Sentenza 22 gennaio 2026
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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1390 del 22 gennaio 2026, si è pronunciata sulla portata applicativa dei limiti quantitativi di cui all'art. 2407, co. 2, c.c., così come modificato dalla legge n. 35/2025, precisando come questi ultimi non trovino applicazione rispetto alle condotte poste in essere dai sindaci anteriormente all'entrata in vigore della novella legislativa, attesa l'irrimediabile lesione del principio di parità di trattamento tra amministratori e sindaci che così verrebbe a determinarsi. La vicenda La vicenda originava dall'azione di responsabilità promossa dal fallimento di una società a responsabilità limitata, nei confronti dei suoi amministratori e sindaci, ai …
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Con la sentenza n. 1390 del 22 gennaio 2026, la Suprema Corte ha chiarito che la norma contenuta nell'art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla L. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon Per approfondire su questi temi, abbiamo organizzato il corso Criteri ESG e Corporate Governance Di Karin Tayel, Legal Director, DLA Piper 1. Il caso: mala gestio ed omessa vigilanza. La pronuncia resa dalla Corte ha ad oggetto un'azione di responsabilità che era stata promossa da un Fallimento contro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
- ricorrente -
contro FALLIMENTO CORPO DI VIGILANZA LA CELERE S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato GI DE GERONIMO per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché DE EL RI, CI OV, NI OV, AR SA, UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.;
- intimati -
avverso la SENTENZA N. 2798/2019 DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GI OM nella pubblica udienza dell’11/12/2025; Civile Sent. Sez. 1 Num. 1390 Anno 2026 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: OM GI Data pubblicazione: 22/01/2026 2 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale OV BATTISTA NARDECCHIA FATTI DI CAUSA 1.1. Il ME Corpo di Vigilanza La Celere s.r.l., con atto di citazione del 27/9/2013, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Catania, IO De FE e VA AR, nella qualità di amministratori della società fallita, nonché IO IN, GI IN, VA CO e VA PI, quali componenti del collegio sindacale. 1.2. Il ME ha, in sostanza, dedotto che gli amministratori della società poi fallita avevano compiuto atti che avevano gravemente depauperato le risorse della società, causandone, infine, lo stato di insolvenza, mentre i sindaci avevano omesso la dovuta attività di vigilanza e controllo sull’operato degli amministratori, concorrendo a determinare il danno. 1.3. Il ME ha, quindi, chiesto la condanna in solido di tutti i convenuti al risarcimento dei danni cagionati alla società e ai creditori, quantificati nella somma complessiva di €. 14.568.727,89, nonché, in subordine, la condanna di ciascuno di essi, in relazione alle rispettive responsabilità, al pagamento della diversa somma accertata. 1.4. GI IN e IO IN hanno resistito alle domande proposte dal ME, eccependo, fra l’altro, la prescrizione dell’azione e chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa le rispettive compagnie di assicurazione, e cioè Unipol Sai s.p.a. e Assicurazioni Generali s.p.a. 1.5. Si sono costituiti in giudizio anche VA AR, IO De FE, VA CO e VA PI. 1.6. Il tribunale, con sentenza del 26/5/2016, ha rigettato l’eccezione di prescrizione dell’azione e, in parziale 3 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 accoglimento della domanda proposta, ha condannato i convenuti, a partire da GI IN, al risarcimento dei danni in favore del ME. 2.1. GI IN, al pari di IO IN, ha proposto appello avverso tale sentenza. 2.2. Il ME ha resistito al gravame. 2.3. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello. 2.4. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che il giudizio relativo al rapporto processuale tra il ME, IO IN e Assicurazioni Generali s.p.a. si era estinto in conseguenza del verbale di conciliazione intercorso tra le predette parti, ha, innanzitutto, esaminato la censura con la quale l’appellante ha dedotto il difetto della propria legittimazione passiva in ragione del fatto di aver svolto attività professionale per conto della società in numerose cause tributarie. 2.5. La corte ha ritenuto che l’eccezione era inammissibile: - innanzitutto, perché sollevata per la prima volta in appello, in violazione all’art. 345 c.p.c.; - in secondo luogo, perché eccessivamente generica in quanto “priva di indicazioni dalle quali potere ricavare (anzitutto, sotto il profilo temporale) il dedotto difetto di legittimazione passiva”. 2.6. La corte ha, poi, esaminato il motivo con il quale l’appellante ha ribadito che l’azione proposta nei suoi confronti si era prescritta. 2.7. La corte ha ritenuto l’eccezione infondata rilevando, tra l’altro, che: - i fatti contestati ai convenuti integrano, sotto il profilo della condotta di distrazione di parte dei beni costituenti il patrimonio sociale, la fattispecie del reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 l.fall.); - trova, pertanto, applicazione, ai sensi dell’art. 2947, comma 3°, c.c., “il maggiore termine 4 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 prescrizionale di anni dieci dalla consumazione dell’illecito, ovverosia dalla dichiarazione di fallimento”. 2.8. La corte ha, quindi, esaminato il motivo con il quale GI IN ha lamentato la ritenuta sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 2407 c.c. in relazione agli atti di mala gestio posti in essere dagli amministratori (e cioè la “vendita della imbarcazione LA IÒ” e il “pagamento dei costi di gestione della nave ormai ceduta”): e l’ha parimenti ritenuto infondato. 2.9. La corte, sul punto, per quanto ancora rileva, ha, tra l’altro, evidenziato che: - “dagli atti di causa … emerge che nel gennaio del 2004 … la società fallita acquistava dalla ED IS Cruise S.p.A. per il corrispettivo di € 750.000.00 il guscio metallico di una motonave, ne curava i lavori di completamento affrontando costi complessivi per € 3.823.113,96 (emettendo cambiali passive per € 1.889.901,55) e successivamente ne trasferiva la proprietà alla IT, per il complessivo importo di € 5.000.000.00 che si asseriva essere già stato regolato prima dell’atto”; - “la IT, a sua volta, concedeva tale imbarcazione in locazione finanziaria alla ED IS Cruise S.p.A. per il corrispettivo di € 4.978.431,25 di cui € 2.500.000.00 versati contestualmente alla sottoscrizione e la rimanente parte da corrispondersi in 95 canoni mensili di € 26.088,75 con possibilità di riscatto del bene mediante pagamento di una rata finale alla scadenza della locazione”; - “il 15.3.2005 veniva registrato il pagamento da parte della IT S.p.a. dell’importo di € 2.498.200.99 con accredito su conto corrente bancario intestato alla Celere e nella medesima data il residuo credito di € 2.501.800 (pari al saldo della vendita) veniva stornato con un’operazione di giroconto dalla acquirente IT alla ED IS Cruise s.r.l. utilizzatrice della nave”. 5 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 2.10. La corte, sul punto, ha ritenuto che: - era “pienamente plausibile … la ricostruzione effettuata dal consulente della curatela”, secondo cui, “ … contrariamente a quanto dichiarato nell’atto di compravendita, la IT” aveva “effettuato il pagamento non dell’intero importo ma di € 2.498.200.00 (effettivamente transitati dal conto corrente della società venditrice) mentre la restante somma di € 2.501.800.00 è stata utilizzata, in una sorta di compensazione, per il pagamento del maxi canone di leasing pari a € 2.500.000,00 da parte della ED IS”; - “di fatto tale operazione si è dunque concretizzata nella concessione di un finanziamento alla ED IS Cruise” e “appare certamente lesiva degli interessi della società oltre che del ceto creditorio”, oltre che “conclusa dall’amministratore … in palese conflitto di interessi, in violazione del disposto dell’art. 2475 ter c.c.”; - “l’esercizio di attività turistica, e crocieristica in particolare, è”, infatti, “del tutto estranea all’oggetto sociale della fallita (come risulta all’evidenza dalle visure in atti) e in alcun modo ricollegabile in concreto all’attività svolta dalla stessa”; - “l’amministratore che ha concluso l’operazione era”, del resto, “socio unico della ED IS di cui era amministratore il proprio coniuge”; - “l’operazione ha determinato un consistente esborso di danaro da parte della Celere sia per l’acquisto della motonave che per gli ingenti lavori di ristrutturazione, che avrebbe dovuto essere remunerato con una plusvalenza di circa € 450.000.00”; - “tale ricostruzione dei fatti - e la conseguente condotta distrattiva del residuo prezzo, che la IT ha stornato in favore della ED IS Cruises, laddove avrebbe dovuto provvedere al pagamento del saldo in favore della società poi fallita - emerge, peraltro, dal giornale contabile” di quest’ultima; - “correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che la scellerata operazione posta in essere aveva sostanzialmente precluso alla società venditrice - al momento in 6 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 cui venne effettuata - di incamerare la metà del prezzo pattuito, a tutto vantaggio della ED IS (in favore della quale si è concretizzata la condotta distrattiva, in evidente conflitto di interessi del De FE), in favore della quale era stato effettuato il pagamento della somma pari all’ammontare del saldo del prezzo che, invece, la IT avrebbe dovuto corrispondere alla Corpo di Vigilanza La Celere”; - “il danno prodotto, lungi dal consistere nella semplice differenza fra i costi sostenuti per il completamento dello scafo e l’importo corrisposto dalla IT (che peraltro non comprende le spese affrontare per l’acquisto del guscio, pari ad € . 750.000,00), non può che coincidere con la perdita del prezzo concordato, essendo peraltro l’operazione in sé astrattamente vantaggiosa per la società venditrice, che avrebbe potuto ottenere la plusvalenza di €. 426.886,04, se l’amministratore non avesse consentito la distrazione delle somme in favore della ED IS”; - infine, “… la società, dopo la vendita, ha continuato a sopportare spese di carburanti, lubrificanti, premi assicurativi e spese di manutenzione, per un ammontare pari ad €. 170.301,84 …”. 2.11. La corte, accertata la responsabilità dell’amministratore De FE, ha, quindi, affermato, quanto al sindaco GI IN, che: - “N relazione dell’amministratore De FE sulla gestione dell’anno 2004 questi aveva chiaramente rappresentato di aver venduto alla ED IS Cruises la motonave LA IÒ del valore di cinque milioni di euro per soli due milioni e mezzo”; - “a fronte di un’operazione così macroscopicamente svantaggiosa per la società chiaramente disvelata ai soci”, non appariva “in alcun modo giustificabile il comportamento inerte dei sindaci”; - “dall’esame dei verbali delle riunioni del collegio sindacale”, infatti, “emerge” che “l’operazione della vendita della motonave fu addirittura avallata dal collegio sindacale”; - “in relazione ad 7 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 essa”, del resto, “i sindaci non hanno chiesto notizie o chiarimenti, e non hanno mai contestato all’amministrare IO De FE l’evidente conflitto di interessi”; - “dopo la vendita”, poi, i sindaci “non hanno convocato l’assemblea dei soci, per censurare la condotta di rilevante gravità dell’amministratore …, non hanno promosso il giudizio di responsabilità nei suoi confronti …, non hanno impugnato gli atti per il conflitto di interessi (art. 2475 ter c.c.) e denunciato i fatti al Tribunale (art. 2409 c.c.)”; - “… non si trattava di entrare nel merito della convenienza della vendita, ma di impedire ed eliminare gli effetti di una gravissima operazione, compiuta con l’evidente intento di favorire altra società (la ED IS Cruises s.r.l.) riconducibile allo stesso amministratore”; - appariva, dunque, evidente la responsabilità del collegio sindacale “per avere omesso la dovuta vigilanza su una operazione economica tanto rileva(n)te e per averla addirittura avallata, omettendo ogni successiva iniziativa, anche per contenere il danno”. 2.12. Né, ha aggiunto la corte, rileva il fatto che il ME abbia “vittoriosamente esperito azione contrattuale nei confronti della IT, per ottenere il pagamento del saldo del prezzo di vendita dell’imbarcazione”, non ricorrendo, in effetti, i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., posto che: - tale norma, nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra le emanande statuizioni;
- non basta, dunque, un mero collegamento fra le diverse statuizioni per l’esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione;
- il collegamento, piuttosto, dev’essere tale che l’altro giudizio, oltre ad essere effettivamente pendente tra le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, e cioè un 8 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere. 2.13. La corte ha, dunque, rigettato i motivi d’appello proposti da GI IN ed ha, sui punti in questione, confermato la sentenza di condanna pronunciata ai suoi danni dal tribunale. 3.1. GI IN, con ricorso notificato il 21/9/2020, dopo aver sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 2407 c.c., ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello. 3.2. Il ME ha resistito con controricorso. 3.3. Il Pubblico Ministero, con memoria del 17/11/2025, ha concluso per il rigetto del ricorso. 3.4. IO De FE, VA PI, VA CO, VA AR e l’Unipol Assicurazioni s.p.a. sono rimasti intimati. 3.5. Il ME ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. La questione di legittimità costituzionale che il ricorrente ha sollevato è inammissibile. 4.2. Tale questione, infatti, pur non costituendo propriamente un motivo di ricorso per cassazione e potendo essere di conseguenza proposta per la prima volta in sede di legittimità o quivi essere sollevata anche d’ufficio, non può essere, tuttavia, fine a sé stessa ma (a differenza di quanto il ricorrente ha preteso di fare) deve assumere una rilevanza strumentale rispetto alla soluzione di una questione sostanziale o processuale trattata nel processo che il ricorso per cassazione ha censurato, nel senso che la decisione sul corrispondente motivo del ricorso per cassazione non possa essere assunta indipendentemente dalla risoluzione di quella questione (Cass. n. 7269 del 2025; Cass. n. 14666 del 2020). 9 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 4.3. Tale questione, del resto, ove mai ammissibile, sarebbe senz’altro manifestamente infondata: se non altro perché non può imputarsi ad una norma di legge di aver illegittimamente omesso di fissare un limite quantitativo all’obbligo del debitore inadempiente o dell’autore di un atto illecito (come il componente del collegio sindacale di una società) di risarcire per l’intero il danno che lo stesso ha arrecato al patrimonio del creditore (come la società che gli ha conferito l’incarico) o di un terzo (come i creditori della stessa ai sensi dell’art. 2394 c.c.), potendosi, semmai, dubitare della legittimità costituzionale di una norma che, al contrario, specie in caso di concorso di più soggetti nello stesso inadempimento contrattuale o nello stesso atto illecito extracontrattuale (art. 2055 c.c.), preveda, per alcuni concorrenti (come gli amministratori), l’obbligo di risarcire per intero il pregiudizio cagionato e, al contempo, stabilisca, per altri concorrenti (come i sindaci), un limite (giustificato, in realtà, solo per la qualità soggettiva del titolare della carica) al quantum del risarcimento (altrimenti) dovuto. 4.4. Né, d’altra parte, può correttamente ritenersi che l’obbligazione risarcitoria del ricorrente, quale emerge dalla sentenza impugnata, sia assoggettata alla norma contenuta nell’art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, lì dove prevede (anche se si tratta di società a responsabilità limitata: art. 2477, comma 4°, c.c.) che “i sindaci che violano i propri doveri” (compreso, evidentemente, quello di vigilare, con la diligenza e la professionalità agli stessi imposta, sull’osservanza della legge e dello statuto da parte degli amministratori e sulle omissioni degli stessi: artt. 2403 e 2406 c.c.), salvo il caso in cui abbiano agito con dolo, “sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai 10 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso;
per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso;
per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”. 4.5. Tale norma, infatti, in forza del principio generale previsto dall’art. 11, comma 1°, delle disposizioni sulla legge in generale, regola soltanto i fatti che sono stati commessi dopo la sua entrata in vigore e non trova, di conseguenza, applicazione ai fatti che, come quelli accertati dalla corte d’appello, sono stati per intero commessi prima della sua entrata in vigore. 4.6. Il diritto al risarcimento, del resto, sorge, nella sua pienezza, in capo alla società (e, di riflesso, ai suoi creditori nella misura in cui, in ragione della sua insufficienza, non siano stati soddisfatti) già con il pregiudizio che l’inadempimento (o l’atto illecito) commesso dal sindaco (in via esclusiva o in concorso con gli amministratori) abbia arrecato al patrimonio della stessa ed è, come tale, assoggettato (oltre che ai fini dell’individuazione degli elementi della fattispecie costitutiva, anche), per la determinazione della sua dimensione quantitativa, alla normativa (compreso il criterio fissato per la determinazione della misura risarcibile e, dunque, la liquidazione dello stesso) in quel momento in vigore (salvo soltanto il caso, nella specie non riscontrabile, in cui vi sia una norma che in modo chiaro ed inequivoco disponga, ragionevolmente e dunque legittimamente, il contrario). 4.7. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di affermare che: - nelle obbligazioni da risarcimento danni per equivalente, la prestazione ha per oggetto il valore economico del bene illecitamente distrutto, leso o non conseguito, e viene adempiuta con la corresponsione di una somma di denaro in funzione succedanea rispetto all’utilità originaria, cui deve 11 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 essere (appunto) equivalente in termini di potere di acquisto;
- la difficoltà nell’operazione sorge per l’ineludibile scarto temporale esistente tra l’epoca di verificazione dell’evento lesivo e quella della sua liquidazione, con la conseguente distinzione tra la aestimatio, cioè la determinazione dell’astratto valore del bene leso, e la taxatio, ovvero la traduzione, in espressione pecuniaria, di siffatto valore;
- nel risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri (legali ovvero giurisprudenziali) praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data (di volta in volta) della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l’applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva (Cass. n. 5013 del 2017); - si tratta, in effetti, di un canone di valenza generale che opera in ogni ipotesi di liquidazione del danno, nozione da intendersi in una accezione estesa e comprensiva tanto della determinazione dell’importo risarcitorio in via convenzionale (ad esempio, per un accordo transattivo tra le parti) o giudiziale (all’esito di una controversia), quanto del pagamento spontaneo della somma ad opera della parte obbligata (Cass. n. 8839 del 2025, in motiv.). 4.8. Né, d’altra parte, può essere invocato il principio, parimenti espresso da questa Corte in materia (tra l’altro) di danno alla salute causato da colpa medica, secondo il quale: - tale pregiudizio dev’essere liquidato in base ai criteri stabiliti dall’art. 7, comma 4, della l. n. 24/2017 anche se si tratta (con il solo limite del giudicato interno in ordine al quantum) di fatti 12 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 illeciti commessi prima dell’entrata in vigore di tale legge;
- questa disposizione, infatti, non incide retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l’ambito di discrezionalità e indicando il criterio che lo stesso deve seguire nella liquidazione del danno (Cass. n. 28990 del 2019; Cass. 19229 del 2022; Cass. n. 31868 del 2024). 4.9. Si può, in effetti, convenire senz’altro sugli argomenti addotti a fondamento di tale soluzione, e cioè che: - il diritto al risarcimento del danno ha sempre ad oggetto un credito di valore che richiede di essere determinato nel suo ammontare attraverso l’attività di liquidazione con la quale il giudice traspone in valuta, ossia in un’espressione monetaria, il valore stimato del bene leso;
- il valore del credito che entra a far parte del patrimonio del danneggiato, se non è predeterminato nel suo ammontare dalla legge o da un contratto, richiede, infatti, necessariamente che la sua liquidazione sia operata dal giudice;
- il criterio di determinazione del quantum non rappresenta, del resto, un (ulteriore) elemento costitutivo della fattispecie normativa della responsabilità civile, non integra cioè un fatto-storico normativamente presupposto ai fini dell’imputazione del danno, ma costituisce soltanto l’espressione della misura monetaria “più adeguata a garantire il ristoro dell’effettivo danno patito”; - una cosa, infatti, “è il perfezionamento della fattispecie sostanziale dell’illecito civile (situazione giuridica protetta-condotta lesiva della stessa-esito dannoso) che si esaurisce con la produzione dell’effetto giuridico che fa insorgere in capo all’autore dell’illecito la responsabilità per la obbligazione risarcitoria”, “altro è invece l’accertamento dell’equivalente monetario della conseguenza dannosa che ha esaurito il perfezionamento della fattispecie illecita”; - se, dunque, “il principio di irretroattività 13 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 della legge impedisce all’intervento del Legislatore di andare ad incidere su effetti giuridici già interamente prodottisi, in quanto dalla legge ricollegati a determinati fatti”, “assunti ad elementi della fattispecie”, “che, una volta venuti ad esistenza nella realtà, non possono più essere negati o modificati”, “gli indicati limiti alla efficacia retroattiva della legge non ricorrono, invece, nella diversa ipotesi in cui la norma generale ed astratta successiva venga ad incidere su di un rapporto giuridico ancora in corso di esecuzione, o … ancora controverso, regolando o definendo le modalità di apprezzamento del valore monetario equivalente di un bene perduto che deve essere risarcito” (Cass. n. 28990 del 2019, in motiv.). 4.10. Il principio esposto, tuttavia, risulta, a ben vedere, dettato con esclusivo riguardo alla liquidazione di un danno, come quello arrecato alla salute, a carattere non patrimoniale, vale a dire di un pregiudizio che, per l’assoluta impossibilità di procedere all’esatta individuazione del suo esatto valore monetario, può essere liquidato dal giudice soltanto attraverso il giudizio di equità integrativa di cui all’art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n. 12408 del 2011, in motiv., dove si rileva come, “nel caso del danno non patrimoniale, ontologicamente difetti, per la diversità tra l’interesse leso (ad esempio, la salute o l’integrità morale) e lo strumento compensativo (il denaro), la possibilità di una sicura commisurazione della liquidazione al pregiudizio areddituale subito dal danneggiato” ed è, pertanto, necessario che il giudice proceda alla relativa liquidazione, a seguito di un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, attraverso l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c.). 4.11. La norma sopravvenuta, sotto questo profilo, dettata per “disciplinare un settore”, come la “quantificazione del danno non patrimoniale nelle controversie per responsabilità sanitaria”, 14 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 “precedentemente lasciato al potere giudiziale integrativo”, “non disciplina … la fattispecie costitutiva del diritto sostanziale”, “modificandone gli elementi costitutivi”, “ma definisce”, nella materia della responsabilità sanitaria, “l’ambito delle modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno” “non patrimoniale” attribuito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.. 4.12. La nuova disposizione, (per “porre al riparo l’esercizio del potere giurisdizionale”, “conformatosi al criterio legale”, “da eventuali critiche in diritto per violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., volte a contestare la arbitrarietà, illogicità od assenza di motivazione della quantificazione del danno” in questione), da questo punto di vista, “si rivolge esclusivamente al Giudice”, “indicando quale più adeguato il criterio tabellare”, rispetto ad altri criteri affidati alla cd. discrezionalità pura cui avrebbe potuto ricorrere al momento di procedere alla aestimatio, e, dunque, “delimitandone l’ambito di discrezionalità nella liquidazione del danno con criterio equitativo” ed è, quindi, applicabile nei giudizi non ancora definiti, quando, cioè, tale potere risulta, evidentemente, ancora esercitabile (Cass. n. 28990 del 2019, in motiv.). 4.13. Lo stesso è a dirsi per gli altri casi, indicati da Cass. n. 19229 del 2022 (in motiv.), di danni non patrimoniali, come: - il danno da morte dei prossimi congiunti, da liquidarsi in base ai parametri (cd. tabelle) vigenti al momento della liquidazione e non dell’illecito (Cass. n. 7272 del 2012); - il danno alla persona derivante da lesioni di lieve entità a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, che dev’essere liquidato in base alla disposizione di cui art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1/2012, conv. con l. n. 27/2012, anche se si tratta di sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore (Cass. n. 18773 del 2016); - il danno da ingiusta detenzione, la cui liquidazione dev’essere svolta in base al massimale vigente al momento della 15 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 liquidazione e non della detenzione (Cass. pen. SU n. 24287 del 2001, in motiv.). D’altra parte, non mancano disposizioni che, nella materia del risarcimento dei danni non patrimoniali, depongono in senso contrario all’esposto principio, come il d.P.R. n. 12/2025 che, con efficacia del 5/3/2025, ha adottato, ai sensi dell’art. 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, la tabella unica nazionale ai fini del ”risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o private”, stabilendo, all’art. 5, che le relative disposizioni “si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” (cfr., sul punto, Cass. n. 26826 del 2025, in motiv., e la questione pregiudiziale, ivi descritta, che ai sensi dell’art. 363- bis c.p.c. è stata sollevata sul “se, in relazione alla controversia … relativa ad una domanda risarcitoria di danno alla salute … derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P,R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, … il giudice: 1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi le Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli arti. 1226 e 2056 cod. civ.; 2) oppure, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, dovrà necessariamente applicare la 16 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 TUN, avendo questa assunto, dopo l’emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.; 3) oppure, con adeguata motivazione, sarà libero di applicare, in tutto o in parte, la TUN, ovvero la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta”). 4.15. Il caso in esame, per contro, è del tutto differente. 4.16. Non si tratta, in effetti, del risarcimento di un danno non patrimoniale (e cioè del “danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica” e, dunque, del pregiudizio, unitariamente considerato, che consegue alla lesione di qualsiasi interesse della persona “non suscettibile di valutazione economica”: Cass. SU n. 26972 del 2008) che (essendo volto, appunto, a reintegrare un bene insuscettibile di valutazione economica) dev’essere necessariamente liquidato, a mezzo di un giudizio d’equità integrativa, con i criteri (in quel momento vigenti) a tal fine predisposti dalla prassi giurisprudenziale o dalla legge e della conseguente e necessaria “valutazione” delle circostanze di fatto che tali criteri prendono di volta in volta in considerazione per attribuire un valore monetario ad una perdita non patrimoniale. 4.17. Si tratta, piuttosto, del risarcimento del danno (emergente) arrecato al patrimonio della società (e, di riflesso, ai suoi creditori), che, per essere giuridicamente corretto, dev’essere liquidato nell’unica misura a tal fine possibile, vale a dire la somma corrispondente al valore oggettivo (che dev’essere semplicemente quantificato) che, al momento della 17 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 verificazione del pregiudizio, avevano i beni indebitamente sottratti all’attivo della società e/o i debiti indebitamente assunti al passivo della stessa. 4.18. Il risarcimento del danno patrimoniale (a meno che la legge non disponga inequivocamente in senso contrario, come l’art. 1783, comma 3°, c.c., che, in materia di responsabilità delle cose portate in albergo, già nella sua originaria formulazione, all’epoca contenuta nell’art. 1784, comma 1°, c.c., non assicurava al danneggiato l’integrale risarcimento del danno subito, tant’è che la nuova formulazione che tale disposizione ha assunto con la l. n. 35/1977, che ha portato il limite massimo di tale responsabilità dalla somma di £. 200.000 all’importo corrispondente a cento volte il prezzo dell’alloggio giornaliero in albergo, è stata ritenuta applicabile anche ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore: Cass. n. 3231 del 1987) tende, infatti, a reintegrare il pregiudizio economico corrispondente alla differenza (oggettivamente misurabile in una somma di denaro: salva, naturalmente, la necessità di adeguare la somma così determinata alla svalutazione della moneta nel corso del giudizio, nonché la possibilità di ricorrere, in via suppletiva, alla liquidazione equitativa di tale valore ma solo se la stima dello stesso sia oggettivamente ed incolpevolmente impossibile o di rilevante difficoltà: cfr., rispettivamente, Cass. n. 11018 del 2005 e Cass. n. 1981 del 1985 nonché Cass. n. 21607 del 2025) tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l’obbligazione fosse stata correttamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato posto in essere. 4.19. Se così stanno le cose, risulta, in effetti, evidente che, a fronte della maturazione del diritto al risarcimento, in capo alla società danneggiata (e, di riflesso, ai suoi creditori), già in forza della verificazione del danno inferto al patrimonio 18 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 sociale (e, dunque, di un danno che, per sua natura, non può che essere meramente patrimoniale), la norma sopravvenuta non può, evidentemente, incidere sulla quantificazione della relativa prestazione così come disciplinata dalla legge al momento della verificazione del danno. 4.20. L’attribuzione del diritto al risarcimento del danno patrimoniale nella misura in quel momento imposta dalla legge, infatti, si configura come un effetto giuridico che, in conseguenza del fatto illecito commesso, si è già interamente prodotto e che, una volta venuto ad esistenza in quella dimensione quantitativa, non può più essere negato o modificato da una norma sopravvenuta (tale essendo la “disposizione di legge” che “introduca, sulla base di una nuova qualificazione giuridica di fatti e rapporti già assoggettati all’imperio di una legge precedente, una nuova disciplina degli effetti che si sono già esauriti sotto la legge precedente, ovvero una nuova disciplina di tutti gli effetti di un rapporto posto in essere prima dell’entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra effetti verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova disposizione”: Cass. SU n. 2061 del 2021, in motiv.) che, per un motivo o per l’altro, escluda o comprima l’estensione delle conseguenze dannose risarcibili, non riconoscendo, ad esempio, il mancato guadagno come voce di danno patrimoniale, in deroga all’art. 1223 c.c., ovvero limitando il quantum risarcibile ad una somma, come, appunto, accade nel caso dell’art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo attualmente in vigore, il quale, come visto, limita il risarcimento dei danni cui sono tenuti i sindaci (quale che ne sia la loro effettiva misura) nei confronti della società e (tra l’altro) dei suoi creditori ad “un multiplo del compenso annuo percepito” (pari, più precisamente, a quindici volte il compenso se si tratta di compensi fino a €. 10.000, a dodici volte il compenso se si tratta di compensi da €. 10.000 a 19 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 €. 50.000, e a dieci volte il compenso se si tratta di compensi maggiori di €. 50.000). 4.21. La Corte costituzionale, del resto, nella sentenza n. 235/2014, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 Codice Assicurazioni Private, ha rilevato che le modifiche, costituenti ius superveniens, introdotte al comma 2 ed al comma 3-quater del predetto articolo dall’art. 32 del d.l. n. 1/2012, conv. con mod. in l. n. 27/2012 (nella parte in cui prevedono, per le lesioni di lieve entità, la necessità di un “accertamento clinico-strumentale" per il risarcimento del “danno biologico permanente” e di un riscontro medico-legale visivo o strumentale per il risarcimento del “danno da invalidità temporanea”), si applicano ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatasi in data antecedente alla loro entrata in vigore) sul rilievo che le stesse attengono “non … alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto”: sicché, ove, come nel caso in esame, le norme sopravvenute attengono alla “consistenza” (così come definita dalle norme precedentemente in vigore) del diritto al risarcimento già maturato in conseguenza del pregiudizio (patrimoniale) arrecato, le stesse non possono, evidentemente, trovare applicazione retroattiva ai fatti commessi in precedenza ed ai giudizi in corso. 4.22. Un norma con efficacia (in ipotesi) retroattiva, del resto, fermo il limite del giudicato e delle situazioni giuridiche consolidate, può legittimamente incidere sui rapporti in corso, sacrificando anche aspettative legittime, soltanto nel caso in cui tale sacrificio sia il risultato del bilanciamento operato con altri interessi di rilevanza costituzionale (nella specie, di difficile, se non impossibile, individuazione) ritenuti prevalenti (Corte cost. n. 271/2011). 20 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 4.23. In ogni caso, se, in linea di principio, al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive o a portata retroattiva, sia innovative che di interpretazione autentica, resta, tuttavia, necessario, al fine di ritenere costituzionalmente legittima l’efficacia retroattiva della norma sopravvenuta, che: - tale scelta normativa trovi adeguata giustificazione “sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata”; - i limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali, comprendono, tra gli altri, “il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento;
la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto;
la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico;
il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario” (Corte cost. n. 73/2017, con rinvio alle sentenze n. 170/2013, n. 78/2012 e n. 209/2010). 4.24. Ma se questi sono i “limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi”, risulta, allora, evidente che tali principi sarebbero senz’altro sacrificati ove si ritenesse che l’art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo attualmente in vigore, ha efficacia retroattiva ed è, quindi, applicabile anche ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e, dunque, nei processi in corso. 4.25. Tale applicazione finirebbe, infatti, per arrecare una irrimediabile lesione: - alla parità di trattamento tra amministratori e sindaci che la precedente versione della norma, in ipotesi di responsabilità solidale degli stessi in conseguenza del concorso omissivo di questi ultimi alla mala gestio dei primi, 21 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 senz’altro garantiva, coerentemente, del resto, con il principio generale previsto dall’art. 2055 c.c.; - alla legittima aspettativa della società (e dei creditori) danneggiati (e, in caso di fallimento, del curatore) a far valere la piena e completa responsabilità, almeno nei rapporti esterni, sia degli uni, sia degli altri e, dunque, di ottenere tanto dagli amministratori, quanto dei sindaci che abbiano concorso nell’inadempimento o nell’illecito degli stessi, un risarcimento corrispondente all’unico pregiudizio arrecato al patrimonio sociale;
- alla prerogativa- funzione propria del giudice di procedere, nell’esercizio della giurisdizione civile, non solo all’accertamento dell’an del diritto risarcitorio azionato in giudizio dal danneggiato ma anche, quale necessario e imprescindibile completamento della tutela invocata, alla determinazione, secondo il suo prudente apprezzamento, dell’intero pregiudizio risarcibile. 4.26. La Corte, quindi, in aggiunta all’affermata inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale proposta, ritiene utile l’enunciazione, a norma dell’art. 363 c.p.c., del seguente principio di diritto: “La norma contenuta nell’art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto l’infondatezza del motivo afferente l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità sul rilievo che, in applicazione dell’art. 2947, comma 3°, c.c., l’azione del curatore si prescrive nel maggior termine di dieci anni dalla consumazione dell’illecito, e cioè dalla dichiarazione di fallimento, omettendo, tuttavia, di considerare che: - il tribunale di Catania, con provvedimento del 22 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 20/11/2013, ha archiviato la posizione di VA AR (amministratore) e di ES CO (dirigente della società) in relazione al reato di bancarotta;
- trova, dunque, applicazione la prescrizione di cinque anni, per cui l’appellante poteva essere chiamato a rispondere esclusivamente dei fatti avvenuti nei cinque anni anteriori all’atto interruttivo della prescrizione, costituito dal ricorso per sequestro conservativo notificato il 29-30/4/2013. 5.2. Il motivo è manifestamente infondato. L’art. 2947, comma 3°, c.c., infatti, prevede che, “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è prevista una prescrizione più lunga” (dei termini previsti dai primi due commi) “questa si applica anche all’azione civile”. 5.3. Il giudice civile, pertanto, deve a tal fine procedere ad un accertamento incidenter tantum, con gli strumenti istruttori del proprio giudizio, circa la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto di reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, a nulla, per contro, rilevando che, per tale fatto, non sia stato promosso alcun giudizio penale. 5.4. Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, infatti, l’azione di risarcimento dei danni conseguenti rimane comunque assoggettata, anche se il giudizio penale in ordine allo stesso non sia stato promosso, alla più lunga prescrizione (eventualmente) prevista per tale illecito (art. 2947, comma 3°, prima parte, c.c.) tutte le volte in cui il giudice civile accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori e i criteri di valutazione predetti, la sussistenza (rimasta, nel caso in esame, incontestata) di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi (cfr. Cass. SU n. 28337 del 2008, più di recente, Cass. 32021 del 2024). 23 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 5.5. Né in senso contrario può essere invocato il provvedimento di archiviazione, posto che, in realtà, in tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, ai fini dell’individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l’intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un’autonoma valutazione del fatto, onde verificare (come, appunto, ha fatto la corte d’appello) se lo stesso soggiaccia al termine generale quinquennale di cui al primo comma dell’art. 2947 c.c. ovvero (come ha ritenuto la sentenza impugnata) al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione (Cass. n. 375 del 2025; Cass. n. 25438 del 2023). 5.6. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto l’inammissibilità della deduzione con la quale l’appellante aveva eccepito il difetto della propria legittimazione passiva per aver svolto l’attività di legale della società in numerose cause tributarie, senza, tuttavia, considerare che: - i fatti in questione, che determinavano l’incompatibilità e la conseguente decadenza di GI IN dalla carica di membro del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2399 c.c., emergevano già dagli atti del giudizio di primo grado;
- la documentazione prodotta in giudizio dal ME, infatti, dimostra che GI IN aveva maturato crediti ed emesso fatture, regolarmente pagate, nei confronti della società poi fallita a seguito dello svolgimento del mandato professionale conferitogli, in qualità di commercialista, come difensore in diversi giudizi tributari;
- tale circostanza è rimasta incontestata e, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, è tutt’altro che generica poiché evidenzia che “già dal 24 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 1997 e successivamente alla presunta nomina di componente del collegio sindacale della fallita” l’appellante aveva prestato attività professionale per quest’ultima e che lo stesso, “già al momento del presunto conferimento dell’incarico (07.12.2000) … si trovava”, pertanto, “in una delle condizioni di incompatibilità/ineleggibilità” previste dall’art. 2399, comma 1°, c.c.; - la decadenza dalla carica di sindaco di chi si trovi nella situazione d’ineleggibilità prevista dall’art. 2399 c.c. opera, del resto, in via automatica, con la conseguenza che nei confronti dell’appellante, che non ha mai rivestito la carica di sindaco, il ME (questa la tesi sostenuta) non poteva esercitare l’azione di responsabilità prevista dall’art. 146 l.fall.. 5.7. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., 1421, 2399, 2407 e 2697 c.c. nonché 146 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall’appellante sul rilievo che la stessa, in violazione dell’art. 345 c.p.c., era stata sollevata per la prima volta in grado d’appello, omettendo, tuttavia, di considerare che: - in forza della regola generale di cui all’art. 2697 c.c., era il ME a dover dimostrare la legittimazione passiva del convenuto in relazione all’azione promossa nei suoi confronti;
- l’eccezione in questione è, del resto, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio poiché “la mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 2399 c.c. comporta l’automatica decadenza … dalla carica di sindaco e la conseguente nullità del rapporto contrattuale tra sindaco e società”, che, dunque, sul piano giuridico, “non è mai esistito”. 5.8. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. La corte d’appello, infatti, ha, come detto, dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione in questione sulla base di due 25 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 distinte rationes decidendi: - la prima è che tale eccezione era stata sollevata per la prima volta in grado d’appello, in violazione all’art. 345 c.p.c.; - la seconda è che l’eccezione, per come era stata formulata, risultava eccessivamente generica in quanto “priva di indicazioni dalle quali potere ricavare (anzitutto, sotto il profilo temporale) il dedotto difetto di legittimazione passiva”. 5.9. Il ricorrente, invece, come condivisibilmente evidenziato dal Pubblico Ministero, ha sollevato censure solo nei confronti della prima: non anche, almeno con la dovuta specificità, della seconda (non avendo riprodotto in ricorso, pur a fronte della affermata genericità dell’eccezione, l’esatta formulazione della relativa deduzione, così come esposta nell’atto d’appello, quanto meno “N misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità”: Cass. n. 24048 del 2021). 5.10. Ed è, invece, noto che, qualora la decisione di merito (vale a dire, nel caso in esame, l’affermata sussistenza della legittimazione passiva del convenuto) si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee (come nel caso in esame) a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza (o inammissibilità) delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. SU n. 7931 del 2013; Cass. n. 16314 del 2019). 5.11. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 112, 282 e 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che non sussistevano i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio di 26 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 responsabilità promosso dal ME fino alla definitiva decisione del giudizio proposto dallo stesso ME nei confronti della IT per ottenere il pagamento del saldo del prezzo di vendita dell’imbarcazione, pari ad €. 2.501.800,00, senza, tuttavia, considerare che: - il giudizio con il quale il ME ha agito nei confronti di IT per il recupero del saldo prezzo attiene proprio al rapporto sostanziale da cui viene fatta discendere la responsabilità degli amministratori e, di conseguenza, dei sindaci per il medesimo importo ed è, con ogni evidenza, pregiudiziale rispetto al giudizio di responsabilità che il ME ha proposto nei confronti degli stessi;
- tale giudizio si è, peraltro, concluso in primo grado con la sentenza di totale accoglimento resa dal tribunale di Catania il 7/3/2019, per effetto della quale la curatela ha recuperato la somma di €. 2.501.800,00, con la conseguente necessità di escludere, per tale importo, il danno lamentato dal ME. 5.12. Il motivo è inammissibile ex art.360-bis c.p.c. L’art. 295 c.p.c., infatti, nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione “dipenda” dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e, quindi, coerentemente con l’obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, richiede non già un mero collegamento fra diverse statuizioni per l’esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma un collegamento tale che l’altro giudizio, oltre ad essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale, e cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere (così Cass. n. 17235 del 2014 ha escluso, in difetto del vincolo di pregiudizialità, la sospensione del giudizio promosso dal 27 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 curatore a norma dell’art. 146 l.fall. nei confronti di amministratori e sindaci della società fallita per la vendita sottocosto di un bene sociale in conseguenza della pendenza, tra parti diverse, di un’azione volta al pagamento del residuo prezzo dovuto dalla parte acquirente). 5.13. Se questi sono i presupposti della sospensione necessaria, risulta, allora, evidente che, nel caso in esame, essi non sussistevano e che la corte d’appello ha, pertanto, correttamente escluso la sospensione necessaria del giudizio di responsabilità promosso dal ME fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio proposto dallo stesso ME nei confronti della IT: - il giudizio proposto dal ME per ottenere il risarcimento dei danni che gli amministratori e i sindaci hanno arrecato al patrimonio sociale per aver distratto una parte del prezzo di vendita di un bene sociale, infatti, non era (e non è), di certo, pregiudicato, nei termini esposti, dalla sentenza che deciderà il giudizio, pendente tra l’altro fra parti diverse, che lo stesso ME, a fronte della vendita di tale bene, ha introdotto nei confronti dell’acquirente per ottenere il pagamento del residuo prezzo;
- la decisione di accoglimento o di rigetto di tale domanda non ha, in effetti, alcuna conseguenza giuridica vincolante sul giudizio di responsabilità ma al più un rilievo di mero fatto. 5.14. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non si è pronunciata sugli effetti che, in ordine al danno residuo gravante sui sindaci, derivano dal fatto, emerso nel corso di giudizio, che sia l’ex amministratore VA AR che l’ex sindaco IO IN avevano “definito transattivamente le proprie posizioni”, omettendo, per contro, di considerare che, in conseguenza di tali transazioni, il residuo 28 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 debito gravante sugli altri coobbligati doveva essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto. 5.15. Il motivo è inammissibile già per difetto di specificità. Il ricorrente, infatti, non ha provveduto a indicare in ricorso, come invece avrebbe dovuto, il contenuto della transazione intercorsa tra il ME e uno dei condebitori, con la conseguente impossibilità di verificare “se la transazione abbia riguardato l’intero debito solidale” ovvero se, al contrario, “l’oggetto del negozio transattivo sia limitato alla sola quota del debitore solidale stipulante” e, in quest’ultimo caso, se la somma che il condebitore ha pagato sia pari o superiore ovvero sia inferiore rispetto alla quota del debito solidale gravante sullo stesso. 5.16. Ed è, invece, noto che: - “in caso di transazione fra uno dei coobbligati ed il danneggiato”, la predetta norma “si applica soltanto se la transazione abbia riguardato l’intero debito solidale, mentre, laddove l’oggetto del negozio transattivo sia limitato alla sola quota del debitore solidale stipulante... resta inapplicabile, così che, per effetto della transazione, il debito solidale viene ridotto dell’importo corrispondente alla quota transatta” (Cass. n. 16050 del 2009); - la transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina, infatti, lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori, spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante (Cass. n. 2426 del 2024); - in particolare, se la transazione stipulata tra il creditore e uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l’ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal 29 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 condebitore che ha transatto ma solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto (Cass. SU n. 30174 del 2011); - nelle obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi “nei limiti della propria quota”, occorre, dunque, verificare (ciò che la mancanza di specificità del motivo non consente di fare, vale a dire) se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante sullo stesso, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto (Cass. n. 25980 del 2021). 6. Il ricorso va, dunque, rigettato. 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 8. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare al ME le spese del giudizio, che liquida in €. 17.200,00, 30 Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l’11 dicembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente US MO MO ER