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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, il giudice dà lettura della sentenza che segue in assenza delle parti
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice dell'appello, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 28 novembre 2017 al numero 10486, avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del giudice
di pace di SA contrassegnata da numero 2280 del 2017 depositata il
28 aprile 2017 e non notificata nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2016 al numero 996 (avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale)
TRA
, in persona del sindaco legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 12 dicembre 2022
dagli avv. ti Anna Attanasio e Rosalinda Amabile, elettivamente domiciliato alla via Roma presso il settore Avvocatura del Palazzo di Città;
1 APPELLANTE
CONTRO
CP_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza dell'11 giugno 2025 la parte ha discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., rassegnando le proprie conclusioni - integralmente richiamate in questa sede - e, sulla scorta di esse, il giudice ha dato lettura della presente sentenza in assenza delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in rinnovazione, il Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al giudice di pace di SA,
[...]
e per sentirle condannare al risarcimento di tutti CP_2 CP_1
i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, liquidati nella misura di euro
5.000,00 ovvero nella diversa somma determinata secondo giustizia ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria “il tutto entro i limiti di
competenza per valore del giudice adito”, conseguenti ai fatti di reato commessi in concorso dalle convenute e accertati in via definitiva.
A fondamento della pretesa risarcitoria, l'ente locale ha dedotto che: a) in data
18 luglio 2002, le Forze dell'Ordine, a seguito di un sopralluogo effettuato presso l'edificio scolastico, sito in località Giovi, nel comune di SA,
avevano constatato l'occupazione arbitraria di due locali dell'immobile, uno al piano terra e l'altro al piano rialzato, da parte di due nuclei familiari;
b)
segnatamente, il piano terra era stato occupato da in Imperato, CP_2
2 unitamente ai propri figli minorenni, mentre il piano rialzato era stato occupato da in Congiu insieme alla propria prole;
c) all'interno CP_1
dell'edificio erano stati rinvenuti oggetti, tra cui alcuni materassi e brande;
d)
durante il sopralluogo, le Forze dell'Ordine avevano riscontrato la rottura del lucchetto della porta d'ingresso dell'unità immobiliare posta al primo piano e che la porta dell'unità posta al piano rialzato era stata divelta dai cardini,
previa rottura del lucchetto e della catena apposti con l'affissione di un foglio di carta recante il nome “ ”; e) in conseguenza di tali condotte era stato Pt_2
instaurato a carico di e un procedimento penale CP_2 CP_1
per i reati – commessi in concorso ex art. 110 c.p. - di cui agli artt. 633, 639
bis e 635, comma secondo, n. 3, c.p.; f) all'esito del dibattimento, il Tribunale
di SA - II sezione penale – con sentenza contrassegnata da numero 1363
del 2005, depositata il 9 gennaio 2006, aveva dichiarato le imputate colpevoli dei reati loro ascritti, condannandole alla pena di euro 700,00 di multa, oltre al pagamento in solido delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore del costituitosi parte civile, da liquidarsi in sede civile;
g) le Pt_1
condannate avevano proposto appello avverso tale sentenza e che la Corte
d'Appello, con pronuncia contrassegnata da numero 893 del 2009, aveva confermato integralmente sia l'irrogazione delle sanzione penali sia le statuizioni civili contenute nella sentenza pronunciata dal Tribunale.
Sebbene regolarmente evocate in giudizio, e non CP_2 CP_1
hanno accettato il contraddittorio dinanzi al giudice di pace.
Espletata l'istruttoria, il giudice di pace ha rigettato la domanda veicolata dal sul presupposto del mancato raggiungimento della prova Parte_1
dei danni rappresentati dall'ente locale, evidenziando altresì l'impossibilità di procedere alla valutazione equitativa degli stessi in applicazione della
3 disposizione normativa di cui all'art. 1226 c.c., “non esimendo tale norma
dall'onere probatorio (…)”.
Avverso la suddetta sentenza – contrassegnata da numero 2280 del 2017,
depositata il 28 aprile 2017 e non notificata – ha proposto appello il
[...]
mediante atto di citazione, la cui notifica è stata ritualmente Parte_1
rinnovata nei confronti di e il 3 giugno 2018 e CP_2 CP_1
10 giugno 2018.
In particolare, con l'atto di gravame, l'ente ha censurato la valutazione del giudice di prime cure circa il difetto di prova del patimento dei pregiudizi,
patrimoniali e non patrimoniali, quali conseguenze dei reati accertati,
chiedendo, sulla scorta di tale assunto, la riforma integrale della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno e, in particolare, il ristoro del danno all'immagine [“Maggiore attenzion va
riservata al danno all'immagine del ]. In tale Parte_3
prospettiva, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito che la “parte attrice non ha assolto l'onere probatorio su di
lei gravante ex art. 2697 c.c. In materia di liquidazione equitativa del danno,
parte attrice deve dare concretezza alla pretesa di quantificazione degli
elementi costitutivi della liquidazione de danno, fornendo una base di
partenza al giudice per la liquidazione ex art. 1226 c.c. non esimendo tale
norma dall'onere probatorio o quanto meno deduttivo di fornire elementi al
giudice per la liquidazione equitativa. Nel caso in esame alcun elemento è
stato fornito, sicché la domanda deve essere rigettata essendo sfornita di
prova in ordine al quantum debeatur”.
Anche in grado di appello, e non hanno accettato CP_2 CP_1
il contraddittorio e, pertanto, il Tribunale ne ha dichiarato la contumacia.
4 Ritenuta sin da subito matura per la decisione, la causa è stata rinviata dal giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo per il carico del ruolo.
Assegnata allo scrivente, la causa è stata, infine, differita per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stata data lettura della sentenza in assenza delle parti.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene di poter condividere l'impianto motivazionale che sorregge la decisione assunta dal primo giudice,
rigettando, nel merito, l'appello promosso dall'ente locale [è noto, peraltro,
che, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, il giudice è
esentato dall'esaminare anche le questioni concernenti la regolarità del contraddittorio (Cass. n. 10839 del 2019)].
Anzitutto, deve evidenziarsi che la norma di riferimento da cui partire è l'art. 539 c.p.p. il quale, al primo comma, espressamente dispone che, il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.
Di questa norma ha, chiaramente, fatto applicazione il giudice penale all'esito del dibattimento svolto dinanzi al Tribunale di SA (si veda la quinta pagina della motivazione della sentenza depositata il 9 gennaio 2009).
Al riguardo, è appena il caso di osservare che, per giurisprudenza costante,
l'efficacia di giudicato della sentenza penale di condanna preclude certamente al giudice civile – chiamato a pronunciarsi sul risarcimento del danno conseguente al fatto accertato di rilievo penale – una nuova valutazione sull'"an" della responsabilità civile del reo, ma non si estende alla verifica del nesso causale tra il fatto di reato in quanto tale e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati, il cui accertamento deve
5 indiscutibilmente essere operato in sede civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 1223 c.c. (si confrontino Cass. 5660 del 2018; Cass. n. 4318 del 2019;
Cass. n 8477 del 2020).
Del resto, la giurisprudenza penale di legittimità risulta consolidata nell'affermazione che, "ai fini della pronuncia di condanna generica al
risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il
danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità
tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente
l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze
dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria
juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa
esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione" (Cass.
n. 12175 del 2016, conforme a Cass. n. 9266 del 1994).
Sulla stessa linea, si muove la giurisprudenza civile di legittimità, secondo cui "la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza
penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto
alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in
ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto
l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della
probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio
lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del "quantum" la
possibilità di esclusione della esistenza stessa di un danno collegato
eziologicamente all'evento illecito" (Cass. n. 2127 del 1998; conforme Cass.
n. 24030 del 2009).
6 In altri termini, la Corte di cassazione ha precisato che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone – come nel caso di specie - la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile,
della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. n. 5660 del
2018; Cass. n. 4318 del 2019; Cass. n. 8477 del 2020).
Il dibattito si è sviluppato, di recente, in ordine ai cd. reati di danno.
In particolare, si è osservato che, se è vero, da un lato, che la Corte di cassazione, con sentenza, resa a sezioni unite, n. 4549 del 2010, ha affermato che, nel caso in cui il giudicato penale di condanna cade su un reato di danno,
l'esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso, è pure vero, dall'altro lato, che la portata di tale principio è stata condivisibilmente puntualizzata, in senso limitativo, da successive decisioni in cui, richiamata la distinzione tra causalità materiale, su cui cade il giudicato penale, e causalità giuridica, il cui accertamento è rimesso alla valutazione del giudice civile investito dell'azione di risarcimento dei danni, è stato affermato che "quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti
reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto-reato", il riferimento,
sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, avvinto al fatto da
7 un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale
l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento
di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli" (così, Cass. n. 8477 del 2020;
vedi anche, successivamente Cass. n. 23960 del 2022; Cass. n. 30992 del
2023; di recente, Cass. n. 9082 del 2025).
Pertanto, in relazione all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità (oltre che il profilo dell'esistenza e quantificazione del danno), resta quindi ferma, all'esito del giudicato penale,
la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno
La Corte ha, però, pure osservato che, con riferimento a determinate ipotesi di reati di danno, il giudicato penale si estenda anche all'accertamento dell'esistenza del danno. “Tali fattispecie sono quelle in cui il danno-evento
coincide con il danno-conseguenza, ossia quelle in cui la condotta criminosa,
oltre a determinare la lesione effettiva del bene giuridico assunto a oggetto
della tutela penale, comporta necessariamente, quale suo elemento
indefettibile, un danno risarcibile, in relazione alla lesione di un interesse
meritevole di tutela a un determinato bene della vita (Cass. n. 9082 cit., che si occupa della fattispecie di cui all'art. 224, secondo comma, legge. fall., la quale, richiede “quale elemento del fatto tipico l'esistenza del dissesto della
società derivante dalla violazione dei doveri propri da parte degli
amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori e, dunque, l'esistenza
del danno-conseguenza, nella forma della illecita perdita di ricchezza da
parte della società”).
A ciò si aggiunga, però, che, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e
8 sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato (così, Cass.
n. 5131 del 2024; Cass. n. 26021 del 2011; già Cass. n. 329 del 2001).
Orbene, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche consegnateci dalla giurisprudenza di legittimità, non possono che condividersi le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure.
A ben vedere, nel corpo dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace, il
, pur pretendendo il risarcimento dell'ingiusto danno Parte_1
subito “ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2059 e seguenti c.c.,” sul presupposto dell'obbligo risarcitorio incombente sulle convenute, non ha neppure allegato quelle situazioni di disvalore integranti i pregiudizi,
patrimoniali e non patrimoniali, assunti come conseguenze risarcibili dei reati accertati in via definitiva, compiendo, solo in sede di gravame, un riferimento alla risarcibilità della lesione della propria immagine.
Ora, in disparte il profilo tematico dell'ammissibilità di siffatta (nuova)
deduzione, ritiene questo Tribunale che la parte appellante, già attrice, non abbia fornito compiuta dimostrazione dei pregiudizi patiti quali conseguenze della lesione alla propria immagine.
A questo Tribunale non è ignoto il principio per il quale il danno ben può
essere provato attraverso le presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., anch'esse prove, non inferiori sul piano gerarchico rispetto alle altre prove, salvo la cd.
“prova legale” (si veda Cass. n. 18259 del 2017).
Al riguardo, giova rammentare che, con riferimento alle presunzioni semplici,
la giurisprudenza di legittimità ha osservato che, ai fini del ricorso ad esse, non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica
9 conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà
assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria), ma
è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto,
alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque
accidit (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità,
precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. n.
2632 del 2014) o su congetture (Cass. n. 20342 del 2020). Quanto al requisito della gravità, si ritiene che esso implichi la necessità di un elevato grado di attendibilità della presunzione in relazione al convincimento che essa è in grado di produrre in capo al giudice. La precisione evoca, invece, la non equivocità della prova presuntiva, a cui, quindi, non può ricorrersi a fini decisori qualora dal ragionamento presuntivo derivino conclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da provare. Il requisito della precisione, inoltre, impone che i fatti noti non siano vaghi, ma ben determinati (Cass. n. 3646 del 2004). Quanto al requisito della concordanza,
infine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esso costituisce un elemento non essenziale ma solo eventuale del procedimento logico da cui consegue la presunzione semplice, destinato a trovare applicazione solo in presenza di una pluralità di fatti noti utilizzati dal giudice per risalire al fatto ignorato (Cass. n. 18347 del 2024). La presunzione, invece, in sé può anche fondarsi su di un solo indizio, purché avente caratteristiche di gravità e precisione (Cass. n. 1377 del 1993). Una volta, infatti, dedotta la presunzione,
essa costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può
10 attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. n. 10847 del 2007).
Sul piano procedimentale, il giudice di merito è chiamato a svolgere due valutazioni: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare,
invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (Cass. n. 9676 del 2020).
Orbene, giungendo all'esame del caso di specie, giova segnalare che l'unico fatto noto valorizzato dalla parte per inferire il fatto ignoto della sopportazione del danno all'immagine - inteso, evidentemente, in termini di conseguenze ricondotte alla lesione dell'interesse protetto – è, in buona sostanza, la commissione dei reati da parte delle odierne appellate, già
convenute (si veda la quarta pagina dell'atto di appello), reati ai quali l'appellante ha correlato il cd. clamor fori.
In particolare, il scrive, alla quarta e alla quinta pagina dell'atto di Pt_1
appello, quanto segue: “Ne consegue che la richiesta dei danni sofferti
dall'Ente, rinvenienti dagli illeciti perpetrati, è pienamente giustificata;
infatti, essendo l'immobile interessato dal danneggiamento e occupazione
abusiva di proprietà del , questi ha subito un innegabile Parte_1
danno rappresentato dall'evidente insuccesso delle sue funzioni, con
correlati negativi riflessi sull'immagine dell'Ente”
11 Ora, a parere di questo Tribunale la specifica “vicenda penale” (sesta pagina dell'atto di appello) scrutinata dal Tribunale e, poi, dalla Corte d'appello non costituisce un fatto grave e preciso, capace di convincere circa il patimento di un danno-conseguenza da parte del . Più in dettaglio, non Parte_1
può presumersi dall'invasione di un'edifico pubblico al fine dell'occupazione
(art. 633 e 639 bis c.p.) e dalla rottura dei lucchetti e di una porta del ridetto edificio (635, comma secondo, c.p.), in modo univoco e pregnante, il patimento di un danno correlato allo smarrimento della fiducia dei cittadini nella capacità di esercizio delle funzioni pubbliche da parte di un ente territoriale, patimento che avrebbe potuto semmai inferirsi, ad esempio, dalla veicolazione, nel contesto locale di riferimento, di peculiari notizie di stampa sulla vicenda giudicata e, in generale, dalla diffusione mediatica della stessa da parte dei mezzi di comunicazione (circostanze neppure dedotte dalla parte), diffusione che, invero, è generalmente correlata alla commissione di altri reati, caratterizzati da un maggiore disvalore sociale e imperniati sulla condotta di dipendenti pubblici infedeli.
Detto altrimenti, in mancanza della prova della percezione, da parte della collettività di riferimento, della vicenda, non può ragionevolmente sostenersi che i reati commessi dalle convenute, scilicet l'invasione di un edifico pubblico e la distruzione di alcune cose in esso presenti, abbiano potuto minare la fiducia nella amministrazione locale e, dunque, produrre quel
“danno all'immagine” evocato dal . Parte_1
Deve, poi, ribadirsi che nessun altro danno, patrimoniale e non patrimoniale,
risulta essere stato compiutamente allegato e provato dall'ente locale, il quale non ha, invero, neppure fatto riferimento, ad esempio, agli esborsi sostenuti e da sostenere per le riparazioni e la reintegrazione, in generale, degli immobili
12 occupati (nessun elemento utili ai fini probatori che qui interessano può essere ricavato, poi, dalle relazioni allegate all'atto di citazione dinanzi al giudice di pace).
A ben vedere, la compiuta dimostrazione dei danni evocati quali conseguenze degli accertati illeciti penali costituiva l'oggetto di uno specifico onere del
, a fronte di un giudicato penale che non ha neppure Parte_1
lambito il profilo tematico dell'esistenza del danno risarcibile (alla quinta pagina della sentenza il Tribunale in composizione monocratica – che ha reso le statuizioni civili poi confermate dalla Corte d'appello - ha recisamente escluso la prova del danno, evidenziando finanche la mancata articolazione di richieste di prova da parte della costituita parte civile) e al cospetto di norme incriminatrici di parte speciale non disciplinanti fattispecie di reato la cui struttura oggettiva è integrata dall'elemento costitutivo del danno evento coincidente col danno conseguenza.
A ciò si aggiunga che non può essere esercitato l'invocato potere di valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.
È noto, infatti, che il criterio della valutazione equitativa del danno da parte del giudice attiene, non già alla delimitazione dei danni risarcibili (il "se" della risarcibilità), bensì alla liquidazione, ossia alla determinazione della misura del danno (il "quanto" della risarcibilità); al riguardo, la giurisprudenza costante, pur concordando con la dottrina sul fatto che la valutazione equitativa non riguarda la prova dell'esistenza del danno, ma solo l'entità del danno stesso [Cass. n. 3794 del 2008; Cass. n. 23304 del 2007, secondo cui,
in particolare, la liquidazione equitativa del lucro cessante richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, dovendo pertanto escludersi per i guadagni meramente ipotetici, dipendenti da
13 condizioni incerte (si vedano anche Cass. n. 11254 del 2011; Cass. n. 5997
del 2007; Cass. n. 7896 del 2002; Cass. n. 8711 del 1997)], equipara l'impossibilità alla estrema o notevole difficoltà di fornire la prova dell'effettiva misura del danno sulla base di elementi oggettivi (Cass. n. 41542
del 2021; si vedano anche Cass. n. 13114 del 1995, che fa riferimento alla impossibilità o elevata difficoltà in relazione alla peculiarità del fatto dannoso o alle condizioni soggettive del danneggiato, e Cass. n. 20283 del 2004,
secondo cui, qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno anche quando la precisa determinazione di esso sia difficoltosa, e nell'operare la valutazione equitativa egli non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata).
È chiaro, allora, che la (già riscontrata) mancata dimostrazione, anche in via presuntiva, del patimento di conseguenze pregiudizievoli risarcibili di natura patrimoniale e non patrimoniale, anche in relazione al “danno all'immagine”
– valorizzato in sede di appello alla sentenza – esclude che questo Tribunale
possa esercitare i poteri di cui all'art. 1226 c.c.
In conclusione, alla luce delle assorbenti argomentazioni di merito che precedono, l'appello va rigettato.
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte di e CP_1
preclude la regolamentazione degli oneri di lite anche in CP_2
relazione al giudizio di appello.
14 Da ultimo, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore importo, da parte del , a titolo Parte_1
di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, seconda sezione civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di SA contrassegnata
da numero 2280 del 2017, depositata in data 28 aprile 2017, uditi i procuratori delle parti, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) rigetta l'appello sperimentato dal , in persona del Parte_1
sindaco legale rappresentante pro-tempore
b) dichiara di non doversi provvedere sulle spese di lite;
c) dichiara sussistenti i presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante , a titolo Parte_1
di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in SA l'11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
15
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice dell'appello, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 28 novembre 2017 al numero 10486, avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del giudice
di pace di SA contrassegnata da numero 2280 del 2017 depositata il
28 aprile 2017 e non notificata nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2016 al numero 996 (avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale)
TRA
, in persona del sindaco legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 12 dicembre 2022
dagli avv. ti Anna Attanasio e Rosalinda Amabile, elettivamente domiciliato alla via Roma presso il settore Avvocatura del Palazzo di Città;
1 APPELLANTE
CONTRO
CP_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza dell'11 giugno 2025 la parte ha discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., rassegnando le proprie conclusioni - integralmente richiamate in questa sede - e, sulla scorta di esse, il giudice ha dato lettura della presente sentenza in assenza delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in rinnovazione, il Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al giudice di pace di SA,
[...]
e per sentirle condannare al risarcimento di tutti CP_2 CP_1
i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, liquidati nella misura di euro
5.000,00 ovvero nella diversa somma determinata secondo giustizia ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria “il tutto entro i limiti di
competenza per valore del giudice adito”, conseguenti ai fatti di reato commessi in concorso dalle convenute e accertati in via definitiva.
A fondamento della pretesa risarcitoria, l'ente locale ha dedotto che: a) in data
18 luglio 2002, le Forze dell'Ordine, a seguito di un sopralluogo effettuato presso l'edificio scolastico, sito in località Giovi, nel comune di SA,
avevano constatato l'occupazione arbitraria di due locali dell'immobile, uno al piano terra e l'altro al piano rialzato, da parte di due nuclei familiari;
b)
segnatamente, il piano terra era stato occupato da in Imperato, CP_2
2 unitamente ai propri figli minorenni, mentre il piano rialzato era stato occupato da in Congiu insieme alla propria prole;
c) all'interno CP_1
dell'edificio erano stati rinvenuti oggetti, tra cui alcuni materassi e brande;
d)
durante il sopralluogo, le Forze dell'Ordine avevano riscontrato la rottura del lucchetto della porta d'ingresso dell'unità immobiliare posta al primo piano e che la porta dell'unità posta al piano rialzato era stata divelta dai cardini,
previa rottura del lucchetto e della catena apposti con l'affissione di un foglio di carta recante il nome “ ”; e) in conseguenza di tali condotte era stato Pt_2
instaurato a carico di e un procedimento penale CP_2 CP_1
per i reati – commessi in concorso ex art. 110 c.p. - di cui agli artt. 633, 639
bis e 635, comma secondo, n. 3, c.p.; f) all'esito del dibattimento, il Tribunale
di SA - II sezione penale – con sentenza contrassegnata da numero 1363
del 2005, depositata il 9 gennaio 2006, aveva dichiarato le imputate colpevoli dei reati loro ascritti, condannandole alla pena di euro 700,00 di multa, oltre al pagamento in solido delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore del costituitosi parte civile, da liquidarsi in sede civile;
g) le Pt_1
condannate avevano proposto appello avverso tale sentenza e che la Corte
d'Appello, con pronuncia contrassegnata da numero 893 del 2009, aveva confermato integralmente sia l'irrogazione delle sanzione penali sia le statuizioni civili contenute nella sentenza pronunciata dal Tribunale.
Sebbene regolarmente evocate in giudizio, e non CP_2 CP_1
hanno accettato il contraddittorio dinanzi al giudice di pace.
Espletata l'istruttoria, il giudice di pace ha rigettato la domanda veicolata dal sul presupposto del mancato raggiungimento della prova Parte_1
dei danni rappresentati dall'ente locale, evidenziando altresì l'impossibilità di procedere alla valutazione equitativa degli stessi in applicazione della
3 disposizione normativa di cui all'art. 1226 c.c., “non esimendo tale norma
dall'onere probatorio (…)”.
Avverso la suddetta sentenza – contrassegnata da numero 2280 del 2017,
depositata il 28 aprile 2017 e non notificata – ha proposto appello il
[...]
mediante atto di citazione, la cui notifica è stata ritualmente Parte_1
rinnovata nei confronti di e il 3 giugno 2018 e CP_2 CP_1
10 giugno 2018.
In particolare, con l'atto di gravame, l'ente ha censurato la valutazione del giudice di prime cure circa il difetto di prova del patimento dei pregiudizi,
patrimoniali e non patrimoniali, quali conseguenze dei reati accertati,
chiedendo, sulla scorta di tale assunto, la riforma integrale della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno e, in particolare, il ristoro del danno all'immagine [“Maggiore attenzion va
riservata al danno all'immagine del ]. In tale Parte_3
prospettiva, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito che la “parte attrice non ha assolto l'onere probatorio su di
lei gravante ex art. 2697 c.c. In materia di liquidazione equitativa del danno,
parte attrice deve dare concretezza alla pretesa di quantificazione degli
elementi costitutivi della liquidazione de danno, fornendo una base di
partenza al giudice per la liquidazione ex art. 1226 c.c. non esimendo tale
norma dall'onere probatorio o quanto meno deduttivo di fornire elementi al
giudice per la liquidazione equitativa. Nel caso in esame alcun elemento è
stato fornito, sicché la domanda deve essere rigettata essendo sfornita di
prova in ordine al quantum debeatur”.
Anche in grado di appello, e non hanno accettato CP_2 CP_1
il contraddittorio e, pertanto, il Tribunale ne ha dichiarato la contumacia.
4 Ritenuta sin da subito matura per la decisione, la causa è stata rinviata dal giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo per il carico del ruolo.
Assegnata allo scrivente, la causa è stata, infine, differita per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stata data lettura della sentenza in assenza delle parti.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene di poter condividere l'impianto motivazionale che sorregge la decisione assunta dal primo giudice,
rigettando, nel merito, l'appello promosso dall'ente locale [è noto, peraltro,
che, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, il giudice è
esentato dall'esaminare anche le questioni concernenti la regolarità del contraddittorio (Cass. n. 10839 del 2019)].
Anzitutto, deve evidenziarsi che la norma di riferimento da cui partire è l'art. 539 c.p.p. il quale, al primo comma, espressamente dispone che, il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.
Di questa norma ha, chiaramente, fatto applicazione il giudice penale all'esito del dibattimento svolto dinanzi al Tribunale di SA (si veda la quinta pagina della motivazione della sentenza depositata il 9 gennaio 2009).
Al riguardo, è appena il caso di osservare che, per giurisprudenza costante,
l'efficacia di giudicato della sentenza penale di condanna preclude certamente al giudice civile – chiamato a pronunciarsi sul risarcimento del danno conseguente al fatto accertato di rilievo penale – una nuova valutazione sull'"an" della responsabilità civile del reo, ma non si estende alla verifica del nesso causale tra il fatto di reato in quanto tale e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati, il cui accertamento deve
5 indiscutibilmente essere operato in sede civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 1223 c.c. (si confrontino Cass. 5660 del 2018; Cass. n. 4318 del 2019;
Cass. n 8477 del 2020).
Del resto, la giurisprudenza penale di legittimità risulta consolidata nell'affermazione che, "ai fini della pronuncia di condanna generica al
risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il
danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità
tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente
l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze
dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria
juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa
esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione" (Cass.
n. 12175 del 2016, conforme a Cass. n. 9266 del 1994).
Sulla stessa linea, si muove la giurisprudenza civile di legittimità, secondo cui "la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza
penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto
alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in
ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto
l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della
probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio
lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del "quantum" la
possibilità di esclusione della esistenza stessa di un danno collegato
eziologicamente all'evento illecito" (Cass. n. 2127 del 1998; conforme Cass.
n. 24030 del 2009).
6 In altri termini, la Corte di cassazione ha precisato che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone – come nel caso di specie - la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile,
della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. n. 5660 del
2018; Cass. n. 4318 del 2019; Cass. n. 8477 del 2020).
Il dibattito si è sviluppato, di recente, in ordine ai cd. reati di danno.
In particolare, si è osservato che, se è vero, da un lato, che la Corte di cassazione, con sentenza, resa a sezioni unite, n. 4549 del 2010, ha affermato che, nel caso in cui il giudicato penale di condanna cade su un reato di danno,
l'esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso, è pure vero, dall'altro lato, che la portata di tale principio è stata condivisibilmente puntualizzata, in senso limitativo, da successive decisioni in cui, richiamata la distinzione tra causalità materiale, su cui cade il giudicato penale, e causalità giuridica, il cui accertamento è rimesso alla valutazione del giudice civile investito dell'azione di risarcimento dei danni, è stato affermato che "quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti
reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto-reato", il riferimento,
sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, avvinto al fatto da
7 un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale
l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento
di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli" (così, Cass. n. 8477 del 2020;
vedi anche, successivamente Cass. n. 23960 del 2022; Cass. n. 30992 del
2023; di recente, Cass. n. 9082 del 2025).
Pertanto, in relazione all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità (oltre che il profilo dell'esistenza e quantificazione del danno), resta quindi ferma, all'esito del giudicato penale,
la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno
La Corte ha, però, pure osservato che, con riferimento a determinate ipotesi di reati di danno, il giudicato penale si estenda anche all'accertamento dell'esistenza del danno. “Tali fattispecie sono quelle in cui il danno-evento
coincide con il danno-conseguenza, ossia quelle in cui la condotta criminosa,
oltre a determinare la lesione effettiva del bene giuridico assunto a oggetto
della tutela penale, comporta necessariamente, quale suo elemento
indefettibile, un danno risarcibile, in relazione alla lesione di un interesse
meritevole di tutela a un determinato bene della vita (Cass. n. 9082 cit., che si occupa della fattispecie di cui all'art. 224, secondo comma, legge. fall., la quale, richiede “quale elemento del fatto tipico l'esistenza del dissesto della
società derivante dalla violazione dei doveri propri da parte degli
amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori e, dunque, l'esistenza
del danno-conseguenza, nella forma della illecita perdita di ricchezza da
parte della società”).
A ciò si aggiunga, però, che, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e
8 sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato (così, Cass.
n. 5131 del 2024; Cass. n. 26021 del 2011; già Cass. n. 329 del 2001).
Orbene, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche consegnateci dalla giurisprudenza di legittimità, non possono che condividersi le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure.
A ben vedere, nel corpo dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace, il
, pur pretendendo il risarcimento dell'ingiusto danno Parte_1
subito “ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2059 e seguenti c.c.,” sul presupposto dell'obbligo risarcitorio incombente sulle convenute, non ha neppure allegato quelle situazioni di disvalore integranti i pregiudizi,
patrimoniali e non patrimoniali, assunti come conseguenze risarcibili dei reati accertati in via definitiva, compiendo, solo in sede di gravame, un riferimento alla risarcibilità della lesione della propria immagine.
Ora, in disparte il profilo tematico dell'ammissibilità di siffatta (nuova)
deduzione, ritiene questo Tribunale che la parte appellante, già attrice, non abbia fornito compiuta dimostrazione dei pregiudizi patiti quali conseguenze della lesione alla propria immagine.
A questo Tribunale non è ignoto il principio per il quale il danno ben può
essere provato attraverso le presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., anch'esse prove, non inferiori sul piano gerarchico rispetto alle altre prove, salvo la cd.
“prova legale” (si veda Cass. n. 18259 del 2017).
Al riguardo, giova rammentare che, con riferimento alle presunzioni semplici,
la giurisprudenza di legittimità ha osservato che, ai fini del ricorso ad esse, non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica
9 conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà
assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria), ma
è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto,
alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque
accidit (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità,
precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. n.
2632 del 2014) o su congetture (Cass. n. 20342 del 2020). Quanto al requisito della gravità, si ritiene che esso implichi la necessità di un elevato grado di attendibilità della presunzione in relazione al convincimento che essa è in grado di produrre in capo al giudice. La precisione evoca, invece, la non equivocità della prova presuntiva, a cui, quindi, non può ricorrersi a fini decisori qualora dal ragionamento presuntivo derivino conclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da provare. Il requisito della precisione, inoltre, impone che i fatti noti non siano vaghi, ma ben determinati (Cass. n. 3646 del 2004). Quanto al requisito della concordanza,
infine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esso costituisce un elemento non essenziale ma solo eventuale del procedimento logico da cui consegue la presunzione semplice, destinato a trovare applicazione solo in presenza di una pluralità di fatti noti utilizzati dal giudice per risalire al fatto ignorato (Cass. n. 18347 del 2024). La presunzione, invece, in sé può anche fondarsi su di un solo indizio, purché avente caratteristiche di gravità e precisione (Cass. n. 1377 del 1993). Una volta, infatti, dedotta la presunzione,
essa costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può
10 attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. n. 10847 del 2007).
Sul piano procedimentale, il giudice di merito è chiamato a svolgere due valutazioni: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare,
invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (Cass. n. 9676 del 2020).
Orbene, giungendo all'esame del caso di specie, giova segnalare che l'unico fatto noto valorizzato dalla parte per inferire il fatto ignoto della sopportazione del danno all'immagine - inteso, evidentemente, in termini di conseguenze ricondotte alla lesione dell'interesse protetto – è, in buona sostanza, la commissione dei reati da parte delle odierne appellate, già
convenute (si veda la quarta pagina dell'atto di appello), reati ai quali l'appellante ha correlato il cd. clamor fori.
In particolare, il scrive, alla quarta e alla quinta pagina dell'atto di Pt_1
appello, quanto segue: “Ne consegue che la richiesta dei danni sofferti
dall'Ente, rinvenienti dagli illeciti perpetrati, è pienamente giustificata;
infatti, essendo l'immobile interessato dal danneggiamento e occupazione
abusiva di proprietà del , questi ha subito un innegabile Parte_1
danno rappresentato dall'evidente insuccesso delle sue funzioni, con
correlati negativi riflessi sull'immagine dell'Ente”
11 Ora, a parere di questo Tribunale la specifica “vicenda penale” (sesta pagina dell'atto di appello) scrutinata dal Tribunale e, poi, dalla Corte d'appello non costituisce un fatto grave e preciso, capace di convincere circa il patimento di un danno-conseguenza da parte del . Più in dettaglio, non Parte_1
può presumersi dall'invasione di un'edifico pubblico al fine dell'occupazione
(art. 633 e 639 bis c.p.) e dalla rottura dei lucchetti e di una porta del ridetto edificio (635, comma secondo, c.p.), in modo univoco e pregnante, il patimento di un danno correlato allo smarrimento della fiducia dei cittadini nella capacità di esercizio delle funzioni pubbliche da parte di un ente territoriale, patimento che avrebbe potuto semmai inferirsi, ad esempio, dalla veicolazione, nel contesto locale di riferimento, di peculiari notizie di stampa sulla vicenda giudicata e, in generale, dalla diffusione mediatica della stessa da parte dei mezzi di comunicazione (circostanze neppure dedotte dalla parte), diffusione che, invero, è generalmente correlata alla commissione di altri reati, caratterizzati da un maggiore disvalore sociale e imperniati sulla condotta di dipendenti pubblici infedeli.
Detto altrimenti, in mancanza della prova della percezione, da parte della collettività di riferimento, della vicenda, non può ragionevolmente sostenersi che i reati commessi dalle convenute, scilicet l'invasione di un edifico pubblico e la distruzione di alcune cose in esso presenti, abbiano potuto minare la fiducia nella amministrazione locale e, dunque, produrre quel
“danno all'immagine” evocato dal . Parte_1
Deve, poi, ribadirsi che nessun altro danno, patrimoniale e non patrimoniale,
risulta essere stato compiutamente allegato e provato dall'ente locale, il quale non ha, invero, neppure fatto riferimento, ad esempio, agli esborsi sostenuti e da sostenere per le riparazioni e la reintegrazione, in generale, degli immobili
12 occupati (nessun elemento utili ai fini probatori che qui interessano può essere ricavato, poi, dalle relazioni allegate all'atto di citazione dinanzi al giudice di pace).
A ben vedere, la compiuta dimostrazione dei danni evocati quali conseguenze degli accertati illeciti penali costituiva l'oggetto di uno specifico onere del
, a fronte di un giudicato penale che non ha neppure Parte_1
lambito il profilo tematico dell'esistenza del danno risarcibile (alla quinta pagina della sentenza il Tribunale in composizione monocratica – che ha reso le statuizioni civili poi confermate dalla Corte d'appello - ha recisamente escluso la prova del danno, evidenziando finanche la mancata articolazione di richieste di prova da parte della costituita parte civile) e al cospetto di norme incriminatrici di parte speciale non disciplinanti fattispecie di reato la cui struttura oggettiva è integrata dall'elemento costitutivo del danno evento coincidente col danno conseguenza.
A ciò si aggiunga che non può essere esercitato l'invocato potere di valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.
È noto, infatti, che il criterio della valutazione equitativa del danno da parte del giudice attiene, non già alla delimitazione dei danni risarcibili (il "se" della risarcibilità), bensì alla liquidazione, ossia alla determinazione della misura del danno (il "quanto" della risarcibilità); al riguardo, la giurisprudenza costante, pur concordando con la dottrina sul fatto che la valutazione equitativa non riguarda la prova dell'esistenza del danno, ma solo l'entità del danno stesso [Cass. n. 3794 del 2008; Cass. n. 23304 del 2007, secondo cui,
in particolare, la liquidazione equitativa del lucro cessante richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, dovendo pertanto escludersi per i guadagni meramente ipotetici, dipendenti da
13 condizioni incerte (si vedano anche Cass. n. 11254 del 2011; Cass. n. 5997
del 2007; Cass. n. 7896 del 2002; Cass. n. 8711 del 1997)], equipara l'impossibilità alla estrema o notevole difficoltà di fornire la prova dell'effettiva misura del danno sulla base di elementi oggettivi (Cass. n. 41542
del 2021; si vedano anche Cass. n. 13114 del 1995, che fa riferimento alla impossibilità o elevata difficoltà in relazione alla peculiarità del fatto dannoso o alle condizioni soggettive del danneggiato, e Cass. n. 20283 del 2004,
secondo cui, qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno anche quando la precisa determinazione di esso sia difficoltosa, e nell'operare la valutazione equitativa egli non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata).
È chiaro, allora, che la (già riscontrata) mancata dimostrazione, anche in via presuntiva, del patimento di conseguenze pregiudizievoli risarcibili di natura patrimoniale e non patrimoniale, anche in relazione al “danno all'immagine”
– valorizzato in sede di appello alla sentenza – esclude che questo Tribunale
possa esercitare i poteri di cui all'art. 1226 c.c.
In conclusione, alla luce delle assorbenti argomentazioni di merito che precedono, l'appello va rigettato.
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte di e CP_1
preclude la regolamentazione degli oneri di lite anche in CP_2
relazione al giudizio di appello.
14 Da ultimo, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore importo, da parte del , a titolo Parte_1
di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, seconda sezione civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di SA contrassegnata
da numero 2280 del 2017, depositata in data 28 aprile 2017, uditi i procuratori delle parti, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) rigetta l'appello sperimentato dal , in persona del Parte_1
sindaco legale rappresentante pro-tempore
b) dichiara di non doversi provvedere sulle spese di lite;
c) dichiara sussistenti i presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante , a titolo Parte_1
di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in SA l'11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
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