Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 197
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Difetto assoluto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la mancata notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) determina la nullità dell'atto consequenziale (avviso di intimazione) per vizio procedurale.

  • Accolto
    Mancata notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto provata la mancata notifica dell'atto di accertamento esecutivo, presupposto all'intimazione impugnata, determinando la nullità dell'atto consequenziale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 197
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 197
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo