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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 2784/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
Francesco Mei che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Cassino, Piazza
Labriola n. 49 e rappresentato e difeso dall'avv.to Luciano Giuseppe Caputo, in virtù di delega in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
ha adito l'intestato Tribunale con ricorso ex art. 442 Parte_1
c.p.c., esponendo quanto segue:
- ha ottenuto il riconoscimento dall' di una malattia professionale CP_2
(sindrome algo-disfunzionale del tratto lombare) con provvedimento
1 del 10.04.2015, che ha valutato il danno biologico residuato nella misura del 6%;
- ha successivamente subito un aggravamento della patologia, denunciato con domanda di revisione del 14.3.2023, a fronte della quale l' confermava la precedente valutazione. CP_2
Il ricorrente, dunque, non ritenendo congrua la valutazione operata dall' in merito all'aggravamento, ha agito in giudizio evidenziando di CP_2 aver subito un danno pari al 10% in conseguenza dell'aggravamento e dunque per sentire accertare il maggior danno subito e condannare l' CP_2
a corrispondere le prestazioni dovute per legge conseguenti a tale maggior grado di danno biologico.
L'istituto si è costituito in giudizio con memoria depositata in cancelleria il 1.3.2024, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base della correttezza della propria valutazione.
La causa è stata istruita per via documentale e per il tramite di CTU medico-legale, e a seguito del deposito dell'elaborato peritale definitivo da parte del nominato consulente dott. ritenuto lo stesso esaustivo, Per_1 all'esito dell'udienza di discussione è stata decisa con la presente pronuncia.
***
Il ricorso deve essere solo parzialmente accolto nei limiti di seguito specificati.
Nella fattispecie, si contesta il provvedimento del 5.6.2023 con il CP_2 quale l' ha confermato, a carico del ricorrente, un danno biologico CP_2 complessivamente pari al 6% per la malattia denunciata, non riconoscendo l'aggravamento domandato.
Giova premettere, con riferimento alle prestazioni oggetto del giudizio, che ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000 comma 2, “…, l' nell'ambito del CP_2 sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
2 a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità
e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione.”.
Ciò premesso, nel giudizio essendo pacifica la natura professionale della malattia è stata disposta ed espletata CTU medico-legale, in particolar modo al fine di valutare se le condizioni fisiche avessero effettivamente mostrato delle conseguenze più gravi di quanto riconosciuto dall'istituto in conseguenza dell'aggravarsi della patologia.
Il consulente tecnico, dott. alla cui motivazione si fa riferimento Per_1
e rinvio, in risposta al quesito posto e dopo esame medico e adeguato studio della documentazione prodotta, ha riscontrato che il ricorrente riporta allo stato una “protrusione discale mediana L3-L4, L4-L5 ed L5-S1 con impronta sul sacco durale e radicolopatia L4-L5 e L5-S1 bilaterale cronica di marcata entità”.
All'esito di tale diagnosi, ha concluso che lo stato morboso riscontrato deve intendersi connesso in rapporto quantomeno concausale con il rischio
3 professionale a cui è stato esposto, pur essendo intervenuti ulteriori fattori nell'aggravamento dei postumi, avendo comunque lavorato altri due anni come autista dopo la denuncia di malattia professionale.
Per ciò che attiene alla quantificazione, e in base alle tabelle di riferimento di cui al DM 38/2000 e in particolare facendo applicazione della voce tabellare 213, presenta una gravità stimabile nella misura del 8%, di due punti superiore a quella riscontrata dall' . CP_2
Per quanto attiene entrambi i punti, si condividono le valutazioni del consulente nominato d'ufficio, il cui ragionamento pare privo di vizi logici e tecnici nell'impostazione e nella valutazione degli esiti, peraltro non contestati dalle parti.
L'accertamento peritale è congruamente motivato, quindi immune da censure, anche di ordine logico, nella motivazione delle patologie riscontrate sulla base della documentazione in atti, dei codici tabellari applicati per le diverse patologie riscontrate, nella graduazione della gravità degli stessi con riferimento alle certificazioni in atti nonché alla gravità apprezzata in sede di visita peritale.
Per quanto esposto, il ricorso deve parzialmente accolto rispetto all'accertamento dell'inabilità permanente (danno biologico) complessivamente residuata, a carico del ricorrente. Tale invalidità deve stimarsi, secondo il giudizio sintetico che si condivide del CTU, in misura maggiore rispetto a quanto riconosciuto dall' e dunque pari, alla data CP_2 della domanda di aggravamento, all'8%. Di conseguenza, l' dev'essere CP_2 condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura rideterminata secondo la gravità accertata, oltre accessori come per legge.
In virtù dell'accoglimento solo parziale rispetto alla denunciata gravità, le spese del giudizio devono essere parzialmente compensate per la metà in virtù del rigetto parziale della domanda e per il resto poste a carico dell' , determinate come in dispositivo in applicazione dei parametri di CP_2 cui al DM 55/2014, in considerazione del valore della controversia (di valore da ricomprendersi nello scaglione fino ad € 5.201,00 considerando il presumibile importo del maggior indennizzo richiesto), della limitata
4 complessità della stessa per cui vanno applicate le massime riduzioni, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Le competenze di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' , potendo il ricorrente godere del beneficio CP_2 dell'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- accerta che la percentuale di danno biologico permanente complessivamente residuata ad a seguito Parte_1 dell'aggravamento della malattia accertata con provvedimento del
15.1.2015 è pari all'8% con decorrenza dalla domanda di aggravamento del 14.3.2023;
- per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, alla liquidazione, in favore della parte ricorrente, dell'indennizzo in capitale nella misura prevista per legge adeguata al maggior grado e con la decorrenza prima specificata, oltre accessori come per legge;
- compensa per la metà le spese del giudizio e condanna l'
[...]
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, della restante metà delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 750,00, oltre all'IVA e CPA ed oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
- Spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, definitivamente a carico dell' . CP_2
Così deciso in Cassino il 11/03/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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