Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1981, n. 1009
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Sentenza 19 febbraio 1981

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Nella disciplina del contenzioso tributario anteriore alla riforma del 1972 l'autonomia del procedimento innanzi le commissioni ed innanzi il giudice ordinario comportava che non sussisteva alcun ostacolo normativo, rilevabile d'ufficio, alla proposizione d'istanza e di eccezioni contrastanti con la decisione definitiva di quel procedimento speciale attraverso l'ampliamento, non tempestivamente opposto dalla controparte, di un giudizio innanzi al giudice ordinario gia pendente per il medesimo rapporto tributario (nella specie; opposizione ad ingiunzione fiscale) salvo l'inderogabile limite per il quale, in materia di imposta di successione, poteva agirsi davanti l'autorita giudiziaria non oltre sei mesi dopo la decisione delle commissioni suddette (art 94 RD 30 dicembre 1923 n 3270).*

A norma dell'art 50 del RD 30 dicembre 1923 n 3270, concernente la previgente disciplina dell'imposta di successione, nel caso in cui l'amministrazione finanziaria dopo aver ammesso la deduzione di passivita nel corso del biennio dalla denuncia della successione, avesse revocato il riconoscimento di quella detrazione, la documentazione del contribuente poteva ritenersi legittimamente integrata, pur dopo la scadenza del biennio, mediante la produzione in giudizio, senza ingiustificato ritardo, del documento o dei documenti necessari, pur se non vi fosse stata la previa richiesta e concessione di un termine per tale adempimento.*

La norma di cui all'art unico quarto comma della legge 24 dicembre 1969 n 1038 in materia di detrazione dal passivo ereditario dei saldi passivi di conti correnti, nel disporre che per le successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della suddetta legge e per le quali il debito di imposta sia stato gia definito con la deduzione dall'asse ereditario dei saldi passivi dei conti suddetti, ogni successiva contestazione circa la documentazione a suo tempo prodotta si intende rinunziata, deve essere interpretata nel senso che la contestazione deve concernere l'idoneita astratta dei mezzi di prova offerti a sostegno della richiesta deduzione e non la loro idoneita in concreto, con la conseguenza che la suddetta norma non opera in ordine alle controversie in cui l'imposta suppletiva sia stata richiesta in considerazione della positiva difformita fra i fatti allegati dal contribuente ed i fatti obiettivamente risultanti da documenti addotti a prova. ( Conf 1609/77, mass n 385318; ( Conf 1109/75, mass n 374543; ( Conf 460/74, mass n 368186).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1981, n. 1009
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1009
    Data del deposito : 19 febbraio 1981

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