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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica: NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15690/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002389660207975818 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21582/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.09.2025, l'avv. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n 20250002389660207975818 del 13/05/2025, notificata a mezzo pec il
17.5.2025, per asserito mancato pagamento dell'importo di € 816,76, in virtù di un prodromico accertamento esecutivo n. 139009/2361, asseritamente notificato in data 25.11.2022, per asserito mancato pagamento dell'I.M.U. anno 2020, per un importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, nonché oneri di riscossione e spese di fermo amministrativo, di € 816,76, richiamato nel provvedimento impugnato ma mai notificato né altrimenti conosciuto.
Opponeva la ricorrente,la illegittimità dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione;
per mancata notifica della cartella presupposta;
per violazione dell'art.86 D.L.69/2013.
Non si costituivano in giudizio Muncipia SpA concessionario per la riscossione coattiva del Comune di
Napoli, né il Comune di Napoli, pur ritualmente evocate, giusta pec di consegna del 16.07.2025.
Alla pubblica udienza del 04.12.2025, assenti le parti, la Corte in funzione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La questione di cui si controverte afferisce al pagamento dell'IMU richiesta con l'accertamento esecutivo n. 139009/2361, asseritamente notificato in data 25.11.2022 di cui la ricorrente lamenta la mancata notifica.
L'eccezione è fondata.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
La mancata notifica di un atto presupposto, come è l'avviso di accertamento rispetto all'avviso di intimazione, determina la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale.
Dalla disamina degli atti di causa, non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento esecutivo n. 139009/2361, presupposto all'intimazione qui impugnata.
Correlativamente il ricorso va accolto rimanendo assorbita nella statuizione che precede ogni altra eccezione della difesa istante.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del concessionario, titolare sostanziale dell'obbligazione dedotta in giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna Municipia SpA al pagamento delle di lite, in favore della ricorrente, liquidate in € 200,00 oltre rimb. cut € 30,00,rimb. forf.15% ed accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica: NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15690/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002389660207975818 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21582/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.09.2025, l'avv. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n 20250002389660207975818 del 13/05/2025, notificata a mezzo pec il
17.5.2025, per asserito mancato pagamento dell'importo di € 816,76, in virtù di un prodromico accertamento esecutivo n. 139009/2361, asseritamente notificato in data 25.11.2022, per asserito mancato pagamento dell'I.M.U. anno 2020, per un importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, nonché oneri di riscossione e spese di fermo amministrativo, di € 816,76, richiamato nel provvedimento impugnato ma mai notificato né altrimenti conosciuto.
Opponeva la ricorrente,la illegittimità dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione;
per mancata notifica della cartella presupposta;
per violazione dell'art.86 D.L.69/2013.
Non si costituivano in giudizio Muncipia SpA concessionario per la riscossione coattiva del Comune di
Napoli, né il Comune di Napoli, pur ritualmente evocate, giusta pec di consegna del 16.07.2025.
Alla pubblica udienza del 04.12.2025, assenti le parti, la Corte in funzione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La questione di cui si controverte afferisce al pagamento dell'IMU richiesta con l'accertamento esecutivo n. 139009/2361, asseritamente notificato in data 25.11.2022 di cui la ricorrente lamenta la mancata notifica.
L'eccezione è fondata.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
La mancata notifica di un atto presupposto, come è l'avviso di accertamento rispetto all'avviso di intimazione, determina la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale.
Dalla disamina degli atti di causa, non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento esecutivo n. 139009/2361, presupposto all'intimazione qui impugnata.
Correlativamente il ricorso va accolto rimanendo assorbita nella statuizione che precede ogni altra eccezione della difesa istante.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del concessionario, titolare sostanziale dell'obbligazione dedotta in giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna Municipia SpA al pagamento delle di lite, in favore della ricorrente, liquidate in € 200,00 oltre rimb. cut € 30,00,rimb. forf.15% ed accessori di legge, se dovuti.