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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/08/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1515/2020, posta in decisione in data 7.2.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , nato ad [...] Parte_2 C.F._1
in data 16/12/1968, (C.F. ), nato ad Parte_3 C.F._2
AGRIGENTO (AG) in data 29/06/1941, (C.F. Parte_4
), nato a [...] in data [...], C.F._3 Pt_5
(C.F. ), nato ad AGRIGENTO (AG) in [...]
[...] C.F._4
28/09/1947, con il patrocinio dell'Avv. CAPPELLO PIER LUIGI e dell'Avv.
ACCOLLA GIUSEPPE ( ) VIA IMERA, 50 AGRIGENTO;
e C.F._5
con elezione di domicilio in via VIA IMERA N° 50 92100 AGRIGENTO presso il
1 medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'Avv. GUARNERI LAURA e con elezione di domicilio in via VIALE
REGINA ELENA 28 CANICATTÌ presso il medesimo difensore
APPELLATA
Controparte_2
e con il
[...] Controparte_3 patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE PERITORE (FAX 0922773118 – PEC
il quale dichiara di volere ricevere le Email_1
comunicazioni e le notificazioni inerenti al giudizio agli indirizzi telefax e PEC sopra indicati, che tengono luogo dell'elezione di domicilio,
TERZE INTERVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(debitore principale) e , Parte_1 Parte_2 Pt_5
e , quali fideiussori, proponevano opposizione avverso
[...] Parte_3 Parte_4
il decreto ingiuntivo n. 647/2016, emesso in data 01/07/2016 dal Tribunale di Agrigento, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento di € 124.504,58 in favore della
[...]
quale saldo debitorio relativo al contratto di apertura di Controparte_1
credito stipulato il 18.3.2010 a valere sul c/c 9906-7, e citavano allo scopo l banca suddetta a comparire avanti allo stesso Tribunale.
Con sentenza n. 252/2020 del 24/2/2020 il Tribunale di Agrigento, in accoglimento parziale dell'opposizione, disattendeva le contestazioni degli opponenti sulla produzione da parte della banca, a loro dire tardiva, degli estratti conto relativi al periodo dal 2006 al
2 2010 e altre avanzate sulla legittimità degli importi indicati a debito nei conti, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, rideterminando il saldo del conto corrente, condannava gli opponenti a pagare alla banca opposta la somma di € 79.720,55, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
il Giudice, inoltre, compensava per metà le spese di lite e condannava gli opponenti, in solido, al pagamento in favore della banca opposta dell'altra metà e infine, poneva le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti.
Avverso la suddetta sentenza, la e i fideiussori proponevano appello. Pt_1
Resisteva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Nelle more del giudizio si costituiva Controparte_4
quale cessionaria del credito della , e poi, a
[...] Controparte_1
seguito di fusione per incorporazione, la società incorporante Controparte_3
[...]
Gli appellanti, quindi, eccepivano la carenza di legittimazione processuale delle società intervenute.
In data 7.2.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, va affrontata e rigettata l'eccezione, relativa al difetto di legittimazione processuale dell'intervenuta cessionaria Controparte_5
(poi ), sviluppata con note di
[...] Controparte_3 trattazione scritta del 4/02/2025 dagli appellanti, i quali contestano che “la documentazione versata in atti non consente di accertare, in maniera sicura ed incontrovertibile, la titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria, non essendo all'uopo sufficiente, a mente degli insegnamenti della S.C. di Cassazione, la mera produzione in giudizio dell'avviso pubblicato in G.U., ma dovendo la successione essere provata con la produzione in giudizio del contratto di cessione dal quale si evinca, con chiarezza, l'inclusione del credito tra quelli ceduti”.
A riguardo, va ribadito il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui "in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i
3 rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia" (Cass. civ. 22.4.2024 n. 10860, la quale espressamente richiama Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 21821/2023). Merita inoltre osservare che l'orientamento che ritiene non sufficiente la produzione dell'avviso dell'art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (Cass 6.2.2024 n. 3405, Cass., 20.7.2023, n.
21821) precisa che l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco è diversamente modulato a seconda del tenore della contestazione del debitore, di modo che tale prova “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. 22.3.2024 n. 7866).
In termini ancor più articolati e precisi afferma la Suprema Corte che “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art.
1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche
4 operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. civ. 5/4/2023 n. 9412, il cui principio di diritto è richiamato e ribadito da Cass. civ. 29.2.2024 n. 5478).
Riportati tali insegnamenti al caso concreto e rilevato che:
ha depositato l'avviso di Controparte_5 Controparte_4
pubblicazione sulla dal quale risulta aver acquistato, in data 12.10.2021, pro CP_6 soluto e in blocco i crediti da Banca Popolare Sant'Angelo Soc. Coop. per Azioni (cfr. deposito del 17.11.2021, G.U.R.I., p. 8); costituendosi, la ha depositato l'atto di fusione Controparte_3
del 14.12.2023, da cui si evince che è stata fusa mediante Controparte_7
incorporazione in subentrata di pieno diritto, ai Controparte_3 sensi dell'art. 2504 bis, primo comma, c.c., alla società incorporata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (cfr. deposito del 19.11.2024); deve pertanto reputarsi comprovata la legittimazione passiva di Controparte_7
e
[...] Controparte_3
Nel merito, le doglianze degli appellanti sono fondate, seppur nei limiti che seguono.
Con i primi due motivi di gravame – che possono essere trattati congiuntamente in
5 quanto strettamente connessi – gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di fondare la propria decisione sulla produzione tardiva di estratti conto, ritendo che fossero andati smarriti. In particolare, lamentano l'erroneità dell'ordinanza del 27.9.2018 con cui il giudice ha consentito il deposito degli estratti conto mancanti dopo la scadenza dei termini ex art 183 cpc, nonché la carenza di motivazione in sentenza in merito alle ragioni di ammissione di tale documentazione.
Le censure meritano accoglimento.
In punto di onere della prova – su cui si incentrano sostanzialmente i due motivi in esame – vale ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la trasposizione del ruolo sostanziale delle parti rispetto a quello formale comporta una corrispondente inversione dell'onere della prova: spetta al creditore convenuto in senso formale opposto allegare e provare la propria pretesa con un supporto probatorio sufficiente;
compete, invece, al debitore-attore formale e opponente provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa.
Nella fattispecie, la (parte opposta nel primo giudizio) non ha assolto CP_1 all'onere probatorio sulla stessa gravante, emergendo, da una complessiva valutazione degli elementi probatori offerti sin dal primo grado, la mancata tempestiva produzione degli estratti conto antecedenti il 18 marzo 2010, data di stipula del contratto di apertura di credito relativo al c/c 9906-7.
Al fine di una migliore comprensione della causa, occorre brevemente ricostruire quanto avvenuto nel primo grado di giudizio.
Dalla documentazione versata risulta innanzitutto che con atto introduttivo del
13.10.2016 gli opponenti producevano il contratto di apertura di credito in conto corrente c\c n. 015 – 9906 –07 del 18/03/2010, mentre per il periodo intercorrente dal
31/12/2006 (apertura del conto) al 18/03/2010, il rapporto oggetto del giudizio non risulta regolamentato da convenzioni scritte (circostanza non controversa tra le parti e confermata dalle CTU di primo grado).
In data 6.2.2017 si costituiva la offrendo in Controparte_1 produzione “tutti gli estratti conto del conto corrente n. 9906…” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione), indicandoli al n. 3 dell'indice, allegato alla stessa comparsa, con la voce “estratti conto e conto a scalare”.
Con ordinanza del 15.5.2018 il giudice nominava il CTU Dott. , il Persona_1
quale il 25.8.2018 trasmetteva alle parti la relazione peritale, in cui, dando atto di non
6 aver rinvenuto estratti conto antecedenti la data del 18.3.2010, adottava quale base del riconteggio del saldo iniziale il c.d. “saldo zero”, come disposto dal quesito del giudice nell'ordinanza del 15.5.2018.
Preso atto della mancanza degli estratti conto a partire dal 31.12.2006, in data
3.9.2018 la formulava istanza di ricostituzione del fascicolo, esponendo che in CP_1
precedenza il proprio difensore si era recato fisicamente presso il Tribunale accertandosi della produzione completa degli estratti conto sin dal 2006 relativi al conto corrente in oggetto;
di aver depositato tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto (2006) in sede di costituzione;
che risultava “alquanto inspiegabile la mancanza all'interno del fascicolo di parte della degli estratti conto…” (cfr. istanza del 3.9.2018, CP_1
fascicolo di primo grado). A fronte di tale istanza, parte opponente (odierni appellanti) manifestava la propria opposizione, stante le già maturate preclusioni istruttorie.
Ciò posto, il giudice di prime cure con ordinanza del 27.9.2018 autorizzava la banca opposta a produrre gli estratti conto relativi al rapporto di causa dal 31.12.2006, tenendo conto “che nell'indice allegato alla comparsa di risposta della banca opposta, al n. 3, è stata indicata la produzione degli “estratti conto e conti a scalare” e “che tale indicazione, seppur generica, non può che riferirsi all'intera durata del rapporto sin dalla sua origine”.
Quindi, veniva disposta una nuova consulenza tecnico-contabile, effettuata sempre dal Dott. , questa volta considerando gli estratti conto relativi al Persona_1 rapporto di causa dall'origine al 31.03.2010, prodotti dalla a seguito del CP_1
provvedimento del 27.9.2018.
Sul punto, nel corso della motivazione della sentenza il giudice si è limitato a richiamare la suddetta ordinanza, ribadendo “che a fronte di tale indicazione che è sicuramente generica - non essendo stata indicata la data degli estratti conto - deve ritenersi che la abbia prodotto gli estratti relativi a tutto il rapporto e non da una CP_1 determinata data in poi”; ed è per tale considerazione che il giudice ha autorizzato la produzione, “dovendo ritenere, in base alle indicazioni dell'indice, che i documenti siano stati originariamente prodotti per poi risultare smarriti” (cfr. sentenza impugnata,
p. 3).
La motivazione del primo Giudice risulta carente e non può essere condivisa.
Come correttamente osservato dagli appellanti, il mancato deposito nei termini di rito degli estratti conto rende totalmente inutilizzabile la perizia nella parte in cui ha
7 risposto ai quesiti tenendo in considerazione gli estratti conto irritualmente prodotti, mancando altresì l'eventuale consenso di tutte le parti all'acquisizione della nuova documentazione.
Infatti, un'apertura ad una produzione documentale più ampia, anche oltre i termini di decadenza previsti dall'art. 183 c.p.c., è consentita dall'art. 198 cod. proc. civ., in base al quale il consulente, col consenso di tutte le parti, può esaminare anche documenti non prodotti in causa precedentemente. Tale consenso, perciò, ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza (cfr. Cass. n.
5370 del 2023). Come affermato di recente dalla Suprema Corte, “L'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie può in definitiva avvenire, nell'ambito della consulenza tecnica di natura contabile, unicamente col consenso delle parti, come si evince chiaramente dell'art. 198 c.p.c., comma 2, al fine di non violare il principio dispositivo ed il principio del contraddittorio” (cfr., in senso sostanzialmente conforme,
Cass. n. 30160 del 2023, Cass. n. 22880 del 2023)”.
Nel caso di specie difetta il consenso della parte opponente e odierna appellante.
Peraltro, non risulta raggiunta la prova dello smarrimento degli estratti conto e nessun elemento dalla documentazione versata in atti consente di dedurre che fossero originariamente presenti all'interno del fascicolo di parte. Lo stesso Giudice in parte motiva riconosce la genericità dell'indicazione della voce “estratti conto e conto a scalare” dell'indice dei documenti allegati alla comparsa di costituzione della banca.
A nulla vale, infatti, l'affermazione della banca di aver verificato in cancelleria che gli estratti conto fossero presenti: manca qualsivoglia attestazione da parte della cancelleria della presenza di detti atti o dell'accesso del difensore ai fini della verifica.
Sulla base di quanto sin qui evidenziato, accolti il primo e il secondo motivo, non può tenersi conto della seconda relazione di ctu, dovendosi utilizzare per determinare il saldo iniziale del conto corrente, in mancanza di documentazione antecedente il
31.3.2010, il criterio del “saldo zero”, come previsto dalla prima consulenza effettuata in primo grado.
Va ricordato che, secondo il costante insegnamento della Cassazione “Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista
8 implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda del correntista evidenziando che dagli atti non si desumeva quando il rapporto di conto corrente fosse terminato;
che
l'incompletezza degli estratti conto aveva precluso anche il formarsi di un saldo intermedio, presupposto per rideterminare il saldo finale;
che la mancata produzione del contratto di conto corrente aveva escluso la prova del tasso degli interessi applicabile)” (Cass. Sez. 1, 2.5.2024, n. 11735).
Ebbene, nel caso di specie, devono considerarsi mancanti gli estratti conto dall'accensione del rapporto al 18.3.2010 (data di stipula del contratto di apertura di conto corrente c\c n. 015 – 9906 – 07).
In seno alla prima CTU, il Dott. , infatti, ha correttamente operato ricalcolo Per_1
del c\c oggetto del presente giudizio in ossequio ai seguenti criteri:
- “applicando i tassi di interesse passivo ed attivo così per come previsto nel contratto stipulato in data 18/03/2010 e cioè pari al 4,00% + euribor 3m/365 entro fido e 6,00% + euribor 3m/365 nonché i tassi di interesse attivo pari al
1,741% per una giacenza superiore a € 5.000 e fino a € 20.000 e pari al 2,291% oltre € 20.000. Giacenza minima infruttifera € 5.000;
- applicando la CMDF trimestrale nella misura dello 0,25%;
- le spese di tenuta conto pari a € 10 mensili, per invio estratti conto € 1,50 trimestrali e le spese liquidazione pari a € 15 trimestrali;
- operando il calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta e reciprocità fino al 31/12/2013. Successivamente, in applicazione del novellato art.
120 TUB, regime di capitalizzazione semplice;
- applicando il principio del saldo zero”
In applicazione dei criteri su esposti, può accertarsi il saldo ricalcolato del c\c n.
015 - 9906 – 07, pari al 18/03/2015 ad € 32.478,50 a credito per la società
[...]
. Parte_1
9 In conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi di gravame si reputano assorbiti anche il terzo (“erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non escludere le somme relative a girocontazioni da altri conti senza il necessario supporto probatorio”) e il quarto motivo (“nullità del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria datato 18/03/2010 per mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) o indicatore sintetico di costo (ISC)”), formulati peraltro in via subordinata.
In ogni caso, si precisa, con riguardo al terzo motivo, l'assorbimento è dato dall'adozione in questa sede della prima CTU che tiene conto, appunto, dell'assenza degli estratti conto.
Quanto al quarto motivo, risponde al vero che il TAEG non è indicato nel contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria in oggetto;
gli artt. 124 e 125 bis comma
VI T.U.B lo considerano obbligatorio nei contratti di credito ai consumatori, come peraltro nota parte appellante nel motivo in esame. Epperò nel caso di specie, il contratto predetto è stato stipulato con un a società di costruzioni, sicché non sembra trovare applicazione la normativa da ultimo richiamata. Si rammenta altresì che il
TAEG è riferito al credito ed assolve una funzione di indicazione di costo globale
(comprensivo di poste che non vanno al finanziatore ad esempio), informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore, al fine di renderlo edotto e consentirgli di comparare le diverse offerte sul mercato;
deve pertanto considerarsi estraneo alla verifica sull'usura. Per quest'ultima, rilevante è il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), cioè il tasso su base annua, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia, ai fini della determinazione delle soglie d'usura. Ed invero, la Suprema Corte ha di recente chiarito che il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), altrimenti detto ISC
(Indice Sintetico di Costo), “rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione” e che “proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza (…) non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 22/5/2023 n.
14000).
10 Pertanto, e conclusivamente, in riforma della impugnata statuizione, deve dichiararsi che il conto corrente in esame presentava saldo di € 32.478,50 alla data del
18/03/2015 a credito della società correntista , Parte_1
dovendosi disattendere ogni altra pretesa e condannare la Banca originaria opposta, non constando cessioni di debiti.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società Parte_1
(debitore principale) e , ,
[...] Parte_2 Parte_5 Parte_3
e (fideiussori), con atto di citazione del 12.11.2020 avverso la sentenza n. Parte_4
252/2020 resa il 24/2 /2020 dal Tribunale di Agrigento, e in riforma di detta sentenza, accerta e dichiara che il conto corrente n. 015 - 9906 – 07, presentava saldo di €
32.478,50 alla data del 18/03/2015 a credito della società Parte_1
, e condanna al pagamento, in favore
[...] Controparte_1 di al pagamento della somma di € 32.478,50; Parte_1
2) dichiara interamente compensate le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 30.7.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1515/2020, posta in decisione in data 7.2.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , nato ad [...] Parte_2 C.F._1
in data 16/12/1968, (C.F. ), nato ad Parte_3 C.F._2
AGRIGENTO (AG) in data 29/06/1941, (C.F. Parte_4
), nato a [...] in data [...], C.F._3 Pt_5
(C.F. ), nato ad AGRIGENTO (AG) in [...]
[...] C.F._4
28/09/1947, con il patrocinio dell'Avv. CAPPELLO PIER LUIGI e dell'Avv.
ACCOLLA GIUSEPPE ( ) VIA IMERA, 50 AGRIGENTO;
e C.F._5
con elezione di domicilio in via VIA IMERA N° 50 92100 AGRIGENTO presso il
1 medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'Avv. GUARNERI LAURA e con elezione di domicilio in via VIALE
REGINA ELENA 28 CANICATTÌ presso il medesimo difensore
APPELLATA
Controparte_2
e con il
[...] Controparte_3 patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE PERITORE (FAX 0922773118 – PEC
il quale dichiara di volere ricevere le Email_1
comunicazioni e le notificazioni inerenti al giudizio agli indirizzi telefax e PEC sopra indicati, che tengono luogo dell'elezione di domicilio,
TERZE INTERVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(debitore principale) e , Parte_1 Parte_2 Pt_5
e , quali fideiussori, proponevano opposizione avverso
[...] Parte_3 Parte_4
il decreto ingiuntivo n. 647/2016, emesso in data 01/07/2016 dal Tribunale di Agrigento, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento di € 124.504,58 in favore della
[...]
quale saldo debitorio relativo al contratto di apertura di Controparte_1
credito stipulato il 18.3.2010 a valere sul c/c 9906-7, e citavano allo scopo l banca suddetta a comparire avanti allo stesso Tribunale.
Con sentenza n. 252/2020 del 24/2/2020 il Tribunale di Agrigento, in accoglimento parziale dell'opposizione, disattendeva le contestazioni degli opponenti sulla produzione da parte della banca, a loro dire tardiva, degli estratti conto relativi al periodo dal 2006 al
2 2010 e altre avanzate sulla legittimità degli importi indicati a debito nei conti, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, rideterminando il saldo del conto corrente, condannava gli opponenti a pagare alla banca opposta la somma di € 79.720,55, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
il Giudice, inoltre, compensava per metà le spese di lite e condannava gli opponenti, in solido, al pagamento in favore della banca opposta dell'altra metà e infine, poneva le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti.
Avverso la suddetta sentenza, la e i fideiussori proponevano appello. Pt_1
Resisteva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Nelle more del giudizio si costituiva Controparte_4
quale cessionaria del credito della , e poi, a
[...] Controparte_1
seguito di fusione per incorporazione, la società incorporante Controparte_3
[...]
Gli appellanti, quindi, eccepivano la carenza di legittimazione processuale delle società intervenute.
In data 7.2.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, va affrontata e rigettata l'eccezione, relativa al difetto di legittimazione processuale dell'intervenuta cessionaria Controparte_5
(poi ), sviluppata con note di
[...] Controparte_3 trattazione scritta del 4/02/2025 dagli appellanti, i quali contestano che “la documentazione versata in atti non consente di accertare, in maniera sicura ed incontrovertibile, la titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria, non essendo all'uopo sufficiente, a mente degli insegnamenti della S.C. di Cassazione, la mera produzione in giudizio dell'avviso pubblicato in G.U., ma dovendo la successione essere provata con la produzione in giudizio del contratto di cessione dal quale si evinca, con chiarezza, l'inclusione del credito tra quelli ceduti”.
A riguardo, va ribadito il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui "in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i
3 rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia" (Cass. civ. 22.4.2024 n. 10860, la quale espressamente richiama Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 21821/2023). Merita inoltre osservare che l'orientamento che ritiene non sufficiente la produzione dell'avviso dell'art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (Cass 6.2.2024 n. 3405, Cass., 20.7.2023, n.
21821) precisa che l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco è diversamente modulato a seconda del tenore della contestazione del debitore, di modo che tale prova “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. 22.3.2024 n. 7866).
In termini ancor più articolati e precisi afferma la Suprema Corte che “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art.
1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche
4 operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. civ. 5/4/2023 n. 9412, il cui principio di diritto è richiamato e ribadito da Cass. civ. 29.2.2024 n. 5478).
Riportati tali insegnamenti al caso concreto e rilevato che:
ha depositato l'avviso di Controparte_5 Controparte_4
pubblicazione sulla dal quale risulta aver acquistato, in data 12.10.2021, pro CP_6 soluto e in blocco i crediti da Banca Popolare Sant'Angelo Soc. Coop. per Azioni (cfr. deposito del 17.11.2021, G.U.R.I., p. 8); costituendosi, la ha depositato l'atto di fusione Controparte_3
del 14.12.2023, da cui si evince che è stata fusa mediante Controparte_7
incorporazione in subentrata di pieno diritto, ai Controparte_3 sensi dell'art. 2504 bis, primo comma, c.c., alla società incorporata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (cfr. deposito del 19.11.2024); deve pertanto reputarsi comprovata la legittimazione passiva di Controparte_7
e
[...] Controparte_3
Nel merito, le doglianze degli appellanti sono fondate, seppur nei limiti che seguono.
Con i primi due motivi di gravame – che possono essere trattati congiuntamente in
5 quanto strettamente connessi – gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di fondare la propria decisione sulla produzione tardiva di estratti conto, ritendo che fossero andati smarriti. In particolare, lamentano l'erroneità dell'ordinanza del 27.9.2018 con cui il giudice ha consentito il deposito degli estratti conto mancanti dopo la scadenza dei termini ex art 183 cpc, nonché la carenza di motivazione in sentenza in merito alle ragioni di ammissione di tale documentazione.
Le censure meritano accoglimento.
In punto di onere della prova – su cui si incentrano sostanzialmente i due motivi in esame – vale ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la trasposizione del ruolo sostanziale delle parti rispetto a quello formale comporta una corrispondente inversione dell'onere della prova: spetta al creditore convenuto in senso formale opposto allegare e provare la propria pretesa con un supporto probatorio sufficiente;
compete, invece, al debitore-attore formale e opponente provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa.
Nella fattispecie, la (parte opposta nel primo giudizio) non ha assolto CP_1 all'onere probatorio sulla stessa gravante, emergendo, da una complessiva valutazione degli elementi probatori offerti sin dal primo grado, la mancata tempestiva produzione degli estratti conto antecedenti il 18 marzo 2010, data di stipula del contratto di apertura di credito relativo al c/c 9906-7.
Al fine di una migliore comprensione della causa, occorre brevemente ricostruire quanto avvenuto nel primo grado di giudizio.
Dalla documentazione versata risulta innanzitutto che con atto introduttivo del
13.10.2016 gli opponenti producevano il contratto di apertura di credito in conto corrente c\c n. 015 – 9906 –07 del 18/03/2010, mentre per il periodo intercorrente dal
31/12/2006 (apertura del conto) al 18/03/2010, il rapporto oggetto del giudizio non risulta regolamentato da convenzioni scritte (circostanza non controversa tra le parti e confermata dalle CTU di primo grado).
In data 6.2.2017 si costituiva la offrendo in Controparte_1 produzione “tutti gli estratti conto del conto corrente n. 9906…” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione), indicandoli al n. 3 dell'indice, allegato alla stessa comparsa, con la voce “estratti conto e conto a scalare”.
Con ordinanza del 15.5.2018 il giudice nominava il CTU Dott. , il Persona_1
quale il 25.8.2018 trasmetteva alle parti la relazione peritale, in cui, dando atto di non
6 aver rinvenuto estratti conto antecedenti la data del 18.3.2010, adottava quale base del riconteggio del saldo iniziale il c.d. “saldo zero”, come disposto dal quesito del giudice nell'ordinanza del 15.5.2018.
Preso atto della mancanza degli estratti conto a partire dal 31.12.2006, in data
3.9.2018 la formulava istanza di ricostituzione del fascicolo, esponendo che in CP_1
precedenza il proprio difensore si era recato fisicamente presso il Tribunale accertandosi della produzione completa degli estratti conto sin dal 2006 relativi al conto corrente in oggetto;
di aver depositato tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto (2006) in sede di costituzione;
che risultava “alquanto inspiegabile la mancanza all'interno del fascicolo di parte della degli estratti conto…” (cfr. istanza del 3.9.2018, CP_1
fascicolo di primo grado). A fronte di tale istanza, parte opponente (odierni appellanti) manifestava la propria opposizione, stante le già maturate preclusioni istruttorie.
Ciò posto, il giudice di prime cure con ordinanza del 27.9.2018 autorizzava la banca opposta a produrre gli estratti conto relativi al rapporto di causa dal 31.12.2006, tenendo conto “che nell'indice allegato alla comparsa di risposta della banca opposta, al n. 3, è stata indicata la produzione degli “estratti conto e conti a scalare” e “che tale indicazione, seppur generica, non può che riferirsi all'intera durata del rapporto sin dalla sua origine”.
Quindi, veniva disposta una nuova consulenza tecnico-contabile, effettuata sempre dal Dott. , questa volta considerando gli estratti conto relativi al Persona_1 rapporto di causa dall'origine al 31.03.2010, prodotti dalla a seguito del CP_1
provvedimento del 27.9.2018.
Sul punto, nel corso della motivazione della sentenza il giudice si è limitato a richiamare la suddetta ordinanza, ribadendo “che a fronte di tale indicazione che è sicuramente generica - non essendo stata indicata la data degli estratti conto - deve ritenersi che la abbia prodotto gli estratti relativi a tutto il rapporto e non da una CP_1 determinata data in poi”; ed è per tale considerazione che il giudice ha autorizzato la produzione, “dovendo ritenere, in base alle indicazioni dell'indice, che i documenti siano stati originariamente prodotti per poi risultare smarriti” (cfr. sentenza impugnata,
p. 3).
La motivazione del primo Giudice risulta carente e non può essere condivisa.
Come correttamente osservato dagli appellanti, il mancato deposito nei termini di rito degli estratti conto rende totalmente inutilizzabile la perizia nella parte in cui ha
7 risposto ai quesiti tenendo in considerazione gli estratti conto irritualmente prodotti, mancando altresì l'eventuale consenso di tutte le parti all'acquisizione della nuova documentazione.
Infatti, un'apertura ad una produzione documentale più ampia, anche oltre i termini di decadenza previsti dall'art. 183 c.p.c., è consentita dall'art. 198 cod. proc. civ., in base al quale il consulente, col consenso di tutte le parti, può esaminare anche documenti non prodotti in causa precedentemente. Tale consenso, perciò, ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza (cfr. Cass. n.
5370 del 2023). Come affermato di recente dalla Suprema Corte, “L'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie può in definitiva avvenire, nell'ambito della consulenza tecnica di natura contabile, unicamente col consenso delle parti, come si evince chiaramente dell'art. 198 c.p.c., comma 2, al fine di non violare il principio dispositivo ed il principio del contraddittorio” (cfr., in senso sostanzialmente conforme,
Cass. n. 30160 del 2023, Cass. n. 22880 del 2023)”.
Nel caso di specie difetta il consenso della parte opponente e odierna appellante.
Peraltro, non risulta raggiunta la prova dello smarrimento degli estratti conto e nessun elemento dalla documentazione versata in atti consente di dedurre che fossero originariamente presenti all'interno del fascicolo di parte. Lo stesso Giudice in parte motiva riconosce la genericità dell'indicazione della voce “estratti conto e conto a scalare” dell'indice dei documenti allegati alla comparsa di costituzione della banca.
A nulla vale, infatti, l'affermazione della banca di aver verificato in cancelleria che gli estratti conto fossero presenti: manca qualsivoglia attestazione da parte della cancelleria della presenza di detti atti o dell'accesso del difensore ai fini della verifica.
Sulla base di quanto sin qui evidenziato, accolti il primo e il secondo motivo, non può tenersi conto della seconda relazione di ctu, dovendosi utilizzare per determinare il saldo iniziale del conto corrente, in mancanza di documentazione antecedente il
31.3.2010, il criterio del “saldo zero”, come previsto dalla prima consulenza effettuata in primo grado.
Va ricordato che, secondo il costante insegnamento della Cassazione “Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista
8 implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda del correntista evidenziando che dagli atti non si desumeva quando il rapporto di conto corrente fosse terminato;
che
l'incompletezza degli estratti conto aveva precluso anche il formarsi di un saldo intermedio, presupposto per rideterminare il saldo finale;
che la mancata produzione del contratto di conto corrente aveva escluso la prova del tasso degli interessi applicabile)” (Cass. Sez. 1, 2.5.2024, n. 11735).
Ebbene, nel caso di specie, devono considerarsi mancanti gli estratti conto dall'accensione del rapporto al 18.3.2010 (data di stipula del contratto di apertura di conto corrente c\c n. 015 – 9906 – 07).
In seno alla prima CTU, il Dott. , infatti, ha correttamente operato ricalcolo Per_1
del c\c oggetto del presente giudizio in ossequio ai seguenti criteri:
- “applicando i tassi di interesse passivo ed attivo così per come previsto nel contratto stipulato in data 18/03/2010 e cioè pari al 4,00% + euribor 3m/365 entro fido e 6,00% + euribor 3m/365 nonché i tassi di interesse attivo pari al
1,741% per una giacenza superiore a € 5.000 e fino a € 20.000 e pari al 2,291% oltre € 20.000. Giacenza minima infruttifera € 5.000;
- applicando la CMDF trimestrale nella misura dello 0,25%;
- le spese di tenuta conto pari a € 10 mensili, per invio estratti conto € 1,50 trimestrali e le spese liquidazione pari a € 15 trimestrali;
- operando il calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta e reciprocità fino al 31/12/2013. Successivamente, in applicazione del novellato art.
120 TUB, regime di capitalizzazione semplice;
- applicando il principio del saldo zero”
In applicazione dei criteri su esposti, può accertarsi il saldo ricalcolato del c\c n.
015 - 9906 – 07, pari al 18/03/2015 ad € 32.478,50 a credito per la società
[...]
. Parte_1
9 In conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi di gravame si reputano assorbiti anche il terzo (“erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non escludere le somme relative a girocontazioni da altri conti senza il necessario supporto probatorio”) e il quarto motivo (“nullità del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria datato 18/03/2010 per mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) o indicatore sintetico di costo (ISC)”), formulati peraltro in via subordinata.
In ogni caso, si precisa, con riguardo al terzo motivo, l'assorbimento è dato dall'adozione in questa sede della prima CTU che tiene conto, appunto, dell'assenza degli estratti conto.
Quanto al quarto motivo, risponde al vero che il TAEG non è indicato nel contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria in oggetto;
gli artt. 124 e 125 bis comma
VI T.U.B lo considerano obbligatorio nei contratti di credito ai consumatori, come peraltro nota parte appellante nel motivo in esame. Epperò nel caso di specie, il contratto predetto è stato stipulato con un a società di costruzioni, sicché non sembra trovare applicazione la normativa da ultimo richiamata. Si rammenta altresì che il
TAEG è riferito al credito ed assolve una funzione di indicazione di costo globale
(comprensivo di poste che non vanno al finanziatore ad esempio), informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore, al fine di renderlo edotto e consentirgli di comparare le diverse offerte sul mercato;
deve pertanto considerarsi estraneo alla verifica sull'usura. Per quest'ultima, rilevante è il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), cioè il tasso su base annua, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia, ai fini della determinazione delle soglie d'usura. Ed invero, la Suprema Corte ha di recente chiarito che il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), altrimenti detto ISC
(Indice Sintetico di Costo), “rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione” e che “proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza (…) non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 22/5/2023 n.
14000).
10 Pertanto, e conclusivamente, in riforma della impugnata statuizione, deve dichiararsi che il conto corrente in esame presentava saldo di € 32.478,50 alla data del
18/03/2015 a credito della società correntista , Parte_1
dovendosi disattendere ogni altra pretesa e condannare la Banca originaria opposta, non constando cessioni di debiti.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società Parte_1
(debitore principale) e , ,
[...] Parte_2 Parte_5 Parte_3
e (fideiussori), con atto di citazione del 12.11.2020 avverso la sentenza n. Parte_4
252/2020 resa il 24/2 /2020 dal Tribunale di Agrigento, e in riforma di detta sentenza, accerta e dichiara che il conto corrente n. 015 - 9906 – 07, presentava saldo di €
32.478,50 alla data del 18/03/2015 a credito della società Parte_1
, e condanna al pagamento, in favore
[...] Controparte_1 di al pagamento della somma di € 32.478,50; Parte_1
2) dichiara interamente compensate le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 30.7.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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