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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 544/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dagli avv.ti VINCENZO e Parte_1
MARGHERITA ACCARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e Controparte_1
difesa è curata dall'avv. PATRIZIA SANGUINETI, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, la agiva in giudizio per contestare la Pt_1 pretesa creditoria avanzata dall'ente resistente, contenuta in sette separate missive tutte datate
12/02/2020, con la quale le era contestata l'indebita percezione dell'indennità di malattia per gli anni dal 2014 al 2017 (per un importo pari a € 7.075,42, e non € 8.093,33 come allegato in ricorso) in quanto la ricorrente era stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli in virtù di verbale di accertamento n. 2017018813 del 28/03/2018 relativo alla ditta . Parte_2
A sostegno della domanda la per quanto qui di interesse, contestava di aver percepito Pt_1 per gli anni in questione indennità di malattia, aggiungendo che si trattava di “circostanza che peraltro non può verificare dato il tempo trascorso, con la conseguenza che la prova rigorosa dell'avvenuto pagamento resta a carico dell'ente.”
L' , costituitosi tardivamente in giudizio, in via preliminare eccepiva la nullità della CP_2
notifica del ricorso introduttivo in quanto sarebbe stata eseguita a mezzo PEC e “neppure all'indirizzo PEC della Sede/Direzione Provinciale di Reggio Calabria, tal per cui tale notifica sarebbe in ogni caso nulla per violazione dell'art. 14, comma 1bis, del D.L. n. 669/1996 convertito in Legge n. 30/1997”,; nel merito chiedeva il rigetto della domanda, eccependo in via preliminare l'avvenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7.
In accoglimento della suddetta eccezione, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso.
CP_ Ha proposto appello la eccependo la tardività della costituzione dell' in primo Pt_1
grado e la conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta - nella specie cassetto previdenziale del cittadino, documento che per l'Ente costituiva prova dell'avvenuta corresponsione della prestazione - in relazione alla specifica contestazione relativa all'effettivo pagamento della stessa.
La ha inoltre rilevato che l'immediata decisione da parte del giudice dopo la Pt_1
CP_ costituzione dell' aveva conculcato il suo diritto di difesa.
Ha eccepito, inoltre , inoltre, che il Giudice aveva deciso la causa sulla base dell'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. 7/70, formulata dall' , che però era, nel caso di specie irrilevante, CP_2
atteso che ella non aveva richiesto alcun accertamento in merito al proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ma piuttosto aveva chiesto una declaratoria di illegittimità dell'azione di recupero posta in essere dall' in quanto finalizzata a recuperare somme mai CP_2
realmente corrisposte.
CP_ Si è costituito l' , eccependo in via preliminare la nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che la sua costituzione in giudizio non potrebbe essere considerata tardiva;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 10 giugno 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del l'11 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
La non ha validamente contestato la percezione della prestazione. Pt_1
La stessa si è limitata a contestare “ di aver percepito per gli anni in questione indennità di malattia, circostanza che peraltro non può verificare dato il tempo trascorso, con la conseguenza che la prova rigorosa dell'avvenuto pagamento ricadeva sulll'Ente, salvo poi ad argomentare sulla spettanza della stessa e sulla legittimità della ricezione di somme eventualmente ricevute a tale titolo.
Le affermazioni appaiono non soltanto contraddittorie, ma prive del requisito della specificità che deve contraddistinguere un'efficace contestazione, posto che la stessa ricorrente argomenta sulla spettanza della prestazione.
In altri termini in presenza della sussistenza non contestata di domande amministrative volte all'erogazione degli importi richiesti in restituzione, la avrebbe dovuto contestare che Pt_1
nonostante la sussistenza di tutti i requisiti previsti, la prestazione richiesta non era mai stata corrisposta, e non continuare ad insistere sulla spettanza della prestazione e dunque sul diritto di trattenere quanto ricevuto.
Dunque, anche volendo considerare tardiva la costituzione dell'Ente, la tardività sarebbe irrilevante in assenza di valida contestazione della percezione della prestazione.
Inoltre, anche a voler ragionare altrimenti, l'appello sarebbe in ogni caso infondato.
Come noto “nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prova in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche di ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per "indispensabilità" delle nuove prove ad una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto
"rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito "necessario" della controversia (cfr. Cass. n. 1333 del 2012)”.( Cass. civ. n.26257/21).
E la documentazione prodotta – si ricordi che l'eccezione di pagamento è pacificamente qualificata come eccezione in senso lato – appare indispensabile ai fini della decisione.
In ordine alla contestazione sulla mancanza di efficacia probatoria dei documenti prodotti si osserva che, come già ritenuto da questa Corte in vicende analoghe, la prova del pagamento della prestazione indebita non richiede necessariamente la produzione di un atto quietanzato con sottoscrizione del creditore, essendosi correttamente evidenziato da parte della giurisprudenza di legittimità che l'esercizio dell'onere di provare l'avvenuto adempimento “…non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr., Cass. 6 giugno 1973, n. 1630), Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art.
116 c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n. 4373; 1 settembre 2003, n. 12747) (…)Parimenti, la mancata produzione della quietanza non equivale a prova dell'inadempimento, perché la circostanza che il debitore il quale effettui il pagamento abbia diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa, onde è inesatto l'assunto secondo cui l'art. 1199 c.c. attribuirebbe efficacia liberatoria soltanto alla quietanza di pagamento, attestando invece la norma citata soltanto il valore probatorio di essa..” (Cass. Sez. L.
6.3.2007 n. 10073).
Alla stregua di tali principi, questa Corte ha considerato idonei a dimostrare il pagamento anche i soli mandati di pagamento prodotti dall'ente previdenziale e i relativi tabulati riportanti la dicitura
“pagato”, i quali, se non possono costituire, di per se stessi, prova del pagamento, in quanto provenienti dal debitore, tuttavia fanno sorgere una presunzione, discendente anche dalla qualità di ente pubblico dell'ente erogatore, che provvede alla predisposizione di siffatti documenti attraverso procedure standardizzate che implicano la verifica automatica dei pagamenti, presunzione rispetto alla quale il creditore è onerato di sollevare una contestazione specifica dell'avvenuto pagamento. CP_ E nel caso di specie, a fronte della produzione da parte dell' sia del provvedimento di liquidazione della prestazione che del c.d. cassetto del cittadino nel quale è indicato l'importo con la dicitura “pagato” , la data della disponibilità della somma, “l'ufficio pagatore” cioè Monte dei
Paschi di Siena, modalità di pagamento, cioè bonifico con indicazione dell'iban , la ricorrente si è limitata a contesta il valore probatorio del documento ma non i dati in essa contenuti.
La discrasia denunciata poi tra gli importi liquidati e quelli richiesti in restituzione è in realtà
CP_ irrilevante emergendo, così come sostenuto dall' che le differenze derivano dalle differenze lordo/netto, con la precisazione che la correttezza del recupero di un importo al lordo a fronte di un diverso importo netto erogato esula dal thema decidendum devoluto alla Corte.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, in assenza del a dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c., nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM
n147/22, II scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da ET contro , avverso la Pt_1 CP_2
sentenza n. 220/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 17/03/2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 1.984,00 oltre accessori di legge, Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 544/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dagli avv.ti VINCENZO e Parte_1
MARGHERITA ACCARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e Controparte_1
difesa è curata dall'avv. PATRIZIA SANGUINETI, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, la agiva in giudizio per contestare la Pt_1 pretesa creditoria avanzata dall'ente resistente, contenuta in sette separate missive tutte datate
12/02/2020, con la quale le era contestata l'indebita percezione dell'indennità di malattia per gli anni dal 2014 al 2017 (per un importo pari a € 7.075,42, e non € 8.093,33 come allegato in ricorso) in quanto la ricorrente era stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli in virtù di verbale di accertamento n. 2017018813 del 28/03/2018 relativo alla ditta . Parte_2
A sostegno della domanda la per quanto qui di interesse, contestava di aver percepito Pt_1 per gli anni in questione indennità di malattia, aggiungendo che si trattava di “circostanza che peraltro non può verificare dato il tempo trascorso, con la conseguenza che la prova rigorosa dell'avvenuto pagamento resta a carico dell'ente.”
L' , costituitosi tardivamente in giudizio, in via preliminare eccepiva la nullità della CP_2
notifica del ricorso introduttivo in quanto sarebbe stata eseguita a mezzo PEC e “neppure all'indirizzo PEC della Sede/Direzione Provinciale di Reggio Calabria, tal per cui tale notifica sarebbe in ogni caso nulla per violazione dell'art. 14, comma 1bis, del D.L. n. 669/1996 convertito in Legge n. 30/1997”,; nel merito chiedeva il rigetto della domanda, eccependo in via preliminare l'avvenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7.
In accoglimento della suddetta eccezione, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso.
CP_ Ha proposto appello la eccependo la tardività della costituzione dell' in primo Pt_1
grado e la conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta - nella specie cassetto previdenziale del cittadino, documento che per l'Ente costituiva prova dell'avvenuta corresponsione della prestazione - in relazione alla specifica contestazione relativa all'effettivo pagamento della stessa.
La ha inoltre rilevato che l'immediata decisione da parte del giudice dopo la Pt_1
CP_ costituzione dell' aveva conculcato il suo diritto di difesa.
Ha eccepito, inoltre , inoltre, che il Giudice aveva deciso la causa sulla base dell'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. 7/70, formulata dall' , che però era, nel caso di specie irrilevante, CP_2
atteso che ella non aveva richiesto alcun accertamento in merito al proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ma piuttosto aveva chiesto una declaratoria di illegittimità dell'azione di recupero posta in essere dall' in quanto finalizzata a recuperare somme mai CP_2
realmente corrisposte.
CP_ Si è costituito l' , eccependo in via preliminare la nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che la sua costituzione in giudizio non potrebbe essere considerata tardiva;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 10 giugno 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del l'11 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
La non ha validamente contestato la percezione della prestazione. Pt_1
La stessa si è limitata a contestare “ di aver percepito per gli anni in questione indennità di malattia, circostanza che peraltro non può verificare dato il tempo trascorso, con la conseguenza che la prova rigorosa dell'avvenuto pagamento ricadeva sulll'Ente, salvo poi ad argomentare sulla spettanza della stessa e sulla legittimità della ricezione di somme eventualmente ricevute a tale titolo.
Le affermazioni appaiono non soltanto contraddittorie, ma prive del requisito della specificità che deve contraddistinguere un'efficace contestazione, posto che la stessa ricorrente argomenta sulla spettanza della prestazione.
In altri termini in presenza della sussistenza non contestata di domande amministrative volte all'erogazione degli importi richiesti in restituzione, la avrebbe dovuto contestare che Pt_1
nonostante la sussistenza di tutti i requisiti previsti, la prestazione richiesta non era mai stata corrisposta, e non continuare ad insistere sulla spettanza della prestazione e dunque sul diritto di trattenere quanto ricevuto.
Dunque, anche volendo considerare tardiva la costituzione dell'Ente, la tardività sarebbe irrilevante in assenza di valida contestazione della percezione della prestazione.
Inoltre, anche a voler ragionare altrimenti, l'appello sarebbe in ogni caso infondato.
Come noto “nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prova in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche di ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per "indispensabilità" delle nuove prove ad una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto
"rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito "necessario" della controversia (cfr. Cass. n. 1333 del 2012)”.( Cass. civ. n.26257/21).
E la documentazione prodotta – si ricordi che l'eccezione di pagamento è pacificamente qualificata come eccezione in senso lato – appare indispensabile ai fini della decisione.
In ordine alla contestazione sulla mancanza di efficacia probatoria dei documenti prodotti si osserva che, come già ritenuto da questa Corte in vicende analoghe, la prova del pagamento della prestazione indebita non richiede necessariamente la produzione di un atto quietanzato con sottoscrizione del creditore, essendosi correttamente evidenziato da parte della giurisprudenza di legittimità che l'esercizio dell'onere di provare l'avvenuto adempimento “…non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr., Cass. 6 giugno 1973, n. 1630), Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art.
116 c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n. 4373; 1 settembre 2003, n. 12747) (…)Parimenti, la mancata produzione della quietanza non equivale a prova dell'inadempimento, perché la circostanza che il debitore il quale effettui il pagamento abbia diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa, onde è inesatto l'assunto secondo cui l'art. 1199 c.c. attribuirebbe efficacia liberatoria soltanto alla quietanza di pagamento, attestando invece la norma citata soltanto il valore probatorio di essa..” (Cass. Sez. L.
6.3.2007 n. 10073).
Alla stregua di tali principi, questa Corte ha considerato idonei a dimostrare il pagamento anche i soli mandati di pagamento prodotti dall'ente previdenziale e i relativi tabulati riportanti la dicitura
“pagato”, i quali, se non possono costituire, di per se stessi, prova del pagamento, in quanto provenienti dal debitore, tuttavia fanno sorgere una presunzione, discendente anche dalla qualità di ente pubblico dell'ente erogatore, che provvede alla predisposizione di siffatti documenti attraverso procedure standardizzate che implicano la verifica automatica dei pagamenti, presunzione rispetto alla quale il creditore è onerato di sollevare una contestazione specifica dell'avvenuto pagamento. CP_ E nel caso di specie, a fronte della produzione da parte dell' sia del provvedimento di liquidazione della prestazione che del c.d. cassetto del cittadino nel quale è indicato l'importo con la dicitura “pagato” , la data della disponibilità della somma, “l'ufficio pagatore” cioè Monte dei
Paschi di Siena, modalità di pagamento, cioè bonifico con indicazione dell'iban , la ricorrente si è limitata a contesta il valore probatorio del documento ma non i dati in essa contenuti.
La discrasia denunciata poi tra gli importi liquidati e quelli richiesti in restituzione è in realtà
CP_ irrilevante emergendo, così come sostenuto dall' che le differenze derivano dalle differenze lordo/netto, con la precisazione che la correttezza del recupero di un importo al lordo a fronte di un diverso importo netto erogato esula dal thema decidendum devoluto alla Corte.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, in assenza del a dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c., nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM
n147/22, II scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da ET contro , avverso la Pt_1 CP_2
sentenza n. 220/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 17/03/2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 1.984,00 oltre accessori di legge, Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)