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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33118/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33118/2024 tra
Parte_1
attore e
Controparte_1
convenuto
Oggi 13 febbraio 2025 ad ore 9,20 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per 'avv. ROTELLA LAMBERTO Parte_1
Per l'avv. MANTEGAZZA ROBERTO Controparte_1
( ) PIAZZETTA GIORDANO, 4 20122 MILANO;
, C.F._1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33118/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROTELLA Parte_1 P.IVA_1
LAMBERTO e dell'avv. PICCIN DANILA ( ); elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA DIV. N. NANNETTI 81 VITTORIO VENETO, presso il difensore avv. ROTELLA LAMBERTO
parte attrice contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPIDOGLIO Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNI e dell'avv. MANTEGAZZA ROBERTO ( ); elettivamente C.F._1
domiciliato in Piazza Santa Maria delle Grazie n. 1 MILANO, presso il difensore avv.
CAMPIDOGLIO GIOVANNI parte convenuta
CONCLUSIONI
pagina 2 di 19 Per parte attrice:
NEL MERITO:
1) preso atto della comunicazione dei dati della correntista da parte della solo a seguito della CP_2
notifica della citazione, ferme le altre richieste formulate in via istruttoria in relazione al conto per cui
è causa, e ferme le domande risarcitorie sub 2 anche in relazione ai ritardi imputabili a
per la tardiva comunicazione dei dati dell'intestatario del conto, condannarsi la banca CP_1
alla rifusione delle spese;
2) accertare e dichiarare, per i fatti tutti oggetto di causa, come integrati in atti e per i motivi tutti
esposti in atti, la responsabilità esclusiva o concorrente della banca convenuta, per ciascuno e/o per
tutti i titoli e causali indicati in atti;
per l'effetto, condannare , C.F. P. Controparte_1
IVA , in persona del l.r.p.t., al pagamento a favore di P.IVA_2 Parte_1
in persona del l.r.p.t., per i suddetti titoli e causali, e comunque a titolo risarcitorio, dell'importo di
Euro 130.000,00 pari alla perdita subita dall'attrice, o il diverso importo da accertarsi in corso di
causa anche in via equitativa, oltre al rimborso degli esborsi sostenuti dall'attrice per la mediazione,
ed oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo,
spese ed onorari di lite interamente rifusi, come da nota spese che ci si riserva di dimettere entro
l'udienza
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle prove richieste in ns. memoria ex art. 171 ter
cpc n. 2 dd. 14.01.2025 e in nota per ud. dd. 03.02.2025; ci si oppone a quelle richieste da controparte
per i motivi indicati in ns. memoria ex art. 171ter n. 3 dd. 24.01.2025 e in nota per ud. dd. 03.02.2025
Per parte convenuta:
pagina 3 di 19
1. IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
(già in relazione all'azione restitutoria dell'attrice CP_1 CP_3 CP_1 [...]
e per l'effetto assolvere la stessa da ogni avversa Parte_1 Controparte_1
pretesa;
2. IN VIA PRINCIPALE DI MERITO, respingere integralmente le domande formulate dall'attrice
nei confronti della convenuta in quanto Parte_1 Controparte_1
infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate, per i motivi esposti in atti e, in ogni caso, con la
migliore statuizione;
3. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, respingere le domande dell'attrice di ordinare alla di CP_2
comunicare/trasmettere “i dati identificativi del titolare dell'IBAN del beneficiario del bonifico per cui
è causa” e di esibire la documentazione bancaria concernete il Conto Corrente, per intervenuta
cessazione della materia del contendere;
4. IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande
di ridurre la condanna di alla minor somma Parte_1 Controparte_1
possibile e comunque a quei soli pregiudizi che siano rigorosamente provati da controparte, ai sensi
dell'art. 1227 c.c., tenendo conto della responsabilità (esclusiva, prevalente o comunque concorrente)
della stessa attrice nella verificazione del danno lamentato in ragione di quanto dedotto, nella presente
comparsa, dalla scrivente difesa;
5. IN VIA ISTRUTTORIA, nella denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, si insiste
per l'ammissione delle istanze di prova formulate da nell'ambito delle Controparte_1
proprie memorie ex art. 171-ter c.p.c. depositate in corso di causa.
pagina 4 di 19 IN OGNI CASO, condannare l'attrice, a rifondere alla convenuta Parte_1
le spese ed i compensi professionali del presente giudizio, oltre agli Controparte_1
accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1 Parte_1
al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti a una Controparte_1
truffa patita.
L'attrice in particolare esponeva:
- che era una società attiva da oltre vent'anni nel settore nautico, in particolare nell'acquisto e vendita, oltre che nel noleggio, di imbarcazioni a motore nuove ed usate;
- che, nell'ambito di tale attività, in particolare per l'acquisto di imbarcazioni, Controparte_4
(socio e amministratore unico della società), si avvaleva di intermediari specializzati, tra i quali la Industrial Discount s.r.l.;
- che, nel corso del mese di settembre 2023, il veniva contattato da tale sig. , CP_4 CP_5
qualificatosi come venditore per conto della Industrial Discount;
- che il offriva al un prodotto denominato “buy now” per acquistare CP_5 CP_4
imbarcazioni a prezzi vantaggiosi prima che venissero messe all'asta;
- che il inviava quindi tramite Whatsapp al un link per accedere ad un CP_5 CP_4
catalogo di imbarcazioni con fotografie e descrizione tecniche;
seguiva una trattativa per l'acquisto di n. 4 imbarcazioni per il prezzo di Euro 130.000,00, che si concludeva con l'invio di una email di data 21.09.2023;
- che in data 21.09.2023 l'attrice eseguiva quindi dal proprio IBAN appoggiato al conto corrente pagina 5 di 19 della un bonifico di Euro 130.000,00, con il beneficiario indicato in CP_2 Controparte_6
fattura: , sul seguente IBAN: Controparte_7
[...], indicando quale causale del pagamento “vs. fattura pro
forma n. 276 di data 20.09.2023”;
- che nei giorni successivi, non avendo ricevuto la fattura, il contattava il , il CP_4 CP_5
quale gli riferiva che avrebbe sollecitato gli uffici amministrativi della Industrial Discount ad inviare i documenti e lo informava altresì che il successivo 2 ottobre avrebbe ricevuto le barche acquistate;
- che, tuttavia, non ricevendo ulteriori comunicazioni, il 2 ottobre il cercava di mettersi CP_4
in contatto telefonico con il , che risultava peraltro irraggiungibile;
CP_5
- che, contattata la Industrial Discount, il apprendeva non solo della estraneità di tale CP_4
società all'operazione commerciale di cui sopra, ma anche che l'IBAN in favore del quale era stato disposto il bonifico non apparteneva alla società apparente venditrice delle imbarcazioni;
- che il quale legale rappresentante dell'attrice, resosi conto della tuffa, sporgeva CP_4
formale denuncia contro ignoti;
Con
- che, nel contempo, veniva altresì identificata CHE (oggi CP_2 Controparte_1
quale istituto bancario presso il quale era acceso il conto corrente sul quale era stato
[...]
effettuato il bonifico;
- che l'attrice, quindi, contestava diversi inadempimenti posti in essere dalla banca del beneficiario, chiedendo invano il risarcimento del danno patito;
- che, infatti, la banca del beneficiario aveva ugualmente dato esecuzione al bonifico, nonostante la divergenza del nominativo del beneficiario rispetto al titolare del conto corrente;
pagina 6 di 19 - che, inoltre, la banca convenuta non aveva monitorato il conto corrente del destinatario,
consentendone l'apertura e la successiva movimentazione, senza riscontrare elementi di sospetto;
- che, infine, la banca convenuta non aveva neppure cooperato con l'attrice, rifiutandosi di fornire informazioni sul nominativo del titolare del conto corrente su cui l'importo bonificato era stato accreditato.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e, in particolare, dopo avere riferito come il conto corrente beneficiario dell'importo bonificato fosse intestato a tale , la banca contestava ogni profilo di responsabilità alla stessa Controparte_7
attribuibile per la truffa perpetrata ai danni dell'attrice, segnalando come l'importo bonificato fosse stato utilizzato per intero dalla correntista nei giorni immediatamente successivi, prima ancora che fosse presentata la segnalazione dell'accaduto da parte dell'attrice; la convenuta, in ogni caso, eccepiva un concorso di colpa della . Parte_1
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Eccezione di difetto di legittimazione attiva – le contestazioni attoree.
Preliminarmente, tuttavia, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, così come sollevata dalla convenuta.
La banca, infatti, ha eccepito come la pretesa di ripetizione di indebito non fosse correttamente suscettibile di essere rivolta nei suoi confronti, in quanto la somma bonificata dall'attrice non era pagina 7 di 19 entrata nel patrimonio dell'istituto di credito;
detta pretesa, quindi, avrebbe dovuto essere azionata nei confronti dell'accipiens, ossia di , la titolare del conto corrente su cui l'importo era Controparte_7
stato accreditato, che aveva successivamente disposto della somma.
Sennonché va osservato come parte attrice non abbia proposto alcuna domanda di ripetizione di indebito o comunque restitutoria;
viceversa, con il presente giudizio l'attrice ha contestato sotto differenti profili inadempimenti che sarebbero stati posti in essere dalla banca e, per l'effetto, ha chiesto che l'istituto di credito fosse condannato al risarcimento dei danni, parametrati all'importo bonificato.
Trattasi di una pretesa risarcitoria che, al di là o meno della sua fondatezza, correttamente è stata indirizzata nei confronti della convenuta, ossia del soggetto che l'attrice ha ritenuto essere inadempiente e causa del danno lamentato.
In particolare, l'attrice ha contestato diversi profili di responsabilità nella condotta adottata dalla convenuta e, nel dettaglio:
- di aver consentito l'apertura di conto corrente a persona senza fissa dimora;
- di aver consentito l'operazione di accredito del bonifico disposto dall'attrice, senza effettuare verifiche o controlli particolari, nonostante il rilevante importo, la contestualità di tale accredito con l'apertura del conto e le criticità riconducibili al beneficiario, a fronte della causale chiaramente riferita ad una società;
- di aver accreditato il bonifico nonostante le divergenze di beneficiario risultante nella causale del bonifico;
- di aver consentito lo svuotamento del conto nel giro di pochi giorni a mezzo di operazioni altrettanto sospette (riferite all'acquisto di Rolex ed oro) e di rilevante importi, senza aver mai pagina 8 di 19 monitorato nulla nei giorni in cui le operazioni erano state eseguite;
- di non aver comunicato tempestivamente all'attrice i dati del beneficiario/titolare del conto, così
impedendo ogni opportuna iniziativa nei suoi riguardi.
Apertura del conto a persona senza fissa dimora.
A seguito della costituzione in giudizio della convenuta e dei documenti dalla stessi prodotti, l'attrice ha appreso non solo il nominativo della titolare del conto corrente su cui è stato accreditato l'importo bonificato, ma anche come la stessa fosse una persona senza fissa dimora, come desumibile dall'indirizzo fittizio indicato in contratto, ossia via della Casa Comunale in Solaro;
a detta dell'attrice,
tale circostanza implicherebbe un primo profilo di responsabilità della banca, per avere consentito l'apertura del rapporto di conto corrente a un soggetto privo di fissa dimora.
Sennonché va rilevato come di per sé consentire l'apertura di un rapporto di conto corrente in favore di una persona senza fissa dimora non costituisca una condotta negligente o imprudente.
In proposito va tenuto conto di come la condotta esigibile da parte dell'istituto di credito debba essere valutata in una prospettiva ex ante e, quindi, senza poter considerare le circostanze emerse successivamente: il fatto che il cliente dell'istituto di credito sia un soggetto senza fissa dimora di per sé non rappresenta un motivo di sospetto di possibili successive condotte illecite da parte del correntista e, tanto meno, avrebbe legittimato o giustificato la “pretesa” condotta della banca di rifiutare la stipula del contratto di conto corrente.
nell'operazione di accredito del bonifico. CP_8
In secondo luogo, l'attrice ha contestato una responsabilità della banca per non avere prestato la giusta attenzione ad alcuni profili di anomalia concernenti l'operazione di accredito del bonifico, anomalie rappresentate dal rilevante importo, dalla sostanziale contestualità dell'accredito con l'apertura del pagina 9 di 19 conto e dalle criticità riconducibili al beneficiario persona fisica, a fronte della causale chiaramente riferita ad una società.
In tale modo la difesa attorea introduce un obbligo per l'istituto di credito di monitorare l'operatività
dei conti correnti accesi con la propria clientela, obbligo che, tuttavia, non trova fondamento in alcuna disposizione normativa.
A ciò si aggiunga come i profili enfatizzati dalla difesa dell'attrice non costituiscano, quanto meno nell'ambito di una valutazione ex ante, reali anomalie relativamente all'operazione di accredito di un bonifico.
Ciò valga, in primo luogo, per l'entità dell'importo (euro 130.000,00), non indifferente, ma certamente non tale da rendere sospetta l'operazione di pagamento, a meno di non voler sostenere che la banca sia chiamata a sindacare nel merito la natura delle operazioni e degli atti di disposizione posti in essere da ciascun correntista (ipotesi, come si è detto, esclusa).
Pari discorso deve essere effettuato quanto al profilo temporale, ossia alla circostanza che l'accredito del bonifico sia stato effettuato due giorni dopo l'apertura del conto corrente.
A tal riguardo, in primo luogo, va rilevato come l'operazione di accredito di un bonifico di per sé
susciti meno sospetti di altre operazioni, quali il versamento di un assegno bancario, rispetto alle quali ipotizzare truffe risulta molto più agevole, essendo sufficiente alterare il titolo di credito cartaceo.
Detto ciò, quindi, la circostanza che il bonifico venga accreditato dopo pochi giorni dall'apertura del conto corrente di per sé rimane neutra, anche potendosi immaginare che il conto corrente possa essere acceso proprio in ragione della necessità di accreditare la somma oggetto del bonifico.
In sostanza, pertanto, il dato temporale richiamato da parte attrice non pare elemento sufficiente per legittimare una condotta della banca di rifiuto a dare esecuzione all'accredito della somma oggetto del pagina 10 di 19 bonifico.
Ancor più evanescente è il terzo profilo di asserita anomalia dell'operazione, costituito dalla incongruità della causale del bonifico, a detta dell'attrice chiaramente riferita ad una società, rispetto alla qualità personale del beneficiario, quale persona fisica.
Tale profilo, in particolare, deriverebbe dal fatto che nella causale del bonifico venga fatto richiamo a una fattura pro forma, circostanza che renderebbe implausibile un beneficiario persona fisica.
L'appunto non è condivisibile, non solo in quanto in realtà il richiamo a una fattura pro forma di per sé
non esclude che il beneficiario, la cui fattura viene pagata con il bonifico, non possa essere una persona fisica, ma soprattutto e comunque in quanto ancora una volta si pretende in tal modo di introdurre un diritto/onere della banca di sindacare nel merito l'operatività dei conti correnti dei propri clienti,
circostanza più volte esclusa, in quanto non prevista da alcuna disposizione normativa.
Accredito nonostante le divergenze di beneficiario risultante nella causale del bonifico.
Parte attrice ha contestato la violazione da parte della convenuta degli obblighi di correttezza e buona fede, per avere operato in violazione dei parametri della diligenza professionale qualificata propria del buon banchiere, avendo omesso qualsiasi verifica in ordine alla discrasia esistente tra il beneficiario indicato nell'ordine di bonifico e il beneficiario dello stesso individuato in forza del codice IBAN
indicato nell'ordine di esecuzione del pagamento.
Orbene, l'obbligazione posta a carico dell'istituto di credito trova la sua disciplina nell'art. 24 del
D.L.vo 11/2010, secondo cui: “
1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente
all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il
conto indicato dall'identificativo unico.
2. Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è
pagina 11 di 19 responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di
pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie sforzi ragionevoli per
recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Ove previsto nel contratto quadro, il
prestatore di servizi di pagamento addebita all'utilizzatore le spese sostenute per il recupero dei fondi.
3. Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di
pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore anche qualora quest'ultimo
abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo
unico.”
Sulla base di tale disposizione la convenuta ha sostenuto la correttezza del proprio operato, CP_2
escludendo qualsiasi profilo di propria responsabilità, essendo tenuta per scelta diretta del legislatore esclusivamente a dare esecuzione all'ordine di bonifico in conformità all'identificativo unico (ossia il codice IBAN) indicato, senza che sia prevista o richiesta una ulteriore attività di controllo e di verifica per quanto concerne l'identificazione del beneficiario.
Il primo comma dell'art. 24 citato, infatti, nel precisare che l'esecuzione dell'ordine di pagamento deve considerarsi corretta se effettuata conformemente all'identificativo unico indicato, a contrariis
configura la responsabilità della banca solo nel caso di mancato rispetto dell'IBAN indicato, ossia quando per un suo errore, nonostante il codice IBAN riportato nell'ordine, abbia dato esecuzione al bonifico in favore di un soggetto differente.
L'ipotesi oggetto di causa trova, invece, più diretta disciplina nel secondo comma dell'articolo in esame, là dove si contempla la differente ipotesi dell'errore commesso dal soggetto ordinante nell'indicare l'identificativo unico del destinatario del bonifico: coerentemente con la disposizione del comma che precede, si precisa che in tale caso nessuna responsabilità possa essere invocata in capo alla pagina 12 di 19 banca (il prestatore di servizi di pagamento), essendosi questa tenuta all'identificazione del beneficiario esclusivamente in forza del codice IBAN indicato, salvo solo l'obbligo per la banca del pagatore di compiere gli sforzi ragionevoli per recuperare le somme erroneamente bonificate a un soggetto differente dal reale beneficiario.
In sostanza, quindi, di fronte all'errata indicazione da parte dell'ordinante del codice IBAN del destinatario, la banca potrebbe rispondere solo di una condotta successiva all'esecuzione del bonifico,
ossia solo in caso di violazione dell'obbligo di attivarsi con sforzi ragionevoli per recuperare le somme accreditate in conformità al codice IBAN errato.
Tali principii sono ribaditi e confermati dal terzo comma, là dove si precisa che l'obbligazione della banca si riduce a eseguire il bonifico in conformità con l'identificativo unico fornito dal pagatore,
anche nel caso in cui questi avesse fornito alla propria banca ulteriori informazioni, quali, ad esempio,
la denominazione del beneficiario.
Sulla base di tale disposizione, quindi, parte convenuta ha evidenziato come l'unica obbligazione su di essa gravante fosse di eseguire l'operazione conformemente al codice IBAN, non sussistendo a carico degli intermediari alcun altro obbligo e, in particolare, dovendosi escludere la doverosità ed esigibilità
di una ulteriore condotta di verifica dell'esattezza dell'identificativo unico fornito dall'ordinante.
La difesa della convenuta, fondata sull'interpretazione letterale e rigorosa della norma sino ad ora esaminata, deve essere condivisa e fatta propria.
La scelta di circoscrivere l'obbligazione esigibile e doverosa dell'intermediario alla esecuzione del bonifico in conformità al codice IBAN indicato, senza pretendere ulteriori verifiche, risponde alla ratio
di assicurare celerità e uniformità nei tempi di esecuzione dei servizi di pagamento, riducendo allo stesso tempo i costi delle transazioni monetarie immediate.
pagina 13 di 19 Trattasi di disposizione che recepisce il dettato normativo di matrice comunitaria, sostanzialmente riportando in termini fedeli quanto previsto dall'art. 74 della PSD (Payment Services Directive, dir. n.
64/2007), con l'effetto e l'obiettivo di disciplinare in modo uniforme gli obblighi e le condotte richieste agli intermediari anche su un piano sovranazionale.
In particolare ritiene chi scrive che non possa essere condiviso, al fine di poter giungere a un differente risultato favorevole all'accoglimento della domanda attorea, il diverso orientamento delineatosi in alcune pronunce dell'Arbitrato ANrio Finanziario, collegio di Roma, secondo cui l'art. 24 in esame sarebbe norma destinata a regolare esclusivamente i rapporti tra ordinante e la sua banca, mentre nulla direbbe circa il grado di diligenza che deve osservare la banca del beneficiario nell'accreditare i fondi ricevuti, con l'effetto che, a differenza della banca dell'ordinante, l'istituto destinatario dell'accredito,
pur avendo eseguito il bonifico conformemente al codice IBAN fornito, sarebbe comunque responsabile nei confronti dell'ordinante che ha indicato l'IBAN errato in virtù del “contatto sociale qualificato”, che sorge anche con utenti dei servizi di pagamento non clienti, dal quale discenderebbe un obbligo di diligenza qualificata che impone di accertare la discordanza fra il titolare del conto di pagamento individuato dall'IBAN inesatto e il nominativo del beneficiario menzionato nell'ordine di bonifico (si veda A.B.F. Collegio Roma, 8.4.2016; A.B.F. Collegio Roma, 8.10.2015).
Diversamente da quanto sopra sostenuto, infatti, contrasta con la pretesa di circoscrivere l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 24 del D.L.vo 11/2010 innanzitutto il dato letterale della norma,
riferendosi indistintamente e genericamente a tutti gli istituti di pagamento coinvolti nell'operazione di bonifico, senza ulteriori specificazioni, con l'effetto che pare più corretto ritenere che le disposizioni in esame facciano riferimento senza distinzioni tanto alla banca dell'ordinante che a quella presso cui è
acceso il conto del beneficiario;
significativo, del resto, è che là dove si è voluto distinguere le pagina 14 di 19 posizioni, ciò è stato fatto esplicitamente, prevedendo solo a carico della banca dell'ordinante l'obbligo di compiere sforzi ragionevoli per recuperare le somme bonificate su conto identificato in modo errato.
Tale interpretazione appare ulteriormente rafforzata se si considera come la nuova direttiva in materia di servizi di pagamento (dir. n. 2366/2015 UE) riproduca sostanzialmente la vecchia disciplina,
esplicitando la sua riferibilità a tutti gli intermediari che intervengono nell'operazione di bonifico.
La stessa lettera del terzo comma dell'art. 24, nel contrapporre l'espressione generica “prestatore di servizi di pagamento”, con il successivo riferimento al prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore, lascia intendere che, quando nella norma si parla di “prestatore di servizi di pagamento” senza ulteriori precisazioni, si faccia riferimento a tutti gli intermediari che sono chiamati a intervenire per dare esecuzione all'ordine di bonifico.
In secondo luogo e soprattutto deve rilevarsi che, aderendo all'orientamento da ultimo in esame, di fatto si finirebbe con l'introdurre un dovere di condotta gravante sugli intermediari (o quanto meno sulla banca del beneficiario), rivolto verso una platea indistinta di utenti del sistema dei pagamenti, non legati da alcun vincolo contrattuale con la banca, sostanzialmente di segno contrario rispetto alla regola dettata dall'art. 24 del D.L.vo 11/2010, con l'effetto di ammettere che una interpretazione pretorile possa prevalere sul dato normativo primario.
Nè conclusioni differenti possono trarsi in forza della normativa secondaria sul piano tecnico dettata dalla AN d'LI (provvedimento del 5.7.2011, sez. VI, punto 2.1), la quale si limita a precisare che
“i prestatori di servizi di pagamento – limitatamente ai casi in cui, anche senza porre necessariamente
in essere verifiche specifiche, siano comunque consapevoli dell'inesattezza dell'identificativo unico
fornito dal proprio cliente – devono adoperarsi affinchè l'operazione di pagamento venga eseguita
correttamente”; non viene, infatti, previsto un obbligo di controllo specifico dell'esattezza del codice pagina 15 di 19 IBAN comunicato dall'ordinante, ma si prende in considerazione la differente fattispecie in cui la banca per qualche ragione abbia la consapevolezza dell'errore commesso dall'ordinante, prevedendo in tal caso un onere di diligenza ulteriore, chiara espressione e concretizzazione del principio generale di correttezza e buona fede che deve caratterizzare l'esecuzione di qualsiasi rapporto obbligatorio.
Difetto di monitoraggio sulle operazioni di svuotamento del conto.
Parte attrice, infine, preso atto della documentazione prodotta dalla convenuta afferente le movimentazioni del conto corrente intestato alla , ha contestato una condotta inadempiente CP_7
della banca, per non avere monitorato le operazioni fortemente sospette poste in essere dalla correntista nei giorni immediatamente successivi l'accredito del bonifico, ossia le operazioni di pagamento di fatture relative all'acquisto di orologi di lusso e di gioielli, attraverso le quali il conto corrente è stato svuotato della provvista, precludendo all'attrice di recuperare la somma erroneamente bonificata.
Anche sotto tale profilo, tuttavia, la contestazione mossa non può trovare condivisione.
Dall'esame dell'estratto conto, infatti, emerge come i pagamenti effettuati dalla fossero CP_7
avvenuti nei giorni successivi all'accredito della somma bonificata, ma prima ancora che la truffa fosse scoperta dall'attrice e che, quindi, questa effettuasse la segnalazione della stessa alla propria banca.
In sostanza, quindi, la doglianza dell'attrice si risolve nel pretendere dalla convenuta, quale condotta esigibile secondo i parametri di diligenza qualificata del buon banchiere, un vaglio nel merito delle operazioni poste in essere dalla correntista, anche in difetto di segnalazione alcuna in ordine all'erronea indicazione dell'IBAN del beneficiario del bonifico;
vaglio che, come ormai più volte detto, non trova alcun supporto sul piano normativo.
Mancata tempestiva comunicazione dei dati dell'intestatario del conto corrente su cui è stato
accreditato il bonifico.
pagina 16 di 19 Va, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alle domande avanzate da parte attrice, dirette a ottenere l'indicazione del nominativo del correntista titolare del conto, sul quale è stato accreditato l'importo bonificato.
Parte convenuta, infatti, costituendosi in giudizio, ha prodotto il contratto di conto corrente e gli estratti del conto intestato alla , in tal modo soddisfacendo la pretesa azionata dall'attrice. CP_7
In una prospettiva di soccombenza virtuale rispetto alla domanda in esame, tuttavia, non può non riscontrarsi una condotta diametralmente opposta adottata dalla convenuta nella fase giudiziale, rispetto alla precedente fase stragiudiziale: alla richiesta avanzata dall'attrice prima dell'instaurazione del giudizio e anche nell'ambito del procedimento di mediazione obbligatoria, infatti, la banca odierna convenuta non ha mai fornito risposta alcuna, salvo poi, costituendosi nel presente giudizio, fornire non solo le informazioni richieste, ma anche producendo la documentazione attinente il rapporto contrattuale instaurato con la propria correntista, senza in alcun modo giustificare la differente e opposta condotta seguita in precedenza.
Trattasi di comportamento schizofrenico e non giustificato, che porta a ritenere che, in riferimento al
petitum per il quale va affermata la cessazione della materia del contendere, sia configurabile una soccombenza virtuale della convenuta.
Parte attrice, peraltro, ha ricollegato a tale inadempimento una ulteriore domanda risarcitoria,
evidenziando come il ritardo con cui ha potuto disporre di tale informazione le avrebbe precluso la possibilità di intraprendere le proprie iniziative per recuperare la somma bonificata.
Tale pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento.
Premesso, infatti, come il ritardo nell'acquisizione delle informazioni sulla titolare del conto beneficiato dal bonifico non possa che avere avuto rilevanza in una prospettiva di azione da pagina 17 di 19 intraprendere nei confronti di tale correntista per ripetere l'indebito e non, anche, rispetto a più o meno fondate azioni da intraprendere nei confronti dell'istituto di credito;
nel caso di specie risulta documentato come, prima ancora che fosse scoperta la truffa, il conto corrente della fosse stato CP_7
già svuotato e che, pertanto, nessun importo per questa via sarebbe stato recuperato.
Parte attrice non ha, poi, provato che, al di fuori della provvista giacente sul conto corrente, una tempestiva iniziativa nei confronti della le avrebbe consentito di recuperare altrimenti la CP_7
somma erroneamente bonificata.
In sostanza, all'accertamento della violazione da parte della banca degli obblighi di salvaguardia e cooperazione per la tutela degli interessi dell'ordinante, in ragione del rapporto paracontrattuale da contatto sociale che si instaura fra questi e la banca del beneficiario;
non segue la prova di alcun danno in concreto patito dall'attrice per effetto di tale condotta inadempiente della convenuta, con l'effetto che la pretesa risarcitoria avanzata non può che essere respinta.
Conclusioni.
Le ragioni tutte esposte, pertanto, portano a respingere le domande proposte dall'attrice; peraltro, la soccombenza virtuale della convenuta rispetto alla domanda per la quale è stata accertata la cessazione della materia del contendere, consente di compensare in parte, nella misura di ½, le spese di lite, che per il residuo seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 4.600,00, oltre i.v.a. e c.p.a.,
di cui euro 600,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
pagina 18 di 19 CP_1
- compensa fra le parti le spese di lite, nella misura di ½;
- condanna parte attrice a rifondere la convenuta delle spese di lite residue, liquidate in complessivi euro 4.600,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 600,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 13 febbraio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33118/2024 tra
Parte_1
attore e
Controparte_1
convenuto
Oggi 13 febbraio 2025 ad ore 9,20 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per 'avv. ROTELLA LAMBERTO Parte_1
Per l'avv. MANTEGAZZA ROBERTO Controparte_1
( ) PIAZZETTA GIORDANO, 4 20122 MILANO;
, C.F._1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33118/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROTELLA Parte_1 P.IVA_1
LAMBERTO e dell'avv. PICCIN DANILA ( ); elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA DIV. N. NANNETTI 81 VITTORIO VENETO, presso il difensore avv. ROTELLA LAMBERTO
parte attrice contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPIDOGLIO Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNI e dell'avv. MANTEGAZZA ROBERTO ( ); elettivamente C.F._1
domiciliato in Piazza Santa Maria delle Grazie n. 1 MILANO, presso il difensore avv.
CAMPIDOGLIO GIOVANNI parte convenuta
CONCLUSIONI
pagina 2 di 19 Per parte attrice:
NEL MERITO:
1) preso atto della comunicazione dei dati della correntista da parte della solo a seguito della CP_2
notifica della citazione, ferme le altre richieste formulate in via istruttoria in relazione al conto per cui
è causa, e ferme le domande risarcitorie sub 2 anche in relazione ai ritardi imputabili a
per la tardiva comunicazione dei dati dell'intestatario del conto, condannarsi la banca CP_1
alla rifusione delle spese;
2) accertare e dichiarare, per i fatti tutti oggetto di causa, come integrati in atti e per i motivi tutti
esposti in atti, la responsabilità esclusiva o concorrente della banca convenuta, per ciascuno e/o per
tutti i titoli e causali indicati in atti;
per l'effetto, condannare , C.F. P. Controparte_1
IVA , in persona del l.r.p.t., al pagamento a favore di P.IVA_2 Parte_1
in persona del l.r.p.t., per i suddetti titoli e causali, e comunque a titolo risarcitorio, dell'importo di
Euro 130.000,00 pari alla perdita subita dall'attrice, o il diverso importo da accertarsi in corso di
causa anche in via equitativa, oltre al rimborso degli esborsi sostenuti dall'attrice per la mediazione,
ed oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo,
spese ed onorari di lite interamente rifusi, come da nota spese che ci si riserva di dimettere entro
l'udienza
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle prove richieste in ns. memoria ex art. 171 ter
cpc n. 2 dd. 14.01.2025 e in nota per ud. dd. 03.02.2025; ci si oppone a quelle richieste da controparte
per i motivi indicati in ns. memoria ex art. 171ter n. 3 dd. 24.01.2025 e in nota per ud. dd. 03.02.2025
Per parte convenuta:
pagina 3 di 19
1. IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
(già in relazione all'azione restitutoria dell'attrice CP_1 CP_3 CP_1 [...]
e per l'effetto assolvere la stessa da ogni avversa Parte_1 Controparte_1
pretesa;
2. IN VIA PRINCIPALE DI MERITO, respingere integralmente le domande formulate dall'attrice
nei confronti della convenuta in quanto Parte_1 Controparte_1
infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate, per i motivi esposti in atti e, in ogni caso, con la
migliore statuizione;
3. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, respingere le domande dell'attrice di ordinare alla di CP_2
comunicare/trasmettere “i dati identificativi del titolare dell'IBAN del beneficiario del bonifico per cui
è causa” e di esibire la documentazione bancaria concernete il Conto Corrente, per intervenuta
cessazione della materia del contendere;
4. IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande
di ridurre la condanna di alla minor somma Parte_1 Controparte_1
possibile e comunque a quei soli pregiudizi che siano rigorosamente provati da controparte, ai sensi
dell'art. 1227 c.c., tenendo conto della responsabilità (esclusiva, prevalente o comunque concorrente)
della stessa attrice nella verificazione del danno lamentato in ragione di quanto dedotto, nella presente
comparsa, dalla scrivente difesa;
5. IN VIA ISTRUTTORIA, nella denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, si insiste
per l'ammissione delle istanze di prova formulate da nell'ambito delle Controparte_1
proprie memorie ex art. 171-ter c.p.c. depositate in corso di causa.
pagina 4 di 19 IN OGNI CASO, condannare l'attrice, a rifondere alla convenuta Parte_1
le spese ed i compensi professionali del presente giudizio, oltre agli Controparte_1
accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1 Parte_1
al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti a una Controparte_1
truffa patita.
L'attrice in particolare esponeva:
- che era una società attiva da oltre vent'anni nel settore nautico, in particolare nell'acquisto e vendita, oltre che nel noleggio, di imbarcazioni a motore nuove ed usate;
- che, nell'ambito di tale attività, in particolare per l'acquisto di imbarcazioni, Controparte_4
(socio e amministratore unico della società), si avvaleva di intermediari specializzati, tra i quali la Industrial Discount s.r.l.;
- che, nel corso del mese di settembre 2023, il veniva contattato da tale sig. , CP_4 CP_5
qualificatosi come venditore per conto della Industrial Discount;
- che il offriva al un prodotto denominato “buy now” per acquistare CP_5 CP_4
imbarcazioni a prezzi vantaggiosi prima che venissero messe all'asta;
- che il inviava quindi tramite Whatsapp al un link per accedere ad un CP_5 CP_4
catalogo di imbarcazioni con fotografie e descrizione tecniche;
seguiva una trattativa per l'acquisto di n. 4 imbarcazioni per il prezzo di Euro 130.000,00, che si concludeva con l'invio di una email di data 21.09.2023;
- che in data 21.09.2023 l'attrice eseguiva quindi dal proprio IBAN appoggiato al conto corrente pagina 5 di 19 della un bonifico di Euro 130.000,00, con il beneficiario indicato in CP_2 Controparte_6
fattura: , sul seguente IBAN: Controparte_7
[...], indicando quale causale del pagamento “vs. fattura pro
forma n. 276 di data 20.09.2023”;
- che nei giorni successivi, non avendo ricevuto la fattura, il contattava il , il CP_4 CP_5
quale gli riferiva che avrebbe sollecitato gli uffici amministrativi della Industrial Discount ad inviare i documenti e lo informava altresì che il successivo 2 ottobre avrebbe ricevuto le barche acquistate;
- che, tuttavia, non ricevendo ulteriori comunicazioni, il 2 ottobre il cercava di mettersi CP_4
in contatto telefonico con il , che risultava peraltro irraggiungibile;
CP_5
- che, contattata la Industrial Discount, il apprendeva non solo della estraneità di tale CP_4
società all'operazione commerciale di cui sopra, ma anche che l'IBAN in favore del quale era stato disposto il bonifico non apparteneva alla società apparente venditrice delle imbarcazioni;
- che il quale legale rappresentante dell'attrice, resosi conto della tuffa, sporgeva CP_4
formale denuncia contro ignoti;
Con
- che, nel contempo, veniva altresì identificata CHE (oggi CP_2 Controparte_1
quale istituto bancario presso il quale era acceso il conto corrente sul quale era stato
[...]
effettuato il bonifico;
- che l'attrice, quindi, contestava diversi inadempimenti posti in essere dalla banca del beneficiario, chiedendo invano il risarcimento del danno patito;
- che, infatti, la banca del beneficiario aveva ugualmente dato esecuzione al bonifico, nonostante la divergenza del nominativo del beneficiario rispetto al titolare del conto corrente;
pagina 6 di 19 - che, inoltre, la banca convenuta non aveva monitorato il conto corrente del destinatario,
consentendone l'apertura e la successiva movimentazione, senza riscontrare elementi di sospetto;
- che, infine, la banca convenuta non aveva neppure cooperato con l'attrice, rifiutandosi di fornire informazioni sul nominativo del titolare del conto corrente su cui l'importo bonificato era stato accreditato.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e, in particolare, dopo avere riferito come il conto corrente beneficiario dell'importo bonificato fosse intestato a tale , la banca contestava ogni profilo di responsabilità alla stessa Controparte_7
attribuibile per la truffa perpetrata ai danni dell'attrice, segnalando come l'importo bonificato fosse stato utilizzato per intero dalla correntista nei giorni immediatamente successivi, prima ancora che fosse presentata la segnalazione dell'accaduto da parte dell'attrice; la convenuta, in ogni caso, eccepiva un concorso di colpa della . Parte_1
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Eccezione di difetto di legittimazione attiva – le contestazioni attoree.
Preliminarmente, tuttavia, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, così come sollevata dalla convenuta.
La banca, infatti, ha eccepito come la pretesa di ripetizione di indebito non fosse correttamente suscettibile di essere rivolta nei suoi confronti, in quanto la somma bonificata dall'attrice non era pagina 7 di 19 entrata nel patrimonio dell'istituto di credito;
detta pretesa, quindi, avrebbe dovuto essere azionata nei confronti dell'accipiens, ossia di , la titolare del conto corrente su cui l'importo era Controparte_7
stato accreditato, che aveva successivamente disposto della somma.
Sennonché va osservato come parte attrice non abbia proposto alcuna domanda di ripetizione di indebito o comunque restitutoria;
viceversa, con il presente giudizio l'attrice ha contestato sotto differenti profili inadempimenti che sarebbero stati posti in essere dalla banca e, per l'effetto, ha chiesto che l'istituto di credito fosse condannato al risarcimento dei danni, parametrati all'importo bonificato.
Trattasi di una pretesa risarcitoria che, al di là o meno della sua fondatezza, correttamente è stata indirizzata nei confronti della convenuta, ossia del soggetto che l'attrice ha ritenuto essere inadempiente e causa del danno lamentato.
In particolare, l'attrice ha contestato diversi profili di responsabilità nella condotta adottata dalla convenuta e, nel dettaglio:
- di aver consentito l'apertura di conto corrente a persona senza fissa dimora;
- di aver consentito l'operazione di accredito del bonifico disposto dall'attrice, senza effettuare verifiche o controlli particolari, nonostante il rilevante importo, la contestualità di tale accredito con l'apertura del conto e le criticità riconducibili al beneficiario, a fronte della causale chiaramente riferita ad una società;
- di aver accreditato il bonifico nonostante le divergenze di beneficiario risultante nella causale del bonifico;
- di aver consentito lo svuotamento del conto nel giro di pochi giorni a mezzo di operazioni altrettanto sospette (riferite all'acquisto di Rolex ed oro) e di rilevante importi, senza aver mai pagina 8 di 19 monitorato nulla nei giorni in cui le operazioni erano state eseguite;
- di non aver comunicato tempestivamente all'attrice i dati del beneficiario/titolare del conto, così
impedendo ogni opportuna iniziativa nei suoi riguardi.
Apertura del conto a persona senza fissa dimora.
A seguito della costituzione in giudizio della convenuta e dei documenti dalla stessi prodotti, l'attrice ha appreso non solo il nominativo della titolare del conto corrente su cui è stato accreditato l'importo bonificato, ma anche come la stessa fosse una persona senza fissa dimora, come desumibile dall'indirizzo fittizio indicato in contratto, ossia via della Casa Comunale in Solaro;
a detta dell'attrice,
tale circostanza implicherebbe un primo profilo di responsabilità della banca, per avere consentito l'apertura del rapporto di conto corrente a un soggetto privo di fissa dimora.
Sennonché va rilevato come di per sé consentire l'apertura di un rapporto di conto corrente in favore di una persona senza fissa dimora non costituisca una condotta negligente o imprudente.
In proposito va tenuto conto di come la condotta esigibile da parte dell'istituto di credito debba essere valutata in una prospettiva ex ante e, quindi, senza poter considerare le circostanze emerse successivamente: il fatto che il cliente dell'istituto di credito sia un soggetto senza fissa dimora di per sé non rappresenta un motivo di sospetto di possibili successive condotte illecite da parte del correntista e, tanto meno, avrebbe legittimato o giustificato la “pretesa” condotta della banca di rifiutare la stipula del contratto di conto corrente.
nell'operazione di accredito del bonifico. CP_8
In secondo luogo, l'attrice ha contestato una responsabilità della banca per non avere prestato la giusta attenzione ad alcuni profili di anomalia concernenti l'operazione di accredito del bonifico, anomalie rappresentate dal rilevante importo, dalla sostanziale contestualità dell'accredito con l'apertura del pagina 9 di 19 conto e dalle criticità riconducibili al beneficiario persona fisica, a fronte della causale chiaramente riferita ad una società.
In tale modo la difesa attorea introduce un obbligo per l'istituto di credito di monitorare l'operatività
dei conti correnti accesi con la propria clientela, obbligo che, tuttavia, non trova fondamento in alcuna disposizione normativa.
A ciò si aggiunga come i profili enfatizzati dalla difesa dell'attrice non costituiscano, quanto meno nell'ambito di una valutazione ex ante, reali anomalie relativamente all'operazione di accredito di un bonifico.
Ciò valga, in primo luogo, per l'entità dell'importo (euro 130.000,00), non indifferente, ma certamente non tale da rendere sospetta l'operazione di pagamento, a meno di non voler sostenere che la banca sia chiamata a sindacare nel merito la natura delle operazioni e degli atti di disposizione posti in essere da ciascun correntista (ipotesi, come si è detto, esclusa).
Pari discorso deve essere effettuato quanto al profilo temporale, ossia alla circostanza che l'accredito del bonifico sia stato effettuato due giorni dopo l'apertura del conto corrente.
A tal riguardo, in primo luogo, va rilevato come l'operazione di accredito di un bonifico di per sé
susciti meno sospetti di altre operazioni, quali il versamento di un assegno bancario, rispetto alle quali ipotizzare truffe risulta molto più agevole, essendo sufficiente alterare il titolo di credito cartaceo.
Detto ciò, quindi, la circostanza che il bonifico venga accreditato dopo pochi giorni dall'apertura del conto corrente di per sé rimane neutra, anche potendosi immaginare che il conto corrente possa essere acceso proprio in ragione della necessità di accreditare la somma oggetto del bonifico.
In sostanza, pertanto, il dato temporale richiamato da parte attrice non pare elemento sufficiente per legittimare una condotta della banca di rifiuto a dare esecuzione all'accredito della somma oggetto del pagina 10 di 19 bonifico.
Ancor più evanescente è il terzo profilo di asserita anomalia dell'operazione, costituito dalla incongruità della causale del bonifico, a detta dell'attrice chiaramente riferita ad una società, rispetto alla qualità personale del beneficiario, quale persona fisica.
Tale profilo, in particolare, deriverebbe dal fatto che nella causale del bonifico venga fatto richiamo a una fattura pro forma, circostanza che renderebbe implausibile un beneficiario persona fisica.
L'appunto non è condivisibile, non solo in quanto in realtà il richiamo a una fattura pro forma di per sé
non esclude che il beneficiario, la cui fattura viene pagata con il bonifico, non possa essere una persona fisica, ma soprattutto e comunque in quanto ancora una volta si pretende in tal modo di introdurre un diritto/onere della banca di sindacare nel merito l'operatività dei conti correnti dei propri clienti,
circostanza più volte esclusa, in quanto non prevista da alcuna disposizione normativa.
Accredito nonostante le divergenze di beneficiario risultante nella causale del bonifico.
Parte attrice ha contestato la violazione da parte della convenuta degli obblighi di correttezza e buona fede, per avere operato in violazione dei parametri della diligenza professionale qualificata propria del buon banchiere, avendo omesso qualsiasi verifica in ordine alla discrasia esistente tra il beneficiario indicato nell'ordine di bonifico e il beneficiario dello stesso individuato in forza del codice IBAN
indicato nell'ordine di esecuzione del pagamento.
Orbene, l'obbligazione posta a carico dell'istituto di credito trova la sua disciplina nell'art. 24 del
D.L.vo 11/2010, secondo cui: “
1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente
all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il
conto indicato dall'identificativo unico.
2. Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è
pagina 11 di 19 responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di
pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie sforzi ragionevoli per
recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Ove previsto nel contratto quadro, il
prestatore di servizi di pagamento addebita all'utilizzatore le spese sostenute per il recupero dei fondi.
3. Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di
pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore anche qualora quest'ultimo
abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo
unico.”
Sulla base di tale disposizione la convenuta ha sostenuto la correttezza del proprio operato, CP_2
escludendo qualsiasi profilo di propria responsabilità, essendo tenuta per scelta diretta del legislatore esclusivamente a dare esecuzione all'ordine di bonifico in conformità all'identificativo unico (ossia il codice IBAN) indicato, senza che sia prevista o richiesta una ulteriore attività di controllo e di verifica per quanto concerne l'identificazione del beneficiario.
Il primo comma dell'art. 24 citato, infatti, nel precisare che l'esecuzione dell'ordine di pagamento deve considerarsi corretta se effettuata conformemente all'identificativo unico indicato, a contrariis
configura la responsabilità della banca solo nel caso di mancato rispetto dell'IBAN indicato, ossia quando per un suo errore, nonostante il codice IBAN riportato nell'ordine, abbia dato esecuzione al bonifico in favore di un soggetto differente.
L'ipotesi oggetto di causa trova, invece, più diretta disciplina nel secondo comma dell'articolo in esame, là dove si contempla la differente ipotesi dell'errore commesso dal soggetto ordinante nell'indicare l'identificativo unico del destinatario del bonifico: coerentemente con la disposizione del comma che precede, si precisa che in tale caso nessuna responsabilità possa essere invocata in capo alla pagina 12 di 19 banca (il prestatore di servizi di pagamento), essendosi questa tenuta all'identificazione del beneficiario esclusivamente in forza del codice IBAN indicato, salvo solo l'obbligo per la banca del pagatore di compiere gli sforzi ragionevoli per recuperare le somme erroneamente bonificate a un soggetto differente dal reale beneficiario.
In sostanza, quindi, di fronte all'errata indicazione da parte dell'ordinante del codice IBAN del destinatario, la banca potrebbe rispondere solo di una condotta successiva all'esecuzione del bonifico,
ossia solo in caso di violazione dell'obbligo di attivarsi con sforzi ragionevoli per recuperare le somme accreditate in conformità al codice IBAN errato.
Tali principii sono ribaditi e confermati dal terzo comma, là dove si precisa che l'obbligazione della banca si riduce a eseguire il bonifico in conformità con l'identificativo unico fornito dal pagatore,
anche nel caso in cui questi avesse fornito alla propria banca ulteriori informazioni, quali, ad esempio,
la denominazione del beneficiario.
Sulla base di tale disposizione, quindi, parte convenuta ha evidenziato come l'unica obbligazione su di essa gravante fosse di eseguire l'operazione conformemente al codice IBAN, non sussistendo a carico degli intermediari alcun altro obbligo e, in particolare, dovendosi escludere la doverosità ed esigibilità
di una ulteriore condotta di verifica dell'esattezza dell'identificativo unico fornito dall'ordinante.
La difesa della convenuta, fondata sull'interpretazione letterale e rigorosa della norma sino ad ora esaminata, deve essere condivisa e fatta propria.
La scelta di circoscrivere l'obbligazione esigibile e doverosa dell'intermediario alla esecuzione del bonifico in conformità al codice IBAN indicato, senza pretendere ulteriori verifiche, risponde alla ratio
di assicurare celerità e uniformità nei tempi di esecuzione dei servizi di pagamento, riducendo allo stesso tempo i costi delle transazioni monetarie immediate.
pagina 13 di 19 Trattasi di disposizione che recepisce il dettato normativo di matrice comunitaria, sostanzialmente riportando in termini fedeli quanto previsto dall'art. 74 della PSD (Payment Services Directive, dir. n.
64/2007), con l'effetto e l'obiettivo di disciplinare in modo uniforme gli obblighi e le condotte richieste agli intermediari anche su un piano sovranazionale.
In particolare ritiene chi scrive che non possa essere condiviso, al fine di poter giungere a un differente risultato favorevole all'accoglimento della domanda attorea, il diverso orientamento delineatosi in alcune pronunce dell'Arbitrato ANrio Finanziario, collegio di Roma, secondo cui l'art. 24 in esame sarebbe norma destinata a regolare esclusivamente i rapporti tra ordinante e la sua banca, mentre nulla direbbe circa il grado di diligenza che deve osservare la banca del beneficiario nell'accreditare i fondi ricevuti, con l'effetto che, a differenza della banca dell'ordinante, l'istituto destinatario dell'accredito,
pur avendo eseguito il bonifico conformemente al codice IBAN fornito, sarebbe comunque responsabile nei confronti dell'ordinante che ha indicato l'IBAN errato in virtù del “contatto sociale qualificato”, che sorge anche con utenti dei servizi di pagamento non clienti, dal quale discenderebbe un obbligo di diligenza qualificata che impone di accertare la discordanza fra il titolare del conto di pagamento individuato dall'IBAN inesatto e il nominativo del beneficiario menzionato nell'ordine di bonifico (si veda A.B.F. Collegio Roma, 8.4.2016; A.B.F. Collegio Roma, 8.10.2015).
Diversamente da quanto sopra sostenuto, infatti, contrasta con la pretesa di circoscrivere l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 24 del D.L.vo 11/2010 innanzitutto il dato letterale della norma,
riferendosi indistintamente e genericamente a tutti gli istituti di pagamento coinvolti nell'operazione di bonifico, senza ulteriori specificazioni, con l'effetto che pare più corretto ritenere che le disposizioni in esame facciano riferimento senza distinzioni tanto alla banca dell'ordinante che a quella presso cui è
acceso il conto del beneficiario;
significativo, del resto, è che là dove si è voluto distinguere le pagina 14 di 19 posizioni, ciò è stato fatto esplicitamente, prevedendo solo a carico della banca dell'ordinante l'obbligo di compiere sforzi ragionevoli per recuperare le somme bonificate su conto identificato in modo errato.
Tale interpretazione appare ulteriormente rafforzata se si considera come la nuova direttiva in materia di servizi di pagamento (dir. n. 2366/2015 UE) riproduca sostanzialmente la vecchia disciplina,
esplicitando la sua riferibilità a tutti gli intermediari che intervengono nell'operazione di bonifico.
La stessa lettera del terzo comma dell'art. 24, nel contrapporre l'espressione generica “prestatore di servizi di pagamento”, con il successivo riferimento al prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore, lascia intendere che, quando nella norma si parla di “prestatore di servizi di pagamento” senza ulteriori precisazioni, si faccia riferimento a tutti gli intermediari che sono chiamati a intervenire per dare esecuzione all'ordine di bonifico.
In secondo luogo e soprattutto deve rilevarsi che, aderendo all'orientamento da ultimo in esame, di fatto si finirebbe con l'introdurre un dovere di condotta gravante sugli intermediari (o quanto meno sulla banca del beneficiario), rivolto verso una platea indistinta di utenti del sistema dei pagamenti, non legati da alcun vincolo contrattuale con la banca, sostanzialmente di segno contrario rispetto alla regola dettata dall'art. 24 del D.L.vo 11/2010, con l'effetto di ammettere che una interpretazione pretorile possa prevalere sul dato normativo primario.
Nè conclusioni differenti possono trarsi in forza della normativa secondaria sul piano tecnico dettata dalla AN d'LI (provvedimento del 5.7.2011, sez. VI, punto 2.1), la quale si limita a precisare che
“i prestatori di servizi di pagamento – limitatamente ai casi in cui, anche senza porre necessariamente
in essere verifiche specifiche, siano comunque consapevoli dell'inesattezza dell'identificativo unico
fornito dal proprio cliente – devono adoperarsi affinchè l'operazione di pagamento venga eseguita
correttamente”; non viene, infatti, previsto un obbligo di controllo specifico dell'esattezza del codice pagina 15 di 19 IBAN comunicato dall'ordinante, ma si prende in considerazione la differente fattispecie in cui la banca per qualche ragione abbia la consapevolezza dell'errore commesso dall'ordinante, prevedendo in tal caso un onere di diligenza ulteriore, chiara espressione e concretizzazione del principio generale di correttezza e buona fede che deve caratterizzare l'esecuzione di qualsiasi rapporto obbligatorio.
Difetto di monitoraggio sulle operazioni di svuotamento del conto.
Parte attrice, infine, preso atto della documentazione prodotta dalla convenuta afferente le movimentazioni del conto corrente intestato alla , ha contestato una condotta inadempiente CP_7
della banca, per non avere monitorato le operazioni fortemente sospette poste in essere dalla correntista nei giorni immediatamente successivi l'accredito del bonifico, ossia le operazioni di pagamento di fatture relative all'acquisto di orologi di lusso e di gioielli, attraverso le quali il conto corrente è stato svuotato della provvista, precludendo all'attrice di recuperare la somma erroneamente bonificata.
Anche sotto tale profilo, tuttavia, la contestazione mossa non può trovare condivisione.
Dall'esame dell'estratto conto, infatti, emerge come i pagamenti effettuati dalla fossero CP_7
avvenuti nei giorni successivi all'accredito della somma bonificata, ma prima ancora che la truffa fosse scoperta dall'attrice e che, quindi, questa effettuasse la segnalazione della stessa alla propria banca.
In sostanza, quindi, la doglianza dell'attrice si risolve nel pretendere dalla convenuta, quale condotta esigibile secondo i parametri di diligenza qualificata del buon banchiere, un vaglio nel merito delle operazioni poste in essere dalla correntista, anche in difetto di segnalazione alcuna in ordine all'erronea indicazione dell'IBAN del beneficiario del bonifico;
vaglio che, come ormai più volte detto, non trova alcun supporto sul piano normativo.
Mancata tempestiva comunicazione dei dati dell'intestatario del conto corrente su cui è stato
accreditato il bonifico.
pagina 16 di 19 Va, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alle domande avanzate da parte attrice, dirette a ottenere l'indicazione del nominativo del correntista titolare del conto, sul quale è stato accreditato l'importo bonificato.
Parte convenuta, infatti, costituendosi in giudizio, ha prodotto il contratto di conto corrente e gli estratti del conto intestato alla , in tal modo soddisfacendo la pretesa azionata dall'attrice. CP_7
In una prospettiva di soccombenza virtuale rispetto alla domanda in esame, tuttavia, non può non riscontrarsi una condotta diametralmente opposta adottata dalla convenuta nella fase giudiziale, rispetto alla precedente fase stragiudiziale: alla richiesta avanzata dall'attrice prima dell'instaurazione del giudizio e anche nell'ambito del procedimento di mediazione obbligatoria, infatti, la banca odierna convenuta non ha mai fornito risposta alcuna, salvo poi, costituendosi nel presente giudizio, fornire non solo le informazioni richieste, ma anche producendo la documentazione attinente il rapporto contrattuale instaurato con la propria correntista, senza in alcun modo giustificare la differente e opposta condotta seguita in precedenza.
Trattasi di comportamento schizofrenico e non giustificato, che porta a ritenere che, in riferimento al
petitum per il quale va affermata la cessazione della materia del contendere, sia configurabile una soccombenza virtuale della convenuta.
Parte attrice, peraltro, ha ricollegato a tale inadempimento una ulteriore domanda risarcitoria,
evidenziando come il ritardo con cui ha potuto disporre di tale informazione le avrebbe precluso la possibilità di intraprendere le proprie iniziative per recuperare la somma bonificata.
Tale pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento.
Premesso, infatti, come il ritardo nell'acquisizione delle informazioni sulla titolare del conto beneficiato dal bonifico non possa che avere avuto rilevanza in una prospettiva di azione da pagina 17 di 19 intraprendere nei confronti di tale correntista per ripetere l'indebito e non, anche, rispetto a più o meno fondate azioni da intraprendere nei confronti dell'istituto di credito;
nel caso di specie risulta documentato come, prima ancora che fosse scoperta la truffa, il conto corrente della fosse stato CP_7
già svuotato e che, pertanto, nessun importo per questa via sarebbe stato recuperato.
Parte attrice non ha, poi, provato che, al di fuori della provvista giacente sul conto corrente, una tempestiva iniziativa nei confronti della le avrebbe consentito di recuperare altrimenti la CP_7
somma erroneamente bonificata.
In sostanza, all'accertamento della violazione da parte della banca degli obblighi di salvaguardia e cooperazione per la tutela degli interessi dell'ordinante, in ragione del rapporto paracontrattuale da contatto sociale che si instaura fra questi e la banca del beneficiario;
non segue la prova di alcun danno in concreto patito dall'attrice per effetto di tale condotta inadempiente della convenuta, con l'effetto che la pretesa risarcitoria avanzata non può che essere respinta.
Conclusioni.
Le ragioni tutte esposte, pertanto, portano a respingere le domande proposte dall'attrice; peraltro, la soccombenza virtuale della convenuta rispetto alla domanda per la quale è stata accertata la cessazione della materia del contendere, consente di compensare in parte, nella misura di ½, le spese di lite, che per il residuo seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 4.600,00, oltre i.v.a. e c.p.a.,
di cui euro 600,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
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- compensa fra le parti le spese di lite, nella misura di ½;
- condanna parte attrice a rifondere la convenuta delle spese di lite residue, liquidate in complessivi euro 4.600,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 600,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 13 febbraio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
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