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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/10/2025, n. 5216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5216 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9285/2024 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. VENTURA GRAZIA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata a Biancavilla (CT) il 20/06/1963, c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MUSARRA ROBERTA, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 03/04/2025 sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato in data 11/09/2024, ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale da con cui ha contratto matrimonio in Biancavilla Controparte_1
(CT) il 14/09/1988, matrimonio dal quale sono nati i figli (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]). Quanto alle ulteriori condizioni, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di nulla disporre in merito al mantenimento dei figli, giacché entrambi maggiorenni ed economicamente
1 indipendenti, nonché in merito al mantenimento della moglie, in quanto economicamente autosufficiente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva aderendo alle richieste formulate ex Controparte_1 adverso.
Alla prima udienza del 03/04/2025 le parti hanno chiesto il mutamento del rito da contenzioso a congiunto, chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“- Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo reciproco di mantenimento in ragione della rispettiva capacità lavorativa. Dichiarano, pertanto, risolta tra loro ogni pendenza di natura economica.
- Nulla disporre in merito al mantenimento e al diritto di visita dei figli in quanto tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
- Spese di lite compensate.”
Il Giudice ha disposto il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Biancavilla (CT) il 14/09/1988, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Biancavilla (CT) atto n. 126, parte 2, serie A, anno 1988.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio ritiene che le pattuizioni raggiunte dalle parti siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, pertanto, null'altro va disposto.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 9285/2024, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Biancavilla
(CT) per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988, parte 2, serie A, atto n. 126; compensa integralmente le spese del giudizio.
2 Così deciso in Catania, il 19.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9285/2024 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. VENTURA GRAZIA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata a Biancavilla (CT) il 20/06/1963, c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MUSARRA ROBERTA, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 03/04/2025 sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato in data 11/09/2024, ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale da con cui ha contratto matrimonio in Biancavilla Controparte_1
(CT) il 14/09/1988, matrimonio dal quale sono nati i figli (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]). Quanto alle ulteriori condizioni, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di nulla disporre in merito al mantenimento dei figli, giacché entrambi maggiorenni ed economicamente
1 indipendenti, nonché in merito al mantenimento della moglie, in quanto economicamente autosufficiente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva aderendo alle richieste formulate ex Controparte_1 adverso.
Alla prima udienza del 03/04/2025 le parti hanno chiesto il mutamento del rito da contenzioso a congiunto, chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“- Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo reciproco di mantenimento in ragione della rispettiva capacità lavorativa. Dichiarano, pertanto, risolta tra loro ogni pendenza di natura economica.
- Nulla disporre in merito al mantenimento e al diritto di visita dei figli in quanto tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
- Spese di lite compensate.”
Il Giudice ha disposto il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Biancavilla (CT) il 14/09/1988, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Biancavilla (CT) atto n. 126, parte 2, serie A, anno 1988.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio ritiene che le pattuizioni raggiunte dalle parti siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, pertanto, null'altro va disposto.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 9285/2024, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Biancavilla
(CT) per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988, parte 2, serie A, atto n. 126; compensa integralmente le spese del giudizio.
2 Così deciso in Catania, il 19.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli
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