Art. 52.
Possono essere inscritti:
1° alla prima classe della scuola tecnica e della scuola professionale femminile:
a) i licenziati dalle scuole di avviamento al lavoro;
b) limitatamente alla scuola tecnica commerciale e alla scuola professionale femminile, coloro che abbiano conseguito il titolo di inscrizione alla quarta classe di una qualunque altra scuola media di primo grado, purche' superino uno speciale esame di ammissione sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro per l'educazione nazionale;
c) limitatamente alla scuola tecnica commerciale e alla scuola professionale femminile, coloro che, avendo compiuto o compiendo, nell'anno in corso, almeno i tredici anni di eta', superino l'esame di ammissione;
2° alla prima classe della scuola di magistero professionale per la donna, le licenziate dalla scuola professionale femminile e le diplomate dalle scuole di metodo per l'educazione materna, che superino l'esame d'ammissione;
3° alla prima classe del corso inferiore dell'istituto tecnico coloro che, avendo compiuto o compiendo, nell'anno in corso, almeno il decimo anno di eta', superino l'esame di ammissione di cui all' art. 72 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 ;
4° alla prima classe del corso superiore dell'istituto tecnico:
a) coloro che superino l'esame di ammissione;
b) coloro che abbiano superato l'esame di ammissione al liceo scientifico o al corso superiore dell'istituto magistrale e superino uno speciale esame sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro per l'educazione nazionale;
c) coloro che, avendo conseguito la promozione o l'idoneita' alla quinta classe ginnasiale, superino uno speciale esame di ammissione sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro per l'educazione nazionale;
d) per le sezioni agraria e industriale, coloro che abbiano compiuto il primo anno di scuola tecnica di corrispondente indirizzo o il corso preparatorio di cui all'art. 9, e superino un esame di ammissione in relazione agli studi compiuti.
Possono essere inscritti:
1° alla prima classe della scuola tecnica e della scuola professionale femminile:
a) i licenziati dalle scuole di avviamento al lavoro;
b) limitatamente alla scuola tecnica commerciale e alla scuola professionale femminile, coloro che abbiano conseguito il titolo di inscrizione alla quarta classe di una qualunque altra scuola media di primo grado, purche' superino uno speciale esame di ammissione sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro per l'educazione nazionale;
c) limitatamente alla scuola tecnica commerciale e alla scuola professionale femminile, coloro che, avendo compiuto o compiendo, nell'anno in corso, almeno i tredici anni di eta', superino l'esame di ammissione;
2° alla prima classe della scuola di magistero professionale per la donna, le licenziate dalla scuola professionale femminile e le diplomate dalle scuole di metodo per l'educazione materna, che superino l'esame d'ammissione;
3° alla prima classe del corso inferiore dell'istituto tecnico coloro che, avendo compiuto o compiendo, nell'anno in corso, almeno il decimo anno di eta', superino l'esame di ammissione di cui all' art. 72 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 ;
4° alla prima classe del corso superiore dell'istituto tecnico:
a) coloro che superino l'esame di ammissione;
b) coloro che abbiano superato l'esame di ammissione al liceo scientifico o al corso superiore dell'istituto magistrale e superino uno speciale esame sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro per l'educazione nazionale;
c) coloro che, avendo conseguito la promozione o l'idoneita' alla quinta classe ginnasiale, superino uno speciale esame di ammissione sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro per l'educazione nazionale;
d) per le sezioni agraria e industriale, coloro che abbiano compiuto il primo anno di scuola tecnica di corrispondente indirizzo o il corso preparatorio di cui all'art. 9, e superino un esame di ammissione in relazione agli studi compiuti.