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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 389 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 10.04.2025, avente ad oggetto una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Casoria (Na) Parte_1 C.F._1 alla via Principe di Piemonte. n. 58, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuccio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Afragola (Na) Parte_2 C.F._2 alla via Vincenzo Calvanese n. 7/A, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo D'Antò, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 01.02.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo che dalla loro relazione more uxorio era nato il figlio il 09.01.2024, Per_1
evidenziando che la relazione sentimentale tra gli stessi era cessata, riferivano di aver deciso di regolamentare consensualmente i loro rapporti con il figlio minore alle condizioni riportate nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante.
All'udienza del 10.04.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di regolamentare l'esercizio della
1 responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U,
Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass.
N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892
- 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv.
633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse del minore, visto anche il parere favorevole del P.M. in sede, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- recepisce integralmente gli accordi intervenuti tra nato a [...] il Parte_1
24.06.1984, e , nata ad [...] il [...], sulla regolamentazione dell'esercizio Parte_2
della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato ad [...] Persona_2 il 09.01.2024, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e all'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante, a tutti gli effetti di legge;
- nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 10.04.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 389 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 10.04.2025, avente ad oggetto una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Casoria (Na) Parte_1 C.F._1 alla via Principe di Piemonte. n. 58, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuccio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Afragola (Na) Parte_2 C.F._2 alla via Vincenzo Calvanese n. 7/A, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo D'Antò, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 01.02.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo che dalla loro relazione more uxorio era nato il figlio il 09.01.2024, Per_1
evidenziando che la relazione sentimentale tra gli stessi era cessata, riferivano di aver deciso di regolamentare consensualmente i loro rapporti con il figlio minore alle condizioni riportate nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante.
All'udienza del 10.04.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di regolamentare l'esercizio della
1 responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U,
Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass.
N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892
- 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv.
633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse del minore, visto anche il parere favorevole del P.M. in sede, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- recepisce integralmente gli accordi intervenuti tra nato a [...] il Parte_1
24.06.1984, e , nata ad [...] il [...], sulla regolamentazione dell'esercizio Parte_2
della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato ad [...] Persona_2 il 09.01.2024, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e all'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante, a tutti gli effetti di legge;
- nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 10.04.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
2