato, in favore dell'attore, la somma di Euro 82.000,00;
-il Tribunale, con la sentenza richiamata in epigrafe, riconosciuta la responsabilità della convenuta, la condannò al risarcimento del danno liquidato in € 120.000,00 oltre rivalutazione, interessi e spese, attribuendo però € 82.000,00 a e la parte residua allo;
Controparte_9 CP_5
-propose appello principale la società (d'ora in poi, " "), per chiedere Controparte_2 CP_2 l'estensione della condanna a carico di DI (non avendo il Tribunale provveduto sulla domanda di manleva proposta dall'allora convenuta); tale domanda fu proposta, in appello, in via surrogatoria, ex art. 2900 c.c., stante l'inerzia della società convenuta, rectius - per essa ormai estinta, giacché cancellata dal registro delle imprese dei suoi già soci, ovvero e Parte_2 Parte_3 2
-anche lo propose appello incidentale, lamentando la mancata pronuncia sulla domanda di manleva;
CP_5
-anche DI proponeva appello incidentale, lamentando in particolare che uno degli ex soci non avrebbe potuto essere citato personalmente in appello, essendo intervenuto il suo fallimento nelle more della instaurazione del giudizio di secondo grado;
-questa Corte, con la sentenza 1963\19 del 21\3\19, , accolse l'appello sia della che dello , CP_2 CP_5 mentre rigettò quello della DI;
in particolare la sentenza di appello condannò DI NI al pagamento in favore della di € 82.000,00 oltre rivalutazione interessi e spese e in favore di CP_2 Parte_1 al pagamento di € 38.000,00 oltre rivalutazione interessi e spese;
[...]
-DI propose ricorso per Cassazione, accolto dalla S.C., n. 29027\21, con riferimento, solo parziale, al 5° motivo;
così la motivazione (§ 7.5 ss):
“Attraverso la sua proposizione, la ricorrente censura la decisione della Corte territoriale di disattendere il massimale di polizza, avendo ravvisato nel contegno di essa DI gli estremi della cd. "mala gestio". La doglianza è prospettata (…)sotto un duplice (alternativo) profilo (…) si evidenzia che nell'ipotesi in cui il massimale risulti incapiente all'epoca del sinistro (come avvenuto nel caso che occupa, visto che il danno conseguente all'incendio dell'imbarcazione dello I. è stato stimato in Euro 120.000,00, a fronte di un massimale di Euro 69.721,50), la sola conseguenza della "mala gestio" consiste nell'obbligo dell'assicuratore, ex art. 1224 c.c., di corrispondere all'assicurato/danneggiato gli interessi - o eventualmente il "maggior danno", ma quest'ultimo solo se provato, e senza cumulo con gli interessi, trattandosi di debito di valuta - sul massimale. (…) fondata è (…) censura, formulata sul presupposto che, eccedendo, già al momento del sinistro, il credito del danneggiato il massimale. contrattuale (essendo pari, l'uno, a Euro 120.000,00 e, l'altro, invece, a Euro
69.721,50), il danno da "male gestio" - secondo le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza di questa Corte - avrebbe dovuto essere liquidato solo attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale stesso, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell'art. 1224 comma 2, c.c. (cfr., da ultimo, Cass. Sez. III, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963- 06).
La censura, dunque, va accolta, rinviando al giudice di merito per la decisione, occorrendo accertamenti di fatto preclusi in tale sede, che impediscono a questa Corte di pronunciarsi nel merito. (…). In conclusione, in accoglimento del quinto motivo di ricorso, per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione sul merito della controversia, in base al seguente principio di diritto: "in materia di assicurazione per la responsabilità civile, allorché il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, il danno da "mela gestio" c.d. propria deve essere liquidato, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell'art. 1224 comma 2, c.c.";
-il giudizio è stato riassunto da DI, che ha formulato, e ribadito, le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di Roma, in applicazione del principio di diritto dettato dalla Corte di Cassazione come sopra indicato, limitare la condanna di DI NI PA a EV , quali soci Controparte_10 Controparte_11 della ovvero in proprio, entro il massimale assicurativo di € 69.721,50 ordinando Parte_4 a ed ad la restituzione delle somme percepite da DI CP_2 Controparte_12 Controparte_5 NI PA in eccesso rispetto ai rispettivi diritti”; .
- hanno resistito la lo mentre i soci della società estinta non si sono costituiti;
CP_2 CP_5
-più di preciso, la così concludeva: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito contrariis rejectis, in conformità al principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29027/2021:
- Dichiarare e Condannare DI NI S.p.a. al pagamento di tutti danni arrecati per mala gestio all'esponente in conseguenza del comportamento abusivo posto in essere ed accertato con forza di giudicato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1963/2019 comprensivi di interessi, rivalutazione e maggior danno quantificato come in atti;
- Per l'effetto, condannare DI NI S.p.a. al pagamento degli interessi legali dal sinistro alla notifica dell'atto di appello e moratori dalla notifica dell'atto di appello al saldo, oltre rivalutazione, sulla somma capitale pari ad Euro 69.721,50, e al maggior danno quantificato in conformità con l'art. 6 CEDU in Euro 15.200,00 ovvero nella maggiore somma che sarà maturata al momento del deposito della sentenza in conseguenza del comportamento abusivo posto in essere ed accertato con forza di giudicato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1963/2019 ; 3
- In subordine, condannare DI NI S.p.a. al pagamento degli interessi legali dal sinistro al saldo, oltre rivalutazione, sulla somma capitale pari ad Euro 69.721,50, e al maggior danno quantificato con l'art. 6
CEDU in Euro 15.200,00 ovvero nella maggiore somma che sarà maturata al momento del deposito della sentenza in conseguenza del comportamento abusivo posto in essere ed accertato con forza di giudicato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1963/2019 ;
- Vinte le spese e compensi del giudizio di cassazione R.G. 17001/2019 nonché quelle del .presente grado di giudizio”.
-così (sostanzialmente in termini) concludeva lo : CP_5
““Voglia l'Ill.mo Giudice Adito contrariis rejectis, in conformità al principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29027/2021
-Dichiarare e Condannare DI NI S.p.a. al pagamento di tutti danni arrecati per mala gestio all'esponente in conseguenza del comportamento abusivo posto in essere ed accertato con forza di giudicato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1963/2019 comprensivi di interessi, rivalutazione e maggior danno quantificato secondo i criteri menzionati nella nostra comparsa di costituzione nel presente giudizio di riassunzione (punto 3 lett. a e b);
-Per l'effetto, condannare DI NI S.p.a. al pagamento i) degli interessi legali oltre rivalutazione, dal sinistro alla notifica dell'atto di appello (per € 25.832,59) e ii) degli interessi moratori, oltre rivalutazione, dalla notifica dell'atto di appello al saldo (per € 25.246,55), calcolati sulla somma capitale pari ad Euro 69.721,50, iii) del maggior danno cagionato in conseguenza del comportamento abusivo accertato con forza di giudicato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1963/2019 al Dr - costretto, fra l'altro, ad CP_5 intraprendere una defatigante azione esecutiva e relativo giudizio di opposizione instaurato dalla debitrice DI
- quantificato in conformità con l'art. 6 CEDU (criterio certamente attagliabile al caso di specie) in Euro 15.200,00, ovvero nella maggiore somma che sarà maturata al momento del deposito della sentenza;
-In subordine, condannare DI NI S.p.a. al pagamento degli interessi legali dal sinistro al saldo, oltre rivalutazione, sulla somma capitale pari ad Euro 69.721,50, e al maggior danno quantificato con l'art. 6 CEDU in Euro 15.200,00 ovvero nella maggiore somma che sarà maturata al momento del deposito della sentenza in conseguenza del comportamento abusivo posto in essere ed accertato con forza di giudicato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1963/2019;
-Vinte le spese e compensi del giudizio di cassazione R.G. 17001/2019, almeno per i 4/5, nonché quelle del presente grado di giudizio”;
-questa Corte , precisate (all'esito di udienza cartolare) le conclusioni (come sopra riportate), ha assegnato il giudizio a decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; Ritenuto che:
-va subito premesso che l'oggetto del presente giudizio di rinvio è circoscritto da quanto statuito, con chiarezza, dalla Suprema Corte: ogni altra pronuncia è preclusa, v. art. 392 ss c.p.c.; ne segue che le doglianze che – ancora nelle memorie conclusionali- Cattolica e muovono alle precedenti pronunce di merito CP_5 sono, quantomeno, superflue;
-va però osservato che, certo, l'accertamento della responsabilità dell'originaria parte convenuta (la società estinta) è ormai definitivo, così come la condanna dell'originario convenuto (in questa sede non interessano le successive vicende di quella società, ma v. infra) al pagamento di euro 120.000,00, di cui 82.000,00 alla : sul punto si è sicuramente formato il giudicato;
sicuramente vi è giudicato anche con riferimento CP_2 all'”an debeatur” di DI (soccombente nel giudizio di appello surrichiamato;
e si ricordi che il ricorso per cassazione è stato rigettato con riferimento a tutti i motivi, compreso il 5°, prima parte, e è stato accolto solo limitatamente alla seconda parte del 5° motivo); evidentemente però non si è formato il giudicato sul “quantum debeatur” di tale parte, alla stregua proprio della pronuncia della S.C. cit. (fermo, ovviamente, che DI è tenuta al massimale oltre interessi, come si dirà infra);
- ne segue però che, contrariamente da quanto ritenuto da e , le cui difese sono ampiamente CP_2 CP_5 convergenti, non si è formato – per evidenti ragioni di conseguenzialità logico- giuridico- anche sulla condanna alle spese di DI;
la stessa cassazione dell'originaria pronuncia (che – si ricordi- aveva quantificato in euro 120.000,00 l'importo dovuto da tale parte) fa ritenere che la cassazione concerni, pur implicitamente, ma sicuramente, anche tale capo della decisione di merito;
-venendo al merito della controversia- quale circoscritto in termini vincolanti per questa Corte, lo si ribadisce- da Cass. 29027\21- vi è un punto fermo: DI è incorsa in mala gestio c.d. propria, in una vicenda in cui il danno (accertato in via definitiva) di euro 120.000,00 eccedeva, ab origine, il massimale, di euro 69.721,50; 4
- tale ultimo importo è sicuramente dovuto da DI, come del resto dalla stessa riconosciuto;
-la S.C., però, ha precisato che tale parte è tenuta anche agli interessi legali e al maggior danno, se dovuto
(v. il principio di diritto enunciato dalla sentenza cit., e sopra riportato);
-tanto, del resto, in conformità alla giurisprudenza ormai costante in materia del giudice di legittimità, v. anche Cass. 9666\18; ebbene la giurisprudenza (cui va ricondotta la pronuncia che ha disposto il rinvio) ha costantemente chiarito che, quando il danno è superiore al massimale già al momento della verificazione del sinistro (come appunto nella specie), l'obbligazione dell'assicuratore è circoscritta, al massimale stesso, con la conseguenza che essa sarà considerata una obbligazione di valuta ed esposta all'applicazione dell'art. 1224 c.c., invero quando il massimale è già incapiente al momento della verificazione del sinistro, anche se l'assicuratore avesse adempiuto alla propria obbligazione tempestivamente, il danneggiato avrebbe potuto avere solo un ristoro parziale;
quindi, ove l'assicuratore incorra in mala gestio (propria, come detto), sarà tenuto a pagare solo gli interessi sul massimale ai sensi dell'art. 1224, 1° comma, oppure, ove ne ricorrano gli estremi, il maggior danno;
-sulla quantificazione del danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., con orientamento costante, la giurisprudenza ha poi affermato che la liquidazione del maggior danno in parola si sostituisce agli interessi legali e non si aggiunge (a partire da Cass., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19499;
-nella specie, quindi, DI, oltre l'importo di cui si è detto, è tenuta – dalla domanda di rivalsa nei suoi confronti (e non certo dal giorno del sinistro) – agli interessi, nella misura legale: quanto pur ampiamente dedotto da e , sulla debenza degli interessi moratori non è conforme né al vincolante principio di diritto CP_2 CP_5 enunciato dalla S.C. nel caso di specie né, in generale, ai principi operanti in materia e sopra richiamati;
-quanto al risarcimento del “maggior danno” ex art. 1224 c.c. , l'onere della prova incombe, evidentemente, sulle parti richiedenti, la e;
CP_2 CP_5
-tale prova non è stata assolutamente offerta o indicata;
costituisce una mera illazione di tali parti, infatti, e come correttamente rimarcato da DI, che il “ ritardato pagamento di DI ass.ni PA ha …determinato la messa in liquidazione e il successivo scioglimento della che, non avendo potuto Parte_5 tempestivamente beneficiare dell'indennizzo assicurativo dei propri assicuratori, non ha potuto adempiere alla propria obbligazione risarcitoria”;
-le parti istanti, infatti, si sono limitate a dedurre (senza offrire alcun elemento di riscontro) lo “stato di insolvenza della , né – beninteso- hanno offerto elementi a suffragio della Parte_5 derivazione della cessazione dell'attività di detta società dall'”inerzia” di DI;
non è dato sapere- in altri termini- quali sono le ragioni che hanno portato alla cessazione in oggetto;
né va trascurato che neppure è documentato (al di là delle mere illazioni) il nesso causale tra le vicende dello Yacht club e il pregiudizio per le istanti medesime;
-quanto poi all'eccessiva durata del giudizio (peraltro questione del tutto nuova, con evidenti ricadute in punto di ammissibilità) deve rimarcarsi che DI ha dedotto, fin dai precedenti gradi di giudizio di merito, che – al più- la propria obbligazione era nei limiti del massimale, e non estesa al danno nella sua interezza (come invece richiesto da e dello ): e tale prospettazione ha trovato riscontro nella pronuncia della S.C., CP_2 CP_5 sicchè le parti istanti devono imputare anche a se stesse la durata di cui ora si dolgono;
-in definitiva, DI va condannata al pagamento complessivo di euro 69.721,50, oltre interessi in misura legale dalla domanda nei suoi confronti, in favore della , fino alla concorrenza di euro 82.000,00, e nella CP_2 misura ulteriore eventualmente residua in favore dello;
ogni altra domanda va rigettata, alla stregua CP_5 di quanto esposto;
-le spese complessive, del presente giudizio, di quello di legittimità, ma anche di quelli anteriori di merito, attese le ragioni della decisione, e l'accoglimento solo parziale delle domande di e , vanno CP_2 CP_5 integralmente compensate;
P.Q.M
La Corte, in sede di giudizio di rinvio disposto da Cass. 29027\21, che ha cassato App. Roma n. 1963\19, a sua volta di parziale riforma di Trib. Latina sez. dist. Terracina n. 953/14, del 28 aprile 2014, così dispone:
-condanna DI ASSICURAZIONI s.p.a. al pagamento di euro 69.721,50, oltre interessi in misura legale dalla domanda nei suoi confronti, in favore della fino alla concorrenza di Controparte_13 euro 82.000,00, e nella misura ulteriore eventualmente residua in favore di Parte_1
-rigetta ogni altra domanda 5
-compensa integralmente le spese nei confronti di DI di questo giudizio, di quello di legittimità, dei precedenti giudizi di merito
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)