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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/10/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4542/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 429, 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4542 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Erika Basile e dall'Avv. Andrea Barbuto, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO (P. IVA ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Ferrero, come da procura in atti;
-parte appellata-
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 48 emessa dal Parte_1 Giudice di Pace di in data 09.02.2022, con cui era stato accolto parzialmente CP_1 il ricorso in opposizione avverso il verbale di contestazione n. XS8140, emesso in data 11.10.2021, di accertamento della violazione da parte del “dell'art. 146 Pt_1 comma 3 rif. Art. 41 comma 11 del CdS in quanto nel Comune di in SR 213 CP_1 FLACCA KM 7,800 intersezione con VIA GUIDO I direzione NAPOLI, alla guida del veicolo sopra indicato, dopo aver impegnato la corsia di sinistra, proseguiva la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa”. In particolare, l'appellante ha reiterato le doglianze formulate in primo grado e ha contestato la sentenza per avere il Giudice di Pace rimodulato l'importo della sanzione amministrativa a seguito di una diversa qualificazione giuridica del fatto, senza limitarsi ad un mero annullamento del provvedimento opposto. Ha inoltre censurato la violazione del contraddittorio, prodottasi in primo grado, giacché l'udienza di discussione si era svolta in modalità “figurata” e l'appellante non era stato messo in condizione di interloquire sul contenuto della comparsa e dei documenti, trasmessi al primo giudice tramite PEC. Ha chiesto quindi di riformare integralmente l'impugnata sentenza e di dichiarare la nullità del verbale di contestazione, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del presente ricorso in appello ed in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 48/2022, confermare l'annullamento del verbale CP_1 impugnato già operato del Giudice di Pace e annullare la sentenza dello stesso perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge”. Il ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame con vittoria delle spese di lite. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa: 1) in via preliminare, dichiarare inammissibile il presente appello, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; 2) nel merito, rigettare l'appello ex adverso proposto, in quanto del tutto infondato, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provato, con integrale conferma della sentenza impugnata;
3) assegnare alla comparente il favore delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario e CPDEL”.
Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado e mutata la persona fisica del giudice, all'udienza del 16.10.2025, svolta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata, per la asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., è infondata. Si aderisce, infatti, al più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. Sez. U -
, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022). Nel caso in esame, correttamente la parte appellante ha formulato specifiche e puntuali doglianze avverso la sentenza impugnata, indicando la parte della motivazione oggetto di contestazione e precisando in che parte e con quale contenuto la sentenza di primo grado dovrebbe - secondo la tesi di parte - essere riformata.
3. Tanto premesso, con il primo motivo di appello, ha Parte_1 censurato la sentenza di primo grado sotto il profilo della violazione del contraddittorio, non avendo avuto modo di esaminare l'avversa memoria di costituzione e la documentazione ad essa allegata, siccome trasmessa dalla amministrazione al giudice tramite PEC, e di interloquire sul punto nel corso del giudizio;
ha quindi dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c., precisando che la relativa documentazione neppure era stata trasmessa dalla controparte, a mezzo PEC, al difensore domiciliatario. Tale motivo d'appello non può essere accolto. In via preliminare, è infatti opportuno chiarire che, nel giudizio d'appello, l'accertamento di un'eventuale violazione del contraddittorio può dar luogo alla nullità della sentenza di primo grado solo laddove la parte che se ne dolga prospetti le facoltà che le sono state precluse dalla mancata attivazione del contraddittorio, rimanendo altrimenti la questione irrilevante. Tanto si evince, in particolare, dal recente indirizzo di legittimità secondo cui la nullità per difetto di forma (nella specie, dovuta alla mancanza di prova dell'accettazione dell'ente rispetto al preventivo ricevuto) di un contratto concluso da un integra una questione mista di fatto e di diritto che, ove rilevata CP_1 d'ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la nullità della sentenza (cd. “della terza via” o “a sorpresa”) che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (ex multis Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 22778 del 12/09/2019; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3543 del 06/02/2023). Non vi è dunque un astratto interesse al rispetto del contraddittorio, essendo lo stesso piuttosto finalizzato ad assicurare la giustizia della decisione ed essendo, di conseguenza, la parte appellante in primo luogo tenuta a dedurre quali difese avrebbe concretamente svolto in assenza del censurato vizio processuale. Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti, emerge che la parte appellata non ha dato prova del corretto invio della documentazione comprovante le violazioni contestate nei confronti del presso l'indirizzo PEC dei Pt_1 difensori domiciliatari della parte opponente, così come ordinato dal Giudice di Pace all'udienza cartolare del 29.12.2021. Appellando la sentenza di primo grado, il si è tuttavia limitato a censurare la violazione del contraddittorio, senza Pt_1 articolare diffuse e dettagliate difese e senza motivare sulle facoltà difensive che in concreto gli sarebbero state precluse dall'omesso invio della documentazione. Ne consegue che alcun vulnus al diritto di difesa della parte appellante è configurabile. D'altra parte, qualsiasi violazione del contraddittorio deve ritenersi ormai sanata giacché la documentazione in parola è stata ritualmente acquisita agli atti del giudizio d'appello ed esaminata da parte appellante. Infatti, pur avendo gradualmente assunto la fisionomia di una revisio prioris instantiae ed essendo la devoluzione al giudice superiore ormai limitata alle sole questioni oggetto di specifica censura ex artt. 329, c. 2 e 342 c.p.c. (“tantum devolutum quantum appellatum”), l'appello rimane pur sempre un mezzo di gravame con effetti sostitutivi della sentenza impugnata il cui annullamento, con rinvio al primo giudice, è circoscritto alle sole ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c., tra le quali non rientra la violazione del contraddittorio (ex multis Tribunale Torino sez. IV, 09/02/2022, n.489). Se ne ricava che, a prescindere dall'accertata violazione del contraddittorio, il giudice è tenuto a riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione. Con carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione, ritiene quindi il Tribunale che il vizio processuale, ove sussistente, risulterebbe sanato, atteso il pieno svolgimento da parte dell'appellante del diritto di difesa a seguito di un esame completo della documentazione non consultata in primo grado. 4. Con il secondo motivo di appello, il ha censurato la sentenza di prime Pt_1 cure nella parte in cui il Giudice di Pace ha accolto parzialmente il ricorso, per aver mutato la qualificazione giuridica del fatto e per aver riconosciuto integrata, nel caso concreto, la meno grave ipotesi di cui all'art. 146, c. 2 e art. 41, c. 11, C.d.S., riducendo la sanzione originariamente comminata dalla P.A.
In via preliminare, è opportuno chiarire che la normativa ritenuta violata, nel caso di specie la disposizione dell'art. 146 comma 3 rif. Art. 41 comma 11 del C.d.S., rientra nella disciplina del codice della strada relativa agli obblighi gravanti sull'utente ed imposti dalla segnaletica stradale. Orbene, il verbale di contestazione redatto dalla Polizia Municipale del CP_1
in data 11.10.2021, ha consentito di accertare che il alla guida del
[...] Pt_1 proprio veicolo, presente lungo l'intersezione con via Guado I, direzione Napoli, dopo aver impegnato la corsia di sinistra, aveva proseguito la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse la luce rossa. Parte appellante non ha contestato i fatti descritti nel verbale di accertamento, ma si è limitato ad eccepire l'insussistenza della violazione, deducendo che il veicolo dai lui condotto, pur trovandosi sulla corsia per la svolta a sinistra, che effettivamente aveva il semaforo rosso, aveva proseguito dritto quando il semaforo era verde, così da non violare alcuna norma contestatagli. Sul punto, occorre tuttavia precisare che le lanterne semaforiche di corsia, apposte in presenza di strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di un'intersezione, non disciplinano il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, bensì il transito delle vetture che abbiano seguìto la canalizzazione verso cui si dirige il segnale luminoso. Se esiste quindi una corsia, munita di segnaletica orizzontale, che è destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguìto la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata. In questo senso, va interpretata la previsione di cui all'art. 41, c. 12 C.d.S., richiamata nella sentenza di primo grado, ove si legge che “le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre”. Se ne ricava che il aveva l'obbligo di arrestare la marcia e attendere sulla Pt_1 linea di arresto nell'attesa del segnale luminoso verde proprio in quanto, trovandosi nella corsia di sinistra, doveva proseguire nella direzione indicata ed era pertanto destinatario del relativo segnale di arresto. È facile del resto osservare come una diversa soluzione, incentrata sulla valorizzazione del proposito del conducente di effettuare la svolta consentita dalla freccia del semaforo, quand'anche si trovi in una corsia diversa rispetto a quella riservata a quella manovra, comporterebbe inevitabili inconvenienti per l'ordinato flusso veicolare nell'area dell'incrocio: basti pensare al caso in cui la svolta dei mezzi che transitano sulla corsia riservata sia programmata in considerazione del fatto che essi, in quanto provenienti da un lato della carreggiata, impegneranno l'intersezione senza interferire con i veicoli, provenienti dalla direzione opposta, che debbano eseguire una manovra di svolta nella direttrice contraria rispetto a quella da loro prescelta;
se si ammettesse che la svolta sia consentita anche ai veicoli che, percorrendo la stessa direzione dei primi, viaggino su una diversa corsia rispetto a quella riservata, la nominata interferenza potrebbe certo determinarsi, e con essa il rischio di incidenti (ex multis Cass., sez. II, 27 aprile 2016 n. 8412; Cass. sez. VI, ord., 12 aprile 2022 n. 11819; Cass. sez. VI, ord., 28 ottobre 2022 n. 31994). Inoltre, l'opposta tesi renderebbe laboriosa e complessa la rilevazione dell'infrazione, dovendosi ogni volta indagare se il conducente del veicolo che non si trova nella corsia abilitata alla svolta intendesse o meno eseguire una manovra in quella direzione: il che è contrario all'esigenza di una agevole rilevazione dell'illecito da parte dell'accertatore o dall'apparecchiatura deputata alla segnalazione di possibili infrazioni. Ritiene quindi il Tribunale che la condotta posta in essere dall'appellante integri una violazione dell'art. 146 comma 3 rif. Art. 41 comma 11 del C.d.S., per aver l'appellante impegnato l'area di intersezione durante il periodo di accensione della luce rossa dell'impianto semaforico, a nulla rilevando la sua intenzione di proseguire dritto. L'opposizione non avrebbe, pertanto, potuto trovare accoglimento.
In ragione della infondatezza dell'unico motivo di opposizione, il secondo motivo di appello va dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Procedendo ad una diversa qualificazione giuridica della fattispecie, il Giudice di Pace ha infatti rimodulato l'importo della sanzione a vantaggio dell'opponente e tale decisione non è stata oggetto di appello incidentale da parte appellata, che ha concluso per la conferma della sentenza. Se dunque il secondo motivo di appello venisse accolto, il giudice dovrebbe comunque pronunciarsi sul merito dell'opposizione e respingerla, ponendo l'appellante in una situazione deteriore rispetto a quella attuale. Occorre infatti rammentare che il giudizio d'appello non è un mezzo di impugnazione con efficacia esclusivamente rescindente rispetto alla pronuncia di primo grado, essendo piuttosto un gravame con effetti sostitutivi che impone al giudice, sia pure entro i limiti delle questioni devolute al suo esame, di pronunciarsi sulla fondatezza nel merito della domanda originaria. Alla luce di ciò, è quindi evidente che l'accoglimento dell'appello non consentirebbe all'appellante di ottenere alcun vantaggio pratico e concreto, dovendo in ogni caso la sua domanda essere respinta. Segue la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo d'appello per carenza di interesse all'impugnazione, da cui discende il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
5. Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria in appello (che non si è svolta), tenendo conto del valore della controversia, prossimo al minimo dello scaglione di riferimento, e dell'attività difensiva svolta. Occorre inoltre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, circa il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace di CP_1
- condanna alla rifusione in favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 232,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ordine al pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Si comunichi. Latina, 16 ottobre 2025 Il Giudice dott. Paolo Bertollini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 429, 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4542 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Erika Basile e dall'Avv. Andrea Barbuto, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO (P. IVA ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Ferrero, come da procura in atti;
-parte appellata-
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 48 emessa dal Parte_1 Giudice di Pace di in data 09.02.2022, con cui era stato accolto parzialmente CP_1 il ricorso in opposizione avverso il verbale di contestazione n. XS8140, emesso in data 11.10.2021, di accertamento della violazione da parte del “dell'art. 146 Pt_1 comma 3 rif. Art. 41 comma 11 del CdS in quanto nel Comune di in SR 213 CP_1 FLACCA KM 7,800 intersezione con VIA GUIDO I direzione NAPOLI, alla guida del veicolo sopra indicato, dopo aver impegnato la corsia di sinistra, proseguiva la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa”. In particolare, l'appellante ha reiterato le doglianze formulate in primo grado e ha contestato la sentenza per avere il Giudice di Pace rimodulato l'importo della sanzione amministrativa a seguito di una diversa qualificazione giuridica del fatto, senza limitarsi ad un mero annullamento del provvedimento opposto. Ha inoltre censurato la violazione del contraddittorio, prodottasi in primo grado, giacché l'udienza di discussione si era svolta in modalità “figurata” e l'appellante non era stato messo in condizione di interloquire sul contenuto della comparsa e dei documenti, trasmessi al primo giudice tramite PEC. Ha chiesto quindi di riformare integralmente l'impugnata sentenza e di dichiarare la nullità del verbale di contestazione, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del presente ricorso in appello ed in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 48/2022, confermare l'annullamento del verbale CP_1 impugnato già operato del Giudice di Pace e annullare la sentenza dello stesso perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge”. Il ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame con vittoria delle spese di lite. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa: 1) in via preliminare, dichiarare inammissibile il presente appello, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; 2) nel merito, rigettare l'appello ex adverso proposto, in quanto del tutto infondato, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provato, con integrale conferma della sentenza impugnata;
3) assegnare alla comparente il favore delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario e CPDEL”.
Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado e mutata la persona fisica del giudice, all'udienza del 16.10.2025, svolta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata, per la asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., è infondata. Si aderisce, infatti, al più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. Sez. U -
, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022). Nel caso in esame, correttamente la parte appellante ha formulato specifiche e puntuali doglianze avverso la sentenza impugnata, indicando la parte della motivazione oggetto di contestazione e precisando in che parte e con quale contenuto la sentenza di primo grado dovrebbe - secondo la tesi di parte - essere riformata.
3. Tanto premesso, con il primo motivo di appello, ha Parte_1 censurato la sentenza di primo grado sotto il profilo della violazione del contraddittorio, non avendo avuto modo di esaminare l'avversa memoria di costituzione e la documentazione ad essa allegata, siccome trasmessa dalla amministrazione al giudice tramite PEC, e di interloquire sul punto nel corso del giudizio;
ha quindi dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c., precisando che la relativa documentazione neppure era stata trasmessa dalla controparte, a mezzo PEC, al difensore domiciliatario. Tale motivo d'appello non può essere accolto. In via preliminare, è infatti opportuno chiarire che, nel giudizio d'appello, l'accertamento di un'eventuale violazione del contraddittorio può dar luogo alla nullità della sentenza di primo grado solo laddove la parte che se ne dolga prospetti le facoltà che le sono state precluse dalla mancata attivazione del contraddittorio, rimanendo altrimenti la questione irrilevante. Tanto si evince, in particolare, dal recente indirizzo di legittimità secondo cui la nullità per difetto di forma (nella specie, dovuta alla mancanza di prova dell'accettazione dell'ente rispetto al preventivo ricevuto) di un contratto concluso da un integra una questione mista di fatto e di diritto che, ove rilevata CP_1 d'ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la nullità della sentenza (cd. “della terza via” o “a sorpresa”) che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (ex multis Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 22778 del 12/09/2019; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3543 del 06/02/2023). Non vi è dunque un astratto interesse al rispetto del contraddittorio, essendo lo stesso piuttosto finalizzato ad assicurare la giustizia della decisione ed essendo, di conseguenza, la parte appellante in primo luogo tenuta a dedurre quali difese avrebbe concretamente svolto in assenza del censurato vizio processuale. Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti, emerge che la parte appellata non ha dato prova del corretto invio della documentazione comprovante le violazioni contestate nei confronti del presso l'indirizzo PEC dei Pt_1 difensori domiciliatari della parte opponente, così come ordinato dal Giudice di Pace all'udienza cartolare del 29.12.2021. Appellando la sentenza di primo grado, il si è tuttavia limitato a censurare la violazione del contraddittorio, senza Pt_1 articolare diffuse e dettagliate difese e senza motivare sulle facoltà difensive che in concreto gli sarebbero state precluse dall'omesso invio della documentazione. Ne consegue che alcun vulnus al diritto di difesa della parte appellante è configurabile. D'altra parte, qualsiasi violazione del contraddittorio deve ritenersi ormai sanata giacché la documentazione in parola è stata ritualmente acquisita agli atti del giudizio d'appello ed esaminata da parte appellante. Infatti, pur avendo gradualmente assunto la fisionomia di una revisio prioris instantiae ed essendo la devoluzione al giudice superiore ormai limitata alle sole questioni oggetto di specifica censura ex artt. 329, c. 2 e 342 c.p.c. (“tantum devolutum quantum appellatum”), l'appello rimane pur sempre un mezzo di gravame con effetti sostitutivi della sentenza impugnata il cui annullamento, con rinvio al primo giudice, è circoscritto alle sole ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c., tra le quali non rientra la violazione del contraddittorio (ex multis Tribunale Torino sez. IV, 09/02/2022, n.489). Se ne ricava che, a prescindere dall'accertata violazione del contraddittorio, il giudice è tenuto a riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione. Con carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione, ritiene quindi il Tribunale che il vizio processuale, ove sussistente, risulterebbe sanato, atteso il pieno svolgimento da parte dell'appellante del diritto di difesa a seguito di un esame completo della documentazione non consultata in primo grado. 4. Con il secondo motivo di appello, il ha censurato la sentenza di prime Pt_1 cure nella parte in cui il Giudice di Pace ha accolto parzialmente il ricorso, per aver mutato la qualificazione giuridica del fatto e per aver riconosciuto integrata, nel caso concreto, la meno grave ipotesi di cui all'art. 146, c. 2 e art. 41, c. 11, C.d.S., riducendo la sanzione originariamente comminata dalla P.A.
In via preliminare, è opportuno chiarire che la normativa ritenuta violata, nel caso di specie la disposizione dell'art. 146 comma 3 rif. Art. 41 comma 11 del C.d.S., rientra nella disciplina del codice della strada relativa agli obblighi gravanti sull'utente ed imposti dalla segnaletica stradale. Orbene, il verbale di contestazione redatto dalla Polizia Municipale del CP_1
in data 11.10.2021, ha consentito di accertare che il alla guida del
[...] Pt_1 proprio veicolo, presente lungo l'intersezione con via Guado I, direzione Napoli, dopo aver impegnato la corsia di sinistra, aveva proseguito la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse la luce rossa. Parte appellante non ha contestato i fatti descritti nel verbale di accertamento, ma si è limitato ad eccepire l'insussistenza della violazione, deducendo che il veicolo dai lui condotto, pur trovandosi sulla corsia per la svolta a sinistra, che effettivamente aveva il semaforo rosso, aveva proseguito dritto quando il semaforo era verde, così da non violare alcuna norma contestatagli. Sul punto, occorre tuttavia precisare che le lanterne semaforiche di corsia, apposte in presenza di strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di un'intersezione, non disciplinano il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, bensì il transito delle vetture che abbiano seguìto la canalizzazione verso cui si dirige il segnale luminoso. Se esiste quindi una corsia, munita di segnaletica orizzontale, che è destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguìto la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata. In questo senso, va interpretata la previsione di cui all'art. 41, c. 12 C.d.S., richiamata nella sentenza di primo grado, ove si legge che “le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre”. Se ne ricava che il aveva l'obbligo di arrestare la marcia e attendere sulla Pt_1 linea di arresto nell'attesa del segnale luminoso verde proprio in quanto, trovandosi nella corsia di sinistra, doveva proseguire nella direzione indicata ed era pertanto destinatario del relativo segnale di arresto. È facile del resto osservare come una diversa soluzione, incentrata sulla valorizzazione del proposito del conducente di effettuare la svolta consentita dalla freccia del semaforo, quand'anche si trovi in una corsia diversa rispetto a quella riservata a quella manovra, comporterebbe inevitabili inconvenienti per l'ordinato flusso veicolare nell'area dell'incrocio: basti pensare al caso in cui la svolta dei mezzi che transitano sulla corsia riservata sia programmata in considerazione del fatto che essi, in quanto provenienti da un lato della carreggiata, impegneranno l'intersezione senza interferire con i veicoli, provenienti dalla direzione opposta, che debbano eseguire una manovra di svolta nella direttrice contraria rispetto a quella da loro prescelta;
se si ammettesse che la svolta sia consentita anche ai veicoli che, percorrendo la stessa direzione dei primi, viaggino su una diversa corsia rispetto a quella riservata, la nominata interferenza potrebbe certo determinarsi, e con essa il rischio di incidenti (ex multis Cass., sez. II, 27 aprile 2016 n. 8412; Cass. sez. VI, ord., 12 aprile 2022 n. 11819; Cass. sez. VI, ord., 28 ottobre 2022 n. 31994). Inoltre, l'opposta tesi renderebbe laboriosa e complessa la rilevazione dell'infrazione, dovendosi ogni volta indagare se il conducente del veicolo che non si trova nella corsia abilitata alla svolta intendesse o meno eseguire una manovra in quella direzione: il che è contrario all'esigenza di una agevole rilevazione dell'illecito da parte dell'accertatore o dall'apparecchiatura deputata alla segnalazione di possibili infrazioni. Ritiene quindi il Tribunale che la condotta posta in essere dall'appellante integri una violazione dell'art. 146 comma 3 rif. Art. 41 comma 11 del C.d.S., per aver l'appellante impegnato l'area di intersezione durante il periodo di accensione della luce rossa dell'impianto semaforico, a nulla rilevando la sua intenzione di proseguire dritto. L'opposizione non avrebbe, pertanto, potuto trovare accoglimento.
In ragione della infondatezza dell'unico motivo di opposizione, il secondo motivo di appello va dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Procedendo ad una diversa qualificazione giuridica della fattispecie, il Giudice di Pace ha infatti rimodulato l'importo della sanzione a vantaggio dell'opponente e tale decisione non è stata oggetto di appello incidentale da parte appellata, che ha concluso per la conferma della sentenza. Se dunque il secondo motivo di appello venisse accolto, il giudice dovrebbe comunque pronunciarsi sul merito dell'opposizione e respingerla, ponendo l'appellante in una situazione deteriore rispetto a quella attuale. Occorre infatti rammentare che il giudizio d'appello non è un mezzo di impugnazione con efficacia esclusivamente rescindente rispetto alla pronuncia di primo grado, essendo piuttosto un gravame con effetti sostitutivi che impone al giudice, sia pure entro i limiti delle questioni devolute al suo esame, di pronunciarsi sulla fondatezza nel merito della domanda originaria. Alla luce di ciò, è quindi evidente che l'accoglimento dell'appello non consentirebbe all'appellante di ottenere alcun vantaggio pratico e concreto, dovendo in ogni caso la sua domanda essere respinta. Segue la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo d'appello per carenza di interesse all'impugnazione, da cui discende il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
5. Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria in appello (che non si è svolta), tenendo conto del valore della controversia, prossimo al minimo dello scaglione di riferimento, e dell'attività difensiva svolta. Occorre inoltre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, circa il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace di CP_1
- condanna alla rifusione in favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 232,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ordine al pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Si comunichi. Latina, 16 ottobre 2025 Il Giudice dott. Paolo Bertollini