TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/07/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
RG. 14780 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 14780 / 2023 promossa da:
nato in [...] il [...], CUI 05WG08F, rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_1 FRENNA MARIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA MALTA 7 42100 REGGIO NELL'EMILIA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1 RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per la ricorrente: valutato ed accertato quanto esposto, accogliere l'opposizione proposta avverso il provvedimento emesso dalla Questura di che ha decreto il diniego del rilascio del permesso di CP_1 soggiorno per protezione speciale e, ritenuto che sussistono i requisiti per l'accoglimento della richiesta, annullare il provvedimento impugnato e disporre che l'Autorità Amministrativa competente provveda al rilascio del richiesto titolo di soggiorno;
per la resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 13.11.2023, , cittadino del PAKISTAN, ha impugnato il Parte_1 provvedimento emesso il 03.10.2023 e notificato il 13.10.2023 con il quale la Questura, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale di in data 26.01.2022 per mancata dimostrazione di CP_1 significativo inserimento sociale, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1
Nel corso dell'udienza del 29.03.2024, tenutasi davanti al giudice delegato al compimento dell'attività istruttoria, si è svolta l'audizione del ricorrente, il quale in lingua italiana ha dichiarato: “D. Parla italiano? R. Si. D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano? R. Si. D. Da quanto tempo è in Italia? R. Da quasi sei anni. D. Quanti anni ha? R. 30.
ha svolto attività di studio e di formazione? CP_2 R. No ho imparato da solo, per andare a scuola mi servono i documenti. Faccio il saldatore e prima di iniziare a lavorare mi hanno fatto fare un corso di sicurezza sul lavoro. D. Ha conseguito qualche tipo di patente? R. No ma sto andando a scuola guida a Guastalla per la patente B. Quando avrò i documenti potrò avere la carta d'identità e la patente. D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente? Specifichi i periodi lavorati dall'arrivo in Italia, il settore di occupazione, se l'attività è stata svolta presso lo stesso o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, quale è la sua paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente. R. Lavoro dal 2022 in una ditta di Cadelbosco (RE) come saldatore e montatore. Ho un contratto a tempo determinato, tramite agenzia, la scadenza ora è al 30/09/2025. Il mio datore di lavoro mi assumerà a tempo indeterminato quando avrò i documenti. Il ricorrente mostra dichiarazione del datore di lavoro e contratto con validità al 30/09/2025 e buste paga di gennaio 2025 di euro 1.513,00 e febbraio 2025 di euro 1374,00. Prima di questo lavoro ho lavorato in agricoltura ma non nel periodo invernale, sempre con contratto. Il ricorrente mostra estratto CP_3 D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile? R. No. D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc.) R. Si gioco a cricket con i miei amici.
ha familiari? CP_2 R. Si, ho un fratello che abita a Bergamo.
ha una relazione affettiva? CP_2 R. Si, ho un ragazzo. Anche mio fratello ha un ragazzo. D. Dove vi siete conosciuti? R. A Guastalla. E' pakistano anche lui, ha i documenti. D. Vivete insieme? R. Si. D. Lavorate insieme? R No, lavora in un'altra fabbrica. D. Ha relazioni sociali stabili? Ha altri legami o contatti in Italia? R. Si, ho amici, tutti pakistani, alcuni lavorano come me, altri in un'altra fabbrica. Ci siamo conosciuti in Italia. D. A parte giocare a cricket cosa fate? R. Ci troviamo al sabato, preghiamo e mangiamo insieme. D. Dove vive e con chi? Chiarisca se in accoglienza oppure no ed in quest'ultimo caso quando ne è uscito. Se vive autonomia, chiarisca se in locazione e con che canone. Se invece è ospite chiarisca da chi è ospitato, se con dichiarazione alla Questura oppure ospite precario, e quanto paga per l'alloggio. R. Vivo a Guastalla in un appartamento con amici. Siamo in tre e viviamo insieme da tre anni. Il ricorrente mostra dichiarazione di ospitalità. Pago 150,00 euro al mese come canone che complessivamente è di 400,00 euro. Poi a parte le utenze, facciamo i conti mensilmente, D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai. R. Ho quattro sorelle, tutte sposate. Le sento circa una volta alla settimana. D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine? R. No.
è venuto direttamente in Italia? Persona_1 R. Sono partito nove anni fa e sono stato in Turchia due anni e un anno in Grecia, poi, prima di venire in Italia in Macedonia e Serbia. D. Ha avuto problemi in questi paesi? R. No. In Pakistan si. D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute) R. No.”
All'udienza del 15.04.2025, fissata per la discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., la difesa, riportandosi alla documentazione depositata, ha insistito nella richiesta di riconoscimento della protezione speciale del suo assistito.
Udita la discussione orale, il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, applicabile ratione temporis sulla base della data di presentazione della domanda (25.11.2022), secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano, ove è giunto il 19.08.2019. Dalla documentazione depositata risulta che il richiedente ha svolto attività lavorativa regolare in modo continuativo a partire dal 2020. In particolare, egli ha lavorato in un primo momento come agricolo giornaliero e successivamente come lavoratore dipendente. A decorrere dal 06.04.2022 il ricorrente è stato assunto con la qualifica di operaio presso l'Agenzia per il lavoro “Wintime S.P.A.” (sede legale Napoli, filiale operativa Reggio Emilia), nell'ambito del quale ha prestato servizio, tramite somministrazione, prima presso l'impresa utilizzatrice “F.lli Mouanid SNC” e in seguito presso “MD Meccanica S.R.L” (sede a Reggio Emilia), con cui ha attualmente un contratto in proroga fino al 30.09.2025 (cfr: ricevuta comunicazione obbligatoria e contratto di lavoro). Pt_2 Dalle buste paga depositate risulta che il ricorrente percepisce uno stipendio netto mensile di circa 1.300,00 euro (cfr. buste paga 2025). Risulta altresì documentata l'intenzione dell'azienda di procedere alla sua assunzione a tempo indeterminato una volta ottenuto il permesso di soggiorno (cfr: dichiarazione datore lavoro). Tali circostanze risultano confermate in sede di audizione, in cui ha riferito: “Lavoro dal 2022 in una ditta di Cadelbosco (RE) come saldatore e montatore. Ho un contratto a tempo determinato, tramite agenzia, che scade il 30/09/2025. Il mio datore di lavoro mi assumerà a tempo indeterminato quando avrò i documenti”. Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento: in particolare, come si evince dall'Estratto contributivo , aggiornato al 24/02/2025, il ricorrente ha gradualmente aumentato i propri CP_3 redditi, percependo nell'anno 2020 un guadagno complessivo di euro 2.267,00, nel 2021 di euro 2.530,84, nel 2022 di euro 13.546,00, nel 2023 di euro 19.557,00, e nel 2024 di euro 17.881,00. La continuità lavorativa è confermata anche dalle Certificazioni Uniche per gli anni 2022, 2023 e 2024, con redditi rispettivamente pari a € 11.946,54, € 18.663,08 e € 21.975,29. Il ricorrente, inoltre, ha dimostrato la propria autonomia abitativa, risultando attualmente ospite presso un connazionale in via Circonvallazione nr.37 nel Comune di Guastalla (RE), come da dichiarazione di ospitalità del 20/11/2022. Tale circostanza è stata confermata in sede di audizione, dove ha dichiarato: “Vivo a Guastalla in un appartamento con amici. Siamo in tre e viviamo insieme da tre anni. Pago 150 euro al mese come canone, poi a parte le utenze, facciamo i conti mensilmente”. In merito ai propri legami personali, il ricorrente ha dichiarato: “Vivo con il mio compagno. Ho anche un fratello che vive a Bergamo. Ho conosciuto qui altri connazionali con cui gioco a cricket nel tempo libero”, dimostrando di aver costruito relazioni affettive e sociali significative in Italia. Circa la conoscenza della lingua, in sede giudiziale il ricorrente ha prestato dichiarazioni in lingua italiana, dimostrandone un'ottima conoscenza.
Appare quindi che la stabilità lavorativa, la conseguita autonomia economica ed abitativa del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Niemetz c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006). È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Pakistan, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Considerato che i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti.
Si comunichi. Così deciso in Bologna, il 03/06/2025
Giudice rel. Presidente Dott.ssa Emanuela Romano Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 14780 / 2023 promossa da:
nato in [...] il [...], CUI 05WG08F, rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_1 FRENNA MARIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA MALTA 7 42100 REGGIO NELL'EMILIA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1 RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per la ricorrente: valutato ed accertato quanto esposto, accogliere l'opposizione proposta avverso il provvedimento emesso dalla Questura di che ha decreto il diniego del rilascio del permesso di CP_1 soggiorno per protezione speciale e, ritenuto che sussistono i requisiti per l'accoglimento della richiesta, annullare il provvedimento impugnato e disporre che l'Autorità Amministrativa competente provveda al rilascio del richiesto titolo di soggiorno;
per la resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 13.11.2023, , cittadino del PAKISTAN, ha impugnato il Parte_1 provvedimento emesso il 03.10.2023 e notificato il 13.10.2023 con il quale la Questura, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale di in data 26.01.2022 per mancata dimostrazione di CP_1 significativo inserimento sociale, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1
Nel corso dell'udienza del 29.03.2024, tenutasi davanti al giudice delegato al compimento dell'attività istruttoria, si è svolta l'audizione del ricorrente, il quale in lingua italiana ha dichiarato: “D. Parla italiano? R. Si. D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano? R. Si. D. Da quanto tempo è in Italia? R. Da quasi sei anni. D. Quanti anni ha? R. 30.
ha svolto attività di studio e di formazione? CP_2 R. No ho imparato da solo, per andare a scuola mi servono i documenti. Faccio il saldatore e prima di iniziare a lavorare mi hanno fatto fare un corso di sicurezza sul lavoro. D. Ha conseguito qualche tipo di patente? R. No ma sto andando a scuola guida a Guastalla per la patente B. Quando avrò i documenti potrò avere la carta d'identità e la patente. D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente? Specifichi i periodi lavorati dall'arrivo in Italia, il settore di occupazione, se l'attività è stata svolta presso lo stesso o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, quale è la sua paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente. R. Lavoro dal 2022 in una ditta di Cadelbosco (RE) come saldatore e montatore. Ho un contratto a tempo determinato, tramite agenzia, la scadenza ora è al 30/09/2025. Il mio datore di lavoro mi assumerà a tempo indeterminato quando avrò i documenti. Il ricorrente mostra dichiarazione del datore di lavoro e contratto con validità al 30/09/2025 e buste paga di gennaio 2025 di euro 1.513,00 e febbraio 2025 di euro 1374,00. Prima di questo lavoro ho lavorato in agricoltura ma non nel periodo invernale, sempre con contratto. Il ricorrente mostra estratto CP_3 D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile? R. No. D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc.) R. Si gioco a cricket con i miei amici.
ha familiari? CP_2 R. Si, ho un fratello che abita a Bergamo.
ha una relazione affettiva? CP_2 R. Si, ho un ragazzo. Anche mio fratello ha un ragazzo. D. Dove vi siete conosciuti? R. A Guastalla. E' pakistano anche lui, ha i documenti. D. Vivete insieme? R. Si. D. Lavorate insieme? R No, lavora in un'altra fabbrica. D. Ha relazioni sociali stabili? Ha altri legami o contatti in Italia? R. Si, ho amici, tutti pakistani, alcuni lavorano come me, altri in un'altra fabbrica. Ci siamo conosciuti in Italia. D. A parte giocare a cricket cosa fate? R. Ci troviamo al sabato, preghiamo e mangiamo insieme. D. Dove vive e con chi? Chiarisca se in accoglienza oppure no ed in quest'ultimo caso quando ne è uscito. Se vive autonomia, chiarisca se in locazione e con che canone. Se invece è ospite chiarisca da chi è ospitato, se con dichiarazione alla Questura oppure ospite precario, e quanto paga per l'alloggio. R. Vivo a Guastalla in un appartamento con amici. Siamo in tre e viviamo insieme da tre anni. Il ricorrente mostra dichiarazione di ospitalità. Pago 150,00 euro al mese come canone che complessivamente è di 400,00 euro. Poi a parte le utenze, facciamo i conti mensilmente, D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai. R. Ho quattro sorelle, tutte sposate. Le sento circa una volta alla settimana. D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine? R. No.
è venuto direttamente in Italia? Persona_1 R. Sono partito nove anni fa e sono stato in Turchia due anni e un anno in Grecia, poi, prima di venire in Italia in Macedonia e Serbia. D. Ha avuto problemi in questi paesi? R. No. In Pakistan si. D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute) R. No.”
All'udienza del 15.04.2025, fissata per la discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., la difesa, riportandosi alla documentazione depositata, ha insistito nella richiesta di riconoscimento della protezione speciale del suo assistito.
Udita la discussione orale, il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, applicabile ratione temporis sulla base della data di presentazione della domanda (25.11.2022), secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano, ove è giunto il 19.08.2019. Dalla documentazione depositata risulta che il richiedente ha svolto attività lavorativa regolare in modo continuativo a partire dal 2020. In particolare, egli ha lavorato in un primo momento come agricolo giornaliero e successivamente come lavoratore dipendente. A decorrere dal 06.04.2022 il ricorrente è stato assunto con la qualifica di operaio presso l'Agenzia per il lavoro “Wintime S.P.A.” (sede legale Napoli, filiale operativa Reggio Emilia), nell'ambito del quale ha prestato servizio, tramite somministrazione, prima presso l'impresa utilizzatrice “F.lli Mouanid SNC” e in seguito presso “MD Meccanica S.R.L” (sede a Reggio Emilia), con cui ha attualmente un contratto in proroga fino al 30.09.2025 (cfr: ricevuta comunicazione obbligatoria e contratto di lavoro). Pt_2 Dalle buste paga depositate risulta che il ricorrente percepisce uno stipendio netto mensile di circa 1.300,00 euro (cfr. buste paga 2025). Risulta altresì documentata l'intenzione dell'azienda di procedere alla sua assunzione a tempo indeterminato una volta ottenuto il permesso di soggiorno (cfr: dichiarazione datore lavoro). Tali circostanze risultano confermate in sede di audizione, in cui ha riferito: “Lavoro dal 2022 in una ditta di Cadelbosco (RE) come saldatore e montatore. Ho un contratto a tempo determinato, tramite agenzia, che scade il 30/09/2025. Il mio datore di lavoro mi assumerà a tempo indeterminato quando avrò i documenti”. Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento: in particolare, come si evince dall'Estratto contributivo , aggiornato al 24/02/2025, il ricorrente ha gradualmente aumentato i propri CP_3 redditi, percependo nell'anno 2020 un guadagno complessivo di euro 2.267,00, nel 2021 di euro 2.530,84, nel 2022 di euro 13.546,00, nel 2023 di euro 19.557,00, e nel 2024 di euro 17.881,00. La continuità lavorativa è confermata anche dalle Certificazioni Uniche per gli anni 2022, 2023 e 2024, con redditi rispettivamente pari a € 11.946,54, € 18.663,08 e € 21.975,29. Il ricorrente, inoltre, ha dimostrato la propria autonomia abitativa, risultando attualmente ospite presso un connazionale in via Circonvallazione nr.37 nel Comune di Guastalla (RE), come da dichiarazione di ospitalità del 20/11/2022. Tale circostanza è stata confermata in sede di audizione, dove ha dichiarato: “Vivo a Guastalla in un appartamento con amici. Siamo in tre e viviamo insieme da tre anni. Pago 150 euro al mese come canone, poi a parte le utenze, facciamo i conti mensilmente”. In merito ai propri legami personali, il ricorrente ha dichiarato: “Vivo con il mio compagno. Ho anche un fratello che vive a Bergamo. Ho conosciuto qui altri connazionali con cui gioco a cricket nel tempo libero”, dimostrando di aver costruito relazioni affettive e sociali significative in Italia. Circa la conoscenza della lingua, in sede giudiziale il ricorrente ha prestato dichiarazioni in lingua italiana, dimostrandone un'ottima conoscenza.
Appare quindi che la stabilità lavorativa, la conseguita autonomia economica ed abitativa del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Niemetz c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006). È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Pakistan, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Considerato che i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti.
Si comunichi. Così deciso in Bologna, il 03/06/2025
Giudice rel. Presidente Dott.ssa Emanuela Romano Dott. Luca Minniti